Sentenza 10 dicembre 2014
Massime • 1
In tema di riabilitazione, deve escludersi che l'inosservanza dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo possa costituire, di per sé, un elemento ostativo alla concessione del beneficio, in difetto della valutazione di ulteriori elementi dimostrativi del mancato ravvedimento del condannato. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'inadempimento deve essere considerato unitamente ad altri elementi come il fatto per cui era stato imposto l'ordine demolitorio, i destinatari di tale ordine, la sua eseguibilità e le ragioni dell'inottemperanza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/12/2014, n. 37829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37829 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2014 |
Testo completo
37 8 29 / 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 10/12/2014 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 3535/2014 Presidente SENTENZA N Dott. SEVERO CHIEFFI Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO - Consigliere - Rel. Consigliere REG. GENERALE Dott. ANGELA TARDIO Consigliere N. 5684/2014 Dott. GIACOMO ROCCHI Dott. MONICA BONI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BI MA EL, nata il [...] avverso l'ordinanza n. 4559/2012 TRIBUNALE SORVEGLIANZA di FIRENZE del 15/10/2013; sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Angela Tardio;
lette le conclusioni del Procuratore Generale dott. Roberto Aniello, che ha chiesto il rigetto del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente alle spese del grado. e RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 15 ottobre 2013 il Tribunale di Sorveglianza di Firenze ha rigettato l'istanza avanzata da CH MA TE, tesa a ottenere la riabilitazione in relazione alla sentenza di condanna alla pena dell'ammenda di euro millecinquecento, emessa il 28 marzo 2008 dal Tribunale di Montepulciano per il reato di cui all'art. 44 lett. a) d.P.R. n. 380 del 2001. Il Tribunale rilevava, a ragione della decisione, la insussistenza dei presupposti per l'accoglimento della richiesta, poiché era emerso dalla svolta istruttoria che l'istante non aveva assolto l'obbligo di demolizione del manufatto, come statuito in sentenza.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del suo difensore avv. Stefano Del Corto, l'interessata CH, che ne chiede l'annullamento sulla base di due motivi.
2.1. Con il primo motivo è denunciata inosservanza o erronea applicazione della legge. La ricorrente, che puntualizza di essere stata condannata -in relazione alla realizzazione di un manufatto a uso rimessa per attrezzi agricoli in parziale difformità rispetto al titolo- nella sua qualità di direttore dei lavori, in concorso con il proprietario e titolare del permesso a costruire, con l'affittuaria dell'azienda agricola e con il legale rappresentante dell'impresa costruttrice, rappresenta che non avrebbe potuto autonomamente attivarsi per adempiere alla prescritta : sanzione accessoria, non essendo l'immobile, insistente nell'altrui proprietà, nella sua disponibilità giuridica e materiale. In tal modo, il Tribunale deducendo il difetto del requisito della buona condotta da una situazione non addebitabile giuridicamente alla condannata istante per la riabilitazione, è incorso, quantomeno, nella violazione dell'art. 179, comma 6, n. 2, cod. pen.
2.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia carenza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione, deducendo che il Tribunale si è limitato a fare generico e apodittico riferimento alla mancata ottemperanza all'ordine di demolizione, senza alcun argomento in ordine alla concreta incidenza di tale aspetto nell'accertamento della prova della buona condotta in relazione alla chiesta riabilitazione. Né il Tribunale ha tenuto conto della dimostrata regolarità amministrativa del manufatto, acquisita in corso di istruttoria, e delle documentate attività amministrative svolte, che rappresentano attività del reo volte alla eliminazione, per quanto possibile, delle conseguenze di ordine civile del reato, da valutarsi positivamente ai fini della sussistenza del requisito della buona condotta. 2 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta, concludendo per il rigetto del ricorso stante la sua infondatezza. ༣ CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2. Deve premettersi in diritto che la riabilitazione è un istituto che ha come risultato la reintegrazione del condannato nella sua capacità giuridica, che si consegue mediante l'estinzione delle pene accessorie e degli altri effetti penali derivanti dalla condanna penale, a norma dell'art. 178 cod. pen. Atteso detto risultato, la riabilitazione è possibile, ai sensi del successivo art. 179 cod. pen., se, in presenza degli altri requisiti di legge, il condannato abbia mostrato di avere tenuto buona condotta con fatti positivi e costanti di emenda e di ravvedimento, dopo la condanna e fino alla data della decisione sulla istanza presentata (tra le altre, Sez. 1, n. 1274 del 27/02/1996, dep. 28/05/1996, Politi, Rv. 204698; Sez. 1, n. 1507, del 17/12/2012, dep. 11/01/2013, Carnaghi, Rv. 254251; Sez. 1, n. 42066 del 04/04/2014, dep. 09/10/2014, P.G. in proc. Secondo, Rv. 260517), dovendo la valutazione del comportamento tenuto dall'interessato essere attuata globalmente e non essere limitata al periodo minimo fissato dalla legge.
2.1. Questa Corte ha più volte rimarcato che, ai fini del conseguimento della riabilitazione, l'attivarsi del condannato al fine della eliminazione, per quanto possibile, delle conseguenze di ordine civile derivanti dalla condotta criminosa ha valore dimostrativo di emenda dello stesso (tra le altre, Sez. 1, n. 9755 del 27/01/2005, dep. 11/03/2005, Fortuna, Rv. 231589; Sez. 1, n. 16026 del 12/04/2006, dep. 10/05/2006, P.G. in proc. Luodiyi, Rv. 234135; Sez. 1, n. 7752 del 16/11/2011, dep. 28/02/2012, Liberatore, Rv. 252412), e che è a carico del medesimo l'onere di dimostrare, in funzione di detto valore, di avere fatto quanto in suo potere per adempiere le obbligazioni civili derivanti dal reato ovvero di dimostrare l'impossibilità di adempiervi (tra le altre, Sez. 1, n.6704 del 02/12/2005, dep. 22/02/2006, Pettenati, Rv. 233406; Sez. 1, n. 4089 del 07/01/2010, dep. 01/02/2010, De Stasio, Rv. 246052; Sez. 1, n. 35630 del 04/05/2012, dep. 18/09/2012, Critti, Rv. 253182; Sez. 1, n. 4004 del 09/01/2014, dep. 29/01/2014, P.G. in proc. Pollero, Rv. 259141).
2.2. Tale impossibilità di adempimento ricomprende, in particolare, tutte le situazioni non addebitabili al condannato, istante per la riabilitazione, che gli impediscano l'esatta osservanza dell'obbligo cui è tenuto per conseguirla, non potendosi frapporre ingiustificato ostacolo al suo reinserimento sociale, qualora l 3 abbia fornito prova, con la buona condotta tenuta, di esserne meritevole (tra le altre, Sez. 3, n. 685 del 11/02/2000, dep. 31/03/2000, Fortin, Rv. 216156; Sez. 1, n. 4429 del 16/06/2000, dep. 16/10/2000, P.G. in proc. Grigolin, Rv. 217240). Pertanto, in tema di riabilitazione, atteso che l'impossibilità di adempiere le dette obbligazioni non costituisce ostacolo alla concessione della causa estintiva in presenza di situazioni di fatto che impediscano l'adempimento, il giudice, nel rigettare l'istanza, deve indicare in che modo il reato abbia determinato l'insorgenza di obbligazioni civili, e se siano state individuate o siano comunque individuabili e non siano irreperibili persone danneggiate dalla condotta sanzionata penalmente (Sez. 1, n. 5707 del 18/12/2012, dep. 05/02/2013, Piccinini, Rv. 254806).
2.3. Un tale percorso logico deve presiedere anche la verifica da compiersi quando, come nella specie, l'adempimento, in funzione dimostrativa di emenda, sia correlato più specificamente all'ordine di demolizione della costruzione abusiva, impartito al condannato con la sentenza di condanna definitiva per il reato di cui all'art. 44 lett. a) d.P.R. n. 380 del 2001. L'indicato ordine ai sensi dell'art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001 è emesso dal giudice penale quale provvedimento accessorio alla condanna, sulla base dell'accertamento della persistente offensività dell'opera edilizia abusiva in danno dell'interesse tutelato dalla norma. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di questa Corte (Sezioni U, n. 714 del 20/11/1996, dep. 03/02/1997, Luongo, Rv. 206659, e, tra le successive, Sez. 3, n. 38071 del 19/09/2007, dep. 16/10/2007, Terminiello, Rv. 237825; Sez. 3, n. 28356 del 21/05/2013, dep. 01/07/2013 Farina, Rv. 255466; Sez. 3, n. 3685 del 11/12/2013, dep. 28/01/2014, Russo, Rv. 258517), che ha evidenziato come l'ordine di demolizione, adottabile in concorrenza con l'analogo potere che compete all'autorità amministrativa, non costituisce una pena in senso stretto, ma uno strumento ripristinatorio, diretto a eliminare le conseguenze dannose del reato, e lo stesso riceve una tutela rinforzata per la previsione, contenuta nella stessa norma, secondo la quale, in caso di mancata ottemperanza entro il termine di novanta giorni dall'ingiunzione di demolizione, l'area di sedime e le opere su di essa realizzate vengono acquisite a titolo gratuito al patrimonio indisponibile del comune nel cui territorio insistono. In conseguenza di tale sua natura, mentre deve escludersi che l'inosservanza dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo possa costituire in sé un elemento ostativo alla concessione della riabilitazione, l'adempimento dell'ordine può farsi rientrare, per analogia, nell'obbligo di adoperarsi in favore della vittima del reato, da individuarsi nell'ente pubblico territoriale, titolare dell'interesse al corretto svolgimento dell'attività edificatoria. е 4 3. Di tali principi non si è fatta corretta applicazione.
3.1. L'ordinanza impugnata ha esaurito la sua motivazione nell'affermazione che l'istante non aveva assolto l'obbligo di demolizione del manufatto, come statuito in sentenza, e nella rappresentazione della esclusa sussistenza per tale ragione dei presupposti per l'accoglimento della richiesta di riabilitazione. Il Tribunale, limitandosi a evocare detto inadempimento, non ha, tuttavia, offerto alcuna indicazione, anche soltanto per negarvi rilievo, riguardo al fatto per cui è intervenuta la condanna cui attiene l'imposto ordine di demolizione dell'opera abusiva, ai destinatari di tale ordine, alla sua eseguibilità e alle ragioni della incorsa inottemperanza, alla stessa concreta consistenza negativa del profilo valutativo individuato e al suo carattere sintomatico di irregolare o illegale comportamento della condannata riabilitanda dopo il reato, nel contesto delle valutazioni riguardanti la buona condotta e la sopravvenuta emenda della stessa, funzionali all'accoglimento della sua domanda.
3.2. Non si è, pertanto, reso conto del ragionamento che ha sostenuto il ridotto percorso argomentativo svolto e la sintesi valutativa che lo ha concluso, precludendosi alla ricorrente e a questa Corte di apprezzarne la tenuta logica e la coerenza con gli indicati condivisi principi, anche a fronte della deduzione della ricorrente di essere stata condannata in relazione alla sua sola qualifica di direttore dei lavori, non titolare in fatto e in diritto della disponibilità dell'immobile; di avere intrapreso attività, documentate al Tribunale in corso di istruttoria, volte alla regolarizzazione amministrativa, e quindi extra-penale, del manufatto, e di trovarsi in situazione, derivante dalla preclusa invadenza nell'altrui proprietà, di comprovata impossibilità ad adempiere.
4. Il provvedimento impugnato deve essere, conseguentemente, annullato e rinviato al Tribunale di sorveglianza di Firenze, che procederà a nuovo esame tenendo presenti gli indicati principi di diritto e i formulati rilievi.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Firenze. Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2014 Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Angela Tardio DEPOSITA To Severo Chieffi Orgele Park. IN CANCELLERIA 17 SET 2015 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA