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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 31/05/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani
Sezione civile – in composizione monocratica in persona del Giudice
dott. Gaetano Sole - ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies cpc a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza di discussione la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2067/2022 del Ruolo Generale degli Affari
civili contenziosi vertente
TRA
, nata ad [...] il [...] rappresentata e difesa, Parte_1
giusta procura in atti, dall'avv. Damiano Ciacio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in LC, nella via Soldato Enrico
Toti n. 33
attrice
E
, nata in [...] il [...] rappresentata e Controparte_1
difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Leonardo Salato ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in LC, nella via
Madonna del Riposo n. 58
convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE ha convenuto in giudizio la sorella, Parte_1 Controparte_1
premettendo in punto di fatto: a) che in data 30.12.2012
[...]
decedeva il padre, e che in data 13.7.2021 decedeva Persona_1
la madre, b) che il padre l'avrebbe totalmente Controparte_2
pretermessa nei propri diritti successori, devolvendo l'intero patrimonio, giusta testamento dell'anno 1992, alla figlia
[...]
c) che per tale ragione nell'anno 2014 veniva CP_1
introdotto dall'attrice un giudizio presso questo Tribunale, poi deciso con la sentenza n. 371/2019, con cui veniva accertata la lesione della propria quota di legittima, con condanna delle convenute, CP_1
e la defunta al pagamento della
[...] Controparte_2
complessiva somma di euro 14.000,00; d) che nelle more del giudizio in questione la madre giusta atto rogato in notar Controparte_2
del 22.05.2014, n. rep. 16462, e registrato il 28.5.2014 in Per_2
Trapani, al n. 2650 serie 1T, avrebbe ceduto alla convenuta
[...]
a fronte di prestazioni vitalizie, inerenti alla generica CP_1
assistenza ed al mantenimento a spese della cessionaria, l'interezza dei beni immobili di cui era proprietaria, riservandosi l'usufrutto vitalizio sull'intero compendio immobiliare.
Tanto premesso parte attrice, ha chiesto accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o l'annullabilità di tale atto, affermandone la natura simulata, avendo in realtà le parti voluto pretermetterla nei propri diritti successori, concludendo – di fatto – una donazione modale.
Tribunale di Trapani 2
Giudice dott. Gaetano Sole L'attrice ha, infatti, dedotto che, a fronte delle pattuizioni contenute in detto atto, si configurerebbe un'ulteriore lesione della propria quota di legittima, dacché ha altresì chiesto, previa nomina di ctu, la ricostruzione della massa ereditaria della madre CP_2
rappresentando che la stessa, all'epoca della sottoscrizione dell'atto,
soffriva di svariate patologie, il che contrasterebbe con il requisito della “obiettiva incertezza iniziale” circa la durata di vita del beneficiario. La nullità del contratto di rendita vitalizia emergerebbe,
altresì, dalla mancata indicazione dei bisogni cui l'obbligato avrebbe dovuto far fronte e dalla circostanza che la non avesse CP_2
avuto bisogno di assistenza morale e materiale.
Pertanto, suffragando la propria domanda con precedenti giurisprudenziali volti a corroborare i propri assunti, parte attrice ha chiesto al Tribunale: “1) per tutte le ragioni indicate in premessa,
quindi anche per difetto di forma e carenza dei requisiti necessari,
ritenere e dichiarare che l'atto di cessione di immobile contro
prestazioni vitalizie (allegato 06) rogato dal Notaio Persona_3
in data 22 maggio 2014 (atto rep. N. 16462 registrato in Trapani il 28
maggio 2014 al n. 2650 serie 1T) a mezzo del quale è stata trasferita
la proprietà dei beni appartenenti alla IG.ra alla Controparte_2
IG.ra costituisce un atto simulato, Controparte_3
dissimulante una donazione diretta e/o indiretta e/o un negotium
mistum cum donatione, accertandone e dichiarandone la nullità e/o
inefficacia e/o l'annullabilità (totale e/o parziale); 2) per l'effetto
Tribunale di Trapani 3
Giudice dott. Gaetano Sole ricostruire la massa ereditaria della IG.ra Controparte_2
tenendo conto dei beni immobili oggetto del contratto oggi impugnato,
riducendo, quindi, la donazione per lesione di legittima in quanto lede
la quota di riserva della IG.ra , per come valutata nel Parte_1
corpo dell'odierno atto, con valutazione dell'effettivo valore;
3) Per
l'effetto, condannare la IG.ra a corrispondere Controparte_1
alla IG.ra la somma complessiva pari ad € 23.600,00, Parte_1
ovvero quella maggiore o minore somma che verrà meglio quantificata
nel corso dell'odierno giudizio, ingiustamente percepita dalla
convenuta ovvero la somma che verrà determinata nell'odierno
procedimento; 4) Emettere ogni altro provvedimento ritenuto
opportuno e consequenziale”.
Costituendosi in giudizio, ha avversato le Controparte_1
deduzioni poste a fondamento della domanda proposta da parte attrice,
deducendo la legittimità dell'accordo concluso con la de cuius in base alla circostanza che le prestazioni sarebbero omogenee e proporzionate tra loro, in base alla capitalizzazione dei beni trasferiti e le correlate eIGenze assistenziali della CP_2
Parte convenuta ha, inoltre, rappresentato che, dal momento della sottoscrizione del contratto di rendita vitalizia a quello del decesso della madre erano decorsi oltre 7 anni, circostanza che smentirebbe l'affermazione di parte attrice sulle precarie condizioni di salute della e, di conseguenza, sulla sproporzione delle condizioni CP_2
pattuite.
Tribunale di Trapani 4
Giudice dott. Gaetano Sole Inoltre, la convenuta, contestando il fatto che la defunta madre fosse benestante, in quanto percepiva esclusivamente la pensione sociale, e rappresentando che l'attrice non intratteneva rapporti con la madre da anni, ha dedotto che, nel settennio dal 2014 al 2021, avrebbe sempre assistito l'anziana madre, mantenendola e prestandole l'assistenza materiale e spirituale necessaria, fornendole tutte le cure delle quali aveva avuto bisogno, rendendo la prestazione personalmente (per il primo quinquennio, presso l'abitazione materna, mentre – per gli ultimi due anni di vita della – nella propria abitazione). CP_2
Pertanto, deducendo l'infondatezza anche dell'ulteriore domanda proposta da parte attrice e, in via subordinata, contestando il valore degli immobili così come indicato dalla sorella in citazione,
[...]
ha chiesto al Tribunale di: “Rigettare, le domande CP_1
tutte avanzate da nei termini proposti con l'atto di Parte_1
citazione introduttivo del giudizio, in quanto infondate in fatto e in
diritto, inammissibili e comunque per mancanza di prova in ordine
all'esistenza dell'invocato diritto”.
La causa, istruita documentalmente e tramite interrogatorio formale della convenuta e prove testimoniali, è stata rinviata per la discussione orale ex art. 281-sexies cpc e viene ora in decisione.
***
Così compendiate le opposte deduzioni delle parti, e verificato il rispetto della condizione di procedibilità del presente giudizio (cfr.
verbale negativo di mediazione prodotto da parte attrice), osserva il
Tribunale di Trapani 5
Giudice dott. Gaetano Sole Tribunale che è pacifica la conclusione, tra e Controparte_2
del contratto di rendita vitalizia, concluso il Controparte_1
22.5.2014 e registrato il 28.5.2014, re. Reg. gen. 10356 e n. reg. part. 8510 (cfr. doc. n. 6 prodotto da parte attrice).
In forza di tale accordo, la riservandosi il diritto di CP_2
usufrutto e dispensando dagli obblighi di inventario e cauzione, ha trasferito alla figlia, odierna convenuta: “
1. Quota indivisa in nuda
proprietà pari a ½ dell'intero (la restante quota era già appartenente
alla cedente in ragione del già impugnato testamento olografo di
) del fabbricato terrano di civile abitazione sito in Persona_1
Comune di LC, in contrada Bosco D'LC – Catanese n. 40 con
annessa area libera soprastante e circostante appezzamento di terreno
ricadente in zona agricola, identificato in Catasto Fabbricati del
Comune di LC al foglio 7 particella 2450 e nel Catasto Terreni
del Comune di LC al foglio 7 particelle 553, 554, 555, 690, 2249.
Quota indivisa in nuda proprietà pari a ½ dell'intero (la restante
quota era già appartenente alla cedente in ragione del già impugnato
testamento olografo di ) del fabbricato per civile Persona_1
abitazione sito nel Comune di LC, in via Vincenzo Spica n. 88/90
identificato in Catasto Fabbricati del Comune di LC al foglio 54
particelle 1978/1 e 1978/2”.
Di contro, la convenuta si è obbligata a provvedere al mantenimento vita natural durante della madre, prestandole “tutta l'assistenza
materiale e spirituale che fosse alla stessa necessaria secondo le sue
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Giudice dott. Gaetano Sole condizioni di salute ed eIGenze di età, in particolare fornendo tutte le
opportune cure, il vitto, l'alloggio, il vestiario ed il mantenimento in
genere presso la casa di abitazione della cedente ovvero, ma soltanto
se indispensabile, presso la casa del cessionario o idonea casa di
cura” (cfr. doc. n. 6 prodotto da parte attrice).
Ciò posto, occorre anzitutto procedere alla delibazione sulla domanda relativa alla simulazione dell'atto dispositivo posto in essere in vita dalla de cuius, essendo l'accertamento della natura simulata dell'atto logicamente preliminare rispetto alla domanda di riduzione spiegata dall'attore.
In punto di diritto deve osservarsi come la disciplina della simulazione, riconosca una tutela differenziata a seconda che la domanda volta a far accertare l'esistenza di un accordo simulatorio provenga da una delle parti ovvero da un terzo.
In particolare, l'art. 1417 c.c. prevede una disciplina probatoria assai rigorosa con riferimento all'accertamento della simulazione inter
partes, essendo vietata la prova per testi salva l'ipotesi di illiceità del contratto dissimulato;
ciò IGnifica che le parti di un contratto per poter fornire la prova della sussistenza dell'accordo simulatorio dovranno necessariamente far ricorso ad un documento scritto e cioè
ad una controdichiarazione comprovante la propria reale volontà.
Peraltro, tale regola prevista nello specifico ambito del contratto simulato, si pone in perfetta sintonia con quanto disposto, più in generale, dall'art. 2722 c.c. che prevede il divieto di prova
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Giudice dott. Gaetano Sole testimoniale dei patti aggiunti o contrari al contenuto di un contratto,
stipulati anteriormente o contestualmente allo stesso.
Al contrario, il fatto che difficilmente creditori e terzi possano avere la disponibilità di una controdichiarazione scritta, giustifica la regola secondo cui non sussiste, per gli stessi, alcuna limitazione probatoria.
I creditori ed i terzi possono, pertanto, ottenere tutela dando prova della sussistenza dell'accordo simulatorio anche attraverso lo strumento della testimonianza.
Nondimeno, è pacifico in giurisprudenza che il legittimario asseritamente pretermesso, che agisca per ottenere l'accertamento della natura simulata di un'alienazione compiuta dal de cuius in vita per dissimulare una donazione, spetta la qualifica di soggetto “terzo”
rispetto al contratto oggetto di simulazione, così da potersi giovare del più favorevole regime probatorio di cui all'art. 1417 c.c.. (cfr. Cass.
Civ., Sez. II, sent. n. 20868 del 28.10.2004; Cass. Civ. Sez. III, sent.
6632 del 24.03.2006; Cass. Civ. Sez. II, sent. n. 19912 del 22.09.2014;
Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 12317 del 09.05.2019; Cass. Civ., Sez. II,
sent. n. 11659 del 04.05.2023).
E tuttavia, ciò non toglie che l'onere assertivo e probatorio circa la natura simulata del contratto di rendita vitalizia incomba sempre sulla parte attrice e, rispetto a tale onere, deve ritenersi che le circostanze dedotte dall'attrice a conforto della propria prospettazione, siano del tutto inidonee a comprovare quanto affermato: in particolare, in primo luogo va osservato come l'attrice non abbia offerto alcuna prova
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Giudice dott. Gaetano Sole testimoniale idonea a suffragare le proprie deduzioni, limitandosi ad evidenziare talune circostanze che, secondo la propria prospettiva,
costituirebbero fatti idonei a provare presuntivamente la natura simulata dell'atto.
E però deve ritenersi che il fatto in sé che l'atto del 22 maggio 2014
sia stato redatto quando la D'LC aveva 86 anni appare dato non concludente, e in definitiva inidoneo ad integrare anche una presunzione semplice della natura simulata dell'atto dispositivo in parola. Ed invero l'età certamente avanzata della disponente non può
da sola ritenersi indice univoco della sussistenza di una volontà
simulatoria, in quanto a ragionare in tal modo si finirebbe per privare le persone che abbiano superato una determinata età della propria capacità negoziale.
Né appare utile a confortare tale prospettazione l'asserita (ed invero indimostrata) agiatezza della circostanza che non è idonea CP_2
ad escludere la possibilità che la de cuius volesse comunque farsi assistere dalla figlia e, per ciò, remunerarla con gli immobili oggetto del contratto.
La giurisprudenza di legittimità, del resto, ha evidenziato come “Il
contratto atipico di vitalizio improprio o assistenziale si differenzia
dalla donazione per l'elemento dell'aleatorietà, essendo caratterizzato
dall'incertezza obiettiva iniziale circa la durata di vita del
beneficiario e il conseguente rapporto tra valore complessivo delle
prestazioni dovute dall'obbligato e valore del cespite patrimoniale
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Giudice dott. Gaetano Sole cedutogli in corrispettivo. Ne consegue che l'originaria macroscopica
sproporzione del valore del cespite rispetto al minor valore delle
prestazioni fa presumere lo spirito di liberalità tipico della donazione,
eventualmente gravata da "modus" (Cass. sent. n.15904/2016),
individuando in altri elementi il dato presuntivo sintomatico della natura potenzialmente simulata della rendita vitalizia, segnatamente nella palese sproporzione delle prestazioni convenute, utile a deprivare il contratto di rendita vitalizia dell'aleatorietà che precipuamente lo connota e a rivelarne la natura simulata.
Ma nel caso di specie, non si ritiene che vi sia alcuna sproporzione tra le prestazioni dedotte nel contratto sul quale si controverte,
considerato che le prestazioni assistenziali sono state comunque effettuate per un lasso di tempo oggettivamente apprezzabile (e cioè
per circa sette anni).
Ma a ben vedere, l'infondatezza della prospettazione attorea si apprezza anche in considerazione dell'esito delle prove orali assunte in corso di causa.
Ed invero, in data 25.10.2023, la convenuta ha reso interrogatorio formale, negando che la madre fosse mai stata assistita da badanti, ad eccezione di brevi periodi di emergenza (come quando il marito della convenuta ebbe un incidente), durante i quali la veniva CP_2
assistita dalla nipote, e rappresentando di averla Persona_4
anche ospitata, negli ultimi due anni di vita, presso la propria abitazione, ma che della gestione delle proprie risorse finanziarie si
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Giudice dott. Gaetano Sole era sempre occupata la personalmente. CP_2
Allo stesso modo, i testimoni escussi alle udienze del 13.12.2023 e del
31.1.2024, hanno confermato la prospettazione dei fatti di causa così
come dedotti dalla convenuta. In particolare, la teste ha Per_4
affermato che della si era sempre occupata la convenuta CP_2
assieme alle tre figlie e che “Maria aiutava mia ZI che aveva
difficoltà di movimento per via di interventi anche ai piedi: la aiutava
a pulire casa, la accompagnava in ospedale, sbrigava commesse per
suo conto. La IG.a si occupava di tutto”, CP_1
rappresentando anche che: “Gli ultimi due anni di vita, la IG.a
è andata a vivere presso casa della figlia CP_2 CP_1
.Io andavo a trovarla presso questa abitazione”. Dichiarava,
[...]
inoltre: “Io non ho mai assunto l'onere di accudire i miei zii ed in
particolare la IG.a io comunque trascorrevo presso casa CP_2
dei miei zii molto tempo, alcune volte è capitato, per qualche ora,
quando magari la IG.a era impegnata che la stessa CP_1
mi chiedesse di fare compagnia ai miei zii,io accettavo di buon grado,
ma stavo solo seduta tanto c'erano pure le sue figlie che intervenivano
in assistenza dei miei zii” (cfr. verbale udienza del 13.12.2023).
Di analogo tenore sono le dichiarazioni rese dalla teste Tes_1
la quale ha dichiarato: “Confermo la circostanza, io ero vicina di casa
della defunta che abitava proprio in via Spica, e vedevo CP_2
ogni giorno la IGnora presso casa della madre, CP_1
perché ogni mattina accompagnavo mia figlia alla scuola Vittorino
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Giudice dott. Gaetano Sole sita praticamente di fronte alla casa della La mi CP_2 CP_2
invitava ogni volta che passavo a prende il caffè, ovvero voleva
salutare mia figlia ed offrirle caramelle. In queste occasioni io vedevo
sempre la IG.a intenta o a vestire la madre la CP_1
mattina ovvero a preparararle il pranzo e la tavola quando passavo
ad ora di pranzo, con mia figlia” e che “non ho mai visto persone
estranee e badanti occuparsi della insieme alla IG.ra CP_2
la defunta veniva accudita dalle proprie nipoti, CP_1
figlie di ” (cfr. verbale udienza del 13.12.2023). CP_1
Dalle dichiarazioni rese dai testi escussi, precise, univoche e concordanti, emerge, quindi, che parte convenuta ha adempiuto le obbligazioni oggetto del contratto concluso con la defunta madre e che alcuna sproporzione sussiste tra la cessione degli immobili (sui quali,
tra l'altro, la de cuius aveva mantenuto l'usufrutto vita natural durante in proprio favore) e le prestazioni assistenziali rese dalla convenuta,
come testimoniato dalla fattiva e continuativa assistenza prestata da in favore della Controparte_1 CP_2
In definitiva, non risultando provati dalla parte attrice dati utili a fondare, quanto meno presuntivamente, la simulazione prospettata, la relativa domanda va respinta.
Dal rigetto della domanda di accertamento della natura simulata del contratto del 22.5.2014 discende l'assorbimento dell'ulteriore domanda di riduzione per lesione spiegata da parte attrice.
Infondata è, altresì, la domanda di nullità dell'atto dispositivo in
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Giudice dott. Gaetano Sole questione.
Ed invero, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente chiarito che: “In tema di accertamento dell'alea nella rendita vitalizia, la cui
mancanza, trattandosi di elemento essenziale del contratto, ne
determina la nullità, è necessario verificare, sulla base delle
pattuizioni negoziali, se sussisteva o meno tra le parti il requisito
della "equivalenza del rischio", cioè se al momento della conclusione
del contratto era configurabile per il vitaliziato ed il vitaliziante
un'uguale probabilità di guadagno o di perdita, dovendosi tenere
conto, a tal fine, con riferimento alle prestazioni delle parti, sia
dell'entità della rendita che della presumibile durata della stessa, in
relazione alla possibilità di sopravvivenza del beneficiario;
ne
consegue che l'alea deve ritenersi mancante e, per l'effetto, nullo il
contratto se, per l'età e le condizioni di salute del vitaliziato, già al
momento del contratto era prefigurabile, con ragionevole certezza, il
tempo del suo decesso e quindi possibile calcolare, per entrambe le
parti, guadagni e perdite” (Cass. Sez. 3, 26/03/2024, n. 8116).
Ebbene, nel caso di specie parte attrice non può ritenersi aver assolto al proprio onere probatorio, non avendo la stessa dimostrato la sussistenza di patologie tali da prefigurare al momento della stipula dell'atto “con ragionevole certezza, il tempo del suo decesso” così
come richiesto dalla Cassazione. Peraltro, non può non evidenziarsi come la sopravvivenza della madre per circa sette anni dalla stipula dell'atto configuri, di per sé, indice contrario alla prospettazione
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Giudice dott. Gaetano Sole attorea.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda eccezione o difesa, così provvede:
rigetta le domande proposte da;
Parte_1
condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
che si liquidano in € 2.540,00, oltre spese Controparte_1
generali, iva e cpa come per legge.
Trapani, 31.5.2025
Il Giudice
Gaetano Sole
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Giudice dott. Gaetano Sole