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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/04/2025, n. 2555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2555 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati
Dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente
Dott.ssa Patrizia Mannacio Consigliere
Dott. Pasquale Cabato Giudice Aus. Relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 8660 del Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2018 trattenuta in decisione con ordinanza del 18/09/2024, depositata il 26/09/2024 tra
PAVIMENTAL S.P.A. (00481670586), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma alla Via Piemonte n. 39 presso lo studio dell'Avv. Antonio Grieco, che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di appello;
Appellante
e
IN.CO.BIT. SUD S.R.L. (01186150429) in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma alla Via Prenestina n. 1534 presso lo studio dell'Avv. Adele De Flavio e rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Quinto giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello;
Appellata
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 11951/2018 del 06/06/2018, pubblicata in data 11/06/2018 (opposizione a decreto ingiuntivo per crediti da contratto di appalto).
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni nelle rispettive note di trattazione scritta depositate telematicamente prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 18/09/2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A) Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 19422/2014, notificato in data 30/10/2014, IN.CO.BIT. SUD s.r.l. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, Pavimental S.p.A. per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'adito Tribunale di Roma, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, previa sospensione della concessa provvisoria esecuzione del decreto, revocare e dichiarare privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto per i motivi spiegati in narrativa;
in ogni caso accertare e dichiarare che la opponente società nulla deve alla ricorrente
Pavimental S.p.A., essendo totalmente priva di legittimazione passiva;
condannare la opposta al pagamento delle spese e compensi professionali del presente giudizio.”;
B) Con comparsa di risposta depositata il 18/03/2015, si costituiva Pavimental S.p.A. che formulava le seguenti richieste: “1) in via preliminare, respingere la richiesta di sospensione avanzata dalla controparte, in quanto infondata in fatto e in diritto, per i motivi di cui in premessa;
2) nel merito, voglia rigettare tutte quante le domande ed eccezioni avanzate da controparte, in quanto inammissibili, infondate in fatto ed in diritto e perché prive di prova e per l'effetto voglia confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto e tutte le domande contenute nel proprio ricorso per decreto ingiuntivo;
3) vinte le spese di causa, diritti ed onorari.”; C) Con ordinanza del 28/04/2015 il Tribunale rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto per insussistenza dei presupposti dedotti dalla opponente e all'udienza successiva, in data 22/10/2015, concedeva i termini ex art. 183 VI comma c.p.c.;
D) Con ordinanza del 13/06/2016, il primo Giudice, rigettate le richieste istruttorie formulate dalla opposta Pavimental S.p.a. perché in parte generiche ed in parte ininfluenti, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
13/07/2016 nella quale la causa era trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.;
E) Con sentenza n. 11951/2018 del 06/06/2018, depositata in data 11/06/2018, il
Tribunale di Roma accoglieva l'opposizione così provvedendo: “1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 19422/2014 emesso in favore di Pavimental spa per l'importo di € 1.598.235,27 oltre accessori. 2) Condanna PAVIMENTAL SPA alla rifusione in favore di IN.CO.BIT. SUD SRL delle spese del giudizio che liquida nell'importo complessivo di € 21.125,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge.”; F) Con atto di appello tempestivamente notificato, Pavimental S.p.A. ha impugnato la sentenza del Tribunale di Roma n. 11951/2018 depositata in data 11/06/2018, chiedendo di accogliersi le seguenti conclusioni: “1) in via preliminare, sospendere gli effetti esecutivi della sentenza di primo grado;
2) in via principale e nel merito, annullare e riformare la sentenza del Tribunale di Roma, n. 11951/2018 pubblicata il
11.06.02018 (r.g. 70025/2014), resa inter partes, e non notificata e per l'effetto voglia rigettare tutte quante le domande ed eccezioni avanzate da controparte, in quanto inammissibili, infondate in fatto ed in diritto e perché prive di prova e per
l'effetto voglia confermare integralmente il decreto ingiuntivo originariamente opposto n. 19422/2014 (nrg 47550/2014) emesso dal Tribunale di Roma e pubblicato in data 8 agosto 2014 e tutte le domande contenute nel proprio ricorso per decreto ingiuntivo, con la conseguente condanna della Società In.Co.bit Sud S.r.l. al pagamento a favore della Pavimental spa della somma di euro 1.598.235,27 oltre interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 come da domanda di ingiunzione e spese della procedura di ingiunzione, il tutto come indicato nel predetto decreto ingiuntivo: 3) vinte le spese di causa, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”;
G) Con comparsa di risposta depositata il 25/03/2019, si è costituita IN.CO.BIT SUD
SRL chiedendo: “…. in via preliminare e in rito, dichiarare l'appello, promosso avverso la sentenza n. 11951/2018 emessa dal Tribunale di Roma il 06/06/2018 e pubblicata il 11/06/2018, da Pavimental spa, inammissibile per violazione dell'art. 342 c.p.c., ovvero ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., nonché dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 c.p.c. la decadenza dalle domande ed eccezioni non riproposte, e respingendo ogni istanza istruttoria per come irritualmente riproposta. Nel merito, respingere l'appello siccome infondato in fatto e in diritto, per le motivazioni tutte svolte in narrativa, in particolare riconoscendo la totale estraneità della appellata e la mancanza di legittimazione passiva in capo alla stessa;
conseguentemente confermare in toto la sentenza n. 11951 emessa dal Tribunale di Roma in data
06/06/2018 e pubblicata il 11/06/2018; respingere l'immotivata richiesta di sospensione della esecutorietà della sentenza di primo grado;
condannare
l'appellante Pavimental S.p.A. al pagamento anche delle spese ed onorari del presente grado di giudizio da liquidarsi secondo scaglione e parametro come fissati dal D.M. n. 55/2014; valuti, infine l'ecc.ma Corte adita la possibilità di condannare l'appellante ex art. 96 c.p.c. al risarcimento in favore dell'appellata In.Co.Bit. Sud s.r.l. dei danni nella misura che riterrà giusta ed equa, avendo la società Pavimental
S.p.A. agito e persistito nell'azione senza la normale prudenza.”; H) Con ordinanza del 16/04/2019 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione ed ha condannato l'appellante alla sanzione di € 3.000,00;
I) Con ordinanza del 18/09/2024, depositata il 26/09/2024, la causa, trattata con la modalità della trattazione scritta, è stata trattenuta in decisione senza l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda trae origine dal deposito di un ricorso per decreto ingiuntivo innanzi al
Tribunale di Roma (R.G. n. 47550/2014) con il quale PAVIMENTAL S.p.a. deduceva: a) di aver stipulato in data 01/03/2011 con l'ATI composta da Sielpa S.r.l. e da IN.CO. BIT. Sud S.r.l., un contratto avente ad oggetto la fornitura di conglomerato bituminoso per circa 360.000 tonnellate per l'esecuzione di lavori di ampliamento di una tratta autostradale;
b) che “nell'ambito del predetto contratto del 1.03.2011” aveva stipulato in data 10/01/2012 con TR S.c.a.r.l., quale società consortile composta da Sielpa S.r.l. e da IN.CO. BIT. Sud S.r.l., un contratto avente ad oggetto la fornitura di bitume modificato hard di caratteristiche rispondenti alle NTA Autostrade per l'Italia, per la misura complessiva di 3.000 ton. La ricorrente deduceva, altresì, che la predetta fornitura era stata regolarmente effettuata in favore di TR S.c.a.r.l. e che aveva emesso fatture per l'importo complessivo di € 1.598.235,27 e precisava, infine, che erano obbligate in solido per la predetta somma
TR S.c.a.r.l., Sielpa S.r.l. e IN.CO. BIT. Sud S.r.l.. Su queste premesse,
PAVIMENTAL S.p.a. chiedeva che fosse ingiunto a IN.CO. BIT. Sud S.r.l.. il pagamento della somma di € 1.598.235,27 oltre interessi moratori. Il Tribunale accoglieva il ricorso e con Decreto ingiuntivo n. 19422/2014 depositato in data
08/08/2014, ingiungeva a IN.CO. BIT. Sud S.r.l.. il pagamento, senza dilazione, della somma di € 1.598.235,27 oltre interessi e spese. IN.CO. BIT. Sud S.r.l. proponeva opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo eccependo, preliminarmente, la carenza di legittimazione passiva in relazione alle somme ingiunte in quanto esse derivavano dall'esecuzione del contratto stipulato da PAVIMENTAL S.p.a. in data 10/01/2012 con TR S.c.a.r.l., quale società consortile composta da Sielpa S.r.l. e da IN.CO. BIT. Sud S.r.l.. In particolare, deduceva che non vi era alcuna correlazione o legame tra il contratto stipulato in data
01/03/2011 dalla ATI costituita da Sielpa S.r.l. e da IN.CO. BIT. Sud S.r.l. e quello stipulato in data 10/01/2012 con TR S.c.a.r.l., e che per quest'ultimo contratto era responsabile esclusivamente la società consortile. In via gradata, laddove fosse stata configurabile una sua responsabilità solidale, evidenziava la responsabilità della opposta per aver concesso credito alla TR s.c.a.r.l. per un importo notevole, nonostante la sua scarsa capacità patrimoniale.
L'opposta PAVIMENTAL S.p.a., nel costituirsi in giudizio, ribadiva la tesi secondo cui il contratto stipulato in data 10/01/2012 con TR S.c.a.r.l., quale società consortile composta da Sielpa S.r.l. e da IN.CO. BIT. Sud S.r.l., rientrava nel contratto stipulato in data 01/03/2011 con l'ATI composta da Sielpa S.r.l. e da IN.CO. BIT. Sud S.r.l. e chiedeva il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto opposto.
Con sentenza n. 11951/2018 del 06/06/2018, depositata in data 11/06/2018, il
Tribunale di Roma accoglieva integralmente l'opposizione ritenendo fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dalla opponente IN.CO. BIT. Sud S.r.l. e, in via incidentale, rilevava che PAVIMENTAL S.p.a. non aveva provato di aver effettuato le forniture dedotte a fondamento del decreto opposto.
Avverso la sentenza del Tribunale di Roma PAVIMENTAL S.p.a. ha interposto gravame.
Con il primo motivo l'appellante ha impugnato la sentenza nel punto in cui il Tribunale ha dichiarato la carenza di legittimazione passiva di IN.CO. BIT. Sud S.r.l. in riferimento ai crediti ingiunti e ha fondato la sua contestazione su due rilievi: 1) il
Tribunale, laddove non ha riconosciuto la responsabilità solidale di IN.CO. BIT. Sud S.r.l. e di Sielpa S.r.l. con la società consortile TR S.c.a.r.l., in riferimento alle obbligazioni scaturenti dal contratto in data 10/01/2012 tra PAVIMENTAL S.p.a. e
TR S.c.a.r.l., ha violato l'articolo 37, comma 5 del D. lgs.vo n.163/2006; 2) il Tribunale, laddove non ha riconosciuto la responsabilità solidale di IN.CO. BIT. Sud
S.r.l. e di Sielpa S.r.l. con la società consortile TR S.c.a.r.l., non ha tenuto conto dell'accollo del debito di cui è causa come sottoscritto in data 03/10/2013 da Sielpa S.r.l. quale accollante, da TR SC quale accollato e per accettazione da PAVIMENTAL S.p.a..
Il motivo è infondato.
La Corte rileva che il Tribunale, nel passo della sentenza oggetto di impugnazione, ha correttamente accertato che IN.CO. BIT. Sud S.r.l. sarebbe stata, in solido con Sielpa
S.r.l., legittimata passiva nei confronti di PAVIMENTAL S.p.a. solo relativamente alle eventuali obbligazioni (estranee al decreto ingiuntivo) scaturenti dal contratto del
01/03/2011 in quanto stipulato tra PAVIMENTAL S.p.a. e l'ATI composta dalle predette società.
In ordine, invece, alle obbligazioni relative al contratto del 10/01/2012, stipulato da
PAVIMENTAL S.p.a. con TR S.c.a.r.l., società quest'ultima in favore della quale risultano emesse tutte le fatture relative ai crediti di cui è causa, la responsabilità va imputata alla sola società consortile giacché per essa, in quanto costituita nella forma di società a responsabilità limitata, vale il principio per cui “è unicamente la società a rispondere col proprio patrimonio delle obbligazioni sociali” (Cass. n. 15863 del 24/07/2020), a nulla rilevando che fosse costituita da IN.CO. BIT.
Sud S.r.l. e Sielpa S.r.l.
Per quanto concerne la tesi dell'appellante secondo cui il Tribunale avrebbe violato l'articolo 37, comma 5 del D. lgs.vo n.163/2006, il quale e prevede che “L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori..”, la Corte ne rileva la infondatezza. In particolare, si richiama la decisione della S.C. (Cass. n. 15863/2020) che si inserisce nel solco dell'ampio dibattito relativo all'individuazione della disciplina applicabile alla società consortile in un'ottica di compenetrazione tra scopo mutualistico perseguito dai consorziati, da un lato, e rispetto delle regole proprie del tipo societario in concreto prescelto, dall'altro. Sul punto, la Cassazione ribadisce che, sebbene l'introduzione della causa consortile in una certa struttura societaria possa ritenersi idonea a giustificare la deroga ad alcune disposizioni generalmente applicabili al modello societario considerato, radicalmente incompatibili con aspetti essenziali del fenomeno consortile, tale operazione interpretativa non può, in ogni caso, risolversi in uno stravolgimento degli elementi fondamentali del tipo societario adottato, “al punto da renderlo non più riconoscibile rispetto al corrispondente modello legale” (in senso conforme, Cass. n. 18113/2003; Cass. n. 7734/2016; Cass. n. 7473/2017). Laddove, quindi, il consorzio assuma la veste di società a responsabilità limitata ai sensi dell'art. 2615-ter c.c., non si potrà prescindere dall'applicazione della disposizione di cui all'art. 2462, comma 1 c.c., che, nello stabilire che delle obbligazioni sociali risponde soltanto l'ente societario con il suo patrimonio, individua un aspetto essenziale e irrinunciabile del modello societario in concreto impiegato dai consorziati. Rispetto alle obbligazioni assunte in nome proprio dalla società consortile a responsabilità limitata, di conseguenza, non troverà applicazione la disciplina generale dei consorzi di cui all'art. 2615 c.c. – che, pur affermando il principio della responsabilità esclusiva del fondo consortile, fa salva la responsabilità solidale dei singoli consorziati per le obbligazioni contratte per conto di costoro – dovendosi ritenere prevalente il regime di responsabilità limitata connaturato alle società di capitali. Per l'effetto, i soci consorziati non potranno essere chiamati a rispondere personalmente delle obbligazioni contratte dalla società consortile dai medesimi partecipata.
Da quanto dedotto, consegue che la responsabilità solidale dei consorziati, prevista dall'art. 2615, comma 2 c.c., non può trovare applicazione nel caso in cui i consorziati abbiano scelto di perseguire gli scopi consortili attraverso società costituite secondo modelli legali tipici (S.r.l.) giacché l'inserimento della causa consortile non può comportare lo stravolgimento dei connotati fondamentali del tipo societario prescelto ed, in particolare, della regola di cui all'art. 2462, comma 1 c.c., per la quale è unicamente la società a rispondere con il proprio patrimonio delle obbligazioni sociali.
Alla luce del predetto orientamento, il disposto dell'art. 37, comma 5, d.lgs n. 163/06 non può ritenersi una deroga alla regola sopra menzionata e tale assunto trova conferma nel disposto dell'art. 93 DPR n. 207/10, che prevede il subentro della società consortile nell'esecuzione del contratto “ferme restando le responsabilità dei concorrenti riuniti o consorziati ai sensi del codice”. Per quanto concerne la tesi dell'appellante secondo cui il Tribunale nel non riconoscere la responsabilità solidale di IN.CO. BIT. Sud S.r.l. con la società consortile TR S.c.a.r.l. non avrebbe tenuto conto dell'accollo del debito di cui
è causa sottoscritto in data 03/10/2013 da Sielpa S.r.l. quale accollante, da TR
SC quale accollato e per accettazione da PAVIMENTAL S.p.a., la Corte, come già correttamente ritenuto dal Tribunale, rileva l'inopponibilità del predetto accollo ad
IN.CO. BIT. Sud S.r.l. che non ne è stata parte. In effetti, come si evince dal'analisi del predetto “contratto di accollo cumulativo esterno”, anche se nella premessa descrittiva viene evidenziato il fatto che Sielpa fa parte di una associazione temporanea di imprese, che ne è la capogruppo e che in tale qualità ha avuto rapporti con la creditrice Pavimental S.p.a., nella indicazione delle parti, Sielpa S.r.l. risulta costituita in proprio e, dopo la premessa, nei tre articoli che regolamentano l'accollo, non vi è alcun riferimento all'ATI o ad IN.CO. BIT. Sud S.r.l.. Nello specifico, nell'articolo 1 del detto contratto di accollo Sielpa S.r.l. dichiara di accollarsi e di far proprio l'intero ammontare del debito senza alcun riferimento all'ATI di cui fa parte o ad IN.CO. BIT. Sud S.r.l.; nell'articolo 2 Sielpa S.r.l. dichiara che assume “su di sé, in solido con TR …….il debito e i relativi accessori”, anche in questo caso senza alcun riferimento all'ATI di cui fa parte o ad IN.CO. BIT. Sud S.r.l., mentre nel terzo ed ultimo articolo, viene dedotto che l'accollo sarà sottoposto all'accettazione della creditrice. Con il secondo motivo di appello Pavimental S.p.a. ha impugnato la sentenza nel punto in cui il Tribunale ha ritenuto che non è stata fornita la prova della effettuazione delle forniture di cui ha chiesto il pagamento, senza valutare adeguatamente la valenza del predetto atto di accollo e senza ammettere la prova per testi la cui istanza ha reiterato nel presente grado di giudizio.
Tuttavia, con il rigetto del primo motivo di appello e la conferma della declaratoria di carenza di legittimazione passiva della appellata IN.CO. BIT. Sud S.r.l., resta assorbito ogni ulteriore profilo di censura della decisioe di primo grado.
La Corte, infine, rileva la infondatezza della richiesta di condanna dell'appellante per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.. In linea teorica premette che la Corte di Cassazione
(sentenza del 20 luglio 2023, n. 216667) ha recentemente ribadito il principio per il quale, in tema di responsabilità processuale aggravata, la sola infondatezza dell'azione non costituisce circostanza di per sè sufficiente ai fini della pronuncia ex art. 96 c.p.c., la quale riguarda le sole ipotesi di abuso del diritto ad agire. La citata giurisprudenza evidenzia, in particolare, che agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è una condotta in sé, automaticamente, rimproverabile. Il riconoscimento della responsabilità aggravata esige, infatti, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della pretesa ovvero il resistere in giudizio, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate.
Ebbene, nella fattispecie in esame, non sussistano i predetti presupposti in quanto le argomentazioni dedotte nei due motivi non sono tali da far ravvisare una colpa grave nel loro utilizzo.
Le spese di lite del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante PAVIMENTAL S.P.A. (00481670586) e vengono liquidate, secondo lo scaglione di riferimento e per l'attività svolta, come da dispositivo, in favore di
IN.CO.BIT. SUD S.R.L. (01186150429), con la precisazione, in relazione allo scaglione di riferimento, che nell'appello è indicato un valore “superiore ad Euro 520.000,00” senza indicazione del tetto massimo, ma nelle conclusioni è richiesto il pagamento della somma di euro 1.598.235,27, per cui lo scaglione da considerarsi è quello da € 1.000.001,00 ad € 2.000.000,00.
P.Q.M
la Corte di Appello di Roma, terza sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da PAVIMENTAL S.P.A. (00481670586), avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 11951/2018 del 06/06/2018, pubblicata in data 11/06/2018, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante PAVIMENTAL S.P.A. (00481670586) in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento in favore di IN.CO.BIT. SUD S.R.L. (01186150429), in persona del legale rapp.te p.t. delle spese del giudizio di secondo grado che liquida in complessivi € 24.064,00 per compensi di avvocato (studio, atto introduttivo e fase decisionale, scaglione da € 1.000.001,00 ad € 2.000.000,00);
3) Sussistono i presupposti di legge per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione
Così deciso nella camera di consiglio del 10/12/2024.
Il Giudice Ausiliario Estensore
Dott. Pasquale Cabato
Il Presidente
Dott.ssa Silvia Di Matteo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati
Dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente
Dott.ssa Patrizia Mannacio Consigliere
Dott. Pasquale Cabato Giudice Aus. Relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 8660 del Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2018 trattenuta in decisione con ordinanza del 18/09/2024, depositata il 26/09/2024 tra
PAVIMENTAL S.P.A. (00481670586), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma alla Via Piemonte n. 39 presso lo studio dell'Avv. Antonio Grieco, che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di appello;
Appellante
e
IN.CO.BIT. SUD S.R.L. (01186150429) in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma alla Via Prenestina n. 1534 presso lo studio dell'Avv. Adele De Flavio e rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Quinto giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello;
Appellata
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 11951/2018 del 06/06/2018, pubblicata in data 11/06/2018 (opposizione a decreto ingiuntivo per crediti da contratto di appalto).
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni nelle rispettive note di trattazione scritta depositate telematicamente prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 18/09/2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A) Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 19422/2014, notificato in data 30/10/2014, IN.CO.BIT. SUD s.r.l. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, Pavimental S.p.A. per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'adito Tribunale di Roma, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, previa sospensione della concessa provvisoria esecuzione del decreto, revocare e dichiarare privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto per i motivi spiegati in narrativa;
in ogni caso accertare e dichiarare che la opponente società nulla deve alla ricorrente
Pavimental S.p.A., essendo totalmente priva di legittimazione passiva;
condannare la opposta al pagamento delle spese e compensi professionali del presente giudizio.”;
B) Con comparsa di risposta depositata il 18/03/2015, si costituiva Pavimental S.p.A. che formulava le seguenti richieste: “1) in via preliminare, respingere la richiesta di sospensione avanzata dalla controparte, in quanto infondata in fatto e in diritto, per i motivi di cui in premessa;
2) nel merito, voglia rigettare tutte quante le domande ed eccezioni avanzate da controparte, in quanto inammissibili, infondate in fatto ed in diritto e perché prive di prova e per l'effetto voglia confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto e tutte le domande contenute nel proprio ricorso per decreto ingiuntivo;
3) vinte le spese di causa, diritti ed onorari.”; C) Con ordinanza del 28/04/2015 il Tribunale rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto per insussistenza dei presupposti dedotti dalla opponente e all'udienza successiva, in data 22/10/2015, concedeva i termini ex art. 183 VI comma c.p.c.;
D) Con ordinanza del 13/06/2016, il primo Giudice, rigettate le richieste istruttorie formulate dalla opposta Pavimental S.p.a. perché in parte generiche ed in parte ininfluenti, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
13/07/2016 nella quale la causa era trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.;
E) Con sentenza n. 11951/2018 del 06/06/2018, depositata in data 11/06/2018, il
Tribunale di Roma accoglieva l'opposizione così provvedendo: “1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 19422/2014 emesso in favore di Pavimental spa per l'importo di € 1.598.235,27 oltre accessori. 2) Condanna PAVIMENTAL SPA alla rifusione in favore di IN.CO.BIT. SUD SRL delle spese del giudizio che liquida nell'importo complessivo di € 21.125,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge.”; F) Con atto di appello tempestivamente notificato, Pavimental S.p.A. ha impugnato la sentenza del Tribunale di Roma n. 11951/2018 depositata in data 11/06/2018, chiedendo di accogliersi le seguenti conclusioni: “1) in via preliminare, sospendere gli effetti esecutivi della sentenza di primo grado;
2) in via principale e nel merito, annullare e riformare la sentenza del Tribunale di Roma, n. 11951/2018 pubblicata il
11.06.02018 (r.g. 70025/2014), resa inter partes, e non notificata e per l'effetto voglia rigettare tutte quante le domande ed eccezioni avanzate da controparte, in quanto inammissibili, infondate in fatto ed in diritto e perché prive di prova e per
l'effetto voglia confermare integralmente il decreto ingiuntivo originariamente opposto n. 19422/2014 (nrg 47550/2014) emesso dal Tribunale di Roma e pubblicato in data 8 agosto 2014 e tutte le domande contenute nel proprio ricorso per decreto ingiuntivo, con la conseguente condanna della Società In.Co.bit Sud S.r.l. al pagamento a favore della Pavimental spa della somma di euro 1.598.235,27 oltre interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 come da domanda di ingiunzione e spese della procedura di ingiunzione, il tutto come indicato nel predetto decreto ingiuntivo: 3) vinte le spese di causa, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”;
G) Con comparsa di risposta depositata il 25/03/2019, si è costituita IN.CO.BIT SUD
SRL chiedendo: “…. in via preliminare e in rito, dichiarare l'appello, promosso avverso la sentenza n. 11951/2018 emessa dal Tribunale di Roma il 06/06/2018 e pubblicata il 11/06/2018, da Pavimental spa, inammissibile per violazione dell'art. 342 c.p.c., ovvero ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., nonché dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 c.p.c. la decadenza dalle domande ed eccezioni non riproposte, e respingendo ogni istanza istruttoria per come irritualmente riproposta. Nel merito, respingere l'appello siccome infondato in fatto e in diritto, per le motivazioni tutte svolte in narrativa, in particolare riconoscendo la totale estraneità della appellata e la mancanza di legittimazione passiva in capo alla stessa;
conseguentemente confermare in toto la sentenza n. 11951 emessa dal Tribunale di Roma in data
06/06/2018 e pubblicata il 11/06/2018; respingere l'immotivata richiesta di sospensione della esecutorietà della sentenza di primo grado;
condannare
l'appellante Pavimental S.p.A. al pagamento anche delle spese ed onorari del presente grado di giudizio da liquidarsi secondo scaglione e parametro come fissati dal D.M. n. 55/2014; valuti, infine l'ecc.ma Corte adita la possibilità di condannare l'appellante ex art. 96 c.p.c. al risarcimento in favore dell'appellata In.Co.Bit. Sud s.r.l. dei danni nella misura che riterrà giusta ed equa, avendo la società Pavimental
S.p.A. agito e persistito nell'azione senza la normale prudenza.”; H) Con ordinanza del 16/04/2019 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione ed ha condannato l'appellante alla sanzione di € 3.000,00;
I) Con ordinanza del 18/09/2024, depositata il 26/09/2024, la causa, trattata con la modalità della trattazione scritta, è stata trattenuta in decisione senza l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda trae origine dal deposito di un ricorso per decreto ingiuntivo innanzi al
Tribunale di Roma (R.G. n. 47550/2014) con il quale PAVIMENTAL S.p.a. deduceva: a) di aver stipulato in data 01/03/2011 con l'ATI composta da Sielpa S.r.l. e da IN.CO. BIT. Sud S.r.l., un contratto avente ad oggetto la fornitura di conglomerato bituminoso per circa 360.000 tonnellate per l'esecuzione di lavori di ampliamento di una tratta autostradale;
b) che “nell'ambito del predetto contratto del 1.03.2011” aveva stipulato in data 10/01/2012 con TR S.c.a.r.l., quale società consortile composta da Sielpa S.r.l. e da IN.CO. BIT. Sud S.r.l., un contratto avente ad oggetto la fornitura di bitume modificato hard di caratteristiche rispondenti alle NTA Autostrade per l'Italia, per la misura complessiva di 3.000 ton. La ricorrente deduceva, altresì, che la predetta fornitura era stata regolarmente effettuata in favore di TR S.c.a.r.l. e che aveva emesso fatture per l'importo complessivo di € 1.598.235,27 e precisava, infine, che erano obbligate in solido per la predetta somma
TR S.c.a.r.l., Sielpa S.r.l. e IN.CO. BIT. Sud S.r.l.. Su queste premesse,
PAVIMENTAL S.p.a. chiedeva che fosse ingiunto a IN.CO. BIT. Sud S.r.l.. il pagamento della somma di € 1.598.235,27 oltre interessi moratori. Il Tribunale accoglieva il ricorso e con Decreto ingiuntivo n. 19422/2014 depositato in data
08/08/2014, ingiungeva a IN.CO. BIT. Sud S.r.l.. il pagamento, senza dilazione, della somma di € 1.598.235,27 oltre interessi e spese. IN.CO. BIT. Sud S.r.l. proponeva opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo eccependo, preliminarmente, la carenza di legittimazione passiva in relazione alle somme ingiunte in quanto esse derivavano dall'esecuzione del contratto stipulato da PAVIMENTAL S.p.a. in data 10/01/2012 con TR S.c.a.r.l., quale società consortile composta da Sielpa S.r.l. e da IN.CO. BIT. Sud S.r.l.. In particolare, deduceva che non vi era alcuna correlazione o legame tra il contratto stipulato in data
01/03/2011 dalla ATI costituita da Sielpa S.r.l. e da IN.CO. BIT. Sud S.r.l. e quello stipulato in data 10/01/2012 con TR S.c.a.r.l., e che per quest'ultimo contratto era responsabile esclusivamente la società consortile. In via gradata, laddove fosse stata configurabile una sua responsabilità solidale, evidenziava la responsabilità della opposta per aver concesso credito alla TR s.c.a.r.l. per un importo notevole, nonostante la sua scarsa capacità patrimoniale.
L'opposta PAVIMENTAL S.p.a., nel costituirsi in giudizio, ribadiva la tesi secondo cui il contratto stipulato in data 10/01/2012 con TR S.c.a.r.l., quale società consortile composta da Sielpa S.r.l. e da IN.CO. BIT. Sud S.r.l., rientrava nel contratto stipulato in data 01/03/2011 con l'ATI composta da Sielpa S.r.l. e da IN.CO. BIT. Sud S.r.l. e chiedeva il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto opposto.
Con sentenza n. 11951/2018 del 06/06/2018, depositata in data 11/06/2018, il
Tribunale di Roma accoglieva integralmente l'opposizione ritenendo fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dalla opponente IN.CO. BIT. Sud S.r.l. e, in via incidentale, rilevava che PAVIMENTAL S.p.a. non aveva provato di aver effettuato le forniture dedotte a fondamento del decreto opposto.
Avverso la sentenza del Tribunale di Roma PAVIMENTAL S.p.a. ha interposto gravame.
Con il primo motivo l'appellante ha impugnato la sentenza nel punto in cui il Tribunale ha dichiarato la carenza di legittimazione passiva di IN.CO. BIT. Sud S.r.l. in riferimento ai crediti ingiunti e ha fondato la sua contestazione su due rilievi: 1) il
Tribunale, laddove non ha riconosciuto la responsabilità solidale di IN.CO. BIT. Sud S.r.l. e di Sielpa S.r.l. con la società consortile TR S.c.a.r.l., in riferimento alle obbligazioni scaturenti dal contratto in data 10/01/2012 tra PAVIMENTAL S.p.a. e
TR S.c.a.r.l., ha violato l'articolo 37, comma 5 del D. lgs.vo n.163/2006; 2) il Tribunale, laddove non ha riconosciuto la responsabilità solidale di IN.CO. BIT. Sud
S.r.l. e di Sielpa S.r.l. con la società consortile TR S.c.a.r.l., non ha tenuto conto dell'accollo del debito di cui è causa come sottoscritto in data 03/10/2013 da Sielpa S.r.l. quale accollante, da TR SC quale accollato e per accettazione da PAVIMENTAL S.p.a..
Il motivo è infondato.
La Corte rileva che il Tribunale, nel passo della sentenza oggetto di impugnazione, ha correttamente accertato che IN.CO. BIT. Sud S.r.l. sarebbe stata, in solido con Sielpa
S.r.l., legittimata passiva nei confronti di PAVIMENTAL S.p.a. solo relativamente alle eventuali obbligazioni (estranee al decreto ingiuntivo) scaturenti dal contratto del
01/03/2011 in quanto stipulato tra PAVIMENTAL S.p.a. e l'ATI composta dalle predette società.
In ordine, invece, alle obbligazioni relative al contratto del 10/01/2012, stipulato da
PAVIMENTAL S.p.a. con TR S.c.a.r.l., società quest'ultima in favore della quale risultano emesse tutte le fatture relative ai crediti di cui è causa, la responsabilità va imputata alla sola società consortile giacché per essa, in quanto costituita nella forma di società a responsabilità limitata, vale il principio per cui “è unicamente la società a rispondere col proprio patrimonio delle obbligazioni sociali” (Cass. n. 15863 del 24/07/2020), a nulla rilevando che fosse costituita da IN.CO. BIT.
Sud S.r.l. e Sielpa S.r.l.
Per quanto concerne la tesi dell'appellante secondo cui il Tribunale avrebbe violato l'articolo 37, comma 5 del D. lgs.vo n.163/2006, il quale e prevede che “L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori..”, la Corte ne rileva la infondatezza. In particolare, si richiama la decisione della S.C. (Cass. n. 15863/2020) che si inserisce nel solco dell'ampio dibattito relativo all'individuazione della disciplina applicabile alla società consortile in un'ottica di compenetrazione tra scopo mutualistico perseguito dai consorziati, da un lato, e rispetto delle regole proprie del tipo societario in concreto prescelto, dall'altro. Sul punto, la Cassazione ribadisce che, sebbene l'introduzione della causa consortile in una certa struttura societaria possa ritenersi idonea a giustificare la deroga ad alcune disposizioni generalmente applicabili al modello societario considerato, radicalmente incompatibili con aspetti essenziali del fenomeno consortile, tale operazione interpretativa non può, in ogni caso, risolversi in uno stravolgimento degli elementi fondamentali del tipo societario adottato, “al punto da renderlo non più riconoscibile rispetto al corrispondente modello legale” (in senso conforme, Cass. n. 18113/2003; Cass. n. 7734/2016; Cass. n. 7473/2017). Laddove, quindi, il consorzio assuma la veste di società a responsabilità limitata ai sensi dell'art. 2615-ter c.c., non si potrà prescindere dall'applicazione della disposizione di cui all'art. 2462, comma 1 c.c., che, nello stabilire che delle obbligazioni sociali risponde soltanto l'ente societario con il suo patrimonio, individua un aspetto essenziale e irrinunciabile del modello societario in concreto impiegato dai consorziati. Rispetto alle obbligazioni assunte in nome proprio dalla società consortile a responsabilità limitata, di conseguenza, non troverà applicazione la disciplina generale dei consorzi di cui all'art. 2615 c.c. – che, pur affermando il principio della responsabilità esclusiva del fondo consortile, fa salva la responsabilità solidale dei singoli consorziati per le obbligazioni contratte per conto di costoro – dovendosi ritenere prevalente il regime di responsabilità limitata connaturato alle società di capitali. Per l'effetto, i soci consorziati non potranno essere chiamati a rispondere personalmente delle obbligazioni contratte dalla società consortile dai medesimi partecipata.
Da quanto dedotto, consegue che la responsabilità solidale dei consorziati, prevista dall'art. 2615, comma 2 c.c., non può trovare applicazione nel caso in cui i consorziati abbiano scelto di perseguire gli scopi consortili attraverso società costituite secondo modelli legali tipici (S.r.l.) giacché l'inserimento della causa consortile non può comportare lo stravolgimento dei connotati fondamentali del tipo societario prescelto ed, in particolare, della regola di cui all'art. 2462, comma 1 c.c., per la quale è unicamente la società a rispondere con il proprio patrimonio delle obbligazioni sociali.
Alla luce del predetto orientamento, il disposto dell'art. 37, comma 5, d.lgs n. 163/06 non può ritenersi una deroga alla regola sopra menzionata e tale assunto trova conferma nel disposto dell'art. 93 DPR n. 207/10, che prevede il subentro della società consortile nell'esecuzione del contratto “ferme restando le responsabilità dei concorrenti riuniti o consorziati ai sensi del codice”. Per quanto concerne la tesi dell'appellante secondo cui il Tribunale nel non riconoscere la responsabilità solidale di IN.CO. BIT. Sud S.r.l. con la società consortile TR S.c.a.r.l. non avrebbe tenuto conto dell'accollo del debito di cui
è causa sottoscritto in data 03/10/2013 da Sielpa S.r.l. quale accollante, da TR
SC quale accollato e per accettazione da PAVIMENTAL S.p.a., la Corte, come già correttamente ritenuto dal Tribunale, rileva l'inopponibilità del predetto accollo ad
IN.CO. BIT. Sud S.r.l. che non ne è stata parte. In effetti, come si evince dal'analisi del predetto “contratto di accollo cumulativo esterno”, anche se nella premessa descrittiva viene evidenziato il fatto che Sielpa fa parte di una associazione temporanea di imprese, che ne è la capogruppo e che in tale qualità ha avuto rapporti con la creditrice Pavimental S.p.a., nella indicazione delle parti, Sielpa S.r.l. risulta costituita in proprio e, dopo la premessa, nei tre articoli che regolamentano l'accollo, non vi è alcun riferimento all'ATI o ad IN.CO. BIT. Sud S.r.l.. Nello specifico, nell'articolo 1 del detto contratto di accollo Sielpa S.r.l. dichiara di accollarsi e di far proprio l'intero ammontare del debito senza alcun riferimento all'ATI di cui fa parte o ad IN.CO. BIT. Sud S.r.l.; nell'articolo 2 Sielpa S.r.l. dichiara che assume “su di sé, in solido con TR …….il debito e i relativi accessori”, anche in questo caso senza alcun riferimento all'ATI di cui fa parte o ad IN.CO. BIT. Sud S.r.l., mentre nel terzo ed ultimo articolo, viene dedotto che l'accollo sarà sottoposto all'accettazione della creditrice. Con il secondo motivo di appello Pavimental S.p.a. ha impugnato la sentenza nel punto in cui il Tribunale ha ritenuto che non è stata fornita la prova della effettuazione delle forniture di cui ha chiesto il pagamento, senza valutare adeguatamente la valenza del predetto atto di accollo e senza ammettere la prova per testi la cui istanza ha reiterato nel presente grado di giudizio.
Tuttavia, con il rigetto del primo motivo di appello e la conferma della declaratoria di carenza di legittimazione passiva della appellata IN.CO. BIT. Sud S.r.l., resta assorbito ogni ulteriore profilo di censura della decisioe di primo grado.
La Corte, infine, rileva la infondatezza della richiesta di condanna dell'appellante per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.. In linea teorica premette che la Corte di Cassazione
(sentenza del 20 luglio 2023, n. 216667) ha recentemente ribadito il principio per il quale, in tema di responsabilità processuale aggravata, la sola infondatezza dell'azione non costituisce circostanza di per sè sufficiente ai fini della pronuncia ex art. 96 c.p.c., la quale riguarda le sole ipotesi di abuso del diritto ad agire. La citata giurisprudenza evidenzia, in particolare, che agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è una condotta in sé, automaticamente, rimproverabile. Il riconoscimento della responsabilità aggravata esige, infatti, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della pretesa ovvero il resistere in giudizio, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate.
Ebbene, nella fattispecie in esame, non sussistano i predetti presupposti in quanto le argomentazioni dedotte nei due motivi non sono tali da far ravvisare una colpa grave nel loro utilizzo.
Le spese di lite del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante PAVIMENTAL S.P.A. (00481670586) e vengono liquidate, secondo lo scaglione di riferimento e per l'attività svolta, come da dispositivo, in favore di
IN.CO.BIT. SUD S.R.L. (01186150429), con la precisazione, in relazione allo scaglione di riferimento, che nell'appello è indicato un valore “superiore ad Euro 520.000,00” senza indicazione del tetto massimo, ma nelle conclusioni è richiesto il pagamento della somma di euro 1.598.235,27, per cui lo scaglione da considerarsi è quello da € 1.000.001,00 ad € 2.000.000,00.
P.Q.M
la Corte di Appello di Roma, terza sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da PAVIMENTAL S.P.A. (00481670586), avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 11951/2018 del 06/06/2018, pubblicata in data 11/06/2018, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante PAVIMENTAL S.P.A. (00481670586) in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento in favore di IN.CO.BIT. SUD S.R.L. (01186150429), in persona del legale rapp.te p.t. delle spese del giudizio di secondo grado che liquida in complessivi € 24.064,00 per compensi di avvocato (studio, atto introduttivo e fase decisionale, scaglione da € 1.000.001,00 ad € 2.000.000,00);
3) Sussistono i presupposti di legge per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione
Così deciso nella camera di consiglio del 10/12/2024.
Il Giudice Ausiliario Estensore
Dott. Pasquale Cabato
Il Presidente
Dott.ssa Silvia Di Matteo