Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 23/05/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Verbania
R.G. 1406/2023
Il GO avv. Teresa Emilia Martino, in funzione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
NICOSIA LUISA ANNAMARIA
Parte attrice opponente e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Controparte_1
Parte convenuta opposta
CONCLUSIONI: per parte attrice opponente: “In via preliminare : autorizzare, ex art. 269 c.p.c., la chiamata del terzo sig.ra Controparte_2 resid. in 20125 Milano, viale Evaristo Stefini n, 5, per i motivi di cui in
[...] premessa, assegnando termine entro il quale il ricorrente dovrà provvedervi. In via principale: piaccia all' Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa, accogliere la presente opposizione per i motivi sopra ampiamente esposti e, per l' effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 273/2023, RG.984/2023 emesso dall' intestato
Tribunale in data 28.08.2023 e notificato in data 17.10.2023, siccome nullo, errato, ingiusto ed illegittimo. In ogni caso con conseguente vittoria di onorari e spese di lite. Con riserva di meglio dedurre anche in via istruttoria nel corso del processo ed entro i limiti di preclusione dettati dal rito”
273/2023 così come emesso dal Tribunale di Verbania, nella persona della dott.ssa Persico, in data 28.08.23, il tutto con CONDANNA del ricorrente al risarcimento dei danni per aver introdotto un giudizio con malafede ex art. 96
c.p.c. e con co . e con conseguente RIFUSIONE dei compensi legali di causa ex
D.M. 55/2014”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso in data 28.08.2023 dal
Tribunale di Verbania RG.984/2023. n. decreto 273/2023, in favore dell'avv.
per compensi professionali dalla stessa maturati nei confronti Controparte_1 del sig. de cuius dell'opponente. Persona_1
L'opponente eccepiva la nullità del decreto ingiuntivo per mancanza dei presupposti ex art. 636 cpc., ritenendo mancanti, per talune parcelle, la vidimazione dell'Ordine di appartenenza;
eccepiva inoltre l'intervenuta prescrizione triennale, la presunta incapacità del de cuius, la carenza di prova dell'attività svolta in nome e per conto del de cuius da parte dell'opposta,
l'avvenuto pagamento delle pretese da parte dell'Amministratore di sostegno del sig. Persona_1
Si costituiva tempestivamente parte opposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la condanna ex art. 96 cpc dell'opponente.
Rigettata la richiesta di chiamata del terzo in Controparte_2 quanto già destinataria dello stesso decreto ingiuntivo in qualità di debitrice solidale, la causa veniva riservata in decisione ex art. 281 sexies cpc.
pag. 2/5 L'opposizione è parzialmente fondata.
Occorre, innanzitutto, premettere che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, nel caso che ci occupa, è stato emesso sulla base di parcelle tutte regolarmente vidimate dall'Ordine professionale di appartenenza e relative ai proc. civile n. 32665/16 RG –
Tribunale di Milano;
proc. civile n. 18527/18 RG – Tribunale di Milano;
proc. civile n. 55938/17 RG – Tribunale di Milano;
proc. civile n. 5654/16 RG – Corte appello di Milano;
proc. civile n. 11563/20 RG Tribunale di Milano.
Con l'opposizione al decreto ingiuntivo, poi, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. Cass. Sez. Un. n.
20604/2008; Cass., Sez. Un. n. 19246/2010, Sez. Un, n. 927/2022), anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. n. 17371/2003;
Cass. n. 6421/2003); con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. n.
15026/2005; Cass. n. 15186/2003; Cass. n. 6663/2002).
Il giudice investito dell'opposizione, pertanto, deve procedere ad un'autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti dal creditore opposto (attore in senso sostanziale) per dimostrare la fondatezza della pretesa dedotta nel ricorso, e dal debitore opponente (convenuto in senso sostanziale) per contestarla.
Secondo i principi generali dettati in tema di riparto dell'onere della prova dall'art. 2697 c.c., infatti, grava su chi fa valere in giudizio un diritto l'onere di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria domanda.
Nel caso di specie, parte opposta, con riferimento ai giudizi civili RG 32665/16 –
Tribunale di Milano, 18527/18 RG – Tribunale di Milano, 55938/17 RG –
pag. 3/5 Tribunale di Milano, 5654/16 RG – Corte appello di Milano e 11563/20 RG
Tribunale di Milano, le cui parcelle vidimate sono state attivate con il ricorso per decreto ingiuntivo, ha fornito idonea prova dei mandati ricevuti dal sig.
[...]
e dell'attività svolta in suo favore, allegando non solo le procure Per_1 sottoscritte ma anche copia degli atti e dei verbali di causa, oltre che dei provvedimenti definitivi dei giudizi, da cui risultano evidenti gli incarichi assegnati e le attività svolte in adempimento degli stessi.
Nessuna rilevanza può avere l'eccepita parziale incapacità di intendere e di volere del sig. in quanto, come rilevato dall'opposta, tale condizione Per_1
è stata certificata solo nel 2021, con la nomina di amministratore di sostegno, in data comunque successiva a tutti gli incarichi affidati all'avv. . CP_1
Quanto ai pagamenti effettuati dallo stesso Amministratore di sostegno in favore dell'avv. , è stata allegata prova documentale da cui risulta CP_1
l'imputazione dei pagamenti a procedimenti diversi da quelli di cui alle parcelle azionate con il decreto ingiuntivo oggi opposto.
É parzialmente fondata, invece, l'eccezione di prescrizione ex art. 2956 cc invocata dall'opponente.
Occorre ricordare che si tratta di prescrizione presuntiva, fondata su di una presunzione iuris tantum;
tale prescrizione non opera sul piano del diritto sostanziale, ma su quello processuale e, per vincerla si può ricorrere solo alla confessione giudiziale (art. 2959 c.c.) e al deferimento di giuramento decisorio
(art. 2960 c.c.).
La prescrizione presuntiva non si fonda sull'inerzia del creditore e sul decorso del tempo, come la prescrizione ordinaria, ma sulla presunzione che, in considerazione della natura dell'obbligazione e degli usi, il pagamento sia pag. 4/5 avvenuto nel termine previsto (cfr. Cass. Ord. 15303/2019; Cass. Ord.
30058/2017).
A norma dell'art. 2957 c.c., la prescrizione presuntiva del diritto al compenso professionale decorre automaticamente dalla conclusione della prestazione, la quale fa presumere l'immediata esigibilità del corrispettivo (Cass. 26 marzo
2009, n. 7378).
Nel caso di specie, la prescrizione presuntiva colpisce, ex art. 2957cc, le parcelle di cui ai procedimenti RG 32665/16 (definito a maggio 2017), RG
55938/17 (definito gennaio 2018) e RG 5456/2016 (definito luglio 2019).
Il decreto ingiuntivo opposto deve pertanto essere revocato e il credito dell'opposta deve essere rideterminato nell'importo di 10.061,28, oltre interessi legali dalla domanda, relativo alle liquidazioni delle parcelle dei procedimenti
RG 11563/2020 e RG 18527/2018.
Spese di lite interamente compensate, in considerazione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verbania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Revoca il decreto ingiuntivo n. 273/2023 RG 984/2023, emesso in data
28.08.2023 dal Tribunale di Verbania;
2. Condanna l'opponente a pagare, in favore dell'opposta , Controparte_1 la somma di €10.061,28, oltre interessi legali dalla domanda;
3. Spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Verbania, 23 maggio 2025
Il GO
Teresa Emilia Martino
pag. 5/5