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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/01/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 75403/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 75403/2022 promossa da:
(C.F. ), nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. BAISI GIUSEPPE
RICORRENTE contro
(C.F. , nata il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
(RM), con il patrocinio dell'Avv. ROTONDARO RAFFAELE
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 9.12.2024.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 21/12/2022 ha chiesto a codesto Tribunale la Parte_1
pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Roma il 2.09.2001con
; ha dedotto che in data 20.12.2018 il Tribunale di Roma aveva Controparte_1
omologato le condizioni di separazione e che da allora le parti avevano vissuto ininterrottamente separate;
ha rappresentato inoltre che dalla loro unione era nata la figlia in data 14.12.2002 e Per_1 2
che era ormai irrimediabilmente cessata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Ha chiesto inoltre l'immediato rilascio da parte di dell'immobile sito in Roma via Controparte_1
Borgosesia n.91 con condanna del medesimo al pagamento del 50% dell'importo delle rate di mutuo pagate dalla ricorrente a far data dalla separazione.
, costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto di ogni avversa Controparte_1
domanda in quanto infondata aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'esito dell'udienza presidenziale la causa è stata istruita innanzi al Giudice istruttore e all'udienza del 9.12.2024, allorquando è stata sentita la figlia delle parti ormai maggiorenne Per_1
ed economicamente autosufficiente, le parti hanno infine chiesto pronunciare il divorzio rinunciando ad ogni ulteriore condizione oltre ai termini di cui all'art. 190 cpc.
Ebbene, dalla lettura della documentazione versata in atti, nulla osta all'accoglimento della domanda di divorzio. Ciascuna parte provvederà al proprio autonomo mantenimento.
In vista dell'accordo raggiunto dalle parti le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1
a Roma il 2.9.2001, e trascritto nel registro degli atti di matrimonio Controparte_1
del Comune di Roma dell'anno 2001, atto n.1445, parte II, serie A01; ordina che la presente sentenza sia trasmessa, in copia autentica, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello stato civile del comune competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
- spese di lite compensate.
Così deciso in Roma il 17/12/2024
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Maria Vittoria Caprara dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 75403/2022 promossa da:
(C.F. ), nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. BAISI GIUSEPPE
RICORRENTE contro
(C.F. , nata il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
(RM), con il patrocinio dell'Avv. ROTONDARO RAFFAELE
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 9.12.2024.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 21/12/2022 ha chiesto a codesto Tribunale la Parte_1
pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Roma il 2.09.2001con
; ha dedotto che in data 20.12.2018 il Tribunale di Roma aveva Controparte_1
omologato le condizioni di separazione e che da allora le parti avevano vissuto ininterrottamente separate;
ha rappresentato inoltre che dalla loro unione era nata la figlia in data 14.12.2002 e Per_1 2
che era ormai irrimediabilmente cessata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Ha chiesto inoltre l'immediato rilascio da parte di dell'immobile sito in Roma via Controparte_1
Borgosesia n.91 con condanna del medesimo al pagamento del 50% dell'importo delle rate di mutuo pagate dalla ricorrente a far data dalla separazione.
, costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto di ogni avversa Controparte_1
domanda in quanto infondata aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'esito dell'udienza presidenziale la causa è stata istruita innanzi al Giudice istruttore e all'udienza del 9.12.2024, allorquando è stata sentita la figlia delle parti ormai maggiorenne Per_1
ed economicamente autosufficiente, le parti hanno infine chiesto pronunciare il divorzio rinunciando ad ogni ulteriore condizione oltre ai termini di cui all'art. 190 cpc.
Ebbene, dalla lettura della documentazione versata in atti, nulla osta all'accoglimento della domanda di divorzio. Ciascuna parte provvederà al proprio autonomo mantenimento.
In vista dell'accordo raggiunto dalle parti le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1
a Roma il 2.9.2001, e trascritto nel registro degli atti di matrimonio Controparte_1
del Comune di Roma dell'anno 2001, atto n.1445, parte II, serie A01; ordina che la presente sentenza sia trasmessa, in copia autentica, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello stato civile del comune competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
- spese di lite compensate.
Così deciso in Roma il 17/12/2024
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Maria Vittoria Caprara dott.ssa Marta Ienzi