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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 27/11/2025, n. 844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 844 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 29/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Udienza del 27 novembre 2025.
Sono presenti per parte attrice opponente l'avv. Andrea Brazzini in sostituzione dell'avv. Iannace e per parte convenuta opposta l'avv. Jonathan Pezzini in sostituzione dell'avv. Antonio Gardini, i quali concordemente insistono affinché il Giudice voglia immediatamente pronunciarsi con sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. Anzi, l'avv. Brazzini si riporta agli scritti difensivi e in particolare alla nota conclusionale e insiste perché il Giudice previa rimessione della causa sul ruolo voglia ammettere le richieste istruttorie ritualmente formulate ai sensi dell'art. 171/ter c.p.c.
L'avv. Pezzini si riporta alle proprie note conclusive.
Il Giudice
Visto l'art. 281-sexies c.p.c., pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Svolgimento del processo e concisi motivi della decisione:
Con atto di citazione ritualmente notificato la società “ , unipersonale, in persona del CP_1 suo legale rappresentante, (P. IVA: ) spiegava opposizione avverso il Decreto P.IVA_1
Ingiuntivo n. 1330/2023 emesso il 15/11/2023 da questo Tribunale in favore della società
“ in persona del suo legale rappresentante (P. IVA: ), con il quale Controparte_2 P.IVA_2
Decreto era ingiunto all'attrice, odierna opponente, di pagare immediatamente la somma di €
13.316,83 oltre a interessi e spese liquidate in Decreto, in ragione del mancato pagamento di due fatture, la n. 799/2022 e la 894/2022, relative alla fornitura in favore dell'opponente di materiale cartaceo, per il cui pagamento l'opponente aveva provveduto ad emettere due assegni bancati che erano, però, rimasti insoluti per mancanza totale o parziale di fondi.
Argomentava in primo luogo parte opponente che non risultava esperito il procedimento preliminare di negoziazione assistita, eccependo pertanto l'improcedibilità dell'azione. In secondo luogo rilevava la propria impossibilità ad eseguire la prestazione per la sopravvenuta segnalazione della società “ ” alla Centrale Rischi Interbancaria, assumendo che la segnalazione alla CP_1
Centrale Rischi era stata erroneamente rilevata da “ . In terzo luogo rilevava l'inidoneità CP_3 delle fatture a fornire piena prova del credito ingiunto, domandando quindi in via preliminare l'accertamento dell'improcedibilità dell'azione e la sospensione ex art. 649 c.p.c. della provvisoria esecutività del Decreto opposto. Nel merito domandava la revoca del Decreto e la dichiarazione
1 che nulla era dovuto da essa opponente a parte opposta, con vittoria di spese, diritti, onorari in distrazione in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio parte opposta, rilevando la mancata contestazione sulla consegna della merce e sul mancato pagamento delle due fatture sopra indicate, nonché l'infondatezza dell'eccezione riguardo alla mancata e preliminare procedura di negoziazione assistita. Contestava altresì la pretesa impossibilità ad eseguire la prestazione ex art. 1256 c.c., atteso che detta impossibilità deve in astratto esser riferita soltanto ai rapporti tra le parti e non riguardo ai terzi, come banca “ e che, in ogni caso, l'impossibilità deve riferirsi ad una prestazione non CP_3 generica, come invece quella, presente nel caso di specie, della consegna di una somma di denaro, secondo il principio genus numquam perit. Contestava infine il terzo motivo di opposizione, riguardante la prova del credito, risultando prodotti già in fase monitoria, oltre alle fatture, i DDT della merce e le copie conformi dei due assegni protestati. Concludeva per la conferma della provvisoria esecutività concessa al Decreto opposto, quindi in tesi per il rigetto nel merito dell'opposizione e in ipotesi per la condanna di parte opposta al pagamento della somma indicata in Decreto ovvero di quella diversa che sarebbe risultata in giudizio, con vittoria di spese e compensi professionali.
Il processo si svolgeva dapprima mediante la formulazione di ipotesi conciliativa da parte del
Giudice, quindi, all'udienza successiva i procuratori si riservavano di verificare l'avvenuta conciliazione all'udienza del 13 marzo 2025. Non essendo andata in porto la conciliazione, le parti precisavano quindi le rispettive conclusioni all'udienza cartolare del 27/3/2025 e la causa era rinviata per la lettura della sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza odierna, concessi i termini per il deposito delle rispettive conclusionali e note spese.
Entrando ora nella disamina delle domande, si osserva preliminarmente che l'assenza della procedura di negoziazione assistita, invocata da parte attrice opponente quale elemento causante la nullità/improcedibilità del Decreto opposto, non dà luogo ad alcun elemento invalidante, in quanto nel testo vigente dell'art. 3 comma 3 lett. “a” del D.L. n. 132/2014, convertito nella L. 162/2014 e riguardante la negoziazione assistita, sta scritto espressamente che “La disposizione di cui al comma 1 non si applica: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione”.
Passando ora al merito, si osserva pregiudizialmente che non risulta espressamente contestata la fornitura del materiale né il relativo obbligo di pagamento, tanto che risultano prodotte le copie fotostatiche dei relativi assegni, andati insoluti. Ciò premesso, il motivo di opposizione riguardante l'impossibilità ad eseguire la prestazione per la segnalazione dell'odierna opponente alla Centrale
Rischi Interbancaria non costituisce, allo stato, elemento idoneo ad integrare la fattispecie di cui all'art. 1256 c.c. e la conseguente liberazione dall'obbligazione di pagare la fornitura, in quanto manca da un lato la prova dell'illegittimità della predetta segnalazione e, dall'altro lato, le circostanze riguardanti il citato articolo 1256 c.c. può evidentemente verificarsi solo quando la prestazione abbia per oggetto la consegna di una cosa determinata o di un genere limitato, e non già quando si tratta, come nella fattispecie ora in esame, di una somma di denaro (Cfr. Cass. Ord.
20152/2022).
Riguardo, infine, alla pretesa mancata prova del credito da parte dell'odierna opposta, si osserva che, a tacere del fatto già ricordato del mancato buon fine degli assegni versati dall'opponente, in
2 ragione della mancanza di fondi, parte opposta ha prodotto non soltanto le fatture ma anche i relativi D.D.T., avvalorando quindi la propria ragione di credito.
Per tali ragioni l'opposizione andrà rigettata e dovrà confermarsi il Decreto opposto.
Riguardo alle spese, queste saranno poste a carico dell'opponente, nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto dell'assenza di istruttoria orale, dell'attività effettivamente svolta e del valore della controversia, laddove non sussistono elementi idonei a fondare la responsabilità aggravata richiesta da parte opposta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, in persona del sottoscritto Dott. Giovanni Piccioli in funzione di Giudice
Unico, definitivamente pronunciando sulle domande per cui è causa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione, confermando il Decreto Ingiuntivo opposto;
2) Condanna l'opponente società “ , in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 tempore, alla rifusione delle spese processuali della società opposta, società “ CP_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, che liquida in complessivi €
[...]
3.000,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, I.V.A. – se dovuta – e C.P.A. come per legge.
Il Giudice.
Dott. Giovanni Piccioli.
3
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Udienza del 27 novembre 2025.
Sono presenti per parte attrice opponente l'avv. Andrea Brazzini in sostituzione dell'avv. Iannace e per parte convenuta opposta l'avv. Jonathan Pezzini in sostituzione dell'avv. Antonio Gardini, i quali concordemente insistono affinché il Giudice voglia immediatamente pronunciarsi con sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. Anzi, l'avv. Brazzini si riporta agli scritti difensivi e in particolare alla nota conclusionale e insiste perché il Giudice previa rimessione della causa sul ruolo voglia ammettere le richieste istruttorie ritualmente formulate ai sensi dell'art. 171/ter c.p.c.
L'avv. Pezzini si riporta alle proprie note conclusive.
Il Giudice
Visto l'art. 281-sexies c.p.c., pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Svolgimento del processo e concisi motivi della decisione:
Con atto di citazione ritualmente notificato la società “ , unipersonale, in persona del CP_1 suo legale rappresentante, (P. IVA: ) spiegava opposizione avverso il Decreto P.IVA_1
Ingiuntivo n. 1330/2023 emesso il 15/11/2023 da questo Tribunale in favore della società
“ in persona del suo legale rappresentante (P. IVA: ), con il quale Controparte_2 P.IVA_2
Decreto era ingiunto all'attrice, odierna opponente, di pagare immediatamente la somma di €
13.316,83 oltre a interessi e spese liquidate in Decreto, in ragione del mancato pagamento di due fatture, la n. 799/2022 e la 894/2022, relative alla fornitura in favore dell'opponente di materiale cartaceo, per il cui pagamento l'opponente aveva provveduto ad emettere due assegni bancati che erano, però, rimasti insoluti per mancanza totale o parziale di fondi.
Argomentava in primo luogo parte opponente che non risultava esperito il procedimento preliminare di negoziazione assistita, eccependo pertanto l'improcedibilità dell'azione. In secondo luogo rilevava la propria impossibilità ad eseguire la prestazione per la sopravvenuta segnalazione della società “ ” alla Centrale Rischi Interbancaria, assumendo che la segnalazione alla CP_1
Centrale Rischi era stata erroneamente rilevata da “ . In terzo luogo rilevava l'inidoneità CP_3 delle fatture a fornire piena prova del credito ingiunto, domandando quindi in via preliminare l'accertamento dell'improcedibilità dell'azione e la sospensione ex art. 649 c.p.c. della provvisoria esecutività del Decreto opposto. Nel merito domandava la revoca del Decreto e la dichiarazione
1 che nulla era dovuto da essa opponente a parte opposta, con vittoria di spese, diritti, onorari in distrazione in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio parte opposta, rilevando la mancata contestazione sulla consegna della merce e sul mancato pagamento delle due fatture sopra indicate, nonché l'infondatezza dell'eccezione riguardo alla mancata e preliminare procedura di negoziazione assistita. Contestava altresì la pretesa impossibilità ad eseguire la prestazione ex art. 1256 c.c., atteso che detta impossibilità deve in astratto esser riferita soltanto ai rapporti tra le parti e non riguardo ai terzi, come banca “ e che, in ogni caso, l'impossibilità deve riferirsi ad una prestazione non CP_3 generica, come invece quella, presente nel caso di specie, della consegna di una somma di denaro, secondo il principio genus numquam perit. Contestava infine il terzo motivo di opposizione, riguardante la prova del credito, risultando prodotti già in fase monitoria, oltre alle fatture, i DDT della merce e le copie conformi dei due assegni protestati. Concludeva per la conferma della provvisoria esecutività concessa al Decreto opposto, quindi in tesi per il rigetto nel merito dell'opposizione e in ipotesi per la condanna di parte opposta al pagamento della somma indicata in Decreto ovvero di quella diversa che sarebbe risultata in giudizio, con vittoria di spese e compensi professionali.
Il processo si svolgeva dapprima mediante la formulazione di ipotesi conciliativa da parte del
Giudice, quindi, all'udienza successiva i procuratori si riservavano di verificare l'avvenuta conciliazione all'udienza del 13 marzo 2025. Non essendo andata in porto la conciliazione, le parti precisavano quindi le rispettive conclusioni all'udienza cartolare del 27/3/2025 e la causa era rinviata per la lettura della sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza odierna, concessi i termini per il deposito delle rispettive conclusionali e note spese.
Entrando ora nella disamina delle domande, si osserva preliminarmente che l'assenza della procedura di negoziazione assistita, invocata da parte attrice opponente quale elemento causante la nullità/improcedibilità del Decreto opposto, non dà luogo ad alcun elemento invalidante, in quanto nel testo vigente dell'art. 3 comma 3 lett. “a” del D.L. n. 132/2014, convertito nella L. 162/2014 e riguardante la negoziazione assistita, sta scritto espressamente che “La disposizione di cui al comma 1 non si applica: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione”.
Passando ora al merito, si osserva pregiudizialmente che non risulta espressamente contestata la fornitura del materiale né il relativo obbligo di pagamento, tanto che risultano prodotte le copie fotostatiche dei relativi assegni, andati insoluti. Ciò premesso, il motivo di opposizione riguardante l'impossibilità ad eseguire la prestazione per la segnalazione dell'odierna opponente alla Centrale
Rischi Interbancaria non costituisce, allo stato, elemento idoneo ad integrare la fattispecie di cui all'art. 1256 c.c. e la conseguente liberazione dall'obbligazione di pagare la fornitura, in quanto manca da un lato la prova dell'illegittimità della predetta segnalazione e, dall'altro lato, le circostanze riguardanti il citato articolo 1256 c.c. può evidentemente verificarsi solo quando la prestazione abbia per oggetto la consegna di una cosa determinata o di un genere limitato, e non già quando si tratta, come nella fattispecie ora in esame, di una somma di denaro (Cfr. Cass. Ord.
20152/2022).
Riguardo, infine, alla pretesa mancata prova del credito da parte dell'odierna opposta, si osserva che, a tacere del fatto già ricordato del mancato buon fine degli assegni versati dall'opponente, in
2 ragione della mancanza di fondi, parte opposta ha prodotto non soltanto le fatture ma anche i relativi D.D.T., avvalorando quindi la propria ragione di credito.
Per tali ragioni l'opposizione andrà rigettata e dovrà confermarsi il Decreto opposto.
Riguardo alle spese, queste saranno poste a carico dell'opponente, nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto dell'assenza di istruttoria orale, dell'attività effettivamente svolta e del valore della controversia, laddove non sussistono elementi idonei a fondare la responsabilità aggravata richiesta da parte opposta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, in persona del sottoscritto Dott. Giovanni Piccioli in funzione di Giudice
Unico, definitivamente pronunciando sulle domande per cui è causa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione, confermando il Decreto Ingiuntivo opposto;
2) Condanna l'opponente società “ , in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 tempore, alla rifusione delle spese processuali della società opposta, società “ CP_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, che liquida in complessivi €
[...]
3.000,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, I.V.A. – se dovuta – e C.P.A. come per legge.
Il Giudice.
Dott. Giovanni Piccioli.
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