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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/04/2025, n. 2538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2538 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA R.G. 15024/2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Parte_1
2 Parte_2
3 inorenne- Parte_3
4 Persona_1
5 Parte_4
6 minorenne- Parte_5
7 . minorenne- Controparte_1
8 Persona_2
9 Controparte_2
10 . inorenne- Controparte_3
11 inorenne- Persona_3
12 Persona_4
13 Controparte_4
14 inorenne- Persona_5
15 Persona_6
16 Persona_7
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_5
Verbale di causa Udienza 24.04.2025 alle ore 08,29 e seguenti innanzi al dott. Giovanni
Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni. E' presente l'avv. Pt_1
Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento. Fa presente di avere Pt_1 depositato quanto richiesto e che la discendenza è paterna e post unità D'Italia. Esonera il giudice dalla lettura della decisione che sarà resa udienza IL GOP
Decide come da separata e contestuale sentenza resa in udienza Il Giudice
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
n. 15024/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 15024 ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Parte_1
2 Parte_2
3 inorenne- Parte_3
4 Persona_1
5 Parte_4
6 minorenne- Parte_5
7 . minorenne- Controparte_1
8 Persona_2
9 Controparte_2
10 . inorenne- Controparte_3
11 inorenne- Persona_3
12 Persona_4
13 Controparte_4
14 inorenne- Persona_5
15 Persona_6
16 Persona_7
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_5
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Dott. Giovanni Calasso 2
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 24.04.2025
I. Con ricorso depositato in data 18.10.2023
1. PF ( ) , nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
ND ND (PR), residente in [...], 39 Blumenau – ( SC) in proprio e quale genitore esercente la potestà genitoriale sui minori
2 nato a [...] ( SC), il 20 marzo 2013 Persona_8
3. nata a [...] il [...]; Parte_3
4. PF ( ), nata il 07 luglio Persona_1 C.F._2 1984 a Blumenau (SC), residente in [...], 39 Blumenau – ( SC) in proprio e quale genitore esercente la potestà genitoriale sui minori nato a [...] ( SC), il 20 marzo 2013 e Persona_8 Parte_3 nata a [...] il [...]; nata a [...] il [...]; Parte_3
5. ( C PF ), nato il [...] a Parte_4 C.F._3 HA ND ND (PR), residente in [...], 144 Blumenau – (
SC) in proprio e quale genitore esercente la potestà genitoriale sui minori
6. nata a [...] ( SC), il 09 dicembre 2008 Parte_5
7. nata a [...] il [...] Controparte_6
8. ( C PF 0 ) , nato il [...] a [...] ( P Persona_2 C.F._4
R), residente in [...], 80 apt. 501 , Blumenau ( SC);
0 05.834.169 - 2 6 ) , nato il [...] a Controparte_2CodiceFiscale_5
Blumenau (SC), residente in [...], 54, Blumenau ( SC) in proprio e quale genitore esercente la potestà genitoriale sui minori
10. ata a LU ( SC), il 22 giugno 2013 e Controparte_3
11. ato a Blumenau il 22 giugno 2018 Persona_3
12. C PF ( 0 5 4.312.649 - 0 8 ) , nata il 09 marzo 1 987 a Persona_4
Blumenau (SC), residente in [...], 54 Blumenau ( SC) in proprio e quale genitore esercente la potestà genitoriale sui minori ata a LU ( SC), il 22 giugno 2013 e Controparte_3 ato a Blumenau il 22 giugno 2018; Persona_3
13. ( C PF: 0 60.292.799-47 ) , nato il [...] a Controparte_4
Blumenau (SC), residente in [...]N ilton Jose Possamai, 55 Blumenau ( SC), in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulla minore
14. nata a [...] il [...] Persona_5
15. ( C PF: 0 09.605.849- 8 6 ) , nato il [...] a Persona_6
Blumenau (SC), residente in [...]N ilton Jose Possamai, 55 Blumenau ( SC);
16. PF ( 1 ) , nata il [...] a [...] Persona_7 C.F._6
( SC), P R ), residente in [...]uhlmann, 437 Blumenau Controparte_7
–
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_5 formulando le seguenti conclusioni:
Dott. Giovanni Calasso 3
accertare e dichiarare lo status di CITTADINI ITALIANI:
PF ( ), nato il [...] a [...]_1 C.F._1
ND (PR), residente in [...], 39 Blumenau – ( SC) in proprio e quale genitore esercente la potestà genitoriale sui minori nato a [...]
LU ( SC), il 20 marzo 2 013 e nata a [...] il [...]; Parte_3
PF ( ), nata il [...] a [...] C.F._2
Blumenau (SC), residente in [...], 39 Blumenau – ( SC) in proprio e quale genitore esercente la potestà genitoriale sui minori nato a [...]
LU ( SC), il 20 marzo 2013 e nata a [...] il [...]; Parte_3
(PF ), nato il [...] a [...]_4 C.F._3
ND ND (PR), residente in [...], 144 Blumenau – ( SC) in proprio e quale genitore esercente la potestà genitoriale sui minori Parte_5 nata a [...] ( SC), il 09 dicembre 2018 e
[...] Controparte_1 nata a [...] il [...] (PF ), nato il Parte_6 C.F._7
10 marzo 1985 a Blumenau (PR), residente in [...], 80 apt. 501 , Blumenau (
SC); PF ( ), nato il [...] a [...] C.F._8
Blumenau (SC), residente in [...], 54 Blumenau( SC) in proprio e quale genitore esercente la potestà genitoriale sui minori nata a [...]
LU ( SC), il 22 giugno 2013 e nato a [...] il [...] Persona_3
E PF ( ), nata il [...] a [...]_9 C.F._9
(SC), residente in [...], 54 Blumenau( SC) in proprio e quale genitore
E ata a LU ( SC), Persona_10 Persona_10 il 22 giugno 2013 e nato a [...] il [...]; Parte_7 CP_4
PF: ), nato il [...] a [...], residente in
[...] C.F._10
Rua NI Jose Possamai, 55 Blumenau ( SC), in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulla minore nata a [...] il [...] W Persona_5
(PF: 009.605.849-86), nato il [...] a [...], Parte_8 residente in [...], 55 Blumenau ( SC); PF Controparte_10
( ), nata il [...] a [...], C.F._11 Controparte_7
(PR), residente in [...], 437 Blumenau – ( SC) agli effetti dell'art. 1 n° 1
[...] della legge 555 del 1912 così come modificata dalla pronuncia della Corte Costituzionale n°
30/1983, per i diversi motivi sopra specificati;
per l'effetto:
- ordinare al e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente e/o Controparte_5 ad ogni altra Autorità amministrativa e comunque ad ogni pubblico ufficiale di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
- Con vittoria di spese ed oneri professionali da distrarsi.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano nato il 09 novembre Persona_11
1868 Cison di Valmarino, provincia di Treviso, il quale non aveva mai perso la cittadinanza italiana, né si era mai naturalizzato cittadino brasiliano;
Dott. Giovanni Calasso 4
- convolava a nozze, in data 17 gennaio 1900 con Persona_11 Per_12
e dall'unione nasceva:
[...]
• in data 16 novembre 1901 che, in data 26 giugno, Persona_13 convolava a nozze con Da detta unione nasceva: Persona_14
➢ in data 27 settembre 1932 il quale, in data Persona_15
19 settembre 1959 si univa in matrimonio con e dalla Controparte_11 loro unione nascevano:
✓ in data 25 luglio 1958 l quale, in data 01 luglio Parte_9
1978, convolava a nozze con dalla loro Controparte_12 unione nascevano:
❖ in data 27 novembre 1980, che si Parte_1 sposava in data 06 dicembre 2007 con CP_13
Dalla loro unione nascevano:
[...]
▪ in data 15 giugno 2018, Parte_3
▪ in data 20 marzo 2013 Parte_10
❖ in data 12 maggio 1979, la quale Parte_4 convolava a nozze con (nato il Persona_16
13.05.1981), in data 24 ottobre 2006 e dalla loro unione nascevano:
▪ in data 09 dicembre 2008
[...]
Parte_11
▪ in data 10 settembre 2011
[...]
Controparte_6
✓ in data 11 maggio 1957 nasceva NI OS Possamai, il quale si univa in matrimonio, in data 23 luglio 1977, con e CP_14 dalla loro unione nascevano:
❖ in data 03 aprile 1978, il quale, si Parte_12 univa in matrimonio, in data 11 settembre 1996, con CP_15
e dalla loro unione nasceva:
[...]
▪ in data 17 dicembre 1996, Per_7
[...]
❖ in data 10 marzo 1985, nasceva Persona_17
[...]
✓ in data 25 marzo 1961 nasceva il quale si
[...] Persona_18 univa in matrimonio, in data 16 febbraio 1983, con
[...]
e dalla loro unione nascevano: CP_16
❖ in data 24 febbraio 1993, Persona_19
❖ in data 24 dicembre 1984 il
[...] Controparte_2 quale in data 15 marzo 2008 si univa con Persona_4
(nata quest'ultima in data 09.03.1987) e dalla loro unione nascevano:
Dott. Giovanni Calasso 5
▪ in data 22 giugno 2013 Parte_13
▪ in data 22 giugno 2018 Persona_20
[...]
❖ in data 09 novembre 1988, il quale
[...] Controparte_4 dalla sua unione con dava alla luce: Parte_14
▪ in data 25 ottobre 2019, Persona_5
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_5 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano nato il Persona_11
09 novembre 1868 Cison di Valmarino, provincia di Treviso
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
Dott. Giovanni Calasso 6
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_5 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_5 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_5 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_5 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., resa in udienza ed allegata al verbale
Lecce-Venezia, 24.02.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 7
Dott. Giovanni Calasso 8
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA R.G. 15024/2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Parte_1
2 Parte_2
3 inorenne- Parte_3
4 Persona_1
5 Parte_4
6 minorenne- Parte_5
7 . minorenne- Controparte_1
8 Persona_2
9 Controparte_2
10 . inorenne- Controparte_3
11 inorenne- Persona_3
12 Persona_4
13 Controparte_4
14 inorenne- Persona_5
15 Persona_6
16 Persona_7
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_5
Verbale di causa Udienza 24.04.2025 alle ore 08,29 e seguenti innanzi al dott. Giovanni
Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni. E' presente l'avv. Pt_1
Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento. Fa presente di avere Pt_1 depositato quanto richiesto e che la discendenza è paterna e post unità D'Italia. Esonera il giudice dalla lettura della decisione che sarà resa udienza IL GOP
Decide come da separata e contestuale sentenza resa in udienza Il Giudice
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
n. 15024/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 15024 ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Parte_1
2 Parte_2
3 inorenne- Parte_3
4 Persona_1
5 Parte_4
6 minorenne- Parte_5
7 . minorenne- Controparte_1
8 Persona_2
9 Controparte_2
10 . inorenne- Controparte_3
11 inorenne- Persona_3
12 Persona_4
13 Controparte_4
14 inorenne- Persona_5
15 Persona_6
16 Persona_7
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_5
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Dott. Giovanni Calasso 2
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 24.04.2025
I. Con ricorso depositato in data 18.10.2023
1. PF ( ) , nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
ND ND (PR), residente in [...], 39 Blumenau – ( SC) in proprio e quale genitore esercente la potestà genitoriale sui minori
2 nato a [...] ( SC), il 20 marzo 2013 Persona_8
3. nata a [...] il [...]; Parte_3
4. PF ( ), nata il 07 luglio Persona_1 C.F._2 1984 a Blumenau (SC), residente in [...], 39 Blumenau – ( SC) in proprio e quale genitore esercente la potestà genitoriale sui minori nato a [...] ( SC), il 20 marzo 2013 e Persona_8 Parte_3 nata a [...] il [...]; nata a [...] il [...]; Parte_3
5. ( C PF ), nato il [...] a Parte_4 C.F._3 HA ND ND (PR), residente in [...], 144 Blumenau – (
SC) in proprio e quale genitore esercente la potestà genitoriale sui minori
6. nata a [...] ( SC), il 09 dicembre 2008 Parte_5
7. nata a [...] il [...] Controparte_6
8. ( C PF 0 ) , nato il [...] a [...] ( P Persona_2 C.F._4
R), residente in [...], 80 apt. 501 , Blumenau ( SC);
0 05.834.169 - 2 6 ) , nato il [...] a Controparte_2CodiceFiscale_5
Blumenau (SC), residente in [...], 54, Blumenau ( SC) in proprio e quale genitore esercente la potestà genitoriale sui minori
10. ata a LU ( SC), il 22 giugno 2013 e Controparte_3
11. ato a Blumenau il 22 giugno 2018 Persona_3
12. C PF ( 0 5 4.312.649 - 0 8 ) , nata il 09 marzo 1 987 a Persona_4
Blumenau (SC), residente in [...], 54 Blumenau ( SC) in proprio e quale genitore esercente la potestà genitoriale sui minori ata a LU ( SC), il 22 giugno 2013 e Controparte_3 ato a Blumenau il 22 giugno 2018; Persona_3
13. ( C PF: 0 60.292.799-47 ) , nato il [...] a Controparte_4
Blumenau (SC), residente in [...]N ilton Jose Possamai, 55 Blumenau ( SC), in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulla minore
14. nata a [...] il [...] Persona_5
15. ( C PF: 0 09.605.849- 8 6 ) , nato il [...] a Persona_6
Blumenau (SC), residente in [...]N ilton Jose Possamai, 55 Blumenau ( SC);
16. PF ( 1 ) , nata il [...] a [...] Persona_7 C.F._6
( SC), P R ), residente in [...]uhlmann, 437 Blumenau Controparte_7
–
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_5 formulando le seguenti conclusioni:
Dott. Giovanni Calasso 3
accertare e dichiarare lo status di CITTADINI ITALIANI:
PF ( ), nato il [...] a [...]_1 C.F._1
ND (PR), residente in [...], 39 Blumenau – ( SC) in proprio e quale genitore esercente la potestà genitoriale sui minori nato a [...]
LU ( SC), il 20 marzo 2 013 e nata a [...] il [...]; Parte_3
PF ( ), nata il [...] a [...] C.F._2
Blumenau (SC), residente in [...], 39 Blumenau – ( SC) in proprio e quale genitore esercente la potestà genitoriale sui minori nato a [...]
LU ( SC), il 20 marzo 2013 e nata a [...] il [...]; Parte_3
(PF ), nato il [...] a [...]_4 C.F._3
ND ND (PR), residente in [...], 144 Blumenau – ( SC) in proprio e quale genitore esercente la potestà genitoriale sui minori Parte_5 nata a [...] ( SC), il 09 dicembre 2018 e
[...] Controparte_1 nata a [...] il [...] (PF ), nato il Parte_6 C.F._7
10 marzo 1985 a Blumenau (PR), residente in [...], 80 apt. 501 , Blumenau (
SC); PF ( ), nato il [...] a [...] C.F._8
Blumenau (SC), residente in [...], 54 Blumenau( SC) in proprio e quale genitore esercente la potestà genitoriale sui minori nata a [...]
LU ( SC), il 22 giugno 2013 e nato a [...] il [...] Persona_3
E PF ( ), nata il [...] a [...]_9 C.F._9
(SC), residente in [...], 54 Blumenau( SC) in proprio e quale genitore
E ata a LU ( SC), Persona_10 Persona_10 il 22 giugno 2013 e nato a [...] il [...]; Parte_7 CP_4
PF: ), nato il [...] a [...], residente in
[...] C.F._10
Rua NI Jose Possamai, 55 Blumenau ( SC), in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulla minore nata a [...] il [...] W Persona_5
(PF: 009.605.849-86), nato il [...] a [...], Parte_8 residente in [...], 55 Blumenau ( SC); PF Controparte_10
( ), nata il [...] a [...], C.F._11 Controparte_7
(PR), residente in [...], 437 Blumenau – ( SC) agli effetti dell'art. 1 n° 1
[...] della legge 555 del 1912 così come modificata dalla pronuncia della Corte Costituzionale n°
30/1983, per i diversi motivi sopra specificati;
per l'effetto:
- ordinare al e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente e/o Controparte_5 ad ogni altra Autorità amministrativa e comunque ad ogni pubblico ufficiale di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
- Con vittoria di spese ed oneri professionali da distrarsi.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano nato il 09 novembre Persona_11
1868 Cison di Valmarino, provincia di Treviso, il quale non aveva mai perso la cittadinanza italiana, né si era mai naturalizzato cittadino brasiliano;
Dott. Giovanni Calasso 4
- convolava a nozze, in data 17 gennaio 1900 con Persona_11 Per_12
e dall'unione nasceva:
[...]
• in data 16 novembre 1901 che, in data 26 giugno, Persona_13 convolava a nozze con Da detta unione nasceva: Persona_14
➢ in data 27 settembre 1932 il quale, in data Persona_15
19 settembre 1959 si univa in matrimonio con e dalla Controparte_11 loro unione nascevano:
✓ in data 25 luglio 1958 l quale, in data 01 luglio Parte_9
1978, convolava a nozze con dalla loro Controparte_12 unione nascevano:
❖ in data 27 novembre 1980, che si Parte_1 sposava in data 06 dicembre 2007 con CP_13
Dalla loro unione nascevano:
[...]
▪ in data 15 giugno 2018, Parte_3
▪ in data 20 marzo 2013 Parte_10
❖ in data 12 maggio 1979, la quale Parte_4 convolava a nozze con (nato il Persona_16
13.05.1981), in data 24 ottobre 2006 e dalla loro unione nascevano:
▪ in data 09 dicembre 2008
[...]
Parte_11
▪ in data 10 settembre 2011
[...]
Controparte_6
✓ in data 11 maggio 1957 nasceva NI OS Possamai, il quale si univa in matrimonio, in data 23 luglio 1977, con e CP_14 dalla loro unione nascevano:
❖ in data 03 aprile 1978, il quale, si Parte_12 univa in matrimonio, in data 11 settembre 1996, con CP_15
e dalla loro unione nasceva:
[...]
▪ in data 17 dicembre 1996, Per_7
[...]
❖ in data 10 marzo 1985, nasceva Persona_17
[...]
✓ in data 25 marzo 1961 nasceva il quale si
[...] Persona_18 univa in matrimonio, in data 16 febbraio 1983, con
[...]
e dalla loro unione nascevano: CP_16
❖ in data 24 febbraio 1993, Persona_19
❖ in data 24 dicembre 1984 il
[...] Controparte_2 quale in data 15 marzo 2008 si univa con Persona_4
(nata quest'ultima in data 09.03.1987) e dalla loro unione nascevano:
Dott. Giovanni Calasso 5
▪ in data 22 giugno 2013 Parte_13
▪ in data 22 giugno 2018 Persona_20
[...]
❖ in data 09 novembre 1988, il quale
[...] Controparte_4 dalla sua unione con dava alla luce: Parte_14
▪ in data 25 ottobre 2019, Persona_5
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_5 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano nato il Persona_11
09 novembre 1868 Cison di Valmarino, provincia di Treviso
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
Dott. Giovanni Calasso 6
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_5 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_5 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_5 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_5 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., resa in udienza ed allegata al verbale
Lecce-Venezia, 24.02.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
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