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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/11/2025, n. 8587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8587 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, alla pubblica udienza del 20.11.2025, ha pronunciato, mediante lettura contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n. 17723/2024, avente ad oggetto: impugnativa di licenziamento, differenze retributive e risarcimento danni;
TRA
(cf. ), elettivamente domiciliata in Napoli Parte_1 C.F._1 al viale Raffaello n. 74, presso lo studio dell'Avv. Giovanna Miale, da cui è rappresentata e difesa;
RICORRENTE
CONTRO in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Controparte_1 domiciliata in Napoli alla Via Cuma n. 28, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Francesco Sbrescia da cui è rappresentata e difesa;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento e condannare la Parte_1 resistente al pagamento della somma di € 30.316,44 a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 23/2015; accertare e dichiarare che la ricorrente ha lavorato a tempo pieno per sei giorni a settimana oltre a due domeniche al mese per l'intera durata del rapporto di lavoro, ossia dal 30.06.2015 al licenziamento del 29.12.2023, e che le spetta l'indennità di cassa ex art. 218
1 CCNL terziario/commercio, per l'effetto, condannare la resistente al pagamento delle differenze retributive quantificate in € 125.904,52; dichiarare che a chiusura del rapporto le spetta il TFR su quello che sarebbe stato il salario percepito sulla base del lavoro effettivamente svolto a tempo pieno, nella misura di € 17.249,32; dichiarare che, a seguito del licenziamento intimato, le spettano:
€ 1.783,32 per 30 giorni di indennità sostitutiva di preavviso, come da artt. 247 e 248 CCNL, oltre ad € 2.083,94 per ferie non godute nella misura di 196,32 ore;
un risarcimento del danno previdenziale in misura non inferiore a € 30.000,00; per l'effetto, tenuto conto della somma già corrisposta di € 4.900,00, condannare la al pagamento per le suddette causali Controparte_1 della somma complessiva di € 202.437,54, oltre rivalutazione monetaria e interessi;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
Per la rigettare la domande di riconoscimento di qualsivoglia indennità Controparte_1 risarcitoria connessa al licenziamento, siccome inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto;
rigettare la domanda per differenze retributive, TFR e spettanze retributive comunque qualificate, siccome infondata in fatto ed in diritto;
con vittoria delle spese di lite.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 01.8.2024, esponeva di aver lavorato Parte_1 continuativamente alle dipendenze della nel periodo dal 30.06.2015 al Controparte_1
29.12.2023, in ragione della sottoscrizione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con qualifica di cassiera inquadrata al livello 5° del CCNL Terziario-
Confcommercio.
Deduceva che il predetto contratto prevedeva l'espletamento di attività lavorativa nei giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 9:00 alle ore 12:00, per complessive 18 ore settimanali e 75,60 ore mensili;
ma che di fatto ha osservato, sin dall'assunzione, un orario lavorativo a tempo pieno, a seconda dei turni, dalle ore 8:00 alle ore 14:30 ovvero dalle ore 14.30 alle ore 21.00, per sei giorni alla settimana, per un totale di almeno 163 ore mensili;
oltre ad un turno domenicale, dalle ore 8:00 alle ore 14:30,
a cadenza bisettimanale.
Precisava di essere stata licenziata senza preavviso, in data 29.12.2023, per giusta causa di licenziamento, richiamando fatti accaduti il 15.12.2023 e contestati il 16.12.2023 - che avrebbero fatto seguito a precedenti contestazioni relative ad “errata gestione crediti verso clientela” il
13.04.2022; ad “attribuzione di scontistiche e punti fedeltà non registrati e non autorizzati” il
16.05.2023; ad “ammanco di cassa” per i giorni 21.10.2023, 06.11.2023 e 16.11.2023 - che, a dire dell'azienda, avrebbero integrato “la violazione dei doveri di cui all'art. 220 CCNL
Confcommercio”.
Aggiungeva di aver tempestivamente impugnato il recesso, in quanto illegittimo per carenza di proporzionalità tra i fatti contestati e la sanzione, con conseguente mancanza di giusta causa.
Lamentava, inoltre, la mancata corresponsione di TFR, ratei di ferie non godute, retribuzione per il lavoro straordinario nei giorni festivi, indennità di cassa ex art. 218 CCNL
Terziario/Confcommercio, indennità di mancato preavviso;
e che l'azienda le aveva accreditato dal
2 2 aprile al 3 luglio 2024, quattro bonifici, per un totale di € 4.900,00, senza alcuna causale;
infine, di aver subito un danno pensionistico derivato dal parziale versamento dei contributi previdenziali.
Tanto premesso, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, in Parte_1 funzione di Giudice del lavoro la chiedendo, previo accertamento della Controparte_1 illegittimità del licenziamento, l'accoglimento delle sopra richiamate conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, la si costituiva Controparte_1 tempestivamente in giudizio eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità delle domande azionate a titolo di differenze retributive per effetto della conciliazione sindacale del 24.02.2021.
Nel merito, sosteneva la infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Deduceva, in particolare, la legittimità del licenziamento per giusta causa, ritualmente intimato a seguito di una lunga serie di richiami, quando l'azienda aveva formulato una contestazione disciplinare evidenziando l'ennesimo ammanco di cassa di € 25,08; ed in considerazione della plurima recidiva della nella medesima come in analoghe condotte. Pt_1
In subordine, deduceva che le gravi e reiterate condotte contestate integrano, quantomeno, un giustificato motivo soggettivo di licenziamento;
contestava la misura della richiesta risarcitoria, evidenziando che la ricorrente era stata assunta in data 30.06.2015, rientrando nel c.d. regime delle tutele crescenti, e che la società non supera il numero di 15 dipendenti, come da prospetto allegato.
Per cui la ricorrente avrebbe, al più, diritto all'indennità sancita dall'art. 9 del d.lgs. n. 23/2015, contenuta ad una mensilità per anno ed al massimo in sei mensilità.
Negava il diritto azionato a titolo di differenze retributive, evidenziando, in sintesi, che la ricorrente ha sempre osservato l'orario lavorativo dalle ore 09,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì, per un totale di 18 ore settimanali;
ha sempre goduto delle ferie e dei permessi ROL;
ha sempre ricevuto le mensilità aggiuntive previste;
nelle sporadiche occasioni in cui ha prestato lavoro supplementare (mai straordinario), domenicale o festivo, la resistente ha sempre riconosciuto le maggiorazioni previste dal CCNL, come da prospetti paga in atti.
Quanto alle competenze di fine rapporto, produceva prospetto paga di dicembre 2023, dal quale risulta l'importo netto di € 5.403,71 per retribuzione mensile, ratei di XIII e XIV mensilità, ferie non godute e TFR, corrisposto prima dell'introduzione del presente giudizio con cinque bonifici.
Eccepiva la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. del credito, per tutte le pretese retributive anteriori al 01.08.2019 e contestava, in via meramente subordinata, i conteggi di parte.
Fallito il tentativo di conciliazione, acquisita la documentazione prodotta, espletata la prova testimoniale articolata, alla odierna udienza la causa veniva discussa sulle conclusioni di cui agli atti introduttivi illustrate da note difensive;
quindi la causa veniva decisa come da sentenza letta al termine della camera di consiglio.
2. Va, preliminarmente, esaminata l'eccezione di parziale inammissibilità, ai sensi dell'art. 411, comma 4, c.p.c., della domanda formulata a titolo di differenze retributive per effetto della conciliazione sindacale.
3 Nella fattispecie è documentata la sottoscrizione, in data 24.02.2021, del verbale di conciliazione tra la ricorrente e la società resistente in sede sindacale;
pertanto, è pregiudiziale la questione relativa all'idoneità del predetto verbale di conciliazione a precludere, sino a tale data, ulteriori rivendicazioni scaturenti dall'intercorso rapporto di lavoro tra le parti.
Come è noto, la conciliazione stipulata in sede sindacale concreta una transazione sottratta alla disciplina - in tema d'invalidità e relativa impugnativa - dettata dall'art. 2113
c.c.
Sul punto, la società sostiene che, in quella circostanza, la ricorrente ha rivendicato sia il riconoscimento della subordinazione per il periodo gennaio 2014 – giugno 2015; sia lo svolgimento, nel corso del rapporto, di un orario lavorativo superiore a quello previsto contrattualmente, chiedendo le maggiorazioni da lavoro supplementare e/o straordinario;
per cui avendo rinunciato definitivamente ad ogni sua rivendicazione, dietro il riconoscimento del bonus transattivo di €
1.200,00, tali domande sono precluse.
Di contro, la lavoratrice sostiene che l'invocato verbale di conciliazione non copre le domande azionate con il presente giudizio, atteso che il rapporto di lavoro preso in considerazione nella conciliazione è solo quello dal gennaio 2014 al giugno 2015, precedente alla formale assunzione;
con la conseguenza che, rispetto a quanto richiesto con il ricorso introduttivo, nulla è stato transatto o conciliato.
A parere del giudicante, non può dubitarsi della validità ed efficacia del verbale di conciliazione in atti che, come dedotto dalla convenuta, nell'intenzione delle parti stipulanti risultante dalla sua lettura integrale, aveva lo scopo di definire integralmente ogni eventuale questione controversa sia relativamente al rapporto non formalizzato dal gennaio 2014 al giugno 2015; sia al rapporto di lavoro in corso;
conciliazione che, evidentemente, copre una parte del periodo lavorativo dedotto in giudizio.
In particolare, nella premessa del verbale di conciliazione si legge che: “La sig.ra Pt_1 dichiara di lavorare alle dipendenze della società dal 01.7.2015, con contratto Controparte_1 di lavoro subordinato a tempo indeterminato P/T 45%, qualifica di cassiera livello 5°, ccnl pubblici esercizi, che il rapporto è in corso ed in precedenza dal gennaio 2014 a giugno 2015 senza un regolare rapporto di lavoro. Relativamente ai predetti rapporti è insorta una controversia avente ad oggetto: rivendicazione della natura subordinata del rapporto di lavoro dal gennaio 2014 a giugno 2015, differenze retributive mancate retribuzione lavoro supplementare, straordinario festivo, festività nazionali e soppresse, mansioni superiori indennità contro attuali in mensilità aggiuntive ferie e permessi di risarcimento danno di qualsiasi voglia natura compreso quello biologico, differenza e tfr. Il rag. , nella qualità, contesta tutti i punti indicati nell'oggetto CP_2 della controversia, avendo la società per il periodo da 01.7.2015 ad oggi Controparte_1 sempre corrisposto alla sigra quanto stabilito dal contratto di riferimento;
inoltre precisa Pt_1 che per il periodo da gennaio 2014 a giugno 2015 la società ha sempre Controparte_1 corrisposto alla sig.ra quanto dovuto in relazione al lavoro prestato, precisando che la Pt_1 stessa ha fornito una collaborazione di tipo saltuario ed occasionale, le cui prestazioni sono state
4 rese in piena autonomia organizzativa di fuor di ogni vincolo di subordinazione e di ogni potere gerarchico, direttivo o disciplinare”.
Ed a fronte del riconoscimento di una somma a titolo di bonus transattivo la lavoratrice espressamente rinunciava “alla rivendicazione della natura subordinata del rapporto di lavoro dal gennaio 2014 a giugno 2015; alle differenze retributive per lo svolgimento di lavoro ordinario, per qualifiche superiori, per lavoro supplementare, straordinarie, diurno e notturno….”
L'inequivocabile dato letterale manifesta in modo chiaro la consapevole volontà delle parti di definire integralmente ogni questione connessa sia al contestato rapporto di lavoro subordinato per il periodo dal gennaio 2014 al giugno 2015, sia alle eventuali differenze retributive maturate con riferimento all'intercorso rapporto di lavoro subordinato, ovviamente da intendersi sino alla predetta data (24.02.2021).
Alla stregua delle suesposte considerazioni, l'intervenuta parziale rinunzia al diritto per il quale si chiede tutela in questa sede ed il carattere inoppugnabile della conciliazione che la predetta rinunzia contiene precludono ogni ulteriore accertamento;
con conseguente rigetto della domanda per il periodo antecedente al 24.2.2021.
3. Per il periodo successivo, il ricorso è parzialmente fondato e va, pertanto, accolto nei limiti segnati dalla presente motivazione.
Nella specie è documentata l'intercorrenza tra le parti di un rapporto lavorativo subordinato sino al licenziamento del 29.12.2023, in virtù di contratto a tempo indeterminato part-time al 45%, con qualifica di cassiera inquadrata al livello 5° del CCNL Terziario-Confcommercio ed orario lavorativo nei giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 9:00 alle ore 12:00, per complessive 18 ore settimanali.
La ricorrente lamenta, da un lato, la illegittimità del licenziamento;
dall'altro, l'espletamento di un orario lavorativo a tempo pieno (a turno, dalle ore 8:00 alle ore 14:30 ovvero dalle ore 14.30 alle ore 21.00, per sei giorni alla settimana;
oltre ad un turno domenicale, dalle ore 8:00 alle ore
14:30, a cadenza bisettimanale), la mancata corresponsione dell'indennità di cassa, delle ferie non godute e del preavviso, l'integrale corresponsione delle competenze di fine rapporto, oltre al risarcimento del danno previdenziale.
Con riferimento alla domanda di impugnazione del licenziamento, il rapporto di lavoro soggiace alla disciplina del d.lgs. n. 23/2015, essendo sorto a far data dal 30.06.2015.
Occorre, quindi, muovere dall'intimato licenziamento in cui si legge: “Facciamo seguito alla contestazione disciplinare del 16.12.2023, riferita ai fatti accaduti in data 15.12.2023, da intendersi qui integralmente richiamata, alla quale non sono pervenute Sue controdeduzioni, per comunicarLe quanto segue. In considerazione della gravità dei fatti contestati e della recidiva per analoghe condotte precedentemente già contestateLe in data 13.04.2022 (errata gestione crediti verso clientela), 16.05.2023 (attribuzione di scontistiche e punti fedeltà non registrati e non autorizzati),
21.10.2023 (ammanco di cassa), 06.11.2023 (ammanco di cassa) e 16.11.2023 (ammanco di cassa),
è irrimediabilmente venuto meno il rapporto di fiducia nei Suoi confronti. Nonostante i numerosi
5 richiami ricevuti ed i conseguenti provvedimenti disciplinari, infatti, Lei ha mostrato totale disinteresse per il patrimonio e la prosperità dell'impresa, peraltro senza mai giustificare o motivare i numerosi ammanchi contestati. La Sua condotta è causa di licenziamento disciplinare ai sensi dell'art. 225 del medesimo CCNL, sia in considerazione della recidiva per più di tre volte nell'anno solare di mancanze che prevedono la sospensione, sia per la grave violazione dei doveri di cui all'art. 220 del CCNL Confcommercio. Siamo pertanto a comunicarLe l'intenzione di risolvere il rapporto di lavoro, con effetto immediato e per giusta causa, in base a quanto previsto dall'art. 2119 del codice civile e dal CCNL di categoria”.
La società, in sostanza, deduceva che i fatti riportati nella contestazione disciplinare del
16.12.2023 sono gli ultimi di una serie di addebiti di cui la ricorrente si è resa responsabile nel precedente anno solare, nel quale si annoverano i seguenti cinque precedenti disciplinari: - contestazione del 13.04.2022 per errata gestione crediti verso clientela, seguita da rimprovero scritto;
- contestazione del 16.05.2023 per riconoscimento di scontistiche non autorizzate e attribuzione di punti fedeltà non registrati e non autorizzati, seguita da una multa;
- contestazione del 21.10.2023 per un ammanco di cassa, seguita dall'applicazione di una multa;
- contestazione del 06.11.2023 per un ammanco di cassa, seguita dall'applicazione di una multa;
- contestazione del 16.11.2023 per l'ennesimo ammanco di cassa, seguita dall'applicazione di una multa.
Sostenendo che i singoli episodi contestati configurano una esecuzione negligente del lavoro affidato, invocava quanto previsto dall'art. 238 del CCNL di categoria , ossia che in caso di recidiva oltre tre volte nell'anno solare di tale ammanco, sia applicabile la sanzione della sospensione;
ed in caso di recidiva oltre tre volte nell'anno di condotte che comportino la sospensione, può essere adottato il provvedimento del licenziamento disciplinare.
Concludeva che, avendo la ricorrente subito tre provvedimenti disciplinari nell'anno, per ripetuti episodi di negligenza analoghi, al quarto episodio sarebbe stata applicabile la sospensione;
e che considerando che la recidiva si è reiterata per addirittura ben sei episodi analoghi che giustificavano la sospensione, il licenziamento – intervenuto dopo il sesto ammanco – sarebbe legittimo.
Tale prospettazione non è condivisibile.
Va considerato che le singole contestazioni disciplinari, tenuto conto della natura delle mansioni di cassiera svolte, della durata del rapporto lavorativo e della circostanza gli ammanchi di cassa (peraltro, di importo non rilevante a fronte della media degli incassi giornalieri) sono sempre stati rimborsati dalla ricorrente;
per cui non appaiono di gravità tale da poter singolarmente ledere il rapporto fiduciario posto alla base del rapporto lavorativo.
Si aggiunga che, per disposizione contrattuale, ai sensi dell'art. 238 (Provvedimenti disciplinari): “La inosservanza dei doveri da parte del personale dipendente comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione alla entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano: 1) biasimo inflitto verbalmente per le mancanze lievi;
2) biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1); 3) multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione di cui all'art. 193; 4)
6 sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10; 5) licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge.
Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che: (…) - esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
(…).
Il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio si applica nei confronti del lavoratore che: (…) - commetta recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la multa, salvo il caso dell'assenza ingiustificata.
Salva ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto 5) (licenziamento disciplinare) si applica esclusivamente per le seguenti mancanze: (…) - la recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione, fatto salvo quanto previsto per la recidiva nei ritardi”.
Va a questo ricordato che l'applicazione del principio di consunzione (in cui si compendia la massima del ne bis in idem ricavabile dal testuale disposto degli artt. 90 c.p. e 39 c.p.c.) al procedimento disciplinare privatistico ha portato al consolidato orientamento della Suprema Corte
(cfr. Cass. n. 12321/2022 e n. 34368/2019) secondo cui “il datore di lavoro, una volta esercitato validamente il potere disciplinare nei confronti del prestatore di lavoro in relazione a determinati fatti costituenti infrazioni disciplinari, non può esercitare, una seconda volta, per quegli stessi fatti, il detto potere ormai consumato, essendogli consentito soltanto di tener conto delle sanzioni eventualmente applicate, entro il biennio, ai fini della recidiva. In particolare, è stato sempre confermato il divieto di esercitare due volte il potere disciplinare per uno stesso fatto, sotto il profilo di una sua diversa valutazione o configurazione giuridica”.
Come detto, nella fattispecie, la resistente ha esercitato il potere disciplinare irrogando alla ricorrente il rimprovero scritto a seguito della contestazione del 13.04.2022 (per errata gestione crediti verso clientela) e quattro volte la multa per le contestazioni del 16.05.2023 (per riconoscimento di scontistiche non autorizzate e attribuzione di punti fedeltà non registrati e non autorizzati), 21.10.2023 (per un ammanco di cassa), 06.11.2023 (per un ammanco di cassa),
16.11.2023 (per ammanco di cassa). Mentre la sanzione della sospensione non è mai stata disposta.
Pertanto è evidente come sia, in base alle disposizioni contrattuali richiamate, illegittima l'intimazione del licenziamento.
Quanto alle conseguenze della declaratoria di illegittimità del recesso, l'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23/2015 invocato dalla resistente dispone che “Ove il datore di lavoro non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del 1970, non si applica l'articolo 3, comma 2, e l'ammontare delle indennità e dell'importo previsti dall'articolo
3, comma 1, dall'articolo 4, comma 1 e dall'articolo 6, comma 1, è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità”. Con la precisazione che la Corte Costituzionale, con sentenza n.
118/225, ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale limitatamente alle parole “e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità”.
Non è stata, infatti, specificamente contestata la analitica prospettazione secondo cui, come si evince dal L.U.L. allegato (cfr. all. n. 8), la al momento del licenziamento Controparte_1
7 aveva alle proprie dipendenze n. 20 dipendenti a tempo indeterminato, ma di cui 16 part-time (2 al
37,5%, 4 al 45%,1 al 50%, 4 al 60%, 1 al 62,5%, 2 al 75%, 2 al 87,5%); oltre a 4 dipendenti a tempo determinato, di cui 2 a tempo pieno e due al 60% e al 75%, peraltro cessati prima del licenziamento in esame.
Ed a fronte di tale prospettazione risultante dal LUL, sarebbe stato onere della lavoratrice dimostrare l'abusiva simulazione dell'orario part-time dei predetti dipendenti;
il che non è stato provato.
Pertanto, tenuto conto dell'anzianità di servizio pari a 8 anni e 6 mesi (dal 30.06.2015 al
29.12.2023), la ricorrente ha diritto a un'indennità pari a 8 mensilità dell'ultima retribuzione, calcolata sulla base di quanto le sarebbe spettato in considerazione che la stessa – per quanto si dirà infra - ha lavorato a tempo pieno;
vale a dire € 1.783,32, come da conteggi allegati al ricorso, per un totale di € 14.266,56 (8 x € 1.783,32).
In applicazione di tali principi, accertata la illegittimità del recesso, non sussistendo il requisito dimensionale di cui all'art. 18 della legge n. 300/1970, va dichiarato estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e va condannata la al pagamento in favore della Controparte_1 ricorrente di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari ad €
14.266,56;
4. Residua la domanda azionata a titolo di differenze retributive.
In sede di libero interrogatorio, “DR: mi riporto al ricorso. DR: Parte_1 confermo di aver sempre lavorato con l'orario indicato alla pag. 6 punto b del ricorso. E per due domeniche al mese, dalle 8 ore alle 14:30. DR: riconosco il brogliaccio dei turni che lei mi mostra ed in base agli stessi osservavo il turno di lavoro. DR: riconosco le contabili di cassa che lei mi mostra che venivano elaborate ad ogni fine turno e venivano firmata sia dalla cassiera che dal direttore o dal suo delegato”.
: “ribadisco che la ricorrente ha lavorato in turni per tre ore al giorno;
Testimone_1 nel caso di ore supplementari le venivano riconosciute. DR: riconosco nella documentazione che lei mi mostra sia il brogliaccio dei turni, che la contabile di cassa. “
In ordine di escussione, il teste : “DR non sono parente della ricorrente. Testimone_2
DR conosco i fatti di causa in quanto anche io ho lavorato alle dipendenze della Controparte_1 dal 2018 all'aprile 2022, con mansioni di chef nel reparto gastronomia. DR anche io ho una lite pendente con la convenuta per differenze retributive. DR ho conosciuto la ricorrente quando ha Con aperto il supermercato a via Santa Lucia di Napoli nel 2013, in quanto ero un cliente. DR la ricorrente lavorava come cassiera da sempre. DR io lavoravo dalle 08.00 alle 17.00 dal lunedi al sabato e qualche volta anche di domenica;
preciso che il supermercato effettuava orario continuato
e chiudeva verso le 20.30/21.00 come capita. DR posso dire che la ricorrente lavorava prevalentemente di mattina nel turno dalle 08.00 alle 14.30/15.00 ma, più raramente, in alternativa il pomeriggio dalle 14.30 alle 20.30/21.00, dal lunedì al sabato e due volte al mese la domenica.
Ciò so in quanto, anche quando io non lavoravo di domenica, andavo a fare la spesa e la vedevo nel supermercato. Il supermercato è aperto la domenica dalle 08.30 alle 14.30. DR il 8 supermercato ha tre casse di cui due registrate ed un'altra gestita senza scontrini dalla moglie del sig. , tale di cui non ricordo il cognome. DR nel supermercato, oltre Testimone_1 Per_1 alla ricorrente, lavorava un'altra cassiera, MM AL, ed entrambe lavoravano nel turno della mattina. Di solito, nel pomeriggio lavoravano altre due ragazze italiane di cui non ricordo il nome.
DR non conosco le modalità con cui veniva utilizzata la cosiddetta scheda clienti a punti, né so se alcuni clienti acquistassero o meno la merce con modalità sospesa del pagamento, non ne sono a conoscenza. DR la mia postazione di lavoro del reparto di gastronomia era separata con un vetro, per cui potevo vedere l'ingresso del supermercato e le casse che erano distanti circa 20 metri.”
“DR conosco i fatti di causa in quanto sono stato dipendente della Testimone_3 [...] in un primo periodo dal 2019 al 2021, non ricordo i mesi, e successivamente dal luglio CP_1
2022 a gennaio 2024 circa, sempre come responsabile del punto vendita. DR non ho lite pendente con le parti. DR conosco la ricorrente presente in aula, l'ho conosciuta quando ho iniziato a lavorare con il supermercato nel 2019, lavorava come cassiera. DR nel supermercato sono attive due casse. Non ricordo bene come fossero gestite nel mio primo periodo lavorativo, ma posso dire che dopo il luglio 2022, le due casse erano sempre aperte e si alternavano cinque cassiere (la ricorrente, la sig.ra , sig.ra , la sig.na e sig.na . Per_2 Per_3 CP_3 Controparte_4
DR le cassiere lavoravano ciascuna per massimo 3 o 4 ore al giorno, tutte in part time, ed erano loro a gestirsi i turni visto che era l'unica cosa di cui non mi occupavo. Oltre a queste cinque donne, lavorava all'occorrenza come cassiera anche la moglie del sig. , tale che aveva un Tes_1 Per_1 orario a tempo pieno fino alle 16.00. DR il supermercato osservava orario continuato dalle
07.30/8.00 fino alle 20.30 circa, dal lunedi al sabato. DR La domenica era aperto dalle 08.00 alle
14.00 e le cassiere si alternavano;
in pratica, venivano a lavorare 4 cassiere in modo da coprire
l'orario di apertura. DR nel supermercato lavoravano circa 20 unità, prevalentemente assunte con orario part time. DR nel supermercato vi era una sorte di laboratorio, ove venivano preparati cibi cotti, separato dal supermercato con dei vetri. DR dall'interno del laboratorio è difficile riuscire a vedere il personale delle casse in quanto ci sono davanti gli scaffali mentre uscendo fuori dal laboratorio è più facile vedere le casse. Conosco il testimone che è uscito dall'aula prima del mio ingresso, non ricordo il suo cognome, l'ho visto lavorare all'interno del supermercato nel primo periodo ed era proprio addetto alla preparazione dei pasti all'interno del laboratorio. DR sono a conoscenza che alcuni clienti potevano effettuare gli acquisti con un pagamento sospeso, ma non era una prassi abituale. DR non so nulla in ordine all'utilizzo delle schede fedeltà, ma penso che possa accadere che un cliente utilizza un'altra scheda per ottenere lo sconto.”
A parere del giudicante la prospettazione attorea in ordine al maggiore orario lavorativo espletato rispetto a quello contrattualizzato ha trovato adeguata conferma.
Infatti, a fronte dell'orario (dal lunedì al sabato, dalle ore 9:00 alle ore 12:00) specificato nel contratto di assunzione, il teste riferiva che “la ricorrente lavorava Testimone_2 prevalentemente di mattina nel turno dalle 08.00 alle 14.30/15.00 ma, più raramente, in alternativa il pomeriggio dalle 14.30 alle 20.30/21.00, dal lunedì al sabato e due volte al mese la domenica”.
9 Il che trova inequivocabile riscontro nelle contabili di cassa (cfr all n. 6) allegate al ricorso e riconosciute da in sede di libero interrogatorio, da cui si evince la presenza al Testimone_1 lavoro della sig.ra in prossimità delle ore 14:30 (quantomeno nei giorni 28.2.22 domenica, Pt_1
15.5.22 domenica, 8.6.22, 22.6.2022, 28.11.22, 24.12.22, 29.5.23), e delle ore 20:30 (24.2.23,
25.2.23). Orari, questi, incompatibili con quello indicato nel contratto di lavoro.
Tale ultima circostanza corrobora le risultanze della predetta deposizione e, di contro, rende non attendibile quella resa sul punto dal teste Testimone_3
Parimenti, risultano dovute alla ricorrente, in ragione delle mansioni di cassiera con responsabilità della cassa svolte, la indennità di cassa e maneggio danaro ex art. 218 del ccnl di settore;
nonché le indennità per ferie non godute nella misura di 196,32 ore risultante dalla busta paga di dicembre 2023.
Anche l'indennità di mancato preavviso risulta dovuta, in applicazione del principio secondo cui “La tutela indennitaria-risarcitoria, sancita dall'art. 18, comma 5, st.lav., anche all'esito delle modifiche apportate dalla l. n. 92 del 2012, non esclude il diritto del lavoratore a percepire anche
l'indennità di preavviso in caso di licenziamento dichiarato illegittimo, non essendo venute meno quelle esigenze proprie dell'istituto, di tutela della parte che subisce il recesso, volte a consentirle di fronteggiare la situazione di improvvisa perdita dell'occupazione, né autorizzando la lettera e la ratio della disposizione un'opzione ermeneutica restrittiva” (cfr. Cass. n. 3247/2024).
Al fine di determinare le differenze retributive dovute per il periodo successivo alla sottoscrizione della conciliazione, vanno condivisi i conteggi contabili allegati al ricorso, in quanto sono formalmente corretti ed immuni da vizi ed errori.
Sulla base degli stessi, considerato quanto percepito in costanza di rapporto, risulta un credito in favore della ricorrente pari al lordo ad € 13.107,01 per l'anno 2021, € 15.291,51 per l'anno 2022, ed € 13.731,59 per l'anno 2023. Per complessivi € 42.130,11.
Oltre € 2.083,94 per ferie non godute;
€ 1.783,32 per indennità di mancato preavviso ed €
5.771,95 per t.f.r.
A chiusura del rapporto di lavoro, la ha, invece, corrisposto alla sig.ra Controparte_1
con 5 distinti bonifici, il complessivo importo di € 5.403,71; pertanto residua l'importo Pt_1 di € 4.235,50 a titolo di competenze di fine rapporto (pari ad € 9.639,21 - € 5.403,71).
Alla stregua delle suesposte considerazioni e rigetta la domanda risarcitoria concernente la parziale contribuzione, la va inoltre condannata al pagamento in favore di Controparte_1 delle differenze retributive pari ad € 46.365,61, oltre interessi legali sulle somme Parte_1 annualmente rivalutate, dalla data di maturazione delle singole voci del credito al saldo.
5. Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione in misura di un mezzo delle spese di lite;
la rimanente parte segue la soccombenza e va liquidata come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 aggiornato con D.M. n. 147/2022, in base al valore della lite.
10 Liquidazione effettuata tenuto conto sia dell'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto, sia della limitata attività istruttoria svolta, con attribuzione in favore dell'Avv. Giovanna Miale anticipataria.
P.Q.M.
Il dott. Roberto De Matteis, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
in parziale accoglimento del ricorso, accertata la illegittimità del recesso del 29.12.2023, dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna la Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento in favore della ricorrente di un'indennità non
[...] assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari ad € 14.266,56;
condanna la in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in Controparte_1 favore della ricorrente della somma di 46.365,61, oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutate, dalla data di maturazione del credito al saldo;
compensa nella misura di un mezzo le spese di lite e condanna la Controparte_1 in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento della rimanente parte, che liquida in € 3.500,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Così deciso in Napoli, il 20.11.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Roberto De Matteis
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, alla pubblica udienza del 20.11.2025, ha pronunciato, mediante lettura contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n. 17723/2024, avente ad oggetto: impugnativa di licenziamento, differenze retributive e risarcimento danni;
TRA
(cf. ), elettivamente domiciliata in Napoli Parte_1 C.F._1 al viale Raffaello n. 74, presso lo studio dell'Avv. Giovanna Miale, da cui è rappresentata e difesa;
RICORRENTE
CONTRO in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Controparte_1 domiciliata in Napoli alla Via Cuma n. 28, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Francesco Sbrescia da cui è rappresentata e difesa;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento e condannare la Parte_1 resistente al pagamento della somma di € 30.316,44 a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 23/2015; accertare e dichiarare che la ricorrente ha lavorato a tempo pieno per sei giorni a settimana oltre a due domeniche al mese per l'intera durata del rapporto di lavoro, ossia dal 30.06.2015 al licenziamento del 29.12.2023, e che le spetta l'indennità di cassa ex art. 218
1 CCNL terziario/commercio, per l'effetto, condannare la resistente al pagamento delle differenze retributive quantificate in € 125.904,52; dichiarare che a chiusura del rapporto le spetta il TFR su quello che sarebbe stato il salario percepito sulla base del lavoro effettivamente svolto a tempo pieno, nella misura di € 17.249,32; dichiarare che, a seguito del licenziamento intimato, le spettano:
€ 1.783,32 per 30 giorni di indennità sostitutiva di preavviso, come da artt. 247 e 248 CCNL, oltre ad € 2.083,94 per ferie non godute nella misura di 196,32 ore;
un risarcimento del danno previdenziale in misura non inferiore a € 30.000,00; per l'effetto, tenuto conto della somma già corrisposta di € 4.900,00, condannare la al pagamento per le suddette causali Controparte_1 della somma complessiva di € 202.437,54, oltre rivalutazione monetaria e interessi;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
Per la rigettare la domande di riconoscimento di qualsivoglia indennità Controparte_1 risarcitoria connessa al licenziamento, siccome inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto;
rigettare la domanda per differenze retributive, TFR e spettanze retributive comunque qualificate, siccome infondata in fatto ed in diritto;
con vittoria delle spese di lite.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 01.8.2024, esponeva di aver lavorato Parte_1 continuativamente alle dipendenze della nel periodo dal 30.06.2015 al Controparte_1
29.12.2023, in ragione della sottoscrizione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con qualifica di cassiera inquadrata al livello 5° del CCNL Terziario-
Confcommercio.
Deduceva che il predetto contratto prevedeva l'espletamento di attività lavorativa nei giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 9:00 alle ore 12:00, per complessive 18 ore settimanali e 75,60 ore mensili;
ma che di fatto ha osservato, sin dall'assunzione, un orario lavorativo a tempo pieno, a seconda dei turni, dalle ore 8:00 alle ore 14:30 ovvero dalle ore 14.30 alle ore 21.00, per sei giorni alla settimana, per un totale di almeno 163 ore mensili;
oltre ad un turno domenicale, dalle ore 8:00 alle ore 14:30,
a cadenza bisettimanale.
Precisava di essere stata licenziata senza preavviso, in data 29.12.2023, per giusta causa di licenziamento, richiamando fatti accaduti il 15.12.2023 e contestati il 16.12.2023 - che avrebbero fatto seguito a precedenti contestazioni relative ad “errata gestione crediti verso clientela” il
13.04.2022; ad “attribuzione di scontistiche e punti fedeltà non registrati e non autorizzati” il
16.05.2023; ad “ammanco di cassa” per i giorni 21.10.2023, 06.11.2023 e 16.11.2023 - che, a dire dell'azienda, avrebbero integrato “la violazione dei doveri di cui all'art. 220 CCNL
Confcommercio”.
Aggiungeva di aver tempestivamente impugnato il recesso, in quanto illegittimo per carenza di proporzionalità tra i fatti contestati e la sanzione, con conseguente mancanza di giusta causa.
Lamentava, inoltre, la mancata corresponsione di TFR, ratei di ferie non godute, retribuzione per il lavoro straordinario nei giorni festivi, indennità di cassa ex art. 218 CCNL
Terziario/Confcommercio, indennità di mancato preavviso;
e che l'azienda le aveva accreditato dal
2 2 aprile al 3 luglio 2024, quattro bonifici, per un totale di € 4.900,00, senza alcuna causale;
infine, di aver subito un danno pensionistico derivato dal parziale versamento dei contributi previdenziali.
Tanto premesso, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, in Parte_1 funzione di Giudice del lavoro la chiedendo, previo accertamento della Controparte_1 illegittimità del licenziamento, l'accoglimento delle sopra richiamate conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, la si costituiva Controparte_1 tempestivamente in giudizio eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità delle domande azionate a titolo di differenze retributive per effetto della conciliazione sindacale del 24.02.2021.
Nel merito, sosteneva la infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Deduceva, in particolare, la legittimità del licenziamento per giusta causa, ritualmente intimato a seguito di una lunga serie di richiami, quando l'azienda aveva formulato una contestazione disciplinare evidenziando l'ennesimo ammanco di cassa di € 25,08; ed in considerazione della plurima recidiva della nella medesima come in analoghe condotte. Pt_1
In subordine, deduceva che le gravi e reiterate condotte contestate integrano, quantomeno, un giustificato motivo soggettivo di licenziamento;
contestava la misura della richiesta risarcitoria, evidenziando che la ricorrente era stata assunta in data 30.06.2015, rientrando nel c.d. regime delle tutele crescenti, e che la società non supera il numero di 15 dipendenti, come da prospetto allegato.
Per cui la ricorrente avrebbe, al più, diritto all'indennità sancita dall'art. 9 del d.lgs. n. 23/2015, contenuta ad una mensilità per anno ed al massimo in sei mensilità.
Negava il diritto azionato a titolo di differenze retributive, evidenziando, in sintesi, che la ricorrente ha sempre osservato l'orario lavorativo dalle ore 09,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì, per un totale di 18 ore settimanali;
ha sempre goduto delle ferie e dei permessi ROL;
ha sempre ricevuto le mensilità aggiuntive previste;
nelle sporadiche occasioni in cui ha prestato lavoro supplementare (mai straordinario), domenicale o festivo, la resistente ha sempre riconosciuto le maggiorazioni previste dal CCNL, come da prospetti paga in atti.
Quanto alle competenze di fine rapporto, produceva prospetto paga di dicembre 2023, dal quale risulta l'importo netto di € 5.403,71 per retribuzione mensile, ratei di XIII e XIV mensilità, ferie non godute e TFR, corrisposto prima dell'introduzione del presente giudizio con cinque bonifici.
Eccepiva la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. del credito, per tutte le pretese retributive anteriori al 01.08.2019 e contestava, in via meramente subordinata, i conteggi di parte.
Fallito il tentativo di conciliazione, acquisita la documentazione prodotta, espletata la prova testimoniale articolata, alla odierna udienza la causa veniva discussa sulle conclusioni di cui agli atti introduttivi illustrate da note difensive;
quindi la causa veniva decisa come da sentenza letta al termine della camera di consiglio.
2. Va, preliminarmente, esaminata l'eccezione di parziale inammissibilità, ai sensi dell'art. 411, comma 4, c.p.c., della domanda formulata a titolo di differenze retributive per effetto della conciliazione sindacale.
3 Nella fattispecie è documentata la sottoscrizione, in data 24.02.2021, del verbale di conciliazione tra la ricorrente e la società resistente in sede sindacale;
pertanto, è pregiudiziale la questione relativa all'idoneità del predetto verbale di conciliazione a precludere, sino a tale data, ulteriori rivendicazioni scaturenti dall'intercorso rapporto di lavoro tra le parti.
Come è noto, la conciliazione stipulata in sede sindacale concreta una transazione sottratta alla disciplina - in tema d'invalidità e relativa impugnativa - dettata dall'art. 2113
c.c.
Sul punto, la società sostiene che, in quella circostanza, la ricorrente ha rivendicato sia il riconoscimento della subordinazione per il periodo gennaio 2014 – giugno 2015; sia lo svolgimento, nel corso del rapporto, di un orario lavorativo superiore a quello previsto contrattualmente, chiedendo le maggiorazioni da lavoro supplementare e/o straordinario;
per cui avendo rinunciato definitivamente ad ogni sua rivendicazione, dietro il riconoscimento del bonus transattivo di €
1.200,00, tali domande sono precluse.
Di contro, la lavoratrice sostiene che l'invocato verbale di conciliazione non copre le domande azionate con il presente giudizio, atteso che il rapporto di lavoro preso in considerazione nella conciliazione è solo quello dal gennaio 2014 al giugno 2015, precedente alla formale assunzione;
con la conseguenza che, rispetto a quanto richiesto con il ricorso introduttivo, nulla è stato transatto o conciliato.
A parere del giudicante, non può dubitarsi della validità ed efficacia del verbale di conciliazione in atti che, come dedotto dalla convenuta, nell'intenzione delle parti stipulanti risultante dalla sua lettura integrale, aveva lo scopo di definire integralmente ogni eventuale questione controversa sia relativamente al rapporto non formalizzato dal gennaio 2014 al giugno 2015; sia al rapporto di lavoro in corso;
conciliazione che, evidentemente, copre una parte del periodo lavorativo dedotto in giudizio.
In particolare, nella premessa del verbale di conciliazione si legge che: “La sig.ra Pt_1 dichiara di lavorare alle dipendenze della società dal 01.7.2015, con contratto Controparte_1 di lavoro subordinato a tempo indeterminato P/T 45%, qualifica di cassiera livello 5°, ccnl pubblici esercizi, che il rapporto è in corso ed in precedenza dal gennaio 2014 a giugno 2015 senza un regolare rapporto di lavoro. Relativamente ai predetti rapporti è insorta una controversia avente ad oggetto: rivendicazione della natura subordinata del rapporto di lavoro dal gennaio 2014 a giugno 2015, differenze retributive mancate retribuzione lavoro supplementare, straordinario festivo, festività nazionali e soppresse, mansioni superiori indennità contro attuali in mensilità aggiuntive ferie e permessi di risarcimento danno di qualsiasi voglia natura compreso quello biologico, differenza e tfr. Il rag. , nella qualità, contesta tutti i punti indicati nell'oggetto CP_2 della controversia, avendo la società per il periodo da 01.7.2015 ad oggi Controparte_1 sempre corrisposto alla sigra quanto stabilito dal contratto di riferimento;
inoltre precisa Pt_1 che per il periodo da gennaio 2014 a giugno 2015 la società ha sempre Controparte_1 corrisposto alla sig.ra quanto dovuto in relazione al lavoro prestato, precisando che la Pt_1 stessa ha fornito una collaborazione di tipo saltuario ed occasionale, le cui prestazioni sono state
4 rese in piena autonomia organizzativa di fuor di ogni vincolo di subordinazione e di ogni potere gerarchico, direttivo o disciplinare”.
Ed a fronte del riconoscimento di una somma a titolo di bonus transattivo la lavoratrice espressamente rinunciava “alla rivendicazione della natura subordinata del rapporto di lavoro dal gennaio 2014 a giugno 2015; alle differenze retributive per lo svolgimento di lavoro ordinario, per qualifiche superiori, per lavoro supplementare, straordinarie, diurno e notturno….”
L'inequivocabile dato letterale manifesta in modo chiaro la consapevole volontà delle parti di definire integralmente ogni questione connessa sia al contestato rapporto di lavoro subordinato per il periodo dal gennaio 2014 al giugno 2015, sia alle eventuali differenze retributive maturate con riferimento all'intercorso rapporto di lavoro subordinato, ovviamente da intendersi sino alla predetta data (24.02.2021).
Alla stregua delle suesposte considerazioni, l'intervenuta parziale rinunzia al diritto per il quale si chiede tutela in questa sede ed il carattere inoppugnabile della conciliazione che la predetta rinunzia contiene precludono ogni ulteriore accertamento;
con conseguente rigetto della domanda per il periodo antecedente al 24.2.2021.
3. Per il periodo successivo, il ricorso è parzialmente fondato e va, pertanto, accolto nei limiti segnati dalla presente motivazione.
Nella specie è documentata l'intercorrenza tra le parti di un rapporto lavorativo subordinato sino al licenziamento del 29.12.2023, in virtù di contratto a tempo indeterminato part-time al 45%, con qualifica di cassiera inquadrata al livello 5° del CCNL Terziario-Confcommercio ed orario lavorativo nei giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 9:00 alle ore 12:00, per complessive 18 ore settimanali.
La ricorrente lamenta, da un lato, la illegittimità del licenziamento;
dall'altro, l'espletamento di un orario lavorativo a tempo pieno (a turno, dalle ore 8:00 alle ore 14:30 ovvero dalle ore 14.30 alle ore 21.00, per sei giorni alla settimana;
oltre ad un turno domenicale, dalle ore 8:00 alle ore
14:30, a cadenza bisettimanale), la mancata corresponsione dell'indennità di cassa, delle ferie non godute e del preavviso, l'integrale corresponsione delle competenze di fine rapporto, oltre al risarcimento del danno previdenziale.
Con riferimento alla domanda di impugnazione del licenziamento, il rapporto di lavoro soggiace alla disciplina del d.lgs. n. 23/2015, essendo sorto a far data dal 30.06.2015.
Occorre, quindi, muovere dall'intimato licenziamento in cui si legge: “Facciamo seguito alla contestazione disciplinare del 16.12.2023, riferita ai fatti accaduti in data 15.12.2023, da intendersi qui integralmente richiamata, alla quale non sono pervenute Sue controdeduzioni, per comunicarLe quanto segue. In considerazione della gravità dei fatti contestati e della recidiva per analoghe condotte precedentemente già contestateLe in data 13.04.2022 (errata gestione crediti verso clientela), 16.05.2023 (attribuzione di scontistiche e punti fedeltà non registrati e non autorizzati),
21.10.2023 (ammanco di cassa), 06.11.2023 (ammanco di cassa) e 16.11.2023 (ammanco di cassa),
è irrimediabilmente venuto meno il rapporto di fiducia nei Suoi confronti. Nonostante i numerosi
5 richiami ricevuti ed i conseguenti provvedimenti disciplinari, infatti, Lei ha mostrato totale disinteresse per il patrimonio e la prosperità dell'impresa, peraltro senza mai giustificare o motivare i numerosi ammanchi contestati. La Sua condotta è causa di licenziamento disciplinare ai sensi dell'art. 225 del medesimo CCNL, sia in considerazione della recidiva per più di tre volte nell'anno solare di mancanze che prevedono la sospensione, sia per la grave violazione dei doveri di cui all'art. 220 del CCNL Confcommercio. Siamo pertanto a comunicarLe l'intenzione di risolvere il rapporto di lavoro, con effetto immediato e per giusta causa, in base a quanto previsto dall'art. 2119 del codice civile e dal CCNL di categoria”.
La società, in sostanza, deduceva che i fatti riportati nella contestazione disciplinare del
16.12.2023 sono gli ultimi di una serie di addebiti di cui la ricorrente si è resa responsabile nel precedente anno solare, nel quale si annoverano i seguenti cinque precedenti disciplinari: - contestazione del 13.04.2022 per errata gestione crediti verso clientela, seguita da rimprovero scritto;
- contestazione del 16.05.2023 per riconoscimento di scontistiche non autorizzate e attribuzione di punti fedeltà non registrati e non autorizzati, seguita da una multa;
- contestazione del 21.10.2023 per un ammanco di cassa, seguita dall'applicazione di una multa;
- contestazione del 06.11.2023 per un ammanco di cassa, seguita dall'applicazione di una multa;
- contestazione del 16.11.2023 per l'ennesimo ammanco di cassa, seguita dall'applicazione di una multa.
Sostenendo che i singoli episodi contestati configurano una esecuzione negligente del lavoro affidato, invocava quanto previsto dall'art. 238 del CCNL di categoria , ossia che in caso di recidiva oltre tre volte nell'anno solare di tale ammanco, sia applicabile la sanzione della sospensione;
ed in caso di recidiva oltre tre volte nell'anno di condotte che comportino la sospensione, può essere adottato il provvedimento del licenziamento disciplinare.
Concludeva che, avendo la ricorrente subito tre provvedimenti disciplinari nell'anno, per ripetuti episodi di negligenza analoghi, al quarto episodio sarebbe stata applicabile la sospensione;
e che considerando che la recidiva si è reiterata per addirittura ben sei episodi analoghi che giustificavano la sospensione, il licenziamento – intervenuto dopo il sesto ammanco – sarebbe legittimo.
Tale prospettazione non è condivisibile.
Va considerato che le singole contestazioni disciplinari, tenuto conto della natura delle mansioni di cassiera svolte, della durata del rapporto lavorativo e della circostanza gli ammanchi di cassa (peraltro, di importo non rilevante a fronte della media degli incassi giornalieri) sono sempre stati rimborsati dalla ricorrente;
per cui non appaiono di gravità tale da poter singolarmente ledere il rapporto fiduciario posto alla base del rapporto lavorativo.
Si aggiunga che, per disposizione contrattuale, ai sensi dell'art. 238 (Provvedimenti disciplinari): “La inosservanza dei doveri da parte del personale dipendente comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione alla entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano: 1) biasimo inflitto verbalmente per le mancanze lievi;
2) biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1); 3) multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione di cui all'art. 193; 4)
6 sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10; 5) licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge.
Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che: (…) - esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
(…).
Il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio si applica nei confronti del lavoratore che: (…) - commetta recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la multa, salvo il caso dell'assenza ingiustificata.
Salva ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto 5) (licenziamento disciplinare) si applica esclusivamente per le seguenti mancanze: (…) - la recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione, fatto salvo quanto previsto per la recidiva nei ritardi”.
Va a questo ricordato che l'applicazione del principio di consunzione (in cui si compendia la massima del ne bis in idem ricavabile dal testuale disposto degli artt. 90 c.p. e 39 c.p.c.) al procedimento disciplinare privatistico ha portato al consolidato orientamento della Suprema Corte
(cfr. Cass. n. 12321/2022 e n. 34368/2019) secondo cui “il datore di lavoro, una volta esercitato validamente il potere disciplinare nei confronti del prestatore di lavoro in relazione a determinati fatti costituenti infrazioni disciplinari, non può esercitare, una seconda volta, per quegli stessi fatti, il detto potere ormai consumato, essendogli consentito soltanto di tener conto delle sanzioni eventualmente applicate, entro il biennio, ai fini della recidiva. In particolare, è stato sempre confermato il divieto di esercitare due volte il potere disciplinare per uno stesso fatto, sotto il profilo di una sua diversa valutazione o configurazione giuridica”.
Come detto, nella fattispecie, la resistente ha esercitato il potere disciplinare irrogando alla ricorrente il rimprovero scritto a seguito della contestazione del 13.04.2022 (per errata gestione crediti verso clientela) e quattro volte la multa per le contestazioni del 16.05.2023 (per riconoscimento di scontistiche non autorizzate e attribuzione di punti fedeltà non registrati e non autorizzati), 21.10.2023 (per un ammanco di cassa), 06.11.2023 (per un ammanco di cassa),
16.11.2023 (per ammanco di cassa). Mentre la sanzione della sospensione non è mai stata disposta.
Pertanto è evidente come sia, in base alle disposizioni contrattuali richiamate, illegittima l'intimazione del licenziamento.
Quanto alle conseguenze della declaratoria di illegittimità del recesso, l'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23/2015 invocato dalla resistente dispone che “Ove il datore di lavoro non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del 1970, non si applica l'articolo 3, comma 2, e l'ammontare delle indennità e dell'importo previsti dall'articolo
3, comma 1, dall'articolo 4, comma 1 e dall'articolo 6, comma 1, è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità”. Con la precisazione che la Corte Costituzionale, con sentenza n.
118/225, ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale limitatamente alle parole “e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità”.
Non è stata, infatti, specificamente contestata la analitica prospettazione secondo cui, come si evince dal L.U.L. allegato (cfr. all. n. 8), la al momento del licenziamento Controparte_1
7 aveva alle proprie dipendenze n. 20 dipendenti a tempo indeterminato, ma di cui 16 part-time (2 al
37,5%, 4 al 45%,1 al 50%, 4 al 60%, 1 al 62,5%, 2 al 75%, 2 al 87,5%); oltre a 4 dipendenti a tempo determinato, di cui 2 a tempo pieno e due al 60% e al 75%, peraltro cessati prima del licenziamento in esame.
Ed a fronte di tale prospettazione risultante dal LUL, sarebbe stato onere della lavoratrice dimostrare l'abusiva simulazione dell'orario part-time dei predetti dipendenti;
il che non è stato provato.
Pertanto, tenuto conto dell'anzianità di servizio pari a 8 anni e 6 mesi (dal 30.06.2015 al
29.12.2023), la ricorrente ha diritto a un'indennità pari a 8 mensilità dell'ultima retribuzione, calcolata sulla base di quanto le sarebbe spettato in considerazione che la stessa – per quanto si dirà infra - ha lavorato a tempo pieno;
vale a dire € 1.783,32, come da conteggi allegati al ricorso, per un totale di € 14.266,56 (8 x € 1.783,32).
In applicazione di tali principi, accertata la illegittimità del recesso, non sussistendo il requisito dimensionale di cui all'art. 18 della legge n. 300/1970, va dichiarato estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e va condannata la al pagamento in favore della Controparte_1 ricorrente di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari ad €
14.266,56;
4. Residua la domanda azionata a titolo di differenze retributive.
In sede di libero interrogatorio, “DR: mi riporto al ricorso. DR: Parte_1 confermo di aver sempre lavorato con l'orario indicato alla pag. 6 punto b del ricorso. E per due domeniche al mese, dalle 8 ore alle 14:30. DR: riconosco il brogliaccio dei turni che lei mi mostra ed in base agli stessi osservavo il turno di lavoro. DR: riconosco le contabili di cassa che lei mi mostra che venivano elaborate ad ogni fine turno e venivano firmata sia dalla cassiera che dal direttore o dal suo delegato”.
: “ribadisco che la ricorrente ha lavorato in turni per tre ore al giorno;
Testimone_1 nel caso di ore supplementari le venivano riconosciute. DR: riconosco nella documentazione che lei mi mostra sia il brogliaccio dei turni, che la contabile di cassa. “
In ordine di escussione, il teste : “DR non sono parente della ricorrente. Testimone_2
DR conosco i fatti di causa in quanto anche io ho lavorato alle dipendenze della Controparte_1 dal 2018 all'aprile 2022, con mansioni di chef nel reparto gastronomia. DR anche io ho una lite pendente con la convenuta per differenze retributive. DR ho conosciuto la ricorrente quando ha Con aperto il supermercato a via Santa Lucia di Napoli nel 2013, in quanto ero un cliente. DR la ricorrente lavorava come cassiera da sempre. DR io lavoravo dalle 08.00 alle 17.00 dal lunedi al sabato e qualche volta anche di domenica;
preciso che il supermercato effettuava orario continuato
e chiudeva verso le 20.30/21.00 come capita. DR posso dire che la ricorrente lavorava prevalentemente di mattina nel turno dalle 08.00 alle 14.30/15.00 ma, più raramente, in alternativa il pomeriggio dalle 14.30 alle 20.30/21.00, dal lunedì al sabato e due volte al mese la domenica.
Ciò so in quanto, anche quando io non lavoravo di domenica, andavo a fare la spesa e la vedevo nel supermercato. Il supermercato è aperto la domenica dalle 08.30 alle 14.30. DR il 8 supermercato ha tre casse di cui due registrate ed un'altra gestita senza scontrini dalla moglie del sig. , tale di cui non ricordo il cognome. DR nel supermercato, oltre Testimone_1 Per_1 alla ricorrente, lavorava un'altra cassiera, MM AL, ed entrambe lavoravano nel turno della mattina. Di solito, nel pomeriggio lavoravano altre due ragazze italiane di cui non ricordo il nome.
DR non conosco le modalità con cui veniva utilizzata la cosiddetta scheda clienti a punti, né so se alcuni clienti acquistassero o meno la merce con modalità sospesa del pagamento, non ne sono a conoscenza. DR la mia postazione di lavoro del reparto di gastronomia era separata con un vetro, per cui potevo vedere l'ingresso del supermercato e le casse che erano distanti circa 20 metri.”
“DR conosco i fatti di causa in quanto sono stato dipendente della Testimone_3 [...] in un primo periodo dal 2019 al 2021, non ricordo i mesi, e successivamente dal luglio CP_1
2022 a gennaio 2024 circa, sempre come responsabile del punto vendita. DR non ho lite pendente con le parti. DR conosco la ricorrente presente in aula, l'ho conosciuta quando ho iniziato a lavorare con il supermercato nel 2019, lavorava come cassiera. DR nel supermercato sono attive due casse. Non ricordo bene come fossero gestite nel mio primo periodo lavorativo, ma posso dire che dopo il luglio 2022, le due casse erano sempre aperte e si alternavano cinque cassiere (la ricorrente, la sig.ra , sig.ra , la sig.na e sig.na . Per_2 Per_3 CP_3 Controparte_4
DR le cassiere lavoravano ciascuna per massimo 3 o 4 ore al giorno, tutte in part time, ed erano loro a gestirsi i turni visto che era l'unica cosa di cui non mi occupavo. Oltre a queste cinque donne, lavorava all'occorrenza come cassiera anche la moglie del sig. , tale che aveva un Tes_1 Per_1 orario a tempo pieno fino alle 16.00. DR il supermercato osservava orario continuato dalle
07.30/8.00 fino alle 20.30 circa, dal lunedi al sabato. DR La domenica era aperto dalle 08.00 alle
14.00 e le cassiere si alternavano;
in pratica, venivano a lavorare 4 cassiere in modo da coprire
l'orario di apertura. DR nel supermercato lavoravano circa 20 unità, prevalentemente assunte con orario part time. DR nel supermercato vi era una sorte di laboratorio, ove venivano preparati cibi cotti, separato dal supermercato con dei vetri. DR dall'interno del laboratorio è difficile riuscire a vedere il personale delle casse in quanto ci sono davanti gli scaffali mentre uscendo fuori dal laboratorio è più facile vedere le casse. Conosco il testimone che è uscito dall'aula prima del mio ingresso, non ricordo il suo cognome, l'ho visto lavorare all'interno del supermercato nel primo periodo ed era proprio addetto alla preparazione dei pasti all'interno del laboratorio. DR sono a conoscenza che alcuni clienti potevano effettuare gli acquisti con un pagamento sospeso, ma non era una prassi abituale. DR non so nulla in ordine all'utilizzo delle schede fedeltà, ma penso che possa accadere che un cliente utilizza un'altra scheda per ottenere lo sconto.”
A parere del giudicante la prospettazione attorea in ordine al maggiore orario lavorativo espletato rispetto a quello contrattualizzato ha trovato adeguata conferma.
Infatti, a fronte dell'orario (dal lunedì al sabato, dalle ore 9:00 alle ore 12:00) specificato nel contratto di assunzione, il teste riferiva che “la ricorrente lavorava Testimone_2 prevalentemente di mattina nel turno dalle 08.00 alle 14.30/15.00 ma, più raramente, in alternativa il pomeriggio dalle 14.30 alle 20.30/21.00, dal lunedì al sabato e due volte al mese la domenica”.
9 Il che trova inequivocabile riscontro nelle contabili di cassa (cfr all n. 6) allegate al ricorso e riconosciute da in sede di libero interrogatorio, da cui si evince la presenza al Testimone_1 lavoro della sig.ra in prossimità delle ore 14:30 (quantomeno nei giorni 28.2.22 domenica, Pt_1
15.5.22 domenica, 8.6.22, 22.6.2022, 28.11.22, 24.12.22, 29.5.23), e delle ore 20:30 (24.2.23,
25.2.23). Orari, questi, incompatibili con quello indicato nel contratto di lavoro.
Tale ultima circostanza corrobora le risultanze della predetta deposizione e, di contro, rende non attendibile quella resa sul punto dal teste Testimone_3
Parimenti, risultano dovute alla ricorrente, in ragione delle mansioni di cassiera con responsabilità della cassa svolte, la indennità di cassa e maneggio danaro ex art. 218 del ccnl di settore;
nonché le indennità per ferie non godute nella misura di 196,32 ore risultante dalla busta paga di dicembre 2023.
Anche l'indennità di mancato preavviso risulta dovuta, in applicazione del principio secondo cui “La tutela indennitaria-risarcitoria, sancita dall'art. 18, comma 5, st.lav., anche all'esito delle modifiche apportate dalla l. n. 92 del 2012, non esclude il diritto del lavoratore a percepire anche
l'indennità di preavviso in caso di licenziamento dichiarato illegittimo, non essendo venute meno quelle esigenze proprie dell'istituto, di tutela della parte che subisce il recesso, volte a consentirle di fronteggiare la situazione di improvvisa perdita dell'occupazione, né autorizzando la lettera e la ratio della disposizione un'opzione ermeneutica restrittiva” (cfr. Cass. n. 3247/2024).
Al fine di determinare le differenze retributive dovute per il periodo successivo alla sottoscrizione della conciliazione, vanno condivisi i conteggi contabili allegati al ricorso, in quanto sono formalmente corretti ed immuni da vizi ed errori.
Sulla base degli stessi, considerato quanto percepito in costanza di rapporto, risulta un credito in favore della ricorrente pari al lordo ad € 13.107,01 per l'anno 2021, € 15.291,51 per l'anno 2022, ed € 13.731,59 per l'anno 2023. Per complessivi € 42.130,11.
Oltre € 2.083,94 per ferie non godute;
€ 1.783,32 per indennità di mancato preavviso ed €
5.771,95 per t.f.r.
A chiusura del rapporto di lavoro, la ha, invece, corrisposto alla sig.ra Controparte_1
con 5 distinti bonifici, il complessivo importo di € 5.403,71; pertanto residua l'importo Pt_1 di € 4.235,50 a titolo di competenze di fine rapporto (pari ad € 9.639,21 - € 5.403,71).
Alla stregua delle suesposte considerazioni e rigetta la domanda risarcitoria concernente la parziale contribuzione, la va inoltre condannata al pagamento in favore di Controparte_1 delle differenze retributive pari ad € 46.365,61, oltre interessi legali sulle somme Parte_1 annualmente rivalutate, dalla data di maturazione delle singole voci del credito al saldo.
5. Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione in misura di un mezzo delle spese di lite;
la rimanente parte segue la soccombenza e va liquidata come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 aggiornato con D.M. n. 147/2022, in base al valore della lite.
10 Liquidazione effettuata tenuto conto sia dell'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto, sia della limitata attività istruttoria svolta, con attribuzione in favore dell'Avv. Giovanna Miale anticipataria.
P.Q.M.
Il dott. Roberto De Matteis, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
in parziale accoglimento del ricorso, accertata la illegittimità del recesso del 29.12.2023, dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna la Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento in favore della ricorrente di un'indennità non
[...] assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari ad € 14.266,56;
condanna la in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in Controparte_1 favore della ricorrente della somma di 46.365,61, oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutate, dalla data di maturazione del credito al saldo;
compensa nella misura di un mezzo le spese di lite e condanna la Controparte_1 in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento della rimanente parte, che liquida in € 3.500,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Così deciso in Napoli, il 20.11.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Roberto De Matteis
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