Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 27/04/2026, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00771/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00220/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia GN
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 220 del 2026, proposto da
Oro Rinnovabile S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Germana Lucia Riccarda Cassar, Josilda Pelani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero della Cultura, Commissione Tecnica PNRR, Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di OG, ivi domiciliataria ex lege, via A. Testoni, 6;
nei confronti
Regione Emilia-GN, Comune di Argenta, Comune di Portomaggiore, non costituiti in giudizio;
per l'accertamento
dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sull'istanza del 6 dicembre 2023, presentata dalla Società per il procedimento di valutazione di impatto ambientale ("VIA"), ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii relativo al progetto di realizzazione di un impianto agro-fotovoltaico monoassiale, avente potenza pari a 68,309 MWp, e delle relative opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale- RTN- da realizzare in Comune di Argenta e Portomaggiore (FE);
dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal MASE per omesso esercizio del potere sostitutivo ex art. 25 comma 2 quater del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.,
e per la declaratoria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 31 e 117 del D. Lgs. 104/2010 e dell’art. 2 della L. 241/1990 e s.m.i., dell’obbligo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di concludere il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale sulla base dello schema di provvedimento redatto dalla Commissione Tecnica PNRR – PNIEC nel termine di 30 giorni, ovvero nel termine che risulterà più opportuno, per decorso del termine stabilito dall'articolo 25 comma 2 del D. Lgs. 152/2006 ovvero del termine di 90 giorni dal ricevimento del parere favorevole della Commissione Tecnica PNRR – PNIEC n. 555 del 16 gennaio 2025.
previo accertamento della formazione del "concerto" per silenzio assenso con il Ministero della Cultura alla data del 16 aprile 2025, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 bis della Legge 241/90 e s.m.i., per decorso del termine di 90 giorni dal ricevimento del parere favorevole della Commissione Tecnica PNRR – PNIEC n. 555 del 16 gennaio 2025.
e per la condanna del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica al pagamento dell'indennizzo di cui all'art. 25, comma 2-ter del D.Lgs. 152/2006.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Ministero della Cultura, della Commissione Tecnica Pnrr e di Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 il dott. AO LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO
1.-Con ricorso notificato al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) in data 6 febbraio 2026, la società Oro Rinnovabile S.r.l. ha agito ai sensi dell’art.117 c.p.a. per l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sull'istanza del 6 dicembre 2023, presentata dalla Società per il procedimento di valutazione di impatto ambientale ("VIA"), ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii relativo al progetto di realizzazione di un impianto agro-fotovoltaico monoassiale, avente potenza pari a 68,309 MWp, e delle relative opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale- RTN- da realizzare in Comune di Argenta e Portomaggiore.
Ha altresì demandato accertarsi l’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal MASE per omesso esercizio del potere sostitutivo ex art. 25 comma 2 quater del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. nonché chiesto la condanna del Ministero dell’Ambiente al rimborso del 50 % dei diritti di istruttoria versati ai sensi dell’art.25 co 2 ter d.lgs. 152/2006.
A sostegno del ricorso la ricorrente ha dedotto motivi così riassumibili:
I)VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2, 6 DELLA L. 241/1990 -VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 8, 23, 24, 25 E 27 DEL D.LGS. 152/2006 - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 41 E 97 COST. - VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) 2022/2577 DEL CONSIGLIO DEL 22 DICEMBRE 2022 E SS.MM.II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 20, COMMA 8, LETT. C-QUATER, DEL D.LGS. 199/2021 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE - DISCRIMINATORIETÀ E ILLOGICITÀ: posto che il progetto in questione rientra tra quelli attuativi del PNIEC, il procedimento di VIA va concluso entro termini perentori ai sensi dell’art.25 co 7 d.lgs. 152/2006 dovendosi il MASE pronunciare a prescindere dall’espressione del parere da parte del Ministero della Cultura.
II) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, 2, 2 BIS, DELLA L. 241/1990 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 17 BIS DELLA L. 241/1990 - VIOLAZIONE DEGLIARTT. 3, 41 E 97 COST. - VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) 2022/2577 DEL CONSIGLIO DEL 22 DICEMBRE 2022 E SS.MM.II. - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI AGGRAVIO PROCEDIMENTALE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI MASSIMA DIFFUSIONE DELLE FONTI RINNOVABILI: si sarebbe formato il silenzio assenso orizzontale previsto dall’art.17-bis L.241/90 a suo dire applicabile anche in materia di VIA conseguente al mancato rilascio del parere da parte del Ministero della Cultura entro il termine di 90 giorni decorrente dalla comunicazione del parere della Commissione Tecnica PNRR, avendo quest’ultimo implicitamente aderito allo schema di provvedimento elaborato dalla Commissione.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica eccependo l’infondatezza del ricorso attesa l’applicazione al procedimento di VIA della normativa speciale di cui al d.lgs. 152/2006 in luogo dell’invocato art.17- bis L.241/90, risultando il silenzio assenso ivi previsto in contrasto con la previsione del previsto potere sostitutivo come peraltro di recente statuito dall’adito Tribunale Amministrativo e dal Consiglio di Stato. Sarebbe poi infondata anche la pretesa alla spettanza del rimborso per mancata prova dell’attivazione del potere sostitutivo secondo la generale disciplina sull’indennizzo del danno da ritardo di cui all’art. 2-bis co 2 L.241/90 come anche qui già statuito dall’adito Tribunale.
Con memoria parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento della domanda di condanna alla corresponsione del rimborso non applicandosi a suo dire la generale disciplina di cui all’art.2-bis co 1-bis della legge 241/90.
Alla camera di consiglio del 15 aprile 2026, uditi i difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
DI
1.-E’ materia del contendere l’accertamento ex art. 117 c.p.a. dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sull'istanza del 6 dicembre 2023, presentata dalla Società ricorrente per il procedimento di valutazione di impatto ambientale ("VIA"), ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii relativo al progetto di realizzazione di un impianto agro-fotovoltaico monoassiale, avente potenza pari a 68,309 MWp, e delle relative opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale- RTN- da realizzare in Comune di Argenta e Portomaggiore.
2.- Il ricorso è fondato e va accolto.
3.- Giova anzitutto rilevare che la documentazione allegata all’istanza presentata dalla ricorrente è stata ritenuta completa, pubblicata e resa accessibile nel sito web; indi la Commissione tecnica PNRR- PNIEC ha espresso il 16 gennaio 2025 giudizio favorevole con prescrizioni circa la compatibilità ambientale dell’impianto.
L’art.25 co. 2 bis del D.lgs. n. 152/2006 prevede che il direttore generale del Ministero della transizione ecologica (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – MASE) adotta il provvedimento di VIA entro il termine di 30 giorni dal rilascio del parere della Commissione Tecnica PNRR - PNIEC, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della Cultura entro il termine di 20 giorni dall'emanazione del parere di cui sopra.
Pertanto, a seguito del Parere Positivo CT PNRR – PNIEC n. 555 del 16 gennaio 2025 il concerto del MIC doveva essere acquisito entro il 5 febbraio 2025 ed il provvedimento di VIA doveva essere rilasciato entro il termine del 15 febbraio 2025.
La mancata conclusione del procedimento di VIA è dipesa dal mancato rilascio del concerto da parte del Ministro della Cultura nonché, a seguire, del Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile quale titolare del potere sostitutivo nominato con D.M. n. 56 del 6 marzo 2020.
Secondo l'art. 25 del d.lgs. n. 152 del 2006 “In caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte del direttore generale del Ministero della transizione ecologica ovvero in caso di ritardo nel rilascio del concerto da parte del direttore generale competente del Ministero della cultura, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990, provvede al rilascio degli atti di relativa competenza entro i successivi trenta giorni” prevedendo dunque un meccanismo di silenzio devolutivo incompatibile con la formazione del c.d. « silenzio orizzontale », di cui all'articolo 17 -bis della l. 241 del 1990, nei confronti del Ministero della Cultura, che non si sia espresso nei termini sotto il profilo paesaggistico e culturale ( ex multis T.A.R. Sardegna sez. I, 1/10/2024, n. 671)
Tale orientamento è stato invero condiviso di recente anche dall’adito Tribunale Amministrativo con sentenza n.219 del 5 febbraio 2026 oltre che dal Consiglio di Stato (sentenza n. 7085/2025) e non ravvisa il Collegio ragioni per mutare il proprio orientamento.
4.- La mancata formazione del silenzio assenso non esclude in ogni caso l’operatività del silenzio devolutivo di cui all’art.25 co.1 d.lgs. 152/2006 il quale comporta l’illegittimità del silenzio serbato dal MASE potendo e dovendo quest’ultimo, una volta attivato come nel caso di specie il potere sostitutivo, prescindere dal parere del Ministero della Cultura, valutare l’idoneità dell’area e concludere il procedimento.
Il silenzio devolutivo del resto, proprio al fine di evitare situazioni di arresto procedimentale in ipotesi di inerzia da parte di amministrazioni deputate alla tutela di interessi sensibili, è previsto dal legislatore in altri procedimenti con particolare riferimento all’ autorizzazione paesaggistica di cui all’art.146 d.lgs. 42/2004 ( ex multis T.A.R. Napoli Campania sez. VII, 26/06/2024, n. 3962; T.A.R. Lazio Roma sez. II, 1/03/2023, n. 3454).
Trattasi di termini pacificamente perentori per espressa previsione dell’art.25 co 7 d.lgs. 152/2006 ( ex plurimis T.A.R. Lazio Roma 19 dicembre 2025, n. 23308).
Ne consegue l’illegittimità del silenzio serbato dal MASE essendo comunque quest’ultimo tenuto ad adottare il provvedimento finale di VIA valutando autonomamente l’idoneità dell’area prescelta non essendo quest’ultima una attribuzione esclusiva del Ministero della Cultura ( ex multis T.A.R. Marche 21 febbraio 2026, n. 236; vedi anche T.A.R. Puglia Lecce 20 gennaio 2026, n. 96) e risultando spirati tutti i termini procedimentali previsti dalla legge, ivi inclusi, quelli suppletivi individuati dall’art. 25, comma 2-quater, D. Lgs. n. 152/2006, per l’esercizio del potere sostitutivo.
5. – La domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio deve quindi essere accolta, ordinando al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, nella persona del Ministro, di concludere l’attivato procedimento di VIA, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notifica della presente sentenza.
6. - Per l’ipotesi di ulteriore inadempimento il Collegio nomina sin d’ora, come richiesto, un commissario ad acta nella persona del Direttore Generale Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica - Valutazioni Ambientali o suo delegato, il quale dovrà provvedere entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui sopra, in luogo e a spese dell’Amministrazione inadempiente. Il relativo compenso, forfetariamente determinato in €. 1.000,00 (mille//00), è posto a carico dell’Amministrazione soccombente.
7.- Deve essere invece respinta la domanda di condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento dell’indennizzo spettante ai sensi dell’art. 25 co. 2 ter d.lgs. 152/2006 secondo cui” Nei casi in cui i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 2-bis, primo e secondo periodo, non siano rispettati è [automaticamente] rimborsato al proponente il cinquanta per cento dei diritti di istruttoria di cui all'articolo 33, mediante utilizzazione delle risorse iscritte in apposito capitolo a tal fine istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica con uno stanziamento di euro 840.000 per l'anno 2021, di euro 1.640.000 per l'anno 2022 ed euro 1.260.000 per l'anno 2023. In sede di prima applicazione, i termini indicati al primo periodo del presente comma ai fini dell'eventuale rimborso al proponente del 50 per cento dei diritti di istruttoria decorrono dalla data della prima riunione della Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis”.
La suindicata norma speciale introduce una specifica tutela indennitaria del danno da ritardo subito quantificato nel 50 % dei diritti di istruttoria versati, del tipo di quella generalmente prevista dall’art. 2-bis co. 1 bis della legge 241 del 90 e mai concretamente attuata per mancanza del previsto Regolamento ministeriale attuativo.
Trattandosi inequivocabilmente secondo il chiaro disposto normativo di una tutela indennitaria e non di tipo risarcitorio (art. 2-bis co. 1 L.241/90) l’istante non è tenuto a dimostrare né la colpa dell’Amministrazione né il danno patito a causa del ritardo, già quantificato come visto dal legislatore.
Tanto premesso la pretesa indennitaria è allo stato carente della condizione prevista dall'art. 2, co. 9-bis, della legge 241/90 consistente nella richiesta attivazione nei confronti del titolare del potere sostitutivo dell'Amministrazione responsabile del ritardo, quale norma di carattere generale sull’obbligo di conclusione dei procedimenti amministrativi.
Di recente è stato autorevolmente affermato (in riferimento al procedimento di autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile a biomassa) che per ottenere l'indennizzo da mero ritardo nella conclusione del procedimento, previsto dal citato comma 2 dell'art. 2-bis della l. n. 241/1990, l'istante è tenuto ad azionare il potere sostitutivo previsto dall'art. 2, co. 9-bis, della stessa legge, nel termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, ovvero, nel caso di procedimenti in cui intervengono più Amministrazioni, a presentare istanza all'Amministrazione procedente perché questa la trasmetta tempestivamente al titolare del potere sostitutivo dell'Amministrazione responsabile del ritardo (Consiglio di Stato sez. II, 23 gennaio 2025, n. 526; vedi anche T.A.R. Emilia - GN OG sez. II, n. 274/2026).
Le spese di lite seguono la soccombenza, secondo dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia - GN OG (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e per l’effetto ordina al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di concludere l’attivato procedimento di VIA, nel termine di cui in motivazione.
Nomina per l’ipotesi di eventuale inottemperanza un commissario ad acta nella persona del Direttore Generale Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica - Valutazioni Ambientali o suo delegato, che dovrà provvedere nel termine di cui in motivazione.
Condanna il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e al Ministero della Cultura, in solido, alla refusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente da liquidarsi in 2.000,00 (duemila/00) euro, oltre accessori di legge oltre al pagamento del compenso al commissario ad acta, se dovuto, forfettariamente determinato in 1.000,00 (mille//00) euro.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in OG nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
GO Di NE, Presidente
AO LI, Consigliere, Estensore
Jessica Bonetto, Consigliere
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| AO LI | GO Di NE |
IL SEGRETARIO