Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/03/2025, n. 987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 987 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Luisa Maria Cutrona, a seguito dell'udienza del 04/03/2025, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8908/2024 R.G. Sez. Lavoro, avente a oggetto: “Retribuzione professionale docenti”,
PROMOSSA DA
, nata ad [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Di Pietro, Walter Miceli e Fabio Ganci,
[...]
giusta procura in atti;
- Ricorrente -
CONTRO
, C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1
del Ministro pro tempore;
- Convenuto contumace -
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 25/09/2024, parte ricorrente ha adito questo Tribunale in funzione di giudice del lavoro esponendo di essere una docente abilitata all'insegnamento di tecnologia nella scuola secondaria di I grado, con ultima sede di servizio presso l'Istituto Comprensivo “Mario Pluchinotta” di Sant'Agata li
Battiati (CT); di essere stata utilizzata nell'anno scolastico 2018/19 dal CP_1 convenuto in attività di docenza mediante la stipula di 3 contratti a tempo determinato per complessivi 251 giorni senza percepire la retribuzione professionale docenti prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15.03.2001 e corrisposta dal solo ai docenti di CP_1 ruolo e ai docenti precari con contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno;
che detta retribuzione è stata istituita dal CCNL per il comparto scuola del 15/03/2001, articolo 7, con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori e di
1
che il richiamo dell'articolo 7, comma 3, del CCNL del 15/03/2001 all'articolo 25 del CCNI del 31/08/1999 ha solamente la finalità di individuare la modalità di corresponsione e di calcolo del nuovo trattamento e non quella di limitare i destinatari della retribuzione professionale docenti, costituente un compenso fisso e continuativo corrisposto in misura non variabile e per dodici mensilità; che, sebbene il docente che svolge supplenze brevi renda una prestazione lavorativa equivalente a quella del docente con contratto a tempo indeterminato o con contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno, la retribuzione professionale docenti, pur essendo considerata un compenso collegato all'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente, è stata negata ai docenti che svolgono supplenze brevi e saltuarie;
che, in virtù del principio di non discriminazione, non può farsi distinzione in relazione alla natura breve e saltuaria delle supplenze;
che a tal fine rilevano non solo le disposizioni interne di cui agli articoli 6 del D.lgs. n. 368/2001 e 45 comma 2 del d.lgs. n. 165/2001, ma altresì la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo
1999 allegato alla Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 28 giugno 1999/70/CEE; che, al fine di evitare l'instaurazione del presente giudizio, ella ha inviato, in data
02/06/2023, una lettera di diffida all'Amministrazione scolastica, rimasta priva di riscontro, di cui invero non ve n'è traccia agli atti.
Tanto premesso, la ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni “- accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con Controparte_1
; - per l'effetto, condannare il , in favore di
[...] Controparte_1 parte ricorrente, al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolto, a titolo di retribuzione professionale docenti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 1.460,82 o in quelle somme maggiori o minori che saranno ritenute di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al
22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
2 Per il nessuno si è costituito e, pertanto, ne va Controparte_1 dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 04 marzo 2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. come in atti e, a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
*******
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del convenuto non costituito in CP_1 giudizio nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza a mezzo posta elettronica certificata del 14/11/2024.
In merito alle questioni controverse, può invero richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ai sensi dell'art. 118 delle disp. di att. al c.p.c. recependole anche nella loro chiarezza espositiva come di seguito riportato in modo quasi testuale (in tal senso, cfr. sentenza n. 3777/2022, emessa in data 8.11.2022 nel proc. n. 7479/2022 R.G. – est. dott.ssa P. Mirenda;
sentenza n. 3775/2022 pubbl. in data 08/11/2022 est. dott.ssa
P.Mirenda; sentenza n. 2927/2022 pubbl. il 13/09/2022, est. dott.ssa F. Porcelli).
Nel caso oggetto del presente giudizio la ricorrente, docente abilitata nelle classi di tecnologia nella scuola secondaria di I grado, classe A060, lamenta il mancato riconoscimento in suo favore da parte del convenuto della Retribuzione CP_1
Professionale docenti istituita dal CCNL per il comporto scuola del 15/03/2001, articolo
7, in relazione al servizio svolto nell'anno scolastico 2018/2019 in virtù dei contratti di insegnamento a tempo determinato – come indicati in ricorso – fondando la propria pretesa sull'ingiustificata disparità di trattamento tra la sua posizione e quella dei docenti assunti a tempo indeterminato, nonché, dei docenti assunti a tempo determinato ma con scadenza contrattuale prevista per il 31 agosto o il 30 giugno, ai quali l'Amministrazione scolastica riconosce la retribuzione professionale docenti.
Tanto premesso, ribadisce l'Ufficio le argomentazioni e motivazioni espresse nella citata sentenza del Tribunale di Catania n. 3777/2022: “...La Retribuzione Professionale
Docente, finalizzata alla valorizzazione professionale della funzione ed al miglioramento del servizio scolastico, è stata istituita dal CCNL per il comparto scuola del 15 marzo
2001 che, all'art. 7, l'ha riconosciuta in favore di tutto il personale docente, senza operare distinzioni fondate sulla natura temporanea o annuale della supplenza. Alla tesi
3 secondo cui le parti collettive, nell'istituire la Retribuzione Professionale Docenti, assorbendo nella stessa il compenso individuale accessorio disciplinato dall'art. 25 del
CCNI del 1999, avevano rinviato, quanto all'individuazione dei destinatari, a quest'ultima disposizione che riconosceva l'emolumento solo ai supplenti annuali e a quelli assunti sino al termine delle attività didattiche, reputa il Tribunale debba preferirsi quella secondo cui il richiamo all'art. 25 del CCNI 31 agosto 1999, che disciplinava il compenso individuale accessorio riservato ai soli supplenti assunti per l'intero anno scolastico o sino al termine delle attività didattiche, aveva la sola finalità di individuare le modalità di corresponsione e di calcolo del nuovo trattamento, non già quella di limitare i destinatari del trattamento accessorio. Non vi sono peraltro ragioni per ritenere non compatibile la R.P.D. con i rapporti di lavoro a tempo determinato di qualunque tipologia giacché anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito;
né sussistono, tenuto conto della finalità sottesa alla R.P.D., significative differenze nello svolgimento dell'attività fra assunti a tempo indeterminato e supplenti temporanei, laddove invece una diversa interpretazione della normativa contrattuale creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento fra le diverse categorie di supplenti. La Suprema Corte ha avuto modo di affrontare, nella ordinanza n. 20015 del 27 luglio 2018, le questioni oggetto dell'odierno giudizio con argomentazioni che questo giudice interamente condivide e che si riportano di seguito ai sensi dell'articolo 118 delle disp. di att. al c.p.c. “2. l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del
CCNI del 31.8.1999...";
2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile
4 per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio";
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL
29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo
(cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive";
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass.
26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05,
5 Del Cerro;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non Per_1 discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
5.2. l'interpretazione delle norme Eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass. 8.2.2016
n. 2468);
6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, "che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito" ed ha disatteso la tesi del secondo cui la durata CP_1 temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della RPD;
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato,
a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che,
6 come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto Eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è CP_1 incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese". La Suprema Corte ha dunque formulato il seguente principio di diritto: “l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione
Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio". L'orientamento sopra riportato è stato richiamato anche da Cass. sez. lav. ord. 5 marzo 2020, n. 6293 che ha avuto modo di evidenziare che risulta “…conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato "non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive") applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015,
l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7
CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della
7 "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio” […]” (cfr. sentenza del Tribunale di Catania n. 3777/2022, cit.).
Discende da quanto sopra, e non rilevandosi diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, che la ricorrente ha diritto ad avere corrisposta la Retribuzione Professionale Docenti nei limiti di seguito esplicitati.
La stessa è stata calcolata in ricorso dalla ricorrente applicando i criteri e gli importi stabiliti dalla contrattazione collettiva, tenendo conto dell'aumento, previsto a decorrere dal 01/03/2018, di € 10,50, rispetto all'importo di € 164,00 mensili previsto dall'articolo
87 del CCNL del 29/11/2007 e tenendo conto, altresì, dell'ulteriore aumento di € 10,00 rispetto all'importo di €174,50 previsto dal nuovo CCNL Scuola 2019/21, con decorrenza dal 01/01/2022. Venendo all'esame della documentazione prodotta dalla ricorrente a sostegno delle proprie domande (contratti di supplenza e prospetto R2), emerge che questa ha svolto attività di docenza con impegno settimanale pari a 18 ore nell'anno scolastico 2018/2019 dal 04/10/2018 al 21/12/2018, dal 07/01/2019 all'11/06/2019 e dal
12/06/2019 al 27/06/2019 per complessivi 250 giorni (a fronte dei 251 indicati in ricorso).
Stante quanto sopra, muovendo dalla corretta individuazione dell'importo lordo giornaliero, tenuto conto del numero di giorni di servizio svolti nel suddetto anno scolastico, sulla base di quanto risultante dalla documentazione prodotta, la ricorrente ha diritto alla corresponsione di una somma pari a € 1.455,00 (id est: € 5,82 R.P.D. lordo giornaliero x 250 giorni di servizio).
8 Il convenuto deve essere, dunque, condannato a pagare la somma di € 1.455,00 CP_1 oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n.
412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 come modificato dal d.m. n. 147/2022 con applicazione dell'aumento del
10% ai sensi dell'articolo 4 comma 1-bis del d.m. cit. avuto riguardo al dato che il ricorso
è stato redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e da distrarsi in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, nella contumacia del , così statuisce: Controparte_1 dichiara il diritto di a percepire la Retribuzione Professionale Docenti Parte_1 di cui all'articolo 7 del CCNL del 15 marzo 2001 e per l'effetto condanna il
[...]
in persona del pro tempore, a pagare in favore della Controparte_1 CP_2 stessa la somma di € 1.455,00 oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94; condanna l'Amministrazione scolastica resistente a rifondere le spese di lite che liquida e in complessivi € 1.132,50 per compensi, oltre esborsi (per € 49,00, quale rimborso del contributo unificato versato), rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore dei procuratori antistatari avvocati Marco Di Pietro,
Walter Miceli e Fabio Ganci.
Così deciso in Catania, in data 04 marzo 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Luisa Maria Cutrona
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