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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 23/09/2025, n. 1048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1048 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Vitelli, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3455/2022 promossa da:
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
GALLONI CESARE giusta procura speciale in atti;
OPPONENTE contro
( ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Sindaco p.t., rappresentata e difesa dall'avv. PANGALLOZZI ASPASIA giusta procura speciale in atti;
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 ((violazione codice strada)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 23.09.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Con il presente giudizio ha impugnato l'ordinanza ingiunzione emessa da Parte_1
n. 03193 Prot RI/343/2022 del 04.10.2022 scaturita dal Controparte_1 verbale di accertamento n. 42 del 24.04.2022 elevato dalla Polizia Locale del Comune di Santa
Marinella per la violazione degli artt. 192 e 255 del D.Lgs. 152/06, con cui l'Amministrazione opposta contestava all'opponente di aver depositato in data 16.04.2022 alle ore 19.08 in Santa
Severa Piazza Di Gregorio rifiuti sul suolo pubblico come da registrazione della telecamera di videosorveglianza installata al Km 53 + 600 della SS1 Aurelia.
A sostegno dell'opposizione il eccepiva: a) l'inesistenza della notificazione dell'atto Pt_1 impugnato, poiché la p.e.c. non risultava inserita Email_1 nei pubblici registri, così come la p.e.c. di destinazione, né risultava sottoscritta la relata di notificazione;
b) l'illegittimità dell'atto impugnato per eccesso di potere e violazione di legge non essendo l'opponente proprietario del veicolo.
Si costituiva in giudizio che depositava il rapporto Controparte_1 informativo, il verbale elevato nei confronti dell'opponente e i fotogrammi estratti dalla telecamera di videosorveglianza relativi all'infrazione oggetto di causa, deducendo l'infondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
Istruita la causa mediante acquisizioni documentali e pervenuto il procedimento in via definitiva al sottoscritto giudice, la causa era decisa all'esito della camera di consiglio dell'udienza del
23.09.2025, trattata in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Infondato è il primo motivo di ricorso: invero la rituale opposizione a norma dell'art. 22 della legge 24.11.1981 n. 689 sana, ai sensi dell'art. 160 c.p.c. eventuali vizi della notifica (cfr. Cass.
21.02.2018 n. 4275 e Cass. 30.10.2018 n. 27561). L'opponente non può pertanto eccepire l'inesistenza della notifica dell'ordinanza ingiunzione avendo spiegato rituale opposizione, atteso che l'atto ha raggiunto il suo scopo.
Altrettanto infondata è la tesi dell'opponente volta a ritenere il estraneo all'infrazione Pt_1 contestata.
2 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
L'art. 192 del Codice dell'ambiente: “
1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. 2. à altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola
i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni”.
Nel caso di specie l'Amministrazione convenuta ha fornito la prova sia del fatto materiale
(abbandono incontrollato dei rifiuti sul suolo) sia dell'addebitabilità dell'illecito all'opponente.
Invero, l'Amministrazione opposta ha ritualmente depositato i fotogrammi estratti dalla telecamera posta sulla SS1 Aurelia che in data 16.04.2022 alle ore 19:08 riprende chiaramente il veicolo Volkswagen Tiguan targato GB650GF sostare in Santa Severa Piazza Di Gregorio nonché riprende il conducente scendere dal veicolo e abbandonare due sacchi di rifiuti per poi risalire sul veicolo. La società proprietaria del veicolo Volkswagen Leasing GMBH, originaria destinataria del verbale di accertamento ha inviato il contratto di leasing stipulato con il Pt_1 in data 4.3.2020 con decorrenza dal 24.06.2020. Risulta pertanto provato che il aveva la Pt_1 disponibilità del veicolo e ne era il conducente. Correttamente, quindi, l'infrazione è stata contestata al medesimo.
3 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
D'altra parte, l'opponente ben avrebbe potuto chiarire chi avesse la disponibilità del veicolo oltre lui o anche solo disconoscere la propria immagine nei fotogrammi depositati dall'Amministrazione, prova che era agevolmente fornibile mediante il deposito anche soltanto di una foto dell'opponente, considerando che i fotogrammi in atti mostrano chiaramente il colpevole dell'infrazione. Né, inoltre, l'opponente ha fornito la prova che altri, oltre lui in qualità di intestatario del contratto di leasing e non specificati nel medesimo, avessero la disponibilità del veicolo. La circostanza documentata dall'Amministrazione convenuta per cui il medesimo veicolo si trovava nella medesima piazza in Santa Severa e in data 10.04.2022 sversava rifiuti nei medesimi luoghi (fatti per i quali è stata elevata distinta sanzione) non può che confermare l'abitualità della condotta dell'opponente che, lungi dall'essere del tutto estraneo alla condotta contestata, in realtà ha commesso con abitualità l'illecito di abbandono di rifiuti sul suolo.
Non coglie, infine, nel segno l'asserita tardività della sanzione.
Invero come da tempo chiarito dalle le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 9591/2006 i il procedimento per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, di cui all'art. 18 L. 24 novembre 1981 n. 689, non si deve concludere necessariamente nel termine di trenta giorni (ora novanta giorni) previsto in via generale, per la conclusione del procedimento amministrativo, dall'art. 2 della legge n. 241 del 1990, ed applicabile in assenza di diverso termine specifico stabilito per legge o da regolamento.
Infatti, la legge n. 689 del 1981 delinea un procedimento a carattere contenzioso con una precisa scansione temporale a garanzia degli interessati (novanta giorni per la notifica della violazione, se non vi è stata la contestazione immediata (art. 14); se viene fatta richiesta deve provvedersi alla revisione delle analisi eventualmente compiute (art. 15); nei successivi sessanta giorni è ammesso il pagamento in misura ridotta (art. 16); se questo non avviene, viene trasmesso il rapporto all'autorità competente (art.17) ed entro trenta giorni dalla contestazione, ovvero dalla notifica della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto ex art. 17 scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentiti (art. 18).
Coerentemente, quindi, la legge n. 689 del 1981 non prevede alcun termine per la conclusione della fase decisoria del procedimento ivi disciplinato, essendo finalizzata la durata di tale fase all'esercizio del diritto di difesa da parte dell'interessato ed alla necessità di assicurare un migliore esercizio dei poteri sanzionatori della pubblica amministrazione.
4 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Le sezioni unite della Cassazione con la sentenza in esame chiariscono che l'ostacolo per l'applicazione al procedimento in esame del termine previsto dall'art.2 della L.241/90 non può essere superato applicando il predetto termine alle singole fasi del procedimento o a quella conclusiva in quanto "in tal modo verrebbe operata un'arbitraria manipolazione della norma, la quale considera unitariamente il procedimento amministrativo e dispone che il termine per la sua conclusione decorre non dall'esaurimento di ognuno dei vari segmenti che eventualmente lo compongono, bensì dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte”.
In assenza di altri termini specifici previsti dalla L.n. 689 del 1981 deve ritenersi che il termine massimo per l'adozione dell'ordinanza - ingiunzione sia quello di cinque anni previsto dall'art.28 della stessa legge L.689 del 1981, decorrenti dal giorno in cui la violazione è stata commessa.
Alla luce delle predette valutazioni l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in parte dispositiva ai sensi del DM 55/2014 e s.m.i. limitatamente all'attività effettivamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'ordinanza ingiunzione emessa da
[...]
n. 03193 Prot RI/343/2022 del 04.10.2022 Controparte_1
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore della parte opposta che liquida in € 300 per onorari, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Civitavecchia, 23 settembre 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Silvia Vitelli
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TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Vitelli, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3455/2022 promossa da:
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
GALLONI CESARE giusta procura speciale in atti;
OPPONENTE contro
( ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Sindaco p.t., rappresentata e difesa dall'avv. PANGALLOZZI ASPASIA giusta procura speciale in atti;
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 ((violazione codice strada)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 23.09.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Con il presente giudizio ha impugnato l'ordinanza ingiunzione emessa da Parte_1
n. 03193 Prot RI/343/2022 del 04.10.2022 scaturita dal Controparte_1 verbale di accertamento n. 42 del 24.04.2022 elevato dalla Polizia Locale del Comune di Santa
Marinella per la violazione degli artt. 192 e 255 del D.Lgs. 152/06, con cui l'Amministrazione opposta contestava all'opponente di aver depositato in data 16.04.2022 alle ore 19.08 in Santa
Severa Piazza Di Gregorio rifiuti sul suolo pubblico come da registrazione della telecamera di videosorveglianza installata al Km 53 + 600 della SS1 Aurelia.
A sostegno dell'opposizione il eccepiva: a) l'inesistenza della notificazione dell'atto Pt_1 impugnato, poiché la p.e.c. non risultava inserita Email_1 nei pubblici registri, così come la p.e.c. di destinazione, né risultava sottoscritta la relata di notificazione;
b) l'illegittimità dell'atto impugnato per eccesso di potere e violazione di legge non essendo l'opponente proprietario del veicolo.
Si costituiva in giudizio che depositava il rapporto Controparte_1 informativo, il verbale elevato nei confronti dell'opponente e i fotogrammi estratti dalla telecamera di videosorveglianza relativi all'infrazione oggetto di causa, deducendo l'infondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
Istruita la causa mediante acquisizioni documentali e pervenuto il procedimento in via definitiva al sottoscritto giudice, la causa era decisa all'esito della camera di consiglio dell'udienza del
23.09.2025, trattata in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Infondato è il primo motivo di ricorso: invero la rituale opposizione a norma dell'art. 22 della legge 24.11.1981 n. 689 sana, ai sensi dell'art. 160 c.p.c. eventuali vizi della notifica (cfr. Cass.
21.02.2018 n. 4275 e Cass. 30.10.2018 n. 27561). L'opponente non può pertanto eccepire l'inesistenza della notifica dell'ordinanza ingiunzione avendo spiegato rituale opposizione, atteso che l'atto ha raggiunto il suo scopo.
Altrettanto infondata è la tesi dell'opponente volta a ritenere il estraneo all'infrazione Pt_1 contestata.
2 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
L'art. 192 del Codice dell'ambiente: “
1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. 2. à altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola
i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni”.
Nel caso di specie l'Amministrazione convenuta ha fornito la prova sia del fatto materiale
(abbandono incontrollato dei rifiuti sul suolo) sia dell'addebitabilità dell'illecito all'opponente.
Invero, l'Amministrazione opposta ha ritualmente depositato i fotogrammi estratti dalla telecamera posta sulla SS1 Aurelia che in data 16.04.2022 alle ore 19:08 riprende chiaramente il veicolo Volkswagen Tiguan targato GB650GF sostare in Santa Severa Piazza Di Gregorio nonché riprende il conducente scendere dal veicolo e abbandonare due sacchi di rifiuti per poi risalire sul veicolo. La società proprietaria del veicolo Volkswagen Leasing GMBH, originaria destinataria del verbale di accertamento ha inviato il contratto di leasing stipulato con il Pt_1 in data 4.3.2020 con decorrenza dal 24.06.2020. Risulta pertanto provato che il aveva la Pt_1 disponibilità del veicolo e ne era il conducente. Correttamente, quindi, l'infrazione è stata contestata al medesimo.
3 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
D'altra parte, l'opponente ben avrebbe potuto chiarire chi avesse la disponibilità del veicolo oltre lui o anche solo disconoscere la propria immagine nei fotogrammi depositati dall'Amministrazione, prova che era agevolmente fornibile mediante il deposito anche soltanto di una foto dell'opponente, considerando che i fotogrammi in atti mostrano chiaramente il colpevole dell'infrazione. Né, inoltre, l'opponente ha fornito la prova che altri, oltre lui in qualità di intestatario del contratto di leasing e non specificati nel medesimo, avessero la disponibilità del veicolo. La circostanza documentata dall'Amministrazione convenuta per cui il medesimo veicolo si trovava nella medesima piazza in Santa Severa e in data 10.04.2022 sversava rifiuti nei medesimi luoghi (fatti per i quali è stata elevata distinta sanzione) non può che confermare l'abitualità della condotta dell'opponente che, lungi dall'essere del tutto estraneo alla condotta contestata, in realtà ha commesso con abitualità l'illecito di abbandono di rifiuti sul suolo.
Non coglie, infine, nel segno l'asserita tardività della sanzione.
Invero come da tempo chiarito dalle le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 9591/2006 i il procedimento per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, di cui all'art. 18 L. 24 novembre 1981 n. 689, non si deve concludere necessariamente nel termine di trenta giorni (ora novanta giorni) previsto in via generale, per la conclusione del procedimento amministrativo, dall'art. 2 della legge n. 241 del 1990, ed applicabile in assenza di diverso termine specifico stabilito per legge o da regolamento.
Infatti, la legge n. 689 del 1981 delinea un procedimento a carattere contenzioso con una precisa scansione temporale a garanzia degli interessati (novanta giorni per la notifica della violazione, se non vi è stata la contestazione immediata (art. 14); se viene fatta richiesta deve provvedersi alla revisione delle analisi eventualmente compiute (art. 15); nei successivi sessanta giorni è ammesso il pagamento in misura ridotta (art. 16); se questo non avviene, viene trasmesso il rapporto all'autorità competente (art.17) ed entro trenta giorni dalla contestazione, ovvero dalla notifica della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto ex art. 17 scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentiti (art. 18).
Coerentemente, quindi, la legge n. 689 del 1981 non prevede alcun termine per la conclusione della fase decisoria del procedimento ivi disciplinato, essendo finalizzata la durata di tale fase all'esercizio del diritto di difesa da parte dell'interessato ed alla necessità di assicurare un migliore esercizio dei poteri sanzionatori della pubblica amministrazione.
4 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Le sezioni unite della Cassazione con la sentenza in esame chiariscono che l'ostacolo per l'applicazione al procedimento in esame del termine previsto dall'art.2 della L.241/90 non può essere superato applicando il predetto termine alle singole fasi del procedimento o a quella conclusiva in quanto "in tal modo verrebbe operata un'arbitraria manipolazione della norma, la quale considera unitariamente il procedimento amministrativo e dispone che il termine per la sua conclusione decorre non dall'esaurimento di ognuno dei vari segmenti che eventualmente lo compongono, bensì dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte”.
In assenza di altri termini specifici previsti dalla L.n. 689 del 1981 deve ritenersi che il termine massimo per l'adozione dell'ordinanza - ingiunzione sia quello di cinque anni previsto dall'art.28 della stessa legge L.689 del 1981, decorrenti dal giorno in cui la violazione è stata commessa.
Alla luce delle predette valutazioni l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in parte dispositiva ai sensi del DM 55/2014 e s.m.i. limitatamente all'attività effettivamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'ordinanza ingiunzione emessa da
[...]
n. 03193 Prot RI/343/2022 del 04.10.2022 Controparte_1
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore della parte opposta che liquida in € 300 per onorari, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Civitavecchia, 23 settembre 2025
IL GIUDICE
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