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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/06/2025, n. 1113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1113 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
20
composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente -
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere -
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere est.-
all'udienza del 20/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1440 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del
2023, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Lucio Andreozzi, elettivamente domiciliata come Parte_1
in atti
Appellante
E
, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Albanese
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 513/2023 del Tribunale di Velletri, sez. lavoro, pubblicata in data 15/05/2023. RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, ha respinto il ricorso presentato da con cui quest'ultima, impugnando il licenziamento disciplinare Parte_1
irrogatole in data 23.11.2021, ha chiamato in giudizio la formulando le Controparte_2
seguenti conclusioni “ accertare e dichiarare che il provvedimento di licenziamento disciplinare
intimato alla ricorrente è illegittimo e/o nullo e/o inefficace in quanto la condotta attuata dalla sig.ra non rientra nella fattispecie prevista e punita dall'art. 55 quater lett.a) e comma 1bis del Pt_1
D.Lgs. 165/2001 e/o dell'art. 59 CD (art. 36 CCNL Area Funzioni locali), ma, se del caso, il fatto
rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni del contratto
collettivo ovvero del codice disciplinare applicabile, nonché per assenza di giusta causa e per mancanza di proporzionalità tra la gravità dell'inadempimento del lavoratore e l'adeguatezza della sanzione espulsiva irrogata e per l'effetto: 2 ordinare, anche ai sensi dell'art. 63 c.2 del D.L.g.vo
165/2001, alla resistente di reintegrare la ricorrente nel suo posto di lavoro, con le mansioni
qualifica e retribuzione spettanti e da ultimo attribuitele al momento della risoluzione del rapporto
di lavoro e contestualmente 3. condannare la parte resistente al pagamento delle retribuzioni
maturate dalla ricorrente dalla data del licenziamento e fino alla effettiva reintegra, nei limiti di
legge, sulla base della retribuzione come indicata al punto 9.5 che precede e deducibile in atti, ovvero
in ogni caso sulla base della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto,
oltre a rivalutazione monetaria e interessi come per legge e oltre al versamento dei contributi
assicurativi e previdenziali per il medesimo periodo sopra dedotto. IN SUBORDINE 4. accertata e dichiarare l'insussistenza della giusta causa di licenziamento, e ritenuta la sproporzione fra i fatti
addebitati e il provvedimento sanzionatorio, viste le disposizioni contrattuali in materia, revocato il
licenziamento, applicare la sanzione conservativa ritenuta adeguata al comportamento contestato;
per l'effetto 5. in ogni caso ordinare, anche ai sensi dell'art. 63 c.2 del D.L.g.vo 165/2001, alla
resistente di reintegrare la ricorrente nel suo posto di lavoro, con le mansioni qualifica e retribuzione
spettanti e da ultimo attribuitele al momento della risoluzione del rapporto di lavoro e
contestualmente 6. al netto di eventuali sanzioni conservative che prevedano la sospensione della
retribuzione, condannare la parte resistente al pagamento delle retribuzioni maturate dalla ricorrente dalla data del licenziamento e fino alla effettiva reintegra, nei limiti di legge, sulla base
della retribuzione come indicata al punto 9.5 che precede e deducibile in atti, ovvero in ogni caso
sulla base della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre a
rivalutazione monetaria e interessi come per legge e oltre al versamento dei contributi assicurativi e previdenziali per il medesimo periodo sopra dedotto”.
Il Tribunale, nella resistenza della parte convenuta, ha ritenuto il ricorso infondato e condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali argomentando che: i) alla ricorrente, in servizio dal
2002 presso gli U.E. Servizi di Polizia locale della Guardia Provinciale ( , con profilo CP_1
professionale di Guardia Provinciale, cat. C e posizione 6, erano stati contestati in data 29.7.2021 e
22.9.2021 due episodi aventi rilevanza disciplinare, avvenuti il 10.7.2021: la falsa attestazione della presenza in servizio e la effettuazione di false attestazioni sul report allegato alla relazione di servizio del giorno 10.7.2021; ii) con riferimento alla prima delle condotte ascritte la falsità dell'attestazione di un servizio continuativo di vigilanza su strada, effettuato invece a singhiozzo, risultava ammessa dalla stessa ricorrente nel corso delle sue audizioni nel procedimento disciplinare, avendo affermato che il 10 luglio 2021 aveva svolto servizio dalle 5,21 alle 6,30 con il collega dalle 7 alle 8 Tes_1
con il collega per rientrare in Distaccamento alle 8 trattenendovisi fino a circa le 10, per Tes_2
uscirne di nuovo e rientrare alle ore 11,39, emergendo quindi dalle dichiarazioni della ricorrente che non vi era stata la continuità nel servizio, rilevante anche ai fini di una specifica indennità, e la compresenza di tutti i componenti la pattuglia;
iii) tali conclusioni erano confortate dalla produzione delle timbrature dei tre Agenti di Polizia Metropolitana del 10.7.2021 e dalle dichiarazioni rese all'Ufficio Procedimenti Disciplinari dalla funzionaria da cui si evinceva che i tre Testimone_3
Agenti avrebbero dovuto espletare il servizio per tutta la giornata continuativamente, che la radio sull'autovettura impiegata, tramite cui è possibile tracciare il percorso dei veicoli utilizzati dagli
Agenti, non era stata accesa e nella relazione non si riferiva di alcun malfunzionamento della stessa,
che nessuno dei tre Agenti era reperibile sui telefoni di servizio e su quello del Distaccamento;
iv)
nella medesima relazione di servizio, sottoscritta dalla ricorrente, si attestava falsamente della compresenza in servizio, presso il punto di controllo su strada, dell'Agente senza riferire del Tes_1
suo allontanamento dalle 8,30 alle 10,30 per presenziare ad una manifestazione tenutasi a EF
nella sua qualità di Sindaco;
v) con la sottoscrizione della relazione di servizio la ricorrente aveva fatto proprio il contenuto del verbale di cui alla seconda contestazione, comprensivo del cd foglio allegato alla relazione e parte integrante della stessa, come esplicitato nella nota diramata il 31.5.2018
in ordine alle modalità di Redazione della relazione di servizio, e confermato dall'interpretazione datane dal Comandante della Polizia;
vi) in tale foglio allegato si attestava l'assoggettamento a controllo di veicoli le cui informazioni non trovavano riscontro nel database di MIT, risultando indicati numeri di patente inesistenti o nominativi di persone mai titolari di patente, essendo del tutto irrilevante la circostanza sottolineata dalla ricorrente che durante tale controllo non fosse stato elevato alcun verbale di contestazione;
vii) destituita di fondamento doveva quindi ritenersi l'argomentazione principale per sostenere l'insussistenza della giusta causa del licenziamento, vale a dire l'asserita natura di mero “report autoprodotto dagli agenti” e non di verbale, alla luce del dato normativo, e quella della mera facoltatività del cd foglio allegato perché, anche a ritenere che la ricorrente non fosse tenuta alla redazione di tale atto, una volta sottoscritto ne aveva assunto la relativa paternità,
essendo ben consapevole delle conseguenze giuridiche della sottoscrizione di un atto di servizio di tale natura;
viii) risultava priva, per tale motivo, anche l'ulteriore giustificazione resa dalla ricorrente,
in base alla quale avrebbe omesso il controllo della veridicità dei dati per essere stato il verbale materialmente redatto da altro agente della medesima squadra, considerate le peculiari mansioni di pubblico ufficiale dalla stessa svolte;
ix) doveva, quindi, ritenersi accertata la condotta illecita intenzionale integrante la fattispecie della “falsa attestazione della presenza in servizio” commessa mediante “modalità fraudolente” prevista dall'art. 55 quater lett. a) co. 1 bis del D. Lgs. n. 165/2001
e sanzionata con il licenziamento senza preavviso, fatti di gravità tale da integrare la giusta causa di recesso e da compromettere irreversibilmente la fiducia datoriale nel corretto adempimento della prestazione lavorativa e quindi.
Avverso la detta pronuncia ha proposto appello lamentando, con un unico ed articolato Parte_1
motivo, l'erroneità della sentenza impugnata di cui ha chiesto la riforma con l'integrale accoglimento delle conclusioni formulate con il ricorso introduttivo del giudizio.
Si è costituita , resistendo al gravame, e chiedendone il rigetto. Controparte_2
All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti previsti dall'art. 437 c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo.
L'appello non è fondato per le considerazioni di seguito esposte. Censura l'appellante la sentenza del giudice di prime cure per avere ritenuto la falsità della relazione di servizio, attestante una continuità del servizio di vigilanza su strada, ritenuto invece svolto “a singhiozzo”. Afferma che l'ordine di servizio del 10.7.2021 non prevedeva di effettuare un servizio di pattuglia per tutta la durata del turno ma presso le strade provinciali 600 e 600 dir, nell'ambito del turno assegnato. Assume che, anche ove potesse ravvisarsi una modifica delle modalità di svolgimento del servizio comandato non autorizzata, comunque non sarebbe configurabile una violazione ex art. 55 quater D.lgs. 165/2001, ma al più una condotta sanzionabile con una sanzione conservativa ai sensi dell'art. 59 del CCNL. In relazione alla seconda contestazione sostiene che erroneamente il giudice di prime cure non ha considerato che il brogliaccio allegato alla relazione di servizio non era da lei firmato, avendo il collega depositato, senza informare nessuno, un Tes_1
report diverso dall'originale, andato smarrito, come dichiarato dallo stesso di cui la ricorrente Tes_1
aveva conosciuto l'esistenza e la difformità solo in sede disciplinare. Deduce che non vi è prova di una condotta illecita intenzionale dalla stessa posta in essere e che comunque, tenuto conto dell'assenza di danno e dell'insussistenza di precedenti disciplinari, la sanzione espulsiva è
sproporzionata, trattandosi di illeciti punibili con una sanzione conservativa. Da ultimo critica la gravata sentenza per omessa ammissione della prova testimoniale sul capitolo 9 dell'originario ricorso introduttivo ed in particolare per non avere sentito il teste , all'epoca dei fatti Tes_4
responsabile del distaccamento di EN.
Le doglianze non sono meritevoli di accoglimento.
Le contestazioni disciplinari traggono origine dalla relazione redatta dalla funzionaria Tes_3
addetta alla centrale operativa, ed allegata alla richiesta di avvio del procedimento disciplinare (all.1
fascicolo parte appellata), con cui segnalava che, avendo ricevuto dai Carabinieri di EN alle ore
9,18 del 10 luglio 2021 una richiesta di intervento per un incidente stradale, aveva tentato di contattare l'agente che, insieme ai colleghi e era comandato al servizio di controllo Tes_2 Pt_1 Tes_1
nelle vicinanze del luogo del sinistro stradale. Nella sua relazione la riferiva che il telefono Tes_3
della risultava occupato, quello dell' squillava a vuoto e a quello del Pt_1 Tes_1 Tes_2
rispondeva la segreteria telefonica;
il rispondeva alle 9,28 dichiarando di essere appena Tes_2
rientrato nel distaccamento di EN e che avrebbe cercato di rintracciare i colleghi, come comunicava alle 9,40, ma la richiesta di intervento formulata dai Carabinieri era stata nel frattempo annullata.
E' documentato che l'appellante era comandata alla vigilanza stradale sulle strade SP 600 e SP 600
dir., ove era previsto un blocco dei mezzi pesanti (ordine di servizio allegato al verbale di audizione del responsabile del distaccamento di EN, , doc. 13 di parte appellata). Dalla Parte_2
relazione di servizio del 10.7.2021, a firma degli agenti e risulta l'uscita Tes_2 Pt_1 Tes_1
degli agenti e alle ore 5,30, e del collega alle ore 7,00 (essendo in servizio Pt_1 Tes_1 Tes_2
dalle 6 alle 13), dal distaccamento di EN e il rientro alle ore 11, l'espletamento di un posto di controllo e di 4 veicoli controllati (doc. 3 fascicolo parte appellante); nel report allegato alla medesima relazione (doc. 4 brogliaccio) vengono indicati i nominativi delle persone alla guida dei veicolo controllati, la tipologia del veicolo e l'orario dei controlli delle 4 autovetture alle ore 9,31, 9,38, 9,41
e 10,03.
In sede di audizione disciplinare la dichiarava: di aver timbrato l'entrata alle 5,07 e di essere Pt_1
uscita alle 5,21 per effettuare servizio esterno con il collega con rientro al Distaccamento Tes_1
alle 6,30 e di essere nuovamente uscita insieme al collega a bordo di una Subaru, e al collega Tes_1
quest'ultimo a bordo di una Citroen C3, per un posto di controllo stradale sulle strade SP 600 Tes_2
e SP 600 dir. dalle 7 alle 8, durante il quale il fermava le macchine ed il collega si Tes_2 Tes_1
preoccupava di annotare su un foglio gli estremi dei veicoli fermati;
di essere rientrati tutti e tre in ufficio dopo le 8, di essere uscito l' dicendo loro che andava ad una manifestazione a Tes_1
EF in permesso per mandato politico, di essere rimasta al Distaccamento con il collega Tes_2
che l'avvertiva della richiesta di intervento da parte della Sala operativa per un incidente stradale, poi annullata, e di essere uscita nuovamente in servizio esterno con il solo collega alle 10; al Tes_2
termine del servizio di aver sottoscritto la relazione di servizio, ma di non avere fatto caso al foglio allegato recante gli estremi dei veicoli fermati.
La nell'audizione del 6.9.2021 (doc. 10 di parte appellata) ha confermato quanto dichiarato Tes_3
nella relazione di servizio sui fatti del 10 luglio 2021 e ha ribadito che l'agente rispondendo Tes_2
alla telefonata delle 9,28, le aveva riferito di essere appena rientrato nel distaccamento e che in seguito le aveva comunicato il rientro di tutti e tre gli agenti alle ore 10,44, senza far cenno alcuno al permesso per mandato politico dell' La funzionaria ha confermato che gli agenti hanno l'obbligo di Tes_1
informare la sala operativa dell'uscita in servizio esterno e di accendere la radio, che consente di tracciare il percorso del veicolo, nonché di utilizzare i cellulari di servizio. Ha evidenziato di aver provato a contattare telefonicamente il distaccamento di EN senza ricevere risposta e che nessun guasto della radio era stato segnalato dal Il funzionario responsabile del distaccamento di Tes_2
EN, , in sede di audizione (all. 13 parte appellata) ha dichiarato di aver Parte_2
comandato il insieme ai colleghi ed di effettuare un posto di controllo Tes_2 Pt_1 Tes_1
congiunto sul tratto di strada provinciale interessato da un divieto di circolazione dei mezzi pesanti a partire dalle 8 di mattina. Ha confermato che gli agenti in servizio hanno l'obbligo di accendere la radio per comunicare l'inizio e la fine del turno esterno tramite appositi tasti della radio e che possono utilizzare, per qualsiasi comunicazione, i cellulari di servizio. Ha specificato che talvolta era stato segnalato un malfunzionamento della radio della Citroen C3 ma che non era stato segnalato alcun malfunzionamento della radio sulla Subaru. Con successiva nota del 23.2.2022 il ha Tes_4
precisato che il servizio di controllo del 10.7.2021 non doveva iniziare alle 8 ma quello era l'orario di inizio del blocco stradale per i mezzi pesanti e che il posto di controllo poteva essere effettuato su qualsiasi tratto della strada provinciale interessata. L'agente in sede di audizione Controparte_3
(all. 12 parte appellata) ha confermato di essere passato al distaccamento di EN intorno alle 9,45-
9,50 di sabato 10 luglio 2021 e di avervi incontrato i colleghi e in divisa, fermandosi Tes_2 Pt_1
a parlare con loro per qualche minuto.
Nulla di tutto ciò emerge dalla relazione di servizio sottoscritta, insieme agli altri, dalla che Pt_1
attesta la presenza di tutti e tre gli agenti sul posto di controllo esterno dalle 5,30 ( e Tes_1 Pt_1
e dalle 7 ( alle 11 laddove la stessa assume di essere rientrata al distaccamento poco Tes_2 Pt_1
dopo le 8 rimanendovi con il fino alle 10 per poi effettuare un ulteriore servizio sul territorio Tes_2
e di essere infine rientrata al distaccamento di EN alle 11.
Appare evidente che la relazione di servizio, che la stessa parte appellante riconosce essere un “atto pubblico fidefaciente, fino a querela di falso” (pag. 9 del ricorso in appello), attesta falsamente il carattere continuativo del servizio di controllo esterno dalle 7 alle 11, peraltro congiuntamente agli agenti e mentre quest'ultimo rimaneva assente dalle 8,30 alle 10,30 per partecipare Tes_2 Tes_1
ad una manifestazione a EF nella sua veste di Sindaco, e la ed il alle 9,45/9,50 Pt_1 Tes_2
erano già in Distaccamento, dove si erano incontrati con il collega CP_3
E'poi incontestato che i tre agenti non avevano comunicato alla centrale operativa l'orario di inizio del servizio esterno né avevano acceso la radio e tantomeno comunicato un malfunzionamento della stessa.
Osserva il Collegio che le palesi difformità fra i fatti, per come riferiti dalla stessa appellante in sede di audizione personale, e le annotazioni della relazione di servizio, atto pacificamente avente natura pubblicistica, non possono certamente essere ricondotte a sviste o dimenticanze, ma appaiono finalizzate a dimostrare falsamente l'espletamento del servizio esterno continuativo di controllo nell'arco temporale fra le 7 e le 11.
Nel ricorso introduttivo del giudizio la ha sempre dichiarato di aver sottoscritto la relazione Pt_1
di servizio, rilevando di non aver sottoscritto il report ad essa allegato, che sarebbe stato in seguito compilato a memoria dall' a seguito dello smarrimento di quello originale. Tes_1
Rileva il Collegio che con la sottoscrizione della relazione di servizio l'attuale appellante ha attestato falsamente, oltre alla sua presenza in servizio e lo svolgimento continuativo del controllo stradale al quale era stata comandata il giorno 10.7.2021, anche quella dei colleghi, in particolare quella dell' che si era invece assentato per partecipare ad una manifestazione a EF dalle ore Tes_1
8,30 alle 10,30 circa. Correttamente il Tribunale ha, quindi, ritenuto che la ricorrente aveva sottoscritto un verbale (fidefaciente ex art. 2700 c.c.) contenente una serie di falsità di cui la stessa non poteva non essere pienamente consapevole, tenuto conto delle sue ammissioni in sede di audizione.
Il Regolamento di polizia, all'art. 9 rubricato “Svolgimento del servizio”, prevede che “1.Gli
appartenenti alla polizia metropolitana svolgono il servizio secondo le disposizioni ricevute e nel
rispetto di quanto segue: a) il servizio di norma viene svolto in pattuglie, ogni pattuglia a fine servizio
redigerà relazione di servizio sulla quale dovrà essere annotato;
numero degli appartenenti,
l'eventuale mezzo di trasporto usato, l'indicazione dei chilometri percorsi;
l'orario di inizio del
lavoro ordinario e del lavoro straordinario effettuato, le notizie circa il lavoro svolto, con riferimento
alle località controllate e ogni altro fatto saliente nel servizio stesso;
b) una volta redatta, la relazione di servizio dovrà essere conservata nell'archivio del Corpo.
2. La redazione dei verbali di
accertamento di violazione delle prescrizioni è effettuato su modelli appositamente predisposti da trasmettere agli uffici competenti”. Il Comandante di Polizia, nella sua audizione del 9.11.2021 in sede disciplinare, ha confermato che il foglio allegato alla relazione ha rilevanza e costituisce parte integrante della relazione di servizio, specificando che il foglio allegato, ancora più della relazione,
indicando gli elementi afferenti alla tipologia e alle modalità del servizio, fornisce gli elementi qualificanti propri del servizio svolto, ed ha precisato che la “Relazione del giorno” e il documento allegato sono a tutti gli effetti la “Relazione di servizio”, intesa come atto tipico con cui si riferiscono gli esiti dell'attività svolta e costituiscono atto pubblico il cui contenuto fa necessariamente fede fino a querela di falso. Pienamente condivisibile è, pertanto, l'argomentazione svolta dal giudice di prime cure anche con riferimento alla seconda contestazione disciplinare, dal momento che con la sottoscrizione della relazione che indicava le attività svolte, e quindi, il controllo di 4 autovetture,
l'agente aveva fatto proprio anche il contenuto del foglio allegato alla relazione che conteneva informazioni, quanto a nominativi o numeri di patenti, che non avevano trovato riscontro nel database della MIT e che indicava orari non compatibili con quanto dichiarato dalla stessa parte appellante,
risultando del tutto irrilevante la giustificazione addotta dalla di essere stato materialmente Pt_1
redatto il cd. report da altro agente della medesima squadra.
La condotta posta in essere dall'originaria ricorrente, priva di cause di giustificazione, integra la fattispecie della “falsa attestazione della presenza in servizio” commessa mediante “modalità fraudolente” di cui all' 55-quater del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. (rubricato “Licenziamento disciplinare”) che recita “
1.. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per
giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la
sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi: a) falsa attestazione della presenza in
servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità
fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa
o che attesta falsamente uno stato di malattia;
[…] 1-bis. Costituisce falsa attestazione della presenza
in servizio qualunque modalità fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far
risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l'amministrazione presso la quale il dipendente
presta attività lavorativa circa il rispetto dell'orario di lavoro dello stesso. Della violazione risponde anche chi abbia agevolato con la propria condotta attiva o omissiva la condotta fraudolenta. […] 3.
Nei casi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f), il licenziamento è senza preavviso…”
La S.C. (Cass. n. 18372/2023) ha affermato che “anche a fronte di una fattispecie legale quale quella
di cui all'art. 55-quater del D.Lgs. n. 165 del 2001, nel valutare la legittimità della sanzione irrogata dall'Amministrazione, una volta accertato che il lavoratore abbia commesso una delle mancanze
previste dalla norma, il licenziamento non è una conseguenza automatica e necessaria, serbando
l'amministrazione il potere - dovere di valutare l'effettiva portata dell'illecito in considerazione di
tutte le circostanze del caso concreto e, quindi, di graduare la sanzione da irrogare, potendo
ricorrere a quella espulsiva solo nel caso in cui il fatto presenti i caratteri propri del giustificato
motivo soggettivo o della giusta causa di licenziamento. Sul punto si è affermato, con statuizione alla
quale si intende dare continuità, che la suddetta norma cristallizza, dal punto di vista oggettivo, la
gravità della sanzione individuando ipotesi specifiche di condotte del lavoratore, mentre consente la
verifica, caso per caso, della esistenza dell'elemento intenzionale o colposo, ossia la valutazione se ricorrono elementi che assurgono a scriminante della condotta”.
Nella specie tale giudizio in concreto si è rivelato sfavorevole per l'appellante.
Il Tribunale, con motivazione esente da censure, ha correttamente ritenuto che la falsa attestazione della continuità del servizio, la falsa attestazione della compresenza di tutti i componenti della squadra a fronte dell'allontanamento, non autorizzato, di uno di essi, la falsa attestazione di sottoposizione a controllo di quattro autoveicoli, integrano senza dubbio la giusta causa di recesso, essendo la gravità
delle false attestazioni contenute nella relazione di servizio ancora più incisiva in considerazione delle qualità morali e professionali richieste per lo svolgimento delle mansioni di agente della Polizia
metropolitana, e tale da compromettere irreversibilmente la fiducia del datore di lavoro nel corretto adempimento della prestazione lavorativa.
Alla stregua delle considerazioni espresse l'appello non è dunque fondato risultando meritevoli di conferma le argomentazioni e conclusioni formulate dal giudice di prime cure, anche in merito alla mancata ammissione della prova testimoniale, reiterata in sede di gravame, del tutto irrilevante alla luce delle chiare emergenze documentali.
Le spese del grado, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
In considerazione del tenore della decisione si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
Si provvede in questa sede alla correzione dell'errore materiale contenuto nell'intestazione del dispositivo di sentenza sostituendo alle parole “ quelle “Controparte_2 [...] ”, mandando la cancelleria per i relativi adempimenti. Controparte_2
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore della parte appellata che si liquidano in complessivi € 3.500,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa, come per legge. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma
1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma lì 20 marzo 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
20
composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente -
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere -
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere est.-
all'udienza del 20/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1440 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del
2023, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Lucio Andreozzi, elettivamente domiciliata come Parte_1
in atti
Appellante
E
, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Albanese
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 513/2023 del Tribunale di Velletri, sez. lavoro, pubblicata in data 15/05/2023. RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, ha respinto il ricorso presentato da con cui quest'ultima, impugnando il licenziamento disciplinare Parte_1
irrogatole in data 23.11.2021, ha chiamato in giudizio la formulando le Controparte_2
seguenti conclusioni “ accertare e dichiarare che il provvedimento di licenziamento disciplinare
intimato alla ricorrente è illegittimo e/o nullo e/o inefficace in quanto la condotta attuata dalla sig.ra non rientra nella fattispecie prevista e punita dall'art. 55 quater lett.a) e comma 1bis del Pt_1
D.Lgs. 165/2001 e/o dell'art. 59 CD (art. 36 CCNL Area Funzioni locali), ma, se del caso, il fatto
rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni del contratto
collettivo ovvero del codice disciplinare applicabile, nonché per assenza di giusta causa e per mancanza di proporzionalità tra la gravità dell'inadempimento del lavoratore e l'adeguatezza della sanzione espulsiva irrogata e per l'effetto: 2 ordinare, anche ai sensi dell'art. 63 c.2 del D.L.g.vo
165/2001, alla resistente di reintegrare la ricorrente nel suo posto di lavoro, con le mansioni
qualifica e retribuzione spettanti e da ultimo attribuitele al momento della risoluzione del rapporto
di lavoro e contestualmente 3. condannare la parte resistente al pagamento delle retribuzioni
maturate dalla ricorrente dalla data del licenziamento e fino alla effettiva reintegra, nei limiti di
legge, sulla base della retribuzione come indicata al punto 9.5 che precede e deducibile in atti, ovvero
in ogni caso sulla base della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto,
oltre a rivalutazione monetaria e interessi come per legge e oltre al versamento dei contributi
assicurativi e previdenziali per il medesimo periodo sopra dedotto. IN SUBORDINE 4. accertata e dichiarare l'insussistenza della giusta causa di licenziamento, e ritenuta la sproporzione fra i fatti
addebitati e il provvedimento sanzionatorio, viste le disposizioni contrattuali in materia, revocato il
licenziamento, applicare la sanzione conservativa ritenuta adeguata al comportamento contestato;
per l'effetto 5. in ogni caso ordinare, anche ai sensi dell'art. 63 c.2 del D.L.g.vo 165/2001, alla
resistente di reintegrare la ricorrente nel suo posto di lavoro, con le mansioni qualifica e retribuzione
spettanti e da ultimo attribuitele al momento della risoluzione del rapporto di lavoro e
contestualmente 6. al netto di eventuali sanzioni conservative che prevedano la sospensione della
retribuzione, condannare la parte resistente al pagamento delle retribuzioni maturate dalla ricorrente dalla data del licenziamento e fino alla effettiva reintegra, nei limiti di legge, sulla base
della retribuzione come indicata al punto 9.5 che precede e deducibile in atti, ovvero in ogni caso
sulla base della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre a
rivalutazione monetaria e interessi come per legge e oltre al versamento dei contributi assicurativi e previdenziali per il medesimo periodo sopra dedotto”.
Il Tribunale, nella resistenza della parte convenuta, ha ritenuto il ricorso infondato e condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali argomentando che: i) alla ricorrente, in servizio dal
2002 presso gli U.E. Servizi di Polizia locale della Guardia Provinciale ( , con profilo CP_1
professionale di Guardia Provinciale, cat. C e posizione 6, erano stati contestati in data 29.7.2021 e
22.9.2021 due episodi aventi rilevanza disciplinare, avvenuti il 10.7.2021: la falsa attestazione della presenza in servizio e la effettuazione di false attestazioni sul report allegato alla relazione di servizio del giorno 10.7.2021; ii) con riferimento alla prima delle condotte ascritte la falsità dell'attestazione di un servizio continuativo di vigilanza su strada, effettuato invece a singhiozzo, risultava ammessa dalla stessa ricorrente nel corso delle sue audizioni nel procedimento disciplinare, avendo affermato che il 10 luglio 2021 aveva svolto servizio dalle 5,21 alle 6,30 con il collega dalle 7 alle 8 Tes_1
con il collega per rientrare in Distaccamento alle 8 trattenendovisi fino a circa le 10, per Tes_2
uscirne di nuovo e rientrare alle ore 11,39, emergendo quindi dalle dichiarazioni della ricorrente che non vi era stata la continuità nel servizio, rilevante anche ai fini di una specifica indennità, e la compresenza di tutti i componenti la pattuglia;
iii) tali conclusioni erano confortate dalla produzione delle timbrature dei tre Agenti di Polizia Metropolitana del 10.7.2021 e dalle dichiarazioni rese all'Ufficio Procedimenti Disciplinari dalla funzionaria da cui si evinceva che i tre Testimone_3
Agenti avrebbero dovuto espletare il servizio per tutta la giornata continuativamente, che la radio sull'autovettura impiegata, tramite cui è possibile tracciare il percorso dei veicoli utilizzati dagli
Agenti, non era stata accesa e nella relazione non si riferiva di alcun malfunzionamento della stessa,
che nessuno dei tre Agenti era reperibile sui telefoni di servizio e su quello del Distaccamento;
iv)
nella medesima relazione di servizio, sottoscritta dalla ricorrente, si attestava falsamente della compresenza in servizio, presso il punto di controllo su strada, dell'Agente senza riferire del Tes_1
suo allontanamento dalle 8,30 alle 10,30 per presenziare ad una manifestazione tenutasi a EF
nella sua qualità di Sindaco;
v) con la sottoscrizione della relazione di servizio la ricorrente aveva fatto proprio il contenuto del verbale di cui alla seconda contestazione, comprensivo del cd foglio allegato alla relazione e parte integrante della stessa, come esplicitato nella nota diramata il 31.5.2018
in ordine alle modalità di Redazione della relazione di servizio, e confermato dall'interpretazione datane dal Comandante della Polizia;
vi) in tale foglio allegato si attestava l'assoggettamento a controllo di veicoli le cui informazioni non trovavano riscontro nel database di MIT, risultando indicati numeri di patente inesistenti o nominativi di persone mai titolari di patente, essendo del tutto irrilevante la circostanza sottolineata dalla ricorrente che durante tale controllo non fosse stato elevato alcun verbale di contestazione;
vii) destituita di fondamento doveva quindi ritenersi l'argomentazione principale per sostenere l'insussistenza della giusta causa del licenziamento, vale a dire l'asserita natura di mero “report autoprodotto dagli agenti” e non di verbale, alla luce del dato normativo, e quella della mera facoltatività del cd foglio allegato perché, anche a ritenere che la ricorrente non fosse tenuta alla redazione di tale atto, una volta sottoscritto ne aveva assunto la relativa paternità,
essendo ben consapevole delle conseguenze giuridiche della sottoscrizione di un atto di servizio di tale natura;
viii) risultava priva, per tale motivo, anche l'ulteriore giustificazione resa dalla ricorrente,
in base alla quale avrebbe omesso il controllo della veridicità dei dati per essere stato il verbale materialmente redatto da altro agente della medesima squadra, considerate le peculiari mansioni di pubblico ufficiale dalla stessa svolte;
ix) doveva, quindi, ritenersi accertata la condotta illecita intenzionale integrante la fattispecie della “falsa attestazione della presenza in servizio” commessa mediante “modalità fraudolente” prevista dall'art. 55 quater lett. a) co. 1 bis del D. Lgs. n. 165/2001
e sanzionata con il licenziamento senza preavviso, fatti di gravità tale da integrare la giusta causa di recesso e da compromettere irreversibilmente la fiducia datoriale nel corretto adempimento della prestazione lavorativa e quindi.
Avverso la detta pronuncia ha proposto appello lamentando, con un unico ed articolato Parte_1
motivo, l'erroneità della sentenza impugnata di cui ha chiesto la riforma con l'integrale accoglimento delle conclusioni formulate con il ricorso introduttivo del giudizio.
Si è costituita , resistendo al gravame, e chiedendone il rigetto. Controparte_2
All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti previsti dall'art. 437 c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo.
L'appello non è fondato per le considerazioni di seguito esposte. Censura l'appellante la sentenza del giudice di prime cure per avere ritenuto la falsità della relazione di servizio, attestante una continuità del servizio di vigilanza su strada, ritenuto invece svolto “a singhiozzo”. Afferma che l'ordine di servizio del 10.7.2021 non prevedeva di effettuare un servizio di pattuglia per tutta la durata del turno ma presso le strade provinciali 600 e 600 dir, nell'ambito del turno assegnato. Assume che, anche ove potesse ravvisarsi una modifica delle modalità di svolgimento del servizio comandato non autorizzata, comunque non sarebbe configurabile una violazione ex art. 55 quater D.lgs. 165/2001, ma al più una condotta sanzionabile con una sanzione conservativa ai sensi dell'art. 59 del CCNL. In relazione alla seconda contestazione sostiene che erroneamente il giudice di prime cure non ha considerato che il brogliaccio allegato alla relazione di servizio non era da lei firmato, avendo il collega depositato, senza informare nessuno, un Tes_1
report diverso dall'originale, andato smarrito, come dichiarato dallo stesso di cui la ricorrente Tes_1
aveva conosciuto l'esistenza e la difformità solo in sede disciplinare. Deduce che non vi è prova di una condotta illecita intenzionale dalla stessa posta in essere e che comunque, tenuto conto dell'assenza di danno e dell'insussistenza di precedenti disciplinari, la sanzione espulsiva è
sproporzionata, trattandosi di illeciti punibili con una sanzione conservativa. Da ultimo critica la gravata sentenza per omessa ammissione della prova testimoniale sul capitolo 9 dell'originario ricorso introduttivo ed in particolare per non avere sentito il teste , all'epoca dei fatti Tes_4
responsabile del distaccamento di EN.
Le doglianze non sono meritevoli di accoglimento.
Le contestazioni disciplinari traggono origine dalla relazione redatta dalla funzionaria Tes_3
addetta alla centrale operativa, ed allegata alla richiesta di avvio del procedimento disciplinare (all.1
fascicolo parte appellata), con cui segnalava che, avendo ricevuto dai Carabinieri di EN alle ore
9,18 del 10 luglio 2021 una richiesta di intervento per un incidente stradale, aveva tentato di contattare l'agente che, insieme ai colleghi e era comandato al servizio di controllo Tes_2 Pt_1 Tes_1
nelle vicinanze del luogo del sinistro stradale. Nella sua relazione la riferiva che il telefono Tes_3
della risultava occupato, quello dell' squillava a vuoto e a quello del Pt_1 Tes_1 Tes_2
rispondeva la segreteria telefonica;
il rispondeva alle 9,28 dichiarando di essere appena Tes_2
rientrato nel distaccamento di EN e che avrebbe cercato di rintracciare i colleghi, come comunicava alle 9,40, ma la richiesta di intervento formulata dai Carabinieri era stata nel frattempo annullata.
E' documentato che l'appellante era comandata alla vigilanza stradale sulle strade SP 600 e SP 600
dir., ove era previsto un blocco dei mezzi pesanti (ordine di servizio allegato al verbale di audizione del responsabile del distaccamento di EN, , doc. 13 di parte appellata). Dalla Parte_2
relazione di servizio del 10.7.2021, a firma degli agenti e risulta l'uscita Tes_2 Pt_1 Tes_1
degli agenti e alle ore 5,30, e del collega alle ore 7,00 (essendo in servizio Pt_1 Tes_1 Tes_2
dalle 6 alle 13), dal distaccamento di EN e il rientro alle ore 11, l'espletamento di un posto di controllo e di 4 veicoli controllati (doc. 3 fascicolo parte appellante); nel report allegato alla medesima relazione (doc. 4 brogliaccio) vengono indicati i nominativi delle persone alla guida dei veicolo controllati, la tipologia del veicolo e l'orario dei controlli delle 4 autovetture alle ore 9,31, 9,38, 9,41
e 10,03.
In sede di audizione disciplinare la dichiarava: di aver timbrato l'entrata alle 5,07 e di essere Pt_1
uscita alle 5,21 per effettuare servizio esterno con il collega con rientro al Distaccamento Tes_1
alle 6,30 e di essere nuovamente uscita insieme al collega a bordo di una Subaru, e al collega Tes_1
quest'ultimo a bordo di una Citroen C3, per un posto di controllo stradale sulle strade SP 600 Tes_2
e SP 600 dir. dalle 7 alle 8, durante il quale il fermava le macchine ed il collega si Tes_2 Tes_1
preoccupava di annotare su un foglio gli estremi dei veicoli fermati;
di essere rientrati tutti e tre in ufficio dopo le 8, di essere uscito l' dicendo loro che andava ad una manifestazione a Tes_1
EF in permesso per mandato politico, di essere rimasta al Distaccamento con il collega Tes_2
che l'avvertiva della richiesta di intervento da parte della Sala operativa per un incidente stradale, poi annullata, e di essere uscita nuovamente in servizio esterno con il solo collega alle 10; al Tes_2
termine del servizio di aver sottoscritto la relazione di servizio, ma di non avere fatto caso al foglio allegato recante gli estremi dei veicoli fermati.
La nell'audizione del 6.9.2021 (doc. 10 di parte appellata) ha confermato quanto dichiarato Tes_3
nella relazione di servizio sui fatti del 10 luglio 2021 e ha ribadito che l'agente rispondendo Tes_2
alla telefonata delle 9,28, le aveva riferito di essere appena rientrato nel distaccamento e che in seguito le aveva comunicato il rientro di tutti e tre gli agenti alle ore 10,44, senza far cenno alcuno al permesso per mandato politico dell' La funzionaria ha confermato che gli agenti hanno l'obbligo di Tes_1
informare la sala operativa dell'uscita in servizio esterno e di accendere la radio, che consente di tracciare il percorso del veicolo, nonché di utilizzare i cellulari di servizio. Ha evidenziato di aver provato a contattare telefonicamente il distaccamento di EN senza ricevere risposta e che nessun guasto della radio era stato segnalato dal Il funzionario responsabile del distaccamento di Tes_2
EN, , in sede di audizione (all. 13 parte appellata) ha dichiarato di aver Parte_2
comandato il insieme ai colleghi ed di effettuare un posto di controllo Tes_2 Pt_1 Tes_1
congiunto sul tratto di strada provinciale interessato da un divieto di circolazione dei mezzi pesanti a partire dalle 8 di mattina. Ha confermato che gli agenti in servizio hanno l'obbligo di accendere la radio per comunicare l'inizio e la fine del turno esterno tramite appositi tasti della radio e che possono utilizzare, per qualsiasi comunicazione, i cellulari di servizio. Ha specificato che talvolta era stato segnalato un malfunzionamento della radio della Citroen C3 ma che non era stato segnalato alcun malfunzionamento della radio sulla Subaru. Con successiva nota del 23.2.2022 il ha Tes_4
precisato che il servizio di controllo del 10.7.2021 non doveva iniziare alle 8 ma quello era l'orario di inizio del blocco stradale per i mezzi pesanti e che il posto di controllo poteva essere effettuato su qualsiasi tratto della strada provinciale interessata. L'agente in sede di audizione Controparte_3
(all. 12 parte appellata) ha confermato di essere passato al distaccamento di EN intorno alle 9,45-
9,50 di sabato 10 luglio 2021 e di avervi incontrato i colleghi e in divisa, fermandosi Tes_2 Pt_1
a parlare con loro per qualche minuto.
Nulla di tutto ciò emerge dalla relazione di servizio sottoscritta, insieme agli altri, dalla che Pt_1
attesta la presenza di tutti e tre gli agenti sul posto di controllo esterno dalle 5,30 ( e Tes_1 Pt_1
e dalle 7 ( alle 11 laddove la stessa assume di essere rientrata al distaccamento poco Tes_2 Pt_1
dopo le 8 rimanendovi con il fino alle 10 per poi effettuare un ulteriore servizio sul territorio Tes_2
e di essere infine rientrata al distaccamento di EN alle 11.
Appare evidente che la relazione di servizio, che la stessa parte appellante riconosce essere un “atto pubblico fidefaciente, fino a querela di falso” (pag. 9 del ricorso in appello), attesta falsamente il carattere continuativo del servizio di controllo esterno dalle 7 alle 11, peraltro congiuntamente agli agenti e mentre quest'ultimo rimaneva assente dalle 8,30 alle 10,30 per partecipare Tes_2 Tes_1
ad una manifestazione a EF nella sua veste di Sindaco, e la ed il alle 9,45/9,50 Pt_1 Tes_2
erano già in Distaccamento, dove si erano incontrati con il collega CP_3
E'poi incontestato che i tre agenti non avevano comunicato alla centrale operativa l'orario di inizio del servizio esterno né avevano acceso la radio e tantomeno comunicato un malfunzionamento della stessa.
Osserva il Collegio che le palesi difformità fra i fatti, per come riferiti dalla stessa appellante in sede di audizione personale, e le annotazioni della relazione di servizio, atto pacificamente avente natura pubblicistica, non possono certamente essere ricondotte a sviste o dimenticanze, ma appaiono finalizzate a dimostrare falsamente l'espletamento del servizio esterno continuativo di controllo nell'arco temporale fra le 7 e le 11.
Nel ricorso introduttivo del giudizio la ha sempre dichiarato di aver sottoscritto la relazione Pt_1
di servizio, rilevando di non aver sottoscritto il report ad essa allegato, che sarebbe stato in seguito compilato a memoria dall' a seguito dello smarrimento di quello originale. Tes_1
Rileva il Collegio che con la sottoscrizione della relazione di servizio l'attuale appellante ha attestato falsamente, oltre alla sua presenza in servizio e lo svolgimento continuativo del controllo stradale al quale era stata comandata il giorno 10.7.2021, anche quella dei colleghi, in particolare quella dell' che si era invece assentato per partecipare ad una manifestazione a EF dalle ore Tes_1
8,30 alle 10,30 circa. Correttamente il Tribunale ha, quindi, ritenuto che la ricorrente aveva sottoscritto un verbale (fidefaciente ex art. 2700 c.c.) contenente una serie di falsità di cui la stessa non poteva non essere pienamente consapevole, tenuto conto delle sue ammissioni in sede di audizione.
Il Regolamento di polizia, all'art. 9 rubricato “Svolgimento del servizio”, prevede che “1.Gli
appartenenti alla polizia metropolitana svolgono il servizio secondo le disposizioni ricevute e nel
rispetto di quanto segue: a) il servizio di norma viene svolto in pattuglie, ogni pattuglia a fine servizio
redigerà relazione di servizio sulla quale dovrà essere annotato;
numero degli appartenenti,
l'eventuale mezzo di trasporto usato, l'indicazione dei chilometri percorsi;
l'orario di inizio del
lavoro ordinario e del lavoro straordinario effettuato, le notizie circa il lavoro svolto, con riferimento
alle località controllate e ogni altro fatto saliente nel servizio stesso;
b) una volta redatta, la relazione di servizio dovrà essere conservata nell'archivio del Corpo.
2. La redazione dei verbali di
accertamento di violazione delle prescrizioni è effettuato su modelli appositamente predisposti da trasmettere agli uffici competenti”. Il Comandante di Polizia, nella sua audizione del 9.11.2021 in sede disciplinare, ha confermato che il foglio allegato alla relazione ha rilevanza e costituisce parte integrante della relazione di servizio, specificando che il foglio allegato, ancora più della relazione,
indicando gli elementi afferenti alla tipologia e alle modalità del servizio, fornisce gli elementi qualificanti propri del servizio svolto, ed ha precisato che la “Relazione del giorno” e il documento allegato sono a tutti gli effetti la “Relazione di servizio”, intesa come atto tipico con cui si riferiscono gli esiti dell'attività svolta e costituiscono atto pubblico il cui contenuto fa necessariamente fede fino a querela di falso. Pienamente condivisibile è, pertanto, l'argomentazione svolta dal giudice di prime cure anche con riferimento alla seconda contestazione disciplinare, dal momento che con la sottoscrizione della relazione che indicava le attività svolte, e quindi, il controllo di 4 autovetture,
l'agente aveva fatto proprio anche il contenuto del foglio allegato alla relazione che conteneva informazioni, quanto a nominativi o numeri di patenti, che non avevano trovato riscontro nel database della MIT e che indicava orari non compatibili con quanto dichiarato dalla stessa parte appellante,
risultando del tutto irrilevante la giustificazione addotta dalla di essere stato materialmente Pt_1
redatto il cd. report da altro agente della medesima squadra.
La condotta posta in essere dall'originaria ricorrente, priva di cause di giustificazione, integra la fattispecie della “falsa attestazione della presenza in servizio” commessa mediante “modalità fraudolente” di cui all' 55-quater del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. (rubricato “Licenziamento disciplinare”) che recita “
1.. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per
giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la
sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi: a) falsa attestazione della presenza in
servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità
fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa
o che attesta falsamente uno stato di malattia;
[…] 1-bis. Costituisce falsa attestazione della presenza
in servizio qualunque modalità fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far
risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l'amministrazione presso la quale il dipendente
presta attività lavorativa circa il rispetto dell'orario di lavoro dello stesso. Della violazione risponde anche chi abbia agevolato con la propria condotta attiva o omissiva la condotta fraudolenta. […] 3.
Nei casi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f), il licenziamento è senza preavviso…”
La S.C. (Cass. n. 18372/2023) ha affermato che “anche a fronte di una fattispecie legale quale quella
di cui all'art. 55-quater del D.Lgs. n. 165 del 2001, nel valutare la legittimità della sanzione irrogata dall'Amministrazione, una volta accertato che il lavoratore abbia commesso una delle mancanze
previste dalla norma, il licenziamento non è una conseguenza automatica e necessaria, serbando
l'amministrazione il potere - dovere di valutare l'effettiva portata dell'illecito in considerazione di
tutte le circostanze del caso concreto e, quindi, di graduare la sanzione da irrogare, potendo
ricorrere a quella espulsiva solo nel caso in cui il fatto presenti i caratteri propri del giustificato
motivo soggettivo o della giusta causa di licenziamento. Sul punto si è affermato, con statuizione alla
quale si intende dare continuità, che la suddetta norma cristallizza, dal punto di vista oggettivo, la
gravità della sanzione individuando ipotesi specifiche di condotte del lavoratore, mentre consente la
verifica, caso per caso, della esistenza dell'elemento intenzionale o colposo, ossia la valutazione se ricorrono elementi che assurgono a scriminante della condotta”.
Nella specie tale giudizio in concreto si è rivelato sfavorevole per l'appellante.
Il Tribunale, con motivazione esente da censure, ha correttamente ritenuto che la falsa attestazione della continuità del servizio, la falsa attestazione della compresenza di tutti i componenti della squadra a fronte dell'allontanamento, non autorizzato, di uno di essi, la falsa attestazione di sottoposizione a controllo di quattro autoveicoli, integrano senza dubbio la giusta causa di recesso, essendo la gravità
delle false attestazioni contenute nella relazione di servizio ancora più incisiva in considerazione delle qualità morali e professionali richieste per lo svolgimento delle mansioni di agente della Polizia
metropolitana, e tale da compromettere irreversibilmente la fiducia del datore di lavoro nel corretto adempimento della prestazione lavorativa.
Alla stregua delle considerazioni espresse l'appello non è dunque fondato risultando meritevoli di conferma le argomentazioni e conclusioni formulate dal giudice di prime cure, anche in merito alla mancata ammissione della prova testimoniale, reiterata in sede di gravame, del tutto irrilevante alla luce delle chiare emergenze documentali.
Le spese del grado, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
In considerazione del tenore della decisione si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
Si provvede in questa sede alla correzione dell'errore materiale contenuto nell'intestazione del dispositivo di sentenza sostituendo alle parole “ quelle “Controparte_2 [...] ”, mandando la cancelleria per i relativi adempimenti. Controparte_2
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore della parte appellata che si liquidano in complessivi € 3.500,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa, come per legge. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma
1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma lì 20 marzo 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa