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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XI, sentenza 13/02/2026, n. 1287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1287 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1287/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
BARBERI SALVATORE, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3444/2023 depositato il 09/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200060462767000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Nessuna delle parti è presente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 9 maggio 2023 si impugnava la cartella di pagamento indicata in epigrafe, avente ad oggetto tassa automobilistica Sicilia, annualità 2017, per complessivi euro 456,65.
Entrambe le resistenti si costituivano in giudizio e chiedevano il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, va rigettato il presente ricorso.
Infondato è il motivo di doglianza, in quanto, contrariamente a quanto lamentato da parte ricorrente, è legittimo per la Regione richiedere il pagamento del bollo auto direttamente tramite cartella esattoriale, senza dover notificare prima un avviso di accertamento (vd. Corte di Giustizia Tributaria di Secondo
Grado della Lombardia n. 4382/2025 del 11/11/2022).
Infondata è la doglianza con cui si lamenta la prescrizione della pretesa erariale.
Al riguardo, si osserva che l'art. 5, comma 51, del decreto-legge n. 953/1982, convertito in legge n.
53/1983, come sostituito dall'art. 3 del decreto-legge n. 2/1986, convertito nella legge n. 60/1986, statuisce: “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
La Corte di Cassazione, sezione V, nella sentenza n. 3048/2008 ha altresì specificato che “la prescrizione del credito dell'amministrazione finanziaria avente ad oggetto la tassa di circolazione di autoveicoli interviene con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento;
- che, a norma dell'art. 155 c.p.c. e art. 2963 c.c., quando una disposizione di diritto procedurale o sostanziale stabilisce per il compimento di un determinato atto o per il maturarsi di una situazione giuridica un termine ad anno, il computo deve farsi con riferimento al calendario comune, ex nominatione (e non ex numeratione) dierum, con la conseguenza che la scadenza coincide con lo spirare dell'ultimo istante del giorno, del mese e dell'anno corrispondente a quello del giorno, mese ed anno in cui si è verificato il fatto iniziale;
- che nella specie la norma non fissa la decorrenza iniziale per il calcolo dei tre anni dal giorno in cui doveva essere effettuato il pagamento, ma dall'anno successivo a quello in cui il suddetto giorno si colloca, e che pertanto i tre anni indicati dalla norma decorrono non dal giorno del mancato pagamento, bensì dall'inizio, individuato secondo il calendario comune, dell'anno successivo a tale giorno e cessano con il termine, individuato sempre secondo il calendario comune, del terzo anno”.
Si osserva peraltro che le intervenute misure in campo fiscale connesse all'emergenza epidemiologica covid 19 ed in particolare l'art.68 del D.L. 17-3-2020 n. 18 ha previsto la sospensione dei termini dell'attività di riscossione dal 08/03/2020 al 31/08/2021 e, con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'Agente della Riscossione durante il periodo di sospensione e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, la proroga di ventiquattro mesi dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate. Va altresì evidenziato il comma 4 bis del citato art.68, che disciplina i termini di decadenza e prescrizione aventi originaria scadenza nel 2020 e nel 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento stabilendo che “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2 bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021 …sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
Tenuto conto di quanto detto, la notifica della cartella di pagamento impugnata in data 8 novembre 2024
è avvenuta prima del maturarsi del termine di prescrizione del credito.
Infondata è anche la doglianza relativa alle sanzioni in quanto quest'ultime risultano correttamente applicate in base alle norme di legge previste al riguardo.
In virtù del principio della soccombenza parte ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali in favore delle resistenti nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento in favore di entrambe le resistenti delle spese processuali che liquida per ciascuna in complessivi euro 250,00 oltre al rimborso forfettario, Iva e cpa.
Catania, 12 febbraio 2026
IL PRESIDENTE
Dott. Salvatore Barberi
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
BARBERI SALVATORE, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3444/2023 depositato il 09/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200060462767000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Nessuna delle parti è presente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 9 maggio 2023 si impugnava la cartella di pagamento indicata in epigrafe, avente ad oggetto tassa automobilistica Sicilia, annualità 2017, per complessivi euro 456,65.
Entrambe le resistenti si costituivano in giudizio e chiedevano il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, va rigettato il presente ricorso.
Infondato è il motivo di doglianza, in quanto, contrariamente a quanto lamentato da parte ricorrente, è legittimo per la Regione richiedere il pagamento del bollo auto direttamente tramite cartella esattoriale, senza dover notificare prima un avviso di accertamento (vd. Corte di Giustizia Tributaria di Secondo
Grado della Lombardia n. 4382/2025 del 11/11/2022).
Infondata è la doglianza con cui si lamenta la prescrizione della pretesa erariale.
Al riguardo, si osserva che l'art. 5, comma 51, del decreto-legge n. 953/1982, convertito in legge n.
53/1983, come sostituito dall'art. 3 del decreto-legge n. 2/1986, convertito nella legge n. 60/1986, statuisce: “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
La Corte di Cassazione, sezione V, nella sentenza n. 3048/2008 ha altresì specificato che “la prescrizione del credito dell'amministrazione finanziaria avente ad oggetto la tassa di circolazione di autoveicoli interviene con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento;
- che, a norma dell'art. 155 c.p.c. e art. 2963 c.c., quando una disposizione di diritto procedurale o sostanziale stabilisce per il compimento di un determinato atto o per il maturarsi di una situazione giuridica un termine ad anno, il computo deve farsi con riferimento al calendario comune, ex nominatione (e non ex numeratione) dierum, con la conseguenza che la scadenza coincide con lo spirare dell'ultimo istante del giorno, del mese e dell'anno corrispondente a quello del giorno, mese ed anno in cui si è verificato il fatto iniziale;
- che nella specie la norma non fissa la decorrenza iniziale per il calcolo dei tre anni dal giorno in cui doveva essere effettuato il pagamento, ma dall'anno successivo a quello in cui il suddetto giorno si colloca, e che pertanto i tre anni indicati dalla norma decorrono non dal giorno del mancato pagamento, bensì dall'inizio, individuato secondo il calendario comune, dell'anno successivo a tale giorno e cessano con il termine, individuato sempre secondo il calendario comune, del terzo anno”.
Si osserva peraltro che le intervenute misure in campo fiscale connesse all'emergenza epidemiologica covid 19 ed in particolare l'art.68 del D.L. 17-3-2020 n. 18 ha previsto la sospensione dei termini dell'attività di riscossione dal 08/03/2020 al 31/08/2021 e, con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'Agente della Riscossione durante il periodo di sospensione e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, la proroga di ventiquattro mesi dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate. Va altresì evidenziato il comma 4 bis del citato art.68, che disciplina i termini di decadenza e prescrizione aventi originaria scadenza nel 2020 e nel 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento stabilendo che “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2 bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021 …sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
Tenuto conto di quanto detto, la notifica della cartella di pagamento impugnata in data 8 novembre 2024
è avvenuta prima del maturarsi del termine di prescrizione del credito.
Infondata è anche la doglianza relativa alle sanzioni in quanto quest'ultime risultano correttamente applicate in base alle norme di legge previste al riguardo.
In virtù del principio della soccombenza parte ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali in favore delle resistenti nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento in favore di entrambe le resistenti delle spese processuali che liquida per ciascuna in complessivi euro 250,00 oltre al rimborso forfettario, Iva e cpa.
Catania, 12 febbraio 2026
IL PRESIDENTE
Dott. Salvatore Barberi