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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 07/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1894/2023 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
Giulia BERTOLINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con gli Avv.ti Luca Pizzigoni e Andrea Pesenti
- RICORRENTE -
contro
CP_1 con l'avv. Alessandro Tonelli
- RESISTENTE -
Oggetto: mansioni superiori, differenze retributive
Nelle note per l'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO
Con ricorso depositato il 22.9.23, il sig. conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Pt_1
Bergamo – Sezione Lavoro, la datrice di lavoro, chiedendo accertarsi il diritto al superiore inquadramento al III livello CCNL DMO dal luglio 2010 al giugno 2023 e la conseguente corresponsione di differenze retributive pari ad € 30.336,84, con vittoria di spese con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
A sostegno della propria pretesa, la parte ricorrente, in fatto, esponeva:
- di aver iniziato a lavorare alle dipendenze della società convenuta in data 15/12/09, inquadrato nel IV livello CCNL DMO,
1 - che il rapporto di lavoro è inoltre regolato dal contratto integrativo aziendale del CP_1
9/12/2004 che prevede sotto la voce “inquadramento”: si conviene di inquadrare al terzo livello
CCNL il personale con la qualifica di: panificatore, banconiere reparto pesce
- di aver lavorato il primo anno e mezzo presso la di Bergamo, via Corridoni e di CP_1
essere stato poi trasferito a , ove operano 8 panificatori, Pt_2
- che dopo sei mesi dall'assunzione ha effettuato presso un corso per panificatore CP_1 durato un mese (terminato nel luglio 2010) e successivamente ha iniziato a svolgere attività di panificatore, mansione che ha sempre mantenuto;
- che tra le mansioni di panificatore si occupa in autonomia di leggere le varie ricette, ricercare gli ingredienti, preparare l'impasto, cuocere nel forno ed estrarre il prodotto.
- di essere addetto a preparazione di ogni tipo di pane prodotto da CP_1
- di occuparsi del coordinamento di altri colleghi più giovani nonchè alla loro preparazione e formazione.
***
La convenuta si è costituita in giudizio contestando in fatto e diritto la ricostruzione offerta dalla parte ricorrente e chiedendo quindi il rigetto del ricorso.
In particolare, evidenziava che
- il ricorrente è stato assunto con un contrato di inserimento in data 15.12.2009 della durata di 18 mesi,
- il sig. ha svolto la “Formazione pratica – PAN” dal 18.10.2010 al 13.11.2010, corso Pt_1
necessario per svolgere l'addetto alla panificazione,
- che il ricettario offre tutte le indicazioni per preparare l'impasto, far lievitare il composto, tagliare e formare il prodotto a mano o con macchinario, definire il riposo e la lievitazione del semilavorato e cuocere il prodotto,
- che il III livello in non si acquisisce per anzianità, ma mediante il superamento di CP_1 una prova pratica che viene svolta dal dipendente alla presenza dello Specialista del prodotto,
- che i panificatori del III livello operano in piena autonomia all'occorrenza i. correggendo l'impasto,
ii. modificando la temperatura dei forni,
iii. riconoscendo situazioni non standard quali temperatura ambientale elevata o umidità accentuata all'esito delle quali è in grado di intervenire sul prodotto, 2 iv. apportando modifiche alle ricette: maggiore o minore acqua rispetto al ricettario, maggiore o minore lievito per poter realizzare un prodotto finale standard pur in condizioni particolari;
v. riconoscendo se l'operazione di impasto necessita di maggiore o minore tempo rispetto al ricettario.
- che il ricorrente è sottoposto a limitazioni mediche essendogli inibita la movimentazione di carichi superiori a 15 kg,
- che il sig. prepara il pane in affiancamento ad operatori con mansioni di panificatori, Pt_1 seguendo pedissequamente il ricettario ed il manuale operativo ovvero la ricetta indicata in situazioni standard,
- che il ricorrente lavora solamente il pomeriggio ove viene prodotto un limitatissimo quantitativo (il 10% del fabbisogno giornaliero del punto vendita);
- che il ricorrente non sceglie il pane da produrre e la quantità, decisione che è riservata ai capireparto,
- che il sig. non ha autonomia nella modificazione di ingredienti e processo in Pt_1
conseguenza delle condizioni climatiche,
- che il sig. non ha mai formato né coordinato colleghi, Pt_1
- che il ricorrente svolge attività di seconda linea quali la formazione di focaccine, palloncino integrale, filone tirolese, focacce liguri, focacce soffici lingue e pizzette;
- che il sig. saltuariamente imbusta il pane per la vendita self service, Pt_1
- di aver proposto al ricorrente di sostenere la prova per il passaggio di livello nel luglio 2023, ma il sig. si rifiutava ritenendo di aver diritti al III livello in base alle mansioni svolte. Pt_1
La parte convenuta, in diritto, ha eccepito la prescrizione quinquennale decorrente in corso di rapporto delle eventuali somme dovute a titolo di differenze retributive sull'asserito superiore inquadramento (dal 12.10.2018).
Fallito il tentativo di conciliazione ed esperita la necessaria istruttoria e disposta la trattazione scritta dell'udienza, il Giudice - ritenuta la causa matura per la decisione e lette le note depositate - ha deciso la controversia come da sentenza depositata ex art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente agisce in giudizio al fine di ottenere l'accertamento dello svolgimento di mansioni sussumibili al III livello del CCNL Terziario dal luglio 2010.
3 I. Le superiori mansioni
Ai fini di un corretto inquadramento della controversia è opportuno ricordare, come noto, che il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione del corretto inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive.
Sul punto da ultimo Cass. lav. 22/11/2019, n.30580 “Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini.”.
Quanto alla distribuzione dell'onere della prova, la giurisprudenza chiarisce altresì che “il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare di avere svolto in misura prevalente e non episodica mansioni diverse da quelle del proprio inquadramento (v. Tribunale Roma, sez. lav., 22/05/2017, n. 4877) e che dal lavoratore deve essere provata la prevalenza qualitativa e quantitativa delle superiori mansioni rispetto a quelle proprie del livello di inquadramento, attribuendosi decisivo valore alle mansioni c.d. "caratterizzanti", e cioè a quelle più specifiche sul piano professionale, purché non sporadiche o occasionali” (Tribunale di Bari n. 2182/2016 il quale a sua volta richiama Cass. n. 8529/2006 e Cass. n. 2537/2000). Sul punto da ultimo Corte appello
Milano sez. lav., 27/01/2020, n. 2208 “Come è noto incombe al lavoratore che agisca in giudizio per ottenere il riconoscimento del diritto al superiore inquadramento l'onere di allegare e provare gli elementi posti a fondamento della domanda, cioè di aver svolto, in via continuativa e prevalente, per il periodo previsto dalle norme applicabili in materia, mansioni riconducibili al superiore inquadramento rivendicato.”, che richiama
Cass., sez. lav., 30.10.2008, n. 26234; Cass., sez. lav., 22.8.2007, n. 17896; Cass., sez. lav.,
12.5.2006, n. 11037; Cass., sez. lav., 16.2.2005, n. 3069. Sez.Lav.n. 4791 del 9.3.2004.
***
Ai fini dell'inquadramento delle mansioni svolte è necessario analizzare la declaratoria contrattuale secondo il Ccnl DMO (Art. 98)
- III livello
“A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita”.
- IV livello 4 “al quarto livello appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari nonché lavoratori adibiti a lavori che richiedono specifiche e particolari capacità tecnico pratiche comunque acquisite”.
Il contratto integrativo aziendale del 9/12/2004 prevede CP_1
***
Occorre ulteriormente premettere che la pretesa di di sottoporre il lavoratore ad CP_1 un esame per l'acquisizione del superiore livello da parte del ricorrente è circostanza in alcun modo rilevante ai fini della definizione del giudizio osservato, da una parte, che è nell'esclusivo potere del Giudice sussumere le mansioni concretamente svolte nella declaratoria collettiva e, dall'altra, che neppure il contratto integrativo aziendale del 9.12.2004, pacificamente applicabile al rapporto di lavoro del ricorrente, prevede alcun particolare processo o prova per l'assunzione del III livello da parte del panificatore.
***
Quanto alle deposizioni, si osserva che il testimone di parte ricorrente risulta Testimone_1 particolarmente attendibile, in quanto la deposizione resa risulta pienamente confermata dal nuovo caporeparto (teste di parte resistente) ed è inoltre informato in modo CP_2 completo sui fatti oggetto di accertamento essendo stato il caporeparto panetteria presso l' dal 24.9.13. La parte convenuta ha eccepito che è stato CP_3 Pt_2 Tes_1 responsabile nel medesimo reparto panetteria di a solo dall'11.10.2021 al Pt_1 Pt_2
28.02.2023 e dall'01.05.2024 al 31.05.2024. La circostanza risulta irrilevante osservato che, come già detto, la testimonianza è sostanzialmente integralmente confermata dal teste di parte resistente e che ciò che è in discussione sono le mansioni del ricorrente e non il CP_2 ruolo del teste Tes_1
Il teste di parte ricorrente è risultato poco informato sui fatti e a tratti reticente ed è Tes_2 stato smentito dai capireparto escussi in punto di aggiustamenti alla ricetta.
5 Il teste di parte resistente per le mansioni svolte di specialista e la supervisione di ben Tes_3
20 punti vendita non può avere una conoscenza particolareggiata delle mansioni del ricorrente, ma per quanto riferito ha confermato la ricostruzione del ricorrente.
***
Poste queste necessarie premesse, può ora procedersi all'accertamento delle mansioni in concreto assegnate all'odierno ricorrente.
In primo luogo, dalla stessa ricostruzione della parte convenuta il sig. svolgeva per la Pt_1 maggior parte del tempo di lavoro attività di panificazione, infatti a detta della stessa CP_1
l'attività di imbustamento del pane era svolta solo “saltuariamente”.
Sul punto, inoltre, i testi hanno riferito che anche nel pomeriggio si panifica in quantità significative e che l'attività di panificazione era almeno la largamente prevalente se non l'esclusiva svolta dal ricorrente, inoltre il teste di parte resistente ha riferito che i CP_2 turni del ricorrente sono per lo più la mattina in cui si produce l'80% del pane giornaliero:
- “La panificazione è fatta il grosso al mattino, nel pomeriggio si fa e si fanno anche le pulizie dei macchinari e venerdì e sabato pomeriggio panifichiamo alla grande.”
“Il ricorrente faceva solo il panificatore per tutto l'orario di lavoro. Non vendeva il pane, non faceva altre mansioni.” (teste di parte ricorrente;
Tes_1
- “Il ricorrente fa il panificatore o a volte per esigenze fa confezionamento per vendita self service.
La prima mansione è prevalente. […]
Di pomeriggio si fa il 20% di pane, forse anche di meno. Comunque il ricorrente la maggior parte dell'attività era di panificazione” (teste di parte resistente . CP_2
In secondo luogo, dall'istruttoria è emerso che le tipologie e quantità di prodotto da preparare venivano decisi, in una prima fase, dal caporeparto e, successivamente, direttamente dalla sede centrale, di conseguenza il fatto che il ricorrente non abbia mai preso tale decisione non è elemento rilevante ai fini dell'acquisizione del III livello, non essendo comunque prerogativa del panificatore, ma del superiore livello di caporeparto non oggetto di prospettazione.
In particolare, dall'istruttoria è emerso che
- “Prima la scelta delle quantità di pane e tipo viene svolta dal responsabile (ossia io) e il caporeparto questo fino ad un annetto fa. Ora la produzione arriva dalla sede e ci atteniamo
a quello.” (teste di parte ricorrente , Tes_1
6 - “Fino a due annetti fa, io decidevo in base ai venduti che pane produrre, ora la produzione è mandata dalla sede e io devo tradurre quantità di pane in kg di farina per dire cosa impastare” (teste di parte resistente CP_2
In terzo luogo, si osserva che dall'istruttoria è evidentemente emerso che il ricorrente era stato addetto alla formazione dei colleghi neoassunti, in particolare almeno dei colleghi:
, e Tes_4 Tes_5 Tes_6 Tes_7 Per_1
- “Il ricorrente veniva delegato da me o da altro responsabile per affiancare e formare i colleghi più giovani, ad esempio ” (teste di parte ricorrente Tes_4 Tes_5 Tes_1
- “Quando abbiamo delle persone nuove, io sono il primo che devo formarle, ma delego a tutti i panificatori, anche al ricorrente sì è capitato, salvo in fase impasti. MI ricordo che ha formato CP_ OM AN (poi si è dimesso) e IG e ES .”(teste di parte Per_2 resistente . CP_2
***
Venendo ora alle mansioni per come riferite dalla parte ricorrente, esse sono state pienamente confermate dall'istruttoria svolta, sia in punto di varietà, sia in punto di autonomia sia quanto alle conoscenze e competenze del ricorrente per adattare nei limiti di un processo standardizzato gli impasti, la lievitazione e la cottura:
- “La ricetta è precisa, ma è variabile rispetto ad esempio in relazione al meteo e sta al panificatore apporre le necessarie modifiche per ottenere un prodotto di qualità. […]
Il ricorrente faceva impasti ossia mischiava ingredienti, faceva le forme del pane con le macchine e cuoceva, controllava lievitazione e cottura.
Il ricorrente sapeva fare gli aggiustamenti che dicevo prima, formavamo tutti i panettieri per questo
Il ricorrente se ne occupava di solito da solo, poi magari se dubbio chiedeva, non ha mai avuto bisogno di assistenza.
Intendo il dubbio era raramente, ogni morte di papa.
Adr faceva tutti i tipi di pane”(teste di parte ricorrente Tes_1
- “Il ricorrente svolge tutte le mansioni di panificazione, tranne gli impasti perché ha una limitazione medica a 15 kg.
Non impasta, fa gestione di forni e celle di lievitazione, formazione del pane sia con macchina sia manuale e formazione focacceria.
Il panificatore non può fare aggiustamento. 7 Noi abbiamo una formula per la temperatura dell'acqua per arrivare ad una temperatura dell'impasto.
Si posso fare degli aggiustamenti, secondo tecniche che si acquisiscono con l'esperienza di lavoro.
Il ricorrente faceva degli aggiustamenti, il pomeriggio e mi chiedeva a me. Era capace di farlo in autonomia.”
“Abbiamo fatto una modifica delle temperatura forni per grano duro, mi hanno fatto rendere conto che era sbagliata io mi sono preso la responsabilità di aumentarla di 5 gradi, la questione me l'ha segnalata anche il ricorrente.” (teste di parte resistente CP_2
Da ultimo si osserva che il ricorrente è destinatario di una limitazione medica solo dall'aprile
2016 e pertanto, da una parte, il diritto al superiore inquadramento era già stato ampliamente definitivamente acquisito dopo tre mesi di svolgimento delle superiori mansioni ex art. 2103 c.c.
e, dall'altra, che, in ogni caso, una limitazione medica al carico di movimento non può risolversi nel mancato riconoscimento del superiore inquadramento quando il ricorrente ha continuato a svolgere la medesima varietà e complessità di mansioni nel rispetto di tale prescrizione.
***
Dall'istruttoria esperita risulta incontestabilmente che il ricorrente ha svolto mansioni pienamente sussumibili in quelle di panettiere, senza alcun ausilio da parte di altro collega, ma anzi è risultato delegato da parte dei capireparto alla formazione sul campo dei colleghi neoassunti. Il ricorrente è certamente capace e in effetti dispone in piena autonomia gli aggiustamenti necessari (ingredienti, lievitazione, cottura) per la buona riuscita del singolo lotto di prodotto in relazione alle condizioni metereologiche. Il fatto che gli aggiustamenti siano limitati non incide sul valore di essi ai fini della valutazione della capacità professionale del ricorrente nello svolgimento della mansione di panettiere.
Quanto alla competenza del ricorrente, si osserva che il sig. ha segnalato l'errore di Pt_1 temperatura del forno in una ricetta, come confermato da tutti i testi escussi.
L'istruttoria svolta pertanto milita in modo chiaro e incontestabile per la fondatezza della domanda di riconoscimento del superiore inquadramento al livello III, con conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive.
Quanto alle sentenze citate del Tribunale di Milano, esse sono basate sulle risultanze istruttorie di tali giudizi e restano del tutto prive di rilievo ai fini del decidere.
*** 8 Il diritto al superiore inquadramento non può che decorrente dall'ottobre 2013 osservato che il teste ha iniziato a lavorare con il ricorrente e riferire delle mansioni svolte dal Tes_1
24.9.2013 e le dichiarazioni del teste non sono idonee a soddisfare l'onere della prova Tes_2 delle superiori mansioni incombente sul ricorrente.
Il Giudice ha ordinato alle parti di redigere conteggi condivisi in punto di differenze retributive derivanti dal superiore inquadramento del ricorrente al livello III dall'ottobre 2013, dai quali è emerso un credito a titolo di differenze retributive sul superiore inquadramento tra il
4° e il 3° livello compresa di scatti e 14 mensilità fino a giugno 2023 pari a € 23.476,14.
II. Eccezione di decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto
La parte convenuta ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti decorrente anche in costanza di rapporto.
Si premette quanto all'eccezione di prescrizione, che, come noto, prima delle riforme della disciplina di tutela dei licenziamenti, la giurisprudenza distingueva il dies a quo di decorrenza della prescrizione a seconda del regime di tutela reale o obbligatoria applicabile alla datrice di lavoro.
In seguito all'entrata in vigore della riforma L. n. 92/2012, il regime di tutela reale contro il licenziamento illegittimo è diventato residuale.
La marginalizzazione della tutela reintegratoria e la possibilità che, comunque, da una tutela reintegratoria di tipo debole il lavoratore non venga ristorato del complesso dei pregiudizi economici conseguenti all'illegittimo provvedimento espulsivo, comporta l'interruzione della prescrizione dei crediti retributivi dall'entrata in vigore della legge Fornero (18.7.12) anche per i lavoratori che, considerate le dimensioni della datrice di lavoro, risultano tutelati dall'art. 18 St.
Lav..
Sul punto Tribunale di Milano (sent. 3460/2015) ha statuito “Si deve prendere atto dell'entrata in vigore dal 18/7/12 della L. n. 92 del 2012 che ha modificato la tutela reale di cui all'articolo 18 S.L., prescrivendo, al comma cinque di tale norma, delle ipotesi nelle quali, anche a fronte di un licenziamento illegittimo, la tutela resta solo di tipo indennitario, senza possibilità di reintegrazione, in modo analogo che nella tutela obbligatoria (seppur con importi risarcitori maggiori).
Sicché, si deve ritenere che da tale data i lavoratori, pur dipendenti da azienda sottoposta all'articolo 18 S.L., potessero incorrere - per la durata della relazione lavorativa - nel timore del recesso nel far valere le proprie ragioni, a fronte della diminuita resistenza della la propria 9 stabilità (cfr. C. cost. n. 63 del 1966 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale, in tal modo, dell'articolo 2948. n. 3, c.c.). In tale ottica, del resto, costituisce già orientamento giurisprudenziale quello per cui “la decorrenza o meno della prescrizione in corso di rapporto va verificata con riguardo al concreto atteggiarsi del medesimo in relazione alla effettiva esistenza di una situazione psicologica di "metus" del lavoratore e non già alla stregua della diversa normativa garantistica che avrebbe dovuto astrattamente regolare il rapporto, ove questo fosse stato pacificamente riconosciuto dalle parti fin dall'inizio come avente le modalità che il giudice, con un giudizio necessariamente "ex post", riconosce, applicando, quindi, la relativa disciplina legale” (cfr., ad es., Cass. lav. 13.12.2004 n. 23227; Cass. lav. 29.10.2004 n. 20987;
Cass. lav.
6.8.2002 n. 11793, conforme: Trib. Milano Sez. lav., sent. 26.10.2017). Sul punto anche, Corte d'Appello di Milano, 30 aprile 2019 condivide l'orientamento per il quale nel rapporto di lavoro soggetto all'applicazione dell'art. 18 Stat. Lav., come modificato dalla riforma Fornero, non decorre la prescrizione in costanza di rapporto, in quanto l'attuale formulazione dell'art. 18 Stat. Lav. - che prevede la reintegrazione solo per alcune ipotesi di illegittimità del licenziamento mentre per altre fattispecie prevede unicamente una tutela indennitaria - determina quella la situazione di “metus” che esclude il decorso del termine di prescrizione in costanza di rapporto di lavoro. La Corte aderisce, dunque, a quell'orientamento che valorizza l'effettiva condizione di soggezione in cui si trova il prestatore di lavoro in costanza di rapporto.
Il principio di diritto di cui alla Sentenza della Cassazione n. 26246/2022 è il seguente: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della L. n. 92/2012 e del D.Lgs.
23/2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa della fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicchè, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento della entrata in vigore della L. n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948 n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
Considerato, quindi, che il rapporto è ancora in corso, l'eccezione di prescrizione è infondata.
***
La liquidazione delle spese segue la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso,
- accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad essere inquadrato al III livello del CCNL
DMO dall'ottobre 2010 e per l'effetto 10 - condanna la parte convenuta a corrispondere al ricorrente € 23.476,14 a titolo di differenze retributive sul superiore inquadramento tra il IV e il III livello compresa di scatti e 14 mensilità fino a giugno 2023, oltre interessi e rivalutazione monetaria nonché successivi maturande differenze,
- condanna la parte convenuta a rimborsare alla ricorrente le spese di lite che si liquidano in complessivi € 5.388,00 per compenso, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori fiscali e previdenziali dovuti per legge con distrazione in favore dei procuratori dichiaratasi antistatari.
Bergamo, 3 gennaio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Giulia Bertolino
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
Giulia BERTOLINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con gli Avv.ti Luca Pizzigoni e Andrea Pesenti
- RICORRENTE -
contro
CP_1 con l'avv. Alessandro Tonelli
- RESISTENTE -
Oggetto: mansioni superiori, differenze retributive
Nelle note per l'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO
Con ricorso depositato il 22.9.23, il sig. conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Pt_1
Bergamo – Sezione Lavoro, la datrice di lavoro, chiedendo accertarsi il diritto al superiore inquadramento al III livello CCNL DMO dal luglio 2010 al giugno 2023 e la conseguente corresponsione di differenze retributive pari ad € 30.336,84, con vittoria di spese con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
A sostegno della propria pretesa, la parte ricorrente, in fatto, esponeva:
- di aver iniziato a lavorare alle dipendenze della società convenuta in data 15/12/09, inquadrato nel IV livello CCNL DMO,
1 - che il rapporto di lavoro è inoltre regolato dal contratto integrativo aziendale del CP_1
9/12/2004 che prevede sotto la voce “inquadramento”: si conviene di inquadrare al terzo livello
CCNL il personale con la qualifica di: panificatore, banconiere reparto pesce
- di aver lavorato il primo anno e mezzo presso la di Bergamo, via Corridoni e di CP_1
essere stato poi trasferito a , ove operano 8 panificatori, Pt_2
- che dopo sei mesi dall'assunzione ha effettuato presso un corso per panificatore CP_1 durato un mese (terminato nel luglio 2010) e successivamente ha iniziato a svolgere attività di panificatore, mansione che ha sempre mantenuto;
- che tra le mansioni di panificatore si occupa in autonomia di leggere le varie ricette, ricercare gli ingredienti, preparare l'impasto, cuocere nel forno ed estrarre il prodotto.
- di essere addetto a preparazione di ogni tipo di pane prodotto da CP_1
- di occuparsi del coordinamento di altri colleghi più giovani nonchè alla loro preparazione e formazione.
***
La convenuta si è costituita in giudizio contestando in fatto e diritto la ricostruzione offerta dalla parte ricorrente e chiedendo quindi il rigetto del ricorso.
In particolare, evidenziava che
- il ricorrente è stato assunto con un contrato di inserimento in data 15.12.2009 della durata di 18 mesi,
- il sig. ha svolto la “Formazione pratica – PAN” dal 18.10.2010 al 13.11.2010, corso Pt_1
necessario per svolgere l'addetto alla panificazione,
- che il ricettario offre tutte le indicazioni per preparare l'impasto, far lievitare il composto, tagliare e formare il prodotto a mano o con macchinario, definire il riposo e la lievitazione del semilavorato e cuocere il prodotto,
- che il III livello in non si acquisisce per anzianità, ma mediante il superamento di CP_1 una prova pratica che viene svolta dal dipendente alla presenza dello Specialista del prodotto,
- che i panificatori del III livello operano in piena autonomia all'occorrenza i. correggendo l'impasto,
ii. modificando la temperatura dei forni,
iii. riconoscendo situazioni non standard quali temperatura ambientale elevata o umidità accentuata all'esito delle quali è in grado di intervenire sul prodotto, 2 iv. apportando modifiche alle ricette: maggiore o minore acqua rispetto al ricettario, maggiore o minore lievito per poter realizzare un prodotto finale standard pur in condizioni particolari;
v. riconoscendo se l'operazione di impasto necessita di maggiore o minore tempo rispetto al ricettario.
- che il ricorrente è sottoposto a limitazioni mediche essendogli inibita la movimentazione di carichi superiori a 15 kg,
- che il sig. prepara il pane in affiancamento ad operatori con mansioni di panificatori, Pt_1 seguendo pedissequamente il ricettario ed il manuale operativo ovvero la ricetta indicata in situazioni standard,
- che il ricorrente lavora solamente il pomeriggio ove viene prodotto un limitatissimo quantitativo (il 10% del fabbisogno giornaliero del punto vendita);
- che il ricorrente non sceglie il pane da produrre e la quantità, decisione che è riservata ai capireparto,
- che il sig. non ha autonomia nella modificazione di ingredienti e processo in Pt_1
conseguenza delle condizioni climatiche,
- che il sig. non ha mai formato né coordinato colleghi, Pt_1
- che il ricorrente svolge attività di seconda linea quali la formazione di focaccine, palloncino integrale, filone tirolese, focacce liguri, focacce soffici lingue e pizzette;
- che il sig. saltuariamente imbusta il pane per la vendita self service, Pt_1
- di aver proposto al ricorrente di sostenere la prova per il passaggio di livello nel luglio 2023, ma il sig. si rifiutava ritenendo di aver diritti al III livello in base alle mansioni svolte. Pt_1
La parte convenuta, in diritto, ha eccepito la prescrizione quinquennale decorrente in corso di rapporto delle eventuali somme dovute a titolo di differenze retributive sull'asserito superiore inquadramento (dal 12.10.2018).
Fallito il tentativo di conciliazione ed esperita la necessaria istruttoria e disposta la trattazione scritta dell'udienza, il Giudice - ritenuta la causa matura per la decisione e lette le note depositate - ha deciso la controversia come da sentenza depositata ex art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente agisce in giudizio al fine di ottenere l'accertamento dello svolgimento di mansioni sussumibili al III livello del CCNL Terziario dal luglio 2010.
3 I. Le superiori mansioni
Ai fini di un corretto inquadramento della controversia è opportuno ricordare, come noto, che il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione del corretto inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive.
Sul punto da ultimo Cass. lav. 22/11/2019, n.30580 “Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini.”.
Quanto alla distribuzione dell'onere della prova, la giurisprudenza chiarisce altresì che “il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare di avere svolto in misura prevalente e non episodica mansioni diverse da quelle del proprio inquadramento (v. Tribunale Roma, sez. lav., 22/05/2017, n. 4877) e che dal lavoratore deve essere provata la prevalenza qualitativa e quantitativa delle superiori mansioni rispetto a quelle proprie del livello di inquadramento, attribuendosi decisivo valore alle mansioni c.d. "caratterizzanti", e cioè a quelle più specifiche sul piano professionale, purché non sporadiche o occasionali” (Tribunale di Bari n. 2182/2016 il quale a sua volta richiama Cass. n. 8529/2006 e Cass. n. 2537/2000). Sul punto da ultimo Corte appello
Milano sez. lav., 27/01/2020, n. 2208 “Come è noto incombe al lavoratore che agisca in giudizio per ottenere il riconoscimento del diritto al superiore inquadramento l'onere di allegare e provare gli elementi posti a fondamento della domanda, cioè di aver svolto, in via continuativa e prevalente, per il periodo previsto dalle norme applicabili in materia, mansioni riconducibili al superiore inquadramento rivendicato.”, che richiama
Cass., sez. lav., 30.10.2008, n. 26234; Cass., sez. lav., 22.8.2007, n. 17896; Cass., sez. lav.,
12.5.2006, n. 11037; Cass., sez. lav., 16.2.2005, n. 3069. Sez.Lav.n. 4791 del 9.3.2004.
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Ai fini dell'inquadramento delle mansioni svolte è necessario analizzare la declaratoria contrattuale secondo il Ccnl DMO (Art. 98)
- III livello
“A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita”.
- IV livello 4 “al quarto livello appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari nonché lavoratori adibiti a lavori che richiedono specifiche e particolari capacità tecnico pratiche comunque acquisite”.
Il contratto integrativo aziendale del 9/12/2004 prevede CP_1
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Occorre ulteriormente premettere che la pretesa di di sottoporre il lavoratore ad CP_1 un esame per l'acquisizione del superiore livello da parte del ricorrente è circostanza in alcun modo rilevante ai fini della definizione del giudizio osservato, da una parte, che è nell'esclusivo potere del Giudice sussumere le mansioni concretamente svolte nella declaratoria collettiva e, dall'altra, che neppure il contratto integrativo aziendale del 9.12.2004, pacificamente applicabile al rapporto di lavoro del ricorrente, prevede alcun particolare processo o prova per l'assunzione del III livello da parte del panificatore.
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Quanto alle deposizioni, si osserva che il testimone di parte ricorrente risulta Testimone_1 particolarmente attendibile, in quanto la deposizione resa risulta pienamente confermata dal nuovo caporeparto (teste di parte resistente) ed è inoltre informato in modo CP_2 completo sui fatti oggetto di accertamento essendo stato il caporeparto panetteria presso l' dal 24.9.13. La parte convenuta ha eccepito che è stato CP_3 Pt_2 Tes_1 responsabile nel medesimo reparto panetteria di a solo dall'11.10.2021 al Pt_1 Pt_2
28.02.2023 e dall'01.05.2024 al 31.05.2024. La circostanza risulta irrilevante osservato che, come già detto, la testimonianza è sostanzialmente integralmente confermata dal teste di parte resistente e che ciò che è in discussione sono le mansioni del ricorrente e non il CP_2 ruolo del teste Tes_1
Il teste di parte ricorrente è risultato poco informato sui fatti e a tratti reticente ed è Tes_2 stato smentito dai capireparto escussi in punto di aggiustamenti alla ricetta.
5 Il teste di parte resistente per le mansioni svolte di specialista e la supervisione di ben Tes_3
20 punti vendita non può avere una conoscenza particolareggiata delle mansioni del ricorrente, ma per quanto riferito ha confermato la ricostruzione del ricorrente.
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Poste queste necessarie premesse, può ora procedersi all'accertamento delle mansioni in concreto assegnate all'odierno ricorrente.
In primo luogo, dalla stessa ricostruzione della parte convenuta il sig. svolgeva per la Pt_1 maggior parte del tempo di lavoro attività di panificazione, infatti a detta della stessa CP_1
l'attività di imbustamento del pane era svolta solo “saltuariamente”.
Sul punto, inoltre, i testi hanno riferito che anche nel pomeriggio si panifica in quantità significative e che l'attività di panificazione era almeno la largamente prevalente se non l'esclusiva svolta dal ricorrente, inoltre il teste di parte resistente ha riferito che i CP_2 turni del ricorrente sono per lo più la mattina in cui si produce l'80% del pane giornaliero:
- “La panificazione è fatta il grosso al mattino, nel pomeriggio si fa e si fanno anche le pulizie dei macchinari e venerdì e sabato pomeriggio panifichiamo alla grande.”
“Il ricorrente faceva solo il panificatore per tutto l'orario di lavoro. Non vendeva il pane, non faceva altre mansioni.” (teste di parte ricorrente;
Tes_1
- “Il ricorrente fa il panificatore o a volte per esigenze fa confezionamento per vendita self service.
La prima mansione è prevalente. […]
Di pomeriggio si fa il 20% di pane, forse anche di meno. Comunque il ricorrente la maggior parte dell'attività era di panificazione” (teste di parte resistente . CP_2
In secondo luogo, dall'istruttoria è emerso che le tipologie e quantità di prodotto da preparare venivano decisi, in una prima fase, dal caporeparto e, successivamente, direttamente dalla sede centrale, di conseguenza il fatto che il ricorrente non abbia mai preso tale decisione non è elemento rilevante ai fini dell'acquisizione del III livello, non essendo comunque prerogativa del panificatore, ma del superiore livello di caporeparto non oggetto di prospettazione.
In particolare, dall'istruttoria è emerso che
- “Prima la scelta delle quantità di pane e tipo viene svolta dal responsabile (ossia io) e il caporeparto questo fino ad un annetto fa. Ora la produzione arriva dalla sede e ci atteniamo
a quello.” (teste di parte ricorrente , Tes_1
6 - “Fino a due annetti fa, io decidevo in base ai venduti che pane produrre, ora la produzione è mandata dalla sede e io devo tradurre quantità di pane in kg di farina per dire cosa impastare” (teste di parte resistente CP_2
In terzo luogo, si osserva che dall'istruttoria è evidentemente emerso che il ricorrente era stato addetto alla formazione dei colleghi neoassunti, in particolare almeno dei colleghi:
, e Tes_4 Tes_5 Tes_6 Tes_7 Per_1
- “Il ricorrente veniva delegato da me o da altro responsabile per affiancare e formare i colleghi più giovani, ad esempio ” (teste di parte ricorrente Tes_4 Tes_5 Tes_1
- “Quando abbiamo delle persone nuove, io sono il primo che devo formarle, ma delego a tutti i panificatori, anche al ricorrente sì è capitato, salvo in fase impasti. MI ricordo che ha formato CP_ OM AN (poi si è dimesso) e IG e ES .”(teste di parte Per_2 resistente . CP_2
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Venendo ora alle mansioni per come riferite dalla parte ricorrente, esse sono state pienamente confermate dall'istruttoria svolta, sia in punto di varietà, sia in punto di autonomia sia quanto alle conoscenze e competenze del ricorrente per adattare nei limiti di un processo standardizzato gli impasti, la lievitazione e la cottura:
- “La ricetta è precisa, ma è variabile rispetto ad esempio in relazione al meteo e sta al panificatore apporre le necessarie modifiche per ottenere un prodotto di qualità. […]
Il ricorrente faceva impasti ossia mischiava ingredienti, faceva le forme del pane con le macchine e cuoceva, controllava lievitazione e cottura.
Il ricorrente sapeva fare gli aggiustamenti che dicevo prima, formavamo tutti i panettieri per questo
Il ricorrente se ne occupava di solito da solo, poi magari se dubbio chiedeva, non ha mai avuto bisogno di assistenza.
Intendo il dubbio era raramente, ogni morte di papa.
Adr faceva tutti i tipi di pane”(teste di parte ricorrente Tes_1
- “Il ricorrente svolge tutte le mansioni di panificazione, tranne gli impasti perché ha una limitazione medica a 15 kg.
Non impasta, fa gestione di forni e celle di lievitazione, formazione del pane sia con macchina sia manuale e formazione focacceria.
Il panificatore non può fare aggiustamento. 7 Noi abbiamo una formula per la temperatura dell'acqua per arrivare ad una temperatura dell'impasto.
Si posso fare degli aggiustamenti, secondo tecniche che si acquisiscono con l'esperienza di lavoro.
Il ricorrente faceva degli aggiustamenti, il pomeriggio e mi chiedeva a me. Era capace di farlo in autonomia.”
“Abbiamo fatto una modifica delle temperatura forni per grano duro, mi hanno fatto rendere conto che era sbagliata io mi sono preso la responsabilità di aumentarla di 5 gradi, la questione me l'ha segnalata anche il ricorrente.” (teste di parte resistente CP_2
Da ultimo si osserva che il ricorrente è destinatario di una limitazione medica solo dall'aprile
2016 e pertanto, da una parte, il diritto al superiore inquadramento era già stato ampliamente definitivamente acquisito dopo tre mesi di svolgimento delle superiori mansioni ex art. 2103 c.c.
e, dall'altra, che, in ogni caso, una limitazione medica al carico di movimento non può risolversi nel mancato riconoscimento del superiore inquadramento quando il ricorrente ha continuato a svolgere la medesima varietà e complessità di mansioni nel rispetto di tale prescrizione.
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Dall'istruttoria esperita risulta incontestabilmente che il ricorrente ha svolto mansioni pienamente sussumibili in quelle di panettiere, senza alcun ausilio da parte di altro collega, ma anzi è risultato delegato da parte dei capireparto alla formazione sul campo dei colleghi neoassunti. Il ricorrente è certamente capace e in effetti dispone in piena autonomia gli aggiustamenti necessari (ingredienti, lievitazione, cottura) per la buona riuscita del singolo lotto di prodotto in relazione alle condizioni metereologiche. Il fatto che gli aggiustamenti siano limitati non incide sul valore di essi ai fini della valutazione della capacità professionale del ricorrente nello svolgimento della mansione di panettiere.
Quanto alla competenza del ricorrente, si osserva che il sig. ha segnalato l'errore di Pt_1 temperatura del forno in una ricetta, come confermato da tutti i testi escussi.
L'istruttoria svolta pertanto milita in modo chiaro e incontestabile per la fondatezza della domanda di riconoscimento del superiore inquadramento al livello III, con conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive.
Quanto alle sentenze citate del Tribunale di Milano, esse sono basate sulle risultanze istruttorie di tali giudizi e restano del tutto prive di rilievo ai fini del decidere.
*** 8 Il diritto al superiore inquadramento non può che decorrente dall'ottobre 2013 osservato che il teste ha iniziato a lavorare con il ricorrente e riferire delle mansioni svolte dal Tes_1
24.9.2013 e le dichiarazioni del teste non sono idonee a soddisfare l'onere della prova Tes_2 delle superiori mansioni incombente sul ricorrente.
Il Giudice ha ordinato alle parti di redigere conteggi condivisi in punto di differenze retributive derivanti dal superiore inquadramento del ricorrente al livello III dall'ottobre 2013, dai quali è emerso un credito a titolo di differenze retributive sul superiore inquadramento tra il
4° e il 3° livello compresa di scatti e 14 mensilità fino a giugno 2023 pari a € 23.476,14.
II. Eccezione di decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto
La parte convenuta ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti decorrente anche in costanza di rapporto.
Si premette quanto all'eccezione di prescrizione, che, come noto, prima delle riforme della disciplina di tutela dei licenziamenti, la giurisprudenza distingueva il dies a quo di decorrenza della prescrizione a seconda del regime di tutela reale o obbligatoria applicabile alla datrice di lavoro.
In seguito all'entrata in vigore della riforma L. n. 92/2012, il regime di tutela reale contro il licenziamento illegittimo è diventato residuale.
La marginalizzazione della tutela reintegratoria e la possibilità che, comunque, da una tutela reintegratoria di tipo debole il lavoratore non venga ristorato del complesso dei pregiudizi economici conseguenti all'illegittimo provvedimento espulsivo, comporta l'interruzione della prescrizione dei crediti retributivi dall'entrata in vigore della legge Fornero (18.7.12) anche per i lavoratori che, considerate le dimensioni della datrice di lavoro, risultano tutelati dall'art. 18 St.
Lav..
Sul punto Tribunale di Milano (sent. 3460/2015) ha statuito “Si deve prendere atto dell'entrata in vigore dal 18/7/12 della L. n. 92 del 2012 che ha modificato la tutela reale di cui all'articolo 18 S.L., prescrivendo, al comma cinque di tale norma, delle ipotesi nelle quali, anche a fronte di un licenziamento illegittimo, la tutela resta solo di tipo indennitario, senza possibilità di reintegrazione, in modo analogo che nella tutela obbligatoria (seppur con importi risarcitori maggiori).
Sicché, si deve ritenere che da tale data i lavoratori, pur dipendenti da azienda sottoposta all'articolo 18 S.L., potessero incorrere - per la durata della relazione lavorativa - nel timore del recesso nel far valere le proprie ragioni, a fronte della diminuita resistenza della la propria 9 stabilità (cfr. C. cost. n. 63 del 1966 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale, in tal modo, dell'articolo 2948. n. 3, c.c.). In tale ottica, del resto, costituisce già orientamento giurisprudenziale quello per cui “la decorrenza o meno della prescrizione in corso di rapporto va verificata con riguardo al concreto atteggiarsi del medesimo in relazione alla effettiva esistenza di una situazione psicologica di "metus" del lavoratore e non già alla stregua della diversa normativa garantistica che avrebbe dovuto astrattamente regolare il rapporto, ove questo fosse stato pacificamente riconosciuto dalle parti fin dall'inizio come avente le modalità che il giudice, con un giudizio necessariamente "ex post", riconosce, applicando, quindi, la relativa disciplina legale” (cfr., ad es., Cass. lav. 13.12.2004 n. 23227; Cass. lav. 29.10.2004 n. 20987;
Cass. lav.
6.8.2002 n. 11793, conforme: Trib. Milano Sez. lav., sent. 26.10.2017). Sul punto anche, Corte d'Appello di Milano, 30 aprile 2019 condivide l'orientamento per il quale nel rapporto di lavoro soggetto all'applicazione dell'art. 18 Stat. Lav., come modificato dalla riforma Fornero, non decorre la prescrizione in costanza di rapporto, in quanto l'attuale formulazione dell'art. 18 Stat. Lav. - che prevede la reintegrazione solo per alcune ipotesi di illegittimità del licenziamento mentre per altre fattispecie prevede unicamente una tutela indennitaria - determina quella la situazione di “metus” che esclude il decorso del termine di prescrizione in costanza di rapporto di lavoro. La Corte aderisce, dunque, a quell'orientamento che valorizza l'effettiva condizione di soggezione in cui si trova il prestatore di lavoro in costanza di rapporto.
Il principio di diritto di cui alla Sentenza della Cassazione n. 26246/2022 è il seguente: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della L. n. 92/2012 e del D.Lgs.
23/2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa della fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicchè, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento della entrata in vigore della L. n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948 n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
Considerato, quindi, che il rapporto è ancora in corso, l'eccezione di prescrizione è infondata.
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La liquidazione delle spese segue la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso,
- accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad essere inquadrato al III livello del CCNL
DMO dall'ottobre 2010 e per l'effetto 10 - condanna la parte convenuta a corrispondere al ricorrente € 23.476,14 a titolo di differenze retributive sul superiore inquadramento tra il IV e il III livello compresa di scatti e 14 mensilità fino a giugno 2023, oltre interessi e rivalutazione monetaria nonché successivi maturande differenze,
- condanna la parte convenuta a rimborsare alla ricorrente le spese di lite che si liquidano in complessivi € 5.388,00 per compenso, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori fiscali e previdenziali dovuti per legge con distrazione in favore dei procuratori dichiaratasi antistatari.
Bergamo, 3 gennaio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Giulia Bertolino
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