TAR Bologna, sez. II, sentenza 27/04/2026, n. 771
TAR
Sentenza 27 aprile 2026

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  • Accolto
    Violazione normativa e eccesso di potere

    Il Tribunale ha ritenuto che i termini per la conclusione del procedimento di VIA sono perentori e che il MASE, una volta attivato il potere sostitutivo, poteva e doveva concludere il procedimento prescindendo dal parere del Ministero della Cultura.

  • Rigettato
    Formazione del silenzio assenso orizzontale

    Il Tribunale ha escluso la formazione del silenzio assenso orizzontale, ritenendo incompatibile tale meccanismo con la previsione del potere sostitutivo di cui all'art. 25 D.Lgs. 152/2006.

  • Accolto
    Inerzia nell'esercizio del potere sostitutivo

    Il Tribunale ha ritenuto che il MASE fosse tenuto ad adottare il provvedimento finale di VIA, anche attraverso l'esercizio del potere sostitutivo, una volta spirati tutti i termini procedimentali.

  • Rigettato
    Richiesta indennizzo ex art. 25 co. 2-ter D.Lgs. 152/2006

    Il Tribunale ha respinto la domanda di indennizzo in quanto il ricorrente non aveva dimostrato l'attivazione del potere sostitutivo nei confronti dell'Amministrazione responsabile del ritardo, come previsto dalla normativa generale sull'obbligo di conclusione dei procedimenti amministrativi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bologna, sez. II, sentenza 27/04/2026, n. 771
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
    Numero : 771
    Data del deposito : 27 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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