Ordinanza collegiale 28 marzo 2024
Sentenza 3 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 03/04/2026, n. 2247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2247 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02247/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05177/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5177 del 2023, proposto da
SI MA De IC, rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Lista, con domicilio eletto presso il suo studio in S. Maria C.V., v.le del Consiglio D'Europa P.Kim;
contro
Comune di Cellole, non costituito in giudizio;
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Cellole relativamente:
a) alla richiesta di permesso di costruire in sanatoria depositata al Comune di Cellole in data 13/07/2023 Prot. N°27023, ai sensi dell''qrt.36 del D.P.R. n°380/2001;
b) alla richiesta di autorizzazione paesaggistica in sanatoria di Autorizzazione Paesaggistica in Sanatoria depositata al Comune di Cellole in data 11/07/2023 Prot. N°26569 ai sensi dell''Art.146 del D.Lgs N°42/04;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2026 la dott.ssa RI CE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente espone di aver inoltrato al Comune di Cellole l’istanza n. 27023/23 e l’istanza di n. 26569/23, entrambe del 13.07.2023 per la sanatoria di un muro di cinta, sormontato da recinzione con cancello scorrevole, esistente sul fondo di sua proprietà.
Precisa anche che, con riferimento al medesimo manufatto, già in data 12.10.2021 l’Ufficio Tecnico del Comune di Cellole, con nota prot. n. 31317/2021, le aveva notificato il preavviso di diniego di una precedente istanza di sanatoria- la n.28922 del 16.10.2020- che era stata presentata ai sensi dell’art.36 d.P.R. n°380/2001, e correlata con istanza di autorizzazione paesaggistica in sanatoria n. 17690 del 21.06.2021. La ricorrente, con nota del 04.03.2022, aveva inoltrato al Comune le proprie osservazioni, chiedendo anche di essere convocata ed ascoltata ed insistendo per la integrale sanabilità del manufatto.
Non ricevendo alcun ulteriore riscontro dal Comune, la ricorrente deduce, quindi, con il presente ricorso, l’illegittimità del silenzio serbato dall’Ufficio ed il suo conseguente obbligo di provvedere sulle istanze sopra indicate, con un provvedimento espresso e motivato. Chiede, altresì, accertarsi la fondatezza delle istanze di sanatoria.
All’esito del passaggio in decisione della causa il Collegio ha rilevato una possibile causa di inammissibilità del ricorso in quanto, per giurisprudenza consolidata (cfr. da ultimo C.d.S. 2567/2023), il silenzio serbato dal Comune sull'istanza di accertamento di conformità urbanistica ha valore di silenzio-rigetto, con la conseguenza che, una volta decorso il relativo termine, non sussiste un obbligo di provvedere, dovendosi ritenere già perfezionato il provvedimento negativo da impugnare nel termine ordinario di decadenza..
La ricorrente, con memoria del 2.02.026, ha insistito per l’accoglimento del ricorso, in quanto ritualmente proposto avverso il silenzio- rigetto formatosi ai sensi dell’art. 36 n.3 del d.P.R. n. 380/2001 ed ha chiesto nominarsi un Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia del Comune.
Alla camera di consiglio del 5 03 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
La ricorrente ha presentato una prima istanza di sanatoria, ai sensi dell'art. 36 del d.P.R., in data 16.10.2020 (si veda istanza n. 28922) ed una successiva istanza in data 13.07.2023, relative al medesimo manufatto, ovvero al muro di cinta, sormontato da recinzione con cancello scorrevole, esistente sul fondo di sua proprietà.
Assume, in merito, che la seconda istanza- e relativa istanza di autorizzazione paesaggistica- sarebbe stata inoltrata ad integrazione della prima, una volta acquisiti elementi nuovi e significativi comprovanti l’esistenza di un manufatto già dal 1984 e consistenti nella Fotogrammetria estratta dalla Cartografia della Regione Campania (Doc 01 allagato al ricorso). Insiste, quindi, per l’accertamento dell’obbligo del Comune di pronunciarsi sulla istanza e per l’accoglimento della domanda di sanatoria.
Il Collegio ritiene che il ricorso non possa essere accolto per le ragioni che seguono.
In primo luogo, è acclarato che l’istanza di sanatoria del 16.10.2020 non ha avuto esito positivo; su di essa si è formato, infatti, per decorso del tempo, un provvedimento tacito di rigetto, così come prevede espressamente l’art 36 d.P.R. n. 380/01m che la ricorrente avrebbe dovuto impugnare tempestivamente.
Ne consegue che il tentativo di rimettere in discussione questo diniego è, allo stato, tardivo in quanto il ricorso è stato notificato, nella fattispecie, in data 27.10.2023.
Nemmeno può darsi rilievo al fatto che il Comune di Cellole abbia, in data 12 ottobre 2021, comunicato all’interessata i motivi ostativi ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990.
Come già rilevato da questo Tribunale, infatti, va al riguardo richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, in caso di silenzio significativo, la p.a. non è vincolata alla comunicazione del preavviso di cui all'art. 10 bis; tuttavia, ove proceda in tal senso, il termine per il perfezionamento del silenzio provvedimentale verrà assoggettato all'interruzione prevista dalla disposizione de qua, e ricomincerà pertanto a decorrere nuovamente in seguito al deposito delle osservazioni dell'interessato o alla scadenza del termine entro il quale detto deposito avrebbe dovuto essere posto in essere; una volta decorso interamente il termine dal nuovo dies a quo senza che la p.a. abbia emesso un atto esplicito, si intenderà formato il silenzio rigetto, o il silenzio assenso (in tal senso: TAR Veneto, Venezia, Sez. III, 7 maggio 2008 n. 1256; TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 2 dicembre 2015 n. 2819).
Sulla istanza di accertamento di conformità urbanistica del 2020 si è, quindi, formato il silenzio- rigetto che ha consolidato i propri effetti per mancanza di una tempestiva impugnazione.
Tale circostanza rende, altresì, il ricorso inammissibile per carenza di interesse anche con riguardo all’inerzia serbata dal Comune di Cellole sulla domanda di autorizzazione paesaggistica in sanatoria del 2021.
Ciò detto, occorre, in secondo luogo, procedere all’esame della seconda istanza di sanatoria, inoltrata, con relativa istanza di autorizzazione paesaggistica, nel 2023 e con riferimento alla quale il presente ricorso sarebbe tempestivo. La ricorrente intende, infatti, contestare non il mero silenzio-inadempimento serbato dal Comune su tale istanza, ma il provvedimento tacito di rigetto formatosi per decorso del termine di legge.
Il presente ricorso sarebbe anche giustificato sulla base di elementi e circostanze in fatto sopravvenuti e nuovi rispetto alle istanze originarie. Ed invero, “Il proprietario di un immobile abusivo ben può reiterare la domanda di accertamento della (doppia) conformità dello stesso, perché la reiterazione dell’istanza sia ammissibile e non (all’opposto) pretestuosa, occorre che egli produca nuovi e significativi elementi (rispetto a quelli già prodotti con la precedente istanza e ritenuti non utili dall’amministrazione ai fini della sanatoria postuma) effettivamente dimostrativi della sanabilità delle opere, di talché solo in tal caso l’amministrazione è obbligata a dare corso ad un procedimento e solo in tal caso, in assenza di un provvedimento espresso, si forma il silenzio-diniego” ( cfr Cons. Stato, 3 marzo 2023, n. 2253).
Sul punto, il Collegio è dell’avviso che, anche con riferimento alle istanze di sanatoria presentate nel 2023, il ricorso è inammissibile.
L’istanza di sanatoria del 2023, infatti, e la correlata istanza di sanatoria paesaggistica, costituiscono mera riproposizione delle istanze sulle quali si è già formato il silenzio-rigetto, silenzio che, come sopra specificato, non è stato impugnato tempestivamente ed ha consolidato i propri effetti.
Non si rinvengono, infatti, significative sopravvenienze o mutamenti di fatto tali da qualificare la seconda istanza come nuova ed altra rispetto alla precedente, non valendo a tal fine la semplice documentazione fotografica prodotta in atti - peraltro già rinvenibile presso gli Ufficio regionali- o quanto meno non ne è dimostrata in alcun modo la precedente irreperibilità.
Deve, quindi, ribadirsi quanto costantemente affermato in giurisprudenza, e cioè che la mancata impugnazione del primo diniego nel termine di decadenza non consente la reiterabilità dell’istanza e la conseguente impugnazione del successivo diniego; si tratta di un paradigma che può essere derogato solo eccezionalmente, ovvero in presenza di fatti nuovi, sopravvenuti o meno, non rappresentati nell’originaria istanza o anche a fronte di una diversa prospettazione dell’interesse giuridicamente rilevante. Circostanze che nella specie non si rinvengono.
Si rileva, inoltre, che “il silenzio serbato dal Comune sull’istanza di accertamento di conformità urbanistica non ha valore di silenzio-inadempimento, ma di silenzio-rigetto, con la conseguenza che, una volta decorso il relativo termine, non sussiste un obbligo di provvedere, dovendosi ritenere già perfezionato il provvedimento negativo da impugnare nel termine ordinario di decadenza” (TAR Napoli, 25 luglio 2024, n. 5378).
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Nulla si provvede in ordine alle spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio del Comune di Cellole.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
PA CI, Presidente
RI CE, Consigliere, Estensore
Angela Fontana, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI CE | PA CI |
IL SEGRETARIO