TRIB
Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 11/09/2025, n. 1538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1538 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. 9762/2016 Reg. Gen. Aff. Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
CONTENZIOSO - SECONDA SEZIONE
in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Giovanna Cice, pronuncia, ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 11.9.2025, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento di I grado iscritto al n. 9762/2016 del Registro Generale
Affari Contenziosi, e promosso
DA
c.f. , , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, c.f. C.F._2 Parte_3 C.F._3 elettivamente domiciliati in Bari alla via Alberotanza n. 19, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Bagnulo, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti
- PARTE ATTRICE -
CONTRO
c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Reggio Calabria alla via Giudecca n. 1/b, presso lo studio degli avv.ti Giuseppe Maria Toscano e Angela Maria
Fattorusso, che la rappresentano e difendono, giusta procura in atti
- PARTE CONVENUTA– TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRTTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 Parte_2
e , premesso di aver stipulato un contratto di deposito in conto Parte_3 corrente n. 200.96 presso , hanno Controparte_2 convenuto quest'ultima in giudizio al fine di sentir dichiarare la nullità e l'inesistenza delle operazioni di intermediazione finanziaria, con conseguente condanna della banca alla restituzione dell'importo di €
312,020,78, o delle diversa somma da accertare, oltre al risarcimento dei danni, con interessi e rivalutazione.
, costituendosi, ha domandato di rigettare Controparte_2
l'avversa pretesa siccome destituita di fondamento.
Ritenuto il giudizio maturo per la decisione, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c, con deposito di note ex art. 127 ter cod. proc. civ., in virtù di provvedimento reso dallo scrivente magistrato divenuto assegnatario del presente fascicolo in fase decisoria, giusta decreto del Presidente del Tribunale n. 121/2022 del 30.11.2022.
A fondamento della loro pretesa gli attori hanno dedotto di non aver mai autorizzato gli investimenti finanziari eseguiti indebitamente sul loro conto corrente dall'istituto bancario, in virtù di contratti quadro affetti da totale nullità per mancata sottoscrizione di essi da parte dell'istituto bancario, in assenza di qualsivoglia ordine di negoziazione ed in violazione delle norme relative all'informativa pre-contrattuale, con conseguente ammontare a debito di € 312.010,78 (derivante dalla differenza dell'importo accreditato di € 2.662.238,78 e l'importo a debito di € 2.974.249,56).
L'istituto bancario, costituendosi, ha versato in atti i contratti quadro e gli ordini di vendere e di acquistare sottoscritti dagli attori.
Rispetto a tale documentazione parte attrice non ha preso alcuna posizione specifica e non ha svolta alcuna contestazione mirata.
Appare quindi smentita ex actiis la tesi di parte attorea secondo cui gli investimenti sarebbero stati fatti in virtù di contratti quadro nulli e in assenza di qualsivoglia ordine di negoziazione.
Proc. n. 9762/2016 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 2 a 5 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
Inoltre, è noto che la mancata sottoscrizione del contratto-quadro da parte dell'istituto bancario non determina la nullità del contratto per mancanza di forma, trattandosi di una forma funzionale a tutela del cliente ed essendo, quindi, sufficiente la sola sottoscrizione del cliente (Sez. Un. n. 898/2018).
In relazione all'eccezione secondo cui la banca avrebbe violato gli obblighi di informativa pre-contrattuale, va innanzitutto rilevato che la violazione degli obblighi di informativa pre-contrattuale non dà luogo ad alcuna nullità contrattuale, non vertendosi in tema di norma sull'atto, bensì in tema di norme di comportamento (Sez. Un. n. 26725 del 2007).
La giurisprudenza ha chiarito che il riscontrato inadempimento della banca agli obblighi di adeguata informazione ingenera una presunzione legale di sussistenza del nesso causale tra l'inadempimento e il danno patito dall'investitore suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario
(Cass. civ. n. 19322 del 07/07/2023) ma grava sull'investitore fornire la prova del pregiudizio patrimoniale subito a causa dell'investimento eseguito
(Cass. civ. n. 4727 del 28/02/2018).
Nel caso in esame, gli attori non hanno provato il danno subito perché gli stessi hanno affermato di aver subito una minus valenza pari alla somma di
€ 312.010,78, mentre l'istituto bancario ha dimostrato che: l'importo di €
10.174,41 del 19/05/2005, val. 23/05/2005, non riguarda una operazione di addebito bensì di accredito, trattandosi, infatti, di vendita di obbligazioni;
l'importo di € 3.815,18 del 17/08/2005, valuta 19/08/2005 è errato, poiché
l'importo esattamente registrato sul conto corrente è pari ad € 5.815,18; vi sono ulteriori accrediti a titolo di cedole e dividendi, inerenti le operazioni contestate, per un totale di € 87.779,93 ed ulteriori accrediti per complessivi
€ 608.415,30, relativi prevalentemente a bonifici pervenuti dalla SGR
ANIMA in relazione alla richiesta di smobilizzo dei Fondi Comuni di
Investimento ed a bonifici pervenuti da Axa MPS Financial, inerenti il riscatto delle polizze;
a tali importi dovranno essere sommate le somme rimborsate il 28/06/2006 di € 3.082,38 Fondi Ducato paesi emerg. 1095480, con prelievo effettuato per cassa ed il rimborso della polizza Axa MPS Financial
n. 1610606, effettuato con assegno circolare di € 5.032,03 con cui è stata
Proc. n. 9762/2016 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 3 a 5 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
liquidata la somma derivante dal suo riscatto;
che, quindi, l'intera attività riguardante la negoziazione di strumenti finanziari ha prodotto non una minusvalenza per € 312.010,78, secondo la versione non condivisibile dei fatti proposta dagli odierni attori, bensì plusvalenze ammontati quindi ad €
411.565,30.
Tale dimostrazione è stata fornita mediante il deposito di un prospetto analitico degli investimenti, sul quale parte attrice non ha preso idonea posizione, limitandosi a contestare il fatto che il prospetto è privo di sottoscrizione e intestazione.
Tuttavia, per svolgere una contestazione specifica gli attori avrebbero dovuto prendere posizione sulle singole voci riportate nel prospetto o avrebbero dovuto produrre documentazione attestante l'inesistenza degli accrediti inseriti nel prospetto.
Al contrario, gli stessi non hanno dimostrato di non aver ricevuto gli accrediti indicati dalla banca a titolo di cedole, smobilizzi e polizze.
Ne deriva, pertanto, il rigetto di tutte le domande spiegate in giudizio dagli attori.
Al rigetto delle domande segue la condanna degli attori, siccome soccombenti (Cass. civ. Sez. Un. n. 32061/2022), al pagamento, in favore della convenuta, degli esborsi documentati ai sensi dell'art. 2 co. 2 D.M. 55 del 2014 e delle spese di lite, che vanno computate al valore non superiore ad € 520.000,00 (art. 5 co. 5 e 6 D.M. 55/2014), secondo i parametri medi per la fase di studio ed introduttiva e minimi per la fase istruttoria
(interamente documentale) e decisoria (art. 4 D.M. 55/2014), con riferimento alle fasi del giudizio svolte (tutte), anche d'ufficio in mancanza di esplicita domanda di parte (Cass. civ. n. 2719/2015), ma comunque entro i limiti della nota spese qualora depositata ex art. 73 disp. att. cod. civ.
(Cass. civ. n. 14198/2022),
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Foggia, Contenzioso - SECONDA SEZIONE , in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione,
Proc. n. 9762/2016 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 4 a 5 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
così provvede:
a) rigetta le domande attoree;
b) condanna gli attori al rimborso, in favore della convenuta, delle spese di lite pari all'importo di € 14.170,00 dovuto a titolo di compensi, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15%, da calcolarsi sull'importo dei soli compensi.
Il Giudice dott.ssa Giovanna Cice
Proc. n. 9762/2016 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 5 a 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
CONTENZIOSO - SECONDA SEZIONE
in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Giovanna Cice, pronuncia, ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 11.9.2025, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento di I grado iscritto al n. 9762/2016 del Registro Generale
Affari Contenziosi, e promosso
DA
c.f. , , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, c.f. C.F._2 Parte_3 C.F._3 elettivamente domiciliati in Bari alla via Alberotanza n. 19, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Bagnulo, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti
- PARTE ATTRICE -
CONTRO
c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Reggio Calabria alla via Giudecca n. 1/b, presso lo studio degli avv.ti Giuseppe Maria Toscano e Angela Maria
Fattorusso, che la rappresentano e difendono, giusta procura in atti
- PARTE CONVENUTA– TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRTTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 Parte_2
e , premesso di aver stipulato un contratto di deposito in conto Parte_3 corrente n. 200.96 presso , hanno Controparte_2 convenuto quest'ultima in giudizio al fine di sentir dichiarare la nullità e l'inesistenza delle operazioni di intermediazione finanziaria, con conseguente condanna della banca alla restituzione dell'importo di €
312,020,78, o delle diversa somma da accertare, oltre al risarcimento dei danni, con interessi e rivalutazione.
, costituendosi, ha domandato di rigettare Controparte_2
l'avversa pretesa siccome destituita di fondamento.
Ritenuto il giudizio maturo per la decisione, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c, con deposito di note ex art. 127 ter cod. proc. civ., in virtù di provvedimento reso dallo scrivente magistrato divenuto assegnatario del presente fascicolo in fase decisoria, giusta decreto del Presidente del Tribunale n. 121/2022 del 30.11.2022.
A fondamento della loro pretesa gli attori hanno dedotto di non aver mai autorizzato gli investimenti finanziari eseguiti indebitamente sul loro conto corrente dall'istituto bancario, in virtù di contratti quadro affetti da totale nullità per mancata sottoscrizione di essi da parte dell'istituto bancario, in assenza di qualsivoglia ordine di negoziazione ed in violazione delle norme relative all'informativa pre-contrattuale, con conseguente ammontare a debito di € 312.010,78 (derivante dalla differenza dell'importo accreditato di € 2.662.238,78 e l'importo a debito di € 2.974.249,56).
L'istituto bancario, costituendosi, ha versato in atti i contratti quadro e gli ordini di vendere e di acquistare sottoscritti dagli attori.
Rispetto a tale documentazione parte attrice non ha preso alcuna posizione specifica e non ha svolta alcuna contestazione mirata.
Appare quindi smentita ex actiis la tesi di parte attorea secondo cui gli investimenti sarebbero stati fatti in virtù di contratti quadro nulli e in assenza di qualsivoglia ordine di negoziazione.
Proc. n. 9762/2016 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 2 a 5 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
Inoltre, è noto che la mancata sottoscrizione del contratto-quadro da parte dell'istituto bancario non determina la nullità del contratto per mancanza di forma, trattandosi di una forma funzionale a tutela del cliente ed essendo, quindi, sufficiente la sola sottoscrizione del cliente (Sez. Un. n. 898/2018).
In relazione all'eccezione secondo cui la banca avrebbe violato gli obblighi di informativa pre-contrattuale, va innanzitutto rilevato che la violazione degli obblighi di informativa pre-contrattuale non dà luogo ad alcuna nullità contrattuale, non vertendosi in tema di norma sull'atto, bensì in tema di norme di comportamento (Sez. Un. n. 26725 del 2007).
La giurisprudenza ha chiarito che il riscontrato inadempimento della banca agli obblighi di adeguata informazione ingenera una presunzione legale di sussistenza del nesso causale tra l'inadempimento e il danno patito dall'investitore suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario
(Cass. civ. n. 19322 del 07/07/2023) ma grava sull'investitore fornire la prova del pregiudizio patrimoniale subito a causa dell'investimento eseguito
(Cass. civ. n. 4727 del 28/02/2018).
Nel caso in esame, gli attori non hanno provato il danno subito perché gli stessi hanno affermato di aver subito una minus valenza pari alla somma di
€ 312.010,78, mentre l'istituto bancario ha dimostrato che: l'importo di €
10.174,41 del 19/05/2005, val. 23/05/2005, non riguarda una operazione di addebito bensì di accredito, trattandosi, infatti, di vendita di obbligazioni;
l'importo di € 3.815,18 del 17/08/2005, valuta 19/08/2005 è errato, poiché
l'importo esattamente registrato sul conto corrente è pari ad € 5.815,18; vi sono ulteriori accrediti a titolo di cedole e dividendi, inerenti le operazioni contestate, per un totale di € 87.779,93 ed ulteriori accrediti per complessivi
€ 608.415,30, relativi prevalentemente a bonifici pervenuti dalla SGR
ANIMA in relazione alla richiesta di smobilizzo dei Fondi Comuni di
Investimento ed a bonifici pervenuti da Axa MPS Financial, inerenti il riscatto delle polizze;
a tali importi dovranno essere sommate le somme rimborsate il 28/06/2006 di € 3.082,38 Fondi Ducato paesi emerg. 1095480, con prelievo effettuato per cassa ed il rimborso della polizza Axa MPS Financial
n. 1610606, effettuato con assegno circolare di € 5.032,03 con cui è stata
Proc. n. 9762/2016 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 3 a 5 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
liquidata la somma derivante dal suo riscatto;
che, quindi, l'intera attività riguardante la negoziazione di strumenti finanziari ha prodotto non una minusvalenza per € 312.010,78, secondo la versione non condivisibile dei fatti proposta dagli odierni attori, bensì plusvalenze ammontati quindi ad €
411.565,30.
Tale dimostrazione è stata fornita mediante il deposito di un prospetto analitico degli investimenti, sul quale parte attrice non ha preso idonea posizione, limitandosi a contestare il fatto che il prospetto è privo di sottoscrizione e intestazione.
Tuttavia, per svolgere una contestazione specifica gli attori avrebbero dovuto prendere posizione sulle singole voci riportate nel prospetto o avrebbero dovuto produrre documentazione attestante l'inesistenza degli accrediti inseriti nel prospetto.
Al contrario, gli stessi non hanno dimostrato di non aver ricevuto gli accrediti indicati dalla banca a titolo di cedole, smobilizzi e polizze.
Ne deriva, pertanto, il rigetto di tutte le domande spiegate in giudizio dagli attori.
Al rigetto delle domande segue la condanna degli attori, siccome soccombenti (Cass. civ. Sez. Un. n. 32061/2022), al pagamento, in favore della convenuta, degli esborsi documentati ai sensi dell'art. 2 co. 2 D.M. 55 del 2014 e delle spese di lite, che vanno computate al valore non superiore ad € 520.000,00 (art. 5 co. 5 e 6 D.M. 55/2014), secondo i parametri medi per la fase di studio ed introduttiva e minimi per la fase istruttoria
(interamente documentale) e decisoria (art. 4 D.M. 55/2014), con riferimento alle fasi del giudizio svolte (tutte), anche d'ufficio in mancanza di esplicita domanda di parte (Cass. civ. n. 2719/2015), ma comunque entro i limiti della nota spese qualora depositata ex art. 73 disp. att. cod. civ.
(Cass. civ. n. 14198/2022),
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Foggia, Contenzioso - SECONDA SEZIONE , in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione,
Proc. n. 9762/2016 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 4 a 5 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
così provvede:
a) rigetta le domande attoree;
b) condanna gli attori al rimborso, in favore della convenuta, delle spese di lite pari all'importo di € 14.170,00 dovuto a titolo di compensi, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15%, da calcolarsi sull'importo dei soli compensi.
Il Giudice dott.ssa Giovanna Cice
Proc. n. 9762/2016 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 5 a 5