Sentenza 16 dicembre 2022
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- 1. Pignoramento della Pensione 2026: Guida Per Difendersi Con L'AvvocatoGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 10 gennaio 2026
Introduzione Il pignoramento della pensione è una forma di esecuzione forzata con cui un creditore cerca di soddisfarsi direttamente sui ratei di pensione dovuti al debitore. In altre parole, se un pensionato non paga spontaneamente un debito, la legge consente al creditore di ottenere una trattenuta mensile sulla pensione fino a concorrenza del credito dovuto. Tuttavia, la pensione non è liberamente pignorabile per intero: il legislatore ha previsto rigorosi limiti di pignorabilità per tutelare il minimo vitale del pensionato e garantirgli mezzi adeguati di sostentamento . La pensione viene dunque definita un credito “relativamente impignorabile”, poiché solo una parte di essa può …
Leggi di più… - 2. Pignoramento Pensione 2026: I Nuovi Limiti di PignorabilitàGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 24 gennaio 2026
INTRODUZIONE Il pignoramento della pensione è un tema cruciale per migliaia di pensionati debitori in Italia. Un errore di valutazione o la mancata reazione tempestiva possono costare caro: una parte della pensione mensile può essere sottratta per soddisfare i creditori, mettendo a rischio la serenità economica di chi, magari, dispone già di un reddito limitato. Perché è importante parlarne ora? Perché negli ultimi anni sono cambiati i limiti di pignorabilità: il legislatore è intervenuto per aumentare la soglia impignorabile (il cosiddetto “minimo vitale”), tutelando maggiormente i pensionati in difficoltà . Al contempo, la giurisprudenza più recente – dalla Corte di Cassazione alla …
Leggi di più… - 3. Sequestro della pensione: per la restituzione va allegata la documentazione contabileAccesso limitatoRedazione Wolters Kluwer · https://www.altalex.com/ · 29 novembre 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/12/2022, n. 47677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47677 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2022 |
Testo completo
lette le conclusioni del PG FRANCESCA COSTANTINI che ha chiesto il rigetto del ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art.23, comma 8 D.L. n.137/20. Penale Sent. Sez. 3 Num. 47677 Anno 2022 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 23/09/2022 RITENUTO IN FATTO 1. VI CI AL ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del 01/02/2021 emessa dal Tribunale di Milano con la quale, in accoglimento parziale dell'appello proposto ai sensi dell'art. 322 cod.proc.pen., veniva disposta la restituzione in favore della ricorrente della somma di euro 1.402,95, tratta da conti correnti sottoposti a sequestro preventivo ai sensi dell'art. 12 bis d.lgs. 74/2000, intestati alla ricorrente o cointestati con il marito, QU LV, imputato nel relativo procedimento penale. 1.1. Il Tribunale di Milano aveva accolto parzialmente l'istanza di restituzione in quanto nei conti correnti sottoposti a sequestro erano confluiti i pagamenti di crediti non pignorabili ai sensi dell' art. 545 cod. proc.civ., relativi a emolumenti, ratei pensionistici e trattamento di fine rapporto disposti in favore della ricorrente. Aveva tuttavia applicato la norma civilistica di cui all'art. 545 cod. proc. civ. solo con riferimento agli emolumenti o al trattamento di fine rapporto accreditati anteriormente alla data del sequestro preventivo, con esclusione di quelli corrisposti contestualmente o successivamente al sequestro, ritenendo che l'istanza non recasse una specifica richiesta di restituzione anche rispetto a tali somme, che non fosse corredata da documentazione, e non essendo possibile disporre perizia contabile. 2. Con unico motivo di ricorso la ricorrente lamenta violazione dell'art. 545 cod. proc. civ., in quanto erroneamente il giudice a quo ha ritenuto di fare parziale applicazione della norma civilistica, delimitandone l'ambito applicativo ai soli crediti corrisposti antecedentemente alla data del sequestro, ed escludendo i crediti lavorativi e pensionistici maturati contestualmente o successivamente al sequestro. Lamenta in sostanza violazione del comma 8 dell'art. 545 cod. proc. civ., che espressamente regola i limiti di pignorabilità (da applicare anche in caso di sequestro preventivo alla luce della giurisprudenza di legttimità) delle somme accreditate contestualmente e successivamente alla data del pignoramento o del sequestro, facendo richiamo al terzo, quarto, quinto e settimo comma. A supporto, la ricorrente rappresenta di aver fatto una istanza di restituzione e di aver prodotto contestualmente all'istanza l'estratto conto relativo a tutta l'annualità del 2016 (documento 26 allegato all'istanza di restituzione oggetto di appello ex art. 322 bis co. proc. pen.). Pertanto è erronea la motivazione del giudice laddove riferisce che "nessuna indicazione nell'istanza e nessun riferimento documentale " concerne gli accrediti avvenuti alla data del pignoramento o successivamente. Anche l'affermazione per cui la richiesta è generica e necessiterebbe una perizia contabile risulta sconfessata dalla documentazione agli atti che consente facilmente e senza nessuna difficoltà di ricostruire la provenienza e la causale degli accrediti avvenuti contestualmente e successivamente al sequestro. 3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1 1. Il ricorso è fondato. La recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 38068 del 07/09/2021, successiva all'ordinanza impugnata, ha previsto che i limiti di pignorabilità delle somme spettanti a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a titolo di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengano luogo di pensione o di assegno di quiescenza, previsti dall'art. 545 cod. proc. civ., si applicano anche alla confisca per equivalente ed al sequestro ad essa finalizzato (Sez. U, n. 26252 del 24/02/2022, Rv. 283245). Va precisato che, nell'affermare il principio, il Supremo consesso, richiamando la precedente elaborazione giurisprudenziale sul punto, ha, altresì, ribadito che necessario presupposto dell'applicabilità della norma processualcivilistica anche nel campo cautelare penale, è che risulti attestata la causale dei versamenti e che gli importi da sequestrare siano imputabili con certezza a detti titoli (Sez. 6, n. 13422 del 13/3/2019, Feriozzi e Sez. 6, n. 8822 del 08/01/2020, Iannuzzo, Rv. 278560). Tale aspetto inevitabilmente si riflette sul piano degli oneri di allegazione incombenti sul soggetto interessato, sicché la mancata emersione della natura qualificata dei crediti oggetto del sequestro implica la inoperatività delle norma. Pertanto, si è statuito il seguente principio: "in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, non possono essere vincolati emolumenti retributivi o pensionistici che siano stati accreditati su conto bancario o postale, se non per gli importi eccedenti il triplo della pensione sociale, quale limite generale stabilito in materia di pignorabilità dall'art. 545 cod. proc. civ. senza che possa ostarvi la confusione di tali somme con il restante patrimonio mobiliare del soggetto, quando sia attestata la causale dei versamenti". Si osserva inoltre che la normativa in oggetto differenzia la rilevanza del momento in cui è avvenuto l' accreditamento delle somme solo su un piano di mera gradazione della pignorabilità. Infatti, l'art. 545 comma 8 cod.proc.civ., ha superato anche con riferimento a tali specifici crediti qualificati, il principio di "confusione" conseguente all'accredito in conto corrente bancario o postale delle somme corrisposte dal datore di lavoro o dall'istituto previdenziale, ed ha previsto un regime di parziale impignorabilità, differenziato proprio in base al momento dell'accredito: se anteriore al pignoramento, dette somme possono essere pignorate solo per l'importo eccedente il triplo della pensione sociale;
se, invece, l'accredito avvenga alla data del pignoramento o in data successiva, dette somme possono essere pignorate entro i limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge. Ne consegue, dunque, che è la stessa disciplina normativa a considerare non dirimente, ai fini dell'applicabilità dei limiti di pignorabilità, il momento dell'accredito delle somme, idoneo invece solo a differenziare l'entità delle predette limitazioni. Tanto premesso, nel caso in disamina si osserva che il Tribunale di Milano a pagina 11 dell'ordinanza impugnata ha respinto l'istanza relativamente agli accrediti avvenuti alla data 2 del pignoramento o successivamente, ritenendo che l'istanza fosse generica e priva di supporti documentati. Tuttavia, il ricorrente, nei motivi di appello, e precisamente nel motivo n.2 proposto in sede di appello cautelare, ha fatto espressamente istanza di applicazione dell'art. 545 cod.proc.civ. relativamente a somme percepite a titolo di emolumenti e ratei pensionistici allegando la documentazione contabile, così adempiendo agli oneri di allegazione indicati dalla giurisprudenza. Tale documentazione, peraltro, è stata vagliata ed analizzata dal giudice a quo che, infatti, ha disposto la restituzione dei ratei ed emolumenti fino all'ammontare di euro 1.495,00, evidentemente potendo desumere agevolmente dalla documentazione prodotta la causale dei versamenti e quindi la natura qualificata dei crediti, tanto da conteggiare gli importi da restituire. Né l'istanza non può ritenersi generica, in quanto invoca l'applicazione della norma, come dedotto nel secondo motivo di appello, ove diffusamente si richiama l'applicazione della norma processualcivilistica senza alcuna differenziazione tra accrediti anteriori alla data del sequestro e accrediti contestuali o successivi alla data del sequestro. Non si può ritenere neppure condivisibile l'assunto secondo cui l'applicazione della norma imponga una richiesta dettagliata e con specifica indicazione del momento in cui è avvenuto l'accreditamento delle somme. Pertanto, deve ritenersi che la motivazione del provvedimento impugnato sia carente o apparente, perché nega che vi sia stata produzione documentale e afferma la genericità dell'istanza, nonostante nell'atto di appello in sede cautelare la questione fosse stata espressamente devoluta al giudice al tribunale cautelare, con apposito motivo, che non può certo tacciarsi di genericità. L'atto di gravame era, pertanto, del tutto idoneo a radicare in capo al Tribunale milanese il dovere di pronunciarsi sulla questione relativa alla completa applicazione della norma processualcivilistica di cui all'art. 545 cod.proc.civ. anche con riferimento agli accrediti contestuali o successivi alla data del sequestro, senza alcuna limitazione, nella misura indicata dai commi terzo, quarto, quinto e settimo. Di tale completa applicazione il giudice a quo avrebbe dovuto farsi carico, pronunciandosi nel merito. Infine si osserva che, in pendenza del ricorso, la disciplina dell'art. 545 cod.proc.civ. è stata modificata dal decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 185 del 9 agosto 2022), coordinato con la legge di conversione 21 settembre 2022, n. 142, recante: «Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali», il quale all'art. 21 bis ha modificato il settimo comma della norma, inserendo una soglia minima di impignorabilità. Pertanto, anche in ragione di tale ius superveniens, concernente una norma che stabilisce un principio generale con effetto più favorevole, si impone un giudizio rescindente con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Milano.
PQM
3 Il Consigliere estensore Il Pre ente Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Milano competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen. Così deciso all'udienza del 23/09/2022