Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 30/04/2025, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel. est.
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
Dott. Giacomo Rota Consigliere
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1163/2024 R.G.A.C.C., promossa da:
(nato a [...] il [...], c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
(nata a [...] il [...], c.f. ), Parte_2 CodiceFiscale_2
(nato a [...] il [...], c.f. ), Parte_3 CodiceFiscale_3
rappresentati e difesi per procura in atti dall'Avv. Antonino Campisi (del Foro di
Siracusa) presso il cui indirizzo di p.e.c. sono elett.te domiciliati,
Appellanti
contro
:
NT NT (nata a [...] l'[...], c.f. ) e Parte_4 CodiceFiscale_4
(nata a [...] il [...], c.f. Parte_5 C.F._5
),
[...]
Appellate
OGGETTO: servitù.
FATTO E DIRITTO
nei confronti dei coniugi e e di
[...] Parte_1 Parte_2 Pt_3
- così infine statuiva, definitivamente pronunciando:”
P Q M
…. 1) accoglie
[...]
la domanda principale dell'attrice e per l'effetto dichiara l'inesistenza di qualsivoglia diritto di servitù o altro diritto reale o personale preteso dai convenuti sul fondo delle attrici e , rispettivamente Parte_6 Parte_7
usufruttuaria e nuda proprietaria, sito in Portopalo di C. P., contrada Scalo
Mandrie, censito in catasto al foglio 37, particella 270; 2) condanna i convenuti all'immediata rimozione dei manufatti realizzati sul predetto fondo;
3) ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. condanna i convenuti al pagamento della somma di euro trenta per ogni giorno di ritardo nella riduzione in pristino del medesimo fondo, a far data dal quindicesimo giorno successivo alla notificazione della presente sentenza e per un massimo di sette mesi;
3) condanna i convenuti alla refusione in favore delle attrici delle spese processuali così liquidate: euro 5810,00 per compensi oltre rimborso spese generali nella misura fissa del 15%, I.V.A., ove dovuta, e Cassa
Avvocati”.
Sentenza avverso la quale gli originari convenuti interponevano appello, articolato su più motivi, giusta citazione tempestivamente notificata il 5.9.2024.
Pur ritualmente evocate in giudizio le appellate e Parte_6 Parte_7
non si costituivano, tuttavia, in contraddittorio.
[...]
Né gli appellanti comparivano alla fissata udienza di trattazione del 13.1.2025.
Omettendo poi di comparire anche alla nuova udienza del 24.2.2025 già fissata ex art. 348 c.p.c., e della quale era stato dato rituale e tempestivo preavviso.
Il proposto appello deve essere, pertanto, dichiarato improcedibile ai sensi del citato disposto codicistico, secondo cui “Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio”.
Le spese del gravame vanno dichiarate irripetibili.
Deve, inoltre, darsi atto della sussistenza a carico degli appellanti dell'obbligo di versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002 (cfr. Corte cost.
120/2016).
P Q M
La Corte, visto l'art. 348 c.p.c., dichiara improcedibile l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa n. 1619/2024 del 4.7.2024 proposto, con citazione del
5.9.2024, da , e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
e . Parte_6 Parte_7
Spese irripetibili.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 29.IV.2025.
Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crascì)