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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 30/11/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 320/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott.ssa Francesca Di Donato Giudice Relatore
Dott. Stefano Bergonzi Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di cui al n. V.G. 320/2025 avente ad oggetto: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliata in Gorizia Parte_1 C.F._1
in via Nizza n. 1 presso lo studio dell'Avv. TAVELLA ALESSANDRO, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Gorizia in CP_1 C.F._2 via Vittorio Veneto n. 14 dall'Avv. GAGGIOLI SILVANO, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
1 CONCLUSIONI
Per le parti:
“a) pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 23.04.2006 tra la sig.ra ed il sig. e trascritto nei registri dello stato civili Atto n.3 Parte_1 CP_1 parte II serie a – Anno 2006, Comune di Medea (GO);
b) disporre l'affidamento congiunto del figlio minore con collocamento presso l'abitazione Per_1 materna;
c) autorizzare il padre a vedere e tenere con se, ogni qualvolta lo desideri, il figlio minore Per_1 compatibilmente con gli impegni didattici e scolastici dello stesso e, comunque a fine settimana alterni
(da sabato mattina sino a domenica sera alle 22.00), inoltre per quanto concerne le festività rituali trascorrerà il giorno di Natale e di Pasqua con la madre ed il giorno di Santo Stefano e di Per_1
Pasquetta con il padre, salvo diverso accordo tra le parti. Il padre avrà diritto a tenere con sé il figlio durante le vacanze estive per un periodo non inferiore a sette giorni da concordarsi previo Per_1 accordo con la madre nel mentre per quanto riguarda le vacanze natalizie, pasquali e quelle di carnevale tale periodo sarà ridotto a cinque giorni consecutivi;
d) porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra a titolo di CP_1 Pt_1 contributo al mantenimento dei figli e la somma mensile di complessivi € 800,00 Per_1 Per_2
(€ 400,00 per ciascun figlio) entro il giorno 5 di ogni mese che potranno essere onorati anche, nella misura massima di € 300,00 mensili, a mezzo benefit di natura alimentare, per ogni mensilità, non appena in suo possesso;
e) porre a carico del sig. il 50% delle spese straordinarie, intendendosi quelle previste dal CP_1 protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati redatta dall'osservatorio nazionale, sezione di Gorizia.
f) le parti si dichiarano autosufficienti dal punto di vista economico e pertanto nulla hanno da pretendere l'uno dall'altra;
g) il sig. nulla oppone al trasferimento della proprietà dell'autovettura attualmente in uso alla CP_1 sig.ra Pt_1
h) Spese di lite compensate tra le parti.”
Conclusioni del P.M.:
Visto agli atti
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che le parti hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Medea in data
23/04/2006 (reg. Atti di Matrimonio, anno 2006, parte II, serie A, atto n. 3) e si sono separati con sentenza n. 227 del 2023.
Dall'unione coniugale sono nati figli il 31/10/2006 a Gorizia e il figlio Persona_3
il 19/02/2009 a Gorizia. Persona_4
Con ricorso depositato l'8/05/2025, , ha chiesto pronuncia divorzile alle Parte_1 condizioni ivi riportate. Nello specifico, la ricorrente ha domandato l'affidamento esclusivo del figlio la conferma delle condizioni di separazione previste per il collocamento Per_2
del figlio la regolamentazione del diritto di visita paterno con delle Per_1 Per_1 vacanze di Pasqua e Carnevale e delle vacanze estive per un periodo di cinque giorni consecutivi da comunicare entro il 31 marzo di ogni anno, la contribuzione dell'assegno di mantenimento a carico del resistente ed in favore dei figli pari a €450,00 mensili, oltre al pagamento del 75% delle spese straordinarie ed il trasferimento alla sig.ra Pt_1
dell'autovettura attualmente in suo uso ed infine nulla a che pretendere i coniugi stante la reciproca autosufficienza economica degli stessi.
Il Presidente del Tribunale, previa assegnazione del fascicolo e designazione del Giudice relatore, ha fissato i termini per la notifica del ricorso e la costituzione del convenuto.
Si è costituito in giudizio , il quale ha domandato l'affido condiviso del CP_1
figlio con collocamento prevalente presso la madre, autorizzando il padre a vedere Per_1
il figlio ogniqualvolta lo desideri e compatibilmente con gli impegni di quest'ultimo, oltre al giorno di Pasquetta e Santo Stefano, la contribuzione dell'assegno di mantenimento da versare alla sig.ra in favore dei figli pari a €800,00 mensili (€400,00 per ciascun Pt_1 figlio) da contribuirsi eventualmente nella misura massima di €300,00 mensili a mezzo benefit di natura alimentare, oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del
50%, nulla da disporre in ordine al mantenimento della coniuge alla luce della reciproca autosufficienza. Infine, il resistente nulla ha opposto in ordine al trasferimento dell'autovettura richiesto dalla ricorrente.
All'udienza del 17/09/2025 le parti hanno rappresentato il raggiungimento di un accordo, chiedendo un termine per la sua formalizzazione.
3 All'udienza del 6.11.2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, le parti hanno rassegnato conclusioni congiunte, con atto da loro personalmente sottoscritto, di cui hanno chiesto l'accoglimento.
Il giudice delegato ha trattenuto la causa in decisione e si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Garantito il contraddittorio con l' . Controparte_2
La domanda, proposta da entrambi i coniugi ed avente ad oggetto la richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, è fondata e va, pertanto, accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione dichiarata dal
Tribunale di Gorizia con sentenza di omologa del 2.9.2023.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel termine di legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n.
74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Sulle statuizioni accessorie alla cessazione degli effetti civili del matrimonio i coniugi hanno raggiunto l'accordo riportato in epigrafe e che qui si intende interamente richiamato e trascritto.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative e con gli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poterli porre a base della pronuncia.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti, atteso l'esito del giudizio, nonché l'accordo delle parti sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 23/04/2006 in Medea con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del
4 Comune di Medea (Reg. Atti di Matrimonio, anno 2006, parte II, serie A, atto n. 3) alle condizioni concordate.
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Medea perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 27/11/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Di Donato Dott. Riccardo Merluzzi
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott.ssa Francesca Di Donato Giudice Relatore
Dott. Stefano Bergonzi Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di cui al n. V.G. 320/2025 avente ad oggetto: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliata in Gorizia Parte_1 C.F._1
in via Nizza n. 1 presso lo studio dell'Avv. TAVELLA ALESSANDRO, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Gorizia in CP_1 C.F._2 via Vittorio Veneto n. 14 dall'Avv. GAGGIOLI SILVANO, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
1 CONCLUSIONI
Per le parti:
“a) pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 23.04.2006 tra la sig.ra ed il sig. e trascritto nei registri dello stato civili Atto n.3 Parte_1 CP_1 parte II serie a – Anno 2006, Comune di Medea (GO);
b) disporre l'affidamento congiunto del figlio minore con collocamento presso l'abitazione Per_1 materna;
c) autorizzare il padre a vedere e tenere con se, ogni qualvolta lo desideri, il figlio minore Per_1 compatibilmente con gli impegni didattici e scolastici dello stesso e, comunque a fine settimana alterni
(da sabato mattina sino a domenica sera alle 22.00), inoltre per quanto concerne le festività rituali trascorrerà il giorno di Natale e di Pasqua con la madre ed il giorno di Santo Stefano e di Per_1
Pasquetta con il padre, salvo diverso accordo tra le parti. Il padre avrà diritto a tenere con sé il figlio durante le vacanze estive per un periodo non inferiore a sette giorni da concordarsi previo Per_1 accordo con la madre nel mentre per quanto riguarda le vacanze natalizie, pasquali e quelle di carnevale tale periodo sarà ridotto a cinque giorni consecutivi;
d) porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra a titolo di CP_1 Pt_1 contributo al mantenimento dei figli e la somma mensile di complessivi € 800,00 Per_1 Per_2
(€ 400,00 per ciascun figlio) entro il giorno 5 di ogni mese che potranno essere onorati anche, nella misura massima di € 300,00 mensili, a mezzo benefit di natura alimentare, per ogni mensilità, non appena in suo possesso;
e) porre a carico del sig. il 50% delle spese straordinarie, intendendosi quelle previste dal CP_1 protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati redatta dall'osservatorio nazionale, sezione di Gorizia.
f) le parti si dichiarano autosufficienti dal punto di vista economico e pertanto nulla hanno da pretendere l'uno dall'altra;
g) il sig. nulla oppone al trasferimento della proprietà dell'autovettura attualmente in uso alla CP_1 sig.ra Pt_1
h) Spese di lite compensate tra le parti.”
Conclusioni del P.M.:
Visto agli atti
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che le parti hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Medea in data
23/04/2006 (reg. Atti di Matrimonio, anno 2006, parte II, serie A, atto n. 3) e si sono separati con sentenza n. 227 del 2023.
Dall'unione coniugale sono nati figli il 31/10/2006 a Gorizia e il figlio Persona_3
il 19/02/2009 a Gorizia. Persona_4
Con ricorso depositato l'8/05/2025, , ha chiesto pronuncia divorzile alle Parte_1 condizioni ivi riportate. Nello specifico, la ricorrente ha domandato l'affidamento esclusivo del figlio la conferma delle condizioni di separazione previste per il collocamento Per_2
del figlio la regolamentazione del diritto di visita paterno con delle Per_1 Per_1 vacanze di Pasqua e Carnevale e delle vacanze estive per un periodo di cinque giorni consecutivi da comunicare entro il 31 marzo di ogni anno, la contribuzione dell'assegno di mantenimento a carico del resistente ed in favore dei figli pari a €450,00 mensili, oltre al pagamento del 75% delle spese straordinarie ed il trasferimento alla sig.ra Pt_1
dell'autovettura attualmente in suo uso ed infine nulla a che pretendere i coniugi stante la reciproca autosufficienza economica degli stessi.
Il Presidente del Tribunale, previa assegnazione del fascicolo e designazione del Giudice relatore, ha fissato i termini per la notifica del ricorso e la costituzione del convenuto.
Si è costituito in giudizio , il quale ha domandato l'affido condiviso del CP_1
figlio con collocamento prevalente presso la madre, autorizzando il padre a vedere Per_1
il figlio ogniqualvolta lo desideri e compatibilmente con gli impegni di quest'ultimo, oltre al giorno di Pasquetta e Santo Stefano, la contribuzione dell'assegno di mantenimento da versare alla sig.ra in favore dei figli pari a €800,00 mensili (€400,00 per ciascun Pt_1 figlio) da contribuirsi eventualmente nella misura massima di €300,00 mensili a mezzo benefit di natura alimentare, oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del
50%, nulla da disporre in ordine al mantenimento della coniuge alla luce della reciproca autosufficienza. Infine, il resistente nulla ha opposto in ordine al trasferimento dell'autovettura richiesto dalla ricorrente.
All'udienza del 17/09/2025 le parti hanno rappresentato il raggiungimento di un accordo, chiedendo un termine per la sua formalizzazione.
3 All'udienza del 6.11.2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, le parti hanno rassegnato conclusioni congiunte, con atto da loro personalmente sottoscritto, di cui hanno chiesto l'accoglimento.
Il giudice delegato ha trattenuto la causa in decisione e si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Garantito il contraddittorio con l' . Controparte_2
La domanda, proposta da entrambi i coniugi ed avente ad oggetto la richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, è fondata e va, pertanto, accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione dichiarata dal
Tribunale di Gorizia con sentenza di omologa del 2.9.2023.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel termine di legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n.
74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Sulle statuizioni accessorie alla cessazione degli effetti civili del matrimonio i coniugi hanno raggiunto l'accordo riportato in epigrafe e che qui si intende interamente richiamato e trascritto.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative e con gli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poterli porre a base della pronuncia.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti, atteso l'esito del giudizio, nonché l'accordo delle parti sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 23/04/2006 in Medea con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del
4 Comune di Medea (Reg. Atti di Matrimonio, anno 2006, parte II, serie A, atto n. 3) alle condizioni concordate.
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Medea perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 27/11/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Di Donato Dott. Riccardo Merluzzi
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