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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/03/2025, n. 2865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2865 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Anna Pagotto, nella causa n. 6944/2022 R.G.A.C., all'udienza di data
19.2.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., con contestuale motivazione, emette la seguente
SENTENZA
tra ricorrente Parte_1
Avv. Novella Cannas
e resistente CP_1
Funz. Controparte_2
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, l'istante chiede il pagamento dei ratei relativi all'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980, riconosciuta con decreto di omologa notificato al convenuto in data 10 marzo 2024, previa comunicazione allo stesso istituto della documentazione necessaria alla liquidazione in data 8 marzo 2024.
Costituitasi, parte convenuta rappresenta di avere corrisposto il dovuto, con comunicazione all'istante, in data 16.9.2024, dell'avvio della liquidazione della prestazione e accreditamento della prima rata di accompagnamento è in data 4.11.2024. Chiede pertanto la declaratoria della cessata materia del contendere, con compensazione delle spese processualiin relazione alla liquidazione comprensiva degli arretrati.
Per l'udienza di data 19.2.2025 parte ricorrente nelle note di trattazione scritta ha confermato di avere ricevuto il pagamento , come richiamato dal convenuto.
Questo Giudice non può che confermare la univoca richiesta delle parti di declaratoria della cessazione della materia del contendere, rimanendo controversia solo sulle spese processuali.
Al riguardo queste, in base al principio della c.d. soccombenza virtuale vanno poste a carico di parte convenuta la quale ha provveduto solamente in data 4 novembre 2024, a liquidare il dovuto , dopo la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione della prima udienza per un diritto riconosciuto sin dall'1.03.2023.
PQM
Dichiara la cessazione fra le parti della materia del contendere e condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali che liquida in € 854,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%, , da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Roma, 10.3.2025 il Giudice