Corte dei Conti, sez. Riunite, sentenza 09/02/2026, n. 2
CCONTI
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Accolto
    Applicazione non conforme ai principi di ragionevolezza e buon andamento della P.A. dell’art. 4, co. 4, d.l. 6 luglio 2012, n. 95

    La Corte ha ritenuto che l’espressione “costo complessivamente sostenuto” si riferisce alla contabilità economica e che devono essere considerate le componenti negative di reddito iscritte nel conto economico dell’esercizio di competenza, indipendentemente dalla manifestazione numeraria. Ha accolto la doglianza relativa alla mancata valutazione di ulteriori costi sostenuti dalla società, in particolare la parte variabile del compenso 2013 e il compenso dell’amministratore unico erogato successivamente, nonché i premi di risultato maturati e pagati nel 2013.

  • Rigettato
    Inclusione del compenso del procuratore nel tetto di spesa

    La Corte ha rigettato questa doglianza, ritenendo che non vi sia una “osmosi” tra le funzioni svolte dall’organo amministrativo e l’incarico di procuratore conferito ad un soggetto estraneo al CdA, diversamente dal caso deciso nel precedente richiamato.

  • Accolto
    Legittimazione attiva a promuovere azione

    La Corte ha ritenuto sussistenti le condizioni dell'azione, confermando la legittimazione dei ricorrenti ad impugnare la deliberazione della Sezione regionale di controllo.

  • Accolto
    Applicazione non conforme ai principi di ragionevolezza e buon andamento della P.A. dell’art. 4, co. 4, d.l. 6 luglio 2012, n. 95

    La Corte ha ritenuto che l’espressione “costo complessivamente sostenuto” si riferisce alla contabilità economica e che devono essere considerate le componenti negative di reddito iscritte nel conto economico dell’esercizio di competenza, indipendentemente dalla manifestazione numeraria. Ha accolto la doglianza relativa alla mancata valutazione di ulteriori costi sostenuti dalla società, in particolare la parte variabile del compenso 2013 e il compenso dell’amministratore unico erogato successivamente, nonché i premi di risultato maturati e pagati nel 2013.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 4, co. 4, d.l. 6 luglio 2012, n. 95 anche in combinato disposto con l’art. 2423 bis, co. I, n. 3, c.c.

    La Corte ha ritenuto che l’espressione “costo complessivamente sostenuto” si riferisce alla contabilità economica e che devono essere considerate le componenti negative di reddito iscritte nel conto economico dell’esercizio di competenza, indipendentemente dalla manifestazione numeraria. Ha accolto la doglianza relativa alla mancata valutazione di ulteriori costi sostenuti dalla società, in particolare la parte variabile del compenso 2013 e il compenso dell’amministratore unico erogato successivamente, nonché i premi di risultato maturati e pagati nel 2013.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte dei Conti, sez. Riunite, sentenza 09/02/2026, n. 2
    Giurisdizione : Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sezione Riunite
    Numero : 2
    Data del deposito : 9 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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