TRIB
Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/06/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
RG 205 -1/2025 PROC. UNITARIO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
- Sezione Sesta Civile -
Il Tribunale di Torino, Sezione Sesta Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati dott. Enrico ASTUNI Presidente dott.ssa Carlotta PITTALUGA Giudice Relatore dott. Stefano MIGLIETTA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. unitario n. 205-1/2025 avente ad oggetto il ricorso per l'estensione della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale al socio receduto ex art. 256 CCII proposto dal dott. quale Curatore della Liquidazione Giudiziale Parte_1 [...]
C.F. e p. IVA n. , Parte_2 P.IVA_1
nonché dei soci illimitatamente responsabili (C.F.: CP_1
) e (C.F.: C.F._1 Parte_3 C.F._2
(Tribunale di Torino – Giudice Delegato dott.ssa Carlotta Pittaluga – Liquidazione
Giudiziale n. 40/2025), rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Bottero
- RICORRENTE- nei confronti di
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Luigi CP_2 C.F._3
Suttini
- CONVENUTO–
*** Con ricorso depositato il 2 aprile 2025, il dott. quale Curatore della Parte_1
Liquidazione Giudiziale Parte_2
C.F. e p. IVA n. , nonché dei soci illimitatamente responsabili P.IVA_1 CP_1
(C.F.: ) e (C.F.:
[...] C.F._1 Parte_3
, pendente presso il Tribunale di Torino – Giudice Delegato C.F._2 dott.ssa Carlotta Pittaluga – Liquidazione Giudiziale n. 40/2025, ha domandato l'estensione della apertura della liquidazione giudiziale ex art. 256 CCII nei confronti di
, quale ex socio della società, receduto il 15 luglio 2024, con iscrizione CP_2 dell'atto nel registro delle imprese il 6 settembre 2024.
Nel ricorso è stata sostenuta l'inefficacia del recesso in ragione della genericità della giusta causa invocata dall'odierno convenuto, consistente nella “costante ed immotivata esclusione dalla gestione degli affari sociali”. In subordine, è stata sostenuta, comunque, la necessità di estensione della liquidazione giudiziale a per CP_2
essere il recesso avvenuto da meno di un anno e sussistendo in capo alla società debiti che hanno causa anteriore al recesso.
Il Giudice relatore ha fissato udienza per il 13 maggio 2025. All'udienza così fissata è comparso il legale di parte ricorrente che ha chiesto assegnarsi termine per poter notificare il ricorso, il decreto di fissazione di udienza e il verbale (Cass. 2018 n. 30538).
Il Giudice designato alla trattazione ha assegnato nuovo termine e fissato la successiva udienza al 20 giugno 2025. La notifica è avvenuta a mani del convenuto il 16.5.2025 e questi si è costituito con memoria depositata il 18 giugno 2025. si è opposto all'accoglimento della domanda, ritenendo efficace il CP_3 recesso ed osservando quanto segue: “La ricorrente ritiene che all'epoca in cui il convenuto abbia operato il recesso la società fosse in stato di decozione, in quanto dalla richiesta di ammissione al passivo risulterebbero due crediti precedenti al recesso. In realtà il problema della società è nato dal debito dell' e non da altri Controparte_4
debiti che sarebbero stati ampiamente gestiti, attraverso una negoziazione e ristrutturazione. Il convenuto ha operato il recesso per ragioni importanti e concomitanti che consistono nella separazione con la moglie, come si evince dai documenti prodotti, nonché da un nuovo lavoro dipendente che gli ha permesso di afrancarsi dai genitori con i quali era in società”.
All'udienza 20 giugno 2025, parte ricorrente ha contestato l'affermazione secondo cui la curatela riterrebbe l'estensione possibile sulla base di soli due crediti, essendone in realtà stati documentati in numero maggiore e poichè la liquidazione giudiziale è stata
2 aperta in ragione dell'esposizione debitoria elevata risultante dall'informa , come CP_5
da estratti di ruolo prodotti, da cui emerge che i debiti nei confronti di sono CP_5 precedenti al recesso. Ha concluso insistendo per l'accoglimento della domanda.
Parte convenuta, richiamata la memoria di costituzione e le motivazioni in essa contenute, ha concluso opponendosi alla domanda. All'esito, il giudice relatore ha riservato di riferire al Collegio.
***
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti previsti dalla legge per la dichiarazione di estensione della apertura della liquidazione giudiziale a per le ragioni CP_3
che seguono.
L'art. 256 co 2 CCII prevede che la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale non possa essere estesa ai soci illimitatamente responsabili decorso un anno dalla scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata. La liquidazione giudiziale è possibile inoltre solo se l'insolvenza attenga, in tutto o in parte,
a debiti esistenti alla data di cessazione della responsabilità illimitata.
Nel caso in esame, dalla visura allegata al ricorso appare receduto il CP_3
15.7.2024 (data di iscrizione al registro imprese 6.9.2024). A prescindere dal non essere ancora decorso un anno neppure dal 15.7.2025, occorre rilevare che per la data di cessazione della responsabilità illimitata deve farsi riferimento all'iscrizione nel registro delle imprese (cfr. art. 2300 c.c. in tema di efficacia verso i terzi), avvenuta in data in data 6.9.2024. Mette conto osservare inoltre che è stato socio della CP_3
“ dal 1998 e ne è stato socio Parte_2 amministratore dal 2011 e l'indebitamento della società, in particolare nei confronti dell'erario per oltre 700.000 euro (cfr. sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale della società), dall'esame degli estratti di ruolo prodotti come documento 10 dal
Curatore, appare stratificarsi già dal 2013. Ad esempio, facendo riferimento al periodo marzo 2023-apriel 2024, allorchè l'odierno convenuto era socio illimitatamente responsabile, risultano dall'estratto di ruolo notificate cartelle per 83.303,98 euro nell'aprile 2024, per 32.546,01 euro nel marzo 2024, per 106.006,29 euro e per
30.520,69 euro nell'aprile 2023 e per 99.109,70 euro nel marzo 2023. Dunque, certamente l'insolvenza era presente nel settembre 2024, al momento dell'iscrizione del recesso. Nè rilevano al fine dell'estensione della dichiarazione della liquidazione giudiziale le ragioni del recesso.
3 Sulla base del principio della ragione più liquida non occorre esaminare la questione relativa all'efficacia del recesso, dovendosi accogliere la domanda sulla base di quanto sopra esposto.
Per la procedura principale e per quelle dipendenti deve nominarsi un unico giudice delegato ed un unico Curatore es art. 257 co 1 CCII, ferma la distinzione tra le masse attive e passive delle procedure.
P. Q. M.
Visto l'art. 256 CCII, dichiara l'estensione della liquidazione giudiziale della Parte_2
C.F. e p. IVA n. , nei confronti dell'ex socio
[...] P.IVA_1
illimitatamente responsabile, receduto con atto iscritto al registro imprese il
6.9.2024, (C.F. ; CP_2 C.F._3
nomina
Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa Carlotta Pittaluga;
conferma
Curatore il dott. , che alla luce dell'organizzazione dello studio, Parte_1 risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori Contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina
4 al legale rappresentante della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 18 novembre 2025 alle ore 15.00 nell'aula 9 del Tribunale (piano terra, scala
A), per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
segnala al Curatore che, ex art. 10 co 2 bis CCII, deve tempestivamente assegnare un congruo termine agli amministratori della società nei cui confronti è aperta la liquidazione
5 giudiziale per indicare l'indirizzo pec al quale intendono ricevere le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni, avvertendolo che in caso di mancata indicazione dell'indirizzo pec o delle sue variazioni entro il termine assegnato per la comunicazione, o in caso di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 10 co 3 CCII;
autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito;
dispone che la presente sentenza venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al pubblico ministero, al Curatore, nonché ai ricorrenti ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49, co 4, CCII.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 20.6.2025
ll Giudice estensore Il Presidente
(dott.ssa Carlotta Pittaluga) (dott. Enrico Astuni)
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
- Sezione Sesta Civile -
Il Tribunale di Torino, Sezione Sesta Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati dott. Enrico ASTUNI Presidente dott.ssa Carlotta PITTALUGA Giudice Relatore dott. Stefano MIGLIETTA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. unitario n. 205-1/2025 avente ad oggetto il ricorso per l'estensione della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale al socio receduto ex art. 256 CCII proposto dal dott. quale Curatore della Liquidazione Giudiziale Parte_1 [...]
C.F. e p. IVA n. , Parte_2 P.IVA_1
nonché dei soci illimitatamente responsabili (C.F.: CP_1
) e (C.F.: C.F._1 Parte_3 C.F._2
(Tribunale di Torino – Giudice Delegato dott.ssa Carlotta Pittaluga – Liquidazione
Giudiziale n. 40/2025), rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Bottero
- RICORRENTE- nei confronti di
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Luigi CP_2 C.F._3
Suttini
- CONVENUTO–
*** Con ricorso depositato il 2 aprile 2025, il dott. quale Curatore della Parte_1
Liquidazione Giudiziale Parte_2
C.F. e p. IVA n. , nonché dei soci illimitatamente responsabili P.IVA_1 CP_1
(C.F.: ) e (C.F.:
[...] C.F._1 Parte_3
, pendente presso il Tribunale di Torino – Giudice Delegato C.F._2 dott.ssa Carlotta Pittaluga – Liquidazione Giudiziale n. 40/2025, ha domandato l'estensione della apertura della liquidazione giudiziale ex art. 256 CCII nei confronti di
, quale ex socio della società, receduto il 15 luglio 2024, con iscrizione CP_2 dell'atto nel registro delle imprese il 6 settembre 2024.
Nel ricorso è stata sostenuta l'inefficacia del recesso in ragione della genericità della giusta causa invocata dall'odierno convenuto, consistente nella “costante ed immotivata esclusione dalla gestione degli affari sociali”. In subordine, è stata sostenuta, comunque, la necessità di estensione della liquidazione giudiziale a per CP_2
essere il recesso avvenuto da meno di un anno e sussistendo in capo alla società debiti che hanno causa anteriore al recesso.
Il Giudice relatore ha fissato udienza per il 13 maggio 2025. All'udienza così fissata è comparso il legale di parte ricorrente che ha chiesto assegnarsi termine per poter notificare il ricorso, il decreto di fissazione di udienza e il verbale (Cass. 2018 n. 30538).
Il Giudice designato alla trattazione ha assegnato nuovo termine e fissato la successiva udienza al 20 giugno 2025. La notifica è avvenuta a mani del convenuto il 16.5.2025 e questi si è costituito con memoria depositata il 18 giugno 2025. si è opposto all'accoglimento della domanda, ritenendo efficace il CP_3 recesso ed osservando quanto segue: “La ricorrente ritiene che all'epoca in cui il convenuto abbia operato il recesso la società fosse in stato di decozione, in quanto dalla richiesta di ammissione al passivo risulterebbero due crediti precedenti al recesso. In realtà il problema della società è nato dal debito dell' e non da altri Controparte_4
debiti che sarebbero stati ampiamente gestiti, attraverso una negoziazione e ristrutturazione. Il convenuto ha operato il recesso per ragioni importanti e concomitanti che consistono nella separazione con la moglie, come si evince dai documenti prodotti, nonché da un nuovo lavoro dipendente che gli ha permesso di afrancarsi dai genitori con i quali era in società”.
All'udienza 20 giugno 2025, parte ricorrente ha contestato l'affermazione secondo cui la curatela riterrebbe l'estensione possibile sulla base di soli due crediti, essendone in realtà stati documentati in numero maggiore e poichè la liquidazione giudiziale è stata
2 aperta in ragione dell'esposizione debitoria elevata risultante dall'informa , come CP_5
da estratti di ruolo prodotti, da cui emerge che i debiti nei confronti di sono CP_5 precedenti al recesso. Ha concluso insistendo per l'accoglimento della domanda.
Parte convenuta, richiamata la memoria di costituzione e le motivazioni in essa contenute, ha concluso opponendosi alla domanda. All'esito, il giudice relatore ha riservato di riferire al Collegio.
***
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti previsti dalla legge per la dichiarazione di estensione della apertura della liquidazione giudiziale a per le ragioni CP_3
che seguono.
L'art. 256 co 2 CCII prevede che la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale non possa essere estesa ai soci illimitatamente responsabili decorso un anno dalla scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata. La liquidazione giudiziale è possibile inoltre solo se l'insolvenza attenga, in tutto o in parte,
a debiti esistenti alla data di cessazione della responsabilità illimitata.
Nel caso in esame, dalla visura allegata al ricorso appare receduto il CP_3
15.7.2024 (data di iscrizione al registro imprese 6.9.2024). A prescindere dal non essere ancora decorso un anno neppure dal 15.7.2025, occorre rilevare che per la data di cessazione della responsabilità illimitata deve farsi riferimento all'iscrizione nel registro delle imprese (cfr. art. 2300 c.c. in tema di efficacia verso i terzi), avvenuta in data in data 6.9.2024. Mette conto osservare inoltre che è stato socio della CP_3
“ dal 1998 e ne è stato socio Parte_2 amministratore dal 2011 e l'indebitamento della società, in particolare nei confronti dell'erario per oltre 700.000 euro (cfr. sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale della società), dall'esame degli estratti di ruolo prodotti come documento 10 dal
Curatore, appare stratificarsi già dal 2013. Ad esempio, facendo riferimento al periodo marzo 2023-apriel 2024, allorchè l'odierno convenuto era socio illimitatamente responsabile, risultano dall'estratto di ruolo notificate cartelle per 83.303,98 euro nell'aprile 2024, per 32.546,01 euro nel marzo 2024, per 106.006,29 euro e per
30.520,69 euro nell'aprile 2023 e per 99.109,70 euro nel marzo 2023. Dunque, certamente l'insolvenza era presente nel settembre 2024, al momento dell'iscrizione del recesso. Nè rilevano al fine dell'estensione della dichiarazione della liquidazione giudiziale le ragioni del recesso.
3 Sulla base del principio della ragione più liquida non occorre esaminare la questione relativa all'efficacia del recesso, dovendosi accogliere la domanda sulla base di quanto sopra esposto.
Per la procedura principale e per quelle dipendenti deve nominarsi un unico giudice delegato ed un unico Curatore es art. 257 co 1 CCII, ferma la distinzione tra le masse attive e passive delle procedure.
P. Q. M.
Visto l'art. 256 CCII, dichiara l'estensione della liquidazione giudiziale della Parte_2
C.F. e p. IVA n. , nei confronti dell'ex socio
[...] P.IVA_1
illimitatamente responsabile, receduto con atto iscritto al registro imprese il
6.9.2024, (C.F. ; CP_2 C.F._3
nomina
Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa Carlotta Pittaluga;
conferma
Curatore il dott. , che alla luce dell'organizzazione dello studio, Parte_1 risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori Contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina
4 al legale rappresentante della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 18 novembre 2025 alle ore 15.00 nell'aula 9 del Tribunale (piano terra, scala
A), per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
segnala al Curatore che, ex art. 10 co 2 bis CCII, deve tempestivamente assegnare un congruo termine agli amministratori della società nei cui confronti è aperta la liquidazione
5 giudiziale per indicare l'indirizzo pec al quale intendono ricevere le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni, avvertendolo che in caso di mancata indicazione dell'indirizzo pec o delle sue variazioni entro il termine assegnato per la comunicazione, o in caso di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 10 co 3 CCII;
autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito;
dispone che la presente sentenza venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al pubblico ministero, al Curatore, nonché ai ricorrenti ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49, co 4, CCII.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 20.6.2025
ll Giudice estensore Il Presidente
(dott.ssa Carlotta Pittaluga) (dott. Enrico Astuni)
6