Articolo 4 della Legge 1 agosto 1978, n. 533
Articolo 3
Versione
1 ottobre 1978
Art. 4.
All'onere di L. 39.950.000, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1977, si provvede a carico del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.
All'onere di L. 6.658.300 derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1978, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 1 ottobre 1978