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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 22/10/2025, n. 4450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4450 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3081/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa ET MP, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3081/2020 promossa da: quale titolare dell'impresa individuale RAO, con il patrocinio Parte_1 dell'avvocato RICCARDO VESCIA, elettivamente domiciliato in Palazzolo Sull'Oglio (BS), via Silvio Pellico n. 18 presso il suo studio
ATTORE contro in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore sig. Controparte_1
con il patrocinio degli avvocati FRANCESCO TREBESCHI e FEDERICO Controparte_2
RANDAZZO, elettivamente domiciliata in Brescia (BS), via Delle Battaglie n. 50 presso il loro studio
CONVENUTO
* * *
Discussa all'udienza del giorno 22 ottobre 2025 con rassegnazione delle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice
“NEL MERITO ED IN PRINCIPALITA': previa reiezione di ogni avversa eccezione e domanda pronunciarsi la risoluzione del contratto avente ad oggetto il bene oggetto di compravendita per essersi verificato il caso di aliud pro-alio. Per gli effetti condannarsi la Società Convenuta a restituire all'Attore la somma di Euro 5.500.00 oltre interessi di cui al DLGS n.231/2002 dalla data del pagamento (13.12.2019) al saldo e la rivalutazione della moneta.
IN VIA SUBORDINATA DI MERITO: nel denegato caso di non accoglimento della domanda svolta in principalità, accertarsi il minor valore del bene in funzione della possibilità di provvedere all'adeguamento tecnico necessario ad assolvere le esigenze di Parte Attrice. Per gli effetti condannarsi a restituire all'Attore la somma necessaria per detti interventi, oltre CP_1 interessi di cui al DLGS n.231/2002 dal dovuto al saldo.
1 SEMPRE NEL MERITO: visto ed applicato l'art.1226 C.C. condannarsi Parte Convenuta al risarcimento del danno che qui viene comunque da ritenersi contenuto nei limiti del contributo unificato sotto indicato.
IN OGNI CASO: ordinarsi alla Convenuta la regolarizzazione fiscale di cui alla fattura con la sua rettifica o con la emissione di nota di accredito in caso di risoluzione o riduzione dell'importo.
IN VIA ISTRUTTORIA: disporsi, occorrendo, CTU, Ogni riserva ex art.183 VI° Cpc.
IN OGNI CASO: rifuse le spese ed i compensi Ex D.M. n.37/2018, oltre che di CTU, se disposta”.
Per Controparte_1
“Salvis juribus, contrariis reiectis e previe tutte le declaratorie del caso, sempre con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, voglia il Tribunale in principalità, nel merito: accertata e dichiarata, per le ragioni ed i motivi dettagliati in narrativa, la conformità del rimorchio acquistato dall'attore a quello indicato nel contratto sottoscritto in data 11.12.2019 ed, in ogni caso, l'infondatezza nel merito delle doglianze attoree, rigettare per l'effetto le domande tutte formulate, nei confronti della convenuta, ivi comprese quelle di risoluzione del contratto, riduzione del prezzo e di risarcimento del danno;
accertata e dichiarata la colpa grave dell'attrice nel radicare il presente giudizio, condannarla per l'effetto a risarcire alla convenuta il danno ex art. 96 cpc nella misura che sarà stimata secondo equità in subordine, nella denegata ipotesi in cui fosse ritenuta la difformità della merce ordinata rispetto a quella consegnata, accertato e dichiarato che l'inadempimento ha scarsa importanza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1455 c.c. rigettare per l'effetto le domande di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno formulate nei confronti della convenuta in estremo subordine nella denegata ipotesi in cui fosse ritenuta la difformità della merce ordinata rispetto a quella consegnata, limitare il risarcimento al valore della sola sponda e, in ogni caso, rigettare la richiesta di risarcimento del danno siccome infondata e comunque non provata. in via istruttoria: ci si oppone sin d'ora alla richiesta CTU siccome esplorativa”.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 28.2.2020, titolare dell'impresa individuale Parte_1
Rao, conveniva in giudizio la società domandando, in principalità, la risoluzione del Controparte_1 contratto avente ad oggetto il bene compravenduto “per essersi verificato il caso di aliud pro-alio”, nonché la condanna della convenuta alla restituzione del prezzo pagato, pari ad “Euro 5.500.00 oltre interessi di cui al DLGS n.231/2002 dalla data del pagamento (13.12.2019) al saldo e la rivalutazione della moneta”; in subordine, che fosse accertato “il minor valore del bene in funzione della possibilità di provvedere all'adeguamento tecnico necessario ad assolvere le esigenze di Parte Attrice”, con conseguente condanna di controparte alla restituzione della “somma necessaria per detti interventi, oltre interessi di cui al DLGS n.231/2002 dal dovuto al saldo”.
Da ultimo, il domandava altresì la condanna di parte convenuta al risarcimento del danno Pt_1 in tesi subito per non aver potuto usufruire del bene compravenduto;
risarcimento “da ritenersi
2 contenuto nei limiti del contributo unificato” indicato in atto di citazione.
In particolare, l'attore deduceva i) di aver maturato, nel contesto della sua attività imprenditoriale (realizzazione di impianti elettrici), l'intenzione di acquistare un rimorchio per il trasporto di cose e veicoli con rampa in salita;
ii) di aver appreso che la quale concessionaria della Controparte_1 società Cresci Rimorchi, commercializzava un rimorchio avente caratteristiche tali da soddisfare le sue esigenze;
iii) di aver, in particolare, individuato il rimorchio c.d. “PT 25 - trasporto cose e veicoli con rampe di salita”; iv) di essersi, quindi, recato presso la e di aver ivi appreso che la CP_1 tipologia di rampa che risultava attrezzata per il rimorchio PT 25 non era più disponibile e che questa, di contro, era prodotta e disponibile su un diverso rimorchio, leggermente ma non sostanzialmente diverso rispetto a quello originariamente identificato, e riportante la diversa indicazione di “PT 35 - trasporto cose e veicoli con rampe di salita”; v) che aveva garantito che il rimorchio PT CP_1
35 aveva le caratteristiche della rampa richiesta;
vi) che era, quindi, maturato l'accordo tra le parti e che l'odierna convenuta aveva effettuato l'ordine del bene presso la Cresci Rimorchi;
vii) di aver, tuttavia, constatato, al momento del ritiro del rimorchio, che questo non aveva la rampa richiesta e convenuta, bensì quella standard del modello PT 35; viii) di aver immediatamente contestato la circostanza a chiedendone la sostituzione;
ix) che aveva, quindi, inviato una CP_1 CP_1 missiva alla Cresci Rimorchi al fine di avere “delucidazioni” circa la “sponda desiderata dal Cliente al posto di quella montata standard”; x) che la Cresci Rimorchi aveva, però, comunicato che il rimorchio PT 35 da almeno tre anni non montava più la sponda richiesta;
xi) di aver effettuato il pagamento, ancora prima della consegna, del rimorchio PT 35 al prezzo di Euro 5.500,00, come da fattura n. 244 del 16.12.2019; xii) che, tuttavia, la tipologia di rampa di accesso al rimorchio era del tutto inadatta allo scopo per cui lo stesso era stato commissionato e che, pertanto, si trattava di un'ipotesi di vendita di aliud pro alio.
Con comparsa depositata in data 22 maggio 2020, si costituiva in giudizio la convenuta CP_1 contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto delle domande attoree. Nello
[...] specifico, la convenuta deduceva i) di non aver mai garantito o anche solo prospettato al Pt_1 che il rimorchio PT 35 sarebbe stato quello rappresentato nelle fotografie del vecchio catalogo in possesso dell'attore, essendo noto ad entrambe le parti che lo stesso fosse fuori produzione da anni;
ii) che l'odierno attore aveva, infine, accettato di acquistare il Rimorchio Cresci PT35/2500 senza qualsivoglia ulteriore specificazione - come da contratto sottoscritto da entrambe le parti - insistendo solo affinché nel contratto medesimo venisse inserita una clausola in cui si specificava che il prezzo sarebbe rimasto bloccato;
iii) che, peraltro, nelle allegate condizioni generali di vendita era specificato che “i dati di peso, ingombro ed altri che potranno essere forniti dal venditore, si intendono come approssimativi e non vincolanti e non formano parte essenziale del contratto poiché dipendenti dai costruttori” ed era espressamente escluso che l'acquirente potesse invocare “manifestazioni di volontà dello stesso venditore che non risultino per scritto”; iv) di essersi comunque rivolta, a seguito delle contestazioni sollevate dal alla ditta Cresci facendo presente che, secondo il cliente, Pt_1 il rimorchio non avrebbe avuto “la sponda corrispondente alla scheda tecnica” e che la produttrice aveva, nell'occasione, ribadito che “il rimorchio in oggetto non monta più quel tipo di sponda da almeno 3 anni” ma che “a livello di robustezza e funzionalità il prodotto è stato migliorato e la differenza non preclude assolutamente l'utilizzo della rampa specialmente con un escavatore. La sponda a livello dimensionale non ha differenze dalla precedente”; v) che, quindi, il rimorchio consegnato, comprensivo della rampa di accesso, era esattamente quello indicato nel contratto sottoscritto da entrambe le parti a conclusione di una lunga trattativa, durante la quale l'attore aveva
3 avuto ogni possibile delucidazione sia dal venditore che direttamente dal fornitore;
vi) che, conseguentemente, in alcun modo le asserite difformità con il rimorchio consegnato potevano concretizzare una fattispecie di vendita di aliud pro alio.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., il G.I. tentava la conciliazione della lite formulando una proposta transattiva che, tuttavia, non veniva accettata da parte convenuta la quale, a sua volta, proponeva di conciliare la vertenza, dapprima, mediante la risoluzione del contratto con restituzione del carrello e del prezzo di € 3.500,00 (IVA compresa) e, successivamente, mediante restituzione dell'intero prezzo pagato dall'attore, al netto dell'IVA e del costo di immatricolazione, alla sola condizione che il bene non fosse mai stato utilizzato. Tale proposta non veniva accettata e la causa era, quindi, istruita mediante assunzione di prova orale in ordine agli ammessi capitoli di prova ed era, infine, rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del giorno 22 ottobre 2025, con assegnazione di termine alle parti per il deposito di note conclusive.
A seguito di breve discussione, viene pronunciata la presente sentenza.
* * *
La domanda di parte attrice è infondata e deve essere respinta per le ragioni che seguono.
quale titolare dell'impresa individuale Rao, ha agito in giudizio domandando, in Parte_1 principalità, la risoluzione del contratto avente ad oggetto il bene compravenduto per essersi verificato un caso di aliud pro-alio con conseguente condanna della convenuta alla restituzione del prezzo pagato ovvero, in subordine, l'accertamento del minor valore del bene “in funzione della possibilità di provvedere all'adeguamento tecnico necessario ad assolvere le esigenze di Parte Attrice”, con conseguente condanna di controparte alla restituzione della somma a tal fine necessaria, fermo in ogni caso il risarcimento del danno in tesi subito per non aver potuto usufruire del bene compravenduto.
Ebbene, nella fattispecie è documentalmente comprovato i) che il contratto sottoscritto dalle parti avesse ad oggetto la sola compravendita del Rimorchio Cresci PT35/2500, ii) che il regolamento contrattuale anzidetto non contenesse alcuna specificazione concernente le caratteristiche del rimorchio, iii) che il rimorchio, così come descritto in contratto, fosse stato consegnato all'acquirente entro il termine convenuto.
È stato, peraltro, dimostrato come, anteriormente alla sottoscrizione del contratto oggetto di causa (avvenuta in data 11 dicembre 2019), all'odierno attore fosse stato rappresentato che la rampa di accesso al rimorchio inizialmente richiesta non era più disponibile.
Sul punto, il teste socio della società produttrice Cresci Rimorchi S.r.l., ha confermato Tes_1 di aver risposto, nel mese di ottobre 2019 (e, dunque, anteriormente alla sottoscrizione del contratto), alle e-mail del e di avergli rappresentato “che la pedana richiesta era indisponibile da Pt_1 diverso tempo”. Il teste ha poi precisato quanto segue: “Alla ditta Rao ho riferito con e-mail del 2019 precedente all'acquisto che il modello precedente non si poteva avere. Confermo che la foto di cui al doc 4 riporta la vecchia produzione del modello PT35 già fuori produzione per motivi tecnici, come comunicato alla ditta Rao. A livello di salita, caratteristiche dimensionali e angolo di carico, le pedane, vecchie e nuove sono equivalenti”.
Tutto ciò rilevato, è evidente che nel caso che ci occupa non ricorra un'ipotesi di consegna di aliud
4 pro alio, non sussistendo i relativi presupposti. Invero, per costante giurisprudenza, viene in rilievo l'ipotesi di vendita di aliud pro alio - la quale dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c. - laddove il bene consegnato sia completamente eterogeneo rispetto a quello pattuito per natura, individualità, consistenza e destinazione, cosicché, appartenendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere allo scopo economico-sociale della res promessa e, quindi, a fornire l'utilità presagita.
Peraltro, benché l'attore abbia lamentato l'inadeguatezza della rampa di accesso al rimorchio rispetto allo scopo per cui lo stesso era stato commissionato, deve ritenersi che il rimorchio in questione sia stato (e sia tuttora) comunque utilizzato dal Infatti, la società odierna convenuta ha, Pt_1 nell'ambito del presente giudizio, proposto di conciliare la lite mediante la risoluzione del contratto con restituzione da parte di dell'intero prezzo pagato dall'attore, al netto dell'IVA e del CP_1 costo di immatricolazione, e da parte del del bene compravenduto, alla sola condizione che Pt_1 lo stesso non fosse mai stato utilizzato. Di contro, parte attrice non ha accettato siffatta proposta adducendo quale motivazione l'insussistenza di un interesse economico in quanto,
“indipendentemente dall'utilizzo o meno de bene ... l'acquisto di un nuovo carrello con le caratteristiche adatte alla attività risulta assai dispendioso”.
Ebbene, sulla scorta di tale affermazione può presumersi che l'attore abbia utilizzato e utilizzi ancora oggi, nonostante le proprie rimostranze, il bene compravenduto. Del resto, ove così non fosse, la proposta avanzata da sarebbe stata verosimilmente accettata dal atteso che la CP_1 Pt_1 risoluzione del contratto con conseguente restituzione del prezzo rappresenta l'oggetto della domanda dall'attore formulata in via principale.
Pertanto, posto che il bene consegnato da non risulta difforme rispetto a quello oggetto CP_1 del contratto sottoscritto dalle parti e che lo stesso non presenta difetti tali da renderlo inidoneo all'utilizzo, deve respingersi la domanda attorea di risoluzione del contratto per consegna di aliud pro alio.
Per tutte ragioni anzidette è parimenti da respingere la domanda subordinata di riduzione del prezzo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D. Lgs. n. 55 del 2014 come aggiornato con D.M. n. 147 del 13/08/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022.
Da ultimo, in considerazione della evidente divergenza tra il contenuto del contratto sottoscritto dalle parti e le doglianze sollevate dall'attore, nonché in ragione dell'ingiustificato rifiuto opposto da lla proposta conciliativa da ultimo formulata da parte convenuta (avente contenuto Parte_1 pressoché sovrapponibile al petitum del presente giudizio), si ritengono nella specie sussistenti i presupposti per condannare l'attore ex art. 96, comma 3 c.p.c. al pagamento in favore di parte convenuta di una somma a titolo di sanzione, che si ritiene equo determinare nella misura di € 500,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta o assorbita, rigetta la domanda proposta da quale titolare dell'impresa individuale RAO, Parte_1
condanna parte attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite, che liquidano in € Controparte_1
5 5.077,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, condanna parte attrice al pagamento in favore di dell'importo di € 500,00 ai sensi Controparte_1 dell'art. 96, comma 3 c.p.c.
Brescia, 22 ottobre 2025
Il Giudice
ET MP
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa ET MP, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3081/2020 promossa da: quale titolare dell'impresa individuale RAO, con il patrocinio Parte_1 dell'avvocato RICCARDO VESCIA, elettivamente domiciliato in Palazzolo Sull'Oglio (BS), via Silvio Pellico n. 18 presso il suo studio
ATTORE contro in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore sig. Controparte_1
con il patrocinio degli avvocati FRANCESCO TREBESCHI e FEDERICO Controparte_2
RANDAZZO, elettivamente domiciliata in Brescia (BS), via Delle Battaglie n. 50 presso il loro studio
CONVENUTO
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Discussa all'udienza del giorno 22 ottobre 2025 con rassegnazione delle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice
“NEL MERITO ED IN PRINCIPALITA': previa reiezione di ogni avversa eccezione e domanda pronunciarsi la risoluzione del contratto avente ad oggetto il bene oggetto di compravendita per essersi verificato il caso di aliud pro-alio. Per gli effetti condannarsi la Società Convenuta a restituire all'Attore la somma di Euro 5.500.00 oltre interessi di cui al DLGS n.231/2002 dalla data del pagamento (13.12.2019) al saldo e la rivalutazione della moneta.
IN VIA SUBORDINATA DI MERITO: nel denegato caso di non accoglimento della domanda svolta in principalità, accertarsi il minor valore del bene in funzione della possibilità di provvedere all'adeguamento tecnico necessario ad assolvere le esigenze di Parte Attrice. Per gli effetti condannarsi a restituire all'Attore la somma necessaria per detti interventi, oltre CP_1 interessi di cui al DLGS n.231/2002 dal dovuto al saldo.
1 SEMPRE NEL MERITO: visto ed applicato l'art.1226 C.C. condannarsi Parte Convenuta al risarcimento del danno che qui viene comunque da ritenersi contenuto nei limiti del contributo unificato sotto indicato.
IN OGNI CASO: ordinarsi alla Convenuta la regolarizzazione fiscale di cui alla fattura con la sua rettifica o con la emissione di nota di accredito in caso di risoluzione o riduzione dell'importo.
IN VIA ISTRUTTORIA: disporsi, occorrendo, CTU, Ogni riserva ex art.183 VI° Cpc.
IN OGNI CASO: rifuse le spese ed i compensi Ex D.M. n.37/2018, oltre che di CTU, se disposta”.
Per Controparte_1
“Salvis juribus, contrariis reiectis e previe tutte le declaratorie del caso, sempre con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, voglia il Tribunale in principalità, nel merito: accertata e dichiarata, per le ragioni ed i motivi dettagliati in narrativa, la conformità del rimorchio acquistato dall'attore a quello indicato nel contratto sottoscritto in data 11.12.2019 ed, in ogni caso, l'infondatezza nel merito delle doglianze attoree, rigettare per l'effetto le domande tutte formulate, nei confronti della convenuta, ivi comprese quelle di risoluzione del contratto, riduzione del prezzo e di risarcimento del danno;
accertata e dichiarata la colpa grave dell'attrice nel radicare il presente giudizio, condannarla per l'effetto a risarcire alla convenuta il danno ex art. 96 cpc nella misura che sarà stimata secondo equità in subordine, nella denegata ipotesi in cui fosse ritenuta la difformità della merce ordinata rispetto a quella consegnata, accertato e dichiarato che l'inadempimento ha scarsa importanza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1455 c.c. rigettare per l'effetto le domande di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno formulate nei confronti della convenuta in estremo subordine nella denegata ipotesi in cui fosse ritenuta la difformità della merce ordinata rispetto a quella consegnata, limitare il risarcimento al valore della sola sponda e, in ogni caso, rigettare la richiesta di risarcimento del danno siccome infondata e comunque non provata. in via istruttoria: ci si oppone sin d'ora alla richiesta CTU siccome esplorativa”.
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 28.2.2020, titolare dell'impresa individuale Parte_1
Rao, conveniva in giudizio la società domandando, in principalità, la risoluzione del Controparte_1 contratto avente ad oggetto il bene compravenduto “per essersi verificato il caso di aliud pro-alio”, nonché la condanna della convenuta alla restituzione del prezzo pagato, pari ad “Euro 5.500.00 oltre interessi di cui al DLGS n.231/2002 dalla data del pagamento (13.12.2019) al saldo e la rivalutazione della moneta”; in subordine, che fosse accertato “il minor valore del bene in funzione della possibilità di provvedere all'adeguamento tecnico necessario ad assolvere le esigenze di Parte Attrice”, con conseguente condanna di controparte alla restituzione della “somma necessaria per detti interventi, oltre interessi di cui al DLGS n.231/2002 dal dovuto al saldo”.
Da ultimo, il domandava altresì la condanna di parte convenuta al risarcimento del danno Pt_1 in tesi subito per non aver potuto usufruire del bene compravenduto;
risarcimento “da ritenersi
2 contenuto nei limiti del contributo unificato” indicato in atto di citazione.
In particolare, l'attore deduceva i) di aver maturato, nel contesto della sua attività imprenditoriale (realizzazione di impianti elettrici), l'intenzione di acquistare un rimorchio per il trasporto di cose e veicoli con rampa in salita;
ii) di aver appreso che la quale concessionaria della Controparte_1 società Cresci Rimorchi, commercializzava un rimorchio avente caratteristiche tali da soddisfare le sue esigenze;
iii) di aver, in particolare, individuato il rimorchio c.d. “PT 25 - trasporto cose e veicoli con rampe di salita”; iv) di essersi, quindi, recato presso la e di aver ivi appreso che la CP_1 tipologia di rampa che risultava attrezzata per il rimorchio PT 25 non era più disponibile e che questa, di contro, era prodotta e disponibile su un diverso rimorchio, leggermente ma non sostanzialmente diverso rispetto a quello originariamente identificato, e riportante la diversa indicazione di “PT 35 - trasporto cose e veicoli con rampe di salita”; v) che aveva garantito che il rimorchio PT CP_1
35 aveva le caratteristiche della rampa richiesta;
vi) che era, quindi, maturato l'accordo tra le parti e che l'odierna convenuta aveva effettuato l'ordine del bene presso la Cresci Rimorchi;
vii) di aver, tuttavia, constatato, al momento del ritiro del rimorchio, che questo non aveva la rampa richiesta e convenuta, bensì quella standard del modello PT 35; viii) di aver immediatamente contestato la circostanza a chiedendone la sostituzione;
ix) che aveva, quindi, inviato una CP_1 CP_1 missiva alla Cresci Rimorchi al fine di avere “delucidazioni” circa la “sponda desiderata dal Cliente al posto di quella montata standard”; x) che la Cresci Rimorchi aveva, però, comunicato che il rimorchio PT 35 da almeno tre anni non montava più la sponda richiesta;
xi) di aver effettuato il pagamento, ancora prima della consegna, del rimorchio PT 35 al prezzo di Euro 5.500,00, come da fattura n. 244 del 16.12.2019; xii) che, tuttavia, la tipologia di rampa di accesso al rimorchio era del tutto inadatta allo scopo per cui lo stesso era stato commissionato e che, pertanto, si trattava di un'ipotesi di vendita di aliud pro alio.
Con comparsa depositata in data 22 maggio 2020, si costituiva in giudizio la convenuta CP_1 contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto delle domande attoree. Nello
[...] specifico, la convenuta deduceva i) di non aver mai garantito o anche solo prospettato al Pt_1 che il rimorchio PT 35 sarebbe stato quello rappresentato nelle fotografie del vecchio catalogo in possesso dell'attore, essendo noto ad entrambe le parti che lo stesso fosse fuori produzione da anni;
ii) che l'odierno attore aveva, infine, accettato di acquistare il Rimorchio Cresci PT35/2500 senza qualsivoglia ulteriore specificazione - come da contratto sottoscritto da entrambe le parti - insistendo solo affinché nel contratto medesimo venisse inserita una clausola in cui si specificava che il prezzo sarebbe rimasto bloccato;
iii) che, peraltro, nelle allegate condizioni generali di vendita era specificato che “i dati di peso, ingombro ed altri che potranno essere forniti dal venditore, si intendono come approssimativi e non vincolanti e non formano parte essenziale del contratto poiché dipendenti dai costruttori” ed era espressamente escluso che l'acquirente potesse invocare “manifestazioni di volontà dello stesso venditore che non risultino per scritto”; iv) di essersi comunque rivolta, a seguito delle contestazioni sollevate dal alla ditta Cresci facendo presente che, secondo il cliente, Pt_1 il rimorchio non avrebbe avuto “la sponda corrispondente alla scheda tecnica” e che la produttrice aveva, nell'occasione, ribadito che “il rimorchio in oggetto non monta più quel tipo di sponda da almeno 3 anni” ma che “a livello di robustezza e funzionalità il prodotto è stato migliorato e la differenza non preclude assolutamente l'utilizzo della rampa specialmente con un escavatore. La sponda a livello dimensionale non ha differenze dalla precedente”; v) che, quindi, il rimorchio consegnato, comprensivo della rampa di accesso, era esattamente quello indicato nel contratto sottoscritto da entrambe le parti a conclusione di una lunga trattativa, durante la quale l'attore aveva
3 avuto ogni possibile delucidazione sia dal venditore che direttamente dal fornitore;
vi) che, conseguentemente, in alcun modo le asserite difformità con il rimorchio consegnato potevano concretizzare una fattispecie di vendita di aliud pro alio.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., il G.I. tentava la conciliazione della lite formulando una proposta transattiva che, tuttavia, non veniva accettata da parte convenuta la quale, a sua volta, proponeva di conciliare la vertenza, dapprima, mediante la risoluzione del contratto con restituzione del carrello e del prezzo di € 3.500,00 (IVA compresa) e, successivamente, mediante restituzione dell'intero prezzo pagato dall'attore, al netto dell'IVA e del costo di immatricolazione, alla sola condizione che il bene non fosse mai stato utilizzato. Tale proposta non veniva accettata e la causa era, quindi, istruita mediante assunzione di prova orale in ordine agli ammessi capitoli di prova ed era, infine, rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del giorno 22 ottobre 2025, con assegnazione di termine alle parti per il deposito di note conclusive.
A seguito di breve discussione, viene pronunciata la presente sentenza.
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La domanda di parte attrice è infondata e deve essere respinta per le ragioni che seguono.
quale titolare dell'impresa individuale Rao, ha agito in giudizio domandando, in Parte_1 principalità, la risoluzione del contratto avente ad oggetto il bene compravenduto per essersi verificato un caso di aliud pro-alio con conseguente condanna della convenuta alla restituzione del prezzo pagato ovvero, in subordine, l'accertamento del minor valore del bene “in funzione della possibilità di provvedere all'adeguamento tecnico necessario ad assolvere le esigenze di Parte Attrice”, con conseguente condanna di controparte alla restituzione della somma a tal fine necessaria, fermo in ogni caso il risarcimento del danno in tesi subito per non aver potuto usufruire del bene compravenduto.
Ebbene, nella fattispecie è documentalmente comprovato i) che il contratto sottoscritto dalle parti avesse ad oggetto la sola compravendita del Rimorchio Cresci PT35/2500, ii) che il regolamento contrattuale anzidetto non contenesse alcuna specificazione concernente le caratteristiche del rimorchio, iii) che il rimorchio, così come descritto in contratto, fosse stato consegnato all'acquirente entro il termine convenuto.
È stato, peraltro, dimostrato come, anteriormente alla sottoscrizione del contratto oggetto di causa (avvenuta in data 11 dicembre 2019), all'odierno attore fosse stato rappresentato che la rampa di accesso al rimorchio inizialmente richiesta non era più disponibile.
Sul punto, il teste socio della società produttrice Cresci Rimorchi S.r.l., ha confermato Tes_1 di aver risposto, nel mese di ottobre 2019 (e, dunque, anteriormente alla sottoscrizione del contratto), alle e-mail del e di avergli rappresentato “che la pedana richiesta era indisponibile da Pt_1 diverso tempo”. Il teste ha poi precisato quanto segue: “Alla ditta Rao ho riferito con e-mail del 2019 precedente all'acquisto che il modello precedente non si poteva avere. Confermo che la foto di cui al doc 4 riporta la vecchia produzione del modello PT35 già fuori produzione per motivi tecnici, come comunicato alla ditta Rao. A livello di salita, caratteristiche dimensionali e angolo di carico, le pedane, vecchie e nuove sono equivalenti”.
Tutto ciò rilevato, è evidente che nel caso che ci occupa non ricorra un'ipotesi di consegna di aliud
4 pro alio, non sussistendo i relativi presupposti. Invero, per costante giurisprudenza, viene in rilievo l'ipotesi di vendita di aliud pro alio - la quale dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c. - laddove il bene consegnato sia completamente eterogeneo rispetto a quello pattuito per natura, individualità, consistenza e destinazione, cosicché, appartenendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere allo scopo economico-sociale della res promessa e, quindi, a fornire l'utilità presagita.
Peraltro, benché l'attore abbia lamentato l'inadeguatezza della rampa di accesso al rimorchio rispetto allo scopo per cui lo stesso era stato commissionato, deve ritenersi che il rimorchio in questione sia stato (e sia tuttora) comunque utilizzato dal Infatti, la società odierna convenuta ha, Pt_1 nell'ambito del presente giudizio, proposto di conciliare la lite mediante la risoluzione del contratto con restituzione da parte di dell'intero prezzo pagato dall'attore, al netto dell'IVA e del CP_1 costo di immatricolazione, e da parte del del bene compravenduto, alla sola condizione che Pt_1 lo stesso non fosse mai stato utilizzato. Di contro, parte attrice non ha accettato siffatta proposta adducendo quale motivazione l'insussistenza di un interesse economico in quanto,
“indipendentemente dall'utilizzo o meno de bene ... l'acquisto di un nuovo carrello con le caratteristiche adatte alla attività risulta assai dispendioso”.
Ebbene, sulla scorta di tale affermazione può presumersi che l'attore abbia utilizzato e utilizzi ancora oggi, nonostante le proprie rimostranze, il bene compravenduto. Del resto, ove così non fosse, la proposta avanzata da sarebbe stata verosimilmente accettata dal atteso che la CP_1 Pt_1 risoluzione del contratto con conseguente restituzione del prezzo rappresenta l'oggetto della domanda dall'attore formulata in via principale.
Pertanto, posto che il bene consegnato da non risulta difforme rispetto a quello oggetto CP_1 del contratto sottoscritto dalle parti e che lo stesso non presenta difetti tali da renderlo inidoneo all'utilizzo, deve respingersi la domanda attorea di risoluzione del contratto per consegna di aliud pro alio.
Per tutte ragioni anzidette è parimenti da respingere la domanda subordinata di riduzione del prezzo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D. Lgs. n. 55 del 2014 come aggiornato con D.M. n. 147 del 13/08/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022.
Da ultimo, in considerazione della evidente divergenza tra il contenuto del contratto sottoscritto dalle parti e le doglianze sollevate dall'attore, nonché in ragione dell'ingiustificato rifiuto opposto da lla proposta conciliativa da ultimo formulata da parte convenuta (avente contenuto Parte_1 pressoché sovrapponibile al petitum del presente giudizio), si ritengono nella specie sussistenti i presupposti per condannare l'attore ex art. 96, comma 3 c.p.c. al pagamento in favore di parte convenuta di una somma a titolo di sanzione, che si ritiene equo determinare nella misura di € 500,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta o assorbita, rigetta la domanda proposta da quale titolare dell'impresa individuale RAO, Parte_1
condanna parte attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite, che liquidano in € Controparte_1
5 5.077,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, condanna parte attrice al pagamento in favore di dell'importo di € 500,00 ai sensi Controparte_1 dell'art. 96, comma 3 c.p.c.
Brescia, 22 ottobre 2025
Il Giudice
ET MP
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