Cass. pen., sez. I, sentenza 11/02/2015, n. 8860
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Sentenza 11 febbraio 2015

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In tema di detenzione domiciliare speciale, qualora tra la domanda di concessione del beneficio da parte del detenuto ed il momento della decisione venga meno, a causa del tempo trascorso, il requisito di legittimazione dell'età del figlio "non superiore agli anni dieci", il Tribunale di sorveglianza deve considerare l'istanza anche come domanda di proroga e, a tal fine, verificare la sussistenza dei requisiti richiesti sia dal comma primo sia dal comma ottavo, dell'art. 47 quinquies, legge n.354 del 1975.

In tema di detenzione domiciliare speciale, il requisito dell'età "non superiore ad anni dieci" del figlio, alla cui cura la concessione del beneficio è finalizzata, deve ricorrere al momento del deposito della domanda e non già a quello in cui il tribunale adito delibera la decisione, non potendo riverberare in danno del condannato i tempi processuali resisi in concreto necessari per la trattazione dell'istanza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 11/02/2015, n. 8860
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8860
    Data del deposito : 11 febbraio 2015

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