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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 20/11/2025, n. 3566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3566 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. 4565/2020 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Prima Civile, composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Stefania Fontanarosa Presidente rel.
Dott.ssa Enrica De Sire Giudice
Dott.ssa Aurelia Cuomo Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4565/2020 R.G.A.C. assegnata in decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 12.6.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281- quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso lo studio dell'Avv. VASTOLA
ARMANDO (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._1
ATTORE
E
(c.f.: ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliato presso lo studio dell'Avv. VACCHIANO LINDA GIOVANNA
( PIAZZA A. DIAZ, N. 1 , dal quale è C.F._2 Controparte_1 rappresentato e difeso;
CONVENUTO
PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI
NOCERA INFERIORE (c.f.: ); P.IVA_3
INTERVENTORE EX LEGE
Pagina 1 di 5 Oggetto: Querela di falso.
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, occorre rilevare che la , Parte_1 in persona del suo legale rappresentante p.t., il signor ha proposto querela di Parte_1 falso perché la firma apposta sulla ricevuta di ritorno n. 15132106143-0, comprovante la
“presunta” regolarità della notifica dell'atto “presupposto” alla ingiunzione fiscale, non sarebbe quella di . Parte_1
Occorre, fin da subito evidenziare - perché è l'aspetto più rilevante ai fini della decisione del caso in esame - che il ha spedito una mera raccomandata Controparte_1 postale con avviso di ricevimento.
Il Comune, quindi, non ha notificato il provvedimento n. 2342 del 5 settembre 2016, con la quale l'ente Comunale avrebbe richiesto il pagamento della imposta TARSU per l'anno
2013, rivolgendosi all'ufficiale giudiziario il quale, a sua volta, si sarebbe avvalso, per il compimento della notifica, dell'agente postale ai sensi della legge n. 890/1982; procedura che richiede l'utilizzazione della nota cartolina di ricevimento di colore verde (Mod. 23-L).
Alla fattispecie, quindi, si deve applicare ratione temporis il regolamento postale allegato al DM 1° ottobre 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico il quale, all'art. 21, stabilisce, per gli invii raccomandati, che “il recapito è effettuato tramite consegna al destinatario o ad altra persona individuata ai sensi degli articoli 26, 27, 28 e 29, previa firma per ricevuta. In caso di impedimento alla firma da parte del destinatario, l'attestazione dell'avvenuta consegna è fornita dall'addetto al recapito in qualità di incaricato di pubblico servizio”. E l'art. 26 stabilisce che “sono abilitati a ricevere gli invii postali presso il domicilio del destinatario anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi ed i collaboratori familiari dello stesso e, se vi è servizio di portierato, il portiere”.
La normativa in esame, non prevede, poi, alcuna identificazione del consegnatario del plico: non va, difatti, redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di
Pagina 2 di 5 essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (cfr. Cass., Sez. V, sentenza n. 15315 del 04/07/2014; Cass., Sez. V, sentenza n. 14501 del 15/07/2016), senza che si renda necessario l'invio della raccomandata al destinatario (cfr. Cass., sez. V, sentenza n. 8293 del 04/04/2018).
L'identificazione è, invece, richiesta solo per le notificazioni a mezzo posta richieste dall'ufficiale giudiziario.
È, dunque, sufficiente, ai fini qui considerati, che il plico sia consegnato al domicilio del destinatario e che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale, non essendo necessario che da esso risulti anche la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario (Sez. 5, Sentenza n. 19795 del 09/08/2017) per cui non è ravvisabile alcun profilo di nullità ove la raccomandata, debitamente consegnata nel domicilio della persona destinataria, sia corredata da avviso di ricevimento sottoscritto da persona ivi rinvenuta, ma della quale non risulti dall'avviso medesimo la qualità o la relazione col destinatario dell'atto, fatta salva querela di falso (Cass. n. 1906/2008; conf. n.
25128/2013).
Dunque, per tutto quanto sin qui argomentato, è dirimente distinguere tra la notifica eseguita a mezzo del servizio postale dall'Ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., per la quale trovano applicazione le disposizioni dettate dalla legge n. 890/1982 e la notifica, come quella del caso di specie, eseguita a mezzo posta ed in modo diretto da parte del Controparte_1
al soggetto destinatario.
[...]
Ebbene, solo all'interno del regime notificatorio di cui alla L. n. 890 del 1982 è configurabile la necessità di promuovere querela di falso per contestare il riferimento della sottoscrizione al destinatario, mentre ai fini del perfezionamento della notifica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, per la quale, come detto, trova applicazione la diversa disciplina del citato regolamento postale è sufficiente, la consegna del plico al domicilio del destinatario, dovendo l'ufficiale postale curare solo che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza e sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, senza essere tenuto a indicarne le generalità.
Detto altrimenti, come affermato di recente dalla Suprema Corte di Cassazione, “solo laddove vi è l'obbligo di effettuare la relata di notifica con espressa indicazione del soggetto che ha ricevuto l'atto, l'omissione di tale indicazione fa presumere che la notifica sia stata effettuata a mani del destinatario, il quale potrà perciò disconoscere la propria firma;
al contrario, laddove non vi sia obbligo di redigere la relata di notifica, ma solo l'obbligo di
Pagina 3 di 5 raccogliere la sottoscrizione del ricevente - che ai sensi del D.M. n. 9 aprile 2001, art. 39 può essere anche un familiare, convivente, collaboratore, addetto al ritiro o portiere, senza che l'agente postale debba identificarlo e trascriverne le generalità - non opera la presunzione di consegna a mani del destinatario, e l'unica querela di falso che può essere proposta, per contestare la fede privilegiata dell'atto pubblico redatto dall'agente postale, attiene alla consegna in sé dell'atto ad uno dei soggetti sopra indicati” (cfr. Cass. n. 1686/2023).
Tornando all'esame della fattispecie sottoposta all'attenzione del Tribunale si rileva che la notifica in oggetto a è stata eseguita a mezzo Parte_1 Parte_1 posta direttamente dal Comune di con conseguente applicazione della Controparte_1 disciplina del regolamento postale e non quella della L. 890/82.
In sostanza, nel caso in esame non vi è sull'avviso di ricevimento attestazione, valida sino a querela di falso, che quel segno grafico sia stato apposto da non Parte_1 essendo tenuto l'agente postale, come già ribadito, a identificare il soggetto ricevente.
La firma, pertanto, ben potrebbe essere stata apposta da qualsiasi altra persona rinvenuta presso la sede della società e l'attrice, al fine di provare la falsità della notifica, avrebbe dovuto provare, che la sottoscrizione non era riconducibile ad uno dei soggetti abilitati ed elencati negli artt. 26 e ss. delle condizioni generali del servizio postale. E detta prova non è stata offerta.
Nel caso di specie, dunque, la querela è inammissibile in quanto diretta ad accertare un dato – la falsità della sottoscrizione del destinatario - non reso oggetto di pubblica attestazione da parte dell'agente notificatore, e perciò non coperto da pubblica fede.
Tenuto conto dell'esistenza di un contrasto nell'ambito della giurisprudenza di merito in ordine all'ammissibilità della proposizione della querela di falso nel caso di specie e dell'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità in merito all'inammissibilità della querela, sussistono i presupposti per compensare integralmente le spese di lite;
le spese della ctu vanno, invece, poste a carico della parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Dichiara la querela di falso inammissibile;
2) Compensa integralmente le spese di lite;
3) Pone definitivamente a carico di le spese Parte_1 della ctu come liquidate con separato decreto.
Così deciso in Nocera Inferiore nella Camera di Consiglio dell'11.11.2025
IL PRESIDENTE REL.
Pagina 4 di 5 dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Prima Civile, composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Stefania Fontanarosa Presidente rel.
Dott.ssa Enrica De Sire Giudice
Dott.ssa Aurelia Cuomo Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4565/2020 R.G.A.C. assegnata in decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 12.6.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281- quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso lo studio dell'Avv. VASTOLA
ARMANDO (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._1
ATTORE
E
(c.f.: ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliato presso lo studio dell'Avv. VACCHIANO LINDA GIOVANNA
( PIAZZA A. DIAZ, N. 1 , dal quale è C.F._2 Controparte_1 rappresentato e difeso;
CONVENUTO
PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI
NOCERA INFERIORE (c.f.: ); P.IVA_3
INTERVENTORE EX LEGE
Pagina 1 di 5 Oggetto: Querela di falso.
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, occorre rilevare che la , Parte_1 in persona del suo legale rappresentante p.t., il signor ha proposto querela di Parte_1 falso perché la firma apposta sulla ricevuta di ritorno n. 15132106143-0, comprovante la
“presunta” regolarità della notifica dell'atto “presupposto” alla ingiunzione fiscale, non sarebbe quella di . Parte_1
Occorre, fin da subito evidenziare - perché è l'aspetto più rilevante ai fini della decisione del caso in esame - che il ha spedito una mera raccomandata Controparte_1 postale con avviso di ricevimento.
Il Comune, quindi, non ha notificato il provvedimento n. 2342 del 5 settembre 2016, con la quale l'ente Comunale avrebbe richiesto il pagamento della imposta TARSU per l'anno
2013, rivolgendosi all'ufficiale giudiziario il quale, a sua volta, si sarebbe avvalso, per il compimento della notifica, dell'agente postale ai sensi della legge n. 890/1982; procedura che richiede l'utilizzazione della nota cartolina di ricevimento di colore verde (Mod. 23-L).
Alla fattispecie, quindi, si deve applicare ratione temporis il regolamento postale allegato al DM 1° ottobre 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico il quale, all'art. 21, stabilisce, per gli invii raccomandati, che “il recapito è effettuato tramite consegna al destinatario o ad altra persona individuata ai sensi degli articoli 26, 27, 28 e 29, previa firma per ricevuta. In caso di impedimento alla firma da parte del destinatario, l'attestazione dell'avvenuta consegna è fornita dall'addetto al recapito in qualità di incaricato di pubblico servizio”. E l'art. 26 stabilisce che “sono abilitati a ricevere gli invii postali presso il domicilio del destinatario anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi ed i collaboratori familiari dello stesso e, se vi è servizio di portierato, il portiere”.
La normativa in esame, non prevede, poi, alcuna identificazione del consegnatario del plico: non va, difatti, redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di
Pagina 2 di 5 essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (cfr. Cass., Sez. V, sentenza n. 15315 del 04/07/2014; Cass., Sez. V, sentenza n. 14501 del 15/07/2016), senza che si renda necessario l'invio della raccomandata al destinatario (cfr. Cass., sez. V, sentenza n. 8293 del 04/04/2018).
L'identificazione è, invece, richiesta solo per le notificazioni a mezzo posta richieste dall'ufficiale giudiziario.
È, dunque, sufficiente, ai fini qui considerati, che il plico sia consegnato al domicilio del destinatario e che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale, non essendo necessario che da esso risulti anche la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario (Sez. 5, Sentenza n. 19795 del 09/08/2017) per cui non è ravvisabile alcun profilo di nullità ove la raccomandata, debitamente consegnata nel domicilio della persona destinataria, sia corredata da avviso di ricevimento sottoscritto da persona ivi rinvenuta, ma della quale non risulti dall'avviso medesimo la qualità o la relazione col destinatario dell'atto, fatta salva querela di falso (Cass. n. 1906/2008; conf. n.
25128/2013).
Dunque, per tutto quanto sin qui argomentato, è dirimente distinguere tra la notifica eseguita a mezzo del servizio postale dall'Ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., per la quale trovano applicazione le disposizioni dettate dalla legge n. 890/1982 e la notifica, come quella del caso di specie, eseguita a mezzo posta ed in modo diretto da parte del Controparte_1
al soggetto destinatario.
[...]
Ebbene, solo all'interno del regime notificatorio di cui alla L. n. 890 del 1982 è configurabile la necessità di promuovere querela di falso per contestare il riferimento della sottoscrizione al destinatario, mentre ai fini del perfezionamento della notifica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, per la quale, come detto, trova applicazione la diversa disciplina del citato regolamento postale è sufficiente, la consegna del plico al domicilio del destinatario, dovendo l'ufficiale postale curare solo che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza e sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, senza essere tenuto a indicarne le generalità.
Detto altrimenti, come affermato di recente dalla Suprema Corte di Cassazione, “solo laddove vi è l'obbligo di effettuare la relata di notifica con espressa indicazione del soggetto che ha ricevuto l'atto, l'omissione di tale indicazione fa presumere che la notifica sia stata effettuata a mani del destinatario, il quale potrà perciò disconoscere la propria firma;
al contrario, laddove non vi sia obbligo di redigere la relata di notifica, ma solo l'obbligo di
Pagina 3 di 5 raccogliere la sottoscrizione del ricevente - che ai sensi del D.M. n. 9 aprile 2001, art. 39 può essere anche un familiare, convivente, collaboratore, addetto al ritiro o portiere, senza che l'agente postale debba identificarlo e trascriverne le generalità - non opera la presunzione di consegna a mani del destinatario, e l'unica querela di falso che può essere proposta, per contestare la fede privilegiata dell'atto pubblico redatto dall'agente postale, attiene alla consegna in sé dell'atto ad uno dei soggetti sopra indicati” (cfr. Cass. n. 1686/2023).
Tornando all'esame della fattispecie sottoposta all'attenzione del Tribunale si rileva che la notifica in oggetto a è stata eseguita a mezzo Parte_1 Parte_1 posta direttamente dal Comune di con conseguente applicazione della Controparte_1 disciplina del regolamento postale e non quella della L. 890/82.
In sostanza, nel caso in esame non vi è sull'avviso di ricevimento attestazione, valida sino a querela di falso, che quel segno grafico sia stato apposto da non Parte_1 essendo tenuto l'agente postale, come già ribadito, a identificare il soggetto ricevente.
La firma, pertanto, ben potrebbe essere stata apposta da qualsiasi altra persona rinvenuta presso la sede della società e l'attrice, al fine di provare la falsità della notifica, avrebbe dovuto provare, che la sottoscrizione non era riconducibile ad uno dei soggetti abilitati ed elencati negli artt. 26 e ss. delle condizioni generali del servizio postale. E detta prova non è stata offerta.
Nel caso di specie, dunque, la querela è inammissibile in quanto diretta ad accertare un dato – la falsità della sottoscrizione del destinatario - non reso oggetto di pubblica attestazione da parte dell'agente notificatore, e perciò non coperto da pubblica fede.
Tenuto conto dell'esistenza di un contrasto nell'ambito della giurisprudenza di merito in ordine all'ammissibilità della proposizione della querela di falso nel caso di specie e dell'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità in merito all'inammissibilità della querela, sussistono i presupposti per compensare integralmente le spese di lite;
le spese della ctu vanno, invece, poste a carico della parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Dichiara la querela di falso inammissibile;
2) Compensa integralmente le spese di lite;
3) Pone definitivamente a carico di le spese Parte_1 della ctu come liquidate con separato decreto.
Così deciso in Nocera Inferiore nella Camera di Consiglio dell'11.11.2025
IL PRESIDENTE REL.
Pagina 4 di 5 dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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