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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 16/09/2025, n. 1570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1570 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro - Presidente dott. ssa Mariangela Carbonelli - Giudice dott. ssa Maria Elena de Tura - Giudice relatore nella causa civile di primo grado iscritta al numero 5208 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto “Domanda di accertamento negativo dell'autenticità di testamento olografo” vertente
TRA elettivamente domiciliato in Via B. Croce 32/D, Foggia, presso lo studio Parte_1 dell'avv. NOBILE CARLANTONIO C. che lo rappresenta e difende per procura in atti;
Attore
E elettivamente domiciliata in Via Normandia 31 int. A, San Controparte_1
Nicandro Garganico, presso lo studio Avv. Vincenzo Gualano, che la rappresenta e difende per procura in atti;
Convenuta
E
, , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
; Controparte_5
Convenuti-contumaci
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 19 maggio 2025, quivi da intendersi integralmente riportate e trascritte.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, agiva in giudizio al fine di Parte_1 vedere accertata la falsità del testamento olografo attribuito a (deceduta a Controparte_5
Sannicandro Garganico il 5/3/2020), redatto in Sannicandro il 12/1/2020 e pubblicato a cura del notaio in data 9/4/2020, nel quale veniva nominata erede universale Persona_1 [...]
. A sostegno della domanda, deduceva la non autenticità della grafia e della conclusiva CP_1 sottoscrizione della de cuius.
Si costituiva che contestava la tesi avversaria chiedendo il totale Controparte_1 rigetto della domanda, sostenendo l'autenticità della predetta scheda testamentaria.
I restanti convenuti, pur citati, non si costituivano in giudizio e rimanevano contumaci.
La causa veniva istruita documentalmente e mediante CTU grafologica.
Successivamente la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del
19.05.2025 e decisa con la pronuncia della presente sentenza sulle conclusioni delle parti, previa concessione dei termini per deposito di comparse conclusionali e repliche.
Preliminarmente, va rilevata la piena ammissibilità della comparsa conclusionale e delle memorie di replica depositate dalle parti, in quanto avvenute entro i termini di legge e nel pieno rispetto del principio del contraddittorio.
Ciò premesso, la domanda di impugnazione del testamento olografo di Controparte_5
(datato Sannicandro 12/01/2020, pubblicato dal notaio in Sannicandro Garganico il Persona_1 giorno 08/04/20 rep. n° 42478 e racc. n°15828) è meritevole di accoglimento.
Sul punto, si deve condividere il dictum della Suprema Corte secondo cui la contestazione della autenticità di un testamento olografo deve avvenire per mezzo di una domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura (Cass. Civ., Sezioni Unite, 15 giugno 2015, n. 12307); con ogni conseguenza di legge anche in ordine all'onere della prova, che grava pertanto sulla parte che propone l'impugnazione.
Nel merito, vi è prova sufficiente della non autenticità del testamento olografo oggetto di impugnativa.
A tal proposito sono del tutto condivisibili le conclusioni cui è pervenuta la CTU svolta in corso di causa e rassegnate nella relazione depositata il 31.03.2023.
Gli esiti della consulenza a firma della consulente grafologa dott.ssa - che si Persona_2 condividono pienamente e sono da intendersi integralmente richiamate anche con riferimento alla risposta alle osservazioni provenienti dal ctp della parte convenuta - sono scevri da vizi logici, si fondano su premesse metodologiche ragionevoli e prendono le mosse da scritture comparative
2 quantitativamente sufficienti e qualitativamente attendibili poiché trattasi di sottoscrizioni della de cuius apposte innanzi a pubblici dipendenti su documenti certi in un arco temporale che va dal 1997 al 2015.
Nello specifico, all'esito dell'indagine e del confronto effettuato tra il testamento in verifica e le sottoscrizioni autografe in comparazione, la Consulente ha rilevato che sono emerse evidenti discordanze a livello di pressione, inclinazione, tenuta del rigo, cura del gesto, calibro medio, concavità (cfr. nel dettaglio pag. 23 e ss. della CTU).
Pertanto, alla luce delle discordanze grafiche rilevate, la CTU ha concluso che “Il tracciato grafico appare lento e curato, con numerosi distacchi fra le lettere e giustapposizioni del tratto che denotano poca spontaneità del gesto grafico. Dal confronto dell'olografo in verifica con le autografe di è sorta incompatibilità del gesto grafico delle categorie Controparte_5 grafologiche comparate. Per tale ragione si esclude che l'olografo in verifica siglato X all. 1 sia autografo di ”. Controparte_5
Può quindi affermarsi con idoneo convincimento che il testamento olografo oggetto del presente giudizio non sia stato scritto e sottoscritto di pugno da e conseguentemente, a Controparte_5 norma degli artt. 602 e 606 c.c., deve predicarsi la nullità del negozio testamentario.
Non si ritengono sussistenti i presupposti per una condanna della convenuta ai sensi dell'art. 96
c.p.c. come richiesto dall'attore, atteso che “la condanna per responsabilità processuale aggravata, per lite temeraria, quale sanzione dell'inosservanza del dovere di lealtà e probità cui ciascuna parte è tenuta, non può derivare dal solo fatto della prospettazione di tesi giuridiche riconosciute errate dal giudice, occorrendo che l'altra parte deduca e dimostri nell'indicato comportamento dell'avversario la ricorrenza del dolo o della colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi” (così Cass., n. 15629/2010; da ultimo, Cass., n. 3464/2017; di recente, in termini,
App. Napoli, sez. VIII, 13/02/2020, n. 679). Nel caso in esame, non sono emersi elementi probatori attestanti la mala fede o la colpa grave da imputare alla convenuta, non essendo a tal uopo sufficiente, ai detti fini, la mera soccombenza della stessa rispetto alla domanda principale.
Le spese legali di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Le spese di CTU, già liquidate in corso di giudizio, vanno poste definitivamente a carico della parte convenuta soccombente.
P. Q. M.
Il Tribunale, pronunciando in via definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
3 - dichiara nullo, in quanto non autografo, il testamento olografo di Controparte_5 datato Sannicandro 12/01/2020, pubblicato dal notaio in Sannicandro Persona_1
Garganico il giorno 08/04/20 rep. n° 42478 e racc. n°15828;
- pone definitivamente a carico della convenuta le spese di c.t.u.;
- condanna la convenuta alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore di
[...]
e , liquidate in complessivi euro 5.077,00, oltre rimborso spese Pt_2 Persona_3 forfettarie, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Così deciso in Foggia, in data 15 settembre 2025, nella camera di consiglio della sezione I civile del
Tribunale dai suindicati magistrati componenti il Collegio giudicante.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. ssa Maria Elena de Tura Dott. Antonio Buccaro
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro - Presidente dott. ssa Mariangela Carbonelli - Giudice dott. ssa Maria Elena de Tura - Giudice relatore nella causa civile di primo grado iscritta al numero 5208 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto “Domanda di accertamento negativo dell'autenticità di testamento olografo” vertente
TRA elettivamente domiciliato in Via B. Croce 32/D, Foggia, presso lo studio Parte_1 dell'avv. NOBILE CARLANTONIO C. che lo rappresenta e difende per procura in atti;
Attore
E elettivamente domiciliata in Via Normandia 31 int. A, San Controparte_1
Nicandro Garganico, presso lo studio Avv. Vincenzo Gualano, che la rappresenta e difende per procura in atti;
Convenuta
E
, , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
; Controparte_5
Convenuti-contumaci
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 19 maggio 2025, quivi da intendersi integralmente riportate e trascritte.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, agiva in giudizio al fine di Parte_1 vedere accertata la falsità del testamento olografo attribuito a (deceduta a Controparte_5
Sannicandro Garganico il 5/3/2020), redatto in Sannicandro il 12/1/2020 e pubblicato a cura del notaio in data 9/4/2020, nel quale veniva nominata erede universale Persona_1 [...]
. A sostegno della domanda, deduceva la non autenticità della grafia e della conclusiva CP_1 sottoscrizione della de cuius.
Si costituiva che contestava la tesi avversaria chiedendo il totale Controparte_1 rigetto della domanda, sostenendo l'autenticità della predetta scheda testamentaria.
I restanti convenuti, pur citati, non si costituivano in giudizio e rimanevano contumaci.
La causa veniva istruita documentalmente e mediante CTU grafologica.
Successivamente la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del
19.05.2025 e decisa con la pronuncia della presente sentenza sulle conclusioni delle parti, previa concessione dei termini per deposito di comparse conclusionali e repliche.
Preliminarmente, va rilevata la piena ammissibilità della comparsa conclusionale e delle memorie di replica depositate dalle parti, in quanto avvenute entro i termini di legge e nel pieno rispetto del principio del contraddittorio.
Ciò premesso, la domanda di impugnazione del testamento olografo di Controparte_5
(datato Sannicandro 12/01/2020, pubblicato dal notaio in Sannicandro Garganico il Persona_1 giorno 08/04/20 rep. n° 42478 e racc. n°15828) è meritevole di accoglimento.
Sul punto, si deve condividere il dictum della Suprema Corte secondo cui la contestazione della autenticità di un testamento olografo deve avvenire per mezzo di una domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura (Cass. Civ., Sezioni Unite, 15 giugno 2015, n. 12307); con ogni conseguenza di legge anche in ordine all'onere della prova, che grava pertanto sulla parte che propone l'impugnazione.
Nel merito, vi è prova sufficiente della non autenticità del testamento olografo oggetto di impugnativa.
A tal proposito sono del tutto condivisibili le conclusioni cui è pervenuta la CTU svolta in corso di causa e rassegnate nella relazione depositata il 31.03.2023.
Gli esiti della consulenza a firma della consulente grafologa dott.ssa - che si Persona_2 condividono pienamente e sono da intendersi integralmente richiamate anche con riferimento alla risposta alle osservazioni provenienti dal ctp della parte convenuta - sono scevri da vizi logici, si fondano su premesse metodologiche ragionevoli e prendono le mosse da scritture comparative
2 quantitativamente sufficienti e qualitativamente attendibili poiché trattasi di sottoscrizioni della de cuius apposte innanzi a pubblici dipendenti su documenti certi in un arco temporale che va dal 1997 al 2015.
Nello specifico, all'esito dell'indagine e del confronto effettuato tra il testamento in verifica e le sottoscrizioni autografe in comparazione, la Consulente ha rilevato che sono emerse evidenti discordanze a livello di pressione, inclinazione, tenuta del rigo, cura del gesto, calibro medio, concavità (cfr. nel dettaglio pag. 23 e ss. della CTU).
Pertanto, alla luce delle discordanze grafiche rilevate, la CTU ha concluso che “Il tracciato grafico appare lento e curato, con numerosi distacchi fra le lettere e giustapposizioni del tratto che denotano poca spontaneità del gesto grafico. Dal confronto dell'olografo in verifica con le autografe di è sorta incompatibilità del gesto grafico delle categorie Controparte_5 grafologiche comparate. Per tale ragione si esclude che l'olografo in verifica siglato X all. 1 sia autografo di ”. Controparte_5
Può quindi affermarsi con idoneo convincimento che il testamento olografo oggetto del presente giudizio non sia stato scritto e sottoscritto di pugno da e conseguentemente, a Controparte_5 norma degli artt. 602 e 606 c.c., deve predicarsi la nullità del negozio testamentario.
Non si ritengono sussistenti i presupposti per una condanna della convenuta ai sensi dell'art. 96
c.p.c. come richiesto dall'attore, atteso che “la condanna per responsabilità processuale aggravata, per lite temeraria, quale sanzione dell'inosservanza del dovere di lealtà e probità cui ciascuna parte è tenuta, non può derivare dal solo fatto della prospettazione di tesi giuridiche riconosciute errate dal giudice, occorrendo che l'altra parte deduca e dimostri nell'indicato comportamento dell'avversario la ricorrenza del dolo o della colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi” (così Cass., n. 15629/2010; da ultimo, Cass., n. 3464/2017; di recente, in termini,
App. Napoli, sez. VIII, 13/02/2020, n. 679). Nel caso in esame, non sono emersi elementi probatori attestanti la mala fede o la colpa grave da imputare alla convenuta, non essendo a tal uopo sufficiente, ai detti fini, la mera soccombenza della stessa rispetto alla domanda principale.
Le spese legali di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Le spese di CTU, già liquidate in corso di giudizio, vanno poste definitivamente a carico della parte convenuta soccombente.
P. Q. M.
Il Tribunale, pronunciando in via definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
3 - dichiara nullo, in quanto non autografo, il testamento olografo di Controparte_5 datato Sannicandro 12/01/2020, pubblicato dal notaio in Sannicandro Persona_1
Garganico il giorno 08/04/20 rep. n° 42478 e racc. n°15828;
- pone definitivamente a carico della convenuta le spese di c.t.u.;
- condanna la convenuta alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore di
[...]
e , liquidate in complessivi euro 5.077,00, oltre rimborso spese Pt_2 Persona_3 forfettarie, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Così deciso in Foggia, in data 15 settembre 2025, nella camera di consiglio della sezione I civile del
Tribunale dai suindicati magistrati componenti il Collegio giudicante.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. ssa Maria Elena de Tura Dott. Antonio Buccaro
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