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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/11/2025, n. 3724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3724 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai magistrati: dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel. all'esito della trattazione scritta riunita in camera di consiglio all'udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. in data 30 ottobre 2025 ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 3135/2024 R.G. sezione lavoro, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 alla Via Benevento, 45 (C.F. ,rappresentato e difeso C.F._1 giusta mandato in calce allegato al fascicolo telematico dall'Avv. Pasquale
ON ( ), e con lo stesso domiciliato telematicamente CodiceFiscale_2 al seguente indirizzo PEC: Email_1
APPELLANTE
E
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice del lavoro del Tribunale di AVELLINO n. 561/2024 pubbl. il 28/05/2024
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8.6.2021 presso il Giudice del lavoro del Tribunale di NAPOLI il lavoratore in epigrafe – già dipendente della – Parte_2 espose:
-di essere stato già dipendente della a decorrere Controparte_2 dall'1.1.2013, per effetto della fusione per incorporazione di detta società da parte di di prestare attività lavorativa alle dipendenze di quest'ultima, con CP_3
1 inquadramento, dall'1.3.2016, nel profilo professionale Operatore Qualificato con parametro retributivo 160 di cui al C.C.N.L. con sede di Controparte_4 servizio in San Martino Valle Caudina (AV)
Chiese il riconoscimento del diritto di godere durante le ferie di una retribuzione paragonabile a quella ordinaria dei periodi di lavoro, con inclusione nella base di computo delle indennità perequativa/compensativa, di turno e domenicale, con conseguente condanna dell' al pagamento, in suo favore, per i predetti CP_3 titoli per il periodo dal marzo 2016 ad aprile 2021, della somma di € 1.201,91 oltre rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali. Con la sentenza in epigrafe il Giudice adito, in accoglimento del ricorso, dichiarò il diritto di ad ottenere la ricomprensione delle indennità Parte_1 perequativa e compensativa nella retribuzione mensile nel periodo feriale per il periodo da marzo 2016 ad aprile 2021; per l'effetto, condannò in CP_3 persona del l. r. p. t., al pagamento, in favore di e per il predetto Parte_1 titolo, della complessiva somma lorda di € 434,91, oltre interessi legali sugli importi annualmente rivalutati, con decorrenza dalla data di maturazione delle singole componenti del credito sino al saldo;
rigettò per il resto il ricorso e compensò integralmente le spese di lite. Con atto di appello depositato il 27.11.2024 il lavoratore in epigrafe ha contestato il governo delle spese legali, a suo avviso ingiustamente compensate;
nelle conclusioni ha invocato la liquidazione delle stesse secondo soccombenza nel rispetto dei parametri vigenti, con distrazione e con vittoria di spese del secondo grado. Comunicato il decreto ex art. 435 c.p.c. e disposta la trattazione scritta, pure ritualmente comunicata, la parte appellante non ha depositato l'atto notificato né le note;
quindi – dopo un rinvio ex art. 348 c.p.c., comunicato dalla cancelleria- all'udienza odierna come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., difettando tuttora la produzione del ricorso notificato e di note di trattazione e non risultando costituito l'appellato, la Corte si è riservata la decisione.
L'appello è improcedibile. Trova applicazione nella presente controversia la disposizione di cui all'art. 348 1° comma, c.p.c., che sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso che l'appellante, pur costituito in giudizio, non comparisca né alla prima udienza, né a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione. La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo IV del codice di procedura civile una disposizione speciale che regoli la medesima situazione processuale (cfr., anche di recente, Cass. Sez. Lav., Sentenza n.5643 del 09/03/2009). Ad integrazione delle considerazioni sopra esposte deve inoltre osservarsi che la nullità della notificazione dell'atto di appello comporta - a norma dell'art. 291 c.p.c., applicabile anche al giudizio di secondo grado in virtù del richiamo contenuto nell'art. 359 c.p.c. - l'obbligo dell'appellante di provvedere alla rinnovazione della notifica. Ma secondo il più recente orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, invero, nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito – alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111, comma 2, Cost.) – al giudice di assegnare ex art. 421 c.p.c. all'appellante,
2 previa fissazione di una altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad un nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c. (Cass., SS.UU., 30.7.2008, n. 20604). Nel decreto di trattazione scritta, ritualmente comunicato, è contenuto l'avviso che
“in caso di mancato deposito delle note conclusive di trattazione scritta sarà assegnato un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, si applicheranno le conseguenze di legge”. Nel caso in esame, parte appellata non risulta costituita e l'appellante non ha dato prova – come dovuto - di aver ritualmente notificato il gravame per la prima udienza fissata per la discussione e non ha depositato le richieste note scritte neppure entro il nuovo termine perentorio fissato ex art. 127 ter c.p.c. (come da ordinanza collegiale ritualmente comunicata). In difetto di notifica dell'appello, nonostante la rituale comunicazione del decreto ex art. 435 c.p.c., si è determinata certamente, con effetto assorbente, la predetta situazione di improcedibilità, la quale va dichiarata d'ufficio a prescindere da ogni sollecitazione proveniente dalle parti, coerentemente con l'orientamento sopra richiamato delle Sezioni Unite. Nulla è dovuto per le spese, non risultando costituita la parte appellata. Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi – come quello di specie - di procedimenti pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara improcedibile l'appello; nulla per le spese del grado;
dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli, il 30 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai magistrati: dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel. all'esito della trattazione scritta riunita in camera di consiglio all'udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. in data 30 ottobre 2025 ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 3135/2024 R.G. sezione lavoro, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 alla Via Benevento, 45 (C.F. ,rappresentato e difeso C.F._1 giusta mandato in calce allegato al fascicolo telematico dall'Avv. Pasquale
ON ( ), e con lo stesso domiciliato telematicamente CodiceFiscale_2 al seguente indirizzo PEC: Email_1
APPELLANTE
E
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice del lavoro del Tribunale di AVELLINO n. 561/2024 pubbl. il 28/05/2024
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8.6.2021 presso il Giudice del lavoro del Tribunale di NAPOLI il lavoratore in epigrafe – già dipendente della – Parte_2 espose:
-di essere stato già dipendente della a decorrere Controparte_2 dall'1.1.2013, per effetto della fusione per incorporazione di detta società da parte di di prestare attività lavorativa alle dipendenze di quest'ultima, con CP_3
1 inquadramento, dall'1.3.2016, nel profilo professionale Operatore Qualificato con parametro retributivo 160 di cui al C.C.N.L. con sede di Controparte_4 servizio in San Martino Valle Caudina (AV)
Chiese il riconoscimento del diritto di godere durante le ferie di una retribuzione paragonabile a quella ordinaria dei periodi di lavoro, con inclusione nella base di computo delle indennità perequativa/compensativa, di turno e domenicale, con conseguente condanna dell' al pagamento, in suo favore, per i predetti CP_3 titoli per il periodo dal marzo 2016 ad aprile 2021, della somma di € 1.201,91 oltre rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali. Con la sentenza in epigrafe il Giudice adito, in accoglimento del ricorso, dichiarò il diritto di ad ottenere la ricomprensione delle indennità Parte_1 perequativa e compensativa nella retribuzione mensile nel periodo feriale per il periodo da marzo 2016 ad aprile 2021; per l'effetto, condannò in CP_3 persona del l. r. p. t., al pagamento, in favore di e per il predetto Parte_1 titolo, della complessiva somma lorda di € 434,91, oltre interessi legali sugli importi annualmente rivalutati, con decorrenza dalla data di maturazione delle singole componenti del credito sino al saldo;
rigettò per il resto il ricorso e compensò integralmente le spese di lite. Con atto di appello depositato il 27.11.2024 il lavoratore in epigrafe ha contestato il governo delle spese legali, a suo avviso ingiustamente compensate;
nelle conclusioni ha invocato la liquidazione delle stesse secondo soccombenza nel rispetto dei parametri vigenti, con distrazione e con vittoria di spese del secondo grado. Comunicato il decreto ex art. 435 c.p.c. e disposta la trattazione scritta, pure ritualmente comunicata, la parte appellante non ha depositato l'atto notificato né le note;
quindi – dopo un rinvio ex art. 348 c.p.c., comunicato dalla cancelleria- all'udienza odierna come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., difettando tuttora la produzione del ricorso notificato e di note di trattazione e non risultando costituito l'appellato, la Corte si è riservata la decisione.
L'appello è improcedibile. Trova applicazione nella presente controversia la disposizione di cui all'art. 348 1° comma, c.p.c., che sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso che l'appellante, pur costituito in giudizio, non comparisca né alla prima udienza, né a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione. La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo IV del codice di procedura civile una disposizione speciale che regoli la medesima situazione processuale (cfr., anche di recente, Cass. Sez. Lav., Sentenza n.5643 del 09/03/2009). Ad integrazione delle considerazioni sopra esposte deve inoltre osservarsi che la nullità della notificazione dell'atto di appello comporta - a norma dell'art. 291 c.p.c., applicabile anche al giudizio di secondo grado in virtù del richiamo contenuto nell'art. 359 c.p.c. - l'obbligo dell'appellante di provvedere alla rinnovazione della notifica. Ma secondo il più recente orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, invero, nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito – alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111, comma 2, Cost.) – al giudice di assegnare ex art. 421 c.p.c. all'appellante,
2 previa fissazione di una altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad un nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c. (Cass., SS.UU., 30.7.2008, n. 20604). Nel decreto di trattazione scritta, ritualmente comunicato, è contenuto l'avviso che
“in caso di mancato deposito delle note conclusive di trattazione scritta sarà assegnato un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, si applicheranno le conseguenze di legge”. Nel caso in esame, parte appellata non risulta costituita e l'appellante non ha dato prova – come dovuto - di aver ritualmente notificato il gravame per la prima udienza fissata per la discussione e non ha depositato le richieste note scritte neppure entro il nuovo termine perentorio fissato ex art. 127 ter c.p.c. (come da ordinanza collegiale ritualmente comunicata). In difetto di notifica dell'appello, nonostante la rituale comunicazione del decreto ex art. 435 c.p.c., si è determinata certamente, con effetto assorbente, la predetta situazione di improcedibilità, la quale va dichiarata d'ufficio a prescindere da ogni sollecitazione proveniente dalle parti, coerentemente con l'orientamento sopra richiamato delle Sezioni Unite. Nulla è dovuto per le spese, non risultando costituita la parte appellata. Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi – come quello di specie - di procedimenti pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara improcedibile l'appello; nulla per le spese del grado;
dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli, il 30 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano
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