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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 09/05/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
RGEN N 626/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
☐ ☐ ☐
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
IL G.U.
Dr. Francesco Lauricella
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento indicato in epigrafe, avente ad oggetto: “Contratti bancari"
PROMOSSO DA
nato a [...] il [...], Codice Fiscale Parte 1
C.F. 1
Avv. Andrea Ruocco del foro di Foggia
ATTORE
CONTRO
con sede legale in Milano, Via Caldera, 21, Socio unico Controparte_1
,
direzione e coordinamento P.I. CP_3 Controparte_2 CP_2 P.IVA 1
P.IVA 2 in persona dei suoi procuratori Dottor CP 4 C.F e n. iscr. R.I. di Milano
[...] e Controparte_5
Avv. Andrea Zeroli del foro di Milano
CONVENUTA
Conclusioni delle parti:
Le parti concludono riportandosi ai propri atti difensivi.
Con ricorso ex art. 281 decies e ss. cpc, depositato in data 9/4/2024, Parte_1
al fine di sentirla condannare al pagamento conveniva in giudizio Controparte_1 della somma di Euro 10.678,62. In particolare, il ricorrente, premettendo di aver chiesto ed ottenuto un finanziamento dalla convenuta, giusta contratto del 9/1/2017, che prevedeva l'applicazione di un TAEG pari al 9,27%, rilevava, a dispetto di quanto pattuito,
l'applicazione di un tasso effettivo globale ben più alto, pari all'11,70%: invero, nel calcolo non si era tenuto conto dei costi della polizza assicurativa, nonostante tali costi e tale polizza fossero obbligatori, in mancanza, infatti, il fido non gli sarebbe stato erogato.
Con comparsa del 3/7/2024, si costitutiva l'istituto finanziario convenuto, il quale contestava integralmente gli assunti avversari, rilevando la non obbligatorietà della polizza sottoscritta dal Parte_1 circostanza emergente dal testo contrattuale, tenuto anche conto che il beneficiario della polizza fosse lo stesso mutuatario e non l'istituto di credito e comparando altresì altri finanziamenti del periodo, regolarmente erogati in assenza di polizze accessorie.
La causa, istruita documentalmente e ritenuta matura, è stata discussa all'udienza da remoto del 10/4/2025, all'esito della quale è stata trattenuta in decisione.
OSSERVA
La domanda di parte ricorrente è infondata e va, per l'effetto, rigettata.
Oggetto del presente giudizio è la verifica della corretta determinazione del TA EG nel contratto di finanziamento siglato tra le parti, in considerazione della stipula contestuale, da parte del mutuatario Parte 1 di una polizza assicurativa per il prezzo di Euro
1.693,76. Stipula che parte ricorrente sostiene esser stata obbligatoria, nel senso che, in mancanza di polizza accessoria, il finanziamento non gli sarebbe stato concesso, pertanto il relativo costo avrebbe dovuto essere incluso nel TAEG, in forza del disposto di cui all'art.121, comma 2, TUB;
spesa che però non è stata tenuta in considerazione, con conseguente invalidità del contratto in punto di determinazione degli interessi e richiesta di ripetizione delle somme indebite, quantificate complessivamente in Euro 10.678,62.
Dispone, infatti, l'art. 121, comma 2, TUB che nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte, con esclusione, quindi, delle polizze facoltative.
Ciò premesso, occorre esaminare il testo contrattuale in questione.
Al riguardo, vengono in rilievo gli artt. 2 e 3 delle condizioni generali che, da un lato, condizionano espressamente la concessione del finanziamento alla prestazione di idonee garanzie personali (cfr. art.2), dall'altro, prevedono la facoltatività per il cliente di aderire a specifico contratto assicurativo che lo tuteli da vari rischi (cfr. art.3).
Si aggiunga che l'art.3 delle condizioni generali precisa, peraltro con grafia in grassetto e con caratteri ben evidenti, che “La/e polizza/e assicurativa/e a finanziamento è/sono facoltativa/e e non indispensabile/i per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte.
Pertanto il cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato. Il cliente prende atto che, in caso di polizza scelta liberamente sul mercato, l'importo del premio assicurativo non sarà finanziato da CP 1
Dunque, a detta dell'intermediario, già solo il testo contrattuale esclude e smentisce la
Parte 1 la stipula della presunta stretta connessione tra il finanziamento concesso al polizza assicurativa con AXA.
Tuttavia, la qualificazione della polizza come facoltativa in termini contrattuali non assume rilevanza determinante in presenza di indizi presuntivi che consentano di qualificarla come obbligatoria: la giurisprudenza formatasi in materia ritiene comunque obbligatoria la polizza che ha funzione di copertura del credito, che è stata stipulata contestualmente al finanziamento, che ha durata corrispondente al finanziamento.
Trattasi di indizi presuntivi, per cui è ammessa prova contraria.
Sotto tale profilo, CP 1 ha allegato e documentato di aver concesso ad altri soggetti finanziamenti aventi caratteristiche analoghe al fido concesso al Parte 1 però, senza la contestuale copertura assicurativa, evidenziando parimenti che il beneficiario della polizza fosse il mutuatario e non l'istituto mutuante, nonché che le polizze consentivano all'aderente il diritto di recesso entro 60 giorni senza costi aggiuntivi e senza che il finanziamento venisse meno, ciò emergendo dal fascicolo informativo allegato alla comparsa di risposta della
CP 1 (cfr. all. n.5). Ebbene, a fronte di quanto documentato in atti, ritiene questo GU che l'attore non abbia fornito adeguata prova circa la obbligatorietà della polizza stipulata al tempo del finanziamento, spettando a quest'ultimo l'onere di dimostrare l'imposizione della stipula della garanzia assicurativa a pena della mancata erogazione del finanziamento.
D'altra parte, a fronte delle eccezioni sollevate dall'istituto convenuto, l'attore nulla ha dedotto, insistendo nella chiesta CTU, la quale avrebbe potuto essere disposta solo in presenza di una prova effettiva della stretta correlazione tra la polizza ed il finanziamento erogato da CP_1 Prova che parte attrice ha inteso fornire solo in via presuntiva e che,
a seguito della comparsa di parte avversaria e dei documenti versati in atti, è stata superata.
La portata univoca del testo contrattuale, unitamente alla erogazione di finanziamenti analoghi ad altri soggetti richiedenti senza la necessaria sottoscrizione di una polizza assicurativa, la copertura assicurativa comunque volta a tutelare l'aderente e la di lui famiglia, escludono la obbligatorietà della stessa e, dunque, la necessità di contemplare il costo assicurativo nel TAEG.
Per tali motivi, la domanda va rigettata.
Spese del procedimento
In base al principio di soccombenza, l'attore deve essere condannato alla refusione delle spese legali che si liquidano come in dispositivo, applicando, ai parametri minimi, una riduzione del 30% in ragione della semplicità della controversia ed espungendo la fase istruttoria in quanto non tenutasi.
PQM
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni azione, eccezione e difesa:
Respinge la domanda;
- Condanna Parte 1 al pagamento in favore di Controparte_1
delle spese di lite che si liquidano in Euro 1.190,00 per competenze, già applicata la riduzione del 30%, oltre spese generali al 15%, oltre CA e IVA come per legge.
Così deciso in Caltanissetta il 9/5/2025
Il GU
Dr Francesco LAURICELLA