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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/11/2025, n. 4156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4156 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del 18.11.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni formulate come in atti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 2721/2025 R.G., avente ad oggetto: opposizione ex art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
, n. il 10/08/1965 in ADRANO (CT), c.f. , parte Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. BARBERA GRAZIA;
Ricorrente
CONTRO
CP_
c.f. , in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato P.IVA_1 in Catania piazza della Repubblica n. 26 - Avvocatura Sede Provinciale I.N.P.S. – rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Gaezza Livia;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesse le domande ed eccezioni formulate nel corso del precedente procedimento di
ATP, parte ricorrente, nei termini di legge, ha tempestivamente manifestato il proprio dissenso e proposto opposizione ex art. 445 bis c.p.c. avverso la relazione di CTU disposta nel procedimento sommario, in cui il Consulente aveva così concluso: “1. Si ritiene possibile concordare con il giudizio espresso nel corso dell'iter amministrativo.
2. In atto, non è possibile disconoscere che le diagnosticate malattie, in relazione a quanto riscontrato dalla documentazione in atti ed acquisita, nonché per quanto osservato all'esame clinico- semeiologico, esperito nel corso dell'attuale accertamento medico-legale, possano essersi aggravate non risultando, tuttavia, oggettivamente comprovate, dal Parte_2
DEGLI ACCERTAMENTI RICHIESTI E NON PRODOTTI, in assenza dei quali si esprime un giudizio fondato esclusivamente sulla scorta dell'esame clinico anamnestico e della documentazione sanitaria esaminata:
3. IN CONCLUSIONE, per quanto esposto, in assenza degli accertamenti complementari richiesti, è possibile affermare che le patologie, che affliggono, attualmente il
Sig. ( ), nato a [...] il [...], ivi residente Parte_1 C.F._1 in Via Alceo n. 37 ed ivi domiciliato, di professione bracciante agricolo da circa 37 anni, ai sensi della L. n°222/84, NON determinano, né lo determinavano all'epoca della presentazione della domanda amministrativa, una riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/3 del normale, in occupazioni confacenti alle sue attitudini”. Parte opponente ha così concluso: “accertare che lo stato patologico del sig. è Parte_1 tale da integrare i presupposti sanitari dell'assegno ordinario di invalidità ex legge 222/84, al fine del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità in favore del ricorrente nella misura di legge e con decorrenza dalla data del primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa e,o dalla data di insorgenza dello stato invalidante per riduzione permanente a meno di 1/3 della capacità lavorativa, oltre interessi legali. Per l'effetto, riconoscere la provvidenza richiesta (assegno ordinario di invalidità) con decorrenza dalla data del primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa e,o dalla data di insorgenza dello stato invalidante per riduzione permanente a meno di 1/3 della capacità lavorativa oltre interessi legali”. CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha rilevato l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.
Tenuto conto del tenore semplificato del presente provvedimento, tutti gli atti di causa si intendono qui integralmente richiamati.
Il CTU nominato nella presente fase di opposizione, nella relazione depositata, ha così concluso: “il ricorrente, Sig. , in atto è affetto da “Poliposi intestinale, Parte_1 depressione maggiore, gonartrosi bilaterale, iniziale cardiopatia ipertensiva, apnee ostruttive del sonno di grado lieve”. Avuto riguardo delle indicazioni ministeriali, della documentazione sanitaria in atti e delle condizioni presentate dal sig. , alla data del presente Parte_1 accertamento medico-legale, appare di tutta evidenza che il ricorrente sia in grado di attendere alle mansioni confacenti le attitudini professionali svolte, non presentando pertanto i requisiti sanitari per la concessione dei benefici secondo quanto previsto dall'Art. 1 della L. 222/84. Viene quindi confermato il parere della Commissione Medico Legale e della precedente CTU”.
Le conclusioni di cui alla relazione in atti (che si richiama per relationem, costituendo parte integrante della presente motivazione) appaiono del tutto condivisibili, risultando, peraltro, immuni da vizi logico giuridici e supportati da congrua ed esaustiva motivazione.
Pertanto, alla luce dell'istruttoria espletata, il Tribunale ritiene che non sussistano i presupposti per il riconoscimento del requisito sanitario richiesto ai fini della provvidenza invocata dalla parte ricorrente.
Le spese processuali sono irripetibili, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. CP_ Le spese di C.T.U. vanno poste, nei rapporti tra le parti, a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in opposizione ad ATP e, per l'effetto, conferma le conclusioni contenute nella CTU depositata nel presente procedimento;
dichiara le spese irripetibili, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. del ricorrente;
CP_ pone le spese di C.T.U., come liquidate con separati decreti, a carico dell' .
Catania, 19/11/2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del 18.11.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni formulate come in atti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 2721/2025 R.G., avente ad oggetto: opposizione ex art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
, n. il 10/08/1965 in ADRANO (CT), c.f. , parte Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. BARBERA GRAZIA;
Ricorrente
CONTRO
CP_
c.f. , in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato P.IVA_1 in Catania piazza della Repubblica n. 26 - Avvocatura Sede Provinciale I.N.P.S. – rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Gaezza Livia;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesse le domande ed eccezioni formulate nel corso del precedente procedimento di
ATP, parte ricorrente, nei termini di legge, ha tempestivamente manifestato il proprio dissenso e proposto opposizione ex art. 445 bis c.p.c. avverso la relazione di CTU disposta nel procedimento sommario, in cui il Consulente aveva così concluso: “1. Si ritiene possibile concordare con il giudizio espresso nel corso dell'iter amministrativo.
2. In atto, non è possibile disconoscere che le diagnosticate malattie, in relazione a quanto riscontrato dalla documentazione in atti ed acquisita, nonché per quanto osservato all'esame clinico- semeiologico, esperito nel corso dell'attuale accertamento medico-legale, possano essersi aggravate non risultando, tuttavia, oggettivamente comprovate, dal Parte_2
DEGLI ACCERTAMENTI RICHIESTI E NON PRODOTTI, in assenza dei quali si esprime un giudizio fondato esclusivamente sulla scorta dell'esame clinico anamnestico e della documentazione sanitaria esaminata:
3. IN CONCLUSIONE, per quanto esposto, in assenza degli accertamenti complementari richiesti, è possibile affermare che le patologie, che affliggono, attualmente il
Sig. ( ), nato a [...] il [...], ivi residente Parte_1 C.F._1 in Via Alceo n. 37 ed ivi domiciliato, di professione bracciante agricolo da circa 37 anni, ai sensi della L. n°222/84, NON determinano, né lo determinavano all'epoca della presentazione della domanda amministrativa, una riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/3 del normale, in occupazioni confacenti alle sue attitudini”. Parte opponente ha così concluso: “accertare che lo stato patologico del sig. è Parte_1 tale da integrare i presupposti sanitari dell'assegno ordinario di invalidità ex legge 222/84, al fine del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità in favore del ricorrente nella misura di legge e con decorrenza dalla data del primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa e,o dalla data di insorgenza dello stato invalidante per riduzione permanente a meno di 1/3 della capacità lavorativa, oltre interessi legali. Per l'effetto, riconoscere la provvidenza richiesta (assegno ordinario di invalidità) con decorrenza dalla data del primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa e,o dalla data di insorgenza dello stato invalidante per riduzione permanente a meno di 1/3 della capacità lavorativa oltre interessi legali”. CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha rilevato l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.
Tenuto conto del tenore semplificato del presente provvedimento, tutti gli atti di causa si intendono qui integralmente richiamati.
Il CTU nominato nella presente fase di opposizione, nella relazione depositata, ha così concluso: “il ricorrente, Sig. , in atto è affetto da “Poliposi intestinale, Parte_1 depressione maggiore, gonartrosi bilaterale, iniziale cardiopatia ipertensiva, apnee ostruttive del sonno di grado lieve”. Avuto riguardo delle indicazioni ministeriali, della documentazione sanitaria in atti e delle condizioni presentate dal sig. , alla data del presente Parte_1 accertamento medico-legale, appare di tutta evidenza che il ricorrente sia in grado di attendere alle mansioni confacenti le attitudini professionali svolte, non presentando pertanto i requisiti sanitari per la concessione dei benefici secondo quanto previsto dall'Art. 1 della L. 222/84. Viene quindi confermato il parere della Commissione Medico Legale e della precedente CTU”.
Le conclusioni di cui alla relazione in atti (che si richiama per relationem, costituendo parte integrante della presente motivazione) appaiono del tutto condivisibili, risultando, peraltro, immuni da vizi logico giuridici e supportati da congrua ed esaustiva motivazione.
Pertanto, alla luce dell'istruttoria espletata, il Tribunale ritiene che non sussistano i presupposti per il riconoscimento del requisito sanitario richiesto ai fini della provvidenza invocata dalla parte ricorrente.
Le spese processuali sono irripetibili, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. CP_ Le spese di C.T.U. vanno poste, nei rapporti tra le parti, a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in opposizione ad ATP e, per l'effetto, conferma le conclusioni contenute nella CTU depositata nel presente procedimento;
dichiara le spese irripetibili, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. del ricorrente;
CP_ pone le spese di C.T.U., come liquidate con separati decreti, a carico dell' .
Catania, 19/11/2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi
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