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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cagliari, sez. IV, sentenza 20/02/2026, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cagliari |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 118/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 4, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
LA ROCCA GIOVANNI, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 308/2025 depositato il 15/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - P.IVA_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cagliari
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Cagliari
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 025 2023 00178566 32 000 IMU 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 97/2026 depositato il 17/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Ricorrente_1 - ha impugnato la cartella di pagamento in oggetto, emesso dall'agente della riscossione, nei confronti del Comune di Cagliari, che si è costituito eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
Il ricorrente ha depositato dichiarazione di rinunzia e all'udienza di discussione il Comune ha dichiarato di non opporsi alla compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Stante la rinunzia della parte ricorrente al ricorso e l'accettazione implicita di controparte che, comunque, non ha effettivo interesse alla prosecuzione del giudizio, sussistono i presupposti per l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 44 d.lgs. n. 546/1992.
Le spese devono essere compensate,
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Spese compensate.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 4, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
LA ROCCA GIOVANNI, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 308/2025 depositato il 15/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - P.IVA_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cagliari
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Cagliari
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 025 2023 00178566 32 000 IMU 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 97/2026 depositato il 17/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Ricorrente_1 - ha impugnato la cartella di pagamento in oggetto, emesso dall'agente della riscossione, nei confronti del Comune di Cagliari, che si è costituito eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
Il ricorrente ha depositato dichiarazione di rinunzia e all'udienza di discussione il Comune ha dichiarato di non opporsi alla compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Stante la rinunzia della parte ricorrente al ricorso e l'accettazione implicita di controparte che, comunque, non ha effettivo interesse alla prosecuzione del giudizio, sussistono i presupposti per l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 44 d.lgs. n. 546/1992.
Le spese devono essere compensate,
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Spese compensate.