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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/07/2025, n. 11346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11346 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA - QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Fabio De Palo,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 68598 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Aquilanti
e
OPPOSTO Controparte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberto De Stefano e Fabio De Stefano
MOTIVI DELLA DECISIONE
– con atto di citazione notificato il 10.11.2022 – ha proposto Parte_1
opposizione avanti a questo Tribunale contro il decreto provvisoriamente esecutivo n.
12634/2022 con cui il Giudice di Pace di le aveva ingiunto di pagare al CP_1
ricorrente l'importo di € 3.890,93 – oltre Controparte_1 interessi e spese – a titolo di oneri condominiali dovuti in forza dei riparti approvati con delibere assembleare del 17.3.2022 (afferenti al consuntivo 2021/2022 ed al preventivo 2022/2023).
La condomina ha in sintesi dedotto – a sostegno dell'opposizione – i seguenti motivi:
1) nullità della delibera in data 22.4.2020 – avente ad oggetto l'approvazione del riparto afferente al consuntivo 2019/2020 – con riguardo all'illegittimo addebito individuale a suo carico del complessivo importo di euro 2.196,00 per
spese legali;
2) nullità della delibera in data 16.3.2021 – avente ad oggetto l'approvazione del riparto afferente al consuntivo 2020/2021 – con riguardo all'illegittimo addebito individuale a suo carico dell'ulteriore importo di euro 1.912,46 per
spese legali e di euro 700,66 per spese personali;
3) nullità della delibera in data 17.3.2022 – posta a fondamento dell'ingiunzione ed avente ad oggetto l'approvazione del riparto afferente al consuntivo
2021/2022 – con riguardo all'illegittimo addebito individuale a suo carico di
euro 766,81 per ulteriori spese personali.
Ha pertanto concluso chiedendo la declaratoria di nullità in parte qua delle richiamate delibere e – previa la revoca del decreto ingiuntivo – la condanna del alla restituzione dell'importo già corrisposto di euro 2.196,00. CP_1
Il – nel costituirsi – ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità CP_1
dell'opposizione al decreto per incompetenza funzionale del Tribunale adito e –
conseguentemente – dell'impugnazione proposta in via riconvenzionale contro le richiamate delibere assembleari (impugnazione da ritenere comunque improcedibile –
nell'assunto – per mancata attivazione della procedura obbligatoria di mediazione ex
d. lgs. 28/2010).
Ha poi contestato – nel merito – la fondatezza di tale impugnazione e chiesto la conferma del decreto ingiuntivo (con il conseguente rigetto della domanda volta alla restituzione di euro 2.196,00).
Sono state depositate da sola parte opponente le memorie autorizzate ex art. 183,
sesto comma, c.p.c. e all'esito – senza l'espletamento di attività istruttorie – la causa
è stata trattenuta in decisione all'udienza del 6.5.2025.
Il Tribunale – sulla scorta di tali premesse – osserva quanto segue.
L'eccezione preliminare del – con riguardo all'incompetenza del CP_1
Tribunale adito in sede di opposizione al decreto – appare fondata.
E' infatti evidente che tale opposizione – nonostante la contestuale impugnativa delle delibere – avrebbe dovuto essere necessariamente proposta avanti al Giudice di Pace
– che emise il decreto – stante la sua competenza funzionale ex art. 645 c.p.c.
(“L'opposizione si propone avanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il
giudice che ha emesso il decreto…”).
Ne consegue – senz'altro – l'inammissibilità dell'opposizione (non essendo applicabile – in tale fattispecie processuale – l'istituto della riassunzione ex art. 50
c.p.c.). Resta tuttavia da valutare la domanda riconvenzionale della condomina relativa
all'impugnazione delle richiamate delibere (domanda non sottoposta alla condizione di procedibilità ex d. lgs. 28/2010: cfr. Cass. 3452/2024, secondo cui “la mediazione
obbligatoria ex art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità
finalizzata al raggiungimento di una soluzione conciliativa che scongiuri
l'introduzione della causa, è applicabile al solo atto introduttivo del giudizio e non
anche alle domande riconvenzionali...”).
Deve escludersi – in proposito – che l'inammissibilità dell'opposizione si estenda automaticamente a tale autonoma domanda riconvenzionale (per tutte, cfr. Cass.
4131/2024: “In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la dichiarazione
di inammissibilità o di improponibilità dell'opposizione comporta soltanto il
passaggio in giudicato della statuizione contenuta nel provvedimento monitorio e
non preclude l'esame della domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente, atteso
il suo carattere autonomo di controdomanda volta alla attribuzione di un bene della
vita, che la distingue dalla eccezione riconvenzionale che consiste in una
prospettazione difensiva che, pur ampliando il tema della controversia attraverso
l'allegazione di altro diritto, è finalizzata esclusivamente alla reiezione
della domanda di controparte.”).
Deve anche escludersi che il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo –
conseguente all'inammissibilità dell'opposizione – comporti l'eccepita preclusione di un vaglio nel merito dell'impugnativa (cfr. Cass. 33141/2024: “In tema di
ingiunzione per spese condominiali…il giudicato formatosi nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo non si estende alla validità della deliberazione
assembleare”): la successiva caducazione delle delibere vale dunque a giustificare una domanda – anche in via autonoma – di ripetizione dell'indebito (cfr. Cass. sez.
un. 4421/2007).
Deve oltretutto rilevarsi – almeno con riguardo alla prima delibera del 22.4.2020 –
che l'impugnativa riguarda la ripartizione di un debito del tutto estraneo a quello azionato in via monitoria.
L'impugnazione delle tre richiamate delibere – nel merito – appare fondata.
Essa attiene – con riguardo ai riparti rispettivamente approvati – alle spese individuali addebitate alla a titolo di spese legali e di non meglio Parte_1
precisate spese personali: tali spese – ed in particolare quelle legali – le sono state
infatti addebitate nei rispettivi riparti senza alcun provvedimento giudiziale che le
ponesse effettivamente a suo carico esclusivo (per tutte, cfr. Cass. 3946/1994: “E'
affetta da nullità – e quindi sottratta al termine d'impugnazione previsto dall'art.
1137 cod. civ. – la deliberazione dell'assemblea condominiale che incida sui diritti
individuali di un condomino, come quella che ponga a suo totale carico le spese del
condominio per una procedura iniziata contro di lui, in mancanza di una sentenza
che ne sancisca la soccombenza…”).
Ne consegue che la ha diritto alla restituzione del complessivo importo Parte_1
di euro 2.196,00 – per spese legali addebitate a titolo individuale nel riparto del consuntivo 2019/2020 approvato con la delibera del 22.4.2020 – che era stato già
pacificamente corrisposto al in conseguenza appunto di tale riparto CP_1 (mancando invece analoghe richieste di ripetizione – in questa sede – con riguardo agli ulteriori importi successivamente versati in esecuzione delle altre due delibere impugnate del 16.3.2021 e 17.3.2022).
L'esito complessivo del giudizio – con l'inammissibilità dell'opposizione ma il contestuale accoglimento della domanda riconvenzionale – giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
dichiara l'inammissibilità dell'opposizione al decreto ingiuntivo;
dichiara la nullità in parte qua delle delibere impugnate;
condanna il condominio opposto al conseguente rimborso di euro 2.196,00 in favore della condomina opponente;
compensa per intero le spese del presente giudizio.
29.7.2025. IL GIUDICE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA - QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Fabio De Palo,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 68598 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Aquilanti
e
OPPOSTO Controparte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberto De Stefano e Fabio De Stefano
MOTIVI DELLA DECISIONE
– con atto di citazione notificato il 10.11.2022 – ha proposto Parte_1
opposizione avanti a questo Tribunale contro il decreto provvisoriamente esecutivo n.
12634/2022 con cui il Giudice di Pace di le aveva ingiunto di pagare al CP_1
ricorrente l'importo di € 3.890,93 – oltre Controparte_1 interessi e spese – a titolo di oneri condominiali dovuti in forza dei riparti approvati con delibere assembleare del 17.3.2022 (afferenti al consuntivo 2021/2022 ed al preventivo 2022/2023).
La condomina ha in sintesi dedotto – a sostegno dell'opposizione – i seguenti motivi:
1) nullità della delibera in data 22.4.2020 – avente ad oggetto l'approvazione del riparto afferente al consuntivo 2019/2020 – con riguardo all'illegittimo addebito individuale a suo carico del complessivo importo di euro 2.196,00 per
spese legali;
2) nullità della delibera in data 16.3.2021 – avente ad oggetto l'approvazione del riparto afferente al consuntivo 2020/2021 – con riguardo all'illegittimo addebito individuale a suo carico dell'ulteriore importo di euro 1.912,46 per
spese legali e di euro 700,66 per spese personali;
3) nullità della delibera in data 17.3.2022 – posta a fondamento dell'ingiunzione ed avente ad oggetto l'approvazione del riparto afferente al consuntivo
2021/2022 – con riguardo all'illegittimo addebito individuale a suo carico di
euro 766,81 per ulteriori spese personali.
Ha pertanto concluso chiedendo la declaratoria di nullità in parte qua delle richiamate delibere e – previa la revoca del decreto ingiuntivo – la condanna del alla restituzione dell'importo già corrisposto di euro 2.196,00. CP_1
Il – nel costituirsi – ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità CP_1
dell'opposizione al decreto per incompetenza funzionale del Tribunale adito e –
conseguentemente – dell'impugnazione proposta in via riconvenzionale contro le richiamate delibere assembleari (impugnazione da ritenere comunque improcedibile –
nell'assunto – per mancata attivazione della procedura obbligatoria di mediazione ex
d. lgs. 28/2010).
Ha poi contestato – nel merito – la fondatezza di tale impugnazione e chiesto la conferma del decreto ingiuntivo (con il conseguente rigetto della domanda volta alla restituzione di euro 2.196,00).
Sono state depositate da sola parte opponente le memorie autorizzate ex art. 183,
sesto comma, c.p.c. e all'esito – senza l'espletamento di attività istruttorie – la causa
è stata trattenuta in decisione all'udienza del 6.5.2025.
Il Tribunale – sulla scorta di tali premesse – osserva quanto segue.
L'eccezione preliminare del – con riguardo all'incompetenza del CP_1
Tribunale adito in sede di opposizione al decreto – appare fondata.
E' infatti evidente che tale opposizione – nonostante la contestuale impugnativa delle delibere – avrebbe dovuto essere necessariamente proposta avanti al Giudice di Pace
– che emise il decreto – stante la sua competenza funzionale ex art. 645 c.p.c.
(“L'opposizione si propone avanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il
giudice che ha emesso il decreto…”).
Ne consegue – senz'altro – l'inammissibilità dell'opposizione (non essendo applicabile – in tale fattispecie processuale – l'istituto della riassunzione ex art. 50
c.p.c.). Resta tuttavia da valutare la domanda riconvenzionale della condomina relativa
all'impugnazione delle richiamate delibere (domanda non sottoposta alla condizione di procedibilità ex d. lgs. 28/2010: cfr. Cass. 3452/2024, secondo cui “la mediazione
obbligatoria ex art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità
finalizzata al raggiungimento di una soluzione conciliativa che scongiuri
l'introduzione della causa, è applicabile al solo atto introduttivo del giudizio e non
anche alle domande riconvenzionali...”).
Deve escludersi – in proposito – che l'inammissibilità dell'opposizione si estenda automaticamente a tale autonoma domanda riconvenzionale (per tutte, cfr. Cass.
4131/2024: “In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la dichiarazione
di inammissibilità o di improponibilità dell'opposizione comporta soltanto il
passaggio in giudicato della statuizione contenuta nel provvedimento monitorio e
non preclude l'esame della domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente, atteso
il suo carattere autonomo di controdomanda volta alla attribuzione di un bene della
vita, che la distingue dalla eccezione riconvenzionale che consiste in una
prospettazione difensiva che, pur ampliando il tema della controversia attraverso
l'allegazione di altro diritto, è finalizzata esclusivamente alla reiezione
della domanda di controparte.”).
Deve anche escludersi che il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo –
conseguente all'inammissibilità dell'opposizione – comporti l'eccepita preclusione di un vaglio nel merito dell'impugnativa (cfr. Cass. 33141/2024: “In tema di
ingiunzione per spese condominiali…il giudicato formatosi nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo non si estende alla validità della deliberazione
assembleare”): la successiva caducazione delle delibere vale dunque a giustificare una domanda – anche in via autonoma – di ripetizione dell'indebito (cfr. Cass. sez.
un. 4421/2007).
Deve oltretutto rilevarsi – almeno con riguardo alla prima delibera del 22.4.2020 –
che l'impugnativa riguarda la ripartizione di un debito del tutto estraneo a quello azionato in via monitoria.
L'impugnazione delle tre richiamate delibere – nel merito – appare fondata.
Essa attiene – con riguardo ai riparti rispettivamente approvati – alle spese individuali addebitate alla a titolo di spese legali e di non meglio Parte_1
precisate spese personali: tali spese – ed in particolare quelle legali – le sono state
infatti addebitate nei rispettivi riparti senza alcun provvedimento giudiziale che le
ponesse effettivamente a suo carico esclusivo (per tutte, cfr. Cass. 3946/1994: “E'
affetta da nullità – e quindi sottratta al termine d'impugnazione previsto dall'art.
1137 cod. civ. – la deliberazione dell'assemblea condominiale che incida sui diritti
individuali di un condomino, come quella che ponga a suo totale carico le spese del
condominio per una procedura iniziata contro di lui, in mancanza di una sentenza
che ne sancisca la soccombenza…”).
Ne consegue che la ha diritto alla restituzione del complessivo importo Parte_1
di euro 2.196,00 – per spese legali addebitate a titolo individuale nel riparto del consuntivo 2019/2020 approvato con la delibera del 22.4.2020 – che era stato già
pacificamente corrisposto al in conseguenza appunto di tale riparto CP_1 (mancando invece analoghe richieste di ripetizione – in questa sede – con riguardo agli ulteriori importi successivamente versati in esecuzione delle altre due delibere impugnate del 16.3.2021 e 17.3.2022).
L'esito complessivo del giudizio – con l'inammissibilità dell'opposizione ma il contestuale accoglimento della domanda riconvenzionale – giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
dichiara l'inammissibilità dell'opposizione al decreto ingiuntivo;
dichiara la nullità in parte qua delle delibere impugnate;
condanna il condominio opposto al conseguente rimborso di euro 2.196,00 in favore della condomina opponente;
compensa per intero le spese del presente giudizio.
29.7.2025. IL GIUDICE