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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 27/02/2026, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 401/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE MARIO, Presidente
CIANCIULLI TERESA, TO
LABIANCA GAETANO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 115/2023 depositato il 31/01/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2022FG0202220 CATASTO-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri atti
Resistente/Appellato: si riporta ai propri atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, ritualmente notificato in data 25.1.23 all'AdE DP di Foggia, la società ricorrente impugnava l'avviso di accertamento catastale di cui in epigrafe, notificato il 6.12.22.
L'atto impugnato contiene nuova determinazione di classamento e rendita catastale. In particolare, l'Ufficio comunicava, con riferimento alle planimetrie ed ai DOCFA redatti dalla ricorrente il ripristino dello stadio precedente;
l'Ufficio contestava l'assenza di elementi tali da giustificare le variazioni prodotte e, quindi, procedeva alla fusione d'ufficio delle unità (Indirizzo_2, Graffata con: Indirizzo_3 Indirizzo_4) site in Luogo_1 snc p. Т-1, come costituite su proposta di parte (con annullamento delle planimetrie), ritenendo non rispettate le previsioni contenute nell'art. 2, comma 1, D.M. 28/98.
La ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato sulla base dei seguenti motivi di ricorso: 1) eccesso di potere;
2) motivazione apparente, insufficiente e giuridicamente erronea, atteso l'illegittimo richiamo all'articolo 2, comma 1, del decreto del 02 gennaio 1998 n. 28.
L'AdE resistente si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso, infondato in fatto ed in diritto.
Inseriva nelle controdeduzioni documentazione fotografica, aerofotogrammetrica e planimetrica.
La ricorrente depositava due memorie illustrative, in cui dava atto dell'introduzione presso il Tar per la Puglia
Sede di Bari di un ricorso amministrativo avverso l'atto impugnato e, poi, della definizione del giudizio amministrativo con sentenza n. 196/2026 che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del A.G.A., appartenendo la giurisdizione al giudice tributario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato per i motivi che si passano ad illustrare.
Orbene, priva di pregio è la doglianza relativa ad un presunto difetto di motivazione ed eccesso di potere.
In punto di diritto, va posto in luce che l'articolo 65, comma 2, del DPR n. 1142/1949 dispone che per gli immobili qualificati in una categoria del gruppo D (immobili a destinazione speciale) l'Ufficio procedere alla notifica delle sole rendite catastali attribuite.
Dunque, tale previsione consente di ritenere che l'atto impugnato sia stato emanato senza alcuna lesione dei diritti previsti dal c.d. statuto del contribuente, cioè la legge n. 212 del 27 luglio 2000.
Quanto, poi, al difetto di motivazione, va rilevato che l'Ufficio ha allegato all'atto impugnato il modello unico informatico di aggiornamento degli atti catastali contenente tutti gli elementi necessari (valori unitari, valore complessivo, saggio di fruttuosità, etc.) idonei a determinare la rendita catastale del bene (cfr. documento allegato alle controdeduzioni).
Poi, va rilevato che la giurisprudenza di legittimità afferma in tema di motivazione dell'avviso di classamento, con cui viene attribuita la rendita catastale ad un immobile di categoria D, che è sufficiente il solo richiamo al metodo e all'atto di “stima diretta”, senza che sia necessario allegare l'atto stesso ed ancora, che, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga (come nel caso in esame) a seguito della procedura c.d. DOCFA,
l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita (qualora prevista per la categoria) solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'Ufficio accertatore e l'eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati e dal criterio c.d. della stma diretta
(per tutte Corte di Cassazione – Sez. Tributaria – Sentenza n. 1060/2010).
Dunque, la rettifica effettuata dall'Ufficio, alla luce dei principi esposti, è sorretta da adeguata motivazione.
Passando a questo punto alle contestazioni relative all'erroneità delle valutazioni compiute dall'Ufficio, va detto che, con quattro distinti doc.fa. (n. FG131786/2021, del 16 novembre 2021, n.ri FG131791/2021,
FG131794/2021 e FG131795/2021, del 18 novembre 2021), la società ricorrente, proprietaria della struttura alberghiera qualificata in categoria D/2 e distinta con la particella 14 sub 1, unita alle particelle 43 sub 1 e
63 sub 1 del foglio 42 del Comune di Vieste, ha presentato una divisione con cambio di destinazione d'uso della struttura alberghiera, dichiarando l'avvenuta realizzazione di numerosi posti auto sull'area di pertinenza. In particolare, con la denuncia di variazione n. FG131786/2021, in seguito alla divisione, variazione della destinazione della struttura alberghiera preesistente, la parte denunciava la realizzazione di un albergo (D/2), n. 79 abitazioni (categoria A/2), n. 12 magazzini (categoria C/2) oltre a tre beni comuni non censibili (strade, terrazze, corridoi, ecc.), dichiarando di aver ultimato detti lavori in data 9 novembre
2021 (doc.fa. n. FG131786/2021). Successivamente, con dichiarazioni n.ri FG131794/2021 e
FG131795/2021 la ricorrente comunicava che anche in data 9 novembre 2021 erano divenuti servibili all'uso circa n.
1.100 posti auto realizzati sull'area di pertinenza (doc.fa. n.ri FG131791/2021, FG131794/2021 e
FG131795/2021).
Tuttavia, effettuando la verifica di quanto dichiarato dalla ricorrente sia sulla base della documentazione agli atti dell'Ufficio e delle SCIA, sia sulla base di un sopralluogo esterno effettuato l'8 novembre 2022 e del rilievo aerofotogrammetrico eseguito con l'ausilio informatico pubblico “Google-Maps”, l'Ufficio ha rilevato che le unità immobiliari costituite non presentavano alcuna potenziale “autonomia funzionale e reddituale”.
Tale autonomia è prevista dall'art. 2, comma 9 del d.m. n. 28 del 1998 quale requisito indispensabile perché potessero costituire singole ed autonome unità immobiliari urbane.
Infatti, le numerose unità immobiliari destinate a posto auto, di fatto, non erano e non potevano essere state realizzate, perché sarebbero dovute sorgere su aree dove era presente una vegetazione ed alberi d'alto fusto (cfr. planimetrie, documentazione fotografica/aerofotografica riportata nelle controdeduzioni).
Poi, l'Ufficio ha accertato l'assenza di elementi che potessero giustificare la creazione di tante unità immobiliari, derivanti dall'originario unico complesso alberghiero. Infatti, nessuna modifica sostanziale era stata realizzata rispetto a quanto era presente negli atti catastali. Del resto nella SCIA si legge che l'originaria struttura alberghiera, di fatto, non muta la sua destinazione e, pertanto, rimane attività turistico alberghiera sempre in capo alla società ricorrente. Anche nei successivi “permessi di costruire” si parla sempre di unico complesso turistico/alberghiero dimostrato con elaborati grafici che rappresentano un'unica unità immobiliare composta da vari corpi di fabbrica.
In definitiva, ad avviso della Corte, alla luce delle risultanze istruttorie in atti, la fusione d'ufficio e il ripristino dello stadio precedente sono stati effettuati in modo pienamente legittimo.
In definitiva il ricorso va rigettato.
le spese vengono compensate in considerazione della complessità in fatto ed in dirtitto della controversia.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE MARIO, Presidente
CIANCIULLI TERESA, TO
LABIANCA GAETANO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 115/2023 depositato il 31/01/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2022FG0202220 CATASTO-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri atti
Resistente/Appellato: si riporta ai propri atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, ritualmente notificato in data 25.1.23 all'AdE DP di Foggia, la società ricorrente impugnava l'avviso di accertamento catastale di cui in epigrafe, notificato il 6.12.22.
L'atto impugnato contiene nuova determinazione di classamento e rendita catastale. In particolare, l'Ufficio comunicava, con riferimento alle planimetrie ed ai DOCFA redatti dalla ricorrente il ripristino dello stadio precedente;
l'Ufficio contestava l'assenza di elementi tali da giustificare le variazioni prodotte e, quindi, procedeva alla fusione d'ufficio delle unità (Indirizzo_2, Graffata con: Indirizzo_3 Indirizzo_4) site in Luogo_1 snc p. Т-1, come costituite su proposta di parte (con annullamento delle planimetrie), ritenendo non rispettate le previsioni contenute nell'art. 2, comma 1, D.M. 28/98.
La ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato sulla base dei seguenti motivi di ricorso: 1) eccesso di potere;
2) motivazione apparente, insufficiente e giuridicamente erronea, atteso l'illegittimo richiamo all'articolo 2, comma 1, del decreto del 02 gennaio 1998 n. 28.
L'AdE resistente si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso, infondato in fatto ed in diritto.
Inseriva nelle controdeduzioni documentazione fotografica, aerofotogrammetrica e planimetrica.
La ricorrente depositava due memorie illustrative, in cui dava atto dell'introduzione presso il Tar per la Puglia
Sede di Bari di un ricorso amministrativo avverso l'atto impugnato e, poi, della definizione del giudizio amministrativo con sentenza n. 196/2026 che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del A.G.A., appartenendo la giurisdizione al giudice tributario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato per i motivi che si passano ad illustrare.
Orbene, priva di pregio è la doglianza relativa ad un presunto difetto di motivazione ed eccesso di potere.
In punto di diritto, va posto in luce che l'articolo 65, comma 2, del DPR n. 1142/1949 dispone che per gli immobili qualificati in una categoria del gruppo D (immobili a destinazione speciale) l'Ufficio procedere alla notifica delle sole rendite catastali attribuite.
Dunque, tale previsione consente di ritenere che l'atto impugnato sia stato emanato senza alcuna lesione dei diritti previsti dal c.d. statuto del contribuente, cioè la legge n. 212 del 27 luglio 2000.
Quanto, poi, al difetto di motivazione, va rilevato che l'Ufficio ha allegato all'atto impugnato il modello unico informatico di aggiornamento degli atti catastali contenente tutti gli elementi necessari (valori unitari, valore complessivo, saggio di fruttuosità, etc.) idonei a determinare la rendita catastale del bene (cfr. documento allegato alle controdeduzioni).
Poi, va rilevato che la giurisprudenza di legittimità afferma in tema di motivazione dell'avviso di classamento, con cui viene attribuita la rendita catastale ad un immobile di categoria D, che è sufficiente il solo richiamo al metodo e all'atto di “stima diretta”, senza che sia necessario allegare l'atto stesso ed ancora, che, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga (come nel caso in esame) a seguito della procedura c.d. DOCFA,
l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita (qualora prevista per la categoria) solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'Ufficio accertatore e l'eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati e dal criterio c.d. della stma diretta
(per tutte Corte di Cassazione – Sez. Tributaria – Sentenza n. 1060/2010).
Dunque, la rettifica effettuata dall'Ufficio, alla luce dei principi esposti, è sorretta da adeguata motivazione.
Passando a questo punto alle contestazioni relative all'erroneità delle valutazioni compiute dall'Ufficio, va detto che, con quattro distinti doc.fa. (n. FG131786/2021, del 16 novembre 2021, n.ri FG131791/2021,
FG131794/2021 e FG131795/2021, del 18 novembre 2021), la società ricorrente, proprietaria della struttura alberghiera qualificata in categoria D/2 e distinta con la particella 14 sub 1, unita alle particelle 43 sub 1 e
63 sub 1 del foglio 42 del Comune di Vieste, ha presentato una divisione con cambio di destinazione d'uso della struttura alberghiera, dichiarando l'avvenuta realizzazione di numerosi posti auto sull'area di pertinenza. In particolare, con la denuncia di variazione n. FG131786/2021, in seguito alla divisione, variazione della destinazione della struttura alberghiera preesistente, la parte denunciava la realizzazione di un albergo (D/2), n. 79 abitazioni (categoria A/2), n. 12 magazzini (categoria C/2) oltre a tre beni comuni non censibili (strade, terrazze, corridoi, ecc.), dichiarando di aver ultimato detti lavori in data 9 novembre
2021 (doc.fa. n. FG131786/2021). Successivamente, con dichiarazioni n.ri FG131794/2021 e
FG131795/2021 la ricorrente comunicava che anche in data 9 novembre 2021 erano divenuti servibili all'uso circa n.
1.100 posti auto realizzati sull'area di pertinenza (doc.fa. n.ri FG131791/2021, FG131794/2021 e
FG131795/2021).
Tuttavia, effettuando la verifica di quanto dichiarato dalla ricorrente sia sulla base della documentazione agli atti dell'Ufficio e delle SCIA, sia sulla base di un sopralluogo esterno effettuato l'8 novembre 2022 e del rilievo aerofotogrammetrico eseguito con l'ausilio informatico pubblico “Google-Maps”, l'Ufficio ha rilevato che le unità immobiliari costituite non presentavano alcuna potenziale “autonomia funzionale e reddituale”.
Tale autonomia è prevista dall'art. 2, comma 9 del d.m. n. 28 del 1998 quale requisito indispensabile perché potessero costituire singole ed autonome unità immobiliari urbane.
Infatti, le numerose unità immobiliari destinate a posto auto, di fatto, non erano e non potevano essere state realizzate, perché sarebbero dovute sorgere su aree dove era presente una vegetazione ed alberi d'alto fusto (cfr. planimetrie, documentazione fotografica/aerofotografica riportata nelle controdeduzioni).
Poi, l'Ufficio ha accertato l'assenza di elementi che potessero giustificare la creazione di tante unità immobiliari, derivanti dall'originario unico complesso alberghiero. Infatti, nessuna modifica sostanziale era stata realizzata rispetto a quanto era presente negli atti catastali. Del resto nella SCIA si legge che l'originaria struttura alberghiera, di fatto, non muta la sua destinazione e, pertanto, rimane attività turistico alberghiera sempre in capo alla società ricorrente. Anche nei successivi “permessi di costruire” si parla sempre di unico complesso turistico/alberghiero dimostrato con elaborati grafici che rappresentano un'unica unità immobiliare composta da vari corpi di fabbrica.
In definitiva, ad avviso della Corte, alla luce delle risultanze istruttorie in atti, la fusione d'ufficio e il ripristino dello stadio precedente sono stati effettuati in modo pienamente legittimo.
In definitiva il ricorso va rigettato.
le spese vengono compensate in considerazione della complessità in fatto ed in dirtitto della controversia.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite.