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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/02/2025, n. 1419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1419 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 36670/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione SESTA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies cc. I e III c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 36670/2024 promossa da: C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TERENGHI MARCO Parte_1 C.F._1
ALFONSO e dell'avv. BELLOTTI CLAUDIO ( VIA P.R. GIULIANI, 10 20900 C.F._2
MONZA; ( VIA ARCHIMEDE 94 20129 Parte_2 C.F._3
MILANO, elettivamente domiciliato in VIA ARCHIMEDE, 94 MILANO presso il difensore avv. TERENGHI MARCO ALFONSO ATTORI contro
OPPURE “ Controparte_1 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TODESCHINI ALESSANDRO e CP_1 P.IVA_1 dell'avv. TODESCHINI GIORGIO ( ) VIA NATTA, 53 14100 C.F._4 CP_1 elettivamente domiciliato in VIA NATTA 53 14100 presso il difensore avv. TODESCHINI CP_1
ALESSANDRO CONVENUTO CONCLUSIONI Per Parte_1
Voglia il Tribunale ill.mo, contrariis reiectis e con salvezza di ogni altro diritto patrimoniale e non patrimoniale anche di natura risarcitoria da valutarsi in diversa sede, così giudicare per le causali di cui agli atti di causa: In via principale:
a) accertare e dichiarare l'integrale e/o parziale nullità e/o invalidità e/o inefficacia e/o inoperatività della fideiussione e/o contratto autonomo di garanzia descritta in narrativa dell'atto di citazione rilasciata dal Sig. in favore della per tutti i motivi esposti nel presente atto e Parte_1 Controparte_1 per violazione della normativa in tema di concorrenza e di tutela del consumatore con liberazione del Sig. a ogni obbligazione nei confronti della adottando ogni altra Parte_1 Controparte_1 conseguente statuizione di legge;
b) accertare l'invalidità e/o nullità e/o annullabilità per violazione di Legge e, per l'effetto, dichiarare nulla e/o annullare e/o dichiarare invalido il mutuo chirografario rilasciato da a favore Controparte_1 della società assistito dalla garanzia statale del Medio Credito Centrale e dalla fideiussione Controparte_2 del Sig. adottando ogni altra conseguente statuizione di legge;
Parte_1
c) accertare e dichiarare la decaduta ex art. 1957 c.c. dal diritto di azionare le Controparte_1 obbligazioni previste nella fideiussione rilasciata a suo favore dal Sig. in data 18.5.2021 e, Parte_1 comunque, dichiarare estinta la suddetta fideiussione ex art. 1955 c.c. per tutte le causali di cui agli atti di pagina 1 di 12 causa, dichiarando il Sig. iberato da ogni obbligazione di garanzia assunta ed adottando ogni Parte_1 altra conseguente statuizione di legge;
[... d) in ogni caso, e per l'effetto dell'accoglimento delle superiori conclusioni e domande, ordinare alla CP_1 di operare le opportune modifiche e le conseguenti comunicazioni di cancellazione delle Controparte_1 segnalazioni a nome del Sig. in Centrale Rischi, CRIF ed in tutte le ulteriori eventuali sedi in Parte_1 cui detta sofferenza sia stata iscritta e/o comunicata, sotto la propria responsabilità in esecuzione del disposto dell'emananda sentenza;
In via subordinata e) accertare e dichiarare la parziale nullità e/o invalidità e/o inefficacia e/o inoperatività in relazione agli artt. nn. 4 e 6 della fideiussione e/o contratto autonomo di garanzia descritta in narrativa del presente atto rilasciata dal Sig. in favore della per tutti i motivi esposti negli atti di Parte_1 Controparte_1 causa e per violazione della normativa in tema di concorrenza e di tutela del consumatore, con liberazione del Sig. da ogni obbligazione nei confronti della adottando ogni Parte_1 CP_1 Controparte_1 altra conseguente statuizione di legge;
f) accertare e dichiarare la parziale nullità e/o invalidità e/o inefficacia e/o inoperatività della fideiussione e/o contratto autonomo di garanzia descritta in narrativa dell'atto di citazione rilasciata dal Sig. n Parte_1 favore della per tutti i motivi esposti, dichiarando l'attore obbligato e vincolato Controparte_1 alla garanzia concessa nel limite del 20% dell'importo del mutuo chirografario concesso dalla
[...]
a favore della società con liberazione del Sig. da Controparte_1 Controparte_2 Parte_1 ogni ulteriore obbligazione nei confronti della adottando ogni altra Controparte_1 conseguente statuizione di legge;
g) accertare e dichiarare l'intervenuto recesso del Sig. dalla garanzia fideiussoria rilasciata a Parte_1 favore della in relazione al mutuo chirografario da quest'ultima concesso a Controparte_1 favore di con conseguente liberazione, totale e/o parziale nella misura ritenuta di giustizia, Controparte_2 dell'attore da ogni ulteriore obbligazione nei confronti della adottando ogni CP_1 Controparte_1 altra conseguente statuizione di legge. In ogni caso, con vittoria di compensi e spese di giudizio, oltre a rimb. forf. 15%, contr. int. Controparte_3
ed I.V.A.
[...]
Il Sig. i riserva espressamente ogni più ampia azione di qualunque genere, anche risarcitoria, Parte_1 nei confronti della Controparte_1
In via istruttoria, senza inversione alcuna dell'onere probatorio ed esclusivamente occorrendo, si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale e testi sulle circostanze dal n. 1 al n. 12 della narrativa in “Fatto” dell'atto di citazione, da aversi qui per integralmente trascritte debitamente capitolate, in forma positiva, scevre da valutazioni e precedute da “Vero che”.
Con espressa riserva di indicare testi e di ulteriormente dedurre, produrre e capitolare nel termine previsto per la seconda memoria difensiva ex art. 171 ter c.p.c. Per Controparte_1
Voglia il Tribunale Ill.mo, Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le declaratorie del caso;
In via preliminare Dichiarare la competenza funzionale del Tribunale di Milano, Sezione Impresa, in tema fideiussioni conformi allo schema ABI;
Nel merito Rigettare integralmente tutte le domande avversarie, infondate in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in narrativa, dichiarando validi ed efficaci gli obblighi fideiussori tutti assunti dall'attore verso la banca convenuta. Con vittoria di spese e compensi professionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 12 ha convenuto in giudizio la parte Parte_1 Controparte_1 convenuta, esponendo quanto segue. L'attore, socio al 25% della dal marzo 2021 al luglio 2021, in data 18.5.2021 Controparte_2 aveva rilasciato una fideiussione alla a garanzia del mutuo concesso da Controparte_1 quest'ultima alla citata società, in aggiunta rispetto a quella statale fornita da
[...] per l'80% del capitale finanziato. Controparte_4
Deduce la nullità e l'invalidità della fideiussione in applicazione della disciplina consumeristica, sostenendo che il pur svolgendo attività professionale, aveva concesso alla banca la Pt_1 garanzia indicata per finalità estranee all'esercizio della propria professione, integrando, così, la qualifica di consumatore. Pertanto, ex art. 34 Cod. cons., eccepisce la nullità del contratto di fideiussione o quantomeno delle clausole sub art. 4 e 6, in quanto vessatorie e comunque non oggetto di una trattativa individuale. In aggiunta, deduce la nullità della fideiussione per contrasto con la normativa sulla tutela della concorrenza. Inoltre, chiede di accertare l'invalidità del mutuo stipulato tra la convenuta e CP_2
con conseguente nullità della garanzia accessoria rilasciata dall'attore. Viene osservato
[...] che la causa in concreto dell'operazione finanziaria era quella di estinguere una pregressa situazione debitoria, in contrasto con le finalità della disciplina imperativa che regola la garanzia pubblica ed anche col divieto di doppia garanzia ex art. 44 D.M. 23 ottobre 2005, che vieta di acquisire ulteriori garanzie reali, assicurative e bancarie rispetto alla quota di finanziamento dell'80% già coperta dal fondo statale. Ciò emergerebbe anche dall'assenza di una reale istruttoria sulla solvibilità del debitore. Pertanto, l'attore invoca la nullità della fideiussione quantomeno per l'80% del debito, per contrasto con la norma imperativa sul divieto di doppia garanzia;
in aggiunta, eccepisce la nullità del mutuo per illiceità della causa, in quanto la sua causa in concreto è diversa da quella imperativa prevista dalla legge.
Nella comparsa di risposta la parte convenuta eccepisce, in via preliminare, l'incompetenza della Sezione ordinaria di questo Tribunale a favore della Sezione specializzata in materia di Impresa, trattandosi di controversia avente ad oggetto, tra l'altro, la violazione della normativa sulla tutela della concorrenza. Nel merito il convenuto esclude la possibilità di riconoscere la qualità di consumatore in capo al fideiussore, richiamando l'attività professionale del e i ruoli ricoperti nella Pt_1
di presidente del consiglio di amministrazione prima e di socio poi, al 25% Controparte_2 del capitale. Ne consegue che, quando sottoscriveva la fideiussione, egli agiva nell'ambito della sua attività professionale e della sua qualità di socio, creando un collegamento funzionale con la debitrice. Il convenuto afferma la validità del contratto di mutuo in quanto, prima della stipula, ha acquisito la documentazione sul merito creditizio prescritta dalla legge e ha soddisfatto i presupposti per l'accesso alla garanzia pubblica, per cui non vi era alcun indice di inaffidabilità tale da far ritenere che la parte mutuataria non era in condizioni di adempiere. Sulla dedotta nullità della fideiussione nella misura dell'80% del capitale, in quanto già coperto dalla garanzia di MCC, esclude che il contratto stipulato dall'attore rientri nel divieto di doppia garanzia: ritiene che la fideiussione oggetto di causa non sia riconducibile a un pagina 3 di 12 contratto bancario e che, d'altra parte, l'art. 44 D.M. 23 ottobre 2005 non possa essere interpretato estensivamente fino a ricomprendere nella “garanzia bancaria” la fideiussione prestata da una persona fisica ad una banca, ma solo le garanzie rilasciate da intermediari bancari, con la conseguenza che la fideiussione accordata dalla persona fisica può coprire anche l'intero importo assistito dalla garanzia del Fondo. Quanto alla prospettata nullità delle clausole di cui agli artt. 4 e 6 del contratto, perché vessatorie, il convenuto esclude la possibilità di qualificare il fideiussore come un consumatore e, in ogni caso, nega il contrasto coi principi dell'ordine pubblico economico, dato che l'art. 1957 c.c. è da ritenersi norma dispositiva e derogabile. Infine, si oppone alle istanze istruttorie della parte attrice, trattandosi di prova testimoniale irrilevante e comunque vietata dall'art. 2722 c.c., avendo ad oggetto patti contrari al contenuto della fideiussione, anteriori o coevi alla sottoscrizione di quest'ultima.
Con la memoria ex art. 171 ter n. 1, c.p.c. la parte attorea osserva quanto segue. Sull'eccezione di incompetenza funzionale, non si pone un problema di competenza, essendo la Sezione ordinaria e la Sezione specializzata due articolazioni del medesimo ufficio giudiziario. Sulla ritenuta non applicabilità della disciplina consumeristica, l'attore ritiene non conferenti i richiami di parte avversa all'attività del in quanto la qualifica di consumatore è Pt_1 prospettabile ogni volta che la persona agisce per scopi estranei all'attività professionale eventualmente svolta. Quanto alla ritenuta validità del contratto di mutuo da parte del convenuto, l'attore insiste sul contrasto tra la ragione giustificatrice della normativa sulla garanzia MCC e la causa in concreto del finanziamento, cioè l'estinzione di un credito pregresso. Da ciò deriva la nullità dell'operazione di finanziamento per illiceità e dunque, della garanzia personale rilasciata dalla parte attorea. Sulla asserita validità della fideiussione rispetto al divieto di doppia garanzia, l'attore richiama l'interpretazione estensiva del concetto di garanzia bancaria di cui al menzionato divieto, ritenendo perciò la fideiussione affetta da nullità parziale. L'attore ribadisce gli argomenti relativi alla qualifica di consumatore e al significativo squilibrio di diritti e obblighi prodotto dalle clausole ritenute vessatorie (artt. 4 e 6 del contratto), dal momento che il consumatore è stato l'unico ad essersi obbligato senza aver acquisito alcun diritto di prestazione e senza che tale squilibrio sia stato compensato da una trattativa sulle clausole vessatorie. A fronte delle difese della parte avversaria, l'attore richiama ancora la nullità della clausola n. 6 della fideiussione per contrasto con l'art. 33 Cod. consumo, ritenendo invalido il termine derogatorio di 60 mesi e, dunque, applicabile il diverso termine di sei mesi dell'art. 1957 c.c., che sarebbe decorso infruttuosamente in quanto la creditrice, dopo la lettera di risoluzione del mutuo datata 27.7.2023, non avrebbe intrapreso azioni giudiziali fino al dicembre 2024. In aggiunta, ritiene perfezionata la causa di estinzione della fideiussione per fatto del creditore, in quanto la banca avrebbe inviato la raccomandata di risoluzione del mutuo sette mesi dopo l'avvenuta cancellazione della società debitrice, impedendo così al fideiussore di agire con successo in surrogazione ex art. 1949 c.c. pagina 4 di 12 Sul rispetto della normativa anticoncorrenziale, ribadito che le clausole di cui ai nn. 2, 6 e 8 della fideiussione riproducono quelle dello schema predisposto dall'ABI, già dichiarate nulle dal garante della concorrenza con provvedimento n. 55 del 2.5.2005, eccepisce la nullità della fideiussione in quanto vi sarebbe un collegamento funzionale inscindibile tra l'intesa illecita a monte, sottostante allo schema indicato, e l'atto a valle che ne ripropone il contenuto.
Con la memoria ex art. 171 ter, n. 2, c.p.c. il convenuto sottolinea che l'attore ha riconosciuto la competenza funzionale della Sezione specializzata in materia di Impresa, per cui le relative domande devono essere proposte nella sede competente. Il convenuto insiste sul fatto che l'attore aveva rilasciato la fideiussione per fini che esulavano dalla sua sfera privata, evidenziando ancora:
-l'entità della partecipazione societaria (pari al 25 %, mentre il 50% era di Persona_1 figlia dell'attore) nella inserita in un gruppo di imprese facenti capo al Controparte_2 che risulterebbe essere stato il Commercialista della menzionata società; Pt_1
-la partecipazione all'attività sociale anche dopo la cessione delle proprie quote, quale segretario d'assemblea per delega di Persona_1
Quanto alla domanda attorea di nullità del mutuo, il convenuto rileva l'omessa citazione della società quale litisconsorte necessaria, in persona dei soci a fronte dell'intervenuta cancellazione dal Registro delle imprese. Nel merito, la parte convenuta insiste sulla conformità del contratto di mutuo alla disciplina del Fondo di garanzia pubblica, nonché sulla validità della relativa causa, avendo svolto l'istruttoria prevista dalla legge: non vi è stata, viene osservato, l'erogazione di un credito senza istruttoria, di importo preponderante rispetto alla preesistente esposizione debitoria e a fronte di un palese stato di decozione del beneficiario. Il convenuto ribadisce che non sussiste la violazione del divieto di doppia garanzia nel caso di specie, con la medesima argomentazione di cui al punto 5 della comparsa di risposta. Ancora, evidenzia che la parte attorea non era un consumatore quando rilasciava la fideiussione, per cui non si configura la vessatorietà delle clausole di cui agli artt. 4 e 6 del contratto. Con riferimento alla dedotta estinzione della fideiussione ex art. 1955 c.c., osserva che l'attore era a conoscenza del bilancio di liquidazione da cui emergeva il credito non soddisfatto a favore della banca e che, comunque, l'estinzione della società non determina l'estinzione dei debiti e della garanzia prestata, neanche quando difettano i presupposti per agire contro soci e liquidatori. Infine, esclude che la banca sia incorsa nella decadenza di cui all'art. 1957 c.c., per aver chiesto l'adempimento del debito residuo con semplice richiesta scritta, in luogo dell'azione giudiziale, in quanto l'art. 7 della fideiussione prevede che il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente e a semplice richiesta scritta.
*** Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
1. Non è fondata l'eccezione preliminare di incompetenza funzionale. pagina 5 di 12 L'articolazione tra Sezioni ordinarie e specializzate non attiene alla materia della competenza, trattandosi di mero riparto interno del carico di lavoro nell'ambito del medesimo ufficio giudiziario. Come osservato dalla parte attrice con la prima memoria, “Il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, nello specifico caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni dell'ufficio giudiziario […]” (Cass., Sez. Un., n. 19882/2019, Rv. 654837). Ciò premesso, non sussistono neppure i presupposti per trasmettere la causa alla sezione specializzate posto che in base alle tabelle del tribunale di Milano la sezione sesta civile è tabellarmente competente in funzione di tribunale delle imprese per le questioni inerenti alla validità delle fideiussioni conformi allo schema A.b.i.
2. Infondata la domanda di nullità totale della fideiussione e di nullità parziale delle clausole sub artt. 4 e 6 per contrarietà agli artt. 33 e ss. Cod. consumo. Va premesso che il contratto è stato correttamente qualificato come fideiussione. Non depone in senso contrario la clausola di pagamento “a semplice richiesta scritta” di cui all'art. 7, dato che essa attiene solo al meccanismo della tipologia solve et repete, anche considerando che non vi figura anche la clausola “senza eccezioni”. Tuttavia, non sussistono i presupposti per riconoscere la qualità di consumatore in capo all'attore al tempo in cui aveva sottoscritto la fideiussione. In applicazione dei principi fissati dalla giurisprudenza comunitaria (CGUE, sent. 19.11.2005, C- 74/15, Tarcau) in materia di contratti stipulati dal consumatore, i requisiti soggettivi per applicare la disciplina del Codice del consumo, rispetto ad un contratto di fideiussione stipulato dal socio a favore della società, richiedono di prendere in considerazione alcuni indici sintomatici, come l'entità della partecipazione al capitale sociale e l'eventuale qualità di amministratore della società garantita, al fine di verificare la sussistenza o meno di un collegamento con l'attività di impresa. Alla luce di ciò, si osserva che, al tempo della stipula della fideiussione avvenuta in data 18.5.2021, l'attore era socio al 25% della società debitrice, la quale aveva un capitale sociale pari ad Euro 10.000,00: l'entità non trascurabile della partecipazione depone nel senso del collegamento funzionale e oggettivo con l'attività di impresa, per cui è esclusa la qualità di consumatore in capo al quando concedeva la fideiussione. Inoltre, come osservato Pt_1 dalla convenuta con la comparsa e come risulta dalla lettura del contratto, “è stato lo stesso attore ad avere espressamente riconosciuto di non rivestire la qualità di consumatore nel momento in cui, in calce al contratto di fideiussione, ha dichiarato di sottoscrivere l'atto in qualità di titolare di micro impresa”. Se pure tali dichiarazioni contra se non integrano una confessione in senso stretto, le stesse hanno non di meno una portata probatoria consequenziale, nel momento in cui non sono smentite da ulteriori elementi. In aggiunta, si osserva che l'attore, presidente del consiglio di amministrazione di dal 13/11/2016 al 23/12/2019, ha mantenuto la qualità di socio anche Controparte_2 successivamente alla stipula della fideiussione e, una volta cedute le quote, ha partecipato pagina 6 di 12 all'attività sociale in qualità di delegato, svolgendo altresì il ruolo di segretario, in occasione dell'assemblea deputata all'approvazione del bilancio al 31.12.2021. Non coglie nel segno la parte attorea, dove osserva che “l'attività di commercialista svolta dal del tutto estranea rispetto all'attività di produzione manufatti di materie plastiche, Pt_1 termoformatura e costruzione macchine per lavorazione plastica svolta dalla debitrice principale , se si considera che l'accertamento deve essere svolto Controparte_2 prendendo in considerazione i requisiti soggettivi della parte, a prescindere dalla tipologia e dall'oggetto del contratto. Pur non accedendo alla tesi del “professionista di riflesso”, la stipula del contratto di garanzia non è avvenuta per finalità estranee all'attività professionale dell'attore con riferimento alla sua qualità di socio: la prestazione della fideiussione è stata strettamente funzionale allo svolgimento dell'attività sociale, avendo consentito di fatto l'accesso al credito in un momento di crisi e, dunque, la prosecuzione dell'attività imprenditoriale. Pertanto, non trova applicazione la disciplina consumeristica sulla vessatorietà.
3. Infondata la domanda di nullità della fideiussione per violazione della disciplina a tutela della concorrenza. L'attore lamenta la nullità della fideiussione di cui è causa in quanto, agli artt. 2, 6 e 8, recepirebbe le clausole del modello ABI cassato dalla Banca d'LI con delibera n. 55 del 2005 e dall'AGCM col parere n. 14251 del 2005. Va premesso che il tribunale delle imprese è competente solo per le intese restrittive della concorrenza, mentre qui viene in esame, in ipotesi, il diverso contratto a valle dell'intesa restrittiva che ha generato lo schema ABI censurato;
né la causa relativa al contratto a valle rientra tra quelle che presentano ragioni di connessione con le controversie relative alla violazione della normativa antitrust (art. 3, co. 3, d. lgs. n. 168/2003). Dato che la causa non riguarda una lite relativa alla violazione della normativa antitrust (CgCe 14.12.1983, n. 319/82; CgCe 13.7.2006, da C-295/04 a C-398/04), neppure ricorre un'ipotesi di connessione, perché quest'ultima deve intendersi in senso proprio (ai sensi degli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c., cfr. Cass., n. 13889/2024), mentre non ricorre, in particolare, l'ipotesi dell'art. 32 c.p.c. Anche quando viene in rilievo una causa di fideiussione, la questione demandata al tribunale delle imprese non riguarda il contratto di garanzia, ma l'esistenza di un'intesa restrittiva a monte. Contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, vi sono diversi elementi di differenziazione rispetto alla fattispecie oggetto di approfondimento da parte dei provvedimenti delle autorità di vigilanza risalenti al 2005. Trattasi di una fideiussione ad oggetto specifico e non omnibus (cfr., da ultimo, Cass. n. 657/2025), rilasciata successivamente al 2005 e parzialmente divergente dal modello ABI citato: infatti, la clausola sub 6 del contratto non prevede una deroga incondizionata all'art. 1957 c.c., stabilendo solo un più lungo termine (di 60 mesi) rispetto a quello legale. Quando la garanzia prestata si differenzia almeno in parte dallo schema negoziale censurato nel 2005, come nel caso di specie, non è possibile presumere che l'intermediario bancario garantito abbia voluto sfruttare il risultato della medesima intesa anticoncorrenziale, sia pure a distanza di anni.
pagina 7 di 12 A ciò occorre aggiungere che le tre clausole sanzionate dalla Banca d'LI sono, in quanto tali, perfettamente lecite, divenendo nulle solo in quanto frutto di un'intesa vietata. Pertanto, solo dimostrando che persiste la generalizzata diffusione dell'utilizzo di tali clausole e che tale diffusione dipenda da una specifica intesa potrebbe accertarsi come, sia pure dopo anni dal provvedimento della Banca d'LI, sussista ancora una lesione del mercato, dichiarando nulle le tre clausole perché sussiste una nuova intesa anticoncorrenziale (Cass. n. 1170/2025). La diversità parziale delle clausole scelte dalle parti non consente di configurare un indice presuntivo del nesso di collegamento con lo schema ABI del 2003: in caso contrario, si finirebbe per considerare le clausole in questione – in quanto tali, lecite – sempre e comunque illecite. In tali casi, occorre provare un ulteriore requisito, cioè la diffusione massiva dell'utilizzo delle tre clausole da parte delle banche anche nell'anno di sottoscrizione della fideiussione per cui è causa: solo in tal caso potrebbe accertarsi come, nonostante il decorso del tempo, persista la lesione del mercato concorrenziale. Tuttavia, l'adesione su larga scala in tanto assume rilevanza in quanto vi sia una deliberazione dell'organismo rappresentativo delle imprese del settore bancario, come avvenne nella vicenda più volte evocata e oggetto di sanzione da parte delle autorità di vigilanza. Ora che, invece, il modello ABI del 2003 è stato modificato nel 2006, così rimuovendo la lesione, deve affermarsi che, per gli anni successivi, non permane più l'illecito anticoncorrenziale e quindi, in caso di divergenza del contenuto della fideiussione dal modello già esaminato in passato dalla Banca d'LI, occorre accertare ex novo l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale fra le banche, come previsto dall'art. 2, co. 1, legge n. 287/1990. Allo stato attuale, dunque, non può ritenersi sufficiente verificare la diffusione di un certo schema contrattuale presso gli intermediari bancari, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice con la seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. Inoltre, si deve tenere presente (nell'ottica dell'art. art. 1 c. 4 della l. n. 287/1990) che l'ipotesi di una violazione della normativa antitrust deve escludersi allorquando l'uniformità delle clausole possa trovare spiegazione nell'alto grado di trasparenza e dalle tendenze oligopolistiche del mercato (CgCe 31.3.1993, C-89/85, 104/85, 114/85, 116-117/85, 125- 129/85). In breve, nel momento in cui una banca predispone una clausola a sé favorevole, come quella di deroga all'art. 1957 c.c., non vi è motivo di pensare che se altre banche si uniformano alla stessa, ciò avvenga in quanto vi sia un'intesa. Più pianamente, le altre banche si uniformano per non lasciare alcun vantaggio competitivo alla prima banca. D'altra parte, il requisito della diffusione non è dirimente nel caso della fideiussione a favore della banca creditrice del debitore principale: per via della specificità della sua posizione, il fideiussore non può scegliere la banca a cui prestare la garanzia personale, e ciò non consente di ritenere che la diffusione su larga scala di alcune clausole precluda la differenziazione dell'offerta e, quindi, la possibilità concreta di rivolgersi ad un operatore che richieda condizioni diverse.
4. Occorre peraltro rilevare un'ulteriore e assorbente ragione alla base del rigetto della domanda. pagina 8 di 12 Nel 2005 la Banca d'LI ha evidenziato che “l'articolo 2, comma 1, della legge n. 287/90 considera intese gli accordi e le pratiche concordate tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari”; sulla base di tale specifico presupposto ha enfatizzato il requisito della diffusione delle clausole “sospette” fra i principali istituti bancari quale prova dell'adesione da parte degli stessi alla deliberazione dell'associazione di categoria, che aveva proposto ai propri associati uno schema contrattuale di fideiussione omnibus. In concreto: in presenza di una deliberazione dell'organismo rappresentativo delle imprese di un determinato settore commerciale, occorre una diffusa adesione alla stessa per concretizzare la lesione della concorrenza;
si tratta tuttavia di una fattispecie diversa dal caso in cui venga accertata un'intesa in senso letterale fra due o più operatori di un settore di mercato, perché non viene in rilievo una sorta di accordo, bensì un minus, i.e. la somma di due fatti giuridici (la delibera dell'organismo rappresentativo e la concreta diffusione del modello propugnato dalla prima). Dunque nel 2005 la Banca d'LI non ha accertato uno specifico accordo anticoncorrenziale;
si è limitata a rilevare l'esistenza di uno schema contrattuale proposto dall'ABI ai propri associati e il dato fattuale della diffusione dell'utilizzo di tale schema: circostanze sufficienti per riscontrare la lesione del mercato in materia di fideiussioni omnibus. Se allora la Banca d'LI non ha riscontrato l'esistenza di un'intesa, dal punto di vista operativo l'utilità del richiamo alla delibera della Banca d'LI é alquanto ridotto: l'utilità pratica del richiamo infatti sta e cade nella misura in cui la fideiussione di cui si discute sia stata stipulata nella pendenza della delibera Abi, che non è più attuale dal 2006 (anno di una nuova delibera, che non ha riproposto le clausole oggetto della decisione n. 55 cit.). Inoltre, soprattutto, la delibera della Banca d'LI, per le ragioni suddette, non ha individuato alcuna intesa, rispetto alla quale si debba poi discutere della persistenza della stessa o meno dopo il 2005. Si potrebbe obiettare che dopo il 2006, per così dire, il pozzo è già stato inquinato: le banche continuano a inserire la clausola di deroga dell'art. 1957 c.c. perché di fatto tale è stato l'effetto della delibera Abi del 2003. Il punto ha trovato qualche conferma giurisprudenziale;
per es. secondo Corte di Appello n. 1439/2024 “pur a non voler riconoscere efficacia probatoria strictu sensu 'privilegiata' al Provvedimento dell'Autorità con riguardo alle fideiussioni contenenti le clausole sanzionate, ma sottoscritte in un periodo successivo all'arco temporale oggetto dell'istruttoria condotta dall'Autorità, il Provvedimento de quo, alla luce dell'autorevole e condivisibile interpretazione offertane dalla Suprema Corte, con la più volte citata sentenza n. 41994/2021 - in parziale modifica di quanto osservato dal giudice di primo grado - consente comunque di ravvisare la persistenza di un < normativa nazionale ed eurounitaria antitrust>> abitualmente utilizzato dagli istituti di credito, meccanismo che rinviene la sua fonte in atti diversi (id est: il contratto a valle e l'intesa a monte, dichiarata nulla dall'Autorità di vigilanza), funzionalmente collegati ai fini dell'attuazione dell'illecito. In altri termini, la riproduzione in un contratto di fideiussione successivo al 2005 delle clausole dichiarate nulle dal Provvedimento n. 55/2005 comporta una valida presunzione della persistenza, tra l'atto a monte e il contratto a valle, di un nesso funzionale alla produzione dell'effetto anticoncorrenziale. Trattasi, ad avviso della Corte, di pagina 9 di 12 una presunzione iuris tantum, suscettibile di prova contraria, ma da parte della banca, sulla quale, anche per il principio di vicinanza della prova, incombe l'onere di dimostrare che al tempo in cui la fideiussione è stata rilasciata e nonostante l'identico contenuto delle clausole, più non persistesse l'intesa anticoncorrenziale tra gli istituti di credito oggetto delle censure dell'Autorità di Vigilanza”. La tesi non convince;
anzitutto si addossa una prova negativa a una parte per asserita vicinanza, che non trova fondamento nella legge (tanto più alla luce della disciplina, pure recante norme in favore dei danneggiati da intese antitrust anche dal punto di vista probatorio, di cui al d. lgs. n. 3/2017). Si perviene peraltro all'aberrante risultato di sancire una presunzione di (illiceità in forza di una) intesa che finisce per negare il dato di partenza consistente nel fatto che l'art. 1957 c.c. è norma derogabile;
la stessa infatti viene, né più né meno, ritenuta inderogabile salvo prova contraria. dovrebbe allora dire che per effetto di ciò che è accaduto tra il 2003 e il 2005 l'art. 1957 c.c. sia divenuto una norma inderogabile: In secondo luogo l'approccio non si confronta con il disposto dell'art. 1, comma 4, legge n. 287/1990 e l'orientamento fatto proprio con la sentenza CgCe 31/3/1993 secondo la quale l'adozione di comportamenti negoziali paralleli ad opera degli imprenditori costituisce prova di una concertazione solo quando questa sia l'unica spiegazione plausibile (cfr. supra). Infine, in terzo luogo, Cass. n. 1170/2025 ha affermato proprio il principio opposto e cioè che ai fini della nullità dagli atti deve risultare, tra l'altro, “l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'LI, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova”. Consegue il rigetto della domanda di nullità.
5. Infondata la domanda di nullità parziale della fideiussione per violazione del divieto di doppia garanzia del mutuo previsto dalle disposizioni operative del Fondo di garanzia di cui D.M. 23.10.2005, che prevede: “Sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria”. Rilievo dirimente assume la considerazione che la fideiussione rilasciata da una persona fisica ad una banca non è classificabile come un contratto bancario ai sensi del T.U.B., laddove il divieto di cui si discute trova applicazione solo in quest'ultima fattispecie. L'interpretazione letterale, da prediligere trattandosi di norma limitativa dell'autonomia negoziale, fa ritenere che il divieto legale vada riferito esclusivamente alla garanzia proveniente da un intermediario bancario e, pertanto, non è estensibile alle garanzie personali come la fideiussione di cui è causa.
6. Infondata la domanda di nullità del contratto di mutuo stipulato tra la creditrice e la società, con conseguente nullità della fideiussione. pagina 10 di 12 Come ha correttamente osservato la parte convenuta, il mutuo è stato stipulato per “liquidità e rinegoziazione debiti a m/l termine”: causale prevista dall'art. 13, co. 1, lett. e) del D.L. liquidità, per cui è stata richiesta la garanzia pubblica mediante procedura semplificata di valutazione del merito creditizio dell'attore, in conformità ai criteri di accesso al Fondo di cui alla Parte IV delle relative disposizioni operative. Come da documentazione prodotta in allegato alla comparsa (doc. nn. 10-13), la banca ha acquisito i documenti di valutazione dei rischi prescritti dalla normativa, attestanti l'assenza di indici di non affidabilità creditizia. Perciò non ricorre la fattispecie, prospettata dall'attore, di un'operazione economica munita di causa in concreto illecita, in quanto finalizzata soltanto a lucrare una garanzia pubblica per un debito pregresso, concedendo un nuovo finanziamento ad una società priva di reali possibilità di rientro: al contrario, sussiste in concreto una delle cause tipiche di finanziamento richieste dalla legge per ottenere la copertura del Fondo di garanzia nella misura dell'80% del capitale erogato al debitore, insieme alla prescritta documentazione di valutazione dei rischi secondo la procedura semplificata.
7. Infondata la domanda di accertamento dell'avvenuta estinzione della fideiussione. Come ha osservato la giurisprudenza di legittimità, il fatto del creditore che rileva ex art. 1955 c.c. per liberare il fideiussore non può consistere nella mera inazione, ma deve costituire la violazione di un dovere giuridico, imposto dalla legge o previsto dal contratto, integrante un fatto quanto meno colposo, o comunque illecito, da cui sia derivato un pregiudizio giuridico, non solo economico, che deve concretizzarsi nella perdita del diritto (di surrogazione o di regresso), e non già nella semplice maggiore difficoltà di darvi attuazione a causa della diminuita capienza del patrimonio del debitore” (cfr. Cass. ord. n. 4175/2020, Rv. 657007; ord. n. 6685/2024, Rv. 670549). Per tale ragione, dev'essere provato che dal fatto del creditore sia derivato un pregiudizio giuridico, non solo economico, quale perdita del diritto e non mera maggiore difficoltà di attuazione: prova che l'attore non ha fornito.
8. Esclusa la nullità della fideiussione per violazione della disciplina consumeristica e di quella sulla protezione della concorrenza, restano prive di pregio le osservazioni dell'attore sulla reviviscenza dell'art. 1957 c.c. e del relativo termine di sei mesi per proporre le proprie azioni. Per l'effetto, si rileva che la banca ha rispettato il termine contrattuale di 60 mesi di cui all'art. 6 del contratto di fideiussione. Anche se, come osserva l'attore con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., l'iniziativa della parte creditrice è stata di tipo stragiudiziale (cfr. raccomandata del 27.7.2023, doc. 14 allegato alla comparsa di risposta), va evidenziato che l'art. 7 obbliga il fideiussore al pagamento “a semplice richiesta scritta”, dunque anche a fronte di un'iniziativa stragiudiziale del creditore, e ciò vale anche come deroga convenzionale alla forma prevista dall'art. 1957 c.c. Deroga da reputarsi ammissibile, in quanto, come osservato in giurisprudenza, la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione, prevista dalla norma da ultimo citata, non protegge alcun interesse di ordine pubblico, per cui può essere derogata dalle parti sia pagina 11 di 12 esplicitamente, sia implicitamente mediante un comportamento concludente (cfr. Cass. n. 13078/2008, Rv. 603325). D'altronde, sarebbe contraddittorio da un lato ammettere la clausola fideiussoria “a semplice richiesta scritta” e, dall'altro, pretendere che il creditore debba coltivare giudizialmente le proprie istanze quando può, per esplicita previsione contrattuale, domandare l'adempimento al fideiussore in via informale e stragiudiziale. Consegue il rigetto delle domande di parte attrice. Le spese di lite, in favore di parte convenuta, si liquidano in proporzione al valore della causa, determinata dal valore del mutuo, i.e. € 120.000) e sono pari a € 11.000,00 (tenuto conto della modestia della fase istruttoria, derivante dalla natura integralmente documentale della causa), oltre spese generali 15% c.p.a. e i.v.a.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta, RESPINGE Le domande di lo Parte_1
CONDANNA Al pagamento in favore di al pagamento di € 11.000,00 oltre Controparte_1 spese generali 15% c.p.a. e i.v.a. Milano, 19 febbraio 2025 Il Giudice dott. Claudio Tranquillo
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REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione SESTA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies cc. I e III c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 36670/2024 promossa da: C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TERENGHI MARCO Parte_1 C.F._1
ALFONSO e dell'avv. BELLOTTI CLAUDIO ( VIA P.R. GIULIANI, 10 20900 C.F._2
MONZA; ( VIA ARCHIMEDE 94 20129 Parte_2 C.F._3
MILANO, elettivamente domiciliato in VIA ARCHIMEDE, 94 MILANO presso il difensore avv. TERENGHI MARCO ALFONSO ATTORI contro
OPPURE “ Controparte_1 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TODESCHINI ALESSANDRO e CP_1 P.IVA_1 dell'avv. TODESCHINI GIORGIO ( ) VIA NATTA, 53 14100 C.F._4 CP_1 elettivamente domiciliato in VIA NATTA 53 14100 presso il difensore avv. TODESCHINI CP_1
ALESSANDRO CONVENUTO CONCLUSIONI Per Parte_1
Voglia il Tribunale ill.mo, contrariis reiectis e con salvezza di ogni altro diritto patrimoniale e non patrimoniale anche di natura risarcitoria da valutarsi in diversa sede, così giudicare per le causali di cui agli atti di causa: In via principale:
a) accertare e dichiarare l'integrale e/o parziale nullità e/o invalidità e/o inefficacia e/o inoperatività della fideiussione e/o contratto autonomo di garanzia descritta in narrativa dell'atto di citazione rilasciata dal Sig. in favore della per tutti i motivi esposti nel presente atto e Parte_1 Controparte_1 per violazione della normativa in tema di concorrenza e di tutela del consumatore con liberazione del Sig. a ogni obbligazione nei confronti della adottando ogni altra Parte_1 Controparte_1 conseguente statuizione di legge;
b) accertare l'invalidità e/o nullità e/o annullabilità per violazione di Legge e, per l'effetto, dichiarare nulla e/o annullare e/o dichiarare invalido il mutuo chirografario rilasciato da a favore Controparte_1 della società assistito dalla garanzia statale del Medio Credito Centrale e dalla fideiussione Controparte_2 del Sig. adottando ogni altra conseguente statuizione di legge;
Parte_1
c) accertare e dichiarare la decaduta ex art. 1957 c.c. dal diritto di azionare le Controparte_1 obbligazioni previste nella fideiussione rilasciata a suo favore dal Sig. in data 18.5.2021 e, Parte_1 comunque, dichiarare estinta la suddetta fideiussione ex art. 1955 c.c. per tutte le causali di cui agli atti di pagina 1 di 12 causa, dichiarando il Sig. iberato da ogni obbligazione di garanzia assunta ed adottando ogni Parte_1 altra conseguente statuizione di legge;
[... d) in ogni caso, e per l'effetto dell'accoglimento delle superiori conclusioni e domande, ordinare alla CP_1 di operare le opportune modifiche e le conseguenti comunicazioni di cancellazione delle Controparte_1 segnalazioni a nome del Sig. in Centrale Rischi, CRIF ed in tutte le ulteriori eventuali sedi in Parte_1 cui detta sofferenza sia stata iscritta e/o comunicata, sotto la propria responsabilità in esecuzione del disposto dell'emananda sentenza;
In via subordinata e) accertare e dichiarare la parziale nullità e/o invalidità e/o inefficacia e/o inoperatività in relazione agli artt. nn. 4 e 6 della fideiussione e/o contratto autonomo di garanzia descritta in narrativa del presente atto rilasciata dal Sig. in favore della per tutti i motivi esposti negli atti di Parte_1 Controparte_1 causa e per violazione della normativa in tema di concorrenza e di tutela del consumatore, con liberazione del Sig. da ogni obbligazione nei confronti della adottando ogni Parte_1 CP_1 Controparte_1 altra conseguente statuizione di legge;
f) accertare e dichiarare la parziale nullità e/o invalidità e/o inefficacia e/o inoperatività della fideiussione e/o contratto autonomo di garanzia descritta in narrativa dell'atto di citazione rilasciata dal Sig. n Parte_1 favore della per tutti i motivi esposti, dichiarando l'attore obbligato e vincolato Controparte_1 alla garanzia concessa nel limite del 20% dell'importo del mutuo chirografario concesso dalla
[...]
a favore della società con liberazione del Sig. da Controparte_1 Controparte_2 Parte_1 ogni ulteriore obbligazione nei confronti della adottando ogni altra Controparte_1 conseguente statuizione di legge;
g) accertare e dichiarare l'intervenuto recesso del Sig. dalla garanzia fideiussoria rilasciata a Parte_1 favore della in relazione al mutuo chirografario da quest'ultima concesso a Controparte_1 favore di con conseguente liberazione, totale e/o parziale nella misura ritenuta di giustizia, Controparte_2 dell'attore da ogni ulteriore obbligazione nei confronti della adottando ogni CP_1 Controparte_1 altra conseguente statuizione di legge. In ogni caso, con vittoria di compensi e spese di giudizio, oltre a rimb. forf. 15%, contr. int. Controparte_3
ed I.V.A.
[...]
Il Sig. i riserva espressamente ogni più ampia azione di qualunque genere, anche risarcitoria, Parte_1 nei confronti della Controparte_1
In via istruttoria, senza inversione alcuna dell'onere probatorio ed esclusivamente occorrendo, si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale e testi sulle circostanze dal n. 1 al n. 12 della narrativa in “Fatto” dell'atto di citazione, da aversi qui per integralmente trascritte debitamente capitolate, in forma positiva, scevre da valutazioni e precedute da “Vero che”.
Con espressa riserva di indicare testi e di ulteriormente dedurre, produrre e capitolare nel termine previsto per la seconda memoria difensiva ex art. 171 ter c.p.c. Per Controparte_1
Voglia il Tribunale Ill.mo, Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le declaratorie del caso;
In via preliminare Dichiarare la competenza funzionale del Tribunale di Milano, Sezione Impresa, in tema fideiussioni conformi allo schema ABI;
Nel merito Rigettare integralmente tutte le domande avversarie, infondate in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in narrativa, dichiarando validi ed efficaci gli obblighi fideiussori tutti assunti dall'attore verso la banca convenuta. Con vittoria di spese e compensi professionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 12 ha convenuto in giudizio la parte Parte_1 Controparte_1 convenuta, esponendo quanto segue. L'attore, socio al 25% della dal marzo 2021 al luglio 2021, in data 18.5.2021 Controparte_2 aveva rilasciato una fideiussione alla a garanzia del mutuo concesso da Controparte_1 quest'ultima alla citata società, in aggiunta rispetto a quella statale fornita da
[...] per l'80% del capitale finanziato. Controparte_4
Deduce la nullità e l'invalidità della fideiussione in applicazione della disciplina consumeristica, sostenendo che il pur svolgendo attività professionale, aveva concesso alla banca la Pt_1 garanzia indicata per finalità estranee all'esercizio della propria professione, integrando, così, la qualifica di consumatore. Pertanto, ex art. 34 Cod. cons., eccepisce la nullità del contratto di fideiussione o quantomeno delle clausole sub art. 4 e 6, in quanto vessatorie e comunque non oggetto di una trattativa individuale. In aggiunta, deduce la nullità della fideiussione per contrasto con la normativa sulla tutela della concorrenza. Inoltre, chiede di accertare l'invalidità del mutuo stipulato tra la convenuta e CP_2
con conseguente nullità della garanzia accessoria rilasciata dall'attore. Viene osservato
[...] che la causa in concreto dell'operazione finanziaria era quella di estinguere una pregressa situazione debitoria, in contrasto con le finalità della disciplina imperativa che regola la garanzia pubblica ed anche col divieto di doppia garanzia ex art. 44 D.M. 23 ottobre 2005, che vieta di acquisire ulteriori garanzie reali, assicurative e bancarie rispetto alla quota di finanziamento dell'80% già coperta dal fondo statale. Ciò emergerebbe anche dall'assenza di una reale istruttoria sulla solvibilità del debitore. Pertanto, l'attore invoca la nullità della fideiussione quantomeno per l'80% del debito, per contrasto con la norma imperativa sul divieto di doppia garanzia;
in aggiunta, eccepisce la nullità del mutuo per illiceità della causa, in quanto la sua causa in concreto è diversa da quella imperativa prevista dalla legge.
Nella comparsa di risposta la parte convenuta eccepisce, in via preliminare, l'incompetenza della Sezione ordinaria di questo Tribunale a favore della Sezione specializzata in materia di Impresa, trattandosi di controversia avente ad oggetto, tra l'altro, la violazione della normativa sulla tutela della concorrenza. Nel merito il convenuto esclude la possibilità di riconoscere la qualità di consumatore in capo al fideiussore, richiamando l'attività professionale del e i ruoli ricoperti nella Pt_1
di presidente del consiglio di amministrazione prima e di socio poi, al 25% Controparte_2 del capitale. Ne consegue che, quando sottoscriveva la fideiussione, egli agiva nell'ambito della sua attività professionale e della sua qualità di socio, creando un collegamento funzionale con la debitrice. Il convenuto afferma la validità del contratto di mutuo in quanto, prima della stipula, ha acquisito la documentazione sul merito creditizio prescritta dalla legge e ha soddisfatto i presupposti per l'accesso alla garanzia pubblica, per cui non vi era alcun indice di inaffidabilità tale da far ritenere che la parte mutuataria non era in condizioni di adempiere. Sulla dedotta nullità della fideiussione nella misura dell'80% del capitale, in quanto già coperto dalla garanzia di MCC, esclude che il contratto stipulato dall'attore rientri nel divieto di doppia garanzia: ritiene che la fideiussione oggetto di causa non sia riconducibile a un pagina 3 di 12 contratto bancario e che, d'altra parte, l'art. 44 D.M. 23 ottobre 2005 non possa essere interpretato estensivamente fino a ricomprendere nella “garanzia bancaria” la fideiussione prestata da una persona fisica ad una banca, ma solo le garanzie rilasciate da intermediari bancari, con la conseguenza che la fideiussione accordata dalla persona fisica può coprire anche l'intero importo assistito dalla garanzia del Fondo. Quanto alla prospettata nullità delle clausole di cui agli artt. 4 e 6 del contratto, perché vessatorie, il convenuto esclude la possibilità di qualificare il fideiussore come un consumatore e, in ogni caso, nega il contrasto coi principi dell'ordine pubblico economico, dato che l'art. 1957 c.c. è da ritenersi norma dispositiva e derogabile. Infine, si oppone alle istanze istruttorie della parte attrice, trattandosi di prova testimoniale irrilevante e comunque vietata dall'art. 2722 c.c., avendo ad oggetto patti contrari al contenuto della fideiussione, anteriori o coevi alla sottoscrizione di quest'ultima.
Con la memoria ex art. 171 ter n. 1, c.p.c. la parte attorea osserva quanto segue. Sull'eccezione di incompetenza funzionale, non si pone un problema di competenza, essendo la Sezione ordinaria e la Sezione specializzata due articolazioni del medesimo ufficio giudiziario. Sulla ritenuta non applicabilità della disciplina consumeristica, l'attore ritiene non conferenti i richiami di parte avversa all'attività del in quanto la qualifica di consumatore è Pt_1 prospettabile ogni volta che la persona agisce per scopi estranei all'attività professionale eventualmente svolta. Quanto alla ritenuta validità del contratto di mutuo da parte del convenuto, l'attore insiste sul contrasto tra la ragione giustificatrice della normativa sulla garanzia MCC e la causa in concreto del finanziamento, cioè l'estinzione di un credito pregresso. Da ciò deriva la nullità dell'operazione di finanziamento per illiceità e dunque, della garanzia personale rilasciata dalla parte attorea. Sulla asserita validità della fideiussione rispetto al divieto di doppia garanzia, l'attore richiama l'interpretazione estensiva del concetto di garanzia bancaria di cui al menzionato divieto, ritenendo perciò la fideiussione affetta da nullità parziale. L'attore ribadisce gli argomenti relativi alla qualifica di consumatore e al significativo squilibrio di diritti e obblighi prodotto dalle clausole ritenute vessatorie (artt. 4 e 6 del contratto), dal momento che il consumatore è stato l'unico ad essersi obbligato senza aver acquisito alcun diritto di prestazione e senza che tale squilibrio sia stato compensato da una trattativa sulle clausole vessatorie. A fronte delle difese della parte avversaria, l'attore richiama ancora la nullità della clausola n. 6 della fideiussione per contrasto con l'art. 33 Cod. consumo, ritenendo invalido il termine derogatorio di 60 mesi e, dunque, applicabile il diverso termine di sei mesi dell'art. 1957 c.c., che sarebbe decorso infruttuosamente in quanto la creditrice, dopo la lettera di risoluzione del mutuo datata 27.7.2023, non avrebbe intrapreso azioni giudiziali fino al dicembre 2024. In aggiunta, ritiene perfezionata la causa di estinzione della fideiussione per fatto del creditore, in quanto la banca avrebbe inviato la raccomandata di risoluzione del mutuo sette mesi dopo l'avvenuta cancellazione della società debitrice, impedendo così al fideiussore di agire con successo in surrogazione ex art. 1949 c.c. pagina 4 di 12 Sul rispetto della normativa anticoncorrenziale, ribadito che le clausole di cui ai nn. 2, 6 e 8 della fideiussione riproducono quelle dello schema predisposto dall'ABI, già dichiarate nulle dal garante della concorrenza con provvedimento n. 55 del 2.5.2005, eccepisce la nullità della fideiussione in quanto vi sarebbe un collegamento funzionale inscindibile tra l'intesa illecita a monte, sottostante allo schema indicato, e l'atto a valle che ne ripropone il contenuto.
Con la memoria ex art. 171 ter, n. 2, c.p.c. il convenuto sottolinea che l'attore ha riconosciuto la competenza funzionale della Sezione specializzata in materia di Impresa, per cui le relative domande devono essere proposte nella sede competente. Il convenuto insiste sul fatto che l'attore aveva rilasciato la fideiussione per fini che esulavano dalla sua sfera privata, evidenziando ancora:
-l'entità della partecipazione societaria (pari al 25 %, mentre il 50% era di Persona_1 figlia dell'attore) nella inserita in un gruppo di imprese facenti capo al Controparte_2 che risulterebbe essere stato il Commercialista della menzionata società; Pt_1
-la partecipazione all'attività sociale anche dopo la cessione delle proprie quote, quale segretario d'assemblea per delega di Persona_1
Quanto alla domanda attorea di nullità del mutuo, il convenuto rileva l'omessa citazione della società quale litisconsorte necessaria, in persona dei soci a fronte dell'intervenuta cancellazione dal Registro delle imprese. Nel merito, la parte convenuta insiste sulla conformità del contratto di mutuo alla disciplina del Fondo di garanzia pubblica, nonché sulla validità della relativa causa, avendo svolto l'istruttoria prevista dalla legge: non vi è stata, viene osservato, l'erogazione di un credito senza istruttoria, di importo preponderante rispetto alla preesistente esposizione debitoria e a fronte di un palese stato di decozione del beneficiario. Il convenuto ribadisce che non sussiste la violazione del divieto di doppia garanzia nel caso di specie, con la medesima argomentazione di cui al punto 5 della comparsa di risposta. Ancora, evidenzia che la parte attorea non era un consumatore quando rilasciava la fideiussione, per cui non si configura la vessatorietà delle clausole di cui agli artt. 4 e 6 del contratto. Con riferimento alla dedotta estinzione della fideiussione ex art. 1955 c.c., osserva che l'attore era a conoscenza del bilancio di liquidazione da cui emergeva il credito non soddisfatto a favore della banca e che, comunque, l'estinzione della società non determina l'estinzione dei debiti e della garanzia prestata, neanche quando difettano i presupposti per agire contro soci e liquidatori. Infine, esclude che la banca sia incorsa nella decadenza di cui all'art. 1957 c.c., per aver chiesto l'adempimento del debito residuo con semplice richiesta scritta, in luogo dell'azione giudiziale, in quanto l'art. 7 della fideiussione prevede che il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente e a semplice richiesta scritta.
*** Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
1. Non è fondata l'eccezione preliminare di incompetenza funzionale. pagina 5 di 12 L'articolazione tra Sezioni ordinarie e specializzate non attiene alla materia della competenza, trattandosi di mero riparto interno del carico di lavoro nell'ambito del medesimo ufficio giudiziario. Come osservato dalla parte attrice con la prima memoria, “Il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, nello specifico caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni dell'ufficio giudiziario […]” (Cass., Sez. Un., n. 19882/2019, Rv. 654837). Ciò premesso, non sussistono neppure i presupposti per trasmettere la causa alla sezione specializzate posto che in base alle tabelle del tribunale di Milano la sezione sesta civile è tabellarmente competente in funzione di tribunale delle imprese per le questioni inerenti alla validità delle fideiussioni conformi allo schema A.b.i.
2. Infondata la domanda di nullità totale della fideiussione e di nullità parziale delle clausole sub artt. 4 e 6 per contrarietà agli artt. 33 e ss. Cod. consumo. Va premesso che il contratto è stato correttamente qualificato come fideiussione. Non depone in senso contrario la clausola di pagamento “a semplice richiesta scritta” di cui all'art. 7, dato che essa attiene solo al meccanismo della tipologia solve et repete, anche considerando che non vi figura anche la clausola “senza eccezioni”. Tuttavia, non sussistono i presupposti per riconoscere la qualità di consumatore in capo all'attore al tempo in cui aveva sottoscritto la fideiussione. In applicazione dei principi fissati dalla giurisprudenza comunitaria (CGUE, sent. 19.11.2005, C- 74/15, Tarcau) in materia di contratti stipulati dal consumatore, i requisiti soggettivi per applicare la disciplina del Codice del consumo, rispetto ad un contratto di fideiussione stipulato dal socio a favore della società, richiedono di prendere in considerazione alcuni indici sintomatici, come l'entità della partecipazione al capitale sociale e l'eventuale qualità di amministratore della società garantita, al fine di verificare la sussistenza o meno di un collegamento con l'attività di impresa. Alla luce di ciò, si osserva che, al tempo della stipula della fideiussione avvenuta in data 18.5.2021, l'attore era socio al 25% della società debitrice, la quale aveva un capitale sociale pari ad Euro 10.000,00: l'entità non trascurabile della partecipazione depone nel senso del collegamento funzionale e oggettivo con l'attività di impresa, per cui è esclusa la qualità di consumatore in capo al quando concedeva la fideiussione. Inoltre, come osservato Pt_1 dalla convenuta con la comparsa e come risulta dalla lettura del contratto, “è stato lo stesso attore ad avere espressamente riconosciuto di non rivestire la qualità di consumatore nel momento in cui, in calce al contratto di fideiussione, ha dichiarato di sottoscrivere l'atto in qualità di titolare di micro impresa”. Se pure tali dichiarazioni contra se non integrano una confessione in senso stretto, le stesse hanno non di meno una portata probatoria consequenziale, nel momento in cui non sono smentite da ulteriori elementi. In aggiunta, si osserva che l'attore, presidente del consiglio di amministrazione di dal 13/11/2016 al 23/12/2019, ha mantenuto la qualità di socio anche Controparte_2 successivamente alla stipula della fideiussione e, una volta cedute le quote, ha partecipato pagina 6 di 12 all'attività sociale in qualità di delegato, svolgendo altresì il ruolo di segretario, in occasione dell'assemblea deputata all'approvazione del bilancio al 31.12.2021. Non coglie nel segno la parte attorea, dove osserva che “l'attività di commercialista svolta dal del tutto estranea rispetto all'attività di produzione manufatti di materie plastiche, Pt_1 termoformatura e costruzione macchine per lavorazione plastica svolta dalla debitrice principale , se si considera che l'accertamento deve essere svolto Controparte_2 prendendo in considerazione i requisiti soggettivi della parte, a prescindere dalla tipologia e dall'oggetto del contratto. Pur non accedendo alla tesi del “professionista di riflesso”, la stipula del contratto di garanzia non è avvenuta per finalità estranee all'attività professionale dell'attore con riferimento alla sua qualità di socio: la prestazione della fideiussione è stata strettamente funzionale allo svolgimento dell'attività sociale, avendo consentito di fatto l'accesso al credito in un momento di crisi e, dunque, la prosecuzione dell'attività imprenditoriale. Pertanto, non trova applicazione la disciplina consumeristica sulla vessatorietà.
3. Infondata la domanda di nullità della fideiussione per violazione della disciplina a tutela della concorrenza. L'attore lamenta la nullità della fideiussione di cui è causa in quanto, agli artt. 2, 6 e 8, recepirebbe le clausole del modello ABI cassato dalla Banca d'LI con delibera n. 55 del 2005 e dall'AGCM col parere n. 14251 del 2005. Va premesso che il tribunale delle imprese è competente solo per le intese restrittive della concorrenza, mentre qui viene in esame, in ipotesi, il diverso contratto a valle dell'intesa restrittiva che ha generato lo schema ABI censurato;
né la causa relativa al contratto a valle rientra tra quelle che presentano ragioni di connessione con le controversie relative alla violazione della normativa antitrust (art. 3, co. 3, d. lgs. n. 168/2003). Dato che la causa non riguarda una lite relativa alla violazione della normativa antitrust (CgCe 14.12.1983, n. 319/82; CgCe 13.7.2006, da C-295/04 a C-398/04), neppure ricorre un'ipotesi di connessione, perché quest'ultima deve intendersi in senso proprio (ai sensi degli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c., cfr. Cass., n. 13889/2024), mentre non ricorre, in particolare, l'ipotesi dell'art. 32 c.p.c. Anche quando viene in rilievo una causa di fideiussione, la questione demandata al tribunale delle imprese non riguarda il contratto di garanzia, ma l'esistenza di un'intesa restrittiva a monte. Contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, vi sono diversi elementi di differenziazione rispetto alla fattispecie oggetto di approfondimento da parte dei provvedimenti delle autorità di vigilanza risalenti al 2005. Trattasi di una fideiussione ad oggetto specifico e non omnibus (cfr., da ultimo, Cass. n. 657/2025), rilasciata successivamente al 2005 e parzialmente divergente dal modello ABI citato: infatti, la clausola sub 6 del contratto non prevede una deroga incondizionata all'art. 1957 c.c., stabilendo solo un più lungo termine (di 60 mesi) rispetto a quello legale. Quando la garanzia prestata si differenzia almeno in parte dallo schema negoziale censurato nel 2005, come nel caso di specie, non è possibile presumere che l'intermediario bancario garantito abbia voluto sfruttare il risultato della medesima intesa anticoncorrenziale, sia pure a distanza di anni.
pagina 7 di 12 A ciò occorre aggiungere che le tre clausole sanzionate dalla Banca d'LI sono, in quanto tali, perfettamente lecite, divenendo nulle solo in quanto frutto di un'intesa vietata. Pertanto, solo dimostrando che persiste la generalizzata diffusione dell'utilizzo di tali clausole e che tale diffusione dipenda da una specifica intesa potrebbe accertarsi come, sia pure dopo anni dal provvedimento della Banca d'LI, sussista ancora una lesione del mercato, dichiarando nulle le tre clausole perché sussiste una nuova intesa anticoncorrenziale (Cass. n. 1170/2025). La diversità parziale delle clausole scelte dalle parti non consente di configurare un indice presuntivo del nesso di collegamento con lo schema ABI del 2003: in caso contrario, si finirebbe per considerare le clausole in questione – in quanto tali, lecite – sempre e comunque illecite. In tali casi, occorre provare un ulteriore requisito, cioè la diffusione massiva dell'utilizzo delle tre clausole da parte delle banche anche nell'anno di sottoscrizione della fideiussione per cui è causa: solo in tal caso potrebbe accertarsi come, nonostante il decorso del tempo, persista la lesione del mercato concorrenziale. Tuttavia, l'adesione su larga scala in tanto assume rilevanza in quanto vi sia una deliberazione dell'organismo rappresentativo delle imprese del settore bancario, come avvenne nella vicenda più volte evocata e oggetto di sanzione da parte delle autorità di vigilanza. Ora che, invece, il modello ABI del 2003 è stato modificato nel 2006, così rimuovendo la lesione, deve affermarsi che, per gli anni successivi, non permane più l'illecito anticoncorrenziale e quindi, in caso di divergenza del contenuto della fideiussione dal modello già esaminato in passato dalla Banca d'LI, occorre accertare ex novo l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale fra le banche, come previsto dall'art. 2, co. 1, legge n. 287/1990. Allo stato attuale, dunque, non può ritenersi sufficiente verificare la diffusione di un certo schema contrattuale presso gli intermediari bancari, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice con la seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. Inoltre, si deve tenere presente (nell'ottica dell'art. art. 1 c. 4 della l. n. 287/1990) che l'ipotesi di una violazione della normativa antitrust deve escludersi allorquando l'uniformità delle clausole possa trovare spiegazione nell'alto grado di trasparenza e dalle tendenze oligopolistiche del mercato (CgCe 31.3.1993, C-89/85, 104/85, 114/85, 116-117/85, 125- 129/85). In breve, nel momento in cui una banca predispone una clausola a sé favorevole, come quella di deroga all'art. 1957 c.c., non vi è motivo di pensare che se altre banche si uniformano alla stessa, ciò avvenga in quanto vi sia un'intesa. Più pianamente, le altre banche si uniformano per non lasciare alcun vantaggio competitivo alla prima banca. D'altra parte, il requisito della diffusione non è dirimente nel caso della fideiussione a favore della banca creditrice del debitore principale: per via della specificità della sua posizione, il fideiussore non può scegliere la banca a cui prestare la garanzia personale, e ciò non consente di ritenere che la diffusione su larga scala di alcune clausole precluda la differenziazione dell'offerta e, quindi, la possibilità concreta di rivolgersi ad un operatore che richieda condizioni diverse.
4. Occorre peraltro rilevare un'ulteriore e assorbente ragione alla base del rigetto della domanda. pagina 8 di 12 Nel 2005 la Banca d'LI ha evidenziato che “l'articolo 2, comma 1, della legge n. 287/90 considera intese gli accordi e le pratiche concordate tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari”; sulla base di tale specifico presupposto ha enfatizzato il requisito della diffusione delle clausole “sospette” fra i principali istituti bancari quale prova dell'adesione da parte degli stessi alla deliberazione dell'associazione di categoria, che aveva proposto ai propri associati uno schema contrattuale di fideiussione omnibus. In concreto: in presenza di una deliberazione dell'organismo rappresentativo delle imprese di un determinato settore commerciale, occorre una diffusa adesione alla stessa per concretizzare la lesione della concorrenza;
si tratta tuttavia di una fattispecie diversa dal caso in cui venga accertata un'intesa in senso letterale fra due o più operatori di un settore di mercato, perché non viene in rilievo una sorta di accordo, bensì un minus, i.e. la somma di due fatti giuridici (la delibera dell'organismo rappresentativo e la concreta diffusione del modello propugnato dalla prima). Dunque nel 2005 la Banca d'LI non ha accertato uno specifico accordo anticoncorrenziale;
si è limitata a rilevare l'esistenza di uno schema contrattuale proposto dall'ABI ai propri associati e il dato fattuale della diffusione dell'utilizzo di tale schema: circostanze sufficienti per riscontrare la lesione del mercato in materia di fideiussioni omnibus. Se allora la Banca d'LI non ha riscontrato l'esistenza di un'intesa, dal punto di vista operativo l'utilità del richiamo alla delibera della Banca d'LI é alquanto ridotto: l'utilità pratica del richiamo infatti sta e cade nella misura in cui la fideiussione di cui si discute sia stata stipulata nella pendenza della delibera Abi, che non è più attuale dal 2006 (anno di una nuova delibera, che non ha riproposto le clausole oggetto della decisione n. 55 cit.). Inoltre, soprattutto, la delibera della Banca d'LI, per le ragioni suddette, non ha individuato alcuna intesa, rispetto alla quale si debba poi discutere della persistenza della stessa o meno dopo il 2005. Si potrebbe obiettare che dopo il 2006, per così dire, il pozzo è già stato inquinato: le banche continuano a inserire la clausola di deroga dell'art. 1957 c.c. perché di fatto tale è stato l'effetto della delibera Abi del 2003. Il punto ha trovato qualche conferma giurisprudenziale;
per es. secondo Corte di Appello n. 1439/2024 “pur a non voler riconoscere efficacia probatoria strictu sensu 'privilegiata' al Provvedimento dell'Autorità con riguardo alle fideiussioni contenenti le clausole sanzionate, ma sottoscritte in un periodo successivo all'arco temporale oggetto dell'istruttoria condotta dall'Autorità, il Provvedimento de quo, alla luce dell'autorevole e condivisibile interpretazione offertane dalla Suprema Corte, con la più volte citata sentenza n. 41994/2021 - in parziale modifica di quanto osservato dal giudice di primo grado - consente comunque di ravvisare la persistenza di un < normativa nazionale ed eurounitaria antitrust>> abitualmente utilizzato dagli istituti di credito, meccanismo che rinviene la sua fonte in atti diversi (id est: il contratto a valle e l'intesa a monte, dichiarata nulla dall'Autorità di vigilanza), funzionalmente collegati ai fini dell'attuazione dell'illecito. In altri termini, la riproduzione in un contratto di fideiussione successivo al 2005 delle clausole dichiarate nulle dal Provvedimento n. 55/2005 comporta una valida presunzione della persistenza, tra l'atto a monte e il contratto a valle, di un nesso funzionale alla produzione dell'effetto anticoncorrenziale. Trattasi, ad avviso della Corte, di pagina 9 di 12 una presunzione iuris tantum, suscettibile di prova contraria, ma da parte della banca, sulla quale, anche per il principio di vicinanza della prova, incombe l'onere di dimostrare che al tempo in cui la fideiussione è stata rilasciata e nonostante l'identico contenuto delle clausole, più non persistesse l'intesa anticoncorrenziale tra gli istituti di credito oggetto delle censure dell'Autorità di Vigilanza”. La tesi non convince;
anzitutto si addossa una prova negativa a una parte per asserita vicinanza, che non trova fondamento nella legge (tanto più alla luce della disciplina, pure recante norme in favore dei danneggiati da intese antitrust anche dal punto di vista probatorio, di cui al d. lgs. n. 3/2017). Si perviene peraltro all'aberrante risultato di sancire una presunzione di (illiceità in forza di una) intesa che finisce per negare il dato di partenza consistente nel fatto che l'art. 1957 c.c. è norma derogabile;
la stessa infatti viene, né più né meno, ritenuta inderogabile salvo prova contraria. dovrebbe allora dire che per effetto di ciò che è accaduto tra il 2003 e il 2005 l'art. 1957 c.c. sia divenuto una norma inderogabile: In secondo luogo l'approccio non si confronta con il disposto dell'art. 1, comma 4, legge n. 287/1990 e l'orientamento fatto proprio con la sentenza CgCe 31/3/1993 secondo la quale l'adozione di comportamenti negoziali paralleli ad opera degli imprenditori costituisce prova di una concertazione solo quando questa sia l'unica spiegazione plausibile (cfr. supra). Infine, in terzo luogo, Cass. n. 1170/2025 ha affermato proprio il principio opposto e cioè che ai fini della nullità dagli atti deve risultare, tra l'altro, “l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'LI, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova”. Consegue il rigetto della domanda di nullità.
5. Infondata la domanda di nullità parziale della fideiussione per violazione del divieto di doppia garanzia del mutuo previsto dalle disposizioni operative del Fondo di garanzia di cui D.M. 23.10.2005, che prevede: “Sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria”. Rilievo dirimente assume la considerazione che la fideiussione rilasciata da una persona fisica ad una banca non è classificabile come un contratto bancario ai sensi del T.U.B., laddove il divieto di cui si discute trova applicazione solo in quest'ultima fattispecie. L'interpretazione letterale, da prediligere trattandosi di norma limitativa dell'autonomia negoziale, fa ritenere che il divieto legale vada riferito esclusivamente alla garanzia proveniente da un intermediario bancario e, pertanto, non è estensibile alle garanzie personali come la fideiussione di cui è causa.
6. Infondata la domanda di nullità del contratto di mutuo stipulato tra la creditrice e la società, con conseguente nullità della fideiussione. pagina 10 di 12 Come ha correttamente osservato la parte convenuta, il mutuo è stato stipulato per “liquidità e rinegoziazione debiti a m/l termine”: causale prevista dall'art. 13, co. 1, lett. e) del D.L. liquidità, per cui è stata richiesta la garanzia pubblica mediante procedura semplificata di valutazione del merito creditizio dell'attore, in conformità ai criteri di accesso al Fondo di cui alla Parte IV delle relative disposizioni operative. Come da documentazione prodotta in allegato alla comparsa (doc. nn. 10-13), la banca ha acquisito i documenti di valutazione dei rischi prescritti dalla normativa, attestanti l'assenza di indici di non affidabilità creditizia. Perciò non ricorre la fattispecie, prospettata dall'attore, di un'operazione economica munita di causa in concreto illecita, in quanto finalizzata soltanto a lucrare una garanzia pubblica per un debito pregresso, concedendo un nuovo finanziamento ad una società priva di reali possibilità di rientro: al contrario, sussiste in concreto una delle cause tipiche di finanziamento richieste dalla legge per ottenere la copertura del Fondo di garanzia nella misura dell'80% del capitale erogato al debitore, insieme alla prescritta documentazione di valutazione dei rischi secondo la procedura semplificata.
7. Infondata la domanda di accertamento dell'avvenuta estinzione della fideiussione. Come ha osservato la giurisprudenza di legittimità, il fatto del creditore che rileva ex art. 1955 c.c. per liberare il fideiussore non può consistere nella mera inazione, ma deve costituire la violazione di un dovere giuridico, imposto dalla legge o previsto dal contratto, integrante un fatto quanto meno colposo, o comunque illecito, da cui sia derivato un pregiudizio giuridico, non solo economico, che deve concretizzarsi nella perdita del diritto (di surrogazione o di regresso), e non già nella semplice maggiore difficoltà di darvi attuazione a causa della diminuita capienza del patrimonio del debitore” (cfr. Cass. ord. n. 4175/2020, Rv. 657007; ord. n. 6685/2024, Rv. 670549). Per tale ragione, dev'essere provato che dal fatto del creditore sia derivato un pregiudizio giuridico, non solo economico, quale perdita del diritto e non mera maggiore difficoltà di attuazione: prova che l'attore non ha fornito.
8. Esclusa la nullità della fideiussione per violazione della disciplina consumeristica e di quella sulla protezione della concorrenza, restano prive di pregio le osservazioni dell'attore sulla reviviscenza dell'art. 1957 c.c. e del relativo termine di sei mesi per proporre le proprie azioni. Per l'effetto, si rileva che la banca ha rispettato il termine contrattuale di 60 mesi di cui all'art. 6 del contratto di fideiussione. Anche se, come osserva l'attore con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., l'iniziativa della parte creditrice è stata di tipo stragiudiziale (cfr. raccomandata del 27.7.2023, doc. 14 allegato alla comparsa di risposta), va evidenziato che l'art. 7 obbliga il fideiussore al pagamento “a semplice richiesta scritta”, dunque anche a fronte di un'iniziativa stragiudiziale del creditore, e ciò vale anche come deroga convenzionale alla forma prevista dall'art. 1957 c.c. Deroga da reputarsi ammissibile, in quanto, come osservato in giurisprudenza, la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione, prevista dalla norma da ultimo citata, non protegge alcun interesse di ordine pubblico, per cui può essere derogata dalle parti sia pagina 11 di 12 esplicitamente, sia implicitamente mediante un comportamento concludente (cfr. Cass. n. 13078/2008, Rv. 603325). D'altronde, sarebbe contraddittorio da un lato ammettere la clausola fideiussoria “a semplice richiesta scritta” e, dall'altro, pretendere che il creditore debba coltivare giudizialmente le proprie istanze quando può, per esplicita previsione contrattuale, domandare l'adempimento al fideiussore in via informale e stragiudiziale. Consegue il rigetto delle domande di parte attrice. Le spese di lite, in favore di parte convenuta, si liquidano in proporzione al valore della causa, determinata dal valore del mutuo, i.e. € 120.000) e sono pari a € 11.000,00 (tenuto conto della modestia della fase istruttoria, derivante dalla natura integralmente documentale della causa), oltre spese generali 15% c.p.a. e i.v.a.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta, RESPINGE Le domande di lo Parte_1
CONDANNA Al pagamento in favore di al pagamento di € 11.000,00 oltre Controparte_1 spese generali 15% c.p.a. e i.v.a. Milano, 19 febbraio 2025 Il Giudice dott. Claudio Tranquillo
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