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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/05/2025, n. 2127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2127 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE
DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Roberto Lanza, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa civile di primo grado iscritta al n.6261 del ruolo generale dell'anno 2024, vertente TRA
nato il [...] a [...], IL, Parte_1
USA, cittadino statunitense, residente al 4603 Lawn Avenue, Western Springs, IL, USA;
nato il [...] a [...], IL, Controparte_1
USA, cittadino statunitense, residente al 4603 Lawn Avenue, Western Springs, IL, USA, minore rappresentato in giudizio dai genitori e Parte_1 Controparte_2
nato il [...] a [...], Persona_1
IL, USA, cittadino statunitense, residente al 4603 Lawn Avenue, Western Springs, IL, USA, minore rappresentato in giudizio dai genitori e Parte_1 CP_2
[...]
nato il [...] a [...], Persona_2
IL, USA, cittadino statunitense, residente al 4603 Lawn Avenue, Western Springs, IL, USA, minore rappresentato in giudizio dai genitori e Parte_1 CP_2
[...]
nato il [...] a [...], IL, USA, Persona_3 cittadino statunitense, residente al 1900 Austriane Pine Street, Lockport, IL, USA;
nata il [...] a Parte_2
Chicago, IL, USA, cittadina statunitense, residente al 16020 Gulfview Drive, Lockport, IL, USA elettivamente domiciliati presso l'Avv. Antonio Rossi del Foro di Salerno, rappresentante e difensore,
– ricorrenti -
, non rappresentato né difeso Controparte_3
– resistente – e con l'intervento del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana.
* * * * * * *
Con ricorso depositato in data 16.5.2024, i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis per linea paterna, deducendo di essere diretti discendenti di antenato italiano dante Persona_4 causa, nato il giorno 17/07/1896 a Montelepre (PA), Italia
(estratto di nascita – allegato n. 1 al ricorso), naturalizzatosi cittadino statunitense il 17/06/1931 (certificato di naturalizzazione – allegato n. 2), sposato con in CP_4 data 22/10/1922 a Chicago, IL, USA (certificato di matrimonio
– allegato n. 3), la quale era nata il giorno 01/11/1897 a
Calascibetta (EN) (estratto di nascita – allegato n. 4).
Detti coniugi hanno generato nata il Parte_3 giorno 09/11/1925 a Chicago, IL, USA (certificato di nascita – allegato n. 5), sposata con il 13/11/1945 a CP_5
Chicago, IL, USA (certificato di matrimonio – allegato n. 6), con il quale ha generato nato il [...] a Persona_5
Chicago, IL, USA (certificato di nascita – allegato n. 7), sposato con in data 28/07/1977 a Chicago, IL, Controparte_6
USA (certificato di matrimonio, con autorizzazione al matrimonio per la minorenne – allegato n. 8), con la quale ha
2 generato ricorrente, nato il Parte_1
16/02/1978 a Chicago, IL, USA, (certificato di nascita – allegato n. 9), sposato con in data Controparte_2
22/05/2004 a Chicago, IL, USA (certificato di matrimonio – allegato n. 10), con la quale ha generato:
ricorrente, nato il [...] a [...] Controparte_1
Heights, IL, USA, (Certificato di nascita – allegato n. 11),
[...]
ricorrente, nato il [...] a [...] Persona_1
Heights, IL, USA, (Certificato di nascita – allegato n. 12) e
[...]
ricorrente, nato il [...] a [...] Persona_2
Heights, IL, USA (Certificato di nascita – allegato n. 13 privo di traduzione);
Sempre da e nascevano: Persona_5 Controparte_6
ricorrente, il 23/01/1981 a Chicago, IL, Persona_3
USA, (Certificato di nascita – allegato n. 14) e Parte_2
ricorrente, nata il [...] a [...], IL,
[...]
USA (Certificato di nascita – allegato n. 15).
Il convenuto, pur regolarmente citato, non si CP_3 costituiva.
Ritenuta preliminarmente la competenza del Tribunale adito in forza del D. L. 13/2017 e della L.206/2021, che hanno affidato la competenza per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana ratione materiae alle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, istituite presso i
Tribunali distrettuali, e territorialmente avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani;
ciò premesso, deve evidenziarsi che, ai sensi dell'art. 1 della
Legge 5 febbraio 1992, n.91, è cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini (così come disponeva il pregresso art. 1 della legge 13 giugno 1912, n. 555 - Disposizioni sulla
3 cittadinanza italiana - in favore del padre, parzialmente rilevante nella presente fattispecie ratione temporis).
Nel caso in esame, viene richiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana degli odierni ricorrenti per linea paterna.
Tuttavia. risulta in atti che l'avo comune dei ricorrenti dal quale asseriscono discendere il proprio diritto,
[...]
si è naturalizzato cittadino statunitense il Per_4
17/06/1931 (certificato di naturalizzazione – allegato n. 2), rinunciando espressamente alla cittadinanza italiana.
Il più recente orientamento della Suprema Corte ha rilevato che la trasmissione della cittadinanza iure sanguinis non si verifica se, tanto nella vigenza del codice civile del 1865 che della l. n. 555/1912, l'avo cittadino italiano abbia perduto la cittadinanza avendo spontaneamente acquistato la cittadinanza straniera e stabilito all'estero la propria residenza ed il figlio di questi, perduta la cittadinanza per effetto della scelta genitoriale, non abbia esercitato il diritto di riacquistarla, nei modi previsti dalla legge, una volta raggiunta la maggiore età, non rilevando l'esistenza di una valida consapevolezza in capo ai minori (ed a maggior ragione ai nascituri) di voler rinunciare alla pregressa cittadinanza
(Cassazione civile, sez. I, 15/06/2023, n. 17161, Cassazione civile, sez. I, 08/01/2024, n. 454).
Conseguentemente, nel caso in esame, si è quindi arrestata la catena genealogica necessaria per consentire il riconoscimento della cittadinanza per discendenza.
Deve osservarsi che tanto il codice civile del 1865 (artt. 11 e 6) quanto la successiva legge n. 555/1912 (artt. 12, 3 e 9) si pongono il problema di questo effetto trascinante sulla posizione di chi al momento della perdita della cittadinanza del genitore non aveva capacità di agire e prevedono un meccanismo per rispettare il diritto di autodeterminazione, consentendo al figlio di cittadino italiano che avesse così perduto la cittadinanza, di recuperarla una volta divenuto
4 maggiorenne, a determinate condizioni, opzione della quale tuttavia non risulta che che aveva cinque Parte_3 anni al momento in cui il padre rinunciò alla cittadinanza italiana acquisendo quella statunitense, abbia ritenuto di avvalersi, non avendo fatto richiesta di riacquistare la cittadinanza italiana entro l'anno dal compimento della maggiore età, ai sensi dell'art. 12 legge n. 555 del 1912,
(applicabile ratione temporis) e non ricorrendo le altre condizioni previste dall'art. 9 della stessa legge.
Inapplicabile, sempre secondo il predetto orientamento giurisprudenziale, è anche l'art. 17 della legge n. 91 del 1992, secondo cui “chi ha perduto la cittadinanza italiana in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n.
555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983 n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”; tale disposizione non si riferisce a chi – come il ricorrente – non si trovava nella condizione di avere perduto la cittadinanza italiana che, in realtà, mai ha avuto perché mai trasmessagli dai diretti ascendenti.
Sulla base di tali elementi, ne consegue il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio, stante l'esito e l'opzione di contumacia di parte resistente, restano a carico dei ricorrenti.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni diversa eccezione e deduzione disattese, il Tribunale in composizione monocratica così provvede:
- Rigetta il ricorso
- Lascia le spese di lite a carico dei ricorrenti
Così deciso in Palermo, il 16 maggio 2025
Il Giudice
Roberto Lanza
5 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Roberto Lanza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE
DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Roberto Lanza, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa civile di primo grado iscritta al n.6261 del ruolo generale dell'anno 2024, vertente TRA
nato il [...] a [...], IL, Parte_1
USA, cittadino statunitense, residente al 4603 Lawn Avenue, Western Springs, IL, USA;
nato il [...] a [...], IL, Controparte_1
USA, cittadino statunitense, residente al 4603 Lawn Avenue, Western Springs, IL, USA, minore rappresentato in giudizio dai genitori e Parte_1 Controparte_2
nato il [...] a [...], Persona_1
IL, USA, cittadino statunitense, residente al 4603 Lawn Avenue, Western Springs, IL, USA, minore rappresentato in giudizio dai genitori e Parte_1 CP_2
[...]
nato il [...] a [...], Persona_2
IL, USA, cittadino statunitense, residente al 4603 Lawn Avenue, Western Springs, IL, USA, minore rappresentato in giudizio dai genitori e Parte_1 CP_2
[...]
nato il [...] a [...], IL, USA, Persona_3 cittadino statunitense, residente al 1900 Austriane Pine Street, Lockport, IL, USA;
nata il [...] a Parte_2
Chicago, IL, USA, cittadina statunitense, residente al 16020 Gulfview Drive, Lockport, IL, USA elettivamente domiciliati presso l'Avv. Antonio Rossi del Foro di Salerno, rappresentante e difensore,
– ricorrenti -
, non rappresentato né difeso Controparte_3
– resistente – e con l'intervento del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana.
* * * * * * *
Con ricorso depositato in data 16.5.2024, i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis per linea paterna, deducendo di essere diretti discendenti di antenato italiano dante Persona_4 causa, nato il giorno 17/07/1896 a Montelepre (PA), Italia
(estratto di nascita – allegato n. 1 al ricorso), naturalizzatosi cittadino statunitense il 17/06/1931 (certificato di naturalizzazione – allegato n. 2), sposato con in CP_4 data 22/10/1922 a Chicago, IL, USA (certificato di matrimonio
– allegato n. 3), la quale era nata il giorno 01/11/1897 a
Calascibetta (EN) (estratto di nascita – allegato n. 4).
Detti coniugi hanno generato nata il Parte_3 giorno 09/11/1925 a Chicago, IL, USA (certificato di nascita – allegato n. 5), sposata con il 13/11/1945 a CP_5
Chicago, IL, USA (certificato di matrimonio – allegato n. 6), con il quale ha generato nato il [...] a Persona_5
Chicago, IL, USA (certificato di nascita – allegato n. 7), sposato con in data 28/07/1977 a Chicago, IL, Controparte_6
USA (certificato di matrimonio, con autorizzazione al matrimonio per la minorenne – allegato n. 8), con la quale ha
2 generato ricorrente, nato il Parte_1
16/02/1978 a Chicago, IL, USA, (certificato di nascita – allegato n. 9), sposato con in data Controparte_2
22/05/2004 a Chicago, IL, USA (certificato di matrimonio – allegato n. 10), con la quale ha generato:
ricorrente, nato il [...] a [...] Controparte_1
Heights, IL, USA, (Certificato di nascita – allegato n. 11),
[...]
ricorrente, nato il [...] a [...] Persona_1
Heights, IL, USA, (Certificato di nascita – allegato n. 12) e
[...]
ricorrente, nato il [...] a [...] Persona_2
Heights, IL, USA (Certificato di nascita – allegato n. 13 privo di traduzione);
Sempre da e nascevano: Persona_5 Controparte_6
ricorrente, il 23/01/1981 a Chicago, IL, Persona_3
USA, (Certificato di nascita – allegato n. 14) e Parte_2
ricorrente, nata il [...] a [...], IL,
[...]
USA (Certificato di nascita – allegato n. 15).
Il convenuto, pur regolarmente citato, non si CP_3 costituiva.
Ritenuta preliminarmente la competenza del Tribunale adito in forza del D. L. 13/2017 e della L.206/2021, che hanno affidato la competenza per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana ratione materiae alle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, istituite presso i
Tribunali distrettuali, e territorialmente avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani;
ciò premesso, deve evidenziarsi che, ai sensi dell'art. 1 della
Legge 5 febbraio 1992, n.91, è cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini (così come disponeva il pregresso art. 1 della legge 13 giugno 1912, n. 555 - Disposizioni sulla
3 cittadinanza italiana - in favore del padre, parzialmente rilevante nella presente fattispecie ratione temporis).
Nel caso in esame, viene richiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana degli odierni ricorrenti per linea paterna.
Tuttavia. risulta in atti che l'avo comune dei ricorrenti dal quale asseriscono discendere il proprio diritto,
[...]
si è naturalizzato cittadino statunitense il Per_4
17/06/1931 (certificato di naturalizzazione – allegato n. 2), rinunciando espressamente alla cittadinanza italiana.
Il più recente orientamento della Suprema Corte ha rilevato che la trasmissione della cittadinanza iure sanguinis non si verifica se, tanto nella vigenza del codice civile del 1865 che della l. n. 555/1912, l'avo cittadino italiano abbia perduto la cittadinanza avendo spontaneamente acquistato la cittadinanza straniera e stabilito all'estero la propria residenza ed il figlio di questi, perduta la cittadinanza per effetto della scelta genitoriale, non abbia esercitato il diritto di riacquistarla, nei modi previsti dalla legge, una volta raggiunta la maggiore età, non rilevando l'esistenza di una valida consapevolezza in capo ai minori (ed a maggior ragione ai nascituri) di voler rinunciare alla pregressa cittadinanza
(Cassazione civile, sez. I, 15/06/2023, n. 17161, Cassazione civile, sez. I, 08/01/2024, n. 454).
Conseguentemente, nel caso in esame, si è quindi arrestata la catena genealogica necessaria per consentire il riconoscimento della cittadinanza per discendenza.
Deve osservarsi che tanto il codice civile del 1865 (artt. 11 e 6) quanto la successiva legge n. 555/1912 (artt. 12, 3 e 9) si pongono il problema di questo effetto trascinante sulla posizione di chi al momento della perdita della cittadinanza del genitore non aveva capacità di agire e prevedono un meccanismo per rispettare il diritto di autodeterminazione, consentendo al figlio di cittadino italiano che avesse così perduto la cittadinanza, di recuperarla una volta divenuto
4 maggiorenne, a determinate condizioni, opzione della quale tuttavia non risulta che che aveva cinque Parte_3 anni al momento in cui il padre rinunciò alla cittadinanza italiana acquisendo quella statunitense, abbia ritenuto di avvalersi, non avendo fatto richiesta di riacquistare la cittadinanza italiana entro l'anno dal compimento della maggiore età, ai sensi dell'art. 12 legge n. 555 del 1912,
(applicabile ratione temporis) e non ricorrendo le altre condizioni previste dall'art. 9 della stessa legge.
Inapplicabile, sempre secondo il predetto orientamento giurisprudenziale, è anche l'art. 17 della legge n. 91 del 1992, secondo cui “chi ha perduto la cittadinanza italiana in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n.
555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983 n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”; tale disposizione non si riferisce a chi – come il ricorrente – non si trovava nella condizione di avere perduto la cittadinanza italiana che, in realtà, mai ha avuto perché mai trasmessagli dai diretti ascendenti.
Sulla base di tali elementi, ne consegue il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio, stante l'esito e l'opzione di contumacia di parte resistente, restano a carico dei ricorrenti.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni diversa eccezione e deduzione disattese, il Tribunale in composizione monocratica così provvede:
- Rigetta il ricorso
- Lascia le spese di lite a carico dei ricorrenti
Così deciso in Palermo, il 16 maggio 2025
Il Giudice
Roberto Lanza
5 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Roberto Lanza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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