Articolo 2 della Legge 29 dicembre 1966, n. 1207
Articolo 1Articolo 3
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1 febbraio 1967
Art. 2.
All'onere di lire 500 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 1 febbraio 1967