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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 04/03/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Giudici:
dott. Rosario Baglioni Presidente rel. est. dott.ssa Licia Tomay Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile iscritta al n. 1697/2024 V.G. introdotta da
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Di Parte_1
Ciommo ed elettivamente domiciliata in Lavello (PZ) alla Via Miglioli nr. 9 c/o lo studio del predetto difensore.
e da
, nato a [...], il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Di Parte_2
Ciommo ed elettivamente domiciliato in Lavello (PZ) alla Via Miglioli nr. 9 c/o lo studio del predetto difensore.
- ricorrenti - con
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
Parte necessaria
Oggetto: divorzio congiunto Conclusioni: le parti chiedono emettersi sentenza di divorzio alle condizioni di cui al ricorso depositato con nota del 05.02.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con rituale ricorso, depositato con nota del 05.02.2025, e Parte_1 Pt_2
- premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Lavello (PZ) il
[...]
12.01.2002 e che dalla loro unione sono nati i figli (il 18.06.2002) e Per_1 Per_2
(il 13.05.2004) - hanno dedotto che negli anni è venuta meno l'affectio coniugalis su cui si fondava il rapporto matrimoniale rendendo intollerabile la prosecuzione della loro convivenza.
Con decreto del 18.06.2013, emesso dal Tribunale di Melfi (PZ), è stata omologata la separazione consensuale dei ricorrenti che, con successivo ricorso, sopra richiamato, hanno chiesto emettersi sentenza di divorzio.
Hanno quindi chiesto emettersi pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle condizioni di seguito riportate: “1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Lavello in data 12.01.2002, trascritto nei registri dello Stato Civile di quel Comune giusto atto n. 5, P. 2, S. A del 14.01.2002 dell'anno 2002 tra i coniugi e e, conseguentemente, Parte_2 Parte_1 trasmettere l'emananda sentenza al competente Ufficiale dello Stato Civile, con ordine al medesimo Ufficiale dello Stato Civile di provvedere all'annotazione della stessa sentenza negli appositi registri ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.1939,
n.1238 alle condizioni consensualmente e collegialmente già sancite in sede di separazione personale;
2) nessuna richiesta economica avanzano tra loro gli ex coniugi, avendo già regolato in precedenza tutti i loro rapporti, e non avendo maturato alcuna necessità di richiedere l'assegno divorzile l'uno nei confronti dell'altro. Le parti sono, da anni, entrambe autonome sotto il profilo economico in virtù dei rispettivi, stabili, rapporti di lavoro. Attualmente, la sig.ra percepisce l'indennità Pt_1
di disoccupazione, la quale andrà a scadere di qui ai prossimi mesi;
3) la sig.ra Pt_1
continuerà ad abitare stabilmente in Lavello, nella abitazione sita in via San
Francesco, n. 2/h, unitamente ai due figli;
4) i mobili e gli arredi della predetta casa restano, altresì, assegnati alla medesima, come avvenuto dopo la separazione;
5) la residenza anagrafica e abituale resterà presso la madre dei figli e Persona_3 [...]
, ormai maggiorenni, con la quale coabitano;
6) a carico di Persona_4 Pt_2 viene stabilito l'assegno di mantenimento di € 150,00 per il figlio
[...] [...] , e € 250,00 per la figlia , pari a complessivi € 400,00, Per_3 Persona_4
da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese e con rivalutazione annua secondo gli indici Istat. A carico di vi sono anche il 50% delle spese mediche Parte_2
non coperte dal SSN e delle spese necessarie inerenti i due figli, mentre le ulteriore spese mediche che dovranno essere anticipatamente concordate tra i coniugi per essere equamente ripartite tra gli stessi. Entro pochi mesi, la sig.na. Persona_4
intende iniziare a frequentare un percorso di studi universitari, presso una
[...]
facoltà e una sede in fase di individuazione;
7) a carico di viene stabilito Parte_2 il pagamento della somma arretrata, pari a € 5.842,00, concernente la mancata parziale corresponsione dell'assegno mantenimento, che verrà versata, sino ad esaurimento, in rate mensile di € 150,00; 8) le parti stabiliscono congiuntamente che
l'assegno di mantenimento di cui al punto 7) venga integralmente corrisposto dal mediante versamento su poste pay n. 4023600583958261 intestato a Parte_2
; 9) gli ex coniugi si concedono scambievolmente l'autorizzazione al Persona_5
rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio; 10) nulla sulle spese di giudizio, che verranno equamente suddivise tra le parti. ”.
All'udienza del 06.02.2025, confermata la volontà dei coniugi di addivenire al divorzio, la causa è stata riservata in decisione.
Il P.M. ha apposto il proprio “visto”.
Come sopra detto, la separazione consensuale dei ricorrenti è stata omologata dal
Tribunale di Melfi con il decreto sopra citato, in atti.
La mancata ripresa della convivenza tra i coniugi è stata allegata in sede di precisazione delle conclusioni e deve pertanto ritenersi pacifica, anche alla luce della costituzione di un nuovo nucleo familiare da parte della SI.ra , interessata da una stabile Pt_3
relazione sentimentale con un nuovo compagno, rapporto da cui è nato un figlio.
Ricorrono le ulteriori condizioni per la chiesta pronuncia.
Anzitutto, la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione consensuale - proc. nr. 251/2013 R.G. Tribunale di Melfi - (v. art. 3 lett. b legge 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1 lett. a del d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 e applicabile ratione temporis).
In secondo luogo, le prospettazioni di entrambe le parti, come sopra richiamate, evidenziano il venir meno dell'affectio coniugalis, di tal che risulta pacifico che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, tenuto conto altresì del tempo trascorso dalla pronuncia della separazione.
Va dunque dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti.
Dopo il passaggio in giudicato la presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello
Stato civile del Comune di Lavello (PZ) per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n.
396.
Quanto alle condizioni del divorzio, il Collegio ha verificato che nei rapporti tra i coniugi l'accordo non presenta profili di illiceità o contrarietà a norme imperative.
Anche per il divorzio l'accordo va integrato con la previsione – imposta dalla legge – della rivalutazione annuale, sulla base degli indici Istat-Foi, del contributo economico pattuito per i due figli, e . Per_1 Per_2
Nulla per le spese, attesa la congiunta proposizione della domanda.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e - premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Lavello (PZ) Parte_2
il 12.01.2002, con rituale ricorso, richiamato il decreto del 18.06.2013, di omologa della separazione consensuale, già pronunciata tra le parti, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e in Lavello (PZ) il 12.01.2002, Parte_1 Parte_2
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Lavello dell'anno 2002, parte II, serie A, n. 5;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della sentenza - dopo il passaggio in giudicato - a margine dell'atto di matrimonio, nonché agli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396, con esonero da responsabilità;
c) dà atto che le parti hanno concordato le condizioni del divorzio come sopra trascritte nella parte motiva della presente sentenza;
d) nulla per le spese.
Potenza, camera di consiglio del 06.02.2025
IL PRESIDENTE dott. Rosario Baglioni