TAR Palermo, sez. IV, sentenza 02/01/2026, n. 2
TAR
Ordinanza cautelare 11 settembre 2025
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TAR
Decreto presidenziale 7 ottobre 2025
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TAR
Sentenza 2 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione della lex specialis

    L'amministrazione si è autovincolata con il bando di concorso (lex specialis) che prevedeva la partecipazione degli specializzandi in una graduatoria separata. La disapplicazione implicita di tale previsione, senza un formale atto di autotutela, è illegittima. L'amministrazione deve rispettare le regole che essa stessa ha stabilito, a tutela dei principi di affidamento e parità di trattamento.

  • Accolto
    Violazione dell'art. 1, comma 547, L. n. 145/2018

    La corte ha ritenuto fondata la doglianza relativa alla violazione della lex specialis, assorbendo le ulteriori censure. La violazione della legge speciale è stata ritenuta sufficiente per accogliere il ricorso.

  • Accolto
    Rigetto dell'istanza di autotutela

    La nota è stata annullata in quanto consequenziale alla illegittima delibera n. 119/2025.

  • Accolto
    Illegittimità derivata

    L'erroneo modus operandi dell'amministrazione, consistente nella mera disapplicazione di una previsione del bando originario, comporta l'illegittimità derivata di tutti gli atti consequenziali, inclusa la nuova procedura di selezione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Palermo, sez. IV, sentenza 02/01/2026, n. 2
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
    Numero : 2
    Data del deposito : 2 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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