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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/12/2025, n. 4622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4622 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 6828/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Angela VE, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 02.12.2025, ai sensi da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di lavoro recante N.R.G.
6828/2025 vertente
TRA
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
Rappr. e dif. dall'Avv. M. Geronimo (c.f. ) C.F._2
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
1 Rappr. e dif. dall'Avv. Anna Faretra (c.f. ) C.F._3
Convenuta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.05.2025 il ricorrente in epigrafe specificato adiva il Giudice del Lavoro di al fine di sentire CP_1
accogliere le conclusioni formulate nel ricorso introduttivo, con vittoria di spese di lite. La parte convenuta si costituiva in giudizio, invocando il rigetto della domanda. In data odierna, rientrata in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo
Giudice, nonché ancora tutte le procedure urgenti anche ex art.1, commi 47 e ss. l. n. 92/2012 assegnate a questo Giudice a seguito del trasferimento dei precedenti titolari ad altri uffici - dott.sse , , , , dott. Per_1 CP_2 CP_3 CP_4 Per_2
, dott. , dott.sse e -, la causa veniva Per_3 Per_4 Per_5 CP_5
decisa.
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto per i motivi di seguito illustrati.
2 Invero, deve premettersi che il ricorrente, deduceva di prestare attività lavorativa quale Infermiere presso l'UOC di Cardiologia
UTIC del P.O. Di Venere di affermava di aver effettuato CP_1
servizio di pronta disponibilità. Lamentava di aver prestato turni mensili di pronta disponibilità per un numero doppio rispetto a Contr quelli previsti dal ccnl e che la aveva solo provveduto a indennizzarlo secondo quanto previsto dalla contrattazione per lo svolgimento dei turni di disponibilità senza alcun ristoro per il danno psico fisico per l'omesso riposo.
Concludeva, pertanto, con la richiesta di condannare la convenuta al risarcimento del danno.
In via preliminare deve evidenziarsi che l'art. 7 del CCNL
Integrativo del 20.9.2001, dopo aver previsto al comma 1 che “il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo dello stesso di raggiungere la struttura nel tempo previsto con modalità stabilite ai sensi del comma 3”, ossia con le procedure di concertazione, stabilisce, al comma 6, che nel caso in cui il servizio di pronta disponibilità cada in giorno festivo "spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale". Lo stesso comma aggiunge che la pronta disponibilità deve essere limitata ai turni notturni e festivi, “ha durata di dodici ore e dà diritto ad una indennità di Lire 40.000 per ogni dodici ore” mentre il comma 9 prevede che “in caso di chiamata l'attività viene computata come lavoro straordinario ai sensi dell'art. 34 del CCNL 7 aprile 1999, come modificato dall'art. 39 del presente contratto, ovvero trova applicazione l'art. 40" che, a sua volta, disciplina la “banca delle ore” e prevede la possibilità per il lavoratore di convertire le ore di straordinario in permessi compensativi.
3 Le parti collettive, quindi, ricalcando la disciplinagià dettata dal
D.P.R. n. 270 del 1987, art. 18, hanno previsto e disciplinato le diverse situazioni che possono verificarsi nel caso in cui al dipendente venga richiesto di garantire la pronta disponibilità, giacchè quest'ultima, che si risolve in un obbligo di attesa della eventuale chiamata, può esaurirsi nel mero rispetto di detto obbligo, senza che a tale disponibilità segua un effettiva prestazione di servizio (cosiddetta reperibilità passiva), o può dare luogo alla prestazione lavorativa, nei casi in cui si verifichi la effettiva chiamata, a seguito della quale il dipendente raggiunga il posto di lavoro (cosiddetta reperibilità attiva).
La Corte di cassazione ha più volte chiarito che la reperibilità passiva non può essere equiparata alla prestazione di lavoro, risolvendosi, invece, in una obbligazione strumentale ed accessoria, qualitativamente diversa da quella lavorativa, che, pur comportando una limitazione della sfera individuale del lavoratore, non impedisce il recupero delle energie psicofisiche.
Proprio detta ontologica diversità fra prestazione lavorativa e obbligo di reperibilità giustificala previsione di un riposo compensativo “senza riduzione del debito orario settimanale”, ossia di una giornata di riposo la cui fruizione lascia globalmente immutata l'ordinaria prestazione oraria settimanale e, quindi, impone una variazione in aumento della durata della attività lavorativa da prestare negli altri giorni della settimana.
In altri termini, secondo l'interpretazione consolidata della giurisprudenza di legittimità, poichè il riposo compensativo non esonera dal rispetto dell'orario complessivo settimanale (non può essere attribuito alcun altro significato alla espressione “senza riduzione del debito orario”), il suo godimento comporta necessariamente l'obbligo del lavoratore di recuperare le ore non
4 lavorate nel giorno di riposo, "spalmandole" sugli altri giorni lavorativi, nei quali, di conseguenza, la prestazione diviene maggiormente gravosa (cfr.Cass. n.14770/17;n.6491/16;
n.5465/16; n.9316/14; n.11730/13; n.4688/11).
Tanto premesso, va evidenziato che nel caso in esame non è in contestazione il pagamento a titolo retributivo delle prestazioni di pronta disponibilità assicurate nel tempo, ma la lamentata illegittimità della richiesta di esse perché avvenuta in misura abnorme rispetto alla regola fissata dalla contrattazione collettiva ed il danno che da ciò sarebbe derivato.
Sostiene difatti il ricorrente che nel periodo per cui è causa ha svolto mediamente circa il doppio dei turni al mese di pronta disponibilità rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi che si sono succeduti.
Ritiene la scrivente che la domanda del ricorrente debba trovare accoglimento in considerazione dei principi stabiliti più volte dalla
Corte di cassazione.
In particolare, la Corte nella sentenza n.21934/24, la cui motivazione si richiama anche ai fini dell'art. 118 bis disp. att.
c.p.c., ha stabilito che: “…in proposito, questa S.C., interpretando analoga norma dell'Area medica, ha fissato il principio, da prendere a base del ragionamento da svolgere in questa sede, in forza del quale la previsione secondo cui "di regola non potranno essere previsti per ciascun dirigente più di dieci turni di pronta disponibilità nel mese" (nel caso di specie, non trattandosi di dirigente, declinata dal CCNL di comparto nel senso che "di regola non potranno essere previsti per ciascun dipendente più di sei turni di pronta disponibilità al mese") va intesa come precetto di natura programmatica e non come limite temporale invalicabile, avuto riguardo al tenore letterale della norma, alla qualità dei destinatari
5 ed alla natura del servizio reso, fermo restando il diritto alla retribuzione per i turni eccedentari e salvo il risarcimento del danno nel caso di pregiudizio per il recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore;
pertanto, per i turni di pronta disponibilità resi oltre il numero di dieci (qui, sei) mensili deve essere corrisposta la specifica indennità retributiva prevista dall'art. 17, comma 5, del medesimo CCNL (qui, art. 7, comma 6, CCNL comparto sanità 20 settembre 2001, integrativo del CCNL 7.4.1999): Cass. 15 dicembre 2022, n. 36839; in senso analogo, quanto al pagamento delle prestazioni, Cass. 8 novembre 2019, n. 28938;
3.1 si possono poi richiamare altri precedenti, dai quali emerge la distinzione tra varie situazioni, differenziate anche dalla natura dei riposi spettanti e rispetto al cui diritto si postula la violazione, nel senso complessivo che possono esservi:
- riposi il cui mancato riconoscimento, con richiesta della prestazione, non è in sé illecito, perché la contrattazione collettiva non nega la possibilità che ciò accada, pur imponendo il riconoscimento di un corrispettivo retributivo, talora maggiorato ed eventualmente anche recuperi compensativi (casi di cui è menzione in Cass. 1 dicembre 2016, n. 24563; Cass. 8 novembre 2019, n.
28938);
- riposi il cui mancato riconoscimento è in sé illegittimo, perché tale da violare regole di riconoscimento necessario delle soste nella prestazione lavorativa, nel quale caso, al di là della remunerazione del lavoro comunque svolto e/o al riposo compensativo, sorge il diritto al risarcimento del danno (ancora Cass. 24563/2016 cit.;
Cass. 20 agosto 2004, n. 16398), tanto più grave e significativo quanto più protrattosi nel tempo (Cass. 14 luglio 2015, n. 14710;
Cass. 10 maggio 2019, n. 12538);
6 il caso di specie intercetta una variante ulteriore della prima ipotesi, non ignota ad altri precedenti (v. Cass. 5 agosto 2020, n.
16711, in tema di straordinario dei medici, ma anche la massima citata di Cass. 36839/2022 cit.), perché la contrattazione ammette il superamento dei limiti da essa stessa fissati, ma è il concreto atteggiarsi della mancata fruizione piena dei riposi, per le sue modalità di manifestazione, a far sorgere il diritto al risarcimento in ragione del carattere usurante e della lesione della personalità morale (Cost., art. 35 e 2, in relazione all'art. 2087 c.c.) del lavoratore che deriva dall'impedimento al ristoro ed alla conduzione di una vita compatibile con gli impegni lavorativi;
n sostanza, in casi come quello di specie, il superamento dei limiti di turni normale, ovverosia quello previsto come "di regola", non è in sé ragione di inadempimento datoriale, ma lo può diventare se in concreto si determini un'interferenza tale, rispetto alla vita privata del lavoratore, da far individuare un pregiudizio al diritto al riposo;
3.2 tale pregiudizio, proprio per la natura elastica della norma collettiva, per essere individuato, necessita di un superamento significativo di quel limite, fino al punto di poter dire che la vita personale del lavoratore, in ragione di ciò, sia stata inevitabilmente compromessa;
..”
Continua la Corte: “e' vero che, trattandosi di prestazione di mera disponibilità, l'impatto di essa sulle attività che il lavoratore può svolgere per non essere direttamente impegnato nel lavoro attivo è minore, ma quella dimensione esorbitante è comunque tale da interferire senza alcun dubbio sulla vita privata dell'interessato, condizionata per quasi metà del mese (i sei turni regolamentari, più
i dieci aggiuntivi) nel proprio libero svolgimento…”
La Corte ha poi evidenziato che la norma contrattuale, nel fissare un parametro di normalità ("di regola"), rende illegittimo il ricorso
7 in forma smodata a quella turnistica e resta pacificamente violata nel momento in cui "ictu oculi" i turni fatti svolgere sono al di fuori da ogni tollerabile dimensione quantitativa.
Ne deriva che quando si superino in modo eccessivo i limiti dei turni previsti quale regola, si ha un superamento del limite - se si vuole poi comunque imposto anche da regole di buona fede che fanno della proporzionalità rispetto alla vicenda reale il proprio fondamento ultimo - che è implicito nella previsione collettiva.
La situazione del ricorrente rientra proprio in tale fattispecie atteso che a fronte dei sei turni mensili di pronta disponibilità Contr previsti di regola dal comma 10 dell'art. 7 del ccnl, l ha richiesto lo svolgimento di più del doppio dei turni come si evince dalla documentazione in atti.
E' certamente contrario a buona fede richiedere prestazioni con tali abnormi modalità quantitative.
Ne deriva il diritto al risarcimento del danno. E difatti la Corte ha ribadito che al di là dello sfociare del pregiudizio (danno- conseguenza) in condizioni di patologia psicofisica, non oggetto del presente ricorso, qualora venga in gioco laviolazione in una delle forme di cui si è sopra detto del diritto al riposo e dunque della personalità del lavoratore, il danno è in re ipsa (cfr. Cass. n.
24563/2016; n.14710/2015; n.16398/2004).
Ritiene la scrivente che nel caso di specie, attraverso "turni" di reperibilità per periodi di gran lunga eccedenti i sei previsti quale regola dalla contrattazione, si è determinata una situazione che realizza un condizionamento illecito della vita personale, perché le dimensioni dell'impegno sono state tali da impedire la possibilità stessa di godere liberamente;
ciò ove si consideri che tale sforzo lavorativo è stato richiesto al ricorrente per tutto il periodo di
8 tempo (cinque anni) preso in considerazione e con un entità pari a più del doppio dei turni mensili per alcuni anni.
Come evidenziato dalla Corte, il riposo nel suo significato più pieno e completo, significa allontanamento anche mentale dalla necessità di mantenersi a disposizione del datore di lavoro e l'entità dell'impegno di cui si è detto impedisce inevitabilmente il realizzarsi di tale fine. Non vi era dunque necessità che il ricorrente allegasse alcunché di specifico, perché quella misura dell'impegno di disponibilità è la negazione in sé di un tratto della vita personale e dunque un danno alla personalità morale del lavoratore, per essersi perduto il riposo ed essersi in tal modo realizzata un'interferenza illecita nella sfera giuridica inviolabile altrui (Cost., art. 2) munita in questo di specifico riconoscimento costituzionale (artt. 35, comma 1, e nei principi sottesi alla Cost., art. 36, comma 2 e 3), oltre che di riconoscimento in fonti
Eurounitarie (direttiva 2003/88/CE) ed internazionali
(Convenzioni OIL sull'orario di lavoro, a partire dalla n. 1 del
2019, resa esecutiva dal R.D.L. n. 1429 del 1923).
Tale lesione, come è per altri beni personalissimi, è in quanto tale perdita risarcibile, potendo anzi risultare fuorviante pretendere necessariamente l'esistenza di perdite-conseguenza diverse;
il danno matura, dunque, senza che rilevino più di tanto allegazioni di dettaglio atte e differenziare a tutti i costi una situazione pregiudizievole che tendenzialmente ha una base uguale per tutti, per il fatto della lesione alla vita personale che scaturisce dalla violazione del diritto al riposo nei termini di abnormità di cui si è detto. L'esistenza di ulteriori danni-conseguenza (come quello alla salute) certamente comporterebbe specifici risarcimenti ad essi riconnessi (v. ancora Cass. 24563/2016 cit.), ma il ristoro
9 prescinde da essi e deriva già dal pregiudizio alla vita personale considerato come tale.
Come ricordato dalla sentenza citata, inoltre, non ha rilievo, sotto il profilo dell'inadempimento datoriale, il fatto che il lavoratore non abbia mai mosso rilievi rispetto alle richieste di assicurazione di quella pronta disponibilità.
La lesione di diritti personalissimi ed inviolabili, di cui si è detto, tutelati a livello delle massime fonti dell'ordinamento, non permette di riconoscere nel consenso del danneggiato un fattore esimente, spettando al datore di lavoro organizzarsi in modo da non richiedere e comunque da impedire, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2087 c.c., mirato a proteggere non solo la salute ma anche la personalità morale del lavoratore, che vi sia ricorso all'impegno di lavoro del dipendente in violazione di quei principi
(v. Cass. 12538/2019).
In buona sostanza deve ritenersi che la resistente ha commesso un abuso per aver fatto irragionevole ricorso all'istituto della pronta disponibilità in ragione del numero complessivo di servizi di pronta disponibilità pretesi, così tenendo un comportamento contrario alle clausole generali di correttezza e buona fede ex artt.
1175 e 1375 cod. civ. nello svolgimento del rapporto contrattuale.
Occorre difatti ribadire che lo svolgimento sistematico per anni di turni di pronta disponibilità in misura smodatamente eccedente la regola ordinaria, ben può comportare la sottoposizione a notevole stress psicofisico con ripercussioni sia sulla qualità di lavoro che sulla qualità della propria vita privata e di relazione.
Ne deriva che al ricorrente spetta il risarcimento del danno da quantificarsi in una giornata lavorativa per ogni turno eccedente il sesto di svolgimento della pronta disponibilità mensile per il totale di giorni indicati in ricorso, in aggiunta alla somma già
10 corrisposta a titolo di indennità; per il 2023 invece tale somma spetterà per ogni turno eccedente il settimo (nuovo limite previsto dal ccnl del 2022).
Le considerazioni innanzi svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente in contestazione.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza della parte convenuta.
Quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
(secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e relative tabelle allegate: procedimento di lavoro, con applicazione della massima riduzione consentita rispetto al valore medio, considerata la scarsa complessità delle questioni trattate e la serialità della controversia, analoga ad altri procedimenti patrocinati dal medesimo difensore).
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede: ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite,
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la parte convenuta al pagamento in favore del ricorrente del risarcimento del danno nella misura di cui in motivazione;
- condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi €
1.030,00, oltre rimborso forfettario 15%, iva, c.p.a., da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipante.
Bari, 02.12.2025
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IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Angela VE
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Angela VE, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 02.12.2025, ai sensi da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di lavoro recante N.R.G.
6828/2025 vertente
TRA
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
Rappr. e dif. dall'Avv. M. Geronimo (c.f. ) C.F._2
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
1 Rappr. e dif. dall'Avv. Anna Faretra (c.f. ) C.F._3
Convenuta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.05.2025 il ricorrente in epigrafe specificato adiva il Giudice del Lavoro di al fine di sentire CP_1
accogliere le conclusioni formulate nel ricorso introduttivo, con vittoria di spese di lite. La parte convenuta si costituiva in giudizio, invocando il rigetto della domanda. In data odierna, rientrata in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo
Giudice, nonché ancora tutte le procedure urgenti anche ex art.1, commi 47 e ss. l. n. 92/2012 assegnate a questo Giudice a seguito del trasferimento dei precedenti titolari ad altri uffici - dott.sse , , , , dott. Per_1 CP_2 CP_3 CP_4 Per_2
, dott. , dott.sse e -, la causa veniva Per_3 Per_4 Per_5 CP_5
decisa.
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto per i motivi di seguito illustrati.
2 Invero, deve premettersi che il ricorrente, deduceva di prestare attività lavorativa quale Infermiere presso l'UOC di Cardiologia
UTIC del P.O. Di Venere di affermava di aver effettuato CP_1
servizio di pronta disponibilità. Lamentava di aver prestato turni mensili di pronta disponibilità per un numero doppio rispetto a Contr quelli previsti dal ccnl e che la aveva solo provveduto a indennizzarlo secondo quanto previsto dalla contrattazione per lo svolgimento dei turni di disponibilità senza alcun ristoro per il danno psico fisico per l'omesso riposo.
Concludeva, pertanto, con la richiesta di condannare la convenuta al risarcimento del danno.
In via preliminare deve evidenziarsi che l'art. 7 del CCNL
Integrativo del 20.9.2001, dopo aver previsto al comma 1 che “il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo dello stesso di raggiungere la struttura nel tempo previsto con modalità stabilite ai sensi del comma 3”, ossia con le procedure di concertazione, stabilisce, al comma 6, che nel caso in cui il servizio di pronta disponibilità cada in giorno festivo "spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale". Lo stesso comma aggiunge che la pronta disponibilità deve essere limitata ai turni notturni e festivi, “ha durata di dodici ore e dà diritto ad una indennità di Lire 40.000 per ogni dodici ore” mentre il comma 9 prevede che “in caso di chiamata l'attività viene computata come lavoro straordinario ai sensi dell'art. 34 del CCNL 7 aprile 1999, come modificato dall'art. 39 del presente contratto, ovvero trova applicazione l'art. 40" che, a sua volta, disciplina la “banca delle ore” e prevede la possibilità per il lavoratore di convertire le ore di straordinario in permessi compensativi.
3 Le parti collettive, quindi, ricalcando la disciplinagià dettata dal
D.P.R. n. 270 del 1987, art. 18, hanno previsto e disciplinato le diverse situazioni che possono verificarsi nel caso in cui al dipendente venga richiesto di garantire la pronta disponibilità, giacchè quest'ultima, che si risolve in un obbligo di attesa della eventuale chiamata, può esaurirsi nel mero rispetto di detto obbligo, senza che a tale disponibilità segua un effettiva prestazione di servizio (cosiddetta reperibilità passiva), o può dare luogo alla prestazione lavorativa, nei casi in cui si verifichi la effettiva chiamata, a seguito della quale il dipendente raggiunga il posto di lavoro (cosiddetta reperibilità attiva).
La Corte di cassazione ha più volte chiarito che la reperibilità passiva non può essere equiparata alla prestazione di lavoro, risolvendosi, invece, in una obbligazione strumentale ed accessoria, qualitativamente diversa da quella lavorativa, che, pur comportando una limitazione della sfera individuale del lavoratore, non impedisce il recupero delle energie psicofisiche.
Proprio detta ontologica diversità fra prestazione lavorativa e obbligo di reperibilità giustificala previsione di un riposo compensativo “senza riduzione del debito orario settimanale”, ossia di una giornata di riposo la cui fruizione lascia globalmente immutata l'ordinaria prestazione oraria settimanale e, quindi, impone una variazione in aumento della durata della attività lavorativa da prestare negli altri giorni della settimana.
In altri termini, secondo l'interpretazione consolidata della giurisprudenza di legittimità, poichè il riposo compensativo non esonera dal rispetto dell'orario complessivo settimanale (non può essere attribuito alcun altro significato alla espressione “senza riduzione del debito orario”), il suo godimento comporta necessariamente l'obbligo del lavoratore di recuperare le ore non
4 lavorate nel giorno di riposo, "spalmandole" sugli altri giorni lavorativi, nei quali, di conseguenza, la prestazione diviene maggiormente gravosa (cfr.Cass. n.14770/17;n.6491/16;
n.5465/16; n.9316/14; n.11730/13; n.4688/11).
Tanto premesso, va evidenziato che nel caso in esame non è in contestazione il pagamento a titolo retributivo delle prestazioni di pronta disponibilità assicurate nel tempo, ma la lamentata illegittimità della richiesta di esse perché avvenuta in misura abnorme rispetto alla regola fissata dalla contrattazione collettiva ed il danno che da ciò sarebbe derivato.
Sostiene difatti il ricorrente che nel periodo per cui è causa ha svolto mediamente circa il doppio dei turni al mese di pronta disponibilità rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi che si sono succeduti.
Ritiene la scrivente che la domanda del ricorrente debba trovare accoglimento in considerazione dei principi stabiliti più volte dalla
Corte di cassazione.
In particolare, la Corte nella sentenza n.21934/24, la cui motivazione si richiama anche ai fini dell'art. 118 bis disp. att.
c.p.c., ha stabilito che: “…in proposito, questa S.C., interpretando analoga norma dell'Area medica, ha fissato il principio, da prendere a base del ragionamento da svolgere in questa sede, in forza del quale la previsione secondo cui "di regola non potranno essere previsti per ciascun dirigente più di dieci turni di pronta disponibilità nel mese" (nel caso di specie, non trattandosi di dirigente, declinata dal CCNL di comparto nel senso che "di regola non potranno essere previsti per ciascun dipendente più di sei turni di pronta disponibilità al mese") va intesa come precetto di natura programmatica e non come limite temporale invalicabile, avuto riguardo al tenore letterale della norma, alla qualità dei destinatari
5 ed alla natura del servizio reso, fermo restando il diritto alla retribuzione per i turni eccedentari e salvo il risarcimento del danno nel caso di pregiudizio per il recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore;
pertanto, per i turni di pronta disponibilità resi oltre il numero di dieci (qui, sei) mensili deve essere corrisposta la specifica indennità retributiva prevista dall'art. 17, comma 5, del medesimo CCNL (qui, art. 7, comma 6, CCNL comparto sanità 20 settembre 2001, integrativo del CCNL 7.4.1999): Cass. 15 dicembre 2022, n. 36839; in senso analogo, quanto al pagamento delle prestazioni, Cass. 8 novembre 2019, n. 28938;
3.1 si possono poi richiamare altri precedenti, dai quali emerge la distinzione tra varie situazioni, differenziate anche dalla natura dei riposi spettanti e rispetto al cui diritto si postula la violazione, nel senso complessivo che possono esservi:
- riposi il cui mancato riconoscimento, con richiesta della prestazione, non è in sé illecito, perché la contrattazione collettiva non nega la possibilità che ciò accada, pur imponendo il riconoscimento di un corrispettivo retributivo, talora maggiorato ed eventualmente anche recuperi compensativi (casi di cui è menzione in Cass. 1 dicembre 2016, n. 24563; Cass. 8 novembre 2019, n.
28938);
- riposi il cui mancato riconoscimento è in sé illegittimo, perché tale da violare regole di riconoscimento necessario delle soste nella prestazione lavorativa, nel quale caso, al di là della remunerazione del lavoro comunque svolto e/o al riposo compensativo, sorge il diritto al risarcimento del danno (ancora Cass. 24563/2016 cit.;
Cass. 20 agosto 2004, n. 16398), tanto più grave e significativo quanto più protrattosi nel tempo (Cass. 14 luglio 2015, n. 14710;
Cass. 10 maggio 2019, n. 12538);
6 il caso di specie intercetta una variante ulteriore della prima ipotesi, non ignota ad altri precedenti (v. Cass. 5 agosto 2020, n.
16711, in tema di straordinario dei medici, ma anche la massima citata di Cass. 36839/2022 cit.), perché la contrattazione ammette il superamento dei limiti da essa stessa fissati, ma è il concreto atteggiarsi della mancata fruizione piena dei riposi, per le sue modalità di manifestazione, a far sorgere il diritto al risarcimento in ragione del carattere usurante e della lesione della personalità morale (Cost., art. 35 e 2, in relazione all'art. 2087 c.c.) del lavoratore che deriva dall'impedimento al ristoro ed alla conduzione di una vita compatibile con gli impegni lavorativi;
n sostanza, in casi come quello di specie, il superamento dei limiti di turni normale, ovverosia quello previsto come "di regola", non è in sé ragione di inadempimento datoriale, ma lo può diventare se in concreto si determini un'interferenza tale, rispetto alla vita privata del lavoratore, da far individuare un pregiudizio al diritto al riposo;
3.2 tale pregiudizio, proprio per la natura elastica della norma collettiva, per essere individuato, necessita di un superamento significativo di quel limite, fino al punto di poter dire che la vita personale del lavoratore, in ragione di ciò, sia stata inevitabilmente compromessa;
..”
Continua la Corte: “e' vero che, trattandosi di prestazione di mera disponibilità, l'impatto di essa sulle attività che il lavoratore può svolgere per non essere direttamente impegnato nel lavoro attivo è minore, ma quella dimensione esorbitante è comunque tale da interferire senza alcun dubbio sulla vita privata dell'interessato, condizionata per quasi metà del mese (i sei turni regolamentari, più
i dieci aggiuntivi) nel proprio libero svolgimento…”
La Corte ha poi evidenziato che la norma contrattuale, nel fissare un parametro di normalità ("di regola"), rende illegittimo il ricorso
7 in forma smodata a quella turnistica e resta pacificamente violata nel momento in cui "ictu oculi" i turni fatti svolgere sono al di fuori da ogni tollerabile dimensione quantitativa.
Ne deriva che quando si superino in modo eccessivo i limiti dei turni previsti quale regola, si ha un superamento del limite - se si vuole poi comunque imposto anche da regole di buona fede che fanno della proporzionalità rispetto alla vicenda reale il proprio fondamento ultimo - che è implicito nella previsione collettiva.
La situazione del ricorrente rientra proprio in tale fattispecie atteso che a fronte dei sei turni mensili di pronta disponibilità Contr previsti di regola dal comma 10 dell'art. 7 del ccnl, l ha richiesto lo svolgimento di più del doppio dei turni come si evince dalla documentazione in atti.
E' certamente contrario a buona fede richiedere prestazioni con tali abnormi modalità quantitative.
Ne deriva il diritto al risarcimento del danno. E difatti la Corte ha ribadito che al di là dello sfociare del pregiudizio (danno- conseguenza) in condizioni di patologia psicofisica, non oggetto del presente ricorso, qualora venga in gioco laviolazione in una delle forme di cui si è sopra detto del diritto al riposo e dunque della personalità del lavoratore, il danno è in re ipsa (cfr. Cass. n.
24563/2016; n.14710/2015; n.16398/2004).
Ritiene la scrivente che nel caso di specie, attraverso "turni" di reperibilità per periodi di gran lunga eccedenti i sei previsti quale regola dalla contrattazione, si è determinata una situazione che realizza un condizionamento illecito della vita personale, perché le dimensioni dell'impegno sono state tali da impedire la possibilità stessa di godere liberamente;
ciò ove si consideri che tale sforzo lavorativo è stato richiesto al ricorrente per tutto il periodo di
8 tempo (cinque anni) preso in considerazione e con un entità pari a più del doppio dei turni mensili per alcuni anni.
Come evidenziato dalla Corte, il riposo nel suo significato più pieno e completo, significa allontanamento anche mentale dalla necessità di mantenersi a disposizione del datore di lavoro e l'entità dell'impegno di cui si è detto impedisce inevitabilmente il realizzarsi di tale fine. Non vi era dunque necessità che il ricorrente allegasse alcunché di specifico, perché quella misura dell'impegno di disponibilità è la negazione in sé di un tratto della vita personale e dunque un danno alla personalità morale del lavoratore, per essersi perduto il riposo ed essersi in tal modo realizzata un'interferenza illecita nella sfera giuridica inviolabile altrui (Cost., art. 2) munita in questo di specifico riconoscimento costituzionale (artt. 35, comma 1, e nei principi sottesi alla Cost., art. 36, comma 2 e 3), oltre che di riconoscimento in fonti
Eurounitarie (direttiva 2003/88/CE) ed internazionali
(Convenzioni OIL sull'orario di lavoro, a partire dalla n. 1 del
2019, resa esecutiva dal R.D.L. n. 1429 del 1923).
Tale lesione, come è per altri beni personalissimi, è in quanto tale perdita risarcibile, potendo anzi risultare fuorviante pretendere necessariamente l'esistenza di perdite-conseguenza diverse;
il danno matura, dunque, senza che rilevino più di tanto allegazioni di dettaglio atte e differenziare a tutti i costi una situazione pregiudizievole che tendenzialmente ha una base uguale per tutti, per il fatto della lesione alla vita personale che scaturisce dalla violazione del diritto al riposo nei termini di abnormità di cui si è detto. L'esistenza di ulteriori danni-conseguenza (come quello alla salute) certamente comporterebbe specifici risarcimenti ad essi riconnessi (v. ancora Cass. 24563/2016 cit.), ma il ristoro
9 prescinde da essi e deriva già dal pregiudizio alla vita personale considerato come tale.
Come ricordato dalla sentenza citata, inoltre, non ha rilievo, sotto il profilo dell'inadempimento datoriale, il fatto che il lavoratore non abbia mai mosso rilievi rispetto alle richieste di assicurazione di quella pronta disponibilità.
La lesione di diritti personalissimi ed inviolabili, di cui si è detto, tutelati a livello delle massime fonti dell'ordinamento, non permette di riconoscere nel consenso del danneggiato un fattore esimente, spettando al datore di lavoro organizzarsi in modo da non richiedere e comunque da impedire, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2087 c.c., mirato a proteggere non solo la salute ma anche la personalità morale del lavoratore, che vi sia ricorso all'impegno di lavoro del dipendente in violazione di quei principi
(v. Cass. 12538/2019).
In buona sostanza deve ritenersi che la resistente ha commesso un abuso per aver fatto irragionevole ricorso all'istituto della pronta disponibilità in ragione del numero complessivo di servizi di pronta disponibilità pretesi, così tenendo un comportamento contrario alle clausole generali di correttezza e buona fede ex artt.
1175 e 1375 cod. civ. nello svolgimento del rapporto contrattuale.
Occorre difatti ribadire che lo svolgimento sistematico per anni di turni di pronta disponibilità in misura smodatamente eccedente la regola ordinaria, ben può comportare la sottoposizione a notevole stress psicofisico con ripercussioni sia sulla qualità di lavoro che sulla qualità della propria vita privata e di relazione.
Ne deriva che al ricorrente spetta il risarcimento del danno da quantificarsi in una giornata lavorativa per ogni turno eccedente il sesto di svolgimento della pronta disponibilità mensile per il totale di giorni indicati in ricorso, in aggiunta alla somma già
10 corrisposta a titolo di indennità; per il 2023 invece tale somma spetterà per ogni turno eccedente il settimo (nuovo limite previsto dal ccnl del 2022).
Le considerazioni innanzi svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente in contestazione.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza della parte convenuta.
Quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
(secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e relative tabelle allegate: procedimento di lavoro, con applicazione della massima riduzione consentita rispetto al valore medio, considerata la scarsa complessità delle questioni trattate e la serialità della controversia, analoga ad altri procedimenti patrocinati dal medesimo difensore).
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede: ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite,
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la parte convenuta al pagamento in favore del ricorrente del risarcimento del danno nella misura di cui in motivazione;
- condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi €
1.030,00, oltre rimborso forfettario 15%, iva, c.p.a., da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipante.
Bari, 02.12.2025
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IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Angela VE
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