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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 16/09/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 16/09/2025 alle ore 10,10 nei locali del Tribunale della Spezia, Palazzo di Giustizia, aula udienze di lavoro, davanti al giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro e della previdenza sociale Marco Viani, nella causa di previdenza iscritta al n. 1229/2024 promossa da
.f. (avv.ti Alberto e Isabella Benifei) Parte_1 C.F._1 contro
Controparte_1
c.f. (avv. Paola Brugnoli) P.IVA_1
Sono presenti: l'avv. Isabella Benifei che insiste per l'accoglimento del ricorso;
l'avv. Brugnoli che ribadisce le contestazioni alla CTU e insiste come in atti.
All'esito della camera di consiglio, allontanatesi le parti, il giudice pronuncia sentenza, dando lettura ad aula vuota della motivazione e del dispositivo che seguono.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1. Con ricorso depositato il 9.10.2024 dopo aver presentato Parte_1 senza esito domanda amministrativa il 27.6.2023, affermandosi affetto da ernie discali lombari di origine professionale ha chiesto l'indennizzo del danno biologico.
L' resiste, contestando il rischio. CP_1
2. Il consulente ha motivatamente riferito: “L'attività svolta dal lavoratore come sopra descritta in modo dettagliato dallo stesso prevede la movimentazione manuale dei carichi in più attività del turno lavorativo. In particolare evidenzio che il lavoratore era sottoposto a sorveglianza sanitaria secondo il DL 81\08, come da certificato di Idoneità agli atti del 09.06.2022, anche per i rischi
Movimentazione Manuale dei Carichi e Sovraccarico Biomeccanico Dorso
Lombare oltre che Lavoro Notturno, Rischio verso terzi… Amianto, ecc. Pertanto anche il medico competente aziendale ha ritenuto fossero presenti i rischi che
1 l ritiene insufficienti o non presi in considerazione (Movimentazione manuale CP_1 dei carichi, Sovraccarico Biomeccanico Dorso Lombare). Alla luce di quanto sopra, ritengo di poter affermare che il lavoratore sia stato esposto al rischio lavorativo (Movimentazione manuale dei carichi) non trascurabile per circa 40 anni e che tale rischio abbiano contribuito a determinare, in modo valido ed efficiente, la patologia 'Ernie discali del rachide lombare L4-L5 e L5-S1'.
Attualmente il danno biologico può essere quantificato nella misura del 9%”.
3. In sede di chiarimenti il consulente ha già adeguatamente risposto alle contestazioni dell' , argomentando l'irrilevanza dei DVR (“Il DVR del 2021 CP_1 elenca i rischi presenti nella mansione lavorativa nel 2021; questo lavoratore però ha iniziato a lavorare negli anni ottanta e bisognerebbe allora ricercare anche i
DVR anteriori. Non concordo poi con il CTP dell' , nel DVR devono essere CP_1 indicati solo i rischi presenti in quella mansione;
quando il rischio è occasionale poi si scrive che è occasionale. Preciso che il rischio per cui ho considerato
l'attività tabellata è quello connesso alla movimentazione manuale dei carichi”) e aggiungendo: “È vero che a una certa età è molto frequente la degenerazione dei dischi intervertebrali ma ciò non toglie che in presenza del rischio lavorativo
l'ernia si qualifichi come malattia professionale”.
4. In assenza di ulteriori specifiche contestazioni, il giudice fa proprie le risultanze peritali. La domanda, quindi, si accoglie, con riconoscimento di un indennizzo in capitale quantificato secondo legge, oltre accessori di legge.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e si liquidano come in CP_1 dispositivo con riferimento al DM 55/14 (tabella previdenziale, scaglione
5201/26000 euro corrispondente al presumibile importo dell'indennizzo spettante, riduzione di giustizia sui valori medi per la semplicità della controversia), con la chiesta distrazione;
analogamente, nei rapporti interni le spese di consulenza gravano in via definitiva sull' . CP_1
pqm
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa, dichiara tenuto e condanna l , in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, a pagare a un indennizzo in capitale parametrato a Parte_1 un'invalidità complessiva del 9%, quantificato secondo legge, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria se maggiore dal 121° giorno dalla domanda amministrativa;
2 condanna l , in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere CP_1 al ricorrente le spese di lite che liquida in € 43,00 per esborsi, € 2.697,00 per compensi, oltre spese generali, CPA, IVA se dovuta e successive occorrende, con distrazione a favore del difensore antistatario avv. Alberto Benifei;
nei rapporti interni, pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Il giudice
Marco Viani
3
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 16/09/2025 alle ore 10,10 nei locali del Tribunale della Spezia, Palazzo di Giustizia, aula udienze di lavoro, davanti al giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro e della previdenza sociale Marco Viani, nella causa di previdenza iscritta al n. 1229/2024 promossa da
.f. (avv.ti Alberto e Isabella Benifei) Parte_1 C.F._1 contro
Controparte_1
c.f. (avv. Paola Brugnoli) P.IVA_1
Sono presenti: l'avv. Isabella Benifei che insiste per l'accoglimento del ricorso;
l'avv. Brugnoli che ribadisce le contestazioni alla CTU e insiste come in atti.
All'esito della camera di consiglio, allontanatesi le parti, il giudice pronuncia sentenza, dando lettura ad aula vuota della motivazione e del dispositivo che seguono.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1. Con ricorso depositato il 9.10.2024 dopo aver presentato Parte_1 senza esito domanda amministrativa il 27.6.2023, affermandosi affetto da ernie discali lombari di origine professionale ha chiesto l'indennizzo del danno biologico.
L' resiste, contestando il rischio. CP_1
2. Il consulente ha motivatamente riferito: “L'attività svolta dal lavoratore come sopra descritta in modo dettagliato dallo stesso prevede la movimentazione manuale dei carichi in più attività del turno lavorativo. In particolare evidenzio che il lavoratore era sottoposto a sorveglianza sanitaria secondo il DL 81\08, come da certificato di Idoneità agli atti del 09.06.2022, anche per i rischi
Movimentazione Manuale dei Carichi e Sovraccarico Biomeccanico Dorso
Lombare oltre che Lavoro Notturno, Rischio verso terzi… Amianto, ecc. Pertanto anche il medico competente aziendale ha ritenuto fossero presenti i rischi che
1 l ritiene insufficienti o non presi in considerazione (Movimentazione manuale CP_1 dei carichi, Sovraccarico Biomeccanico Dorso Lombare). Alla luce di quanto sopra, ritengo di poter affermare che il lavoratore sia stato esposto al rischio lavorativo (Movimentazione manuale dei carichi) non trascurabile per circa 40 anni e che tale rischio abbiano contribuito a determinare, in modo valido ed efficiente, la patologia 'Ernie discali del rachide lombare L4-L5 e L5-S1'.
Attualmente il danno biologico può essere quantificato nella misura del 9%”.
3. In sede di chiarimenti il consulente ha già adeguatamente risposto alle contestazioni dell' , argomentando l'irrilevanza dei DVR (“Il DVR del 2021 CP_1 elenca i rischi presenti nella mansione lavorativa nel 2021; questo lavoratore però ha iniziato a lavorare negli anni ottanta e bisognerebbe allora ricercare anche i
DVR anteriori. Non concordo poi con il CTP dell' , nel DVR devono essere CP_1 indicati solo i rischi presenti in quella mansione;
quando il rischio è occasionale poi si scrive che è occasionale. Preciso che il rischio per cui ho considerato
l'attività tabellata è quello connesso alla movimentazione manuale dei carichi”) e aggiungendo: “È vero che a una certa età è molto frequente la degenerazione dei dischi intervertebrali ma ciò non toglie che in presenza del rischio lavorativo
l'ernia si qualifichi come malattia professionale”.
4. In assenza di ulteriori specifiche contestazioni, il giudice fa proprie le risultanze peritali. La domanda, quindi, si accoglie, con riconoscimento di un indennizzo in capitale quantificato secondo legge, oltre accessori di legge.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e si liquidano come in CP_1 dispositivo con riferimento al DM 55/14 (tabella previdenziale, scaglione
5201/26000 euro corrispondente al presumibile importo dell'indennizzo spettante, riduzione di giustizia sui valori medi per la semplicità della controversia), con la chiesta distrazione;
analogamente, nei rapporti interni le spese di consulenza gravano in via definitiva sull' . CP_1
pqm
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa, dichiara tenuto e condanna l , in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, a pagare a un indennizzo in capitale parametrato a Parte_1 un'invalidità complessiva del 9%, quantificato secondo legge, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria se maggiore dal 121° giorno dalla domanda amministrativa;
2 condanna l , in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere CP_1 al ricorrente le spese di lite che liquida in € 43,00 per esborsi, € 2.697,00 per compensi, oltre spese generali, CPA, IVA se dovuta e successive occorrende, con distrazione a favore del difensore antistatario avv. Alberto Benifei;
nei rapporti interni, pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Il giudice
Marco Viani
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