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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 23/09/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Civitavecchia, Sezione Lavoro, in persona della Dott.ssa Alessandra
Dominici, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23.9.2025, ha pronunciato il seguente
DECRETO ex art. 38 dlgs. 198 del 2006
nella causa iscritta al n. 1810 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2021 e vertente
TRA
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall' Avv. Andrea Mario Martucci, e presso lo Studio del medesimo elettivamente domiciliata in Santa Maria Capua Vetere (CE), alla Via Caduti diNassiriya,
Victoria Park, Scala B, indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
RICORRENTE
E
(C.F.: in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Simona
Miglio (c.f. ; indirizzo e-mail: C.F._2 Email_2
06.94527823; PEC: t), in virtù di procura generale Email_3 alle liti per atti notaio di Roma n°80974 21569 del 21.7.2015, registrata Persona_1 Per_2 all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Roma 1 in data 23.07.2015 al n. 19851
1 serie 1T e con esso elettivamente domiciliato, ai fini del presente atto, presso lo studio delll'avv. Carla Fiorillo sito in Civitavecchia. Via delle Clivie n. 22.
E
in Amministra-zione Straordinaria, Partita Controparte_2
IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma , R.E.A. di P.IVA_2
Roma n. , con sede lega-le in Fiumicino (RM), Via Alberto Nassetti, Palazzina P.IVA_3
NHQ, in persona del Procuratore Speciale, Dott.ssa nella qualità di Persona_3
Direttore ”, in virtù dei poteri conferitile in data 30 Controparte_3 novembre 2020 con atto a del Notaio di Roma, rep. 62321, racc. n. Per_2 Persona_4
32194, rappresentata e difesa dall'Avv. prof. Stefano Bellomo (cod. fisc.
, indirizzo di posta elettronica certificata C.F._3
n. fax 06/37512033) ed elettiva-mente domiciliata presso il Email_4 suo studio in Roma, Via Luigi Giuseppe Fara-velli n. 22, come da delega versata in atti
RESISTENTI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.11.2021, , premesso di aver lavorato Parte_1 alle dipendenze di dal 0 1 04 .2009 e di aver beneficiato di un periodo di Controparte_4 congedo per maternità (dal 22.11.2019ed il 06.01.2021), assumendo la natura discriminatoria dei criteri adottati da e dal datore di lavoro per la liquidazione dell'indennità di CP_1 maternità, chiedeva al Tribunale di:
- accertare e dichiarare, ai sensi degli artt. 25, 28, 38 del D. Lgs. 198 del 2006,il realizzato comportamento discriminatorio posto in essere dai resistenti, ognuno per le proprie responsabilità, ai danni della lavoratrice madre istante,e per l'effetto:
a) ordinare ai medesimi resistenti, ex art. 38 del D. Lgs. 198 del 2006,ognuno per le proprie responsabilità, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti discriminatori;
b) condannare i medesimi resistenti, ex art. 38 del D. Lgs. 198 del 2006,ognuno per le proprie responsabilità, al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, in favore della ricorrente, da determinarsi in via equitativa;
c) con vittoria di spese e competenze professionali relative alla presente procedura, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
La in amministrazione straordinaria si costituiva in giudizio Controparte_4 eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, la prescrizione dei crediti vantati,
2 l'incompetenza funzionale del giudice del lavoro, l'improcedibilità/inammissibilità del ricorso e, nel merito, contestando in toto le avverse censure e chiedendo la reiezione del ricorso.
L' si costituiva in giudizio, eccependo la decadenza sostanziale ex art. 47 d.p.r. 639 del CP_1
1970, la prescrizione ex art. 6 l. n. 138 del 1943 e, comunque, rilevando l'insussistenza della denunciata condotta discriminatoria.
All'udienza del 23.9.2025, viste le note scritte depositate dalle parti, il Giudice si riservava la decisione.
Al fine di vagliare le molteplici eccezioni preliminari sollevate dalle parti, appare opportuno inquadrare correttamente l'azione proposta con il ricorso al vaglio.
Esaminando il tenore complessivo dell'atto introduttivo del giudizio emerge chiaramente che la ricorrente non ha inteso domandare al Tribunale il pagamento dell'indennità di maternità
(in misura maggiore rispetto a quella corrisposta) bensì ha inteso denunciare il comportamento discriminatorio asseritamente posto in essere sia dal datore di lavoro
(chiamato ad effettuare le anticipazioni in busta paga) sia dall' (ente preposto CP_1 all'erogazione dell'indennità dovuta, subentrato all' ); conseguenza dell'accertamento Pt_2 circa la sussistenza di una condotta discriminatoria è, poi, la richiesta di rimozione dei relativi effetti (costituita, nel caso di specie, dalla condanna dei resistenti al pagamento in favore della ricorrente della differenza tra l'indennità di maternità percepita e quella che sarebbe spettata in caso di corretta applicazione dei criteri di legge).
L'aver così individuato la causa petendi (presenza di una condotta discriminatoria) ed il petitum (accertamento della discriminazione e rimozione dei relativi effetti) delle domande attoree permette, immediatamente, di ritenere infondate le eccezioni preliminari sollevare dalle parti resistenti sull'erroneo presupposto che la ricorrente abbia inteso domandare il pagamento di somme a titolo di indennità di maternità.
Non è suscettibile di accoglimento l'eccezione sollevata da volta a rilevare Controparte_4 la propria carenza di legittimazione passiva, rivestendo il datore di lavoro la mera qualità di adiectus solutionis causa, mentre il debitore della prestazione è soltanto l' . Tali CP_1 considerazioni, a ben vedere, risultano pertinenti soltanto con riferimento alla domanda di pagamento dell'indennità di maternità (ed infatti le massime giurisprudenziali citate dalla sono riferite proprio a domande di tal fatta) ma non possono valere ad Controparte_4 escludere la legittimazione passiva in capo a parte datoriale a fronte della richiesta di accertamento della condotta discriminatoria, asseritamente discendente dalla azione congiunta del datore di lavoro e dell' . CP_1
3 Passando all'esame dell'eccezione di incompetenza funzionale del Giudice del lavoro, vale ribadire il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “Nel riparto di competenza tra il giudice del lavoro e quello del fallimento il discrimine va individuato nelle rispettive speciali prerogative, spettando al primo, quale giudice del rapporto, le controversie riguardanti lo "status" del lavoratore, in riferimento ai diritti di corretta instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto, della sua qualificazione e qualità, volte ad ottenere pronunce di mero accertamento oppure costitutive, come quelle di annullamento del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro;
al fine di garantire la parità tra i creditori, rientrano, viceversa, nella cognizione del giudice del fallimento, le controversie relative all'accertamento ed alla qualificazione dei diritti di credito dipendenti dal rapporto di lavoro in funzione della partecipazione al concorso e con effetti esclusivamente endoconcorsuali, ovvero destinate comunque ad incidere nella procedura concorsuale”
(Cassazione civile sez. lav., 30/03/2018, n.7990; per l'applicazione dei medesimi criteri anche in caso di sottoposizione alla procedura di amministrazione straordinaria v. Cass. civ., sez. lav. , 20/08/2013 n. 19271 ove si afferma “Questa Corte Suprema ha ripetutamente statuito - con orientamento cui va data continuità - che non solo in caso di sottoposizione della società datrice di lavoro a liquidazione coatta amministrativa, ma anche in quello di suo assoggettamento ad amministrazione straordinaria, deve distinguersi tra le domande del lavoratore che mirano a pronunce di mero accertamento oppure costitutive (ad es., domanda di annullamento del licenziamento e reintegrazione nel posto di lavoro) e domande di condanna al pagamento di somme di denaro (anche se accompagnate da domande di accertamento o costitutive aventi funzione strumentale). Per le prime va riconosciuta, così come avviene in caso di fallimento, la perdurante competenza del giudice del lavoro, mentre per le seconde opera (diversamente dal caso del fallimento, in cui si rinviene l'attrazione del foro fallimentare) la regola della improponibilità o improseguibilità della domanda, per difetto temporaneo di giurisdizione per tutta la durata della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo davanti ai competenti organi della procedura di liquidazione coatta amministrativa o dell'amministrazione straordinaria, ferma restando
l'assoggettabilità del provvedimento attinente allo stato passivo ad opposizione od impugnazione davanti al Tribunale fallimentare ai sensi dell'art. 209 l.f.”).
Applicando tali principi al caso di specie, ritiene il Giudice che la richiesta di accertamento della discriminazione non possa essere considerata una azione meramente strumentale all'insorgenza di un diritto di credito, ben potendo essere volta, soltanto, a richiedere al
Tribunale di emanare un ordine di cessazione del comportamento discriminatorio. Invero,
4 l'accertamento della discriminazione risponde ad un interesse anche non patrimoniale del lavoratore e resta, pertanto, estraneo alle finalità di tutela della par condicio creditorum, fondamento della competenza del Tribunale fallimentare.
A ben vedere, devono essere tenute distinte l'azione di mero accertamento del comportamento discriminatorio dalle azioni – diverse anche se connesse – volte a richiedere il risarcimento dei danni oppure la rimozione degli effetti che la discriminazione stessa ha cagionato sul patrimonio del lavoratore.
Appare, allora, corretto ritenere che sussista la competenza funzionale del Giudice con riferimento all'accertamento del comportamento discriminatorio datoriale nonché all'emissione dell'eventuale ordine di cessazione dello stesso, mentre rientrano nella cognizione del giudice fallimentare e sono improcedibili per tutta la durata della fase di accertamento dello stato passivo le domande volte ad ottenere la condanna del datore di lavoro al pagamento di somme a titolo risarcitorio o a titolo di rimozione degli effetti della discriminazione.
Di conseguenza, nel caso di specie, deve essere dichiara l'improcedibilità della domanda di rimozione degli effetti della discriminazione avanzata nei confronti di in Controparte_4
a.s., dovendo il presente giudizio limitarsi, nei confronti della società da ultimo citata, al mero accertamento della dedotta discriminazione.
Tanto acclarato, passando all'esame nel merito della questione controversa, osserva il Giudice che tra le molteplici questioni sollevate dalle parti, occorre prendere le mosse dall'esame dell'eccezione di prescrizione ex art. 6 l. n. 138 del 1943, sollevata da
[...]
da , alla luce del recente orientamento assunto Controparte_5 CP_1 dalla S.C. in materia.
Ed, infatti, proprio con riferimento ad una fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio (assistente di volo che domandava, nell'ambito di un procedimento instaurato ex art. 38 d.lgs. 198 del 2006, l'accertamento della natura discriminatoria dei criteri utilizzati da per la liquidazione dell'indennità di maternità), la Corte di Cassazione ha affermato che, CP_1 pur nella difformità della causa petendi, il petitum di una azione di tal fatta coincide con quello dell'azione previdenziale volta a conseguire l'indennità di maternità: seppure “Il fatto generatore della pretesa azionata in giudizio è identificato dalla lavoratrice nella
"discriminazione di genere", per l'effetto, oggettivo, che la liquidazione dell'indennità di maternità, in base ai criteri seguiti dall'ente previdenziale, ha prodotto nella sua sfera giuridica, di donna lavoratrice, cui è stato attribuito, durante il periodo di gravidanza obbligatorio, un trattamento economico deteriore”, tuttavia “il petitum domandato, per
5 rimuovere la situazione di svantaggio, e riconosciuto dai giudici di merito, è stato individuato nella differenza economica, tra quanto erogato a titolo di indennità di maternità dall'ente previdenziale in base a determinate modalità di calcolo, e quanto ritenuto dovuto, in base alla disciplina di legge, secondo diversi criteri di computo” (Cassazione civile sez. lav.,
20/09/2021, n.25400).
Da tale coincidenza del bene della vita rivendicato discende, ad avviso della S.C., la conseguenza che “la domanda, sia pure fondata sulla discriminazione, resta comunque diretta ad ottenere l'indennità di malattia nella misura di legge, ragion per cui non può che soggiacere alle medesime regole che valgono per l'azione di adempimento di detta prestazione previdenziale”, e quindi, nel caso di specie, al termine di prescrizione ex art. 6 l.
n. 138 del 1943.
Aggiunge la S.C. che “Non deve suggestionare il fatto che, per lo specifico fattore di protezione rappresentato dalla condizione di gravidanza, si è in presenza di una discriminazione diretta, basata sul sesso, in relazione alla quale non viene in rilievo il tertium comparationis (per l'evidente ragione che solo le donne sono in grado di rimanere incinte: v.
CGUE, C-177/88, Dekker del 14 Novembre 1989 e CGUE, C-179/88 Hoejesteret dell'8 novembre 1990).
La tenuta del principio va infatti valutata comparando la posizione di chi rivendica
l'adempimento di trattamenti previdenziali analoghi, seppure con contenuto e funzione parzialmente diversi, ma sottoposti ad altrettanti e precisi regimi prescrizionali e decadenziali (v., per esempio, l'indennità di malattia). Diversamente ragionando, risulterebbe alterata proprio la finalità della tutela contro la discriminazione, finalità che è quella di garantire al soggetto del gruppo sfavorito lo stesso trattamento riservato alle persone della categoria privilegiata, non certo di attribuirgli vantaggi che produrrebbero, a ben vedere, uno squilibrio al contrario”.
Il giudice ritiene di uniformarsi a tali chiari principi di diritto, affermati dalla Corte di cassazione in relazione a fattispecie analoga in ossequio alla funzione nomofilattica della
Suprema Corte, che, seppur non a Sezioni Unite, è intervenuta sulla materia a seguito dei contrasti giurisprudenziali emersi nei gradi di merito sulla questione, in ragione delle esigenze di certezza del diritto e di tutela della stabilità delle situazioni giuridiche..
Pertanto, applicando i principi appena esposti al caso di specie, deve essere rilevato che non sussiste contestazione tra le parti in ordine alla circostanza che la lavoratrice abbia goduto del congedo per maternità dal 22.11.2019 ed il 06.01.2021.
6 Parte ricorrente non ha depositato alcun atto di messa in mora idoneo ad interrompere la prescrizione (sebbene lo abbi indicato nell'indice degli allegati al ricorso). Occorre, allora guardare, quale primo atto interruttivo, al momento della notifica del ricorso introduttivo avvenuta in data 3.3.2022.
La Cassazione ha infatti precisato che “L'effetto interruttivo della prescrizione esige, per la propria produzione, che il debitore abbia conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) dell'atto giudiziale o stragiudiziale del creditore;
esso, pertanto, in ipotesi di domanda proposta nelle forme del processo del lavoro, non si produce con il deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice adito, ma con la notificazione dell'atto al convenuto” ( Cass.Sez. L,
Sentenza n. 14862 del 24/06/2009)
Considerando che il termine di prescrizione annuale, come rimarcato dalla S.C. nella citata pronuncia, matura di giorno in giorno, risolvendosi in un complesso di diritti a ratei giornalieri, e decorre dal giorno in cui tali ratei sono dovuti, deve trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione con riferimento a tutti i ratei dell'indennità di maternità fino al
2.3.2021, e quindi risulta prescritto l'intero credito oggetto di causa.
Tale statuizione assume carattere assorbente rispetto a tutte le ulteriori questioni sollevate dalle parti e determina, a ben vedere, pure il difetto di interesse della parte ricorrente ad una pronuncia di mero accertamento della discriminazione, poiché la stessa, pacificamente, non è attualmente in essere (sicché non deve esserne ordinata la cessazione), non vi sono elementi tali da far ritenere che si verificherà nuovamente in un prossimo futuro, né è stata dedotta l'esistenza di pregiudizi ulteriori rispetto alla ridotta percezione dell'indennità di maternità, tali da richiedere l'intervento giudiziale per la rimozione.
La sussistenza di contrasti giurisprudenziali in ordine all'esatto criterio di computo dell'indennità di maternità prima della pronuncia della S.C. del 2018, e al regime della prescrizione fino alla pronuncia della SC del 2021 rendono equa l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
PQM
RIGETTA la domanda
Spese compensate.
Si comunichi.
7 Civitavecchia 23/09/2025
Il Giudice Dott.ssa Alessandra Dominici
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