Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/05/2025, n. 2087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2087 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
R. G. N. 1130/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia tra
quale erede di (avv. Parte_1 Persona_1 Roberto Giglio e Girolamo Ceci)
e
(avv. Elvira Castellaneta) CP_1
a seguito di trattazione scritta ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda – finalizzata ad ottenere la condanna dell'ente preposto all'indennizzo del danno biologico asseritamente derivante dalla malattia professionale denunciata dal de cuius in data 15.06.2021 e consistente in Persona_1
“meniscosi e condropatia degenerativa bilaterale” quantificato nel 7% da unificare con i postumi di danno biologico per malattia professionale già riconosciuta dall' delle ernie discali multiple del tratto lombare CP_1
– è per quanto di ragione fondata sulla base delle motivazioni che seguono. Venendo all'esame del merito della controversia va premesso che l'art. 13 del d. lgs. n. 38/2000 ha previsto l'erogazione da parte dell' di un indennizzo in CP_1 capitale per le menomazioni di grado pari o superiore al sei per cento ed inferiore al sedici per cento, ed in rendita per le menomazioni di grado superiore al sedici per cento. Ciò posto in generale, deve essere evidenziato che l' nella presente sede non ha specificamente CP_1 contestato le attività lavorative svolte dal de cuius come allegate dalla stessa parte sicché tali circostanze di fatto devono essere ritenute pacifiche tra le parti. L'oggetto del contendere è quindi limitato esclusivamente all'identificazione o meno della malattia in argomento quale “malattia tabellata”, all'accertamento della
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[...]
– le cui conclusioni appaiono condivisibili in Per_2 quanto esaustivamente motivate in relazione al materiale istruttorio raccolto e prive di errori logici – non ha riconosciuto la malattia della meniscosi quale “malattia tabellata” ed ha altresì ritenuto sussistente il nesso causale tra le lavorazioni svolte e la patologia lamentata quantificando i relativi postumi di danno biologico nella misura del 4% (da unificare con la precedente malattia riconosciuta per un totale di 10% e quindi legittimante la corresponsione dell'indennizzo in capitale). In conseguenza di tanto l' va condannato ad CP_1 erogare all'odierna parte ricorrente l'indennizzo rapportato ad un danno biologico complessivo del 10% in relazione ad entrambe le malattie professionali di cui innanzi con decurtazione delle somme già ricevute dal de cuius in relazione alla malattia professionale già riconosciuta (ernie discali multiple del tratto lombare), con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria nella misura di legge e fino al soddisfo, salvo il limite di cui all'art. 16, comma 6, della legge n. 412/91. Le spese di lite – liquidate come da infrascritto dispositivo ai minimi ex D.M. 55/2014 tenuto conto della semplicità delle questioni affrontate e distratte in favore del difensore della parte ricorrente in quanto anticipatario – sono compensate per 1/3 in ragione del mancato accoglimento della domanda come originariamente avanzata vanno poste integralmente a carico dell' CP_1 secondo soccombenza. Le spese della C.T.U. – liquidate in corso di causa – sono definitivamente poste a carico dell' secondo CP_1 prevalente soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
- accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, condanna l' ad erogare alla parte CP_1 ricorrente l'indennizzo rapportato ad un danno biologico complessivo del 10% in relazione ad entrambe le malattie professionali di cui in motivazione con decurtazione delle somme già ricevute dal de cuius in relazione alla malattia professionale già riconosciuta (ernie discali multiple del
2 tratto lombare), con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria nella misura di legge e fino al soddisfo, salvo il limite di cui all'art. 16, comma 6, della legge n. 412/91;
- compensa per 1/3 le spese di lite e condanna l' CP_1 alla rifusione della restante quota che liquida in complessivi Euro 1958,66 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio – nella misura già liquidata in corso di causa - definitivamente a carico dell' CP_1
Bari, 22/05/2025 Il Giudice
dott. Giuseppe Craca
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