TRIB
Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 15/05/2025, n. 854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 854 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3632/2024 R.G.A.L. vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
elettivamente domiciliata in Cosenza, Via Veneto, presso l'ufficio legale della società,
rappresentata e difesa dall'Avv. Annamaria Agosto - ricorrente
E
- convenuto contumace CP_1
Oggetto: sanzione disciplinare.
Conclusioni di parte ricorrente: “… chiede che venga dichiarata la cessazione della
materia del contendere, con compensazione delle spese di lite …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio chiedendo di accertare e dichiarare la legittimità
della sanzione disciplinare della multa pari ad un'ora di retribuzione del 29.7.2024 (la vicenda attiene all'utilizzo di credenziali di accesso del Direttore dell'ufficio postale ed alla fornitura di dati personali di clienti a persona qualificatasi, in maniera successivamente rivelatasi fraudolenta, Maresciallo dei Carabinieri della Stazione di Acri), a seguito di
1 impugnazione del dipendente con richiesta di costituzione del Collegio di conciliazione e arbitrato ex art. 7 della legge 300/1970 alla quale la parte ricorrente non aveva aderito.
Con ordinanza del 29.3.2025 è stata dichiarata la contumacia della parte convenuta.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 13.5.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte, formulando le conclusioni sopra trascritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Con note difensive depositate il 17.4.2025 la parte ricorrente ha depositato verbale di conciliazione in sede sindacale sicché, in ragione dell'avvenuta conciliazione e della richiesta di parte ricorrente, deve dirsi avverata la cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite si compensano (con conseguente pronuncia di irripetibilità, attesa la contumacia della parte convenuta) secondo la richiesta di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
dichiara cessata la materia del contendere;
dichiara le spese di lite irripetibili.
Si comunichi
Cosenza, 15.5.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
2
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3632/2024 R.G.A.L. vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
elettivamente domiciliata in Cosenza, Via Veneto, presso l'ufficio legale della società,
rappresentata e difesa dall'Avv. Annamaria Agosto - ricorrente
E
- convenuto contumace CP_1
Oggetto: sanzione disciplinare.
Conclusioni di parte ricorrente: “… chiede che venga dichiarata la cessazione della
materia del contendere, con compensazione delle spese di lite …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio chiedendo di accertare e dichiarare la legittimità
della sanzione disciplinare della multa pari ad un'ora di retribuzione del 29.7.2024 (la vicenda attiene all'utilizzo di credenziali di accesso del Direttore dell'ufficio postale ed alla fornitura di dati personali di clienti a persona qualificatasi, in maniera successivamente rivelatasi fraudolenta, Maresciallo dei Carabinieri della Stazione di Acri), a seguito di
1 impugnazione del dipendente con richiesta di costituzione del Collegio di conciliazione e arbitrato ex art. 7 della legge 300/1970 alla quale la parte ricorrente non aveva aderito.
Con ordinanza del 29.3.2025 è stata dichiarata la contumacia della parte convenuta.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 13.5.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte, formulando le conclusioni sopra trascritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Con note difensive depositate il 17.4.2025 la parte ricorrente ha depositato verbale di conciliazione in sede sindacale sicché, in ragione dell'avvenuta conciliazione e della richiesta di parte ricorrente, deve dirsi avverata la cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite si compensano (con conseguente pronuncia di irripetibilità, attesa la contumacia della parte convenuta) secondo la richiesta di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
dichiara cessata la materia del contendere;
dichiara le spese di lite irripetibili.
Si comunichi
Cosenza, 15.5.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
2