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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/12/2025, n. 4065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4065 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott.ssa EL LA Presidente rel.
Dott.ssa Eliana Romeo Consigliere
Dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2356/2025 R.G., posta in deliberazione all'udienza pubblica del giorno 2/12/2025, vertente
TRA
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
08.03.1982 ed ivi residente, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni
SO (C.F. ) nel cui studio in 00172, Via CodiceFiscale_2 dei Frassini n. 23 int. 2, è elettivamente domiciliato (pec:
– fax 06. ); Email_1 P.IVA_1
appellante
1 E
Controparte_1
(c.f. ) in persona del
[...] P.IVA_2 suo Direttore generale Avv. Remo Pisani domiciliato per la carica presso la sede sociale in Via Ruggero di Lauria, 28 ed elettivamente in CP_1
Via Fornovo 3 presso lo studio dell'Avv. Gabriele Gatti che lo CP_1 rappresenta e difende giusta delega su foglio separato e telematicamente unito alla memoria in primo grado. Si intendono ricevere le comunicazioni di cancelleria al n. fax 06.3215420 o all'indirizzo pec Email_2
appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
2834/2025 pubblicata il 23/3/2025.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“IN VIA PRINCIPALE: accerti, riconosca e dichiari l'illegittimità e la nullità del licenziamento per totale carenza di giusta causa e/o giustificato motivo, per le motivazioni meglio esplicitate nel corpo del presente atto e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 18, comma 4° L. nr.
300/19970;
CONDANNARE la in persona del l.r.p.t., Controparte_1 CP_1 alla REINTEGRA del lavoratore nella medesima sede di lavoro originaria, precisamente nella sede di lavoro in Via delle Vigne CP_1
Nuove n. 654 presso il reparto tecnico, senza soluzione di continuità e con l'assegnazione alle medesime mansioni e al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegra quantificata fino alla misura massima di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita, pari ad € 4.472,79 lorde (Doc.
2 25), o nella diversa somma che risulterà dovuta a questo titolo in corso di causa, in linea capitale, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale via via rivalutato dalla data del licenziamento al saldo effettivo;
CONDANNARE la di in persona del l.r.p.t., Controparte_1 CP_1 al versamento dei contributi previdenziale e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quella della effettiva reintegrazione maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della superiore domanda e nell'ipotesi in cui Controparte non assolva all'onere probatorio esclusivamente a suo carico sulla giustificatezza dell'intimato licenziamento, vorrà il Giudicante accertare che non ricorrono comunque gli estremi della giusta causa di licenziamento, ai sensi dell'art. 18, comma 5°, L. nr. 300/1970, come richiamato dal 7° comma, L. nr. 300/1970, dichiararsi risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento, e condannare la
[...]
, in persona del l.r.p.t.,, al pagamento di un'indennità Controparte_1 risarcitoria onnicomprensiva determinata da un minimo di dodici mensilità fino ad un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita dal ricorrente a novembre 2023
(Doc. n. 25) pari alla somma netta di € 4.472,79 lorde, o nella diversa somma che risulterà dovuta a questo titolo in corso di causa, in linea capitale, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale via via rivalutato dalla data del licenziamento al saldo effettivo;
in via di ulteriore subordine, ai sensi dell'art. 18, comma 6°, L. nr. 300/1970
(post L. nr. 92/2012), dichiararsi l'inefficacia del licenziamento intimato al ricorrente e condannarsi la , in persona Controparte_1 del l.r.p.t., al pagamento di un'indennità onnicomprensiva determinata da un minimo di sei mensilità fino ad un massimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita dal ricorrente di €
4.472,79 lorde o nella diversa somma che risulterà dovuta a questo 3 titolo in corso di causa, in linea capitale, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale via via rivalutato dalla data del licenziamento al saldo effettivo.
Con vittoria di spese, competenze e onorari come per legge, da distrarsi.
Si chiede ex art. 210 cpc all'adito Tribunale di voler ordinare alla
[...]
ed ad per quanto di loro Controparte_1 CP_1 competenza, tutta la documentazione inerente l'occupazione dell'immobile sito in Via dell'Archeologia n. 35, int. 55, e CP_1 dell'annesso magazzino, in uso al , con particolare riguardo Persona_1 all'istruttoria svolta ed ai provvedimenti successivamente emessi e, non da ultimo, alla trasmissione da parte di all' CP_1 CP_1
di eventuali segnalazioni inerenti il signor Controparte_1 Parte_1 quale occupante senza titolo ovvero utilizzatore dell'appartamento in questione e del magazzino”.
Per l'appellata:
“… contrariis reiectis, rigettare l'appello avversario perché infondato sia in fatto che in diritto.
In via subordinata dichiarare in ogni caso cessato il rapporto di lavoro
e risarcire il danno nella misura minima prevista dalla legge vista la gravità dei comportamenti ascritti al lavoratore”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art 414 c.p.c. depositato in data 28.5.2023,
[...] ha citato in giudizio l'Ater della provincia di al fine di Parte_1 CP_1 sentir dichiarare l'illegittimità e/o la nullità del licenziamento irrogatogli, con le conseguenze di legge.
In particolare, l'originario ricorrente ha dedotto di essere stato dipendente con contratto a tempo indeterminato a partire dal CP_1
1.12.2005, con qualifica di impiegato, livello B3, svolgendo le mansioni
4 di tecnico, addetto alla prevenzione e alla protezione, sino alla data dell'intimato licenziamento il 16.11.2023.
Per quanto di rilievo in questa sede, il lavoratore ha allegato di essere stato imputato in un procedimento penale conclusosi in primo grado in forza di sentenza pubblicata il 7.7.2023, con condanna per i delitti ex artt. 423 c.p., 424 c.p. e 612 bis c.p. alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione, con applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5.
Medio tempore, lo stesso è stato raggiunto in data 26.7.2021 da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, cui ha fatto seguito in data 29.7.2021 una sospensiva cautelativa dal lavoro con successiva riammissione in servizio – previa autorizzazione del GIP - il 5.8.2022.
Successivamente, in data 20.10.2023, l'Ater della Provincia di CP_1 ha inviato formale contestazione disciplinare per l'illegittima occupazione di un immobile aziendale ad opera del Parte_1
In particolare, la società nella missiva ha affermato di aver appreso dalla sentenza di condanna di cui sopra che il proprio dipendente aveva occupato illegittimamente, assieme a tale un immobile di Persona_1 proprietà dell'agenzia sito in via dell'Archeologia n. 25, int. 55 CP_1
(oltre che la pertinente cantina); sarebbe così emersa una condotta illegittima, contraria tanto al codice etico della datrice di lavoro, quanto alla posizione lavorativa ricoperta.
Alla contestazione è seguito dapprima l'invio delle giustificazioni del lavoratore in data 21.10.2023 e poi l'audizione dello stesso in data
10.11.2023.
in data 20.11.2023 ha recapitato a missiva di CP_1 Parte_1 licenziamento per giusta causa ai sensi e per gli effetti degli artt. 59,
60, 61 e 62 del CCNL applicato e dell'art.2119 c.c.
In data 22.11.2023 il lavoratore ha adito il Tribunale di Roma impugnando il licenziamento, al fine di sentirne dichiarare l'illegittimità
5 e/o la nullità con gli effetti di legge, in ragione – tra l'altro - della asserita inesistenza del fatto contestato, della presunta tardività della contestazione disciplinare, della lamentata sproporzione della sanzione applicata e della mancata affissione del codice disciplinare.
Si è costituita della provincia di contestando quanto ex CP_2 CP_1 adverso dedotto e insistendo sulla legittimità del procedimento e del provvedimento disciplinare.
Il Tribunale ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati i motivi di impugnazione proposti dal ricorrente.
Con appello depositato in data 22.9.2025, ha promosso Parte_1 gravame in forza di quattro motivi:
I) Sulla corretta ricostruzione dei fatti.
II) Erroneità ed illogicità della sentenza nella parte in cui ritiene sussistere il presupposto per giustificare il licenziamento disciplinare.
III) Erroneità ed illogicità della sentenza nella parte in cui ritiene tempestiva l'azione disciplinare comminata al terminata con il Parte_1 suo licenziamento. Motivazione apparente.
IV) Erroneità ed illogicità della sentenza nella parte in cui ritiene il licenziamento proporzionato alla condotta addebitata al ricorrente.
Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 59, 60, 61 e 61 CCNL
FEDERCASSA – discriminatorietà dell'atto di recesso. Omessa pronuncia.
Ha resistito al gravame della provincia di contestando CP_1 CP_1 quanto ex adverso dedotto ed eccepito, insistendo per il rigetto dell'appello.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale, la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce, con motivazione contestuale.
6 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di appello, la parte si limita in realtà ad offrire a questa Corte un riepilogo delle vicende lavorative del ricorrente nel corso della propria attività professionale, tanto con riferimento alle mansioni svolte e ai requisiti di professionalità raggiunti, quanto con riguardo allo sviluppo della vicenda disciplinare.
Inoltre, lo stesso accenna alla asserita mancanza di proporzionalità e di tempestività della sanzione irrogata, anticipando sinteticamente quanto più organicamente esposto nei motivi successivi.
2. Con il secondo motivo, l'appellante impugna la sentenza del
Tribunale per aver erroneamente e illogicamente ritenuto sussistente la condotta oggetto di contestazione disciplinare, assumendo al contrario non adempiuto l'onere probatorio datoriale e sostenendo che né le sommarie informazioni testimoniali (SIT), né l'interrogatorio del lavoratore o le sentenze penali di primo e secondo grado possano ritenersi elementi idonei a fondare il recesso di CP_1
2.1. Appare utile a tal proposito richiamare gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità in punto di utilizzabilità degli atti del procedimento penale nell'ambito del giudizio civile e, segnatamente, in quello di impugnazione dei provvedimenti disciplinari datoriali.
In particolare, risulta pacifico come gli atti propri del segmento dell'attività di indagine siano utilizzabili dal giudice del lavoro ai fini della formazione del proprio convincimento, e questo addirittura laddove sia mancato il vaglio critico del dibattimento (Cass. Sez. L.,
02/03/2017, n. 5317, Rv. 643273 – 01).
2.2. In aggiunta, risulta in egual modo pacifico come gli atti del procedimento penale non solo siano legittimamente utilizzabili nell'ambito di una contestazione disciplinare, ma anche che il datore di lavoro possa dimostrare la fondatezza della contestazione avvalendosi di questi e ritenere che i medesimi forniscano, senza bisogno di ulteriori acquisizioni ed indagini, sufficienti elementi per la contestazione di 7 illeciti disciplinari al proprio dipendente (Cass. Sez. L., 17/11/2022, n.
33979, Rv. 666026 – 01).
2.3. Nel caso di specie, fonda la propria contestazione sulla CP_1 parte motiva della sentenza di condanna. Questa, di fatti, richiama il contenuto dell'interrogatorio reso in udienza l'8.6.2022 da dei Parte_1 verbali delle attività di PG dell'8.6.2021, oltre che dei verbali delle s.i.t. dell'8.6.2021 rese da Persona_1
2.4. Specialmente, la sentenza riporta:
- riguardo all'interrogatorio del lavoratore reso all'udienza del 8.6.2022
“[…] Lo stesso ha negato qualsiasi coinvolgimento nei due episodi incendiari di cui ai capi 2) e 3) della rubrica ed ha precisato che dal
27.5.2021 in poi ha dormito tutte le sere a casa del suo amico Per_2
perché, dopo aver appreso (in data 23.5.2021) che a sua madre
[...] era stato diagnosticato un tumore, aveva iniziato a bere «in casa fino allo svenimento» (pag. 6 delle trascrizioni dell'8.6.2022). Il ha Parte_1 spiegato che in data 8.6.2021, in occasione dell'intervento delle forze dell'ordine, era terrorizzato dall'idea di perdere il posto di lavoro (quale dipendente dell' e pensava che si trattasse di una «delegazione CP_1 dell'Ater»: lo stesso ha affermato che in quel momento temeva che, dormendo a casa del (che viveva in un alloggio dell'Ater senza Per_1 esservi legittimato), egli versasse in un «possibile conflitto di interessi» quale dipendente e temeva, altresì, che potessero imputare a lui CP_1 sia l'occupazione abusiva della casa che della cantina: per questo motivo agli operanti aveva risposto di non ricordare a cosa servissero le chiavi di cui era in possesso.
Per quanto riguarda il possesso della cantina, il ha dichiarato Parte_1 che circa 10 mesi prima, avendo necessità di trovare un posto dove depositare alcuni oggetti personali, apprendeva da alcuni vicini che vi era una cantina inutilizzata: così, vi trasferiva le sue cose e apponeva un lucchetto.”
- Circa le attività di p.g. dell'8.6.2021: “In data 8.6.2021 gli operanti notavano il uscire dalla propria abitazione e lo fermavano Parte_1
8 riconducendolo al civico n. 35 (interno n. 55), ove egli «previa specifica richiesta, trovandosi oramai alle corde» (cfr. c.n.r. dell'8.6.2021) - ammetteva di abitare. Gli operanti procedevano alla perquisizione personale del soggetto, all'esito della quale lo stesso veniva rinvenuto in possesso di un portachiavi con tre chiavi, delle quali dichiarava, con chiaro imbarazzo e nervosismo, di non ricordare affatto a quali ambienti potessero essere riconducibili. Poiché la perquisizione dell'abitazione, che egli condivideva con un suo amico ) Persona_2 aveva dato esito negativo, gli operanti effettuavano un controllo al piano interrato, ove accertavano che una delle chiavi in possesso del permetteva l'accesso al piano cantine, un'altra ad un Parte_1 cancelletto che dava accesso ad un corridoio e la terza che dava accesso alla cantina contraddistinta con il numero 55, nella quale venivano ritrovati e sequestrati i seguenti oggetti…”; “Altro importante elemento in tal senso è costituito dall'atteggiamento reticente tenuto dal in data 8.6.2021 in occasione dell'intervento delle forze Parte_1 dell'ordine (inizialmente non voleva dire dove abitava e ha poi dichiarato di non ricordare a cosa servissero le chiavi che aveva con sé); lo stesso in sede di interrogatorio ha dichiarato che, poiché dimorava da alcuni mesi in un alloggio Ater occupato illegittimamente dal era terrorizzato dall'idea di perdere il posto di lavoro (quale Per_2 dipendente dell'Ater) e pensava che gli agenti fossero una
«delegazione dell'Ater»: per questo motivo agli operanti aveva risposto di non ricordare a cosa servissero le chiavi di cui era in possesso”.
- Sulle dichiarazioni rese a s.i.t. dal “Sempre in data 8.6.2021 Tes_1 veniva escusso a s.i.t. , il quale riferiva di essersi trasferito, Persona_1 nel 2018, nell'appartamento di via dell'Archeologia n. 35, con il CP_1 consenso del figlio del titolare ). Il Carfì dichiarava, Testimone_2 altresì: che dal luglio del 2018 si trasferiva nell'appartamento anche
”. Parte_1
2.5. Pertanto, alla luce di tali elementi procedimentali, deve ritenersi che abbia correttamente formato il proprio convincimento in CP_1
9 ordine alla condotta di illegittima occupazione dell'immobile ad opera di concordando questa Corte con la valutazione operata Parte_1 dal giudice di prime cure.
2.6. Il motivo di appello, quindi, deve essere respinto.
3. Con il terzo motivo di gravame, si censura la sentenza per non aver rilevato la mancanza di tempestività dell'azione disciplinare di avendo questa provveduto alla contestazione solo a novembre CP_1
2023, a fronte di fatti avvenuti nel 2021 e adducendo che la società avrebbe dovuto agire non appena a conoscenza della notizia criminis.
3.1. Giova ricordare in questa sede come il principio di tempestività dell'azione disciplinare, motivato dal duplice fine di assicurare tanto l'effettività del diritto di difesa del lavoratore quanto di tutelarne affidamento, impone al datore di lavoro di determinarsi in ordine alla contestazione del dipendente entro un termine ragionevole - da valutarsi tenendo conto di indici tra cui la complessità degli accertamenti e le dimensioni della realtà lavorativa – che non può che decorrere dal momento in cui lo stesso ha piena contezza della condotta illegittima.
3.2. Come si evince dalla ricostruzione dei fatti, ha avuto CP_1 conoscenza dell'ordinanza cautelare di custodia in carcere emessa nei confronti di a luglio 2021; nondimeno, dalla lettura della Parte_1 medesima, non emerge nella ricostruzione in fatto alcun riferimento all'occupazione abusiva dell'immobile di CP_1
La stessa , pertanto, non aveva conoscenza al momento della CP_1 sospensiva, della condotta del proprio dipendente.
Solo in forza delle statuizioni contenute nella sentenza, pertanto, parte datrice può aver appreso dell'uso illecito del bene.
3.3. Tenuto conto di ciò, l'arco temporale rispetto al quale valutare l'osservanza del principio di tempestività è racchiuso tra il 29 agosto
2023 (data in cui il difensore del invia copia della sentenza Parte_1 all' ) e il 16.11.2023 (data della contestazione disciplinare). CP_1
10 Tale lasso di tempo, tenuto conto dei riferimenti di cui al punto 3.1. non può che ritenersi in linea con l'osservanza del principio di tempestività.
4. Infine, con l'ultimo motivo, l'appellante lamenta la sproporzione della sanzione irrogata, con violazione delle disposizioni della contrattazione collettiva in materia di procedimento disciplinare, ritenendo che la propria condotta avrebbe dovuto al più comportare una sospensione per un periodo massimo di 10 giorni, ai sensi dell'art. 60 comma 5 del CNNL applicabile.
4.1. Non coglie nel segno la specifica censura di parte ricorrente circa la violazione dell'art. 60 del Contratto collettivo nazionale applicabile.
Difatti, la norma richiamata esemplifica le singole ipotesi di illecito disciplinare, individuando le differenti sanzioni riconducibili a ciascuno di essi.
4.2. Nel citato comma quinto dell'art. 60, le parti della contrattazione hanno individuato le condotte sanzionabili con la sanzione della sospensione dal lavoro, al successivo comma sesto quelle sanzionabili con il licenziamento con preavviso e, al comma settimo, le ipotesi cui consegue il licenziamento senza preavviso.
4.3. Posto che parte ricorrente ha omesso di indicare la lettera del comma quinto cui la sua condotta sarebbe ipoteticamente riconducibile, pur analizzando comunque le disposizioni contrattuali,
l'ipotesi di illecita occupazione di immobile non appare riconducibile alla norma indicata dall'appellante.
4.4. Peraltro, lamentando il ricorrente che l'ipotesi di “occupazione abusiva di immobile” non compare neppure ai commi successivi – che prevedono la sanzione del licenziamento con e senza preavviso – va ricordato - come si è specificato al paragrafo 4.1. – che l'individuazione degli illeciti disciplinari operata in sede di contrattazione collettiva, deve necessariamente essere intesa quale esemplificazione e non tipizzazione.
11 D'altronde, non sarebbe possibile pretendere una puntiforme individuazione di tutte le condotte illecite astrattamente ipotizzabili che finirebbe per rendere smisurato - e comunque irrimediabilmente incompleto - il catalogo di illeciti disciplinare.
Occorre, invero, tener presente la sussidiaria operatività dell'art. 2119
c.c., il quale preveda che ciascuno dei contraenti possa recedere, anche senza preavviso nel caso di contratto a termine indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.
4.5. Questa Corte, dunque, è chiamata a operare un giudizio sulla sussistenza, nel caso di specie, di una condotta del lavoratore idonea ad inficiare irrimediabilmente il rapporto fiduciario che necessariamente deve sorreggere il sinallagma contrattuale tra datore e lavoratore, apparendo quindi proporzionata al recesso datoriale.
4.6. Nel caso di specie, la condotta del dipendente si traduce in un inadempimento particolarmente grave degli obblighi fondamentali del rapporto di lavoro per una pluralità di ragioni: anzitutto in quanto l'occupazione senza titolo di un bene aziendale – nel caso di specie evidentemente consapevole e prolungato – costituisce in particolare violazione degli obblighi di, fedeltà e buona fede criteri ai quali deve essere improntato il rapporto di lavoro che vengono meno qualora, come nel caso di specie, oltre all'elemento oggettivo dell'occupazione abusiva dell'immobile di proprietà di , è emersa anche la pienezza CP_1 dell'elemento soggettivo dell'illecito, essendo lo stesso lavoratore preoccupato, in occasione delle attività di p.g. compiute in data
8.7.2021, che si trattasse di una verifica di “e comunque di CP_2 perdere il posto di lavoro per la propria posizione di conflitto di interessi”; ciò denota dunque la volontaria scelta di porsi in conflitto con gli interessi del datore di lavoro, aggravando l'offensività dell'azione.
4.7. Ad avviso di questa Corte, pertanto, ben ha operato il giudice di prime cure laddove ha ritenuto la condotta tale da incrinare
12 irrimediabilmente il rapporto fiduciario e da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto lavorativo, non potendo il datore di lavoro ragionevolmente ritenere che il dipendente avrebbe potuto adempiere in futuro con correttezza e diligenza agli obblighi lavorativi, con conseguente proporzione della applicazione della sanzione espulsiva senza preavviso.
4.8. Anche l'ultimo motivo di appello è quindi infondato.
5. Infine, la richiesta di esibizione formulata nei confronti di parte appellata non può trovare accoglimento.
Ciò in quanto, ferma comunque la genericità dei termini in cui la stessa
è formulata, che si traduce inevitabilmente in una finalità meramente esplorativa, non ha mai asserito di avere fondato la propria CP_1 determinazione su differente materiale documentale avendo - correttamente, come esposto al paragrafo 2 - posto alla base del proprio accertamento le risultanze del procedimento penale richiamato.
2. Conclusivamente, l'appello è respinto.
3. Le spese del grado, liquidate come da dispositivo, sono regolate secondo soccombenza.
4. Si dà atto, infine, che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. N. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- respinge l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante al rimborso, in favore della parte appellata, delle spese del grado che liquida in complessivi € 3.473,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge;
13 - dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. N. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 2.12.2025
Il Presidente Estensore
EL LA
Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato ordinario in tirocinio, dott.ssa Ludovica
Sforza.
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott.ssa EL LA Presidente rel.
Dott.ssa Eliana Romeo Consigliere
Dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2356/2025 R.G., posta in deliberazione all'udienza pubblica del giorno 2/12/2025, vertente
TRA
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
08.03.1982 ed ivi residente, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni
SO (C.F. ) nel cui studio in 00172, Via CodiceFiscale_2 dei Frassini n. 23 int. 2, è elettivamente domiciliato (pec:
– fax 06. ); Email_1 P.IVA_1
appellante
1 E
Controparte_1
(c.f. ) in persona del
[...] P.IVA_2 suo Direttore generale Avv. Remo Pisani domiciliato per la carica presso la sede sociale in Via Ruggero di Lauria, 28 ed elettivamente in CP_1
Via Fornovo 3 presso lo studio dell'Avv. Gabriele Gatti che lo CP_1 rappresenta e difende giusta delega su foglio separato e telematicamente unito alla memoria in primo grado. Si intendono ricevere le comunicazioni di cancelleria al n. fax 06.3215420 o all'indirizzo pec Email_2
appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
2834/2025 pubblicata il 23/3/2025.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“IN VIA PRINCIPALE: accerti, riconosca e dichiari l'illegittimità e la nullità del licenziamento per totale carenza di giusta causa e/o giustificato motivo, per le motivazioni meglio esplicitate nel corpo del presente atto e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 18, comma 4° L. nr.
300/19970;
CONDANNARE la in persona del l.r.p.t., Controparte_1 CP_1 alla REINTEGRA del lavoratore nella medesima sede di lavoro originaria, precisamente nella sede di lavoro in Via delle Vigne CP_1
Nuove n. 654 presso il reparto tecnico, senza soluzione di continuità e con l'assegnazione alle medesime mansioni e al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegra quantificata fino alla misura massima di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita, pari ad € 4.472,79 lorde (Doc.
2 25), o nella diversa somma che risulterà dovuta a questo titolo in corso di causa, in linea capitale, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale via via rivalutato dalla data del licenziamento al saldo effettivo;
CONDANNARE la di in persona del l.r.p.t., Controparte_1 CP_1 al versamento dei contributi previdenziale e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quella della effettiva reintegrazione maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della superiore domanda e nell'ipotesi in cui Controparte non assolva all'onere probatorio esclusivamente a suo carico sulla giustificatezza dell'intimato licenziamento, vorrà il Giudicante accertare che non ricorrono comunque gli estremi della giusta causa di licenziamento, ai sensi dell'art. 18, comma 5°, L. nr. 300/1970, come richiamato dal 7° comma, L. nr. 300/1970, dichiararsi risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento, e condannare la
[...]
, in persona del l.r.p.t.,, al pagamento di un'indennità Controparte_1 risarcitoria onnicomprensiva determinata da un minimo di dodici mensilità fino ad un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita dal ricorrente a novembre 2023
(Doc. n. 25) pari alla somma netta di € 4.472,79 lorde, o nella diversa somma che risulterà dovuta a questo titolo in corso di causa, in linea capitale, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale via via rivalutato dalla data del licenziamento al saldo effettivo;
in via di ulteriore subordine, ai sensi dell'art. 18, comma 6°, L. nr. 300/1970
(post L. nr. 92/2012), dichiararsi l'inefficacia del licenziamento intimato al ricorrente e condannarsi la , in persona Controparte_1 del l.r.p.t., al pagamento di un'indennità onnicomprensiva determinata da un minimo di sei mensilità fino ad un massimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita dal ricorrente di €
4.472,79 lorde o nella diversa somma che risulterà dovuta a questo 3 titolo in corso di causa, in linea capitale, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale via via rivalutato dalla data del licenziamento al saldo effettivo.
Con vittoria di spese, competenze e onorari come per legge, da distrarsi.
Si chiede ex art. 210 cpc all'adito Tribunale di voler ordinare alla
[...]
ed ad per quanto di loro Controparte_1 CP_1 competenza, tutta la documentazione inerente l'occupazione dell'immobile sito in Via dell'Archeologia n. 35, int. 55, e CP_1 dell'annesso magazzino, in uso al , con particolare riguardo Persona_1 all'istruttoria svolta ed ai provvedimenti successivamente emessi e, non da ultimo, alla trasmissione da parte di all' CP_1 CP_1
di eventuali segnalazioni inerenti il signor Controparte_1 Parte_1 quale occupante senza titolo ovvero utilizzatore dell'appartamento in questione e del magazzino”.
Per l'appellata:
“… contrariis reiectis, rigettare l'appello avversario perché infondato sia in fatto che in diritto.
In via subordinata dichiarare in ogni caso cessato il rapporto di lavoro
e risarcire il danno nella misura minima prevista dalla legge vista la gravità dei comportamenti ascritti al lavoratore”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art 414 c.p.c. depositato in data 28.5.2023,
[...] ha citato in giudizio l'Ater della provincia di al fine di Parte_1 CP_1 sentir dichiarare l'illegittimità e/o la nullità del licenziamento irrogatogli, con le conseguenze di legge.
In particolare, l'originario ricorrente ha dedotto di essere stato dipendente con contratto a tempo indeterminato a partire dal CP_1
1.12.2005, con qualifica di impiegato, livello B3, svolgendo le mansioni
4 di tecnico, addetto alla prevenzione e alla protezione, sino alla data dell'intimato licenziamento il 16.11.2023.
Per quanto di rilievo in questa sede, il lavoratore ha allegato di essere stato imputato in un procedimento penale conclusosi in primo grado in forza di sentenza pubblicata il 7.7.2023, con condanna per i delitti ex artt. 423 c.p., 424 c.p. e 612 bis c.p. alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione, con applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5.
Medio tempore, lo stesso è stato raggiunto in data 26.7.2021 da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, cui ha fatto seguito in data 29.7.2021 una sospensiva cautelativa dal lavoro con successiva riammissione in servizio – previa autorizzazione del GIP - il 5.8.2022.
Successivamente, in data 20.10.2023, l'Ater della Provincia di CP_1 ha inviato formale contestazione disciplinare per l'illegittima occupazione di un immobile aziendale ad opera del Parte_1
In particolare, la società nella missiva ha affermato di aver appreso dalla sentenza di condanna di cui sopra che il proprio dipendente aveva occupato illegittimamente, assieme a tale un immobile di Persona_1 proprietà dell'agenzia sito in via dell'Archeologia n. 25, int. 55 CP_1
(oltre che la pertinente cantina); sarebbe così emersa una condotta illegittima, contraria tanto al codice etico della datrice di lavoro, quanto alla posizione lavorativa ricoperta.
Alla contestazione è seguito dapprima l'invio delle giustificazioni del lavoratore in data 21.10.2023 e poi l'audizione dello stesso in data
10.11.2023.
in data 20.11.2023 ha recapitato a missiva di CP_1 Parte_1 licenziamento per giusta causa ai sensi e per gli effetti degli artt. 59,
60, 61 e 62 del CCNL applicato e dell'art.2119 c.c.
In data 22.11.2023 il lavoratore ha adito il Tribunale di Roma impugnando il licenziamento, al fine di sentirne dichiarare l'illegittimità
5 e/o la nullità con gli effetti di legge, in ragione – tra l'altro - della asserita inesistenza del fatto contestato, della presunta tardività della contestazione disciplinare, della lamentata sproporzione della sanzione applicata e della mancata affissione del codice disciplinare.
Si è costituita della provincia di contestando quanto ex CP_2 CP_1 adverso dedotto e insistendo sulla legittimità del procedimento e del provvedimento disciplinare.
Il Tribunale ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati i motivi di impugnazione proposti dal ricorrente.
Con appello depositato in data 22.9.2025, ha promosso Parte_1 gravame in forza di quattro motivi:
I) Sulla corretta ricostruzione dei fatti.
II) Erroneità ed illogicità della sentenza nella parte in cui ritiene sussistere il presupposto per giustificare il licenziamento disciplinare.
III) Erroneità ed illogicità della sentenza nella parte in cui ritiene tempestiva l'azione disciplinare comminata al terminata con il Parte_1 suo licenziamento. Motivazione apparente.
IV) Erroneità ed illogicità della sentenza nella parte in cui ritiene il licenziamento proporzionato alla condotta addebitata al ricorrente.
Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 59, 60, 61 e 61 CCNL
FEDERCASSA – discriminatorietà dell'atto di recesso. Omessa pronuncia.
Ha resistito al gravame della provincia di contestando CP_1 CP_1 quanto ex adverso dedotto ed eccepito, insistendo per il rigetto dell'appello.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale, la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce, con motivazione contestuale.
6 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di appello, la parte si limita in realtà ad offrire a questa Corte un riepilogo delle vicende lavorative del ricorrente nel corso della propria attività professionale, tanto con riferimento alle mansioni svolte e ai requisiti di professionalità raggiunti, quanto con riguardo allo sviluppo della vicenda disciplinare.
Inoltre, lo stesso accenna alla asserita mancanza di proporzionalità e di tempestività della sanzione irrogata, anticipando sinteticamente quanto più organicamente esposto nei motivi successivi.
2. Con il secondo motivo, l'appellante impugna la sentenza del
Tribunale per aver erroneamente e illogicamente ritenuto sussistente la condotta oggetto di contestazione disciplinare, assumendo al contrario non adempiuto l'onere probatorio datoriale e sostenendo che né le sommarie informazioni testimoniali (SIT), né l'interrogatorio del lavoratore o le sentenze penali di primo e secondo grado possano ritenersi elementi idonei a fondare il recesso di CP_1
2.1. Appare utile a tal proposito richiamare gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità in punto di utilizzabilità degli atti del procedimento penale nell'ambito del giudizio civile e, segnatamente, in quello di impugnazione dei provvedimenti disciplinari datoriali.
In particolare, risulta pacifico come gli atti propri del segmento dell'attività di indagine siano utilizzabili dal giudice del lavoro ai fini della formazione del proprio convincimento, e questo addirittura laddove sia mancato il vaglio critico del dibattimento (Cass. Sez. L.,
02/03/2017, n. 5317, Rv. 643273 – 01).
2.2. In aggiunta, risulta in egual modo pacifico come gli atti del procedimento penale non solo siano legittimamente utilizzabili nell'ambito di una contestazione disciplinare, ma anche che il datore di lavoro possa dimostrare la fondatezza della contestazione avvalendosi di questi e ritenere che i medesimi forniscano, senza bisogno di ulteriori acquisizioni ed indagini, sufficienti elementi per la contestazione di 7 illeciti disciplinari al proprio dipendente (Cass. Sez. L., 17/11/2022, n.
33979, Rv. 666026 – 01).
2.3. Nel caso di specie, fonda la propria contestazione sulla CP_1 parte motiva della sentenza di condanna. Questa, di fatti, richiama il contenuto dell'interrogatorio reso in udienza l'8.6.2022 da dei Parte_1 verbali delle attività di PG dell'8.6.2021, oltre che dei verbali delle s.i.t. dell'8.6.2021 rese da Persona_1
2.4. Specialmente, la sentenza riporta:
- riguardo all'interrogatorio del lavoratore reso all'udienza del 8.6.2022
“[…] Lo stesso ha negato qualsiasi coinvolgimento nei due episodi incendiari di cui ai capi 2) e 3) della rubrica ed ha precisato che dal
27.5.2021 in poi ha dormito tutte le sere a casa del suo amico Per_2
perché, dopo aver appreso (in data 23.5.2021) che a sua madre
[...] era stato diagnosticato un tumore, aveva iniziato a bere «in casa fino allo svenimento» (pag. 6 delle trascrizioni dell'8.6.2022). Il ha Parte_1 spiegato che in data 8.6.2021, in occasione dell'intervento delle forze dell'ordine, era terrorizzato dall'idea di perdere il posto di lavoro (quale dipendente dell' e pensava che si trattasse di una «delegazione CP_1 dell'Ater»: lo stesso ha affermato che in quel momento temeva che, dormendo a casa del (che viveva in un alloggio dell'Ater senza Per_1 esservi legittimato), egli versasse in un «possibile conflitto di interessi» quale dipendente e temeva, altresì, che potessero imputare a lui CP_1 sia l'occupazione abusiva della casa che della cantina: per questo motivo agli operanti aveva risposto di non ricordare a cosa servissero le chiavi di cui era in possesso.
Per quanto riguarda il possesso della cantina, il ha dichiarato Parte_1 che circa 10 mesi prima, avendo necessità di trovare un posto dove depositare alcuni oggetti personali, apprendeva da alcuni vicini che vi era una cantina inutilizzata: così, vi trasferiva le sue cose e apponeva un lucchetto.”
- Circa le attività di p.g. dell'8.6.2021: “In data 8.6.2021 gli operanti notavano il uscire dalla propria abitazione e lo fermavano Parte_1
8 riconducendolo al civico n. 35 (interno n. 55), ove egli «previa specifica richiesta, trovandosi oramai alle corde» (cfr. c.n.r. dell'8.6.2021) - ammetteva di abitare. Gli operanti procedevano alla perquisizione personale del soggetto, all'esito della quale lo stesso veniva rinvenuto in possesso di un portachiavi con tre chiavi, delle quali dichiarava, con chiaro imbarazzo e nervosismo, di non ricordare affatto a quali ambienti potessero essere riconducibili. Poiché la perquisizione dell'abitazione, che egli condivideva con un suo amico ) Persona_2 aveva dato esito negativo, gli operanti effettuavano un controllo al piano interrato, ove accertavano che una delle chiavi in possesso del permetteva l'accesso al piano cantine, un'altra ad un Parte_1 cancelletto che dava accesso ad un corridoio e la terza che dava accesso alla cantina contraddistinta con il numero 55, nella quale venivano ritrovati e sequestrati i seguenti oggetti…”; “Altro importante elemento in tal senso è costituito dall'atteggiamento reticente tenuto dal in data 8.6.2021 in occasione dell'intervento delle forze Parte_1 dell'ordine (inizialmente non voleva dire dove abitava e ha poi dichiarato di non ricordare a cosa servissero le chiavi che aveva con sé); lo stesso in sede di interrogatorio ha dichiarato che, poiché dimorava da alcuni mesi in un alloggio Ater occupato illegittimamente dal era terrorizzato dall'idea di perdere il posto di lavoro (quale Per_2 dipendente dell'Ater) e pensava che gli agenti fossero una
«delegazione dell'Ater»: per questo motivo agli operanti aveva risposto di non ricordare a cosa servissero le chiavi di cui era in possesso”.
- Sulle dichiarazioni rese a s.i.t. dal “Sempre in data 8.6.2021 Tes_1 veniva escusso a s.i.t. , il quale riferiva di essersi trasferito, Persona_1 nel 2018, nell'appartamento di via dell'Archeologia n. 35, con il CP_1 consenso del figlio del titolare ). Il Carfì dichiarava, Testimone_2 altresì: che dal luglio del 2018 si trasferiva nell'appartamento anche
”. Parte_1
2.5. Pertanto, alla luce di tali elementi procedimentali, deve ritenersi che abbia correttamente formato il proprio convincimento in CP_1
9 ordine alla condotta di illegittima occupazione dell'immobile ad opera di concordando questa Corte con la valutazione operata Parte_1 dal giudice di prime cure.
2.6. Il motivo di appello, quindi, deve essere respinto.
3. Con il terzo motivo di gravame, si censura la sentenza per non aver rilevato la mancanza di tempestività dell'azione disciplinare di avendo questa provveduto alla contestazione solo a novembre CP_1
2023, a fronte di fatti avvenuti nel 2021 e adducendo che la società avrebbe dovuto agire non appena a conoscenza della notizia criminis.
3.1. Giova ricordare in questa sede come il principio di tempestività dell'azione disciplinare, motivato dal duplice fine di assicurare tanto l'effettività del diritto di difesa del lavoratore quanto di tutelarne affidamento, impone al datore di lavoro di determinarsi in ordine alla contestazione del dipendente entro un termine ragionevole - da valutarsi tenendo conto di indici tra cui la complessità degli accertamenti e le dimensioni della realtà lavorativa – che non può che decorrere dal momento in cui lo stesso ha piena contezza della condotta illegittima.
3.2. Come si evince dalla ricostruzione dei fatti, ha avuto CP_1 conoscenza dell'ordinanza cautelare di custodia in carcere emessa nei confronti di a luglio 2021; nondimeno, dalla lettura della Parte_1 medesima, non emerge nella ricostruzione in fatto alcun riferimento all'occupazione abusiva dell'immobile di CP_1
La stessa , pertanto, non aveva conoscenza al momento della CP_1 sospensiva, della condotta del proprio dipendente.
Solo in forza delle statuizioni contenute nella sentenza, pertanto, parte datrice può aver appreso dell'uso illecito del bene.
3.3. Tenuto conto di ciò, l'arco temporale rispetto al quale valutare l'osservanza del principio di tempestività è racchiuso tra il 29 agosto
2023 (data in cui il difensore del invia copia della sentenza Parte_1 all' ) e il 16.11.2023 (data della contestazione disciplinare). CP_1
10 Tale lasso di tempo, tenuto conto dei riferimenti di cui al punto 3.1. non può che ritenersi in linea con l'osservanza del principio di tempestività.
4. Infine, con l'ultimo motivo, l'appellante lamenta la sproporzione della sanzione irrogata, con violazione delle disposizioni della contrattazione collettiva in materia di procedimento disciplinare, ritenendo che la propria condotta avrebbe dovuto al più comportare una sospensione per un periodo massimo di 10 giorni, ai sensi dell'art. 60 comma 5 del CNNL applicabile.
4.1. Non coglie nel segno la specifica censura di parte ricorrente circa la violazione dell'art. 60 del Contratto collettivo nazionale applicabile.
Difatti, la norma richiamata esemplifica le singole ipotesi di illecito disciplinare, individuando le differenti sanzioni riconducibili a ciascuno di essi.
4.2. Nel citato comma quinto dell'art. 60, le parti della contrattazione hanno individuato le condotte sanzionabili con la sanzione della sospensione dal lavoro, al successivo comma sesto quelle sanzionabili con il licenziamento con preavviso e, al comma settimo, le ipotesi cui consegue il licenziamento senza preavviso.
4.3. Posto che parte ricorrente ha omesso di indicare la lettera del comma quinto cui la sua condotta sarebbe ipoteticamente riconducibile, pur analizzando comunque le disposizioni contrattuali,
l'ipotesi di illecita occupazione di immobile non appare riconducibile alla norma indicata dall'appellante.
4.4. Peraltro, lamentando il ricorrente che l'ipotesi di “occupazione abusiva di immobile” non compare neppure ai commi successivi – che prevedono la sanzione del licenziamento con e senza preavviso – va ricordato - come si è specificato al paragrafo 4.1. – che l'individuazione degli illeciti disciplinari operata in sede di contrattazione collettiva, deve necessariamente essere intesa quale esemplificazione e non tipizzazione.
11 D'altronde, non sarebbe possibile pretendere una puntiforme individuazione di tutte le condotte illecite astrattamente ipotizzabili che finirebbe per rendere smisurato - e comunque irrimediabilmente incompleto - il catalogo di illeciti disciplinare.
Occorre, invero, tener presente la sussidiaria operatività dell'art. 2119
c.c., il quale preveda che ciascuno dei contraenti possa recedere, anche senza preavviso nel caso di contratto a termine indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.
4.5. Questa Corte, dunque, è chiamata a operare un giudizio sulla sussistenza, nel caso di specie, di una condotta del lavoratore idonea ad inficiare irrimediabilmente il rapporto fiduciario che necessariamente deve sorreggere il sinallagma contrattuale tra datore e lavoratore, apparendo quindi proporzionata al recesso datoriale.
4.6. Nel caso di specie, la condotta del dipendente si traduce in un inadempimento particolarmente grave degli obblighi fondamentali del rapporto di lavoro per una pluralità di ragioni: anzitutto in quanto l'occupazione senza titolo di un bene aziendale – nel caso di specie evidentemente consapevole e prolungato – costituisce in particolare violazione degli obblighi di, fedeltà e buona fede criteri ai quali deve essere improntato il rapporto di lavoro che vengono meno qualora, come nel caso di specie, oltre all'elemento oggettivo dell'occupazione abusiva dell'immobile di proprietà di , è emersa anche la pienezza CP_1 dell'elemento soggettivo dell'illecito, essendo lo stesso lavoratore preoccupato, in occasione delle attività di p.g. compiute in data
8.7.2021, che si trattasse di una verifica di “e comunque di CP_2 perdere il posto di lavoro per la propria posizione di conflitto di interessi”; ciò denota dunque la volontaria scelta di porsi in conflitto con gli interessi del datore di lavoro, aggravando l'offensività dell'azione.
4.7. Ad avviso di questa Corte, pertanto, ben ha operato il giudice di prime cure laddove ha ritenuto la condotta tale da incrinare
12 irrimediabilmente il rapporto fiduciario e da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto lavorativo, non potendo il datore di lavoro ragionevolmente ritenere che il dipendente avrebbe potuto adempiere in futuro con correttezza e diligenza agli obblighi lavorativi, con conseguente proporzione della applicazione della sanzione espulsiva senza preavviso.
4.8. Anche l'ultimo motivo di appello è quindi infondato.
5. Infine, la richiesta di esibizione formulata nei confronti di parte appellata non può trovare accoglimento.
Ciò in quanto, ferma comunque la genericità dei termini in cui la stessa
è formulata, che si traduce inevitabilmente in una finalità meramente esplorativa, non ha mai asserito di avere fondato la propria CP_1 determinazione su differente materiale documentale avendo - correttamente, come esposto al paragrafo 2 - posto alla base del proprio accertamento le risultanze del procedimento penale richiamato.
2. Conclusivamente, l'appello è respinto.
3. Le spese del grado, liquidate come da dispositivo, sono regolate secondo soccombenza.
4. Si dà atto, infine, che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. N. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- respinge l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante al rimborso, in favore della parte appellata, delle spese del grado che liquida in complessivi € 3.473,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge;
13 - dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. N. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 2.12.2025
Il Presidente Estensore
EL LA
Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato ordinario in tirocinio, dott.ssa Ludovica
Sforza.
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