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Sentenza 3 maggio 2025
Sentenza 3 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 03/05/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bologna
- sezione prima civile - composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Ivana Poggioli Giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15546/2024 r.g.v.g., promossa da
, nata a [...] il [...] (c.f. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
nato a [...] il [...] (c.f. ), Pt_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. Victoria G. Tirapani del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore - ricorrenti con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: “separazione consensuale dei coniugi”.
Conclusioni dei ricorrenti:
“il difensore dei ricorrenti conclude chiedendo che il Tribunale pronunci la separazione personale dei coniugi, alle condizioni dagli stessi concordate nel ricorso e riportate nel verbale dell'odierna udienza del 29 aprile 2025”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Visto, il PM Roberto Ceroni esprime parere favorevole”.
Il Tribunale, visto il ricorso congiunto per la separazione consensuale depositato il 6 dicembre 2024 nell'interesse dei coniugi e Parte_1 Parte_2
1 osservato che i coniugi, sentiti all'udienza del 29 aprile 2025, hanno confermato la volontà di separarsi e l'intervenuto accordo, sottoscrivendo il relativo verbale;
preso atto delle conclusioni del Pubblico Ministero;
rilevato che dagli atti e dai documenti prodotti risulta che i ricorrenti hanno contratto matrimonio il 21 maggio 2016 a RI (Bologna) e che dalla loro unione sono nate a
Bologna le figlie il 10 agosto 2018 e il 12 settembre Persona_1 Persona_2
2020; osservato che la separazione personale dei coniugi deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale fra gli stessi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate fra i coniugi non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali delle due figlie minori e , in quanto garantiscono alle stesse un Per_1 Per_2
equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
considerato, in particolare, che fra le condizioni concordate dai ricorrenti è previsto un trasferimento immobiliare regolato dalle clausole riportate nel verbale dell'udienza sottoscritto dai ricorrenti di persona dinanzi al cancelliere e che di seguito si trascrivono:
“8)Trasferimento immobiliare tra i coniugi:
A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, anche ai sensi dell'art. 1376 codice civile, i signori e convengono di Parte_1 Parte_2
effettuare il trasferimento immobiliare di cui in seguito.
8.1) Consenso ed oggetto
La sig.ra cede e trasferisce la quota di proprietà in ragione del 15/100 Parte_1
(quindici centesimi) che ad essa compete, al sig. proprietario della restante Parte_2
quota del 85/100 (ottantacinque centesimi), che accetta ed acquista ad ogni effetto di
2 legge, divenendo così pieno ed esclusivo proprietario della seguente porzione del fabbricato sito in RI (BO), alla via Albareda della Mura n. 3/E costituita da un appartamento, in porzione di villetta a schiera su due livelli, posto ai piani terra e primo con pertinenziale vano autorimessa al piano terra, ed aree cortilive pure di pertinenza, il tutto distinto nel Catasto Fabbricati del Comune di RI (BO) al :
- foglio 108, particella 340 sub 9 e sub 10 tra loro graffati, categoria A/2, classe U, vani
5,5, R.C.E. 965,77 (appartamento e corte);
-foglio 108, particella 340, sub 36 sub 37 e sub 38 tra loro graffati, categoria C/6, classe
3, consistenza mq. 21, R.C.E. 81,34 (autorimessa e corti).
In confine con beni beni e beni comuni, salvo altri. Controparte_1 Controparte_2
8.2) Provenienza
Le porzioni degli immobili oggetto di cessione sono pervenute alla Parte cedente per acquisto fattone con atto del Dr. notaio in Bologna, in data 16.09.2016 Persona_3
repertorio 20398, raccolta n. 12249, registrato all'Agenzia delle Entrate di Bologna in data 11.10.2016 al n. 17995 serie IT, trascritto a Bologna l'11.10.2016 Registro
Generale n. 45755, Registro Particolare n. 30733.
La quota di immobile in oggetto viene trasferita dalla sig.ra con Parte_1
riferimento ai beni descritti, presi a corpo non a misura, nello stato di diritto e di fatto in cui attualmente si trovano con ogni inerente diritto, uso, azione, ragione, pertinenza, servitù se e come abbiano ragione legale di esistere, e segnatamente con i diritti, comunioni, obblighi, servitù derivanti dallo stato di condominio in cui si trovano e con tutti i diritti anche derivanti da convenzioni così come stipulate e richiamate nel rogito di provenienza, e con i diritti e gli obblighi richiamati o costituiti e disciplinati nel citato atto di provenienza ed, in particolare, la comproprietà dei seguenti beni distinti con il foglio 108 particelle:
-340 sub. 44 B.C.N.C. (corsello, percorso pedonale) comune ai sub. da 1 a 43;
-340 sub. 45 B.C.N.C. (verde) comune ai sub da 1 a 43;
-340 sub. 46 B.C.N.C. (vani tecnici) comune ai sub. da 1 a 43;
-340 sub. 47 B.C.N.C. (posti auto) comune ai sub. da 1 a 43;
3 -340 sub. 50 B.C.N.C. (passaggio pedonale) comune ai sub. 7, 9, 11 e 13.
Inoltre, viene ceduta al Sig. completa dei mobili ed arredi ivi presenti, Parte_2
salvo eventuali effetti ed oggetti personali che quest'ultima preleverà, previo accordo con il marito.
8.3) Garanzie
La Parte cedente garantisce il rilievo della Parte acquirente in caso di danni, liti, molestie ed evizione e viene esonerata dal fornire qualsivoglia documentazione;
a tal fine garantisce la piena proprietà, la libera disponibilità e la legittima provenienza dei beni in oggetto, nonché la loro libertà da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri anche fiscali e diritti reali a terzi spettanti.
La Parte cedente dichiara di garantire la conformità degli impianti posti al servizio degli immobili oggetto del presente atto alla vigente normativa in materia di sicurezza e la Parte acquirente ne prende atto, esonerando la Parte venditrice dal consegnare la relativa documentazione amministrativa e tecnica, fra cui, in particolare, le dichiarazioni di conformità o rispondenza degli impianti.
8.4) Spese Condominiali
La parte cedente dichiara che, relativamente al bene oggetto di trasferimento, non esistono contributi, spese condominiali e di manutenzione di parti o accessori comuni deliberate e non ancora saldate, e, in ogni caso, la parte cessionaria dichiara di accollarsi tutte le relative spese condominiali, ordinarie e straordinarie, anche eventualmente già deliberate, a far data dal deposito del presente ricorso, tenendo indenne la parte cedente da ogni responsabilità al riguardo, fermo restando nei confronti dei terzi il disposto dell'art. 1104 comma 3 c.c..
8.5) Dichiarazioni urbanistiche
Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa urbanistica, la parte cedente, sig.ra
, dichiara che gli immobili in oggetto sono stati costruiti in forza di Parte_1
permesso di costruire n. 34 rilasciato dal Comune di RI in data 12.06.2008 Prot. n.
14734; dichiara, inoltre, che è stata presentata denuncia di inizio attività per variante in corso d'opera in data 21.01.2009 Prot. Gen. n. 0001919; che è stata presentata
4 denuncia di inizio attività per variante in corso d'opera in data 03.04.2010 Prot. Gen.
n. 0006993; che infine in data 04.06.2010 Prot. Gen. n. 0012056 è stata presentata la richiesta relativa al rilascio del certificato di agibilità.
Dichiara che successivamente non sono state compiute altre opere soggette ad autorizzazioni, licenze, comunicazioni, denunce, concessioni o altri procedimenti urbanistici, che non sono stati adottati provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa urbanistica e che non sussistono i presupposti per i quali è necessaria una procedura di sanatoria urbanistica o una procedura per scheda tecnica o per nuovo certificato di conformità edilizia ed agibilità.
La parte cedente garantisce, comunque, la regolarità urbanistica e l'abitabilità-agibilità degli immobili in oggetto;
in particolare garantisce il buon esito della domanda di agibilità di cui sopra.
8.6) Conformità catastale
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52
e della legge 122/2010 la parte cedente sig.ra : Parte_1
- precisa che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano le unità immobiliari raffigurate nelle planimetrie catastali depositate in catasto in data
9/04/2010 Prot. BO0099818, che si allegano al presente verbale sotto la lettera A) per il sub 9 (appartamento) ed il sub 10 (corte esclusiva) tra loro graffati e sotto la lettera
B) per i sub 36 (autorimessa), 37 e 38 (corti) tra loro graffati;
- dichiara, e il cessionario sig. ne prende atto, che i dati catastali e le Parte_2
planimetrie sono conformi allo stato di fatto e, in particolare, che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendita catastale, e dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa;
- dichiara che esiste la conformità tra gli intestatari catastali e le risultanze dei registri immobiliari.
8.7) Attestato di prestazione energetica
5 Ai sensi e per gli effetti del D.L. 4 giugno 2013 n. 63 convertito con legge 3 agosto
2013 n. 90 la parte cedente dà atto che l'appartamento è dotato Parte_1
dell'Attestato di Prestazione Energetica Protocollo n. 10349-653982-2025 rilasciato in data il 23.01.2025 dal geom. quale tecnico abilitato, che si allega in CP_3
originale sub C).
La Parte cessionaria dà atto di avere ricevuto le informazioni e la Parte_2
documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica dell'immobile.
8.8) Assenza di mediatore e corrispettivo
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 35, comma 22 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006 n. 248, i signori e consapevoli Parte_1 Parte_2
delle conseguenze penali per le dichiarazioni false e reticenti, ai sensi degli artt. 3 e 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità dichiarano che:
- per il presente trasferimento ed a definitiva tacitazione dei rapporti di dare ed avere tra i coniugi, il sig. corrisponderà alla sig.ra la somma di Parte_2 Parte_1
euro 37.500,00= (trentasettemilacinquecento/00), corrisposta come segue:
-quanto ad euro 20.000,00= (ventimila/00) a titolo di acconto mediante bonifico bancario BPER Banca già effettuato in data 24.12.2024 (Rif. operazione: 24359-
8020720; Rif. Ordine:243598080004398), per il quale è stata rilasciata quietanza con la firma del ricorso per separazione consensuale;
-quanto ad euro 17.500,00= (diciassettemilacinquecento/00) a saldo mediante bonifico bancario BPER Banca già effettuato in data 02.04.2025 (Rif. Operazione 25092-
9946270; Rif. Ordine 250926063946263) per il quale la sig.ra rilascia Pt_1
quietanza con la sottoscrizione del presente verbale;
b) che per il presente trasferimento non si sono avvalsi di alcun mediatore.
8.9) Ipoteca legale
La Parte cedente sig.ra rinuncia all'ipoteca legale. Parte_1
8.10) Effetti
6 Gli effetti attivi e passivi del presente atto, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla data della pubblicazione della sentenza emessa all'esito del processo di separazione personale consensuale avanti il Tribunale di Bologna.
8.11) Dichiarazioni fiscali
I signori ed intendono avvalersi dell'esenzione dal Parte_1 Parte_2
pagamento di imposte, tasse e tributi, rientrando il presente trasferimento in un procedimento di separazione ex art. 19 della legge 8 marzo 1987 n. 74, così come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 depositata il 10 maggio 1999,
e confermato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa
n. 2/E in data 21 febbraio 2014.
8.12) I coniugi, di comune accordo, rinunciano alla presentazione della Relazione
Tecnica Integrata relativa all'immobile in oggetto, esonerando inoltre da qualunque responsabilità il presente Ufficio, i difensori e gli ausiliari in caso di errate o inesatte dichiarazioni rilasciate, allegano al presente verbale sotto la lettera D) la perizia immobiliare che descrive l'immobile, redatta in data 27 settembre 2024 dal perito
. Persona_4
8.13) I coniugi dichiarano, per quanto occorrere possa, che il valore della porzione di immobile oggetto di trasferimento è pari ad euro 37.500,00”; osservato che l'ausiliario nominato ex art. 68 c.p.c. con il provvedimento del 13 gennaio 2025 ha verificato la corrispondenza formale fra quanto riportato nelle clausole relative al trasferimento immobiliare e i documenti depositati ed ha espresso parere favorevole in ordine alla “fattibilità” del trasferimento immobiliare concordato dai ricorrenti, in conformità al Protocollo sottoscritto l'8 luglio 2022 dal Presidente
Vicario del Tribunale di Bologna, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Bologna e dal Dirigente dello stesso Tribunale (v. la relazione datata 14 aprile 2025); ritenuto infine che la natura del procedimento, promosso su ricorso congiunto dei coniugi, e l'accordo raggiunto dai ricorrenti anche in ordine alla regolamentazione delle spese processuali esimano il Collegio dal pronunciarsi al riguardo,
7
P. Q. M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, così provvede:
A) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il 7 Parte_1
febbraio 1991 e nato a [...] il [...], i quali hanno Parte_2
contratto matrimonio a RI (Bologna) il 21 maggio 2016, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di RI al n. 9, parte I, ufficio 1, anno 2016;
B) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di RI di procedere all'annotazione della sentenza;
C) omologa gli accordi fra i ricorrenti e per l'effetto dà atto che la separazione è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivono già separati, essendo rimasto il sig. a vivere presso la Parte_2
casa familiare sita in RI (BO) via Albareda della Mura n. 3/E, mentre la sig.ra si è recentemente trasferita a vivere in un appartamento condotto in Parte_1
locazione sito a San Lazzaro di Savena, località la Ponticella, Via dei Gelsi n. 28, ove
è in procinto di prendere la residenza;
2) le figlie e vengono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2
collocazione prevalente presso il padre nella casa familiare in cui manterranno la residenza. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente quanto alle decisioni di ordinaria amministrazione, mentre assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per le figlie relative all'istruzione, educazione ed alla salute, tenendo sempre conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie medesime;
3) i tempi di permanenza delle figlie con ciascun genitore saranno il più possibile paritari ritenendo prioritario per la loro serena crescita che esse continuino a godere di una frequentazione significativa con ciascuno di loro cui sono profondamente legate, secondo il seguente calendario, salvo diversi accordi da prendersi, sia in funzione degli impegni scolastici, extra-scolastici e delle esigenze delle figlie, sia in relazione agli impegni ed esigenze lavorative dei genitori: settimana tipo uno
8 papà: il lunedì pomeriggio dall'uscita di scuola;
il martedì mattina con l'accompagnamento a scuola. mamma: il martedì pomeriggio dall'uscita di scuola;
il mercoledì; il giovedì, il venerdì mattina con l'accompagnamento a scuola. papà: il venerdì pomeriggio dall'uscita di scuola;
il sabato;
la domenica;
il lunedì mattina con l'accompagnamento a scuola. settimana tipo due mamma: il lunedì pomeriggio dall'uscita di scuola;
il martedì; il mercoledì mattina con l'accompagnamento a scuola. papà: il mercoledì pomeriggio dall'uscita di scuola;
il giovedì; il venerdì mattina con l'accompagnamento a scuola. mamma: il venerdì pomeriggio dall'uscita di scuola;
il sabato;
la domenica;
il lunedì mattina con l'accompagnamento a scuola.
Così alternando, di settimana in settimana, su base mensile. Tale calendario verrà mantenuto anche durante il periodo estivo di chiusura delle scuole, fatto salvo per le ferie che ciascuno dei genitori trascorrerà con le figlie.
In entrambe le ipotesi settimanali ciascuno dei genitori potrà avvalersi nella gestione delle figlie, come già avviene, del supporto della propria rete familiare di riferimento, in particolare dei nonni materni e paterni.
Nel caso di assenze o impegni lavorativi di un genitore, le figlie staranno con l'altro genitore, salvo impedimenti anche di quest'ultimo, nel qual caso i genitori concordano, sin da ora, di rivolgersi ai nonni materni e paterni per il tempo necessario. Salvo diverso accordo, le figlie trascorreranno i compleanni dei genitori con i festeggiati, mentre i compleanni delle bambine verranno trascorsi con entrambi i genitori.
Vacanze natalizie e Capodanno: le figlie trascorreranno con ciascuno dei genitori la metà delle vacanze scolastiche natalizie alternando, di anno in anno, il giorno di Natale
e il giorno di Capodanno. Il primo giorno di Natale, a partire dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale, è stato trascorso dalle minori assieme al padre.
9 Vacanze Pasquali: le figlie trascorreranno con ciascuno dei genitori la metà delle vacanze scolastiche pasquali alternando, di anno in anno, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. Il primo giorno di Pasqua, a partire dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale, è stato trascorso dalle minori assieme alla madre.
Ponti e altre festività: le altre festività e i cosiddetti ponti riconosciuti dal calendario scolastico verranno alternati, di anno in anno, con ciascun genitore.
Vacanze estive: nel periodo estivo, coincidente con la sospensione dell'attività scolastica, le figlie trascorreranno con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive. I genitori, sulla base di accordi da assumersi di volta in volta, consentiranno alle figlie, durante il periodo estivo, di trascorrere periodi di vacanza insieme ai nonni materni/paterni. I genitori si comunicheranno vicendevolmente i periodi di permanenza estiva con le figlie entro il 31 maggio di ogni anno. In ogni caso,
i genitori dovranno reciprocamente comunicarsi la località e l'indirizzo del luogo in cui trascorreranno le vacanze con le figlie e dovranno garantire che queste ultime mantengano un contatto telefonico con l'altro genitore.
4) In considerazione delle differenti condizioni economiche dei due genitori e della circostanza che il padre continua a vivere nella casa familiare, mentre la madre si è recentemente trasferita altrove prendendo in locazione un appartamento e sostenendo le spese del relativo canone, il sig. in concomitanza con l'uscita della sig.ra Pt_2
dalla casa familiare, corrisponderà a quest'ultima, in funzione perequativa, la Pt_1
somma complessiva di euro 500,00= (cinquecento/00) per 12 mensilità annuali a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle figlie minori per il periodo in cui le stesse staranno con la madre, da intendersi euro 250,00= (duecentocinquanta/00) per ciascuna figlia. Il padre provvederà al mantenimento ordinario diretto delle figlie nei giorni e tempi in cui queste ultime si troveranno presso di lui e la madre farà altrettanto per la parte eccedente l'importo versato dal sig. L'importo di euro 500,00= verrà Pt_2
versato dal sig. alla sig.ra in via mensile anticipata con bonifico Pt_2 Pt_1
bancario da effettuarsi entro il giorno 1 di ogni mese sul conto corrente personale di quest'ultima e sarà annualmente rivalutato in base alle variazioni degli indici nazionali
10 Istat di aumento del costo della vita per le famiglie di operai e di impiegati, con decorrenza dall'anno successivo alla data di erogazione della prima relativa suddetta mensilità. Nel contributo ordinario al mantenimento delle figlie devono ritenersi comprese le spese di vitto, alloggio, medicinali da banco senza prescrizioni mediche, spese per l'ordinaria cura della persona, attività ricreative abituali.
5) le spese straordinarie per le figlie minori verranno suddivise fra i genitori nella misura del 50% a carico di ciascuno di essi secondo le seguenti specifiche e modalità:
a)spese mediche da documentare che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal pediatra;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
tickets sanitari;
occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti da specialisti;
farmaci prescritti dal medico curante/pediatra anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
b)Spese mediche da documentare che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private, cure termali, fisioterapiche, trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ovvero previsti ma effettuati privatamente, farmaci omeopatici.
c)Spese scolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo: mensa scolastica, tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici, libri di testo, materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES/DSA), assicurazione scolastica, fondo cassa richiesto dalla scuola, gite scolastiche senza pernottamento, spese per i mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) corsi di recupero e lezioni private.
d)Spese scolastiche da documentare che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
gite scolastiche con pernottamento.
11 e)Spese extra-scolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola dopo-scuola, centro ricreativo estivo (oratorio, campus organizzati da enti pubblici o da enti/associazioni territoriali).
f)Spese extra scolastiche da documentare che richiedono il preventivo accordo: corsi di lingue;
corsi di musica;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), spese per attività ludiche e ricreative
(pittura, teatro, boyscout ecc.), babysitter, viaggi studio, stage sportivi e vacanze senza i genitori, spese per la patente di guida (corso e lezioni), acquisto e manutenzione
(compreso bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto delle figlie.
g)Spese da concordare: per ciò che riguarda le spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte della richiesta scritta dell'altro ( ), dovrà Email_1
manifestare il proprio eventuale motivato dissenso per iscritto (mail-sms- whatsapp) nell'immediatezza della richiesta (entro 10 giorni massimo) in difetto il silenzio sarà inteso come consenso.
h)Spese anticipate: il genitore che ha sostenuto la spesa entro 30 giorni invierà all'altro la relativa documentazione giustificativa (anche via mail-sms-whatsapp) che dovrà essere rimborsata entro i successivi 15 giorni. La documentazione fiscale dovrà essere intestata alle figlie ai fini della corretta deducibilità della stessa e le relative detrazioni fiscali andranno a beneficio di entrambi i genitori al 50%. Ogni altro sussidio/rimborso disposto dallo Stato o da altro ente pubblico o privato per le spese sanitarie e/o scolastiche delle figlie minori andrà a beneficio di entrambi i genitori al 50%, compreso l'Assegno Unico Universale.
6) Nessun contributo economico verrà corrisposto da un coniuge a favore dell'altro, dichiarandosi entrambi, allo stato attuale, economicamente autosufficienti.
7) Le parti si prestano il reciproco consenso al rilascio/rinnovo del passaporto per sé stessi e per le figlie minori.
8)Trasferimento immobiliare tra i coniugi:
A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, anche ai sensi
12 dell'art. 1376 codice civile”, “la sig.ra cede e trasferisce la quota di Parte_1
proprietà in ragione del 15/100 (quindici centesimi) che ad essa compete, al sig.
[...]
proprietario della restante quota del 85/100 (ottantacinque centesimi), che Pt_2
accetta ed acquista ad ogni effetto di legge, divenendo così pieno ed esclusivo proprietario della seguente porzione del fabbricato sito in RI (BO), alla via
Albareda della Mura n. 3/E costituita da un appartamento, in porzione di villetta a schiera su due livelli, posto ai piani terra e primo con pertinenziale vano autorimessa al piano terra, ed aree cortilive pure di pertinenza, il tutto distinto nel Catasto Fabbricati del Comune di RI (BO) al : - foglio 108, particella 340 sub 9 e sub 10 tra loro graffati, categoria A/2, classe U, vani 5,5, R.C.E. 965,77 (appartamento e corte); - foglio 108, particella 340, sub 36 sub 37 e sub 38 tra loro graffati, categoria C/6, classe
3, consistenza mq. 21, R.C.E. 81,34 (autorimessa e corti). In confine con beni beni e beni comuni, salvo altri”. “La quota di Controparte_1 Controparte_2
immobile in oggetto viene trasferita dalla sig.ra con riferimento ai beni Parte_1
descritti, presi a corpo non a misura, nello stato di diritto e di fatto in cui attualmente si trovano con ogni inerente diritto, uso, azione, ragione, pertinenza, servitù se e come abbiano ragione legale di esistere, e segnatamente con i diritti, comunioni, obblighi, servitù derivanti dallo stato di condominio in cui si trovano e con tutti i diritti anche derivanti da convenzioni così come stipulate e richiamate nel rogito di provenienza, e con i diritti e gli obblighi richiamati o costituiti e disciplinati nel citato atto di provenienza ed, in particolare, la comproprietà dei seguenti beni distinti con il foglio
108 particelle: -340 sub. 44 B.C.N.C. (corsello, percorso pedonale) comune ai sub. da
1 a 43; -340 sub. 45 B.C.N.C. (verde) comune ai sub da 1 a 43; -340 sub. 46 B.C.N.C.
(vani tecnici) comune ai sub. da 1 a 43; -340 sub. 47 B.C.N.C. (posti auto) comune ai sub. da 1 a 43; -340 sub. 50 B.C.N.C. (passaggio pedonale) comune ai sub. 7, 9, 11 e
13. Inoltre, viene ceduta al Sig. completa dei mobili ed arredi ivi presenti, Parte_2
salvo eventuali effetti ed oggetti personali che quest'ultima preleverà, previo accordo con il marito”. “I signori e “dichiarano che” “per il Parte_1 Parte_2
presente trasferimento ed a definitiva tacitazione dei rapporti di dare ed avere tra i
13 coniugi, il sig. corrisponderà alla sig.ra la somma di euro Parte_2 Parte_1
37.500,00= (trentasettemilacinquecento/00), corrisposta come segue: -quanto ad euro
20.000,00= (ventimila/00) a titolo di acconto mediante bonifico bancario BPER Banca già effettuato in data 24.12.2024 (Rif. operazione: 24359-8020720; Rif.
Ordine:243598080004398), per il quale è stata rilasciata quietanza con la firma del ricorso per separazione consensuale;
-quanto ad euro 17.500,00=
(diciassettemilacinquecento/00) a saldo mediante bonifico bancario BPER Banca già effettuato in data 02.04.2025 (Rif. Operazione 25092-9946270; Rif. Ordine
250926063946263) per il quale la sig.ra rilascia quietanza con la Pt_1
sottoscrizione” del verbale dell'udienza del 29 aprile 2025. “La Parte cedente sig.ra rinuncia all'ipoteca legale”. “Gli effetti attivi e passivi del presente atto, Parte_1
per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla data della pubblicazione della sentenza emessa all'esito del processo di separazione personale consensuale avanti il Tribunale di Bologna”. “I coniugi dichiarano, per quanto occorrere possa, che il valore della porzione di immobile oggetto di trasferimento è pari ad euro 37.500,00”.
Il tutto come concordato dai ricorrenti, previsto nel verbale dell'udienza del 29 aprile
2025 dagli stessi sottoscritto dinanzi al cancelliere e sopra testualmente riportato.
“9) I coniugi a definizione degli ulteriori rapporti economico/patrimoniali tra di loro, concordano che: -l'autovettura di proprietà della sig.ra tg Parte_3
FW899VG venga assegnata in proprietà al Sig. -l'autovettura di proprietà Parte_2
del sig. tg. FH480NK venga assegnata in proprietà alla sig.ra Controparte_4
; Le parti si impegnano a formalizzare la trascrizione dei trasferimenti Parte_1
di proprietà di cui sopra presso il PRA competente entro e non oltre il termine di 3 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione. Le parti dichiarano che le predette assegnazioni vengono effettuate in adempimento dei patti intercorsi tra i coniugi in sede di separazione ed a definizione dei rapporti personali e patrimoniali in essere fra di loro, pertanto beneficeranno dell'esenzione totale da ogni imposta e tassa, compresa l'imposta provinciale di trascrizione e dell'imposta di bollo, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74 così come chiarito dalle
14 sentenze della Corte Costituzionale nn.154/1999 e 202/2003 nonché dalle circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 27/E del 21.06.2012, n.18/E del 29.05.2013, n.2/E del 21 febbraio 2014 oltre alla risoluzione n.65/E del 16.07.2015.
10) Le spese legali si intendono compensate tra le parti. Per quanto riguarda il compenso dell'Ausiliario incaricato del controllo di conformità della clausola di trasferimento e della trascrizione del trasferimento immobiliare ai sensi del protocollo persone e famiglia in data 8 luglio 2022, le spese sono a carico di entrambi i coniugi in pari misura.
11) I coniugi si danno atto di aver così regolato con il presente atto ogni e qualsiasi rapporto patrimoniale precorso e pendente, e di null'altro avere a pretendere reciprocamente”;
D) ordina al Conservatore dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il giorno
29 aprile 2025.
Il Presidente est.
Dott. Stefano Giusberti
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