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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 03/11/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. 41/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI TRIESTE SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei Sigg. Magistrati:
Dott. AR EL Presidente rel.
Dott. AR Vitulli Consigliere
Dott. Giuliano Berardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta al n. 41/2025 RG, promossa con atto di citazione in appello notificato il 31/01/2025
DA
(C.F.: ), in qualità Parte_1 C.F._1
di titolare dell'omonima ditta individuale, con sede in IG Sabbiadoro,
Via dei Pini 12, 33054, rappresentata da (C.F. Parte_2
), in forza di procura generale rep. 9892, raccolta C.F._2
8117 rilasciata il 26/08/2024, proc. dom. avv. TAPPARO Persona_1
CESARE per mandato allegato all'atto di citazione in appello depositato telematicamente
1 - APPELLANTE -
CONTRO
(C.F.: e Controparte_1 CodiceFiscale_3 Pt_3
(C.F.: ), proc. dom. avv. CISILINO
[...] C.F._4
ALESSIA, in forza delle procure speciali allegate telematicamente alla memoria difensiva nel procedimento n. 2892/2023 R.G. del Tribunale di
NE
- APPELLATI -
OGGETTO: Vendita di cose immobili. Appello avverso la sentenza
n.1/25 e n. RG2892/2892/23 emessa dal Tribunale di NE in data
02/01/2025, comunicata dalla cancelleria con pec di data 02/01/2025 e
notificata in data 03.01.2025.
Causa iscritta a ruolo il 05/02/2025 e trattenuta in decisione all'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 29/10/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trieste contrariis reiectis:
In via preliminare e pregiudiziale: per tutte le causali dedotte in narrativa,
dichiarare l'inesistenza della relata di notifica della sentenza di data
3.01.2025
2 In via pregiudiziale: Per le causali esposte in narrativa, accertarsi e dichiararsi la nullità della sentenza ex art. 161 c.p.c. per violazione dell'art. 112 c.p.c.
Nel merito: Previa declaratoria di inesistenza della relata di notifica della sentenza di data 3.01.2025, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.1/25 emessa dal
Tribunale di NE in data 02.01.2025, comunicata dalla cancelleria con pec di data 02.01.2025 e notificata in data 03.01.2025 accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
Voglia lIll.ma Corte d'Appello adita, previo accertamento della tempestività, validità, efficacia dell'esercizio del diritto di riscatto agrario esercitato dalla Signora accertare la qualifica di coltivatore diretto Parte_1
in capo alla Signora nonché l'esistenza di tutti i Parte_1
requisiti previsti dalla legge al fine di esercitare il suo diritto di riscatto agrario ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 Legge n. 817/71 e legge n.
590/65 sul terreno agricolo censito -al Foglio 14, mappale 293 e, previo il pagamento del prezzo a favore dell'acquirente di cui l'attrice si dichiara immediatamente disponibile, per l'effetto dichiarare l'inefficacia dell'atto di compravendita atto di compravendita di data 4 ottobre 2022, registrato al repertorio 78.257 raccolta numero 30.243 l Notaio con Persona_2
conseguente trasferimento dei terreni alla Signora al Parte_1
3 prezzo indicato di € 4.573, nelle modalità stabilite dalla legge: Dichiarare
pertanto trasferito il terreno agricolo in favore della Signora Parte_1
con l'obbligo al conservatore di porre in essere tutti gli
[...]
adempimenti necessari.
In via istruttoria: Disporsi rinnovazione dell'istruttoria e chiedersi ammettersi prova testimoniale con i Signori l'Arch. di IG Tes_1
e Boscatto Ugo di IG;
Responsabile dell'ufficio di assistenza fiscale presso Impresa Verde Coldiretti, ufficio di Latisana, con nominativo da indicarsi successivamente, , titolari del distributore dell'area Testimone_2
di servizio ip Palazzolo dello Stella TO n. 16 con nominativi di indicarsi successivamente sulle seguenti circostanze:
1.Vero che la Signora è proprietaria, per successione Parte_1
ereditaria del fondo censito al Foglio 14, mappale 294, sito in Palazzolo
dello Stella?
2.Vero che detto fondo confina con il Fondo censito al Foglio 14, Mappale
Foglio 14, mappale 293, recentemente oggetto di compravendita giusto atto notarile di data 4 ottobre 2022, registrato al repertorio 78.257 raccolta numero 30.243?
3) Vero che la Sig. è titolare di impresa agricola e coltivatrice Parte_1
diretta da almeno trent'anni?
4 4) vero che ella è titolare di pensione e anche di invalidità come coltivatrice diretta?
5) Vero che ella dispone di macchinari e attrezzatura agricole, ricoverate in parte in sul fondo in parte a IG BB
6) Vero che all'interno del terreno vi sono pali e reti che servono alla coltivazione del terreno?
7) vero che all'interno del terreno è ubicato un ricovero degli attrezzi?
8) Vero che per qualsiasi problematica e qualsiasi altra attività inerente la coltivazione dei campi ella si serve della assistenza fiscale e tecnica dell'Impresa Verde- Coldiretti ?
9) Vero che il fondo contraddistinto al FG 14 mappale 293 Comune di
Palazzolo dello Stella è coltivato a vingeto?
10) Vero che la Signora è dedita al lavoro del fondo agricolo di Parte_1
sua proprietà insieme ai suoi familiari e Ugo? Testimone_1 Pt_4
11) Vero che essi svolgono nei campi le seguenti attività: potatura, pulizia,
trattamenti fitosanitari, raccolta ecc.?
12) Vero che essi utilizzano sul fondo agricolo i trattori e i macchinari
13) Vero che la Signora non ha venduto terreni nell'ultimo Parte_1
biennio?.”.
Per gli appellati:
5 “Dichiarare inammissibile e infondato l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 1/2025 del tribunale di NE per le ragioni
[...]
indicate in narrativa, rigettando l'impugnazione e confermando pertanto la sentenza impugnata;
- condannare al pagamento delle spese processuali in Parte_1
favore degli appellati nonché ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ.
sussistendone i presupposti in relazione all'omessa comunicazione di valida dichiarazione di retratto nel termine di un anno dalla trascrizione del contratto di compravendita rep. 78.257 – racc. 30.243 del notaio di Per_2
San Giuliano e allo stato di abbandono nel quale viene lasciato da quasi un decennio il terreno foglio 14 mappale 294;
- in via istruttoria, si chiede di ammettere la prova testimoniale dedotta in narrativa ai fini della valutazione della temerarietà dell'impugnazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 96 cod. proc. civ.”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato il 04/10/2023 avanti il
Tribunale di NE, esponeva che, con atto di Parte_1
compravendita stipulato in data 04/10/2022, e Controparte_1 Pt_3
avevano acquistato gli immobili, costituiti da una casa di proprietà,
[...]
sita in Palazzolo dello Stella, censita al Foglio 14, mapp. 297 e un terreno di stretta pertinenza dell'immobile censito al catasto terreni al Foglio 14,
6 mappale 293, costituenti un unico corpo, confinante con canale, con Via
LI TO e con i mappali n. 140,139,294 tutti del foglio 14, per il prezzo di € 78.000,00 di cui € 4.573,00 relativi al terreno di pertinenza del fabbricato;
che essa ricorrente era coltivatrice diretta e proprietaria di un fondo agricolo confinante con quello oggetto del predetto contratto di compravendita;
che, ciononostante, non aveva ricevuto la comunicazione funzionale all'esercizio del diritto di prelazione, di cui all'art. 8 della L.
590/65 e all'art art. 7 della L. 817/71, pur avendo i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla normativa citata per l'esercizio di tale diritto;
che aveva adito l'Organismo di mediazione “Intermediarte” prima di radicare la presente causa;
che l'incontro avanti al mediatore era stato disertato dagli acquirenti dell'immobile.
Tutto ciò premesso la chiedeva che, accertata la qualifica di Parte_1
coltivatore diretto in capo ad essa ricorrente nonché l'esistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge al fine di esercitare il suo diritto di riscatto agrario sul terreno agricolo di cui era causa e, previo il pagamento del prezzo a favore degli acquirenti, venisse dichiarata l'inefficacia dell'atto di compravendita 04/12/2022, con conseguente trasferimento dei terreni ad essa ricorrente per il prezzo indicato di € 4.573,00 che si dichiarava immediatamente disponibile a versare.
7 Si costituivano i resistenti eccependo preliminarmente l'improcedibilità
della domanda, in quanto non avevano ricevuto alcuna comunicazione relativa alla procedura di mediazione nonché l'intervenuta decadenza poiché
era trascorso il termine di un anno dalla trascrizione, avvenuta in data
07/10/2022, dell'atto di compravendita.
Eccepivano, inoltre, i convenuti che il ricorso notificato non poteva considerarsi idoneo all'esercizio del diritto di riscatto non essendo stato sottoscritto dalla personalmente ovvero dal difensore munito di Parte_1
specifica procura per l'esercizio del diritto.
Nel merito i resistenti sostenevano l'insussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l'esercizio di tale diritto chiedendo il rigetto della domanda.
Istruita la causa documentalmente, il Tribunale di NE rigettava la domanda condannando la ricorrente alle spese.
Disattesa l'eccezione di improcedibilità proposta dai resistenti, il Tribunale
di NE affermava che la doveva essere dichiarata decaduta dal Parte_1
diritto di esercitare il riscatto del fondo in quanto non tempestivamente esercitato, dal momento che il mero deposito del ricorso introduttivo non poteva ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza, atteso che la dichiarazione di riscatto aveva natura recettizia;
che il “mandato a mediare”,
cui era apposta la data del 25/01/2023, sottoscritto dalla era stato Parte_1
conferito mediante compilazione di un modulo prestampato predisposto
8 dall'organismo di mediazione “Intermediarte”, dal quale risultava che era stato affidato all'avv. Tapparo il solo incarico “per assistenza legale in
mediazione” e non già quello “per rappresentarmi nella procedura di
mediazione”; che, in base al consolidato orientamento del S.C., andava recisamente escluso che il mero conferimento di un generico mandato di assistenza legale nella procedura di mediazione su modulo prestampato, in alcun modo congiunto alla memoria sottoscritta dal solo legale, alla quale non operava alcun riferimento, potesse integrare valida manifestazione della volontà negoziale di riscatto riferibile alla Parte_1
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello la la quale, dopo Parte_1
aver premesso che la notifica della sentenza effettuata in data 03/01/2025
era nulla perché del tutto scollegata dall'atto notificato, in quanto contenente riferimenti a parti e provvedimenti del tutto estranei rispetto al presente giudizio, lamenta:
1) che il primo Giudice era incorso in un vizio di ultrapetizione,
essendosi pronunciato su una eccezione preliminare, rigettandola,
asseritamente riconducibile alla difesa di parte resistente- ma che, in realtà, non era stata affatto sollevata - riguardante l'omesso tentativo di conciliazione di cui all'art. 11 del D.L.vo 150/2011 in materia di contratti agrari, mentre non aveva preso in considerazione
9 l'eccezione relativa alla affermata giustificata assenza dei resistenti all'incontro di mediazione per mancata ricezione dell'invito;
2) che il Tribunale di NE era incorso nella violazione dell'art. 112
c.p.c., atteso che l'eccezione di decadenza sollevata dalla parte resistente riguardava esclusivamente l'asserita inidoneità della procura ad litem rilasciata per l'atto di citazione introduttivo della vertenza, mentre i resistenti nulla avevano eccepito relativamente alla procura conferita in sede di mediazione. In ogni caso il primo
Giudice aveva errato anche nel merito, in quanto il mandato a mediare costituito da modulo prestampato dell'Organismo di mediazione “Intermediarte”, era stato allegato e depositato avanti l'Organismo di Mediazione unitamente alla memoria (di data antecedente), nella quale la esprimeva la volontà di Parte_1
riscattare l'immobile.
Nel merito l'appellante ha riproposto tutte le argomentazioni e deduzioni svolte in primo grado sulla sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per l'esercizio del diritto di riscatto dolendosi del fatto che non fossero state ammesse le prove testimoniali richieste.
Si sono costituiti gli appellati chiedendo che venisse dichiarata l'inammissibilità dell'appello ovvero che l'impugnazione venisse rigettata.
10 All'udienza del 10/09/2025, il Presidente Istruttore, esperito senza esito il tentativo di conciliazione, ritenuta che la causa concerneva in via pregiudiziale un'unica questione, invitava le parti a precisare le conclusioni e fissava per la discussione avanti al Collegio l'udienza del 29/10/2025
concedendo termine fino al 17/09/2025 per il deposito di note conclusionali.
Al termine della discussione orale, il Collegio tratteneva la causa in decisione a norma del combinato disposto degli artt. 350 bis e 281 sexies,
u.c., c.p.c.
Ciò premesso in fatto, l'appello è infondato e va rigettato.
Con riguardo alla doglianza relativa alla asserita nullità della notifica della sentenza di primo grado ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione, va ritenuto che la questione sia irrilevante, in quanto l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo, dal momento che la ha proposto Parte_1
il presente appello entro il suddetto termine.
Quanto al primo motivo di appello va ritenuto che, come evidenziato dalla difesa degli appellati, vi sia carenza di interesse dell'appellante ad impugnare la parte della sentenza nella quale il giudice di primo grado, da un lato, in assenza della relativa eccezione, ha affermato che l'azione promossa da non è assoggettata a condizione di Parte_1
procedibilità ai sensi dell'art. 11 decreto legislativo 150/2011 (tentativo di conciliazione in materia di rapporti agrari) né ai sensi dell'art. 5 decreto
11 legislativo 28/2010 (procedimento di mediazione) e, dall'altro, non ha motivato sull'eccezione relativa alla asserita giustificata assenza dei resistenti all'incontro di mediazione per mancata ricezione dell'invito.
Anche se accolto, infatti, tale motivo non gioverebbe all'appellante.
D'altra parte, gli appellati non hanno proposto sul punto nemmeno appello incidentale condizionato.
Quanto al secondo motivo, va rilevato, innanzitutto, che, costituendosi in giudizio, i resistenti hanno eccepito la decadenza della dal diritto Parte_1
di esercitare il riscatto.
Era quindi compito del Giudice di primo grado verificare se tale eccezione fosse fondata ovvero se, come sostenuto dalla difesa della ricorrente, il termine fosse stato interrotto fin dal 25/01/2023, data in cui il procuratore della ricorrente aveva ricevuto il mandato a mediare (cfr. le pagg.
3-5 della memoria difensiva depositata in primo grado in data 15/04/2024).
Da ciò discende che non sussiste in alcun modo il vizio di ultrapetizione lamentato, essendo stata l'eccezione di decadenza ritualmente proposta ed avendo la difesa della ricorrente controdedotto a tale eccezione depositando il mandato a mediare in uno con la citata memoria integrativa depositata ai sensi dell'art. 281 duodecies c.p.c.
Premesso, infatti, che il riscatto agrario si esercita mediante dichiarazione,
proveniente dalla parte personalmente ovvero da suo procuratore ad negotia,
12 al quale sia stato in precedenza conferito con atto scritto il relativo potere in conformità a quanto previsto dall'art. 1350 c.c. e trasmessa alla parte acquirente che produce effetti dal momento in cui perviene a conoscenza del destinatario ed evidenziato che “la dichiarazione di retratto deve avere i
requisiti di determinatezza, completezza e serietà; in particolare, essa deve
contenere un espresso riferimento alla volontà del retraente di pagare lo
stesso prezzo convenuto nella compravendita (Cass., sez. III civ., 31.1.2008,
n. 2402; Cass., sez. III civ., 13.5.2003, n. 7287)” (cfr. pag. 7 della citata sentenza), il Giudice di primo grado ha ritenuto correttamente che “…il
mero conferimento di un generico mandato di assistenza legale nella
procedura di mediazione, sul citato modulo prestampato, in alcun modo
congiunto alla memoria sottoscritta dal solo legale, alla quale non opera
alcun riferimento, possa integrare valida manifestazione della volontà
negoziale di riscatto riferibile alla sig.ra ”. CP_2
Ed invero il mandato conferito dalla all'avv. Tapparo in sede di Parte_1
mediazione è il seguente (cfr. doc. 17 ricorrente allegato alla citata memoria
15/04/2024):
13 Appare evidente che tale mandato risulta inequivocabilmente conferito “per
14 l'assistenza legale in mediazione” e non già per “rappresentare” la nella procedura di mediazione (il modulo, infatti, non è stato Parte_1
volutamente compilato relativamente alla parte relativa alla rappresentanza).
D'altra parte, la memoria datata 12/12/2022 e depositata in sede di mediazione (pacificamente mai ricevuta dagli odierni appellati, che non si sono costituiti in quella fase) risulta sottoscritta dal solo avvocato Tapparo
(privo -come si è detto - di mandato a rappresentare la . Parte_1
Da ciò consegue che, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa dell'appellante, non può applicarsi al caso di specie la giurisprudenza del
S.C. in tema di procura speciale "ad litem", conferita al difensore nell'ipotesi di riscatto di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, previsto dall'articolo 39 della legge 27 luglio 1978 n. 392 (cfr.
Cass. 27/09/2006 n. 20948).
Invero, nel caso esaminato dal S.C., si afferma espressamente “….la
procura speciale ad litem, conferita al difensore per promuovere il relativo
giudizio, non gli conferisce anche la legittimazione sostanziale per
effettuare, in rappresentanza del titolare del diritto, la dichiarazione
unilaterale recettizia di retratto, salvo che la detta procura sia redatta in
calce od a margine dell'atto di citazione, nel cui testo sia contenuta la
dichiarazione di riscattare l'immobile, in quanto la parte con la
sottoscrizione della procura fa proprio tale contenuto. Diversamente,
15 qualora sia stata conferita al difensore la procura generale alle liti, la
dichiarazione di retratto, contenuta nell'atto di citazione redatto e
sottoscritto dal solo difensore, non è idonea a produrre l'effetto sostanziale
traslativo, che di essa è proprio, per la mancanza della legittimazione
sostanziale nel difensore medesimo. Per quel che concerne, tuttavia, la
procura speciale ……….occorre distinguere le altre due diverse ipotesi del
conferimento dell'incarico al difensore avvenuto in data successiva alla
redazione ed alla notificazione della citazione, ai sensi dell'art. 125 cod.
proc. civ., comma 2 e del conferimento effettuato in data anteriore alla
redazione della citazione medesima e senza che nel testo della procura
risulti anche la manifestazione di volontà della parte di riscatto
dell'immobile determinato. Nel primo caso di procura rilasciata in data
successiva alla notificazione della citazione (art. 125 c.p.c., comma 2), la
situazione, dal punto di vista sostanziale, viene ad essere analoga alla
ratifica dell'atto compiuto dal rappresentante senza potere, sicché, venendo
il mandato a confermare e fare proprio, da parte del titolare del diritto, il
manifestato intento di riscattare l'immobile, l'esercizio di detto diritto deve
intendersi idoneamente esercitato dal soggetto legittimato. Nell'ipotesi,
invece, in cui il rilascio della procura a margine abbia preceduto la
redazione della citazione, non potendo in tal caso valere la presunzione
riferibile alla diversa situazione della contestualità, a decidere se la
16 citazione costituisca atto personale scritto del conduttore, idoneo
all'esercizio del diritto di cui alla L. n. 392 del 1978, art. 39, non potrà che
venire all'evidenza il tenore proprio del mandato, nel senso che se da esso si
evince anche la volontà dell'esercizio del diritto, questo è da ritenere
validamente fatto valere;
mentre se la procura contiene l'espressione della
sola volontà di conferire al difensore la rappresentanza in giudizio, senza
altra indicazione dell'oggetto e dei limiti del giudizio da introdurre, ciò non
è sufficiente a fare ritenere in concreto sussistente la manifestazione per
iscritto della volontà di riscatto…..”.
Ora è evidente che il caso che ci occupa è del tutto diverso rispetto a quello esaminato dalla Corte, in quanto la non ha conferito al difensore, Parte_1
in sede di mediazione, alcun mandato a “rappresentarla”.
Per completezza va segnalato che la memoria 12/12/2022, oltre ad essere stata sottoscritta dal solo avvocato Tapparo privo di mandato e non essere mai stata comunicata agli odierni appellati, non contiene l'espressa volontà
della a pagare immediatamente il prezzo di € 4.573,00, volontà che Parte_1
viene espressa solo nel ricorso introduttivo del presente giudizio, il cui mero deposito, tuttavia, come rilevato dal Giudice di prime cure, non può ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza, atteso che la dichiarazione di riscatto ha natura recettizia.
17 Per le svolte considerazioni la sentenza impugnata va integralmente confermata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i valori medi delle cause ricomprese nel parametro ricompreso tra € 5.201,00 ed €
26.000,00 per le prime due fasi e la fase decisoria e nei valori minimi per la fase istruttoria e di trattazione risoltasi in una sola udienza.
Von sussistono i presupposti per la chiesta condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c.
Va dato atto che sussistono i presupposti per la pronuncia ex art. 13, comma
1°, quater D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nella causa promossa da nei confronti di Parte_1 [...]
di , così provvede: CP_1 Parte_3
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza n. 1/25 del
Tribunale di NE emessa il 02/01/2025 e notificata il 03/01/2025;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida, in favore degli appellati, in complessivi € 4.888,00 per compensi, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali nonchè ad IVA e
CPA come per legge;
18 - dà atto che sussistono i presupposti per la pronuncia ex art. 13, comma 1°,
quater D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 29/10/2025
Il Presidente est.
AR EL
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI TRIESTE SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei Sigg. Magistrati:
Dott. AR EL Presidente rel.
Dott. AR Vitulli Consigliere
Dott. Giuliano Berardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta al n. 41/2025 RG, promossa con atto di citazione in appello notificato il 31/01/2025
DA
(C.F.: ), in qualità Parte_1 C.F._1
di titolare dell'omonima ditta individuale, con sede in IG Sabbiadoro,
Via dei Pini 12, 33054, rappresentata da (C.F. Parte_2
), in forza di procura generale rep. 9892, raccolta C.F._2
8117 rilasciata il 26/08/2024, proc. dom. avv. TAPPARO Persona_1
CESARE per mandato allegato all'atto di citazione in appello depositato telematicamente
1 - APPELLANTE -
CONTRO
(C.F.: e Controparte_1 CodiceFiscale_3 Pt_3
(C.F.: ), proc. dom. avv. CISILINO
[...] C.F._4
ALESSIA, in forza delle procure speciali allegate telematicamente alla memoria difensiva nel procedimento n. 2892/2023 R.G. del Tribunale di
NE
- APPELLATI -
OGGETTO: Vendita di cose immobili. Appello avverso la sentenza
n.1/25 e n. RG2892/2892/23 emessa dal Tribunale di NE in data
02/01/2025, comunicata dalla cancelleria con pec di data 02/01/2025 e
notificata in data 03.01.2025.
Causa iscritta a ruolo il 05/02/2025 e trattenuta in decisione all'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 29/10/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trieste contrariis reiectis:
In via preliminare e pregiudiziale: per tutte le causali dedotte in narrativa,
dichiarare l'inesistenza della relata di notifica della sentenza di data
3.01.2025
2 In via pregiudiziale: Per le causali esposte in narrativa, accertarsi e dichiararsi la nullità della sentenza ex art. 161 c.p.c. per violazione dell'art. 112 c.p.c.
Nel merito: Previa declaratoria di inesistenza della relata di notifica della sentenza di data 3.01.2025, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.1/25 emessa dal
Tribunale di NE in data 02.01.2025, comunicata dalla cancelleria con pec di data 02.01.2025 e notificata in data 03.01.2025 accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
Voglia lIll.ma Corte d'Appello adita, previo accertamento della tempestività, validità, efficacia dell'esercizio del diritto di riscatto agrario esercitato dalla Signora accertare la qualifica di coltivatore diretto Parte_1
in capo alla Signora nonché l'esistenza di tutti i Parte_1
requisiti previsti dalla legge al fine di esercitare il suo diritto di riscatto agrario ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 Legge n. 817/71 e legge n.
590/65 sul terreno agricolo censito -al Foglio 14, mappale 293 e, previo il pagamento del prezzo a favore dell'acquirente di cui l'attrice si dichiara immediatamente disponibile, per l'effetto dichiarare l'inefficacia dell'atto di compravendita atto di compravendita di data 4 ottobre 2022, registrato al repertorio 78.257 raccolta numero 30.243 l Notaio con Persona_2
conseguente trasferimento dei terreni alla Signora al Parte_1
3 prezzo indicato di € 4.573, nelle modalità stabilite dalla legge: Dichiarare
pertanto trasferito il terreno agricolo in favore della Signora Parte_1
con l'obbligo al conservatore di porre in essere tutti gli
[...]
adempimenti necessari.
In via istruttoria: Disporsi rinnovazione dell'istruttoria e chiedersi ammettersi prova testimoniale con i Signori l'Arch. di IG Tes_1
e Boscatto Ugo di IG;
Responsabile dell'ufficio di assistenza fiscale presso Impresa Verde Coldiretti, ufficio di Latisana, con nominativo da indicarsi successivamente, , titolari del distributore dell'area Testimone_2
di servizio ip Palazzolo dello Stella TO n. 16 con nominativi di indicarsi successivamente sulle seguenti circostanze:
1.Vero che la Signora è proprietaria, per successione Parte_1
ereditaria del fondo censito al Foglio 14, mappale 294, sito in Palazzolo
dello Stella?
2.Vero che detto fondo confina con il Fondo censito al Foglio 14, Mappale
Foglio 14, mappale 293, recentemente oggetto di compravendita giusto atto notarile di data 4 ottobre 2022, registrato al repertorio 78.257 raccolta numero 30.243?
3) Vero che la Sig. è titolare di impresa agricola e coltivatrice Parte_1
diretta da almeno trent'anni?
4 4) vero che ella è titolare di pensione e anche di invalidità come coltivatrice diretta?
5) Vero che ella dispone di macchinari e attrezzatura agricole, ricoverate in parte in sul fondo in parte a IG BB
6) Vero che all'interno del terreno vi sono pali e reti che servono alla coltivazione del terreno?
7) vero che all'interno del terreno è ubicato un ricovero degli attrezzi?
8) Vero che per qualsiasi problematica e qualsiasi altra attività inerente la coltivazione dei campi ella si serve della assistenza fiscale e tecnica dell'Impresa Verde- Coldiretti ?
9) Vero che il fondo contraddistinto al FG 14 mappale 293 Comune di
Palazzolo dello Stella è coltivato a vingeto?
10) Vero che la Signora è dedita al lavoro del fondo agricolo di Parte_1
sua proprietà insieme ai suoi familiari e Ugo? Testimone_1 Pt_4
11) Vero che essi svolgono nei campi le seguenti attività: potatura, pulizia,
trattamenti fitosanitari, raccolta ecc.?
12) Vero che essi utilizzano sul fondo agricolo i trattori e i macchinari
13) Vero che la Signora non ha venduto terreni nell'ultimo Parte_1
biennio?.”.
Per gli appellati:
5 “Dichiarare inammissibile e infondato l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 1/2025 del tribunale di NE per le ragioni
[...]
indicate in narrativa, rigettando l'impugnazione e confermando pertanto la sentenza impugnata;
- condannare al pagamento delle spese processuali in Parte_1
favore degli appellati nonché ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ.
sussistendone i presupposti in relazione all'omessa comunicazione di valida dichiarazione di retratto nel termine di un anno dalla trascrizione del contratto di compravendita rep. 78.257 – racc. 30.243 del notaio di Per_2
San Giuliano e allo stato di abbandono nel quale viene lasciato da quasi un decennio il terreno foglio 14 mappale 294;
- in via istruttoria, si chiede di ammettere la prova testimoniale dedotta in narrativa ai fini della valutazione della temerarietà dell'impugnazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 96 cod. proc. civ.”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato il 04/10/2023 avanti il
Tribunale di NE, esponeva che, con atto di Parte_1
compravendita stipulato in data 04/10/2022, e Controparte_1 Pt_3
avevano acquistato gli immobili, costituiti da una casa di proprietà,
[...]
sita in Palazzolo dello Stella, censita al Foglio 14, mapp. 297 e un terreno di stretta pertinenza dell'immobile censito al catasto terreni al Foglio 14,
6 mappale 293, costituenti un unico corpo, confinante con canale, con Via
LI TO e con i mappali n. 140,139,294 tutti del foglio 14, per il prezzo di € 78.000,00 di cui € 4.573,00 relativi al terreno di pertinenza del fabbricato;
che essa ricorrente era coltivatrice diretta e proprietaria di un fondo agricolo confinante con quello oggetto del predetto contratto di compravendita;
che, ciononostante, non aveva ricevuto la comunicazione funzionale all'esercizio del diritto di prelazione, di cui all'art. 8 della L.
590/65 e all'art art. 7 della L. 817/71, pur avendo i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla normativa citata per l'esercizio di tale diritto;
che aveva adito l'Organismo di mediazione “Intermediarte” prima di radicare la presente causa;
che l'incontro avanti al mediatore era stato disertato dagli acquirenti dell'immobile.
Tutto ciò premesso la chiedeva che, accertata la qualifica di Parte_1
coltivatore diretto in capo ad essa ricorrente nonché l'esistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge al fine di esercitare il suo diritto di riscatto agrario sul terreno agricolo di cui era causa e, previo il pagamento del prezzo a favore degli acquirenti, venisse dichiarata l'inefficacia dell'atto di compravendita 04/12/2022, con conseguente trasferimento dei terreni ad essa ricorrente per il prezzo indicato di € 4.573,00 che si dichiarava immediatamente disponibile a versare.
7 Si costituivano i resistenti eccependo preliminarmente l'improcedibilità
della domanda, in quanto non avevano ricevuto alcuna comunicazione relativa alla procedura di mediazione nonché l'intervenuta decadenza poiché
era trascorso il termine di un anno dalla trascrizione, avvenuta in data
07/10/2022, dell'atto di compravendita.
Eccepivano, inoltre, i convenuti che il ricorso notificato non poteva considerarsi idoneo all'esercizio del diritto di riscatto non essendo stato sottoscritto dalla personalmente ovvero dal difensore munito di Parte_1
specifica procura per l'esercizio del diritto.
Nel merito i resistenti sostenevano l'insussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l'esercizio di tale diritto chiedendo il rigetto della domanda.
Istruita la causa documentalmente, il Tribunale di NE rigettava la domanda condannando la ricorrente alle spese.
Disattesa l'eccezione di improcedibilità proposta dai resistenti, il Tribunale
di NE affermava che la doveva essere dichiarata decaduta dal Parte_1
diritto di esercitare il riscatto del fondo in quanto non tempestivamente esercitato, dal momento che il mero deposito del ricorso introduttivo non poteva ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza, atteso che la dichiarazione di riscatto aveva natura recettizia;
che il “mandato a mediare”,
cui era apposta la data del 25/01/2023, sottoscritto dalla era stato Parte_1
conferito mediante compilazione di un modulo prestampato predisposto
8 dall'organismo di mediazione “Intermediarte”, dal quale risultava che era stato affidato all'avv. Tapparo il solo incarico “per assistenza legale in
mediazione” e non già quello “per rappresentarmi nella procedura di
mediazione”; che, in base al consolidato orientamento del S.C., andava recisamente escluso che il mero conferimento di un generico mandato di assistenza legale nella procedura di mediazione su modulo prestampato, in alcun modo congiunto alla memoria sottoscritta dal solo legale, alla quale non operava alcun riferimento, potesse integrare valida manifestazione della volontà negoziale di riscatto riferibile alla Parte_1
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello la la quale, dopo Parte_1
aver premesso che la notifica della sentenza effettuata in data 03/01/2025
era nulla perché del tutto scollegata dall'atto notificato, in quanto contenente riferimenti a parti e provvedimenti del tutto estranei rispetto al presente giudizio, lamenta:
1) che il primo Giudice era incorso in un vizio di ultrapetizione,
essendosi pronunciato su una eccezione preliminare, rigettandola,
asseritamente riconducibile alla difesa di parte resistente- ma che, in realtà, non era stata affatto sollevata - riguardante l'omesso tentativo di conciliazione di cui all'art. 11 del D.L.vo 150/2011 in materia di contratti agrari, mentre non aveva preso in considerazione
9 l'eccezione relativa alla affermata giustificata assenza dei resistenti all'incontro di mediazione per mancata ricezione dell'invito;
2) che il Tribunale di NE era incorso nella violazione dell'art. 112
c.p.c., atteso che l'eccezione di decadenza sollevata dalla parte resistente riguardava esclusivamente l'asserita inidoneità della procura ad litem rilasciata per l'atto di citazione introduttivo della vertenza, mentre i resistenti nulla avevano eccepito relativamente alla procura conferita in sede di mediazione. In ogni caso il primo
Giudice aveva errato anche nel merito, in quanto il mandato a mediare costituito da modulo prestampato dell'Organismo di mediazione “Intermediarte”, era stato allegato e depositato avanti l'Organismo di Mediazione unitamente alla memoria (di data antecedente), nella quale la esprimeva la volontà di Parte_1
riscattare l'immobile.
Nel merito l'appellante ha riproposto tutte le argomentazioni e deduzioni svolte in primo grado sulla sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per l'esercizio del diritto di riscatto dolendosi del fatto che non fossero state ammesse le prove testimoniali richieste.
Si sono costituiti gli appellati chiedendo che venisse dichiarata l'inammissibilità dell'appello ovvero che l'impugnazione venisse rigettata.
10 All'udienza del 10/09/2025, il Presidente Istruttore, esperito senza esito il tentativo di conciliazione, ritenuta che la causa concerneva in via pregiudiziale un'unica questione, invitava le parti a precisare le conclusioni e fissava per la discussione avanti al Collegio l'udienza del 29/10/2025
concedendo termine fino al 17/09/2025 per il deposito di note conclusionali.
Al termine della discussione orale, il Collegio tratteneva la causa in decisione a norma del combinato disposto degli artt. 350 bis e 281 sexies,
u.c., c.p.c.
Ciò premesso in fatto, l'appello è infondato e va rigettato.
Con riguardo alla doglianza relativa alla asserita nullità della notifica della sentenza di primo grado ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione, va ritenuto che la questione sia irrilevante, in quanto l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo, dal momento che la ha proposto Parte_1
il presente appello entro il suddetto termine.
Quanto al primo motivo di appello va ritenuto che, come evidenziato dalla difesa degli appellati, vi sia carenza di interesse dell'appellante ad impugnare la parte della sentenza nella quale il giudice di primo grado, da un lato, in assenza della relativa eccezione, ha affermato che l'azione promossa da non è assoggettata a condizione di Parte_1
procedibilità ai sensi dell'art. 11 decreto legislativo 150/2011 (tentativo di conciliazione in materia di rapporti agrari) né ai sensi dell'art. 5 decreto
11 legislativo 28/2010 (procedimento di mediazione) e, dall'altro, non ha motivato sull'eccezione relativa alla asserita giustificata assenza dei resistenti all'incontro di mediazione per mancata ricezione dell'invito.
Anche se accolto, infatti, tale motivo non gioverebbe all'appellante.
D'altra parte, gli appellati non hanno proposto sul punto nemmeno appello incidentale condizionato.
Quanto al secondo motivo, va rilevato, innanzitutto, che, costituendosi in giudizio, i resistenti hanno eccepito la decadenza della dal diritto Parte_1
di esercitare il riscatto.
Era quindi compito del Giudice di primo grado verificare se tale eccezione fosse fondata ovvero se, come sostenuto dalla difesa della ricorrente, il termine fosse stato interrotto fin dal 25/01/2023, data in cui il procuratore della ricorrente aveva ricevuto il mandato a mediare (cfr. le pagg.
3-5 della memoria difensiva depositata in primo grado in data 15/04/2024).
Da ciò discende che non sussiste in alcun modo il vizio di ultrapetizione lamentato, essendo stata l'eccezione di decadenza ritualmente proposta ed avendo la difesa della ricorrente controdedotto a tale eccezione depositando il mandato a mediare in uno con la citata memoria integrativa depositata ai sensi dell'art. 281 duodecies c.p.c.
Premesso, infatti, che il riscatto agrario si esercita mediante dichiarazione,
proveniente dalla parte personalmente ovvero da suo procuratore ad negotia,
12 al quale sia stato in precedenza conferito con atto scritto il relativo potere in conformità a quanto previsto dall'art. 1350 c.c. e trasmessa alla parte acquirente che produce effetti dal momento in cui perviene a conoscenza del destinatario ed evidenziato che “la dichiarazione di retratto deve avere i
requisiti di determinatezza, completezza e serietà; in particolare, essa deve
contenere un espresso riferimento alla volontà del retraente di pagare lo
stesso prezzo convenuto nella compravendita (Cass., sez. III civ., 31.1.2008,
n. 2402; Cass., sez. III civ., 13.5.2003, n. 7287)” (cfr. pag. 7 della citata sentenza), il Giudice di primo grado ha ritenuto correttamente che “…il
mero conferimento di un generico mandato di assistenza legale nella
procedura di mediazione, sul citato modulo prestampato, in alcun modo
congiunto alla memoria sottoscritta dal solo legale, alla quale non opera
alcun riferimento, possa integrare valida manifestazione della volontà
negoziale di riscatto riferibile alla sig.ra ”. CP_2
Ed invero il mandato conferito dalla all'avv. Tapparo in sede di Parte_1
mediazione è il seguente (cfr. doc. 17 ricorrente allegato alla citata memoria
15/04/2024):
13 Appare evidente che tale mandato risulta inequivocabilmente conferito “per
14 l'assistenza legale in mediazione” e non già per “rappresentare” la nella procedura di mediazione (il modulo, infatti, non è stato Parte_1
volutamente compilato relativamente alla parte relativa alla rappresentanza).
D'altra parte, la memoria datata 12/12/2022 e depositata in sede di mediazione (pacificamente mai ricevuta dagli odierni appellati, che non si sono costituiti in quella fase) risulta sottoscritta dal solo avvocato Tapparo
(privo -come si è detto - di mandato a rappresentare la . Parte_1
Da ciò consegue che, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa dell'appellante, non può applicarsi al caso di specie la giurisprudenza del
S.C. in tema di procura speciale "ad litem", conferita al difensore nell'ipotesi di riscatto di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, previsto dall'articolo 39 della legge 27 luglio 1978 n. 392 (cfr.
Cass. 27/09/2006 n. 20948).
Invero, nel caso esaminato dal S.C., si afferma espressamente “….la
procura speciale ad litem, conferita al difensore per promuovere il relativo
giudizio, non gli conferisce anche la legittimazione sostanziale per
effettuare, in rappresentanza del titolare del diritto, la dichiarazione
unilaterale recettizia di retratto, salvo che la detta procura sia redatta in
calce od a margine dell'atto di citazione, nel cui testo sia contenuta la
dichiarazione di riscattare l'immobile, in quanto la parte con la
sottoscrizione della procura fa proprio tale contenuto. Diversamente,
15 qualora sia stata conferita al difensore la procura generale alle liti, la
dichiarazione di retratto, contenuta nell'atto di citazione redatto e
sottoscritto dal solo difensore, non è idonea a produrre l'effetto sostanziale
traslativo, che di essa è proprio, per la mancanza della legittimazione
sostanziale nel difensore medesimo. Per quel che concerne, tuttavia, la
procura speciale ……….occorre distinguere le altre due diverse ipotesi del
conferimento dell'incarico al difensore avvenuto in data successiva alla
redazione ed alla notificazione della citazione, ai sensi dell'art. 125 cod.
proc. civ., comma 2 e del conferimento effettuato in data anteriore alla
redazione della citazione medesima e senza che nel testo della procura
risulti anche la manifestazione di volontà della parte di riscatto
dell'immobile determinato. Nel primo caso di procura rilasciata in data
successiva alla notificazione della citazione (art. 125 c.p.c., comma 2), la
situazione, dal punto di vista sostanziale, viene ad essere analoga alla
ratifica dell'atto compiuto dal rappresentante senza potere, sicché, venendo
il mandato a confermare e fare proprio, da parte del titolare del diritto, il
manifestato intento di riscattare l'immobile, l'esercizio di detto diritto deve
intendersi idoneamente esercitato dal soggetto legittimato. Nell'ipotesi,
invece, in cui il rilascio della procura a margine abbia preceduto la
redazione della citazione, non potendo in tal caso valere la presunzione
riferibile alla diversa situazione della contestualità, a decidere se la
16 citazione costituisca atto personale scritto del conduttore, idoneo
all'esercizio del diritto di cui alla L. n. 392 del 1978, art. 39, non potrà che
venire all'evidenza il tenore proprio del mandato, nel senso che se da esso si
evince anche la volontà dell'esercizio del diritto, questo è da ritenere
validamente fatto valere;
mentre se la procura contiene l'espressione della
sola volontà di conferire al difensore la rappresentanza in giudizio, senza
altra indicazione dell'oggetto e dei limiti del giudizio da introdurre, ciò non
è sufficiente a fare ritenere in concreto sussistente la manifestazione per
iscritto della volontà di riscatto…..”.
Ora è evidente che il caso che ci occupa è del tutto diverso rispetto a quello esaminato dalla Corte, in quanto la non ha conferito al difensore, Parte_1
in sede di mediazione, alcun mandato a “rappresentarla”.
Per completezza va segnalato che la memoria 12/12/2022, oltre ad essere stata sottoscritta dal solo avvocato Tapparo privo di mandato e non essere mai stata comunicata agli odierni appellati, non contiene l'espressa volontà
della a pagare immediatamente il prezzo di € 4.573,00, volontà che Parte_1
viene espressa solo nel ricorso introduttivo del presente giudizio, il cui mero deposito, tuttavia, come rilevato dal Giudice di prime cure, non può ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza, atteso che la dichiarazione di riscatto ha natura recettizia.
17 Per le svolte considerazioni la sentenza impugnata va integralmente confermata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i valori medi delle cause ricomprese nel parametro ricompreso tra € 5.201,00 ed €
26.000,00 per le prime due fasi e la fase decisoria e nei valori minimi per la fase istruttoria e di trattazione risoltasi in una sola udienza.
Von sussistono i presupposti per la chiesta condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c.
Va dato atto che sussistono i presupposti per la pronuncia ex art. 13, comma
1°, quater D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nella causa promossa da nei confronti di Parte_1 [...]
di , così provvede: CP_1 Parte_3
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza n. 1/25 del
Tribunale di NE emessa il 02/01/2025 e notificata il 03/01/2025;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida, in favore degli appellati, in complessivi € 4.888,00 per compensi, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali nonchè ad IVA e
CPA come per legge;
18 - dà atto che sussistono i presupposti per la pronuncia ex art. 13, comma 1°,
quater D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 29/10/2025
Il Presidente est.
AR EL
19