Sentenza 8 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 08/05/2026, n. 8552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8552 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08552/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09943/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9943 del 2024, proposto da:
OB ON, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Elia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Di Meglio e Andrea Botta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
e la declaratoria dell’illegittimità del provvedimento emesso dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri prot. n.366504ah/1-2-prc del 13.08.2018 avente ad oggetto il rigetto della domanda di riscatto gratuito ai fini pensionistici dei periodi corrispondenti alla durata legale quinquennale del corso di laurea ex art. 32 dpr n. 1092/1973.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale;
Vista la documentazione versata in atti dal ricorrente in data 5.5.2025, dalla quale si evince la cessazione della materia del contendere come confermato dal difensore nel corso dell’odierna udienza pubblica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2026 il dott. IO AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista la documentazione versata in atti dal ricorrente in data 5.5.2025, dalla quale risulta che, con decreto n. 15 del 10.2.2026, il Centro Nazionale Amministrativo del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha disposto in favore del ricorrente il riconoscimento, ai fini pensionistici, in aggiunta al servizio militare reso nell’Arma dei carabinieri, di un periodo di anni 5 (cinque), corrispondenti alla durata legale del corso di laurea frequentato dall’Ufficiale ricorrente (considerato che il diploma di laurea dallo stesso conseguito è condizione necessaria per la nomina a Ufficiale del Ruolo Forestale dell’Arma dei carabinieri);
Considerato che il sopravvenuto riconoscimento del riscatto gratuito degli anni di laurea costituisce provvedimento pienamente satisfattivo delle pretese avanzate da parte ricorrente con il ricorso e che, pertanto, deve ritenersi integrata la fattispecie della cessata materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.;
Rilevato che lo stesso difensore ha dichiarato a verbale di ritenere cessata la materia del contendere alla luce del provvedimento adottato;
Ritenuto viceversa che, quanto alle spese di lite (di cui il difensore chiede il pagamento in applicazione del principio della “soccombenza virtuale”), se ne debba disporre l’integrale compensazione tra tutte le parti in causa poiché, oltre che della condotta collaborativa dell’Amministrazione nei confronti dell’istante, deve tenersi conto del dato cronologico relativo alla proposizione del gravame (anno 2024), avvenuta in un momento nel quale non si era ancora stabilizzato un univoco indirizzo giurisprudenziale sulla questione oggetto di controversia, risalendo proprio all’anno 2024 le sentenze di questa Sezione che hanno dato pedissequa applicazione a quanto già affermato in tema dal Consiglio di Stato con la sentenza del 28 dicembre 2021, n. 8680 (cfr. TAR Lazio, I-bis, 01/06/2024, n. 11239; id. 27/06/2024, n. 12962), superando quanto ritenuto in pronunce di segno opposto (vedi TAR Lombardia, Milano, n. 15 del 2021);
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OV IN, Presidente
IO AL, Consigliere, Estensore
Domenico De Martino, Referendario
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| IO AL | OV IN |
IL SEGRETARIO