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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 08/07/2025, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati: dott. Francesco S. Filocamo Presidente dott. Silvia Rita Fabrizio Consigliere dott. Marco Bartoli Consigliere relatore ha pronunciato, a seguito di discussione orale ex artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c. prevista per l'udienza del 25.06.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta, la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 765/2024 R.G., vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Malatesta del Foro di Teramo ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso la cancelleria della Corte d'Appello di L'Aquila, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione del procedimento di primo grado
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 dall'Avv. Giampietro Dell'Elce del Foro di Teramo ed elettivamente domiciliata presso la sede dell' costituita dagli avv.ti Giampietro Dell'Elce e Antonino Parte_2
Orsatti, sita in Silvi, Via Nazionale Adriatica Sud n. 121, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in appello
, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Ambrosi del Foro di Teramo ed Parte_3
elettivamente domiciliato presso il suo studio in S. Onofrio di Campli (TE), Via Mirabilii n. 15, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Teramo n. 106/2024 emessa il 07.02.2024
e depositata l'08.02.2024, all'esito del giudizio n. 2074/2021 R.G., non notificata.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Appellante:
<<voglia l'on. corte di appello adita, contrariis reiectis. in accoglimento dei dedotti motivi così < i>
provvedere: riformare nei limiti dei motivi di appello suesposti, l'impugnata sentenza n. 106/2024 emessa dal Tribunale di Teramo, ai margini del proc. n. 2074/2021, in data 7.2.2024 e pubblicata a mezzo comunicazione in data 8.2.2024 e per l'effetto: nel merito in via principale accertare e dichiarare che il sinistro è avvenuto nelle circostanze spazio, temporali e modali descritte in narrativa;
accertare e dichiarare la responsabilità di in ordine alla produzione Parte_3
dell'evento; quantificare e liquidare i danni patrimoniali e non subiti da condannare Parte_1
in solido tra loro, ai sensi dell'art. 144 D. Lgs. n. 209/2005, per azioni, in persona del Controparte_2
l.r.p.t., e al risarcimento in favore di del complessivo importo di Euro Parte_3 Parte_1
563.414,00, ovvero di quella diversa somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa
o che parrà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento all'effettivo soddisfo;
in via subordinata, laddove sia accertata una concorsualità di nella causazione Parte_1
dell'evento, determinarne il grado e condannare in solido tra loro, ex art. 144 D. Lgs. n. 209/2005,
in persona del l.r.p.t., e al risarcimento dei danni Controparte_3 Parte_3
patrimoniali e non in favore dell'attore proporzionalmente ridotti oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento all'effettivo soddisfo;
in via ulteriormente subordinata condannare, ai sensi dell'art. 2054 c.c., al risarcimento, in favore di del complessivo Parte_3 Parte_1
importo di Euro 563.414,00, ovvero di quella diversa somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa o che parrà di giustizia, o proporzionalmente ridotta in caso di corresponsabilità dell'attore nella causazione del sinistro, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento all'effettivo soddisfo;
condannare, in ogni caso, gli odierni appellati alla rifusione di onorario e spese inerenti il doppio grado di giudizio”. In via istruttoria: A.si producono i seguenti documenti:
[DOC. N. 1]: sentenza di primo grado;
[DOC. N. 2]: fascicolo di parte del procedimento di I° grado;
B. reitera la richiesta di ammissione delle cc.tt.uu sia cinematica che medico-legali in quanto indispensabili ai fini del decidere nonché la prova testimoniale con i testimoni , Testimone_1
residente in [...]; 2) residente in [...]
Giulianova (TE) alla via R. Lombardi n. 4; 3) , residente in [...] alla Testimone_3
via Milano n. 27, sui capitoli di prova articolati nella memoria n. 2 ex art 183 comma 6 cpc con i testimoni in essa indicati. Si chiede l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del procedimento di I° grado>>.
Appellata CP_1
2 <<voglia l'on. corte di appello adita, contrariis reiectis. in accoglimento dei dedotti motivi così < i>
sopra svolte, rigettare l'appello proposto dal iccome infondato in fatto e in diritto;
2) Accertare Pt_1
e dichiarare, sempre per le ragioni illustrate, la temerarietà della lite e, per l'effetto, condannare anche d'ufficio l'odierno appellante, ex art. 96 cpc, III° comma, al pagamento e/o risarcimento, della somma nella misura di euro 50.000,00, o in quella diversa ritenuta di giustizia;
3) Condannare il sig. alla refusione delle spese e competenze del presente giudizio>>. Parte_1
Appellato : Parte_3
<<voglia l'on. corte di appello adita, contrariis reiectis. in accoglimento dei dedotti motivi così < i>
sopra svolte sia in fatto che in diritto, 1) Rigettare integralmente l'appello proposto dal Parte_1
siccome infondato in fatto e in diritto e quindi con integrale conferma della sentenza resa dal
Tribunale di Teramo n. 106/2024 emessa il 7.2.2024 e pubblicata il 8.2.2024; 2) Accertare e dichiarare, sempre per le ragioni illustrate, la temerarietà della lite e, per l'effetto, condannare
d'ufficio l'odierno appellante, ex art. 96 cpc, III° comma, al pagamento e/o risarcimento, della somma nella misura ritenuta di giustizia;
3) Nella denegata e non creduta ipotesi, anche parziale, della sentenza di primo grado, quindi in accoglimento, anche solo parziale, delle domande attoree, accertare e dichiarare che la Compagnia di Assicurazioni C.F. e P. IVA , CP_1 P.IVA_1
con sede in Milano alla Piazza Tre Torri nr. 3, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, sia tenuta, a manlevare e garantire, il sig. , da qualsiasi spesa e/o pregiudizio che Parte_3
dovesse derivare nei suoi confronti all'esito del giudizio;
4) In ogni caso, con condanna dell'appellante, alle spese e competenze legali anche del giudizio di appello e con conferma della statuizione sulle spese di cui alla sentenza di primo grado>>.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Teramo ha rigettato integralmente, con condanna alle spese di lite anche ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., la domanda avanzata da Parte_1
nei confronti di e della sua assicuratrice per la r.c.a. volta ad ottenere Parte_3 CP_1
il risarcimento dei danni fisici, patrimoniali e non, da egli subiti a seguito del sinistro stradale occorso in data 13.07.2016, alle ore 17:00 circa, lungo la S.P. 8, all'altezza del Km 9+800, nel tenimento del
Comune di Sant'Omero.
1.1 A sostegno delle proprie richieste, l'attore riferiva di trovarsi alla guida del veicolo AT
Strada Tg. DG529XF e che, mentre procedeva lungo la predetta strada con direzione mare-monti, veniva urtato frontalmente dal veicolo AN PA GR Tg. ZA819TM, condotto dal proprietario ed assicurato con la prefata Compagnia, il quale, nel provenire dalla direzione di Parte_3
3 marcia opposta (monti-mare), sebbene avesse notato con abbondante preavviso la parziale invasione della propria corsia da parte della , si portava sulla propria sinistra ed andava ad occupare CP_4
a sua volta la medesima area della sede viaria impegnata dall'attore, collidendovi frontalmente. Dopo aver precisato che a seguito dell'urto le automobili roteavano su loro stesse, assumendo lo stato di quiete rappresentato nel rapporto redatto dagli agenti della Polizia Stradale di Teramo, intervenuti sul posto per i rilievi del caso, aggiungeva che, in conseguenza dell'accaduto, riportava lesioni fisiche
(consistite in “trauma cranio-facciale con frattura ossa nasali e setto, diffuse ferite lacero contuse del volto e della mucosa del cavo orale con perdita di sostanza con presenza di corpi estranei”) e psichiche, dalle quali erano derivati postumi permanenti valutati dal proprio consulente medico-legale nel 50% di IP, oltre il pregiudizio estetico, esistenziale e morale, e quantificati in complessivi
€ 563.414,00 (comprensivi di personalizzazione e spese mediche per € 42.244,00). Deduceva, quindi, che il nell'ambito del procedimento penale R.G.N.R. 3745/2016 intentato a carico del Pt_3 Pt_1
aveva dichiarato di procedere lentamente e di aver notato già a 300 mt dal punto d'urto la guida incerta della AT Strada, tanto da tentare di richiamare l'attenzione dell'attore mediante l'utilizzo di lampeggiante e clacson, aggiungendo che, nonostante avesse avuto il tempo e la possibilità di arrestare la AN PA al margine destro della propria corsia, così da evitare lo scontro, proseguiva la marcia finendo ad urtare frontalmente la vettura attorea. Ritenendo sussistere la responsabilità esclusiva del il quale avrebbe violato il precetto della massima prudenza (consistente Pt_3 nell'intuire l'altrui negligenza e porre in essere la manovra più idonea ad evitare la collisione), compiendo egli stesso una manovra pericolosa ed incauta, tentando di far defilare la alla CP_4 destra del proprio veicolo, l'attore agiva dunque giudizialmente nei confronti del responsabile civile e della Compagnia di assicurazioni ai sensi dell'art. 144 D. Lgs. n. 209/2005 e, in subordine, ex art. 2054 c.c..
1.2 Si costituivano in giudizio il e la i quali, contestati punto per punto Pt_3 CP_1 gli assunti attorei, declinavano ogni addebito, ritenendo che la responsabilità dell'occorso fosse, per contro, da ascriversi in via esclusiva al che aveva invaso la corsia occupata dall'altro Pt_1
conducente.
1.3 Istruita la causa mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e l'espletamento delle prove orali (interpello e prova testimoniale dell'Ispettore , la domanda Tes_4
veniva giudicata infondata, ravvisandosi la responsabilità esclusiva dell'occorso in capo allo stesso attore.
1.4 Più in particolare, il Tribunale evidenziava che in sede penale era stato accertato in via definitiva – a seguito della sentenza della Corte di Cassazione che dichiarava inammissibile il ricorso del decretando la definitività della sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila che, Pt_1
4 confermando quella di primo grado, aveva ravvisato la responsabilità dello stesso in ordine ai reati ex art. 533 e 535 c.p. a lui ascritti – che l'attore aveva violato specifiche regole del Codice della Strada
e che si trovava alla guida del mezzo in stato di ebbrezza alcolica e in stato di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di sostanze psicotrope;
quindi, attesa l'irrevocabilità di detta pronuncia, riteneva accertati in via definitiva i fatti in essa contenuti in relazione all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e della sua commissione da parte del condannato. Sulla scorta, poi, del rapporto di intervento della Polizia Stradale, di quanto rilevato dalla Procura della
Repubblica nell'ambito del procedimento penale 3645/2016 RGNR, della deposizione testimoniale resa in sede civile dall'Ispettore nonché di quella resa in sede penale da Tes_4 Controparte_5
che seguiva il veicolo del giudicava la ricostruzione del sinistro offerta dai testimoni
[...] Pt_3
puntuale ed obiettiva, poiché basata su riscontri oggettivi come la posizione di quiete dei mezzi, il rilevamento dei danni riportati dalle due autovetture coinvolte ed in quanto proveniente dal teste oculare, evidenziando in definitiva che “l'autovettura di colore bianco condotta dall'attore sopraggiungeva a forte velocità in senso opposto di marcia del e della sig.ra , Pt_3 _5
senza che alcuna sollecitazione esterna e senza alcun motivo deviava la propria traiettoria verso sinistra;
che il iniziava a suonare il clacson al fine di attirare l'attenzione del tentando Pt_3 Pt_1 un'estrema manovra di sterzata avveniva nella corsia di marcia percorsa dal verso sinistra Pt_3 ma inutilmente, in quanto l'impatto quasi frontale avveniva nella corsia di marcia del . Pt_3
Ravvisata in tal modo l'esclusiva responsabilità del riteneva non applicabile al caso di specie il Pt_1 concorso di colpa ex art. 2054, comma 2, c.c. invocato dall'attore, in quanto criterio applicabile soltanto in via sussidiaria, escludendo altresì qualsivoglia responsabilità in capo al che nulla Pt_3 aveva potuto per evitare l'impatto, e ritenendo, infine, irrilevanti quanto da questi dichiarato in sede penale, poiché la “condotta di guida pericolosissima del non deve onerare gli altri utenti della Pt_1 strada ad una condotta che possa evitarne le conseguenze”. Da ultimo, in considerazione del fatto che l'attore si trovava sotto l'effetto di alcol e sostanze psicotrope, nonché della lampante infondatezza delle domande proposte, riteneva sussistenti gli estremi della temerarietà della lite, condannando l'attore al pagamento delle spese di lite nella misura massima del tariffario, a titolo di risarcimento del danno ex art. 96, comma 3, c.p.c.
2. Avverso tale decisione ha proposto appello l'originale attore, il quale, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni innanzi trascritte, ha affidato la propria impugnazione ai seguenti motivi di doglianza:
a) il primo giudice, nel ricostruire la dinamica del sinistro, avrebbe interpretato erroneamente e contraddittoriamente il materiale probatorio raccolto in atti, con conseguente erronea e/o contraddittoria motivazione: a parere dell'appellante il Tribunale, fondando il proprio convincimento
5 sui rilievi effettuati dalla Polizia Stradale e sulle testimonianze rese dall'Ispettore in sede Tes_4
civile e dalla in sede penale, non avrebbe tenuto conto delle gravi lacune ed incongruenze _5
evidenziate sul punto nel corso del pregresso grado di giudizio;
rileva a tal riguardo che la testimone oculare , peraltro mai escussa in sede penale in quanto ne erano state acquisite _5 semplicemente le dichiarazioni rese nell'immediatezza del fatto, sarebbe inattendibile, poiché la mole del AN che la precedeva le avrebbe impedito la visuale, con conseguente impossibilità di notare sia il condotto dal sia gli avvertimenti visivi azionati dal evidenziando da ultimo Per_1 Pt_1 Pt_3
che il primo giudice non avrebbe tenuto conto né della relazione cinematica di parte, né si sarebbe espresso sulla richiesta di ammissione della CTU modale invocata;
b) il primo giudice avrebbe errato nel ritenere che la difesa dell'attore aveva richiamato il comma 2 dell'art. 2054 c.c. e non anche il comma 1 come in effetti invocato, da cui sarebbe conseguita l'erronea interpretazione della norma e del riparto dell'onere probatorio tra le parti: così operando, il
Tribunale avrebbe omesso di analizzare compiutamente la condotta di guida del anche ai fini Pt_3 della verifica del corretto adempimento dell'onere della prova su di sé incombente;
si ribadisce sul punto che il comportamento dell'originario convenuto rappresenta l'unico o quantomeno il principale motivo per cui il sinistro si è verificato, poiché pur avendo avvistato per tempo la situazione di pericolo, il non aveva fatto nulla per prevenirlo o evitarlo, omettendo di fermarsi e preferendo Pt_3 continuare “a guidare ad una velocità alta e costante facendo improvvide congetture sull'uso del telefonino da parte del ponendosi nella necessità di fare una manovra di svolta a sinistra che, Pt_1 lungi dall'essere necessaria e di emergenza, avrebbe potuto essere evitata con un minimo di diligenza”; contrariamente a quanto asserito in sentenza, dunque, andava ravvisato il comportamento di guida gravemente colposo tenuto dal la mancanza del requisito di estremità della manovra Pt_3
da egli effettuata, nonché la rilevanza di quanto da egli affermato in sede penale;
c) il primo giudice, nel tenere conto delle sentenze penali di condanna, avrebbe erroneamente interpretato ed applicato l'art. 651 c.p.c. (rectius, art. 651 c.p.p.), del quale non sussistono i requisiti: evidenzia sul punto che nel processo penale era stata valutata la condotta del solo mentre in Pt_1 sede civile andava ricostruita l'intera dinamica dell'accaduto con l'individuazione dell'apporto causale di ciascun conducente, ed aggiunge che il citato procedimento penale non veniva incardinato tra le medesime parti dell'odierna vicenda processuale, rivestendo il a veste di mero testimone Pt_3
della procura;
d) il primo giudice avrebbe erroneamente applicato l'art. 96 c.p.c., del quale non sussisterebbero i presupposti, attesa la mancanza della colpa grave o del dolo;
si aggiunge che la liquidazione delle spese sarebbe errata anche nel quantum, non trovando fondamento nei massimi tabellari.
6 Per tali motivi, l'appellante invoca la riforma della sentenza impugnata, reiterando la richiesta di ammissione della CTU cinematica e medico-legale, nonché della prova testimoniale.
2.1 Hanno resistito all'appello, con distinte comparse di risposta, il e l' Pt_3 CP_1
insistendo per il suo rigetto e per la conferma della sentenza impugnata, con la vittoria delle spese di lite, anche ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
2.2 È stata fissata, per la decisione della causa ai sensi degli artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c.,
l'udienza del 25.06.2025, la quale è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., previa concessione del termine per il deposito di note conclusionali.
3. L'appello deve ritenersi nel complesso infondato e come tale va respinto, non essendo le argomentazioni critiche espresse in gravame tali da avversare le condivisibili statuizioni del primo giudice, che, per contro, devono trovare qui conferma.
4. Passando alla disamina dell'avanzata impugnazione, vanno vagliati congiuntamente il primo ed il terzo motivo di appello, in quanto afferenti la ricostruzione della dinamica e l'individuazione delle responsabilità del sinistro per cui è causa.
4.1 A tal riguardo, giova primariamente rammentare, come del resto già fatto dal primo giudice, che i limiti oggettivi del giudicato penale di condanna sono descritti dall'art. 651 c.p.p. e attengono alla sussistenza del fatto materiale, alla sua illiceità penale e alla sua ascrivibilità all'imputato. Tuttavia, il giudice civile può utilizzare la sentenza penale definitiva e, in generale, le prove assunte nel processo penale – delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione
– per accertare autonomamente gli ulteriori elementi costitutivi dell'illecito civile sui quali egli è chiamato ad indagare, con particolare riferimento al nesso causale, al danno risarcibile e all'elemento soggettivo civilistico (Cassazione civile sez. III - 10/05/2024, n. 12901). La Suprema Corte ha chiarito che “il giudicato penale di condanna ha efficacia vincolante nel giudizio civile risarcitorio, ai sensi dell'art. 651 c.p.p., in ordine all'accertamento del nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica e delle circostanze di tempo, luogo e modo di svolgimento di esso, ma non preclude al giudice civile un autonomo accertamento, con pienezza di cognizione, del concorrente apporto causale alla produzione del danno da parte di terzi rimasti estranei al processo penale” (Cassazione civile sez. III - 25/01/2024, n. 2426), precisando ulteriormente che “le prove assunte in un precedente processo penale (anche tra parti diverse) e le sentenze ivi pronunciate, ancorché prive di formale efficacia di giudicato ex artt. 651 e 652 c.p.p., sono liberamente valutabili nel giudizio civile di danno quali prove precostituite e atipiche - se ritualmente prodotte e sottoposte al contraddittorio tra le parti (le quali, oltre alla ritualità della produzione, possono contestare pure i fatti accertati in sede penale) - ai fini dell'accertamento dell'illecito civile e il giudice, potendo scegliere le prove ritenute
7 più idonee a dimostrare la verità dei fatti, ha anche facoltà escludere la concreta inferenza probatoria di talune di esse” (Cassazione civile sez. III - 16/04/2025, n. 9957).
Va poi sottolineato che il sistema processuale italiano non contiene una norma sulla tassatività dei mezzi di prova di talché, tenuto conto dell'assenza di una norma di chiusura che indichi il numerus clausus di prove, dal diritto alla prova (quale espressione della garanzia costituzionale del diritto di difesa) nonché dal relativo principio del libero convincimento del giudice, consegue che “il giudice può legittimamente porre alla base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze del processo” (Cass. 26 settembre 2000, n. 12763; Cass. 25 marzo 2004,
n. 5965). L'atipicità si ricollega, per vero, al fatto che la prova non sia predeterminata, vale a dire non sia una prova inclusa tra quelle tipiche previste nel codice o anche nel caso in cui essa sia acquisita in maniera differente rispetto a quanto previsto dal modello legale. Coerentemente con tale principio, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che il giudice civile, ai fini del proprio convincimento, può autonomamente valutare, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte in un processo penale
(come ad esempio “le dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni”, Cass. n. 22020/2007) in quanto, in assenza di divieti di legge, egli può formare il proprio convincimento anche sulla base di prove atipiche – come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti – fornendo adeguata motivazione del relativo utilizzo e senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova (così Cass. ord. n. 27680 del 21.09.2022).
4.2 Ciò posto, e passando al vaglio del materiale istruttorio ritualmente allegato dalle parti, deve certamente ritenersi pienamente utilizzabile nel caso che occupa la sentenza n. 2703/2022 della
Corte d'Appello di L'Aquila Sez. penale – confermativa della sentenza n. 639/2020 del Tribunale di
Teramo e divenuta irrevocabile a seguito della ravvisata inammissibilità del ricorso in cassazione ad opera della Corte di legittimità – con la quale l'odierno appellante è stato riconosciuto colpevole, in via definitiva, dei reati a lui ascritti al capo a) dell'imputazione, vale a dire “per il delitto p. e p. dall'art. 590 bis commi 1°, 2°, 5° nr. 2) e 8° c.p.c. perché, in stato di alterazione psico-fisica in conseguenza dell'assunzione di sostanze alcoliche (con tasso pari a 0.74 grammi/litro) e stupefacenti
(con valori pari a 30.0 ng/ml per la cocaina, 114.00 ng/ml per i cannabinoidi, 1543.0 ng/ml per il
), con negligenza, imprudenza e imperizia, con violazione delle norme sulla disciplina CP_6 della circolazione stradale, in quanto percorrendo alla guida dell'autocarro AT Strada targato DG-
529-XF la Strada Provinciale nr. 8 “Salinello” con direzione di marcia est ovest (mare-monti): - non regolava la velocità della propria autovettura in modo da evitare ogni pericolo per la sicurezza delle
8 persone, avuto riguardo al tratto di strada percorso, caratterizzato da alta densità di traffico, dal fondo stradale in non perfette condizioni e dalla presenza di numerose intersezioni, e in modo da conservare il controllo del proprio veicolo al fine di arrestare tempestivamente lo stesso entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi ad un ostacolo prevedibile (art. 141 commi 1°, 2° e 3° D.L.vo n.
285/1992-C.d.S.); - non circolava nella parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, ma anzi invadeva l'opposta carreggiata e circolava contromano, oltrepassando la striscia longitudinale di mezzeria continua (art. 143 commi 1°, 11° e 12° e art. 146 comma 2° D.L.vo n. 285/1992-C.d.S.); e così per colpa impattava frontalmente con l'autocarro
AN PA GR targato ZA-819-TM, condotto da , cagionando a Parte_3 Parte_3 lesioni personali consistite in “Distorsione rachide cervicale. Ferita l.c. avambraccio dx. Ematoma gemello mediale di dx” dalle quali derivava una malattia della durata di giorni 15 s.c., e a Parte_4
– passeggero del veicolo da egli stesso condotto – lesioni personali gravi consistite in
[...]
“Politrauma con frattura di acetabolo sx, paralisi dello SPE e pudendo” dalle quali derivava, dopo una iniziale prognosi riservata (sciolta in data 30.8.2016), una malattia della durata di giorni 60
s.c.”.
In quella sede, il collegio penale ha vagliato non solo la condotta di guida del ma anche Pt_1
quella del ricostruendo la dinamica del sinistro sulla base di plurimi elementi tra loro Pt_3
concordanti – ovvero le dichiarazioni rilasciate in sede di sommarie informazioni dalla teste oculare i rilievi effettuati nell'immediatezza dalla Polizia Stradale, la prova Controparte_5
testimoniale acquisita nel dibattimento, nonché i danni riportati dai mezzi e le lesioni patite dai soggetti coinvolti – giungendo ad affermare che “non solo non può ascriversi l'incidente a
[...]
una condotta pericolosa e non previdente, ma si deve solo alla manovra del medesimo se Pt_3
l'incidente non ha avuto conseguenze più gravi, vista l'assoluta insensibilità di a tutte Parte_1 le segnalazioni luminose e sonore attivate dal . Pt_3
4.3 Detta ricostruzione non può che trovare nuova conferma anche in questa sede, in considerazione di svariati elementi oggettivi.
Ed invero:
- dallo schizzo planimetrico allegato al verbale di accertamenti urgenti redatto dalla Polizia
Stradale a seguito dei rilievi effettuati nell'immediatezza (verbale avente fede privilegiata ai sensi dell'art. 2700 c.c. relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, ex multis Cass. 28068/2017), risulta che le traiettorie di marcia dei due veicoli convergono, ad un certo punto, entrambe e simultaneamente verso il centro strada, con direzione
9 obliqua verso sinistra e che il punto d'urto è stato individuato all'interno della corsia di marcia del
AN PA;
- dal verbale sopra richiamato, nonché dalle fotografie ad esso allegate, risulta che “il contatto tra i veicoli è avvenuto tra le parti spigolari ant. dx di entrambi i mezzi”;
- dalla relazione redatta dalla Polizia Stradale all'esito dell'attività di indagine si evince che
“nessuna anomalia veniva riscontrata riguardo alla visibilità”; il si trovava, al momento del Pt_1 fatto, “in uno stato di alterazione psicofisica dovuto all'assunzione di sostanze alcoliche e di sostanze stupefacenti”; “l'urto si verificava sulla corsia di pertinenza dell'autocarro “AN PA GR” […]
e vedeva interessata la parte anteriore destra del citato autocarro (con maggiore interessamento della parte angolare anteriore destra) e la parte anteriore dell'autocarro “AT Strada” […] (con maggiore interessamento della parte anteriore destra), concretizzandosi all'interno della corsia di pertinenza di , a metri 1,00 dalla linea di mezzeria. Con la violenza dell'impatto […] Parte_3
l'autocarro “AN PA GR […] veniva letteralmente sbalzato sulla opposta corsia di marcia, rispetto a quella originariamente percorso, ove assumeva quiete statica, con gli organi rivolti verso est (sua originaria direzione di marcia). […] L'autocarro “AT Strada” […] effettuava una rotazione, in senso antiorario, di circa 90 gradi, assumendo quiete statica sulla corsia opposta di marcia (rispetto a quella originariamente percorsa”; proprio in relazione al punto d'urto, è stato specificato che “la cristallizzazione dello stato dei luoghi […] ha evidenziato i seguenti elementi presenti sulla piattaforma stradale e sui veicoli […]: traccia di incisione, con asportazione di conglomerato bituminoso, localizzata all'interno della corsia di marcia percorsa da Parte_3
e distante metri 1,00 dalla linea di mezzeria, prodotta dal contatto tra i due veicoli”;
- risulta inoltre che la condotta di guida del non è stata condizionata o ostacolata dalla Pt_1
posizione del sole;
il è stato sanzionato per violazione degli artt. 141/2 e 11, 146/2, 143/11, Pt_1
186/2 e 187/1 C.d.S., mentre alcuna sanzione è stata elevata a carico del la mancata revisione Pt_3 del AN PA non avuto alcuna incidenza nel dinamismo dell'evento; Tes_
- tutte le predette circostanze sono state confermate dal teste escusso Testimone_6 all'udienza del 20.04.2023 il quale, in sede penale, aveva chiarito che “l'autovettura AN IC
(rectius e l'autocarro AT si sono incrociati destra con destra perché […] il veicolo condotto Per_2 da ha tentato un estremo tentativo di evitare l'impatto. Ecco perché c'è questa Parte_3 andatura obliqua” che “è compatibile con il punto d'urto da noi individuato”; ha poi aggiunto che
“L'unico dato certo è che la manovra di evitamento l'ha portato ad andare a cavallo della linea di mezzeria”;
- dalla sentenza di primo grado del giudizio penale risulta che la testimone oculare _5
(che seguiva il AN PA e della quale una dichiarazione scritta è stata prodotta anche
[...]
10 in questo giudizio) riferiva, in sede di sommarie informazioni, “dall'opposta direzione (notava n.d.r.) sopraggiungere a distanza un veicolo di colore bianco, in seguito riconosciuto come autocarro AT
Strada, a forte velocità che, senza alcuna sollecitazione esterna e senza alcun motivo, deviava la propria traiettoria verso sinistra. Il veicolo che mi precedeva … iniziava a suonare il clacson al fine di attirare l'attenzione del conducente dell'autocarro AT Strada. Ricordo con precisione che il conducente dell'autocarro AN PA tentava una estrema manovra verso sinistra per evitare
l'urto ma inutilmente. Lo scontro quasi frontale avveniva sulla corsia di marcia da me percorsa e cioè su quella percorsa dall'autocarro AN PA … L'urto è stato violentissimo”;
- escusso in sede di interpello, il ha riferito di aver visto l'autovettura a circa 30/40 Pt_3 metri, “gli ho segnalato con le luci e con il clacson e quando è accaduto l'impatto non ho avuto il tempo di evitarlo […] Per evitare l'impatto frontale ho sterzato a sinistra”, così confermando la propria deposizione in sede penale, ove dichiarava di aver notato una macchina “che sbandava a destra e sinistra. Io gli ho fatto segni con le luci pensando che andava con il telefonino …. Ad un certo punto gli ho suonato e non ho fatto più in tempo […] Io andavo per la mia strada, dritto sulla destra, vedevo questo automezzo da giù verso di me… in direzione opposta, sì. A tutta velocità, non
è che aveva… Per distruggere un AN PA… Non ragionavano, perché io ho fatto segnali con le luci, gli ho suonato, ho cercato di tirarmi prima sulla mia destra, ancora di più, poi quando ho visto che proprio loro venivano sulla mia destra ho cercato …”.
4.4 Alla luce di tutti i predetti elementi – univoci e concordanti e desumibili da prove che, alla luce dei principi innanzi richiamati, ben possono trovare ingresso in questo giudizio – vanno ora valutate le condotte di guida dei due conducenti.
Ebbene, non è revocabile in dubbio che l'odierno appellante (alla guida in stato d'ebbrezza alcolica e in stato di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di sostanze psicotrope) abbia posto in essere un comportamento antigiuridico, sbandando ripetutamente a destra e a sinistra a velocità elevata ed andando ad invadere, senza alcun motivo, la corsia di marcia opposta, perdendo nel contempo il controllo del proprio mezzo, tanto da non essere neppure in grado di arrestarlo tempestivamente.
Quanto al va detto che quest'ultimo viaggiava regolarmente sulla propria corsia di Pt_3 pertinenza e, una volta accortosi della manovra messa in atto dal ovvero, l'invasione di corsia) Pt_1 tentava dapprima di attirare l'attenzione dell'altro conducente (lampeggiando e suonando il clacson), poi di spostarsi sulla propria destra ed, infine, poneva in essere quella che appariva e che si è rivelata come l'unica manovra di emergenza possibile, ovvero sterzare sulla propria sinistra, al fine di evitare un impatto frontale dalle conseguenze probabilmente ben più gravi di quelle verificatesi. Del resto, se si considera che il veva visto dapprima la AT sbandare “a destra e a sinistra”, è ragionevole Pt_3
11 pensare che in quel frangente qualunque altra manovra poteva rivelarsi inefficace, dato l'andamento inconsulto, incerto, imprevedibile e non rettilineo dell'altra vettura, mentre, una volta accortosi dell'invasione di corsia, le differenti manovre auspicate dal il rallentamento immediato, ovvero Pt_1
l'arresto della marcia del veicolo o il porsi al limite destro della propria corsia) non apparivano ex ante tali da evitare l'impatto (soprattutto frontale) ed, anzi, suscettibili di acuirne gli effetti. Né
l'appellante – che in primis era venuto meno alle norme del codice della strada – poteva pretendere che gli effetti della propria condotta (quella sì estremamente pericolosa) fossero neutralizzati da chi, in quel momento, non solo si stava attenendo alle prescrizioni del Codice della Strada, ma aveva finanche assunto un contegno prudente che teneva in debito conto l'altrui comportamento totalmente avventato.
4.5 A differenti conclusioni non potrebbe condurre né la perizia di parte dell'appellante – che, come noto, costituisce una mera allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio e che, nel caso che occupa, non risulta neppure corroborata da ulteriori elementi, ma anzi è smentita dal materiale probatorio in atti;
né tantomeno dall'invocata CTU modale, che, alla luce del solidissimo quadro probatorio innanzi illustrato, appare ultronea e defatigatoria, nonché lesiva dei principi di economicità che devono contraddistinguere il processo civile.
4.6 In definitiva, alcun rimprovero può essere mosso all'odierno appellato, mentre l'esclusiva responsabilità del sinistro deve essere ascritta al dal che ne consegue che la sentenza impugnata Pt_1
merita di essere confermata in parte qua, con rigetto del primo e del terzo motivo di appello.
5. Le superiori considerazioni inducono a ritenere infondato anche il secondo motivo di appello, che appare ad ogni modo pretestuoso ed inconsistente.
5.1 Pur riconoscendo che il aveva sostenuto in via principale l'esclusiva responsabilità Pt_1 del invocando il comma 1 dell'art. 2054 c.c., chiedendo solo in via subordinata l'applicazione Pt_3
del secondo comma della richiamata norma, va detto che il Tribunale ha proceduto ad una corretta interpretazione di tale norma, prendendo in considerazione la condotta di entrambi i conducenti ed escludendo la responsabilità del nell'occorso, poiché il comportamento tenuto dall'appellante Pt_3
si è rivelato essere assorbente, da un punto di vista eziologico, rispetto alla verificazione del sinistro per cui è causa.
Ad ogni modo, a suffragio della correttezza del ragionamento seguito dal primo giudice, è sufficiente rammentare che l'accertamento in concreto di una condotta di guida gravemente colposa da parte di uno dei conducenti coinvolti in un sinistro stradale “solleva l'altro dall'onere di vincere la presunzione di pari responsabilità, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., solo in un caso: quando la colpa concreta dell'uno sia stata tale, da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell'altro” (Cassazione civile sez. III - 20/11/2024, n. 29927). Nel caso di specie è
12 stato stabilito in concreto che il non ha di fatto avuto alcuna possibilità di evitare la collisione, Pt_3 il che porta ad escludere sia l'applicabilità del primo comma della norma in rassegna, sia del secondo comma, atteso che la presunzione di concorso in pari grado di colpa a carico dei conducenti coinvolti in un sinistro stradale ha carattere sussidiario ed opera solo se non sia possibile in concreto accertare la dinamica del sinistro, né stabilire la misura dell'eventuale incidenza causale della condotta di uno o di entrambi gli automobilisti nella determinazione dell'evento (Cassazione civile sez. III -
26/09/2024, n. 25758).
6. Parimenti infondato, infine, è l'ultimo motivo di appello.
Come chiarito dalla giurisprudenza, “la condanna ex art. 96 ul.sc. cpc costituisce una sanzione di carattere autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96 1 e
2 co. cpc;
sicché la sua applicazione non richiede quale elemento costitutivo della fattispecie il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì una condotta oggettivamente valutabile alla stregua dell'abuso del processo, quale l'aver agito o resistito pretestuosamente e cioè nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione” (Cass. 16801/2018).
Nel caso in esame, il ecideva di agire giudizialmente (con procedimento iscritto a ruolo Pt_1 il 01.07.2021) nei confronti del – peraltro, per la ragguardevole somma di € 536.414,00 – Pt_3
nonostante fosse certamente consapevole di aver violato specifiche norme del Codice della Strada, di essersi messo alla guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata all'assunzione di sostanze alcoliche e stupefacenti, di aver invaso la corsia percorsa dall'altro conducente e, infine, di essere stato condannato dal Tribunale di L'Aquila, per parte dei reati a lui ascritti, con sentenza pronunciata il 01.07.2020, il che rende evidente la totale pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria intrapresa.
7. Concludendo, l'appello è infondato e va rigettato, con conseguente integrale conferma della decisione impugnata.
8. Tale esito comporta che le spese di lite seguano la soccombenza. Esse vengono liquidate come in dispositivo in base ai parametri di cui al d.m. 55/2014 come aggiornate con D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e delle attività effettivamente compiute, secondo i valori minimi per tutte le fasi considerata la relativa complessità delle questioni in fatto e in diritto trattate
(e, quanto alle fasi di trattazione-istruttoria e decisionale, considerato il fatto che la causa è stata rimessa direttamente in decisione con modalità semplificate).
9. Alla luce di quanto esposto circa la manifesta inconsistenza delle censure formulate con il gravame – con cui in buona sostanza il obliterando completamente le risultanze istruttorie Pt_1
(financo il giudicato penale) e la stessa motivazione della sentenza gravata, ha di fatto continuato ad insistere sulla responsabilità “esclusiva o quantomeno principale” del il quale avrebbe potuto Pt_3
13 evitare la collisione, malgrado la colossale pericolosità della propria condotta di guida e la sua totale imprevedibilità – deve ritenersi che l'appellante abbia agito con dolo o quanto meno con colpa grave, cosicché sussistono i presupposti per ritenere, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., come invocato dalle parti appellate, la sua responsabilità processuale aggravata per lite temeraria con condanna a pagare in favore di ciascuna parte appellata della somma, di € 5.000,00, determinata equitativamente in ragione di circa 1/3 dell'importo delle spese di lite da rimborsare. Segue la condanna al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di € 500,00 ai sensi del comma 4 della medesima disposizione.
10. Sussistono, infine, i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R.
n. 115/2002, atteso l'integrale rigetto del gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) respinge l'appello;
2) condanna l'appellante a rifondere agli appellati e ad in persona Parte_3 CP_1 del l.r.p.t., le spese del presente grado di giudizio, liquidate per ciascuno di essi in € 14.598,00 oltre rimborso forfettario del 15 ed IVA e CPA come per legge, per compenso.
3) condanna l'appellante a pagare in favore di ciascuna delle parti appellate la somma di
€ 5.000,00, oltre interessi legali sino al saldo;
4) condanna l'appellante al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di €
500,00;
5) dichiara che la parte appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 25.6.2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Marco Bartoli) (dott. Francesco S. Filocamo)
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