Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Riunite, sentenza 09/02/2026, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sezione Riunite |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sentenza n. 2/2026/DELC
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE
in speciale composizione composta dai signori magistrati:
AN LA Presidente Francesco ALBO Consigliere Filippo IZZO Consigliere LA Annamaria CHESTA Consigliere Daniela ALBERGHINI Consigliere LA RI Primo Referendario relatore Domenico CERQUA Primo Referendario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi ex art. 11, co. 6, lett. e), c.g.c. iscritti: al n. 870/SR/DELC del registro di segreteria proposto nell’interesse della società Azienda Comprensoriale Acquedottistica S.p.A. - A.C.A. S.p.A. in house providing con sede in Pescara, alla via Maestri del lavoro d’Italia n. 81
(p. IVA 01318460688) in persona dal Direttore Generale pro tempore Dott. Marco Santedicola, a ciò autorizzato ai sensi dell’art. 20 dello Statuto, nonché ai sensi della delibera del CdA n. 14 del 14.11.2022, rappresentata e difesa, come da mandato in calce al ricorso, dall’avv. Sergio Della RO (C.F. [...]) del Foro di Pescara, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma alla Via Giulio Caccini n. 1 (studio legale Prof. avv. Alfonso Celotto);
al n. 871/SR/DELC del registro di segreteria proposto nell’interesse del sig. OM NA DI TE, nato a [...] il 18.4.1958 e residente in [...], quale componente del CdA di A.C.A. S.p.A. in house providing rappresentato e difeso dall'avv. Emidio Antonucci, del Foro di Pescara
(C.F. [...]– PEC avvemidioantonucci@cnfpec.it) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Popoli Terme (PE),
Via Cavour, n. 7, giusta procura allegata al ricorso; al n. 872/SR/DELC del registro di segreteria proposto nell’interesse del sig. IE CANZANO, nato a [...], il [...], (C.F. [...]),
residente in [...], in proprio nonché quale componente p.t. del Consiglio di Amministrazione di A.C.A. S.p.A.
in house providing, rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall’avv. Ernesto Torino-Rodriguez (C.F. [...],
PEC avvernestotorinorodriguez@puntopec.it) e dall’avv. Mirco D’IC (C.F. [...]) ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale dell’avv. Mirco D’IC
(PEC avvmircodalicandro@pec.giuffre.it); al n. 873/SR/DELC del registro di segreteria proposto nell’interesse della sig.ra NA EL, nata a [...] l’[...]
(C.F. [...]), residente in [...]’Angelo (PE) al
Viale Colle Delle More, n. 107, rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Tittaferrante del Foro di Chieti – C.F. [...]– PEC avvgiancarlotittaferrante@pec.ordineavvocatichieti.it, fax 08543000350 con studio in Pescara, alla Via Cetteo Ciglia n. 8, giusta procura allegata al ricorso ed elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell’avv. Ida Di Domenica (C.F. [...]), in Via Susa, 1, 00183 Roma, per l’annullamento della deliberazione n. 159/2025/VSG della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, emessa nella camera di consiglio del 15 settembre 2025, comunicata ai ricorrenti a mezzo PEC in data 17 settembre 2025;
VISTI i decreti del Presidente della Corte dei conti che hanno determinato la composizione del Collegio, la fissazione d’udienza e la nomina del relatore;
VISTI i ricorsi e i relativi allegati;
VISTE le memorie depositate dalle parti;
VISTI tutti gli atti della causa;
UDITI nell’udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025, con l’assistenza del segretario d’udienza dott.ssa Sabrina Silvestri, il giudice relatore, Primo referendario LA Cirillo, l’avv. Sergio Della RO per il giudizio n. 870/SR/DELC e, per delega orale dell’avv. Antonucci, anche per il giudizio n. 871/SR/DELC, l’avv. Giancarlo Tittaferrante per il giudizio n. 873/SR/DELC e il Pubblico ministero, nella persona del vice Procuratore generale
LF CH e specificato nel verbale.
Ritenuto preliminarmente disporsi la riunione dei giudizi, ai sensi dell’art. 184 c.g.c., applicabile in virtù del richiamo previsto dall’art. 129 c.g.c., sussistendo ragioni di connessione oggettiva, per aver tutti i ricorrenti impugnato la medesima deliberazione della Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo e per analoghi motivi di ricorso.
Ritenuto altresì di prendere atto dell’intervenuta rinunzia al ricorso, accettata nel corso dell’udienza dalla Procura generale ai sensi dell’art. 110, commi 3 e 5, c.g.c., relativamente al giudizio iscritto al n. 872/SR/DELC.
Svolgimento del giudizio 1. Con i ricorsi in epigrafe, i ricorrenti hanno impugnato la deliberazione n. 159/2025/VSG della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, emessa nella camera di consiglio del 15 settembre 2025, comunicata ai medesimi ricorrenti a mezzo PEC in data 17 settembre 2025. Con la predetta deliberazione la Sezione regionale ha accertato il superamento del limite di cui all’art. 4, co. 4, d.l. 6 luglio 2012 n. 95 convertito in l. 7 agosto 2012 n. 135, considerando il “tetto” di € 70.972, pari all’80% dell’importo di
€ 88.715, corrispondente agli emolumenti pagati nel 2013 ai membri del CdA; consequenzialmente ha invitato la ricorrente A.C.A. S.p.A.
in house providing ad attivarsi per il recupero delle erogazioni in eccedenza anche per gli esercizi precedenti quello di cui all’accertamento.
2. Giova, preliminarmente, ripercorrere i principali snodi fattuali e normativi che hanno portato alla formulazione dei motivi di ricorso oggi all’esame del Collegio.
2.1. La società A.C.A. S.p.A. in house providing con l’atto introduttivo iscritto al n. 870/SR/DELC del registro di segreteria tempestivamente e debitamente notificato e depositato nelle forme di legge, ha impugnato la deliberazione n. 159/2025/VSG della Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo affidando il gravame ad un unico motivo: l’applicazione non conforme ai principi di ragionevolezza e buon andamento della P.A., dell’art. 4, co. 4, d.l. 6 luglio 2012, n. 95 – che prevede la limitazione dei compensi per gli organi amministrativi delle partecipate al tetto dell’80% “del costo complessivamente sostenuto nell’anno 2013” – non avendo la Sezione territoriale tenuto conto delle particolari condizioni e fatti verificatisi in quell’anno e omettendo di considerare, per l’individuazione del parametro, voci di costo rilevanti. In particolare, ad avviso della ricorrente, la Sezione di controllo, nel rilevare che la società avrebbe applicato erroneamente il limite normativo all’importo previsto nel bilancio di previsione 2013 anziché all’ammontare complessivo delle somme concretamente erogate agli amministratori, come risultanti dal bilancio consuntivo dello stesso anno, non avrebbe tenuto conto: i) della mancata erogazione di compensi in quell’anno per particolari condizioni soggettive di singoli amministratori (alcuni di essi ricoprivano contestualmente la carica di amministratori di enti locali soci); ii) del compenso corrisposto al procuratore; iii) di pagamenti di competenza 2013 per l’amministratore unico, eseguiti in esercizi successivi, e i costi figurativi per il c.d.a. nel periodo dal 1 al 21 novembre 2025, mai pagati;
iv) di premi di risultato dovuti e pagati nel 2013. A tal riguardo, in particolare, la ricorrente ha sottolineato che quand’anche il Collegio non avesse condiviso l’applicazione del principio di competenza, ricomprendendo nel limite anche altre voci di compenso spettanti per il 2013 ma erogate solo negli anni successivi, andrebbe considerato che nel 2013 la società A.C.A. S.p.A. ha effettivamente erogato € 88.715,06 a titolo di emolumenti ordinari agli amministratori ed € 79.717,04 a titolo di indennità di risultato per complessivi € 168.432,10. Sarebbe pertanto, ad avviso della ricorrente, tale importo a costituire la base su cui calcolare l’80% dovuto, vale a dire € 134.745,68, somma che in concreto risulta essere finanche superiore a quella del previsionale 2013 di € 109.617,32 assunta a parametro dalla società.
Quanto poi al rilievo del mancato computo nel tetto del trattamento economico del procuratore, la ricorrente ha richiamato a sostegno il precedente di queste Sezioni riunite n. 6/2025/DELC rilevando che, benché diversamente da quel caso, nella fattispecie all’odierno esame sia mancata la coincidenza dei due incarichi in capo alla stessa persona fisica, tuttavia rileverebbe anche qui «l’osmosi interna alla funzione e il costo totale della funzione stessa» (cfr. SS.RR. n. 6/2025) e “non il numero delle persone che la svolgono, che possono essere una o più – come nel caso pacifico di a.u. alternativo al c.d.a. collegiale”. Conclusivamente, la società ricorrente chiede a queste Sezioni riunite di “annullare la deliberazione qui impugnata, n. 159/2025/VSG della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, in subordine, [di] annullare parzialmente la delibera impugnata, e/o accertare nel merito la minor misura, rispetto a quanto ivi determinato, delle somme corrisposte in eccesso dalla ricorrente ai propri amministratori, con ogni conseguenziale pronunzia. Comunque, con vittoria di spese”.
2.2. Il sig. OM NA DI TE con ricorso iscritto al n.
871/SR/DELC del registro di segreteria quale componente del CdA di A.C.A. S.p.A. in house providing, tempestivamente e debitamente notificato e depositato nelle forme di legge, ha impugnato la deliberazione n. 159/2025/VSG della Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo affidando il gravame al medesimo unico motivo già sopra riportato con riferimento al ricorso n. 870 cui si rimanda. Invero, il ricorrente si è soffermato preliminarmente sulla propria legittimazione attiva a promuovere azione dinanzi a queste Sezioni riunite quale soggetto direttamente e immediatamente interessato dalle determinazioni contenute nella deliberazione gravata, con un interesse qualificato e differenziato alla tutela dei propri diritti patrimoniali rispetto a quello di cui è titolare la ricorrente società.
2.3. La sig.ra NA EL con ricorso iscritto al n. 873/SR/DELC del registro di segreteria quale componente del CdA di A.C.A. S.p.A. in house providing, tempestivamente e debitamente notificato e depositato nelle forme di legge, ha impugnato la deliberazione n. 159/2025/VSG della Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo affidando la richiesta di annullamento della deliberazione gravata a due motivi di ricorso essenzialmente e sinteticamente riconducibili alla violazione e falsa applicazione dell’art. 4, co. 4, d.l. 6 luglio 2012, n. 95 anche in combinato disposto con l’art. 2423 bis, co. I, n. 3, c.c. perché la Sezione regionale ha erroneamente stabilito che le peculiarità “non sono tali da poter inibire l’efficacia del limite fissato nell’art.
4, comma 4, del D.L. 95/2012” e che non sono state assunte a parametro
“del costo complessivamente sostenuto nell’anno 2013” tutte le componenti di costo di competenza dell’esercizio da includere, invece, nel tetto.
3. Con decreti del Presidente della Corte dei conti nn. 86, 87, 88 e 89 del 29 ottobre 2025 è stata fissata per il giorno 3 dicembre 2025 l’udienza per la discussione dei ricorsi in esame e con successivi decreti è stato individuato il relatore.
4. All’udienza fissata, il Presidente ha disposto la riunione dei giudizi, ai sensi dell’art. 184 c.g.c., applicabile in virtù del richiamo previsto dall’art. 129 c.g.c., sussistendo ragioni di connessione oggettiva, per aver tutti i ricorrenti impugnato la medesima deliberazione della Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo e per analoghi motivi di ricorso.
5. In data 1° dicembre 2025 era pervenuta la rinunzia al ricorso iscritto al n. 872/SR/DELC del registro di segreteria da parte del sig. IE NO, verbalmente accettata nel corso dell’udienza dalla Procura generale ai sensi dell’art. 110, commi 3 e 5, c.g.c.
6. La Procura generale si è costituita in tutti i giudizi instaurati depositando per ognuno memorie nelle quali ha preliminarmente rimarcato che la finalità della previsione del limite di cui all’art. 4, co. 4, d.l. n. 95/2012 è quella di ottenere necessari e urgenti risparmi di spesa, e che la disposizione è espressione del principio di coordinamento della finanza pubblica, in quanto ha rilevanza strategica ai fini dell’attuazione degli obiettivi di finanza pubblica a livello nazionale ed europeo.
Nel merito la Procura non ha ritenuto condivisibile né la tesi dei ricorrenti volta a riferire il tetto in esame ai valori del bilancio di previsione 2013, né la possibilità di includere nel divisato tetto i compensi del procuratore incaricato nel corso del 2013; ciò in ragione del chiaro riferimento presente nella norma in esame “ad eventuali ulteriori incarichi” pur sempre conferiti ad amministratori, circostanza non rinvenibile nel caso in esame, in cui l’incarico di procuratore è stato conferito ad un soggetto estraneo alla compagine del CdA, diversamente da quanto avvenuto nel caso deciso con la sentenza n. 6/2025/DELC richiamata in tesi dai ricorrenti.
6.1. Quanto, invece, alla prospettata inclusione nel tetto di spesa degli emolumenti corrisposti a titolo di premio di risultato, in un primo momento la Procura, pur aderendo alle ricostruzioni di parte ricorrente, rilevava un difetto di prova in ragione del quale chiedeva di disporre un supplemento istruttorio a carico della parte ricorrente e di fornire documentazione attestante l’avvenuto pagamento e la data della indennità di risultato. A tale istanza, nel corso dell’udienza, la Procura ha rinunziato ritenendo che le memorie di replica depositate e la documentazione allegata alle stesse fossero idonee a comprovare l’effettiva erogazione dei premi di risultato.
7. All’odierna udienza del 3 dicembre 2025, celebrata con l’assistenza del segretario di udienza dott.ssa Sabrina Silvestri, sono presenti l’avv. Sergio Della RO per il giudizio n. 870/SR/DELC e, per delega orale dell’avv. Antonucci, anche per il giudizio n. 871/SR/DELC, l’avv. Giancarlo Tittaferrante per il giudizio n. 873/SR/DELC e il Pubblico ministero, nella persona del vice Procuratore generale LF CH, come specificato nel verbale.
8. Terminata la relazione del magistrato relatore, ha preso la parola l’avv. Della RO, che, dopo aver ripercorso le vicende finanziarie della ricorrente, prima società in house providing ad aver aderito ad un concordato e che da sempre svolge un compito essenziale in Abruzzo, nell'ambito del servizio idrico integrato, ha contestato le conclusioni della Sezione regionale rimarcando che indipendentemente dal criterio che si deciderà di applicare, se di competenza o di cassa, gli amministratori non hanno percepito di più rispetto a quanto dovuto.
Successivamente ha preso la parola l’avv. Tittaferrante che, dopo aver ripercorso i motivi di ricorso, ha ricordato le peculiarità che hanno caratterizzato l’esercizio 2013 per la società ricorrente e ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
9. È intervenuto per la Procura, il vice Procuratore generale LF CH che, nel richiamare il contenuto delle memorie, ha sottolineato che ai fini dell’interpretazione dell’art. 4 del d.l. n. 95 del 2012 debba farsi impiego del principio di cassa, perché consentirebbe di avvalersi di un parametro maggiormente certo. Dall'applicazione del principio di cassa per la quantificazione del tetto al compenso degli amministratori, ad avviso della Procura scaturirebbe il rigetto di gran parte dei motivi di ricorso, salvo che per quelli relativi alla indennità di risultato che, come peraltro evidenziato anche dagli avvocati delle parti ricorrenti, la giurisprudenza contabile (richiamando, come è stato fatto, deliberazioni e pronunciamenti, risalenti, sia della Sezione Lombardia che della Sezione Liguria, confermati anche di recente) ha sempre riconosciuto, in maniera abbastanza uniforme, come facente parte del costo sostenuto per gli amministratori. La Procura ha ritenuto quindi rilevanti al fine della composizione del tetto 2013 anche le voci variabili del compenso degli amministratori e, a tal riguardo, pur rimettendosi alla valutazione del Collegio, ha rinunciato alla richiesta di supplemento istruttorio, ritenendo che gli elementi per decidere, alla luce delle memorie di replica ex art. 126 c.g.c. e della documentazione depositata il 21.11.2025 (si veda, in particolare, la movimentazione del conto corrente postale per la quale si ravvisa una certa consonanza di cifre), siano sufficienti.
10. Le parti, dopo aver illustrato le relative posizioni, si sono riportate alle conclusioni in atti per tutti e tre giudizi in discussione. Al termine della discussione, il Presidente ha posto la causa in decisione, con successiva lettura del dispositivo in udienza ex art. 128, co. 3, c.g.c.
Motivi della decisione 1. Con i tre ricorsi riuniti è stata impugnata la deliberazione n. 159/2025/VSG della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, emessa nella camera di consiglio del 15 settembre 2025, con la quale la Sezione regionale ha accertato il superamento del limite di cui all’art. 4, co. 4, d.l. 6 luglio 2012 n. 95 convertito in l. 7 agosto 2012 n. 135, individuando il valore di € 70.972 corrispondente all’80% dell’importo di € 88.715 indicato come costo per i compensi 2013 in favore dei membri del CdA della ricorrente, invitando la società ad attivarsi per il recupero delle erogazioni in eccedenza, anche per gli esercizi precedenti quello di cui all’accertamento.
2. Quanto alle condizioni dell’azione (art. 100 c.p.c. e 7, co. 2, c.g.c.), il Collegio, in continuità con l’orientamento di queste Sezioni riunite, da ultimo ribadito nella sentenza n. 6/2025/DELC, osserva che il TUSP ha attribuito alle Sezioni di controllo della Corte dei conti plurimi poteri di controllo sulle società partecipate da enti pubblici, attivabili, per esigenze di tenuta complessiva del sistema di finanza pubblica allargata, a seguito della comunicazione alla magistratura contabile delle più rilevanti scelte organizzative e gestionali delle società o degli enti soci. In assenza di indicazioni normative circa la natura, i parametri e l’esito di tali controlli attribuiti alla Corte, è stato ritenuto (SS.RR. spec. comp., sent. n. 16/2019/EL) che l’invio alla competente Sezione regionale di controllo (come nel caso dell’art. 11 all’esame del presente giudizio) sia propedeutico ad «un controllo di regolarità/legittimità in ordine al rispetto delle disposizioni del TUSP, non qualificabile come mero “controllo collaborativo” che attiene a valutazioni sulla gestione, ma che legittima le Sezioni regionali ad emettere pronunce di accertamento il cui parametro è costituito da norme di legge. Tale interpretazione, peraltro, trova conferma nella recente giurisprudenza delle sezioni regionali di controllo che emettono, su tutto il territorio nazionale, deliberazioni di “accertamento” del rispetto o meno delle disposizioni del TUSP da parte delle società partecipate da enti locali o “a controllo pubblico”,
essendo scaduto il 31 luglio 2017 il termine per l’adeguamento degli statuti nei casi previsti dalla legge. Orbene, una pronuncia della sezione di controllo di “accertamento” di non conformità a parametri normativi o di irregolarità, ancorché non assistita da specifica sanzione di tipo inibitorio, proprio per l’autorevolezza dell’organo da cui promana – nell’ambito dell’esclusiva funzione di garanzia dell’ordinamento nelle materie di contabilità pubblica –
non può ritenersi, ad avviso del Collegio, inidonea ad incidere sugli interessi societari coinvolti dalla deliberazione» (SS.RR. spec. comp.,
sent. n. 16/2019/EL cit.).
Ritiene il Collegio che le sopra riportate considerazioni valgono a fortiori nei casi, come quello in esame, in cui la Sezione regionale, accertato il superamento del limite di spesa per compensi degli amministratori, abbia disposto il recupero del differenziale di spesa in tesi indebitamente erogato, con possibili scenari, in caso di inerzia, di ingiusta lesione degli interessi finanziari dell’erario e dunque di responsabilità erariale.
Viene quindi in rilievo l’esigenza di concentrare in un unico giudizio i plurimi interessi di natura finanziaria che si assumono violati dalla pronuncia di accertamento, in coerenza con la Giurisprudenza costituzionale che da tempo ha affermato che quello in unico grado è un giudizio «a istanza di parte, riservato alla giurisdizione esclusiva della magistratura contabile, caratterizzato dalla presenza del procuratore generale della Corte dei conti in rappresentanza degli interessi adespoti di natura finanziaria, che costituisce l’unica sede in cui possono essere fatti valere gli interessi dell’amministrazione sottoposta al controllo e degli altri soggetti che si ritengano direttamente incisi dalla pronuncia della sezione regionale di controllo» (v. C. cost.
sent. n. 18/2019 § 3 considerato in diritto, enfasi aggiunta).
Alla luce delle considerazioni che precedono, sussistono le condizioni dell’azione.
3. Ciò posto, prima di passare all’esame dei motivi di ricorso, tenuto conto della peculiare fattispecie devoluta alla cognizione del Collegio, si richiama l’orientamento di queste Sezioni riunite secondo cui
«l’assenza di peculiari limiti nel presente giudizio “in unico grado”, nel quale il potere cognitivo della Corte è esteso a tutto il rapporto devoluto, non comporta che a queste Sezioni sia possibile svolgere attività riservate alle Sezioni di controllo, aventi ad oggetto, tra l’altro, la completezza ed adeguatezza del procedimento seguito e dell’istruttoria, oltre che alla logicità, alla ragionevolezza ed adeguatezza della delibera impugnata, prima di affrontare il merito del rapporto devoluto al giudizio (sentenza nn.
2/2013/EE.LL., n. 11/2014/EE.LL.)» (cfr. SS.RR. spec. comp.,
sent. n. 21/2016/EL).
4. Passando all’esame dei motivi di ricorso, con la delibera gravata la Sezione di controllo ha accertato lo sforamento del tetto al compenso degli amministratori della società ricorrente, affermando che il relativo calcolo deve fare necessario riferimento al costo effettivamente sostenuto nell’anno 2013, non essendo possibile utilizzare altri criteri o valori quale, ad esempio, quello previsto nel bilancio di previsione. Ai fini della determinazione del tetto di cui al sopra richiamato art. 4, co. 4, la società ricorrente aveva infatti stabilito di impiegare la previsione di spesa contenuta nel bilancio preventivo 2013, in quanto la spesa pagata in quell’esercizio non comprendeva il compenso di un membro del CdA che, rivestendo la qualità di sindaco di un Comune partecipante, rientrava nel divieto di riconoscere ulteriori compensi previsto dall’art. 1, co. 718, della l. n. 296 del 2006, né comprendeva il compenso dell’amministratore unico per i mesi di novembre e dicembre 2013, in quanto erogati successivamente, né, infine, comprendeva gli emolumenti legati alla performance aziendale e il costo del procuratore, “comunque effettivamente riconosciuto ed erogato nel corso del 2013 e che rappresenta voce significativa del costo sostenuto per gli amministratori nell’anno in esame” (cfr. ricorso n. 870/SR/DELC). Nelle sue conclusioni, la Sezione territoriale valorizzava in tal senso sia la lettera della disposizione che la ratio consistente nel contenimento della spesa pubblica.
5. Ai fini della decisione, appare preliminarmente indispensabile chiarire il significato dell’espressione “costo complessivamente sostenuto” di cui all’art. 4, co. 4, secondo periodo del d.l. n.95 del 2012 convertito in l. 7 agosto 2012 n. 135, considerato che sul punto non si è giunti ad orientamenti interpretativi consolidati.
5.1. Con l’entrata in vigore del Testo Unico delle società partecipate e, in particolare, con la previsione dell’art. 11, il legislatore ha definito un regime transitorio (comma 7) destinato ad operare sino all’adozione (ad oggi non avvenuta) da parte del Ministero dell’economia e delle finanze di un decreto attuativo (comma 6).
Il comma 7 dell’art. 11 del d.lgs n. 175 del 2016 stabilisce, infatti, che il comma 4, secondo periodo, dell’art. 4 sopra citato trovi applicazione sino all’adozione del decreto ministeriale di definizione di fasce di classificazione delle società a controllo pubblico secondo indicatori dimensionali, quantitativi e qualitativi, sulla scorta delle quali determinare il tetto del trattamento economico degli amministratori.
Il regime transitorio di cui al comma 7, contenuto in ciò che residua dell’art. 4, dopo le abrogazioni operate dal TUSP, così dispone: “A decorrere dal 1º gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l’80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell’anno 2013”.
5.2. Ad avviso del Collegio, con l’espressione “costo complessivamente sostenuto” il legislatore ha inteso riferirsi alla nozione di “costo”
propria della contabilità economica. Depone in tal senso, in primo luogo, l’interpretazione letterale della disposizione che utilizza il termine “costo” che richiama una specifica nozione giuridico –
contabile. Alle medesime conclusioni si giunge valorizzando altresì l’ambito soggettivo di applicazione della norma di contenimento in esame rappresentato dalle società pubbliche che, come è noto, seguono la contabilità civilistica di cui all’art. 2423 e ss. c.c.
Il chiaro dettato normativo esclude pertanto la possibilità di riferirne il contenuto alla nozione di “spesa” propria della contabilità finanziaria, ispirata a principi e regole autonome e non sovrapponibili a quelle della contabilità economica.
Conseguentemente, per “costo complessivamente sostenuto” occorre intendere la componente negativa di reddito che va iscritta nel conto economico del bilancio dell’esercizio di competenza
(cd. manifestazione economica) indipendentemente dalla manifestazione “numeraria” dello stesso. Infatti, come noto, in contabilità economica un costo si intende “sostenuto” a prescindere dall’intervenuto pagamento nel medesimo esercizio, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2423-bis n. 3) c.c. secondo cui “si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento”.
I costi riferibili ai compensi dovuti all’organo amministrativo rappresentano generalmente oneri sostenuti per prestazioni di servizio, ossia “derivanti dall’acquisizione di servizi nell’esercizio dell’attività ordinaria dell’impresa” (v. OIC principio n. 12). Occorre peraltro considerare i compensi nella loro composizione fissa e variabile e al lordo delle imposte e contributi previdenziali, rappresentanti anch’essi un costo per la società immediatamente correlato ai compensi stessi.
5.3. Ciò premesso, facendo applicazione nel caso in esame del principio sopra indicato, e fermo restando che non è oggetto di vaglio da parte di queste Sezioni riunite la legittimità delle voci fisse e variabili del compenso maturato nel 2013 dagli amministratori, va innanzitutto scrutinato il motivo di doglianza che pretende di inserire il compenso del procuratore nella quantificazione del tetto di spesa.
Ad avviso del Collegio, la contestazione non coglie nel segno. Infatti, con la sentenza n. 6/2025/DELC questa Sezione ha ritenuto che la funzione di direttore generale, in base alle disposizioni dello statuto, fosse «pressoché fungibile con quella di amministratore delegato»
ravvisando «un’osmosi tra le funzioni” dell’amministratore delegato e del direttore generale, cumulate nella stessa persona, che ha consentito di includere il compenso del direttore nella base di computo di cui all’art. 4, co.
4, del d.l. n. 95/2012 quale compenso degli amministratori investiti di particolari cariche» (cfr. punto “5.1” della motivazione, SS.RR.
spec. comp., sent. n. 6/2025/DELC). Nel caso in esame, invece, una lettura piana del più volte richiamato art. 4, co. 4, non consente di ricomprendere nel tetto 2013 il compenso del procuratore, non ravvisando una “osmosi” tra le funzioni svolte dall’organo amministrativo e l’incarico di procuratore conferito, peraltro, ad un soggetto estraneo al CdA.
La norma, infatti, individua uno specifico costo aggregato quale quello dei “compensi degli amministratori”, consentendo di includere anche quelli riconosciuti per particolari cariche purché attribuite agli amministratori stessi.
Il rilascio della procura comporta, inoltre, la delega di specifici segmenti dell’attività gestionale, ferme le funzioni amministrative e gestorie generali attribuite al CdA.
Depone il tal senso la stessa delibera di nomina depositata
(cfr. verbale del CdA n. 7 del 6 maggio 2009) nella quale viene espressamente precisato che il conferimento dell’incarico di procuratore non equivale a quello di amministratore delegato; come pure l’art. 19 dello statuto sociale che prevede la possibilità di nomina di procuratori da parte del consiglio di amministrazione “previ indirizzi di assemblea ordinaria e per quanto necessario all’esecuzione dell’approvato piano industriale” (cfr. comma 2), e chiarisce altresì che gli organi sociali sono esclusivamente indicati nello statuto, stabilendo comunque l’espresso “divieto di istituire organi diversi dalle norme generali in tema di società” (cfr. art. 8-bis).
Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, l’assimilazione fra compensi operata nel richiamato precedente di questa Sezione non può trovare qui applicazione e la formulata richiesta non può essere pertanto accolta.
5.4. Deve invece accogliersi la doglianza dei ricorrenti perché fondata, nella parte in cui lamentano la mancata valutazione degli ulteriori costi sostenuti dalla società.
Sul punto si rileva che nella deliberazione della Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo qui gravata non si rinviene alcun riferimento alla rilevanza, ai fini della definizione del tetto di cui all’art. 4, co. 4, innanzitutto degli importi riferiti alla parte variabile del compenso 2013 degli amministratori. Nel corredo motivazionale è altresì assente ogni riferimento al compenso dell’amministratore unico subentrato al Consiglio di amministrazione dal 22 novembre 2013 al 31 dicembre 2013 ed erogato nel successivo esercizio 2014.
Orbene, la quantificazione del valore soglia da considerare come tetto inderogabile cui parametrare i compensi degli amministratori impone di declinare il principio di competenza economica in rapporto alla specifica e del tutto peculiare fattispecie in cui la società ha sostenuto i sopra richiamati ulteriori costi, risultanti dalla documentazione allegata al ricorso, non più contestata nella sua valenza probatoria dalla Procura che, sul punto, ha rinunziato all’iniziale richiesta di supplemento istruttorio.
In particolare, dalla documentazione versata in atti è emerso che il diritto ad un compenso di natura premiale, solo ipotizzato nella delibera di incarico, sarebbe sorto nel 2013 perché conseguente esclusivamente alla produzione di utili accertati con l’approvazione del bilancio di esercizio 2012 e alla collegata ed autonoma decisione di riconoscerli; pertanto, non appare integrare una voce variabile della retribuzione dell’esercizio 2012 subordinata (solo ai fini dell’erogazione) all’accertata produzione degli utili (v. verbale Assemblea ordinaria n. 2 del 21 maggio 2010), bensì una componente del compenso maturata nel 2013 e finanche pagata in quello stesso esercizio.
Ciò posto, per tali motivi, tenuto conto delle richieste formulate dai ricorrenti, che perimetrano il contenuto della presente decisione, la deliberazione della Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo va annullata.
5.5. Sussistono valide ragioni, data l’indubbia novità e singolarità delle questioni trattate, per dichiarare la compensazione delle spese di lite tra le parti (art. 31, co. 3, c.g.c.).
P.Q.M.
La Corte dei conti, a Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione definitivamente pronunciando previa riunione dei ricorsi, dichiara l’estinzione del giudizio rubricato al n. 872, accoglie i ricorsi riuniti, nei termini di cui in motivazione, e per l’effetto annulla la Deliberazione 159/2025/VSG della Sezione regionale del controllo per l’Abruzzo.
Spese compensate.
Dispositivo letto in udienza ai sensi dell’art. 128, comma 3, del codice di giustizia contabile.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 3 dicembre 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
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f.to digitalmente f.to digitalmente La presente decisione è stata depositata in Segreteria in data 9 febbraio 2026.
IL DIRIGENTE
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f.to digitalmente