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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 05/05/2025, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1299/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1299/2023 R.G., trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., del giorno 18.03.2025, vertente
TRA ià in persona del Procuratore dott. Parte_1 Parte_2 [...]
e del Procuratore speciale Avv. Mario Gustato, rappresentata e difesa dall'Avv. Pt_3
Andrea Davide Arnaldi con domicilio digitale eletto, ai sensi dell'art. 16-sexies DL 179/2012 conv. in L. 221/2012 come modificato dal DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, all'indirizzo PEC in forza di procura alle liti in calce all'atto di Email_1
citazione in appello.
APPELLANTE
E
in persona del Sindaco e legale rappresentante Controparte_1
pro tempore arch. elettivamente domiciliato in Pescara, al viale Marconi, 131 Persona_1 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Amicarelli che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello in ossequio alla disciplina del processo civile telematico.
APPELLATO OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1474/2023 del Tribunale di Pescara, pubblicata il 09.11.2023 – Factoring
Conclusioni delle parti
Per l'appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, respinta ogni contraria istanza, riformare la sentenza n. 1474/2023, pubblicata il 09.11.2023, all'esito del giudizio di primo grado n. r.g.
3752/2020, del Tribunale di Pescara e, conseguentemente, per le ragioni e i titoli di cui in narrativa,
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: accertare e dichiarare il diritto di (già ad Parte_1 Pt_2 Parte_2
ottenere il pagamento da parte del a dei seguenti crediti e, Controparte_1 CP_1 per l'effetto, condannare il a al relativo pagamento in favore Controparte_1 CP_1
di (già : Parte_1 Parte_2
I. euro 180,60 per sorte capitale residuale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 12 del fascicolo di primo grado di parte attrice, oltre ad euro 386,56 per interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale, “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento – scadenza indicata in relazione a ciascuna fattura nell'elenco prodotto sub doc.
12 del fascicolo di primo grado di parte attrice (colonna “Data Scadenza”) – sino al
10.06.2021, oltre interessi moratori maturandi sulla suddetta sorte capitale da tale data sino al soddisfo effettivo, oltre gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica della citazione in primo grado, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, con decorrenza dalla data di notifica della citazione in primo grado, oltre infine alla somma pari ad euro 720,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle n. 18 fatture costituenti la predetta sorte capitale (doc. 12 del fascicolo di primo grado di parte attrice);
II. euro 18.705,13 a titolo di interessi di mora, ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta indicata CP_1
nelle presenti conclusioni sub I, oltre gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle note debito, che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica della citazione, oltre infine alla somma pari ad euro
13.560,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02, corrispondente all'importo di
€ 40,00 moltiplicato per ciascuna delle n. 339 fatture il cui tardivo pagamento da parte del ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito;
CP_1
IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di (già Parte_1
ad ottenere il pagamento da parte del Parte_2 Controparte_1
a e, per l'effetto, condannare il a al pagamento CP_1 Controparte_1 CP_1
in favore di (già di ogni diversa somma che Parte_1 Parte_2
fosse ritenuta dovuta a (già per: Parte_1 Parte_2
- sorte capitale;
- interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale: “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, con decorrenza dalla scadenza di ciascuna fattura indicata nell'elenco prodotto sub doc. 12 (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo - interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
- importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte capitale;
- importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del CP_1
di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
- interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle note debito nella misura
“degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
- importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12, in relazione alle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle Note Debito;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA NEL MERITO: per l'eventualità in cui il dovesse sollevare contestazioni in ordine ai rapporti CP_1
contrattuali posti a fondamento delle domande di pagamento formulate oppure dovessero essere formulati rilievi officiosi, accertare e dichiarare il diritto di (già Parte_1 [...]
ad ottenere il pagamento da parte del a Parte_2 Controparte_1
e, per l'effetto, condannare il a al pagamento in CP_1 Controparte_1 CP_1
favore di (già degli importi di cui in narrativa Parte_1 Parte_2
o di ogni diversa maggiore o minore somma che fosse ritenuta dovuta a Parte_1
( per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto Parte_2
al saldo, a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive”
Per l'appellato
“Il convenuto precisa le proprie conclusioni: CP_1
- insistendo per il rigetto dell'avversa impugnazione e la conferma della sentenza di prime cure;
- in subordine, domandando che - in accoglimento delle deduzioni ed eccezioni assorbite in primo grado ed espressamente riproposte con la costituzione in appello, ai sensi dell'art.
346 cpc - sia respinta ogni avversa domanda;
- con vittoria di spese.”
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con l'impugnata sentenza resa all'esito del giudizio di primo grado n. 3752/2020 - promosso dalla (già contro il Parte_1 Parte_4 [...]
(onde sentir condannare l'ente convenuto al pagamento dell'importo di € 5.543,18 Controparte_1
(poi ridotto ad € 180,60 con le note di precisazione delle conclusioni) per sorte capitale di cui alle fatture riepilogate in atti oltre ad interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale ex D. Lgs. 231/2002, interessi anatocistici con decorrenza dalla data di notifica della citazione, della somma di € 720,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02, della somma di € 18.705,13 a titolo di interessi di mora, ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale, oltre gli interessi anatocistici e della somma pari ad euro 13.560,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02) giudizio nell'ambito del quale si era costituito il , contestando la domanda attorea - il Tribunale Controparte_1 di Pescara così statuiva: “rigetta la domanda attrice e per l'effetto condanna la parte attrice al pagamento delle spese processuali del presente grado che liquida, in favore della parte convenuta in €. 7.616,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso spese generali pari al 15%, cap 4% ed IVA 22%.”
1.1. Il Tribunale dava atto che la aveva dedotto di aver agito in qualità di Parte_1
cessionaria di Enel Servizio Elettrico S.p.a. in forza di una scrittura privata autenticata del 14.12.2016 per il pagamento delle fatture impagate con accessori interessi moratori e risarcimento forfettario del danno ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/2002.
1.2. Dava ancora atto che il convenuto si era costituito in giudizio contestando in via preliminare l'efficacia e l'opponibilità della cessione e, conseguentemente, la legittimazione attiva dell'attrice in quanto il aveva espressamente rifiutato la cessione avvalendosi CP_1
della facoltà prevista dalla normativa sulla contabilità degli enti pubblici e dal c.d. codice dei contratti pubblici e nel merito la fondatezza del credito e deducendo la non operatività della penale di € 40,00 per ciascuna fattura e la inapplicabilità di interessi su fatture il cui capitale era stato pagato prima della cessione del credito.
1.3. Il Tribunale riteneva fondata e idonea a definire il giudizio l'eccezione di difetto della legittimazione attiva della sollevata dal convenuto. Parte_1
Rilevava che l'ordinamento pubblicistico, in deroga alla disciplina di cui all' art. 1260 c.c. e seguenti, prevede una serie di norme tese a limitare la libertà del creditore cedente, posto che gli artt. 69 e 70 del R.D. 18.11.1923 n.2440 dispongono che il cedente ed il cessionario sono vincolati a concludere il contratto in forma di atto pubblico, o scrittura privata autenticata da notaio, portanti l'indicazione del titolo e dell'oggetto del credito ed hanno l'obbligo di notificare tale atto alla P.A.
Spiegava che la notificazione è l'unico modo di dimostrare l'avvenuta conoscenza della cessione da parte della P.A. e che con un solo atto non si possono cedere crediti verso amministrazioni diverse.
Rilevava che l'art. 9 della L. 20.3.1865 n.2248 all. E stabilisce che, in deroga al principio generale dell'art.1260 c.c., in corso di esecuzione del contratto il creditore cedente deve chiedere il consenso al debitore ceduto P.A. e tale limite sussiste solo fino a quando il contratto è in corso di esecuzione e cessa alla conclusione del rapporto contrattuale.
Osservava che con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti verso la P.A., il divieto di cessione senza l'adesione della P.A., di cui al R.D. 18 novembre 1923, n. 2240, art. 70, si applica solamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura)
e in ipotesi di cessione di credito in tali rapporti risulta essere necessaria, quale condizione di efficacia della stessa, oltre che la notificazione, l'espressa accettazione, da parte dell'Amministrazione interessata, della cessione.
Rilevava che tale norma doveva trovare applicazione al caso di specie sia sotto il profilo soggettivo sia sotto il profilo oggettivo in quanto la fornitura oggetto dei crediti derivava da un contratto di durata e in tal senso non risultava in atti avanzata alcuna specifica allegazione di cessazione del rapporto di fornitura. Osservava che la parte convenuta aveva esplicitamente e tempestivamente rifiutato la cessione e il rifiuto spiegava i suoi effetti tali da renderla inefficace ed inopponibile al
Comune anche in virtù del D. Lvo 50/2016, norma che si applica anche agli Enti Locali, giusta il suo art. 3, comma primo, lettera a).
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello chiedendo l'accoglimento Parte_1
delle conclusioni in epigrafe trascritte sulla scorta dei seguenti motivi di gravame: 1)
Sull'erroneità della Sentenza di primo grado nella parte in cui ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva in capo a Violazione e falsa applicazione dell'art. 1260 Parte_1
c.c., degli artt. 69 e 70 R.D. n. 2440/1923, nonché dell'art. 106, comma 13, D.lgs. n. 50/2016; Parte 2) L'incontestabile esistenza del credito azionato da 3) Il diritto di al Parte_1
pagamento anche degli interessi di mora maturati e maturandi sulla sorte capitale;
4) Il diritto di al pagamento degli ulteriori interessi di mora maturati per il tardivo Parte_1
pagamento, da parte del di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale CP_1
insoluta; 5) Il diritto di al pagamento anche degli interessi anatocistici Parte_1
prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale e sui crediti diversi da quelli di cui alla sorte capitale di cui alle Note Debito Interessi;
6) Sulla debenza degli importi ex art. 6 D.lgs. n. 231/2002.
3. Nel presente grado di giudizio si è costituito il Controparte_1 CP_1 chiedendo di dichiarare inammissibile, improcedibile e, in ogni caso, rigettare l'appello l'appello.
4. Nel corso della prima udienza del giorno 2.04.2024 svoltasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Collegio ha rinviato, ai sensi dell'art. 352
c.p.c., all'udienza del 18.03.2025 (anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti hanno provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni ed a depositare gli scritti conclusionali.
Come detto anche l'udienza del 18.03.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno
20.03.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il primo motivo di appello è infondato.
5.1. Con tale motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado ha dichiarato la carenza di legittimazione attiva in capo a
[...]
CP_2 che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la normativa speciale di cui
[...]
al R.D. n. 2440/1923 e alla Legge n. 2248/1865 (che prevedono il consenso della Pubblica
Amministrazione in caso di cessione di crediti) non è applicabile al caso di specie in quanto riservata alla sola Amministrazione Statale ed inapplicabile in via analogica in ragione del carattere eccezionale rispetto al regime generale della cessione dei crediti di cui agli artt.
1260 c.c. e ss.
Deduce che gli artt. 69 e 70 R.D. n. 2440/1923 non sono applicabili alle cessioni di crediti vantati nei confronti di enti pubblici locali, anche se stipulate successivamente all'entrata in vigore del D.P.R. n. 554/1999.
Sostiene quindi che nel caso di specie, con riguardo alle cessioni per cui è causa, non può trovare applicazione né l'art. 117, D.lgs. n. 163/2006 (poi divenuto art. 106, D.lgs. n.
50/2016), in quanto applicabile alle sole cessioni di crediti “da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione”, né la disciplina di cui all'art. 9, all. E, Legge n.
2248/1865 e agli artt. 69 e 70 R.D. n. 2440/1923, non essendo applicabile in via analogica a enti diversi dalle Amministrazioni dello Stato.
Argomenta che tali cessioni sono regolamentate dalle norme generali dettate dagli artt. 1260
e segg. c.c. che, ai fini dell'opponibilità al debitore ceduto (i.e. il , richiedono la sola CP_1
notifica della cessione.
Lamenta l'erroneità della sentenza impugnata anche nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto necessaria una previa adesione del anche in ragione del fatto CP_1 che i contratti da cui hanno tratto origine i crediti azionati risulterebbero “ancora in essere al momento delle cessioni”.
Deduce che il debitore ceduto è astrattamente legittimato ad opporre al cessionario (del credito) un divieto alla cessione fin tanto che la prestazione sia ancora in corso di esecuzione.
Argomenta che nel caso di specie non si verteva in ipotesi di prestazione ancora in corso di esecuzione al momento della decisione, spiegando che, quando la prestazione è già stata eseguita, la normativa speciale non è più invocabile e la cessione torna a essere governata dal principio generale di libera cedibilità del credito, senza che l'eventuale dissenso dell'Amministrazione ceduta possa dispiegare alcun effetto limitativo.
Rileva che l'autonomia che caratterizza ogni singola fornitura di energia al cliente (utente finale) comporta che essa esaurisce i suoi effetti nel momento stesso in cui il bene (i.e., energia) viene immesso nella disponibilità del cliente (mediante passaggio e registrazione del contatore elettrico) e nel caso di specie è provato documentalmente che i crediti oggetto di cessione concernono somministrazioni di energia che, al momento della decisione del giudizio di primo grado, erano già state integralmente eseguite e fornite da Enel.
5.2. Rileva il Collegio di essersi già occupato delle questioni involte nel presente procedimento di appello (Cfr. Sentenza n. 266/2025).
In detto precedenti si è rammentato che, ai sensi dell'art. 70 del R.D. 2240/1923, per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, affinché la cessione sia opponibile alla Pubblica Amministrazione, è necessario che l'Ente esprima il proprio consenso, con la precisazione che tale disposizione si applica sotto il profilo oggettivo esclusivamente alle cessioni derivanti dai contratti c.d. di "durata".
Si è dato atto che le diverse norme che si sono susseguite nel tempo hanno introdotto specifiche formalità necessarie perché si compia il trasferimento del credito e la cessione sia opponibile: - fin dalla L. 2248/1865 si prevede che “sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca
l'amministrazione interessata”; - successivamente, il legislatore, nell'ambito della disciplina dettata dal R.D. n. 2440/1923 in materia di “Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”, ha richiamato espressamente la disciplina di cui alla L. 2248/1865: l' art. 70 del predetto RD, infatti, prevede che, in caso di somme dovute dallo Stato relative a crediti per somministrazioni, forniture ed appalti, questi non possano essere ceduti senza il consenso dell'amministrazione ceduta;
- una disciplina analoga è stata poi introdotta nel Codice dei Contratti Pubblici all'art. 117 D.L.vo 163/2006 per quanto riguarda le cessioni dei crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione, le quali sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti (che sono amministrazioni pubbliche) se queste non le rifiutano, con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario, entro 15 giorni dalla notifica della cessione;
- identica norma è stata, in seguito, prevista dall'art. 106 comma 13 D.Lgs n. 50/2016, che ha aumentato a 45 giorni il termine per comunicare il rifiuto.
Si è spiegato che in base al dato testuale dell'articolo sopra citato, la deroga al principio civilistico di libera cedibilità del credito risulta, peraltro, applicabile solo ai contratti di durata, escludendone l'applicazione per i contratti ad esecuzione istantanea soggetti quindi in tutto e per tutto a quanto stabilito dall'art. 1260 c.c., sicché l'adesione della PA è richiesta solo fintanto che il contratto risulti in fase esecutiva, come previsto dall'art. 9 della L. 2248/1865 che si riferisce ai “contratti in corso” e dall'articolo 70 r.d. n. 2440/1923: una volta terminata l'esecuzione dello stesso, infatti, non sarà più invocabile il potere di veto della pubblica amministrazione e tornerà ad operare la disciplina generale del codice civile e quanto stabilito dall'articolo 69 del Regio Decreto in relazione alla forma del contratto.
Si è evidenziato che la disciplina di cui al (pre) vigente D.Lgs 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE) all'art.117, sotto la rubrica “Cessione dei crediti derivanti dal contratto”, dispone (va), al comma 1, che “Le disposizioni di cui alla L. 21 febbraio 1991, n. 52 sono estese ai crediti verso le stazioni appaltanti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori di cui al presente codice, ivi compresi i concorsi di progettazione e gli incarichi di progettazione...” e al comma
3 prevede(va) che “Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione”.
5.3. Tanto preliminarmente richiamato si rileva, innanzi tutto, sotto il profilo della condizione relativa alla mancata conclusione del rapporto, che nel caso di specie la cessione è stata notificata il 23 gennaio 2017 (cfr. doc. 7 del fascicolo di primo grado dell'appellante) ed è stata rifiutata con PEC del Comune del 18 febbraio 2017, mentre l'appellante non ha dimostrato che al momento della cessione il rapporto di fornitura era cessato.
5.4. Quanto invece alla tesi di parte appellante secondo cui nella specie la normativa sopra richiamata non sarebbe applicabile (in quanto la stessa riguarderebbe la sola amministrazione statale e non si applicherebbe alle cessioni di credito da corrispettivi vantati verso enti locali, in quanto non espressamente richiamata dall'ordinamento di tali enti, ed insuscettibile di applicazione analogica), si osserva che la cessione posta dalla appellante a fondamento dell'azione richiama espressamente gli artt. 69 e 70 R.D. 2440/1923 e l'art. 117 del Dlgs. n. 163 del 12/04/2006.
6. Il secondo, il terzo, il quarto, il quinto e il sesto motivo di appello risultano assorbiti.
6.1. Con il secondo motivo l'appellante lamenta che il giudice di primo grado, erroneamente stabilendo la mancata legittimazione attiva della ha conseguentemente rigettato le Pt_2
domande di condanna ai pagamenti richiesti da parte attrice.
Argomenta che quindi il diritto di credito della deve essere esaminato nel Parte_1
merito e ritenuto fondato in quanto la documentazione prodotta agli atti del primo grado di giudizio conferma pienamente la legittimità della pretesa creditoria attorea.
Sostiene che nel caso di specie è documentale l'esistenza dei contratti di somministrazione da cui deriva l'obbligo per il somministrato (i.e. il di pagare le forniture nei modi e CP_1 con le scadenze previste nelle pattuizioni mentre il non ha, invece, provato alcuna CP_1 causa estintiva dell'obbligazione.
Deduce di aver già dato atto che, nelle more del giudizio, la cedente Enel Servizio Elettrico
S.p.a. ha corrisposto in favore della la quasi totalità dell'importo corrispondente alla Pt_2 sorte capitale insoluta (pari ad € 5.543,18) a titolo di rimborso della maggior parte delle fatture indicate nel doc. 3 prodotto in atti del fascicolo di primo grado di parte attrice.
Ribadisce che i crediti di cui chiede la condanna dell'appellato al pagamento sono: - €
180,60 a titolo di residuo capitale di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc.
3 del fascicolo di primo grado di parte attrice;
- € 720,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.
Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale nonché, per quanto riguarda le fatture rimborsate dalla società cedente, per il (comunque) tardivo pagamento delle dette fatture asseritamente avvenuto in favore della società cedente solo dopo la notifica della cessione del credito;
- €
386,56 per interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale, “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs.
n. 192/12, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento sino al 10.06.2021, oltre interessi moratori maturandi sulla suddetta sorte capitale da tale data sino al soddisfo effettivo;
- € 18.705,13 a titolo di interessi di mora – ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del di crediti diversi da quelli CP_1 costituenti la predetta sorte capitale insoluta;
- € 13.560,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del
D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, quale importo dovuto per il tardivo pagamento delle fatture che hanno generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito;
- gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.
Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
- gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle
Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica della citazione. Argomenta che l'odierno appellato non ha mai sollevato alcun tipo di contestazione in riferimento ai rapporti di fornitura intercorsi e in merito alle fatture emesse dalla società fornitrice.
Con il terzo motivo l'appellante argomenta che in virtù del contratto di cessione la Parte_1
ha il diritto di vedersi corrispondere gli interessi moratori maturati e maturandi sulla
[...]
sorte capitale in applicazione del D.lgs. 231 del 2002 in quanto ha indicato in tutti i prospetti e le fatture allegati nel fascicolo di primo grado, l'importo delle fatture, la data di emissione e di scadenza, la data di inizio di decorrenza degli interessi di mora e il tasso di interessi di mora.
Deduce che l'art. 4, comma 1 del D.lgs. 231 del 2002 con riferimento alla decorrenza degli interessi, espressamente prevede che gli stessi decorrono, “automaticamente” e quindi senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento.
Con il quarto motivo l'appellante sostiene di essere creditrice nei confronti del CP_1 dell'importo di € 18.705,13 a titolo di interessi di mora, ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del di crediti diversi da quelli costituenti la predetta sorte capitale. CP_1
Parte Argomenta che tali crediti sono stati fatturati da mediante le “Note Debito Interessi” prodotte sub doc. 5 e riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 6 del fascicolo di primo grado di parte attrice e le fatture il cui tardivo pagamento da parte del ha generato gli CP_1
interessi di mora oggetto delle Note Debito sono analiticamente indicate nelle Note Debito medesime a cui sono allegate i dettagli di calcolo degli interessi di mora.
Parte Deduce che la società Enel Servizio Elettrico S.p.a. ha ceduto a le relative fatture per sorte capitale emesse nei confronti del Comune (fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora pari ad € 18.705,13 oggetto delle Note Debito), mediante il contratto di cessione – redatto in forma di scrittura privata autenticata da Notaio e notificato al Comune Parte e con tale contratto ha ceduto a anche i relativi interessi di mora.
Argomenta che il avendo pagato tardivamente la sorte capitale delle fatture ha CP_1 determinato la maturazione degli interessi di mora per la somma di € 18.705,13 oggetto delle Note Debito.
Parte Con il quinto motivo l'appellante argomenta che sulla base dell'art. 1283 c.c., ha diritto al pagamento degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale e sui crediti diversi da quelli di cui alla sorte capitale di cui alle Note Debito Interessi che, alla data di notifica dell'atto di citazione di primo grado erano scaduti da almeno sei mesi.
Deduce che essi sono dovuti ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4
c.c. con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione nel giudizio di primo grado.
Con il sesto motivo l'appellante argomenta di avere il diritto di vedersi riconosciuti anche gli importi richiesti ai sensi dell'art. 6 d. lgs. 231/2022, in ragione di Euro 40,00 per ciascuna delle fatture insolute in linea capitale e per ciascuna delle fatture tardivamente pagate: Euro
720,00 per il mancato/ritardato pagamento delle n. 18 fatture costituenti la sorte capitale ed
Euro 13.560,00 per il ritardato pagamento delle n. 339 fatture che ha generato gli interessi moratori di cui alle Note Debito Interessi.
Argomenta che la disposizione in esame consente al creditore di addebitare al debitore, per ogni singola fattura insoluta e/o tardivamente pagata, una somma forfettariamente determinata in € 40,00, in completo automatismo, senza che sia necessaria una specifica messa in mora ed è applicabile al caso di specie in quanto si applica nei casi in cui il rapporto tra cliente e fornitore si è deteriorato e si ricorra alle vie giudiziali.
Deduce che la Corte di Giustizia Europea ha statuito che l'importo forfettario minimo di Euro
40, a titolo di risarcimento del creditore per i costi di recupero sostenuti a causa di un ritardo di pagamento del debitore, è dovuto per ogni operazione commerciale non pagata alla scadenza, attestata in una fattura, anche qualora tale fattura sia inclusa, insieme ad altre fatture, in un'unica domanda in via amministrativa o giudiziale e l'Unione Europea, in riscontro alle “FAQS” formulate aventi ad oggetto proprio la portata dell' art. 6 della Direttiva
2011/7 e, dunque, la portata dell'importo di € 40 ivi previsto, ha espressamente dichiarato che tale importo “è dovuto per ciascuna fattura non pagata”.
Argomenta che l'articolo 6, paragrafo 1, della Direttiva 2011/7, in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 3, e con l'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, lettera c), di tale
Direttiva, devono essere interpretati nel senso che ostano a che un giudice nazionale rifiuti o riduca l'importo fisso previsto dalla prima disposizione, sulla base dei principi generali del diritto privato nazionale, anche nel caso in cui i ritardi di pagamento verificatisi nell'ambito di un unico contratto si riferiscano, tra l'altro, a importi bassi o inferiori a tale importo fisso.
6.2. Ribadisce il Collegio che i motivi in disamina debbono ritenersi assorbiti per effetto del rigetto del primo motivo di appello e di conferma della impugnata sentenza sotto il profilo, pregiudiziale, del difetto di legittimazione attiva in capo alla attrice in primo grado. 7. Dal rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese di lite del presente grado, liquidate come da dispositivo ex D.M.
147/2022 con applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento, con esclusione della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione.
8. Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, al rigetto dell'appello consegue la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) CONDANNA l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del presente grado che liquida in complessivi € 3.966,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge;
3) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 1.04.2025
La Consigliera rel. est.
(dott. Carla Ciofani) La Presidente
(dott. Nicoletta Orlandi)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1299/2023 R.G., trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., del giorno 18.03.2025, vertente
TRA ià in persona del Procuratore dott. Parte_1 Parte_2 [...]
e del Procuratore speciale Avv. Mario Gustato, rappresentata e difesa dall'Avv. Pt_3
Andrea Davide Arnaldi con domicilio digitale eletto, ai sensi dell'art. 16-sexies DL 179/2012 conv. in L. 221/2012 come modificato dal DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, all'indirizzo PEC in forza di procura alle liti in calce all'atto di Email_1
citazione in appello.
APPELLANTE
E
in persona del Sindaco e legale rappresentante Controparte_1
pro tempore arch. elettivamente domiciliato in Pescara, al viale Marconi, 131 Persona_1 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Amicarelli che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello in ossequio alla disciplina del processo civile telematico.
APPELLATO OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1474/2023 del Tribunale di Pescara, pubblicata il 09.11.2023 – Factoring
Conclusioni delle parti
Per l'appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, respinta ogni contraria istanza, riformare la sentenza n. 1474/2023, pubblicata il 09.11.2023, all'esito del giudizio di primo grado n. r.g.
3752/2020, del Tribunale di Pescara e, conseguentemente, per le ragioni e i titoli di cui in narrativa,
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: accertare e dichiarare il diritto di (già ad Parte_1 Pt_2 Parte_2
ottenere il pagamento da parte del a dei seguenti crediti e, Controparte_1 CP_1 per l'effetto, condannare il a al relativo pagamento in favore Controparte_1 CP_1
di (già : Parte_1 Parte_2
I. euro 180,60 per sorte capitale residuale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 12 del fascicolo di primo grado di parte attrice, oltre ad euro 386,56 per interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale, “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento – scadenza indicata in relazione a ciascuna fattura nell'elenco prodotto sub doc.
12 del fascicolo di primo grado di parte attrice (colonna “Data Scadenza”) – sino al
10.06.2021, oltre interessi moratori maturandi sulla suddetta sorte capitale da tale data sino al soddisfo effettivo, oltre gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica della citazione in primo grado, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, con decorrenza dalla data di notifica della citazione in primo grado, oltre infine alla somma pari ad euro 720,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle n. 18 fatture costituenti la predetta sorte capitale (doc. 12 del fascicolo di primo grado di parte attrice);
II. euro 18.705,13 a titolo di interessi di mora, ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta indicata CP_1
nelle presenti conclusioni sub I, oltre gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle note debito, che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica della citazione, oltre infine alla somma pari ad euro
13.560,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02, corrispondente all'importo di
€ 40,00 moltiplicato per ciascuna delle n. 339 fatture il cui tardivo pagamento da parte del ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito;
CP_1
IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di (già Parte_1
ad ottenere il pagamento da parte del Parte_2 Controparte_1
a e, per l'effetto, condannare il a al pagamento CP_1 Controparte_1 CP_1
in favore di (già di ogni diversa somma che Parte_1 Parte_2
fosse ritenuta dovuta a (già per: Parte_1 Parte_2
- sorte capitale;
- interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale: “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, con decorrenza dalla scadenza di ciascuna fattura indicata nell'elenco prodotto sub doc. 12 (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo - interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
- importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte capitale;
- importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del CP_1
di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
- interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle note debito nella misura
“degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
- importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12, in relazione alle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle Note Debito;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA NEL MERITO: per l'eventualità in cui il dovesse sollevare contestazioni in ordine ai rapporti CP_1
contrattuali posti a fondamento delle domande di pagamento formulate oppure dovessero essere formulati rilievi officiosi, accertare e dichiarare il diritto di (già Parte_1 [...]
ad ottenere il pagamento da parte del a Parte_2 Controparte_1
e, per l'effetto, condannare il a al pagamento in CP_1 Controparte_1 CP_1
favore di (già degli importi di cui in narrativa Parte_1 Parte_2
o di ogni diversa maggiore o minore somma che fosse ritenuta dovuta a Parte_1
( per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto Parte_2
al saldo, a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive”
Per l'appellato
“Il convenuto precisa le proprie conclusioni: CP_1
- insistendo per il rigetto dell'avversa impugnazione e la conferma della sentenza di prime cure;
- in subordine, domandando che - in accoglimento delle deduzioni ed eccezioni assorbite in primo grado ed espressamente riproposte con la costituzione in appello, ai sensi dell'art.
346 cpc - sia respinta ogni avversa domanda;
- con vittoria di spese.”
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con l'impugnata sentenza resa all'esito del giudizio di primo grado n. 3752/2020 - promosso dalla (già contro il Parte_1 Parte_4 [...]
(onde sentir condannare l'ente convenuto al pagamento dell'importo di € 5.543,18 Controparte_1
(poi ridotto ad € 180,60 con le note di precisazione delle conclusioni) per sorte capitale di cui alle fatture riepilogate in atti oltre ad interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale ex D. Lgs. 231/2002, interessi anatocistici con decorrenza dalla data di notifica della citazione, della somma di € 720,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02, della somma di € 18.705,13 a titolo di interessi di mora, ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale, oltre gli interessi anatocistici e della somma pari ad euro 13.560,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02) giudizio nell'ambito del quale si era costituito il , contestando la domanda attorea - il Tribunale Controparte_1 di Pescara così statuiva: “rigetta la domanda attrice e per l'effetto condanna la parte attrice al pagamento delle spese processuali del presente grado che liquida, in favore della parte convenuta in €. 7.616,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso spese generali pari al 15%, cap 4% ed IVA 22%.”
1.1. Il Tribunale dava atto che la aveva dedotto di aver agito in qualità di Parte_1
cessionaria di Enel Servizio Elettrico S.p.a. in forza di una scrittura privata autenticata del 14.12.2016 per il pagamento delle fatture impagate con accessori interessi moratori e risarcimento forfettario del danno ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/2002.
1.2. Dava ancora atto che il convenuto si era costituito in giudizio contestando in via preliminare l'efficacia e l'opponibilità della cessione e, conseguentemente, la legittimazione attiva dell'attrice in quanto il aveva espressamente rifiutato la cessione avvalendosi CP_1
della facoltà prevista dalla normativa sulla contabilità degli enti pubblici e dal c.d. codice dei contratti pubblici e nel merito la fondatezza del credito e deducendo la non operatività della penale di € 40,00 per ciascuna fattura e la inapplicabilità di interessi su fatture il cui capitale era stato pagato prima della cessione del credito.
1.3. Il Tribunale riteneva fondata e idonea a definire il giudizio l'eccezione di difetto della legittimazione attiva della sollevata dal convenuto. Parte_1
Rilevava che l'ordinamento pubblicistico, in deroga alla disciplina di cui all' art. 1260 c.c. e seguenti, prevede una serie di norme tese a limitare la libertà del creditore cedente, posto che gli artt. 69 e 70 del R.D. 18.11.1923 n.2440 dispongono che il cedente ed il cessionario sono vincolati a concludere il contratto in forma di atto pubblico, o scrittura privata autenticata da notaio, portanti l'indicazione del titolo e dell'oggetto del credito ed hanno l'obbligo di notificare tale atto alla P.A.
Spiegava che la notificazione è l'unico modo di dimostrare l'avvenuta conoscenza della cessione da parte della P.A. e che con un solo atto non si possono cedere crediti verso amministrazioni diverse.
Rilevava che l'art. 9 della L. 20.3.1865 n.2248 all. E stabilisce che, in deroga al principio generale dell'art.1260 c.c., in corso di esecuzione del contratto il creditore cedente deve chiedere il consenso al debitore ceduto P.A. e tale limite sussiste solo fino a quando il contratto è in corso di esecuzione e cessa alla conclusione del rapporto contrattuale.
Osservava che con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti verso la P.A., il divieto di cessione senza l'adesione della P.A., di cui al R.D. 18 novembre 1923, n. 2240, art. 70, si applica solamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura)
e in ipotesi di cessione di credito in tali rapporti risulta essere necessaria, quale condizione di efficacia della stessa, oltre che la notificazione, l'espressa accettazione, da parte dell'Amministrazione interessata, della cessione.
Rilevava che tale norma doveva trovare applicazione al caso di specie sia sotto il profilo soggettivo sia sotto il profilo oggettivo in quanto la fornitura oggetto dei crediti derivava da un contratto di durata e in tal senso non risultava in atti avanzata alcuna specifica allegazione di cessazione del rapporto di fornitura. Osservava che la parte convenuta aveva esplicitamente e tempestivamente rifiutato la cessione e il rifiuto spiegava i suoi effetti tali da renderla inefficace ed inopponibile al
Comune anche in virtù del D. Lvo 50/2016, norma che si applica anche agli Enti Locali, giusta il suo art. 3, comma primo, lettera a).
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello chiedendo l'accoglimento Parte_1
delle conclusioni in epigrafe trascritte sulla scorta dei seguenti motivi di gravame: 1)
Sull'erroneità della Sentenza di primo grado nella parte in cui ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva in capo a Violazione e falsa applicazione dell'art. 1260 Parte_1
c.c., degli artt. 69 e 70 R.D. n. 2440/1923, nonché dell'art. 106, comma 13, D.lgs. n. 50/2016; Parte 2) L'incontestabile esistenza del credito azionato da 3) Il diritto di al Parte_1
pagamento anche degli interessi di mora maturati e maturandi sulla sorte capitale;
4) Il diritto di al pagamento degli ulteriori interessi di mora maturati per il tardivo Parte_1
pagamento, da parte del di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale CP_1
insoluta; 5) Il diritto di al pagamento anche degli interessi anatocistici Parte_1
prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale e sui crediti diversi da quelli di cui alla sorte capitale di cui alle Note Debito Interessi;
6) Sulla debenza degli importi ex art. 6 D.lgs. n. 231/2002.
3. Nel presente grado di giudizio si è costituito il Controparte_1 CP_1 chiedendo di dichiarare inammissibile, improcedibile e, in ogni caso, rigettare l'appello l'appello.
4. Nel corso della prima udienza del giorno 2.04.2024 svoltasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Collegio ha rinviato, ai sensi dell'art. 352
c.p.c., all'udienza del 18.03.2025 (anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti hanno provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni ed a depositare gli scritti conclusionali.
Come detto anche l'udienza del 18.03.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno
20.03.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il primo motivo di appello è infondato.
5.1. Con tale motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado ha dichiarato la carenza di legittimazione attiva in capo a
[...]
CP_2 che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la normativa speciale di cui
[...]
al R.D. n. 2440/1923 e alla Legge n. 2248/1865 (che prevedono il consenso della Pubblica
Amministrazione in caso di cessione di crediti) non è applicabile al caso di specie in quanto riservata alla sola Amministrazione Statale ed inapplicabile in via analogica in ragione del carattere eccezionale rispetto al regime generale della cessione dei crediti di cui agli artt.
1260 c.c. e ss.
Deduce che gli artt. 69 e 70 R.D. n. 2440/1923 non sono applicabili alle cessioni di crediti vantati nei confronti di enti pubblici locali, anche se stipulate successivamente all'entrata in vigore del D.P.R. n. 554/1999.
Sostiene quindi che nel caso di specie, con riguardo alle cessioni per cui è causa, non può trovare applicazione né l'art. 117, D.lgs. n. 163/2006 (poi divenuto art. 106, D.lgs. n.
50/2016), in quanto applicabile alle sole cessioni di crediti “da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione”, né la disciplina di cui all'art. 9, all. E, Legge n.
2248/1865 e agli artt. 69 e 70 R.D. n. 2440/1923, non essendo applicabile in via analogica a enti diversi dalle Amministrazioni dello Stato.
Argomenta che tali cessioni sono regolamentate dalle norme generali dettate dagli artt. 1260
e segg. c.c. che, ai fini dell'opponibilità al debitore ceduto (i.e. il , richiedono la sola CP_1
notifica della cessione.
Lamenta l'erroneità della sentenza impugnata anche nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto necessaria una previa adesione del anche in ragione del fatto CP_1 che i contratti da cui hanno tratto origine i crediti azionati risulterebbero “ancora in essere al momento delle cessioni”.
Deduce che il debitore ceduto è astrattamente legittimato ad opporre al cessionario (del credito) un divieto alla cessione fin tanto che la prestazione sia ancora in corso di esecuzione.
Argomenta che nel caso di specie non si verteva in ipotesi di prestazione ancora in corso di esecuzione al momento della decisione, spiegando che, quando la prestazione è già stata eseguita, la normativa speciale non è più invocabile e la cessione torna a essere governata dal principio generale di libera cedibilità del credito, senza che l'eventuale dissenso dell'Amministrazione ceduta possa dispiegare alcun effetto limitativo.
Rileva che l'autonomia che caratterizza ogni singola fornitura di energia al cliente (utente finale) comporta che essa esaurisce i suoi effetti nel momento stesso in cui il bene (i.e., energia) viene immesso nella disponibilità del cliente (mediante passaggio e registrazione del contatore elettrico) e nel caso di specie è provato documentalmente che i crediti oggetto di cessione concernono somministrazioni di energia che, al momento della decisione del giudizio di primo grado, erano già state integralmente eseguite e fornite da Enel.
5.2. Rileva il Collegio di essersi già occupato delle questioni involte nel presente procedimento di appello (Cfr. Sentenza n. 266/2025).
In detto precedenti si è rammentato che, ai sensi dell'art. 70 del R.D. 2240/1923, per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, affinché la cessione sia opponibile alla Pubblica Amministrazione, è necessario che l'Ente esprima il proprio consenso, con la precisazione che tale disposizione si applica sotto il profilo oggettivo esclusivamente alle cessioni derivanti dai contratti c.d. di "durata".
Si è dato atto che le diverse norme che si sono susseguite nel tempo hanno introdotto specifiche formalità necessarie perché si compia il trasferimento del credito e la cessione sia opponibile: - fin dalla L. 2248/1865 si prevede che “sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca
l'amministrazione interessata”; - successivamente, il legislatore, nell'ambito della disciplina dettata dal R.D. n. 2440/1923 in materia di “Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”, ha richiamato espressamente la disciplina di cui alla L. 2248/1865: l' art. 70 del predetto RD, infatti, prevede che, in caso di somme dovute dallo Stato relative a crediti per somministrazioni, forniture ed appalti, questi non possano essere ceduti senza il consenso dell'amministrazione ceduta;
- una disciplina analoga è stata poi introdotta nel Codice dei Contratti Pubblici all'art. 117 D.L.vo 163/2006 per quanto riguarda le cessioni dei crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione, le quali sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti (che sono amministrazioni pubbliche) se queste non le rifiutano, con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario, entro 15 giorni dalla notifica della cessione;
- identica norma è stata, in seguito, prevista dall'art. 106 comma 13 D.Lgs n. 50/2016, che ha aumentato a 45 giorni il termine per comunicare il rifiuto.
Si è spiegato che in base al dato testuale dell'articolo sopra citato, la deroga al principio civilistico di libera cedibilità del credito risulta, peraltro, applicabile solo ai contratti di durata, escludendone l'applicazione per i contratti ad esecuzione istantanea soggetti quindi in tutto e per tutto a quanto stabilito dall'art. 1260 c.c., sicché l'adesione della PA è richiesta solo fintanto che il contratto risulti in fase esecutiva, come previsto dall'art. 9 della L. 2248/1865 che si riferisce ai “contratti in corso” e dall'articolo 70 r.d. n. 2440/1923: una volta terminata l'esecuzione dello stesso, infatti, non sarà più invocabile il potere di veto della pubblica amministrazione e tornerà ad operare la disciplina generale del codice civile e quanto stabilito dall'articolo 69 del Regio Decreto in relazione alla forma del contratto.
Si è evidenziato che la disciplina di cui al (pre) vigente D.Lgs 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE) all'art.117, sotto la rubrica “Cessione dei crediti derivanti dal contratto”, dispone (va), al comma 1, che “Le disposizioni di cui alla L. 21 febbraio 1991, n. 52 sono estese ai crediti verso le stazioni appaltanti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori di cui al presente codice, ivi compresi i concorsi di progettazione e gli incarichi di progettazione...” e al comma
3 prevede(va) che “Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione”.
5.3. Tanto preliminarmente richiamato si rileva, innanzi tutto, sotto il profilo della condizione relativa alla mancata conclusione del rapporto, che nel caso di specie la cessione è stata notificata il 23 gennaio 2017 (cfr. doc. 7 del fascicolo di primo grado dell'appellante) ed è stata rifiutata con PEC del Comune del 18 febbraio 2017, mentre l'appellante non ha dimostrato che al momento della cessione il rapporto di fornitura era cessato.
5.4. Quanto invece alla tesi di parte appellante secondo cui nella specie la normativa sopra richiamata non sarebbe applicabile (in quanto la stessa riguarderebbe la sola amministrazione statale e non si applicherebbe alle cessioni di credito da corrispettivi vantati verso enti locali, in quanto non espressamente richiamata dall'ordinamento di tali enti, ed insuscettibile di applicazione analogica), si osserva che la cessione posta dalla appellante a fondamento dell'azione richiama espressamente gli artt. 69 e 70 R.D. 2440/1923 e l'art. 117 del Dlgs. n. 163 del 12/04/2006.
6. Il secondo, il terzo, il quarto, il quinto e il sesto motivo di appello risultano assorbiti.
6.1. Con il secondo motivo l'appellante lamenta che il giudice di primo grado, erroneamente stabilendo la mancata legittimazione attiva della ha conseguentemente rigettato le Pt_2
domande di condanna ai pagamenti richiesti da parte attrice.
Argomenta che quindi il diritto di credito della deve essere esaminato nel Parte_1
merito e ritenuto fondato in quanto la documentazione prodotta agli atti del primo grado di giudizio conferma pienamente la legittimità della pretesa creditoria attorea.
Sostiene che nel caso di specie è documentale l'esistenza dei contratti di somministrazione da cui deriva l'obbligo per il somministrato (i.e. il di pagare le forniture nei modi e CP_1 con le scadenze previste nelle pattuizioni mentre il non ha, invece, provato alcuna CP_1 causa estintiva dell'obbligazione.
Deduce di aver già dato atto che, nelle more del giudizio, la cedente Enel Servizio Elettrico
S.p.a. ha corrisposto in favore della la quasi totalità dell'importo corrispondente alla Pt_2 sorte capitale insoluta (pari ad € 5.543,18) a titolo di rimborso della maggior parte delle fatture indicate nel doc. 3 prodotto in atti del fascicolo di primo grado di parte attrice.
Ribadisce che i crediti di cui chiede la condanna dell'appellato al pagamento sono: - €
180,60 a titolo di residuo capitale di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc.
3 del fascicolo di primo grado di parte attrice;
- € 720,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.
Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale nonché, per quanto riguarda le fatture rimborsate dalla società cedente, per il (comunque) tardivo pagamento delle dette fatture asseritamente avvenuto in favore della società cedente solo dopo la notifica della cessione del credito;
- €
386,56 per interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale, “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs.
n. 192/12, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento sino al 10.06.2021, oltre interessi moratori maturandi sulla suddetta sorte capitale da tale data sino al soddisfo effettivo;
- € 18.705,13 a titolo di interessi di mora – ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del di crediti diversi da quelli CP_1 costituenti la predetta sorte capitale insoluta;
- € 13.560,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del
D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, quale importo dovuto per il tardivo pagamento delle fatture che hanno generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito;
- gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.
Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
- gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle
Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica della citazione. Argomenta che l'odierno appellato non ha mai sollevato alcun tipo di contestazione in riferimento ai rapporti di fornitura intercorsi e in merito alle fatture emesse dalla società fornitrice.
Con il terzo motivo l'appellante argomenta che in virtù del contratto di cessione la Parte_1
ha il diritto di vedersi corrispondere gli interessi moratori maturati e maturandi sulla
[...]
sorte capitale in applicazione del D.lgs. 231 del 2002 in quanto ha indicato in tutti i prospetti e le fatture allegati nel fascicolo di primo grado, l'importo delle fatture, la data di emissione e di scadenza, la data di inizio di decorrenza degli interessi di mora e il tasso di interessi di mora.
Deduce che l'art. 4, comma 1 del D.lgs. 231 del 2002 con riferimento alla decorrenza degli interessi, espressamente prevede che gli stessi decorrono, “automaticamente” e quindi senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento.
Con il quarto motivo l'appellante sostiene di essere creditrice nei confronti del CP_1 dell'importo di € 18.705,13 a titolo di interessi di mora, ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del di crediti diversi da quelli costituenti la predetta sorte capitale. CP_1
Parte Argomenta che tali crediti sono stati fatturati da mediante le “Note Debito Interessi” prodotte sub doc. 5 e riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 6 del fascicolo di primo grado di parte attrice e le fatture il cui tardivo pagamento da parte del ha generato gli CP_1
interessi di mora oggetto delle Note Debito sono analiticamente indicate nelle Note Debito medesime a cui sono allegate i dettagli di calcolo degli interessi di mora.
Parte Deduce che la società Enel Servizio Elettrico S.p.a. ha ceduto a le relative fatture per sorte capitale emesse nei confronti del Comune (fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora pari ad € 18.705,13 oggetto delle Note Debito), mediante il contratto di cessione – redatto in forma di scrittura privata autenticata da Notaio e notificato al Comune Parte e con tale contratto ha ceduto a anche i relativi interessi di mora.
Argomenta che il avendo pagato tardivamente la sorte capitale delle fatture ha CP_1 determinato la maturazione degli interessi di mora per la somma di € 18.705,13 oggetto delle Note Debito.
Parte Con il quinto motivo l'appellante argomenta che sulla base dell'art. 1283 c.c., ha diritto al pagamento degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale e sui crediti diversi da quelli di cui alla sorte capitale di cui alle Note Debito Interessi che, alla data di notifica dell'atto di citazione di primo grado erano scaduti da almeno sei mesi.
Deduce che essi sono dovuti ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4
c.c. con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione nel giudizio di primo grado.
Con il sesto motivo l'appellante argomenta di avere il diritto di vedersi riconosciuti anche gli importi richiesti ai sensi dell'art. 6 d. lgs. 231/2022, in ragione di Euro 40,00 per ciascuna delle fatture insolute in linea capitale e per ciascuna delle fatture tardivamente pagate: Euro
720,00 per il mancato/ritardato pagamento delle n. 18 fatture costituenti la sorte capitale ed
Euro 13.560,00 per il ritardato pagamento delle n. 339 fatture che ha generato gli interessi moratori di cui alle Note Debito Interessi.
Argomenta che la disposizione in esame consente al creditore di addebitare al debitore, per ogni singola fattura insoluta e/o tardivamente pagata, una somma forfettariamente determinata in € 40,00, in completo automatismo, senza che sia necessaria una specifica messa in mora ed è applicabile al caso di specie in quanto si applica nei casi in cui il rapporto tra cliente e fornitore si è deteriorato e si ricorra alle vie giudiziali.
Deduce che la Corte di Giustizia Europea ha statuito che l'importo forfettario minimo di Euro
40, a titolo di risarcimento del creditore per i costi di recupero sostenuti a causa di un ritardo di pagamento del debitore, è dovuto per ogni operazione commerciale non pagata alla scadenza, attestata in una fattura, anche qualora tale fattura sia inclusa, insieme ad altre fatture, in un'unica domanda in via amministrativa o giudiziale e l'Unione Europea, in riscontro alle “FAQS” formulate aventi ad oggetto proprio la portata dell' art. 6 della Direttiva
2011/7 e, dunque, la portata dell'importo di € 40 ivi previsto, ha espressamente dichiarato che tale importo “è dovuto per ciascuna fattura non pagata”.
Argomenta che l'articolo 6, paragrafo 1, della Direttiva 2011/7, in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 3, e con l'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, lettera c), di tale
Direttiva, devono essere interpretati nel senso che ostano a che un giudice nazionale rifiuti o riduca l'importo fisso previsto dalla prima disposizione, sulla base dei principi generali del diritto privato nazionale, anche nel caso in cui i ritardi di pagamento verificatisi nell'ambito di un unico contratto si riferiscano, tra l'altro, a importi bassi o inferiori a tale importo fisso.
6.2. Ribadisce il Collegio che i motivi in disamina debbono ritenersi assorbiti per effetto del rigetto del primo motivo di appello e di conferma della impugnata sentenza sotto il profilo, pregiudiziale, del difetto di legittimazione attiva in capo alla attrice in primo grado. 7. Dal rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese di lite del presente grado, liquidate come da dispositivo ex D.M.
147/2022 con applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento, con esclusione della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione.
8. Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, al rigetto dell'appello consegue la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) CONDANNA l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del presente grado che liquida in complessivi € 3.966,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge;
3) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 1.04.2025
La Consigliera rel. est.
(dott. Carla Ciofani) La Presidente
(dott. Nicoletta Orlandi)