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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/09/2025, n. 6443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6443 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro – nella persona DEla dott. M. IA MI, all'esito DEl'udienza DE 23.9.2025, lette gli atti ed udita la discussione orale, ha pronunciato ai sensi DEl'art. 429 cpc la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16193/2023 DE ruolo generale lavoro, avente ad oggetto: quantificazione differenze economiche a seguito sentenza di condanna generica
T R A nata a [...] il [...] Parte_1
( rapp.ta e difesa, giusto mandato in atti, dall'avv. C.F._1
Francesco Cirillo presso il cui studio sito in Napoli, alla Via B. Cariteo, 8, è elett.te domiciliata
Ricorrente
E
Socio Unico (P.Iva ) in Controparte_1 P.IVA_1 persona DE legale rapp.te p.t. dom.to per la carica presso la sede sita in Roma alla via di Casal Boccone, 188/190
Resistente contumace
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 14.9.2023 parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio chiedendo “1) Accertare e Controparte_1 dichiarare, per i titoli e le causali di cui alla premessa, il diritto DE ricorrente al pagamento DEle differenze retributive per la somma specificata in premessa di € 6.457,28, e per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento DEla relativa somma € 6.457,28 in favore DE ricorrente, ovvero per quella diversa, maggiore e/o minore somma che stabilirà il giudicante il tutto oltre regolarizzazione contributiva, interessi legali e rivalutazione monetaria;
2) Condannare la convenuta al pagamento DEle spese di giudizio, diritti, onorari, rimborso spese generali, CPA ed Iva con attribuzione al procuratore antistatario”.
A fondamento DEla domanda allegava: di aver adito l'intestato Tribunale, unitamente ad altri lavoratori incardinando il giudizio iscritto al RGN 6790/2020 per ivi vedersi riconosciuto il diritto al superiore inquadramento al livello V o - in subordine - al IV DE CCNL di settore;
che con sentenza n. 1715/2023 il Giudice DE Lavoro le aveva riconosciuto - con sentenza di condanna generica -il diritto al superiore inquadramento al IV livello con mansioni di Operatore di call center/customer care a decorrere dal 15 giugno 2011 nonché al pagamento DEle relative differenze retributive a decorrere dal 15.3.2011.
Pertanto, adiva nuovamente l'intestato Tribunale al fine di vedersi quantificare le differenze retributive tra il livello assegnato e quello riconosciuto giudizialmente, concludendo come in premessa.
La resistente, seppur ritualmente evocata in giudizio mediante notifica telematica DE ricorso all'indirizzo pec tratto dal pubblico registro INIPEC (cfr. in atti), non si costituiva, rimanendo contumace
Attesa la natura documentale DEla causa il giudice rinviava per la discussione;
all'odierna udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, pronunciava la presente sentenza pubblicata in pari data.
Il presente giudizio di quantificazione trae origine dal pregresso riconoscimento in sede giudiziale DE diritto di parte ricorrente all'inquadramento nel superiore livello contrattuale (4 liv. CCNL Telecomunicazioni) in ragione DEle mansioni concretamente svolte. La sentenza sull'an (da cui discende il presente giudizio sul quantum) è una sentenza di primo grado, immediatamente esecutiva.
L'esistenza di tale pronunzia accertativa e dichiarativa DE diritto preclude evidentemente, rendendola altresì inutile, ogni ulteriore valutazione nel merito DEla questione, risultando idoneo –detto pronunciato- a suffragare la pretesa creditizia, avanzate a tale titolo in questa sede, relativa al periodo cui la sentenza si riferisce.
I conteggi elaborati dalla difesa di parte ricorrente ed allegati al ricorso appaiono sostanzialmente corretti.
Dalla lettura DEla relazione peritale allegata al fascicolo di parte risulta difatti che il consulente, nel calcolare le differenze spettanti, ha utilizzato le buste paga e gli ulteriori documenti prodotti in atti, nonché le tabelle retributive previste dai CCNL applicabili ratione temporis; ha tenuto conto, quanto alla DEla maturazione degli scatti di anzianità, DEle previsioni degli accordi sindacali, in essere dal 2017, relativi al “congelamento e sospensione degli scatti di anzianità” nel periodo marzo 2017 – agosto 2019 e riguardanti la sede di Napoli DEla Società facenti parte DEla Controparte_1 contrattazione collettiva applicabile (cfr. in atti).
Risultano poi essere stati considerati, ai fini DEla determinazione DEle predette spettanze e DEla misura DEle stesse, i periodi di sospensione in cigs, mentre sono state calcolate e poste a carico DE datore di lavoro le differenze sulle indennità a carico per gli ammortizzatori sociali (CDS CP_2
- CIGS – FIS), anche in considerazione che il rapporto di lavoro risulta essere cessato in data 30.11.2019.
La domanda deve dunque essere accolta conformemente ai conteggi elaborati nella CT di parte allegata al ricorso, con conseguente condanna DEla società convenuta al pagamento in favore DE ricorrente DEla complessiva somma di € 6.457,28, al lordo DEle ritenute di legge.
Sulla somma dovuta andranno altresì corrisposti gli interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla decorrenza DE diritto al saldo.
La società va altresì condannata ad effettuare la regolarizzazione contributiva in ragione DEle somme riconosciute.
Le spese di lite seguono la soccombenza con attribuzione.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda, reietta e/o disattesa ogni ulteriore istanza, deduzione o eccezione, così provvede:
1. Condanna al pagamento in favore DEla ricorrente Controparte_1 DEla complessiva somma di € 6.457,28 oltre interessi Parte_1 legali sulle somme annualmente rivalutate dalla maturazione DE diritto fino all'effettivo soddisfo
2. Condanna al pagamento DEle spese di lite che Controparte_1 liquida nella somma di €.1.880,00 complessivi a titolo di compensi oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA con attribuzione. Napoli, 23 settembre 2025
Il Giudice DE lavoro
Dott. MA IA MI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro – nella persona DEla dott. M. IA MI, all'esito DEl'udienza DE 23.9.2025, lette gli atti ed udita la discussione orale, ha pronunciato ai sensi DEl'art. 429 cpc la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16193/2023 DE ruolo generale lavoro, avente ad oggetto: quantificazione differenze economiche a seguito sentenza di condanna generica
T R A nata a [...] il [...] Parte_1
( rapp.ta e difesa, giusto mandato in atti, dall'avv. C.F._1
Francesco Cirillo presso il cui studio sito in Napoli, alla Via B. Cariteo, 8, è elett.te domiciliata
Ricorrente
E
Socio Unico (P.Iva ) in Controparte_1 P.IVA_1 persona DE legale rapp.te p.t. dom.to per la carica presso la sede sita in Roma alla via di Casal Boccone, 188/190
Resistente contumace
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 14.9.2023 parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio chiedendo “1) Accertare e Controparte_1 dichiarare, per i titoli e le causali di cui alla premessa, il diritto DE ricorrente al pagamento DEle differenze retributive per la somma specificata in premessa di € 6.457,28, e per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento DEla relativa somma € 6.457,28 in favore DE ricorrente, ovvero per quella diversa, maggiore e/o minore somma che stabilirà il giudicante il tutto oltre regolarizzazione contributiva, interessi legali e rivalutazione monetaria;
2) Condannare la convenuta al pagamento DEle spese di giudizio, diritti, onorari, rimborso spese generali, CPA ed Iva con attribuzione al procuratore antistatario”.
A fondamento DEla domanda allegava: di aver adito l'intestato Tribunale, unitamente ad altri lavoratori incardinando il giudizio iscritto al RGN 6790/2020 per ivi vedersi riconosciuto il diritto al superiore inquadramento al livello V o - in subordine - al IV DE CCNL di settore;
che con sentenza n. 1715/2023 il Giudice DE Lavoro le aveva riconosciuto - con sentenza di condanna generica -il diritto al superiore inquadramento al IV livello con mansioni di Operatore di call center/customer care a decorrere dal 15 giugno 2011 nonché al pagamento DEle relative differenze retributive a decorrere dal 15.3.2011.
Pertanto, adiva nuovamente l'intestato Tribunale al fine di vedersi quantificare le differenze retributive tra il livello assegnato e quello riconosciuto giudizialmente, concludendo come in premessa.
La resistente, seppur ritualmente evocata in giudizio mediante notifica telematica DE ricorso all'indirizzo pec tratto dal pubblico registro INIPEC (cfr. in atti), non si costituiva, rimanendo contumace
Attesa la natura documentale DEla causa il giudice rinviava per la discussione;
all'odierna udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, pronunciava la presente sentenza pubblicata in pari data.
Il presente giudizio di quantificazione trae origine dal pregresso riconoscimento in sede giudiziale DE diritto di parte ricorrente all'inquadramento nel superiore livello contrattuale (4 liv. CCNL Telecomunicazioni) in ragione DEle mansioni concretamente svolte. La sentenza sull'an (da cui discende il presente giudizio sul quantum) è una sentenza di primo grado, immediatamente esecutiva.
L'esistenza di tale pronunzia accertativa e dichiarativa DE diritto preclude evidentemente, rendendola altresì inutile, ogni ulteriore valutazione nel merito DEla questione, risultando idoneo –detto pronunciato- a suffragare la pretesa creditizia, avanzate a tale titolo in questa sede, relativa al periodo cui la sentenza si riferisce.
I conteggi elaborati dalla difesa di parte ricorrente ed allegati al ricorso appaiono sostanzialmente corretti.
Dalla lettura DEla relazione peritale allegata al fascicolo di parte risulta difatti che il consulente, nel calcolare le differenze spettanti, ha utilizzato le buste paga e gli ulteriori documenti prodotti in atti, nonché le tabelle retributive previste dai CCNL applicabili ratione temporis; ha tenuto conto, quanto alla DEla maturazione degli scatti di anzianità, DEle previsioni degli accordi sindacali, in essere dal 2017, relativi al “congelamento e sospensione degli scatti di anzianità” nel periodo marzo 2017 – agosto 2019 e riguardanti la sede di Napoli DEla Società facenti parte DEla Controparte_1 contrattazione collettiva applicabile (cfr. in atti).
Risultano poi essere stati considerati, ai fini DEla determinazione DEle predette spettanze e DEla misura DEle stesse, i periodi di sospensione in cigs, mentre sono state calcolate e poste a carico DE datore di lavoro le differenze sulle indennità a carico per gli ammortizzatori sociali (CDS CP_2
- CIGS – FIS), anche in considerazione che il rapporto di lavoro risulta essere cessato in data 30.11.2019.
La domanda deve dunque essere accolta conformemente ai conteggi elaborati nella CT di parte allegata al ricorso, con conseguente condanna DEla società convenuta al pagamento in favore DE ricorrente DEla complessiva somma di € 6.457,28, al lordo DEle ritenute di legge.
Sulla somma dovuta andranno altresì corrisposti gli interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla decorrenza DE diritto al saldo.
La società va altresì condannata ad effettuare la regolarizzazione contributiva in ragione DEle somme riconosciute.
Le spese di lite seguono la soccombenza con attribuzione.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda, reietta e/o disattesa ogni ulteriore istanza, deduzione o eccezione, così provvede:
1. Condanna al pagamento in favore DEla ricorrente Controparte_1 DEla complessiva somma di € 6.457,28 oltre interessi Parte_1 legali sulle somme annualmente rivalutate dalla maturazione DE diritto fino all'effettivo soddisfo
2. Condanna al pagamento DEle spese di lite che Controparte_1 liquida nella somma di €.1.880,00 complessivi a titolo di compensi oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA con attribuzione. Napoli, 23 settembre 2025
Il Giudice DE lavoro
Dott. MA IA MI